Disposizioni MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELLE CARNI IL RESPONSABILE DELL'U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

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1 Disposizioni MACELLAZIONE PER AUTOCONSUMO DELLE CARNI IL RESPONSABILE DELL' SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE Visto l'art.13 del R.D 30/12/1928, n Viste le Circolari Ministeriali 95/50 e 87/52 ACIS; Vista la nota del Ministero della Sanità prot.600.7/24475/ag 79/2839 del 14 maggio 1997 Produzioni di carni ad uso privato,escluse dal commercio ; Viste le L.G. Della Regione Toscana prot.11/36457/5.4.7 del 7 ottobre 1998 Indirizzi di macellazione ad uso privato per animali di cui al D.Lgs 286/94 ; Visto il Reg.CE 1099 del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli ani mali durante l'abbattimento; Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 Visto il Reg. CE n. 1069/2009 e il documento applicativo,il Reg.UE/142 / 2011,in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano; Visti i Reg.CE 852/04; CE 853/04; CE854/04e CE 882/04; Visto il Reg.CE 2075/2005; Vista la Delibera della Regione Toscana n. 819 del 06/11/2006 Riorganizzazione del processo di macellazione del suino a domicilio per il consumo domestico privato delle carni ; Vista la Delibera Regionale n. 745 del 31/08/09,che estende la possibilità di effettuare macellazione presso il domicilio di privati per autoconsumo,agli animali della specie ovina e caprina; Vista la D.G.R.T. n. 910 del 4/11/2013 Direttive inerenti l'applicazione del regolamento CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali di Trichine nelle carni. Revoca della Delibera G.R.T. n.926 del 2007 che al Capo 2 rende obbligatorio l'effettuazione dell'esame trichinoscopico per tutti i suini macellati per autoconsumo Vista la nota Regione Toscana,prot A00-GRT/ /Q del 23/09/2013 e succ.indicazioni che stabiliscono che le spese per l'esecuzione dell'esame trichinoscopico sono a carico del privato; Vista la Delibera D.G. n. 171 del 05/05/2014 Funzioni di Autorità Competente in materia di Sicurezza Alimentare all'interno dell'azienda di Massa-Carrara ritenuto di dover disciplinare le operazioni di macellazione domiciliare e non, ad uso familiare; A partire dal 01/01/2015 ORDINA la macellazione presso gli impianti di macellazione degli animali della specie bovina, equina, suina ed ovicaprina, destinati al consumo privato delle carni, alle seguenti condizioni : il numero massimo di animali che potrà essere macellato nel corso dell'anno solare è pari ad 1 UGB/UBA l'anno per nucleo familiare (1 bovino adulto o 1 equino o 2 vitelli o 5 suini o 10 ovini/caprini adulti o 20 agnelli/capretti/ suinetti di peso vivo inferiore ai 15 Kg o combinazioni che comunque non superino il limite di 1 UGB: es. 1 vitello (0,50) + 2 suini (0,20)+ 6 agnelli (0,30).

2 I cittadini interessati dovranno inviare alla UF Sanità Pubblica Veterinaria della ASL 1 di Massa-Carrara richiesta di nulla osta su apposito modulo (all.1),almeno 72 ore prima dell'invio al macello dell'animale/degli animali. I moduli saranno disponibili presso le sedi dell'uf e sul sito web dell'azienda USL1. Gli interessati dovranno dimostrarne l'invio della comunicazione ( timbro del protocollo della ASL sulla copia, ricevuta di invio via fax,ricevuta di raccomandata,ecc) e presentarla all'impianto di macellazione. La macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per il consumo domestico privato delle carni alle seguenti condizioni : solo per carni degli animali della specie suina ed ovicaprina solo nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo dell'anno successivo. Fuori tale periodo la visita ispettiva potrà essere effettuata solo previo appuntamento e l'autorizzazione a macellare potrà essere concessa,tenendo conto delle condizioni climatiche stagionali,previa valutazione di disponibilità di idonea apparecchiatura frigorifera per la conservazione delle carni. le carni di tutti i suini e gli ovi-caprini macellati a domicilio debbono essere sottoposti a visita sanitaria. I suini di cui sopra dovranno essere sottoposti ad esame trichinoscopico in conformità e secondo le modalità di campionamento stabilite dal Reg.CE 2075/05 e dalla D.G.R.T. 926/07 Per il privato cittadino è consentita la macellazione domiciliare per uso familiare fino ad un numero massimo di animali corrispondente ad 1 UGB famiglia/anno. 1 UGB: SUINI GRASSI SUINETTI AGNELLI/CAPRET TI OVINI/CAPRI NI Chi lo desidera può macellare animali di specie diverse, utilizzando i rapporti sottoriportati,rispettando sempre il limite di 1UGB. 1 suino grasso=0,20 UGB; 1 suino lattonzolo=0,05; 1 pecora/capra adulta=0,10 UGB; 1 agnello/capretto=0,05 UGB Per l'allevatore, regolarmente identificato da codice aziendale, è consentita la macellazione domiciliare dei propri animali per privati cittadini,fino ad un massimo di 2 UGB/ANNO. Nel caso dovrà autocertificare la dichiarazione di provenienza degli animali su modello ufficiale Modello 4,indicando nella sezione C destinazione l'identificazione del privato

3 cittadino che acquista l'animale e la destinazione a macellazione immediata per uso familiare. Copia del modello 4 dovrà essere trasmessa alla entro 7 giorni dalla compilazione. Tutti coloro che intendono macellare a domicilio debbono richiedere la Autorizzazione, in conformità con l'art 13 del R.D. 3298/1928, con almeno 72 ore di anticipo sulla macellazione, e prenotare la visita telefonando nei giorni e negli orari riportati in tabella : ZONA APUANE ZONA LUNIGIANA Massa in Via Democrazia n. 44: telefono Località Monti,Piazza Pieve 3 telefono: Lunedì 8-13 Martedì 8-13 ;15-17 Mercoledì 8-13 Giovedì 8-13 Venerdì 8-13 Lunedì 8-13 Martedì 8-13 ;14-16 Mercoledì 8-13 Giovedì 8-13 Venerdì 8-13 In tale periodo il controllo delle carni e dei visceri sarà eseguito dal Medico Veterinario nei luoghi di concentramento e negli orari sotto specificati: ZONA APUANE ZONA LUNIGIANA Punto concentramento in Massa Via Democrazia 44 Punto concentramento in Monti di Piazza Pieve 1 Punto concentramento c/o macello Pontremoli LUNEDI 11,30-13,30 VENERDI' 7,30-9,30 LUNEDI ore 7,30-13 MARTEDI' ore 7,30-10 MERCOLEDI ore 7,30-10 GIOVEDI ore 7,30-10 VENERDI ore 7,30-10 MARTEDI' ore GIOVEDI' ore Eventuali visite a domicilio potranno essere prese in considerazione solo se compatibili con le attività istituzionali codificate. Gli utenti che richiedono il controllo, fatta la domanda,rispettando le 72 ore di preavviso, si devono presentare nei luoghi e nelle ore stabilite. Regole per la macellazione: Sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modulo,fornito da questa Autorità Competente (allegato 2),dichiarante l'osservazione delle disposizioni in esso contenute: non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione; utilizzare acqua con caratteristiche di potabilità, macellare animali in stato di salute e qualora vi siano segni di sospetta malattia

4 degli animali,non effettuare la macellazione e richiedere la visita sanitaria; procedere allo stordimento dell'animale con pistola a proiettile captivo o con altro metodo conforme al Reg.CE 1099/2009,prima del dissanguamento,nel rispetto del benessere animale; procedere al completo dissanguamento; qualora nella carcassa o sui visceri vi siano segni di alterazioni che deviano dalla normalità,segnalare quanto prima all'u.f e tenere a disposizione l'intero animale (tutti i visceri e la carcassa) non spandere liquami o contaminare fossi e corsi d'acqua smaltire i sottoprodotti secondo la normativa vigente,dandone evidenza documentale all'u.f; Gli utenti che hanno prenotato la visita si devono presentare nel luogo,nella data e ora prestabilita muniti di: contenitore con i visceri rossi interi (lavati e sgocciolati) dell'animale macellato:lingua,polmoni e trachea, cuore, fegato, milza, l'intero diaframma,reni documenti sanitari relativi alla provenienza degli animali ( mod.4 integrato) ricevuta del pagamento anticipato della prestazione (tariffario Regionale delle Prestazioni vedi sotto) Il Medico Veterinario effettuerà : la visita dei visceri l'esecuzione della ricerca delle trichine sul muscolo,con comunicazione del risultato, sempre ed esclusivamente in caso di positività, all'interessato. Fino all'esito favorevole dell'esame,è vietato consumare le carni del suino,se non sufficientemente cotte. Il rilascio di apposita dichiarazione scritta,in calce alla richiesta di macellazione,di avvenuto controllo sanitario. Chi intende macellare a domicilio per uso familiare animali della specie ovi-caprina dovrà, inoltre, presentare: in un primo momento, l'autocertificazione in cui si dichiara il sistema di smaltimento dei materiali specifici a rischio (ovi-caprini <12 mesi: milza e intestino;ovi-caprini>12 mesi:milza,intestino,testa e midollo spinale) in un secondo momento i documenti conformi al Reg.Ce 1069/2009 dell'avvenuto smaltimento a norma di legge. Pagamento della tariffa La tariffa dovuta deve essere versata dall'utente prima di ricevere la prestazione e deve essere presentata l'attestazione di versamento al momento del rilascio della prestazione. La tariffa in vigore (comprensiva del 2% Enpav e la tariffa per esame trichinoscopico da parte dell'izs di Pisa di Euro 8,26 ) è riportata nella seguente tabella: SUINI SUINETTI/AGNELLI Presso concentramento 25,88 (17,62+8,26) 12,67 (4,41+8,26)/4,41 A domicilio 50,75 (42,49+8,26) 18,89 (10,63+8,26)/10,63 La tariffa dovuta deve essere versata con causale:sa 13 tramite bollettino c/c intestato ad Azienda USL1 Massa CARRARA Servizio Tesoreria,per la Zona Apuane su c/c e per la Zona Lunigiana su c/c n

5 SANZIONI E' vietata la commercializzazione,a qualsiasi titolo,delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio,dei prodotti da esse derivati al di fuori di macelli riconosciuti ai sensi del Reg CE 853/2004. Tali attività sono penalmente punite,ai sensi dell'art.6 comma 1,del D.Lgs 6/11/2007 n. 193,con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno o con l'ammenda fino a Euro Inoltre,siffatte carni/prodotti ottenuti saranno sottoposti a sequestro e distruzione. La mancata comunicazione della macellazione per il consumofamiliare o presentazione degli organi previsti alla visita ispettiva di controllo da parte di un Medico Veterinario Ufficiale è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 62 del R.D. n. 3298/1928 che rimanda all'art.358 del T.U.LL.SS. n. 1205/1934,così come modificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 196/1999,con la sanzione amministrativa da Euro 1549,37 a Euro 9.296,22:Inoltre, siffatte carni saranno sottoposte al sequestro e distruzione. Nota: Conformemente alle disposizioni Regionali del DGRT 926/2007,la macellazione dei suini può avvenire anche presso macelli riconosciuti,oltre 1 UGB fissato per le altre specie (bovina,solipedi ed ovi-caprini). IL RESPONSABILE S.P.V. e SICUREZZA ALIMENTARE

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