BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38 Art. 42 Accesso ai finanziamenti

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38 Art. 42 Accesso ai finanziamenti 1. Per i soggetti pubblici di cui all articolo 2 costituisce condizione per l accesso ai finanziamenti previsti dalla l.r. 1/2004 l attuazione delle disposizioni della presente legge e la predisposizione, esecuzione e conclusione di appositi programmi locali, che favoriscano la gestione associata delle infrastrutture e dei servizi, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale nel programma previsto dall articolo 7 della l.r. 1/2004, incluse le verifiche sugli stati di avanzamento e sugli esiti degli interventi previsti La legge regionale 2 settembre 1992, n. 43 (Istituzione dell Ufficio di statistica della Regione Toscana) è abrogata. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 5 ottobre 2009 MARTINI 2. La Giunta regionale, sulla base di quanto indicato al comma 1, può disporre la sospensione o la revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati, in contraddittorio con i soggetti interessati e a fronte di accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dalla presente legge. Art. 43 Norma finanziaria 1. Le attività di cui alla presente legge, con esclusione di quanto previsto al successivo comma 2, sono finanziate per gli anni , senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale rispetto a quanto previsto dal Programma per la promozione e lo sviluppo dell amministrazione elettronica della società dell informazione e della conoscenza di cui all articolo 7 della l.r. 1/ Agli oneri di cui all articolo 39 della presente legge, stimati annualmente in euro ,00, si fa fronte con le risorse stanziate all unità previsionale di base (UPB) 711 Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti del bilancio pluriennale a legislazione vigente , annualità 2010 e Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. Art. 44 Normativa di attuazione 1. La Giunta regionale attua la presente legge con uno o più regolamenti da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla sua entrata in vigore. 2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano, in particolare: a) le modalità di costituzione e tenuta dell archivio di cui all articolo 12; b) la ricomposizione informativa di cui all articolo18. Art. 45 Abrogazione La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI Proposta di legge della Giunta regionale 27 aprile 2009, n. 3 divenuta Proposta di legge del Consiglio regionale 29 aprile 2009, n. 340 Proponente: Assessore Federico Gelli Assegnata alla 1^ Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 25 settembre 2009 Approvata in data 30 settembre 2009 Divenuta legge regionale 34/2009 (atti del Consiglio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2009, n. 55/R Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato). La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana il seguente regolamento Art. 1 - Oggetto SOMMARIO Capo I Disposizioni generali Capo II Albo provinciale delle imprese artigiane

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38 Art. 2 - Dichiarazione per l iscrizione (articoli 13 e 14 l.r. 53/2008) Art. 3 - Iscrizione nell albo artigiani (articolo 13 l.r. 53/2008) Art. 4 - Controlli (articolo 14 l.r. 53/2008) interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1; Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715; Capo III Commissione regionale per l artigianato toscano (CRAT) Art. 5 - Insediamento (articolo 12 l.r. 53/2008) Art. 6 - Organizzazione Art. 7 - Funzionamento (articolo 12 l.r.53/2008) Capo IV Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali Art. 8 - Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008) Capo V Maestro artigiano Art. 9 - Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008) Art Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008) Capo VI Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) Art Modalità e termini per l accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008) Art Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettere b) l.r. 53/2008) Art. 13 -Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettere c) l.r. 53/2008) PREAMBOLO Visto l articolo 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana; Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato) ed in particolare l articolo 26; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 23 luglio 2009; Visto il parere di cui all articolo 16 del regolamento Visto il parere della III commissione Attività produttive - espresso nella seduta dell 8 settembre 2009; Visto l ulteriore parere di cui all articolo 16 del regolamento interno della Giunta regionale toscana del 18 maggio 2009, n. 1; Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858 Considerato quanto segue 1. per la realizzazione delle finalità della l.r. 53/2008 e per garantirne un uniforme applicazione sul territorio è necessario stabilire modalità uniformi per la presentazione della dichiarazione di inizio attività per l iscrizione nell albo provinciale delle imprese artigiane; 2. per assicurare il rispetto delle disposizioni della l.r. 53/2008 è necessario prevedere una disciplina specifica dei controlli sulle imprese da parte delle Camere di commercio, industria, artigianato agricoltura (CCIAA); 3. la ridefinizione della composizione, del ruolo e delle funzioni della commissione regionale per l artigianato toscano (CRAT) risponde all esigenza di trovare alla stessa nuova collocazione, soprattutto dopo l eliminazione delle commissioni provinciali per l artigianato; 4. per garantire l applicazione delle disposizioni relative al maestro artigiano e per la determinazione del limite dimensionale delle imprese artigiane di cui all articolo 9, comma 1, lettera e) l.r. 53/2008 sono definiti in un elenco i settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali; 5. al fine di garantire uniformità e trasparenza nell attribuzione della qualifica di maestro artigiano sono definite le modalità e le procedure per il riconoscimento della qualifica; 6. per garantire l applicazione delle disposizioni relative alla possibilità di accreditare i centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) sono definite le procedure per la presentazione delle richieste, le tipologie dei servizi erogabili ed è previsto un controllo sul mantenimento dei requisiti e sulle attività dei CSI; 7. i termini di conclusione dei procedimenti per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e per l accreditamento dei CSI sono congrui, in riferimento alla complessità delle procedure previste dal regolamento. si approva il presente regolamento Capo I Disposizioni generali

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38 Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina quanto previsto all articolo 26 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato). Capo II Albo provinciale delle imprese artigiane Art. 2 Dichiarazione per l iscrizione (articoli 13 e 14 l.r 53/2008) 1. Ai fini dell iscrizione nell albo provinciale delle imprese artigiane, di seguito albo artigiani, la dichiarazione di cui all articolo 14 della l.r. 53/2008 è presentata contestualmente alla domanda di iscrizione nel registro delle imprese, salvo che l impresa vi sia già iscritta. 2. Le dichiarazioni per l iscrizione sono presentate in via telematica, utilizzando la modulistica di cui al comma 3, secondo le modalità previste per il registro delle imprese in attuazione dell articolo 8 e seguenti della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e del decreto ministeriale 2 novembre 2007 (Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell impresa). 3. La modulistica per la presentazione delle dichiarazioni è uniforme a livello regionale ed è determinata in accordo tra la Regione e l Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana) L iscrizione nell albo artigiani avviene con modalità informatiche conformemente a quanto previsto dalla normativa sul registro delle imprese e sulla comunicazione unica per la nascita dell impresa di cui all articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n Le CCIAA trasmettono alla Regione le informazioni contenute nella comunicazione unica per la nascita dell impresa attraverso il sistema di cooperazione applicativa della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT - CART) di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell amministrazione elettronica e della società dell informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale Toscana) secondo gli standard e con le modalità tecniche definite dalla Regione. Art. 4 Controlli (articolo 14 l.r. 53/2008) 1. Le CCIAA verificano la corrispondenza della dichiarazione ai requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della l.r. 53/2008 sia sulla base di quanto dichiarato che mediante accertamenti d ufficio. 2. Le CCIAA effettuano controlli a campione delle dichiarazioni su un campione comunque non inferiore al 10 per cento. 4. Al momento della presentazione della dichiarazione e prima di procedere all iscrizione, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) verifica la regolarità formale della dichiarazione ed in particolare accerta: a) la sottoscrizione della dichiarazione; b) la completezza della compilazione della modulistica; c) l allegazione dei documenti e dei certificati nei casi richiesti dalla legge; d) la sussistenza delle altre condizioni richieste dalla legge per l iscrizione. 5. La presentazione della dichiarazione consente l immediato avvio dell attività di impresa e dà luogo all attribuzione del numero di iscrizione nell albo artigiani con decorrenza dalla data di presentazione della stessa. Art. 3 Iscrizione nell albo artigiani (articolo 13 l.r. 53/2008) 3. Le CCIAA procedono al controllo puntuale: a) quando vi siano fondati dubbi sulla veridicità o sulla coerenza delle dichiarazioni, tenuto conto delle realtà socio-economiche e territoriali; b) in ambiti produttivi e settoriali predeterminati, con riferimento a dichiarazioni contenenti informazioni particolarmente complesse quali quelle relative alle imprese di pulizia, alle imprese di installazione di impianti e alle imprese di autoriparazione. 4. La Giunta regionale, anche sulla base di indicazioni delle CCIAA e della commissione regionale per l artigianato toscano (CRAT), può adottare direttive per l effettuazione dei controlli di cui ai commi 2 e 3. Capo III Commissione regionale per l artigianato toscano (CRAT) Art. 5 Insediamento (articolo 12 l.r. 53/2008)

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, convoca e presiede la prima riunione della commissione, ponendo all ordine del giorno della seduta l elezione del presidente e del vice presidente. Art. 8 Definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e individuazione delle attività per ciascun settore (articolo 19 l.r. 53/2008) Art. 6 Organizzazione (articolo 12 l.r. 53/2008) 1. La CRAT è dotata di un ufficio di segreteria che provvede: a) alla tenuta del protocollo dei ricorsi; b) agli adempimenti preparatori ed esecutivi delle delibere della commissione; c) alla pubblicità e alla conservazione degli atti; d) agli adempimenti in materia di statistica e di programmazione della commissione; e) agli adempimenti relativi alla formulazione dei pareri per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano; f) ad ogni altro compito ad essa attribuito dalla commissione. 2. Il funzionamento dell ufficio di segreteria è assicurato da Unioncamere Toscana e regolato da apposita convenzione tra la Regione e l Unioncamere Toscana stessa. 3. Il personale assegnato all ufficio di segreteria è alle dipendenze funzionali della commissione. Art. 7 Funzionamento (articolo 12 l.r. 53/2008) 1. Le riunioni della commissione sono convocate dal presidente, che ne stabilisce l ordine del giorno tenendo conto delle indicazioni degli altri componenti. 2. L iscrizione di diritto di argomenti all ordine del giorno può essere richiesta da parte di almeno un terzo dei componenti della commissione. 3. Della convocazione della commissione e del relativo ordine del giorno è data comunicazione, anche in via telematica, almeno tre giorni prima della riunione. 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti al solo fine della validità della seduta. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Capo IV Settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali 1. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, compreso l abbigliamento su misura ed il restauro, sono quelli riconducibili ai codici ATECO riportati in allegato A, colonna 1, che forma parte integrante del presente regolamento. 2. Le attività individuate nell elenco di cui all allegato A, colonna 2, rientrano nei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell abbigliamento su misura ai fini della determinazione dei limiti dimensionali delle imprese artigiane di cui all articolo 9, comma 1, lettera c) della l.r. 53/2008. Capo V Maestro artigiano Art. 9 Modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22 l.r. 53/2008) 1. Per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano il soggetto interessato presenta domanda di riconoscimento alla CCIAA territorialmente competente dichiarando ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti di cui all articolo Ogni CCIAA individua il responsabile del procedimento di riconoscimento e predispone la modulistica per la presentazione delle domande. 3. La CCIAA istruisce con scadenza trimestrale le domande di riconoscimento ad essa pervenute. Il procedimento è concluso entro novanta giorni successivi alla scadenza del trimestre. 4. Per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano la CRAT esprime parere alla CCIAA entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta dello stesso. La CRAT a tal fine può acquisire qualificati pareri esterni, chiedere documentazione integrativa, effettuare visite presso la sede operativa del candidato maestro artigiano. Art. 10 Specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano (articolo 22, comma 2 l.r. 53/2008)

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N La qualifica di maestro artigiano può essere conseguita per un attività ricompresa nell elenco di cui all allegato A colonna I requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono così specificati: a) quanto all anzianità professionale nella stessa attività: 1) almeno dieci anni in qualità di titolare o di socio dell impresa artigiana; 2) almeno otto anni in qualità di titolare o socio dell impresa artigiana e almeno quattro anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente; 3) almeno cinque anni in qualità di titolare o socio dell impresa artigiana e almeno otto anni in qualità di collaboratore familiare o dipendente; b) grado di capacità professionale desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza o dallo svolgimento di attività formative, nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza ed a tal proposito è presentato un curriculum professionale; c) attitudine all insegnamento del mestiere, desumibile da qualsiasi elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all insegnamento professionale. Capo VI Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI) Art. 11 Modalità e termini per l accreditamento (articolo 4, comma 3, lettera a) l.r. 53/2008) 1. L istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante del centro di sviluppo delle imprese (CSI), è presentata sulla base di un apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale All istanza di accreditamento è allegata la seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CSI; c) relazione descrittiva sull articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CSI, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all articolo 4 della l.r. 53/2008; d) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CSI. 3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, lettera b) contiene i seguenti elementi: a) appartenenza alla sezione regionale della confederazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del mondo artigiano; b) generalità del responsabile del CSI, della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province. 4. L accreditamento dei CSI è effettuato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall articolo 4, comma 2 della l.r. 53/ Il termine di conclusione del procedimento di accreditamento è fissato in sessanta giorni. Art. 12 Attività e servizi dei CSI (articolo 4, comma 3, lettera b) l.r. 53/2008) 1. I CSI devono essere dotati di una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare, in via complementare rispetto all offerta dei servizi già erogati dalle associazioni a livello provinciale, l erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori: a) qualificazione del sistema imprenditoriale per lo sviluppo e la promozione delle imprese; b) trasferimento tecnologico a favore delle imprese, tra imprese e/o dal sistema universitario e della conoscenza in genere per l innovazione tecnologica ed organizzativa; c) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale; d) consulenza in materia di bandi e progetti europei; e) marketing; f) sicurezza e tutela dei fruitori; g) tutela dell ambiente; h) igiene e sicurezza sul lavoro; i) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese; j) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti; k) interventi finalizzati a garantire alle imprese il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione. 2. I CSI possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali e provinciali di riferimento, previa stipula di apposita convenzione con le stesse associazioni o loro società di scopo.

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 38 Art. 13 Controlli e verifiche (articolo 4, comma 3, lettera c) l.r. 53/2008) Firenze, 7 ottobre 2009 ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI 1. Il dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale effettua periodici controlli sulle attività dei CSI e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l accreditamento. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana. MARTINI Deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2009, n. 715 di approvazione in prima lettura del regolamento; Parere favorevole, con richiesta di modifiche, della Terza commissione consiliare espresso in data 8 settembre 2009; Deliberazione della Giunta regionale 5 ottobre 2009, n. 858 di approvazione del regolamento. SEGUE ALLEGATO

7 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Allegato A Elenco delle lavorazioni artistiche tradizionali e dell'abbigliamento su misura COLONNA 1 Ateco 2007 COLONNA 2 Elenco esemplificativo delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell abbigliamento su misura (compresa attività di restauro e di riparazione di oggetti d uso) Confezione di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento in pelliccia) Confezione di articoli in pelliccia Fabbricazione di articoli di maglieria Abbigliamento su misura Attività dei disegnatori tecnici lavori di figurinista e modellista Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento modisterie Confezione di articoli in pelliccia confezione di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria Attività dei disegnatori tecnici sgheronatura delle pelli per pellicceria per la formazione dei teli realizzazione di modelli per pellicceria Confezione in serie di abbigliamento esterno Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento camicerie fabbricazione di cravatte fabbricazione di busti Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento fabbricazione di berretti e cappelli Fabbricazione di articoli di maglieria Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili confezione a maglia di capi per abbigliamento a maglia Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento Fabbricazione di calzature Riparazione di calzature e articoli da viaggio Preparazione e concia del cuoio; Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; Preparazione e tintura di pellicce Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano lavori di calzoleria Cuoio, pelletteria e tappezzeria

8 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Preparazione e concia del cuoio; Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; Preparazione e tintura di pellicce Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria bulinatura del cuoio decorazione del cuoio limatura del cuoio ricamatura del cuoio (con fila di penne di pavone) lucidatura a mano di pelli fabbricazione di pelletteria artistica fabbricazione di pelletteria comune pirografia sbalzatura del cuoio fabbricazione di selle stampatura del cuoio con presse a mano tappezzeria in cuoio tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni) 32 - Altre industrie manifatturiere Creazioni artistiche e letterarie 32 - Altre industrie manifatturiere Creazioni artistiche e letterarie Decorazioni lavori di addobbo e apparato decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali decorazione di pannelli in materiali vari per l'arredamento decorazione artistica di stoffe (tipo Batik) lavori di pittura, stuccatura e decorazioni edili lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne Attività fotografiche Fotografia, riproduzione disegni e pittura Attività fotografiche riproduzione di acquaforti realizzazione di originali litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte pittorica riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche riproduzione di xilografie Altre creazioni artistiche e letterarie lavori di pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche Attività fotografiche riproduzione di disegni per tessitura lavori di copista di galleria

9 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno macchine rotative per la stampa del fototipo) Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media lavori di fotoincisione lavori di fotoritocco. 16- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 31 - fabbricazione di mobili Legno e affini Finitura di mobili lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) lavori di intaglio (figure, rilievi e decorazioni), intarsio e traforo Altre creazioni artistiche e letterarie lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso rilievo) Fabbricazione di mobili per arredo domestico fabbricazione di stipi, armadi e di altri mobili in legno tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili e attrezzi; Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale lavorazione del sughero fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e simili fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigiane fabbricazione di sedie fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e simili Laboratori di corniciai fabbricazione e montaggio di cornici Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) fabbricazione di oggetti tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili) ebanisteria fabbricazione di pipe Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e simili carpenteria in legno

10 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Finitura di mobili verniciatura di imbarcazioni in legno Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi i mobili) 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno Metalli comuni arrotatura di ferri da taglio lavorazioni di armi da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti Fabbricazione di armi e munizioni fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco Fabbricazione di serrature e cerniere e ferramenta simili Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli fabbricazioni di chiavi lavori di damaschinatore fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali lavorazione del ferro battuto e forgiato fabbricazione di manufatti edili in acciaio e metallo (magnani) modellatura dei metalli fabbricazione di modelli meccanici battitura e cesellatura del peltro lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano) lavori di sbalzatura lavori di traforatura artistica lavori di fabbro in ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture lavorazione dell'ottone e del bronzo carpenteria in ferro o altri metalli per imbarcazioni di diporto Trattamento e rivestimento dei metalli lavori di cromatura

11 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; Lavorazione delle pietre preziose Fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; Lavorazione delle pietre preziose lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini lavori di argenteria ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita a mano) lavori di cesellatura lavori della filigrana lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga, corno, lava, cammeo lavorazione ad intarsio delle pietre dure incastonatura delle pietre preziose lavori di miniatura lavori di smaltatura formazione di collane in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli e simili) infilatura di perle Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini ed attività di estetista servizi di barbiere servizi di parrucchiere per uomo e donna Servizi degli istituti di bellezza attività di estetista (come disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28) Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori) lavorazione di parrucche Strumenti musicali fabbricazione di arpe fabbricazione di strumenti a fiato in legno e metallo fabbricazione di ottoni liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche fabbricazione di campane

12 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Riparazione di strumenti musicali lavori di accordatura fabbricazione di corde armoniche 13.2 Tessitura Finissaggio dei tessili Altre industrie tessili Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Tessitura, ricamo ed affini fabbricazione di arazzi Attività di design di moda e design industriale lavori di disegno tessile Fabbricazione di materassi fabbricazione e lavorazione manuale di materassi Fabbricazione di ricami Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti Tessitura lavorazioni di merletti, ricamo e uncinetto tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini) tessitura a mano di tappeti e stuoie Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento Fabbricazione di altri prodotti tessili nca confezione a mano di trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili lavorazione e produzione di arredi sacri fabbricazione e tessitura di bomboniere Fabbricazione di articoli in materie tessili nca fabbricazione di vele Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento 23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi fabbricazione di vetro e di prodotti in vetro fabbricazione di retine per capelli Vetro, ceramica, pietra ed affini lavori di applicazione di vetri lavori di decorazione del vetro fabbricazione di perle a lume con fiamma lavori di incisione di vetri lavori di piombatura di vetri fabbricazione di oggetti in vetro fabbricazione di vetrate molatura di vetri modellatura manuale a fuoco del vetro soffiatura del vetro fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale

13 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali 23 - fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi produzione di ceramica, grès, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale fabbricazione di figurini in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali lavori di formatore statuista Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico lavori di mosaico lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure lavorazione artistica dell'alabastro Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone Fabbricazione di articoli di carta e cartone Carta, attività affini e lavorazioni varie Legatoria e servizi connessi rilegatura artistica di libri Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone Fabbricazione di articoli di carta e cartone fabbricazione di oggetti in pergamena fabbricazione di modelli in carta e cartone lavorazione della carta mediante essiccazione fabbricazione di ventagli fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta fabbricazione di maschere in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc Industrie alimentari 11- Industrie delle bevande Alimentaristi 10 - Industrie alimentari lavorazione cereali e sfarinati Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili produzione di paste alimentari con o senza ripieno Produzione di prodotti di panetteria freschi produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno Produzione di pasticceria fresca Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico Produzione di succhi di frutta e di ortaggi Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) Produzione di olio di oliva da olive prevalentemente non di produzione propria produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari produzione di gelateria produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari produzione di olio d'oliva

14 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Industrie alimentari produzione di conserve animali e vegetali Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi Produzione di prodotti a base di carne (inclusa la carne di volatili) Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) Lavorazione e conservazione di carne di volatili Lavorazione e conservazione di carne (escluso volatili) produzione e conservazione di prodotti ittici produzione e stagionatura di salumi lavorazione ed essiccazione di carni fresche lavorazione di grassi, strutto e frattaglie Produzione dei derivati del latte produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari 10 - Industrie alimentari produzione di specialità gastronomiche Produzione di vini da uve produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici produzione di distillati e liquori Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (esclusi i succhi di frutta e di ortaggi) lavorazione di funghi secchi e tartufi lavorazione di erbe e aromi lavorazione di frutta secca e conservata Attività di conservazione e restauro di opere d'arte Restauro Fabbricazione di altri articoli nca Tassidermisti Fabbricazione di orologi Produzione di orologi Riparazione di orologi e di gioielli Riparazione di orologi

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