a) che fosse rilasciata delega al Comune per la riscossione al 100% delle pensioni a qualsiasi titolo percepite, fatta salva la pensione di guerra;

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "a) che fosse rilasciata delega al Comune per la riscossione al 100% delle pensioni a qualsiasi titolo percepite, fatta salva la pensione di guerra;"

Transcript

1 Ricovero in struttura assistenziale: l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile servono per pagare la retta dovuta (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28 settembre 2012, n ) commemnto e testo L previdenza.it 1. La signora Ma. Lu. Vi. aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il provvedimento (n del 25 agosto 2006) con il quale il dirigente del Settore Anziani e Strutture Residenziali del Comune di Milano, nell'autorizzare il suo ricovero nella struttura assistenziale "La Piccola Casa del Rifugio" di Milano, aveva disposto: a) che fosse rilasciata delega al Comune per la riscossione al 100% delle pensioni a qualsiasi titolo percepite, fatta salva la pensione di guerra; b) che fosse rilasciata delega per la trattenuta del 100% dell'indennità di accompagnamento con i relativi arretrati maturati; c) la restituzione al ricoverato della quota mensile di Euro 104,00 e del 50% della tredicesima; d) il riconoscimento di risparmi accertati dall'ultimo estratto conto bancario, pari ad Euro 5.902,10 (al ) per il pagamento della retta privata fino al 14 novembre 2006, sino al raggiungimento di Euro 2.500,00, limite stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1246/03 per accedere al contributo comunale; e) la rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero, fino all'effettiva concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'amministrazione comunale.

2 La signora Vi. aveva sostenuto, in particolare, che la componente reddituale, da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate, non doveva comprendere la pensione per l'invalidità civile e l'assegno di accompagnamento che non fanno parte del reddito imponibile per effetto dell'istituzione, con il d. lgs. n. 109 del 1998, dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. 2. Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, con sentenza della Sezione I, n del 9 maggio 2008, ha accolto il ricorso. Secondo il TAR, infatti, la legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) contiene una serie di disposizioni che fanno ritenere che le regioni, nell'emanare la disciplina di loro competenza sui servizi sociali assistenziali agevolati, siano comunque vincolate al sistema ISEE. Infatti l'art. 8, comma 3, lett. l) della citata legge prevede che spetta alle regioni stabilire i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g). E tali criteri debbono essere determinati tenuto conto dei principi stabiliti dal d. lgs. n. 109 del 1998 che ha introdotto il sistema ISEE. In particolare, ha aggiunto il T.A.R., l'art. 25 della legge n. 328 del 2000 prevede che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge, "la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130". 3. Il Comune di Milano ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

3 Secondo il Comune il riferimento all'isee, di cui al d. lgs. n. 109 del 1998, poteva infatti ritenersi applicabile alla fattispecie solo ai fini della valutazione dell'accesso ai servizi, come previsto dall'art. 25 della legge quadro n. 328 del 2000, e non anche ai fini del concorso da parte dell'interessato al pagamento delle prestazioni. Mentre il principio della compartecipazione alle spese da parte degli utenti, che discende dall'art. 1, comma 3 della legge n. 328 del 2000, è poi regolato dal successivo art. 8, comma 3, che attribuisce alle regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni. Secondo il Comune, inoltre, la sentenza si pone in contrasto con tutta le disposizioni che prevedono la partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi sanitari e assistenziali, fatta eccezione per le ipotesi di indigenza dell'assistito, e non tiene conto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia comunale stabilito dall'art. 118 della Costituzione. Il Comune ha anche chiesto, in via subordinata, che la Sezione sollevi questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal d. lgs. n. 130 del 2000, se interpretate nel senso di non consentire l'emanazione di disposizioni per la partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi assistenziali. 4. All'appello si oppone la signora Vi. che ha sostenuto che la legge regionale n. 3 del 2008, comunque successiva alla fattispecie, ha confermato, in armonia con i principi enunciati dalla legge n. 328 del 2000, la cogenza del sistema ISEE anche per i servizi assistenziali... REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

4 ha pronunciato la presente SENTENZA 5154/2012 sul ricorso numero di registro generale 5903 del 2009, proposto dal: Comune di Milano; contro Ma. Lu. Vi., rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Giacometti, con domicilio eletto presso Claudio De Portu in Roma, via G. Mercalli n. 13; per la riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n del 9 maggio 2008, resa tra le parti, concernente la richiesta di contribuzione alle spese di ricovero in struttura assistenziale. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ma. Lu. Vi.; Viste le memorie difensive;

5 Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2012 il Cons.Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Francesco Pirocchi e l'avv. Claudio De Portu, per delega dell'avv. Enzo Giacometti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO E DIRITTO 1. La signora Ma. Lu. Vi. aveva impugnato davanti al T.A.R. per la Lombardia il provvedimento (n del 25 agosto 2006) con il quale il dirigente del Settore Anziani e Strutture Residenziali del Comune di Milano, nell'autorizzare il suo ricovero nella struttura assistenziale "La Piccola Casa del Rifugio" di Milano, aveva disposto: a) che fosse rilasciata delega al Comune per la riscossione al 100% delle pensioni a qualsiasi titolo percepite, fatta salva la pensione di guerra; b) che fosse rilasciata delega per la trattenuta del 100% dell'indennità di accompagnamento con i relativi arretrati maturati; c) la restituzione al ricoverato della quota mensile di Euro 104,00 e del 50% della tredicesima; d) il riconoscimento di risparmi accertati dall'ultimo estratto conto bancario, pari ad Euro 5.902,10 (al ) per il pagamento della retta privata fino al 14 novembre 2006, sino al raggiungimento di Euro 2.500,00, limite stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 1246/03 per accedere al contributo comunale;

6 e) la rivalsa sui beni di proprietà del ricoverato, compresi quelli pervenuti durante e dopo il ricovero, fino all'effettiva concorrenza dell'effettiva spesa sostenuta dall'amministrazione comunale. La signora Vi. aveva sostenuto, in particolare, che la componente reddituale, da considerare ai fini della partecipazione agli oneri delle prestazioni agevolate, non doveva comprendere la pensione per l'invalidità civile e l'assegno di accompagnamento che non fanno parte del reddito imponibile per effetto dell'istituzione, con il d. lgs. n. 109 del 1998, dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. 2. Il T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, con sentenza della Sezione I, n del 9 maggio 2008, ha accolto il ricorso. Secondo il TAR, infatti, la legge n. 328 del 2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) contiene una serie di disposizioni che fanno ritenere che le regioni, nell'emanare la disciplina di loro competenza sui servizi sociali assistenziali agevolati, siano comunque vincolate al sistema ISEE. Infatti l'art. 8, comma 3, lett. l) della citata legge prevede che spetta alle regioni stabilire i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi del successivo art. 18, comma 3, lett. g). E tali criteri debbono essere determinati tenuto conto dei principi stabiliti dal d. lgs. n. 109 del 1998 che ha introdotto il sistema ISEE. In particolare, ha aggiunto il T.A.R., l'art. 25 della legge n. 328 del 2000 prevede che, ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge, "la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni

7 previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130". 3. Il Comune di Milano ha appellato l'indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili. Secondo il Comune il riferimento all'isee, di cui al d. lgs. n. 109 del 1998, poteva infatti ritenersi applicabile alla fattispecie solo ai fini della valutazione dell'accesso ai servizi, come previsto dall'art. 25 della legge quadro n. 328 del 2000, e non anche ai fini del concorso da parte dell'interessato al pagamento delle prestazioni. Mentre il principio della compartecipazione alle spese da parte degli utenti, che discende dall'art. 1, comma 3 della legge n. 328 del 2000, è poi regolato dal successivo art. 8, comma 3, che attribuisce alle regioni la definizione dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni. Secondo il Comune, inoltre, la sentenza si pone in contrasto con tutta le disposizioni che prevedono la partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi sanitari e assistenziali, fatta eccezione per le ipotesi di indigenza dell'assistito, e non tiene conto del principio di sussidiarietà e dell'autonomia comunale stabilito dall'art. 118 della Costituzione. Il Comune ha anche chiesto, in via subordinata, che la Sezione sollevi questione di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal d. lgs. n. 130 del 2000, se interpretate nel senso di non consentire l'emanazione di disposizioni per la partecipazione degli utenti alla spesa per i servizi assistenziali. 4. All'appello si oppone la signora Vi. che ha sostenuto che la legge regionale n. 3 del 2008, comunque successiva alla fattispecie, ha confermato, in armonia con i principi enunciati dalla legge n. 328 del 2000, la cogenza del sistema ISEE anche per i servizi assistenziali.

8 5. Prima di passare all'esame del merito della questione sollevata, occorre ricordare, in fatto, che la signora Vi., invalida al 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, era stata ricoverata, in data 9 maggio 2006, come solvente, presso la struttura assistenziale "La Piccola Casa del Rifugio" di Milano. Il successivo 4 agosto la signora Vi. aveva poi inoltrato al Comune la richiesta di intervento economico per il pagamento della retta di ricovero nella detta struttura. Il Comune di Milano, con l'atto impugnato in primo grado, aveva quindi determinato di assumere l'onere del pagamento della retta di ricovero (pari ad Euro 55,00 al giorno), prevedendo peraltro la compartecipazione alla spesa della signora Vi. alle condizioni che si sono prima ricordate. Il Comune, infatti, con precedenti disposizioni (richiamate nel provvedimento impugnato) aveva regolamentato l'erogazione dei servizi assistenziali in favore dei soggetti disabili e degli anziani non autosufficienti, prevedendo la compartecipazione degli assistiti al costo della retta (concordato con le strutture assistenziali) secondo una tabella parametrica che ne determinava l'ammontare in funzione del reddito dei soggetti ricoverati e con onere, per il residuo, a carico dell'amministrazione comunale, che assumeva totalmente a suo carico la spesa solo in assenza di disponibilità economica dei componenti il nucleo familiare del soggetto ricoverato. 6. Ciò precisato può ora essere esaminata la questione sulla legittimità delle condizioni che sono state poste dal Comune di Milano alla signora Vi. per poter fruire del ricovero in struttura assistenziale con oneri (anche) a carico del Comune. In primo luogo non possono essere oggetto di censura le citate disposizioni generali (peraltro non direttamente impugnate) dettate in materia di prestazioni sociali dal Comune di Milano che, in assenza delle (previste ma all'epoca ancora non emanate) determinazioni regionali, ha ritenuto di poter disciplinare

9 autonomamente le modalità ed anche le forme di partecipazione o di compartecipazione alla spesa sostenuta per le prestazioni assistenziali. In ogni caso le disposizioni dettate dal Comune e, in particolare, la previsione di forme di partecipazione alla spesa, secondo criteri legati al reddito familiare, dei portatori di grave handicap e degli anziani non autosufficienti, appaiono, nelle loro linee generali, del tutto logiche. 7. La signora Vi. ha peraltro sostenuto che fra le somme da considerare per la determinazione del reddito (e quindi ai fini della compartecipazione alla spesa per il ricovero) non potevano essere considerate anche la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento che sono (pacificamente) escluse dagli elementi valutabili, nella determinazione dell'isee, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali. Il T.A.R. di Milano, con l'appellata sentenza, ha ritenuto fondata la censura ritenendo, come si è prima ricordato, che i criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni assistenziali debbono essere determinati dalle regioni, tenendo conto dei principi stabiliti dal d. lgs. n. 109 del 1998; che le regioni, nell'emanare la disciplina di loro competenza sui servizi sociali assistenziali agevolati, sono comunque vincolati al sistema ISEE; che il Comune quindi non poteva procedere, per la parte contestata, senza fare applicazione dei criteri dettati dal sistema ISEE. 8. Tale conclusione nella fattispecie non può essere condivisa. Se è vero infatti che, ai fini dell'erogazione delle prestazioni assistenziali, occorre fare riferimento all'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che permette di misurare, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, la condizione economica delle famiglie sulla base del loro patrimonio (mobiliare ed immobiliare) e dei redditi percepiti, non può tuttavia escludersi che, per la compartecipazione alla spesa di determinate prestazioni assistenziali (come per

10 il ricovero in una struttura assistenziale), possa tenersi conto anche di redditi che non sono normalmente considerati ai fini della determinazione del reddito utile ai fini ISEE. L'ISEE, che costituisce l'indicatore della situazione economica per poter accedere alle diverse prestazioni sociali e assistenziali, non può infatti ritenersi, per quel che riguarda la compartecipazione alle spese che le amministrazioni sostengono per il ricovero in una struttura assistenziale residenziale o semiresidenziale, l'unico elemento di valutazione della capacità reddituale. 9. Nella fattispecie la signora Vi. si era lamentata, in particolare, del fatto che il Comune aveva previsto che la sua compartecipazione alla spesa per il ricovero nella struttura assistenziale doveva tenere conto anche della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento da lei percepite, che pacificamente non rientrano fra i redditi utili per il calcolo dell'isee. In proposito occorre peraltro considerare che, con il ricovero in una struttura assistenziale convenzionata con il Comune, all'interessata sarebbero stati assicurati tutti i servizi necessari ai bisogni della vita. Non risulta pertanto illogica (e quindi illegittima) la richiesta del Comune di considerare, ai fini della compartecipazione alla spesa, anche la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepite dall'interessata. Si deve, infatti, considerare che tali emolumenti sono erogati agli aventi diritto, secondo le relative discipline, proprio al fine di consentire a soggetti che sono in difficoltà, a causa delle loro menomazioni, di provvedere ai bisogni della vita. Ma se un soggetto pubblico, come nella fattispecie, interviene per consentire che ai bisogni della vita del soggetto inabile provveda la struttura assistenziale, non risulta irragionevole che una parte, anche rilevante, delle somme corrisposte

11 (anche) a titolo di pensione di invalidità e di indennità di accompagnamento siano utilizzate per consentire il pagamento di quanto corrisposto dalla struttura per il sostentamento. 10. L'indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, costituisce infatti un sostegno economico (a carico dello Stato e pagato dall'inps) per le persone dichiarate totalmente invalide. Tale assegno ha la natura di un contributo forfettario assegnato per il rimborso delle spese conseguenti alla situazione di invalidità. A tal fine le somme corrisposte sono spesso insufficienti ed i familiari delle persone inabili e degli anziani non autosufficienti devono quindi provvedere alle esigenze della vita di tali soggetti anche con altri mezzi. Ma se il soggetto affetto da totale inabilità è ricoverato in una struttura assistenziale, come nella fattispecie, ed ai suoi bisogni provvedono gli operatori della struttura assistenziale, non si può logicamente escludere che, ai fini della compartecipazione al pagamento della struttura assistenziale (che svolge le funzioni che sarebbero state svolte dall'accompagnatore), possa tenersi conto anche dell'importo erogato a titolo di indennità di accompagnamento, determinandosi altrimenti un ingiustificato arricchimento del soggetto interessato (o dei suoi familiari) per la percezione di una indennità che, con il ricovero duraturo del beneficiario nella struttura residenziale, ha perso la sua causa. Considerazioni analoghe possono essere svolte per la pensione di invalidità che ha natura di prestazione assistenziale in favore degli invalidi civili totali e parziali. 11. Sulla base delle esposte considerazioni non può quindi escludersi che, per la compartecipazione alla spesa di ricovero in una struttura assistenziale, possano essere considerati anche redditi normalmente non considerati nell'isee.

12 Tale conclusione risulta confortata dalla disposizione contenuta nella sopravvenuta legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2012 che, all'art. 2, ha sostituito l'art. 8 (agevolazioni per l'accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie) della legge regionale n. 3 del 12 marzo In particolare, il comma 2 del nuovo articolo 8 prevede, alla lettera f), che la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, con deliberazione della Giunta regionale, fra l'altro, computando le prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali e, nel caso di accesso a unità d'offerta semiresidenziali, computando tali prestazioni economiche al cinquanta per cento. 12.Non può ritenersi quindi illegittima, per i profili considerati, la richiesta fatta dal Comune di Milano alla signora Vi. di compartecipazione alla spesa per il ricovero nella struttura assistenziale "La Piccola Casa del Rifugio" di Milano. Nella fattispecie, peraltro, il Comune aveva comunque anche previsto che una parte (limitata) dei redditi erogati all'interessata, che fruiva anche di due pensioni di riversibilità, restasse nella sua disponibilità per i suoi bisogni personali e per le sue esigenze della vita di relazione. 13. L'appello è quindi fondato e deve essere accolto e, per l'effetto, la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n del 9 maggio 2008 deve essere annullata. Considerata la particolarità della questione trattata, le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti. P.Q.M.

13 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del T.A.R. per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione I, n del 9 maggio 2008, repinge il ricorso proposto in primo grado. Dispone la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati: Alessandro Botto, Presidente FF Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore Silvestro Maria Russo, Consigliere Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere Alessandro Palanza, Consigliere DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28 SET. 2012

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 8 N. 01631/2013REG.PROV.COLL. N. 06791/2002 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA N. 01105/2015REG.PROV.COLL. N. 02829/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO _Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore_ REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE Approvato con deliberazione

Dettagli

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria

I documenti di: quotidianosanità.it. Quotidiano online di informazione sanitaria I documenti di: quotidianosanità.it Quotidiano online di informazione sanitaria Dossier Documentazione legislativa Studi e ricerche Interventi e relazioni N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC.

Dettagli

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1- Oggetto Oggetto del presente regolamento sono le modalità di accesso e i criteri di

Dettagli

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI

COMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Bologna 3 aprile 2014 Cosa prevede il DPCM 159/2013 per le prestazioni

Dettagli

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; N. 00247/2013 REG.PROV.COLL. N. 01214/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO CASORATE SEMPIONE - FERNO GOLASECCA LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO

ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO CASORATE SEMPIONE - FERNO GOLASECCA LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DI CAGLIARI Allegato A REGOLAMENTO RECANTE MODALITA D INSERIMENTO IN STRUTTURA DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI INDICE Art. 1 Oggetto Art 2 Destinatari Art. 3 Requisiti Art. 4 Valutazione del bisogno

Dettagli

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario

TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario TAR di Milano, n. 1408/11: rimozione dei rifiuti e responsabilità del proprietario L ordine di smaltimento presuppone l accertamento di una responsabilità a titolo quantomeno di colpa in capo all autore

Dettagli

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile

Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Consiglio di Stato, n. 11/2010 Incentivi alle fonti di energia rinnovabile Ai sensi del D.Lgs n. 79/1999, non vi è decadenza dalle incentivazioni previste per le fonti di energia rinnovabile se le autorizzazioni

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI.

REGOLAMENTO PER L ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. REGOLAMENTO PER L ACCOGLIMENTO DI ANZIANI E INABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento disciplina l inserimento di anziani non autosufficienti in strutture protette

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA N. 01346/2013 REG.PROV.COLL. N. 01128/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00405/2014 REG.PROV.COLL. N. 00241/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

Dettagli

********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;

********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ; Consiglio di Amministrazione Deliberazione n. del OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 79 11035 DEL 17/11/03 Approvazione linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014 INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza

Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER Seminari territoriali Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Cesena Cosa prevede

Dettagli

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti

Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Consiglio di Stato: saturazione virtuale delle reti Fermo restando il potere dell AEGG di adottare misure per superare il problema della saturazione virtuale della rete e l insindacabilità nel merito di

Dettagli

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile

beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile 8605 beneficiario per cui si ritiene che la somma posta in liquidazione con il presente provvedimento costituisce credito certo, esigibile e liquidabile DETERMINA 1. di approvare, ai sensi dell art. 8

Dettagli

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014

TAR Veneto n. 1212 del 16/9/2014 MASSIMA La mancata partecipazione di candidati all'originaria gara consente alla stazione appaltante di utilizzare il sistema di assegnazione del servizio nei termini indicati dagli artt. 56 e 57 d.lgs

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 6289/04REG.DEC. N. 9672 REG.RIC. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1998 ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

COMUNE DI CARMIGNANO P.za Giacomo Matteotti, 1 59015 CARMIGNANO (PO)

COMUNE DI CARMIGNANO P.za Giacomo Matteotti, 1 59015 CARMIGNANO (PO) COMUNE DI CARMIGNANO P.za Giacomo Matteotti, 1 59015 CARMIGNANO (PO) Tel. 055 875011 Fax 055 8750301 P.I. 00255160970 C.F. 01342090485 www.comune.carmignano.po.it REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE

Dettagli

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015 Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.67 del 14/12/2015 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI DISABILI, MINORI E ADULTI, AL COSTO DEI SERVIZI

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME COMUNE DI RIOLO TERME Provincia di Ravenna REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA DEI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO E RIOLO TERME Approvato con

Dettagli

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive

Premessa. Direzione centrale delle Entrate contributive Direzione centrale delle Entrate contributive Roma, 30 Aprile 2008 Circolare n. 55 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 285/E RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile

Dettagli

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente)

REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (PROVINCIA DI REGGIO EMILIA) REGOLAMENTO I.S.E.E. (Indicatore situazione economica equivalente) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 18 febbraio 2002 Modificato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

Sentenza n.1762 del. Pubblica udienza del 20 ottobre 2004. Presidente: Relatore: dott. Omero Galileo Manzi

Sentenza n.1762 del. Pubblica udienza del 20 ottobre 2004. Presidente: Relatore: dott. Omero Galileo Manzi Sentenza n.1762 del Pubblica udienza del 20 ottobre 2004 Presidente: Relatore: dott. Omero Galileo Manzi secondo le previsioni dell art.17 della legge regionale Marche 22 luglio 1997, n.44, le Commissioni

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

Deliberazione n. 1/pareri/2005

Deliberazione n. 1/pareri/2005 Deliberazione n. 1/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane (relatore) dott. Mario Donno dott.

Dettagli

Risoluzione n. 114/E

Risoluzione n. 114/E Risoluzione n. 114/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 maggio 2003 Oggetto: Istanza d interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fondo integrativo Sanitario Dirigenti delle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente N. 00484/2016 REG.PROV.COLL. N. 00206/2016 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 01582/2009 REG.RIC. ( 1 7 8 5 / 2 0 0 9 S e n t e n z a b r e v e ) R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente N. 07519/2015 REG.PROV.COLL. N. 10759/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

contro nei confronti di

contro nei confronti di N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 05924/2013REG.PROV.COLL. N. 05490/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A ha pronunciato la presente IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Dettagli

L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo. Padova, 22 maggio 2015

L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo. Padova, 22 maggio 2015 L evoluzione della pensione a seguito della riforma Lo Presti e della maggiore aliquota di computo Padova, 22 maggio 2015 Il secondo Welfare dei Dottori Commercialisti dott.ssa Anna Faccio In caso di gravidanza

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI SETTEMBRE 2008 AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE DISABILI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento realizzato dai Comuni del Distretto 5 per

Dettagli

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28 Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Capitolo I Principi generali

Capitolo I Principi generali CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015 Indice: Capitolo I Principi generali. 1. Principi generali e finalità

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA. N. 00866/2014REG.PROV.COLL. N. 09003/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5

BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 BUONO SOCIALE Dei Comuni dell Ambito n 5 CRITERI PER L EROGAZIONE Finalità dell intervento L erogazione del Buono Sociale da parte dei Comuni del Distretto n. 5 si configura come servizio consolidato per

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA N. 02647/2014 REG.PROV.CAU. N. 04843/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da:

sul ricorso numero di registro generale 1686 del 2015, proposto da: N. 01486/2015 REG.PROV.CAU. N. 01686/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro

Dettagli

Nuovo calcolo ISEE 2014 redditi inclusi NUOVO ISEE

Nuovo calcolo ISEE 2014 redditi inclusi NUOVO ISEE NUOVO ISEE Con la riforma del nuovo ISEE a partire dal 1 gennaio 2014, ai fini di determinazione delle fasce di reddito e della misurazione della situazione economica delle famiglie, viene introdotto un

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla

Dettagli

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone)

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) COMUNE DI TREVI NEL LAZIO (Provincia di Frosinone) REGOLAMENTO COMUNALE FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE - DEI LIBRI DI TESTO E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO Approvato con Deliberazione C. C. n. 20

Dettagli

contro per l'annullamento

contro per l'annullamento R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL MINISTRO VISTO l articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Terza) SENTENZA N. 05477/2015REG.PROV.COLL. N. 07065/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI

CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI CRITERI DI RIFERIMENTO PER L ACCESSO AL BUONO SOCIALE 2015 PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI 1. PRINCIPI GENERALI I seguenti criteri disciplinano, all interno di un sistema integrato

Dettagli

contro nei confronti di per l'annullamento

contro nei confronti di per l'annullamento N. 01831/2012 REG.PROV.COLL. N. 00806/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 6 N. 10119/2014 REG.PROV.COLL. N. 19506/2000 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823

www.dirittifondamentali.it - Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN: 2240-9823 «La riforma forense parla chiaro: il voto numerico non basta più ad assolvere l obbligo di motivazione in sede di correzione degli elaborati all esame di abilitazione per gli avvocati» (Tar Lazio, sez.

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna COMUNE DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna N. di Prot. Gen. 5082 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Copia N. 13 del 16/02/2006 OGGETTO : CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI E SUSSIDI A PERSONE

Dettagli

per l'esecuzione del giudicato

per l'esecuzione del giudicato Page 1 of 5 N. 00200/2012 REG.PROV.COLL. N. 01069/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it

Comune di Spoleto www.comune.spoleto.pg.it 1/5 Unità proponente: ICSSS - Dirigente ICSSS Oggetto: Integrazione retta disabili ospiti di strutture residenziali. Assunzione impegno di spesa per un importo pari ad 5.990,00 (euro cinquemilanovecentonovanta/00).

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5699/06 Reg.Dec. N. 8484 Reg.Ric. ANNO 2001 DECISIONE sul ricorso

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119/E

RISOLUZIONE N. 119/E RISOLUZIONE N. 119/E Direzione Centrale Normativa Roma, 22 novembre 2010 OGGETTO: interpello - articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IRPEF Voucher di conciliazione - DPR 22 dicembre 1986, n. 917 QUESITO

Dettagli

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, Pagina 1 di 6 N. 07848/2010 REG.SEN. N. 06357/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) ha pronunciato

Dettagli

Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP

Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di e le rilevanze e INPDAP Codice Reddito del 1 Integrazione al minimo. Pensioni con decorrenza anteriore al 1 febbraio 1994 - del della casa di abitazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 107/E

RISOLUZIONE N. 107/E RISOLUZIONE N. 107/E Direzione Centrale Normativa Roma, 3 dicembre 2014 OGGETTO: Imposte sui redditi - Oneri deducibili - Contributi assistenziali versati al Fondo - Art. 10, comma 1, lettera e-ter) e

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Legge 1985032 Pagina 1 di 9 LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 20-04-1985 REGIONE LOMBARDIA Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 17

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI Consigliere Giuseppa Maneggio ha pronunciato la seguente

Dettagli

Oggetto: Mittente: Data:

Oggetto: Mittente: Data: Oggetto: inarcassa - gestione separata Mittente: "Nicola Busin" Data: 11.51 A: indirizzata a un centinaio di delegati Vicenza 28 luglio 2011 Cari colleghi sono un architetto /docente

Dettagli

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e

Dettagli

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.L. 21 maggio 2015, n. 65 (1). Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2015, n. 116. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito

1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami

Dettagli

REGOLAMENTO DETERMINAZIONE CRITERI CONTRIBUZIONE SPESE ALBERGHIERE A CARICO UTENTI OSPITI CENTRO SOCIO RIABILITATIVI PORTATORI DI HANDICAP

REGOLAMENTO DETERMINAZIONE CRITERI CONTRIBUZIONE SPESE ALBERGHIERE A CARICO UTENTI OSPITI CENTRO SOCIO RIABILITATIVI PORTATORI DI HANDICAP COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA REGOLAMENTO DETERMINAZIONE CRITERI CONTRIBUZIONE SPESE ALBERGHIERE A CARICO UTENTI OSPITI CENTRO SOCIO RIABILITATIVI PORTATORI DI HANDICAP APPROVATO CON DELIB. C.C. 58 DEL

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna Pagina 1 di 5 N. 00377/2014 REG.PROV.COLL. N. 00216/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata

Dettagli

Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Sociale

Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Sociale Comune di Capoterra Provincia di Cagliari Servizio Sociale REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELL INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIO-SANITARIO (RSA E CASA PROTETTA) INDICE

Dettagli