FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) MARCHI, BREVETTI E PROPRIETA INTELLETTUALI
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- Eleonora Montanari
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1 FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (F.A.Q.) MARCHI, BREVETTI E PROPRIETA INTELLETTUALI 1. D. Perché la Guardia di Finanza si occupa anche di contraffazione dei marchi? R. La Guardia di Finanza, quale Corpo di Polizia economico-finanziaria annovera tra i suoi compiti istituzionali anche quello di vigilare affinché tutti i comportamenti economici posti in essere dalle aziende non si pongano in contrasto con il normale e corretto funzionamento del mercato interno e comunitario. In tale ambito vi è un impegno particolarmente intenso alla lotta al mercato del falso. Quest ultimo, infatti, incide significativamente sulla realtà economica del Paese e dell Unione Europea ed ha effetti negativi molteplici in danno ai consumatori, al mercato, alla società ed all erario pubblico. 2. D. In quale sanzione incorre l acquirente di un prodotto contraffatto? R. L attuale norma di riferimento (art. 1, co. 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in Legge 80/95) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria fino a per chi acquista o accetta un bene che viola le norme a tutela della proprietà intellettuale. La stessa norma pone, altresì, degli obblighi in capo all acquirente, il quale deve accertarsi che il bene sia di legittima provenienza. In tal senso, la qualità del prodotto, la condizione di chi lo offre e l entità del prezzo, possono indurre il consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza, a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale.
2 3. D. Un prodotto falso può essere comunque qualitativamente buono e sicuro? R. Sulla base delle esperienze acquisite in campo operativo un prodotto contraffatto, nella generalità dei casi, non offre alcuna garanzia di qualità e sicurezza. Ciò perché i contraffattori, a differenza dei produttori originali, hanno quale unico obiettivo quello di massimizzare i profitti, senza alcun interesse ad investire risorse economiche per assicurare la qualità del prodotto, per introdurre sistemi di controllo ai fini della sicurezza, per innovarsi nella ricerca e nello sviluppo e per svolgere attività di marketing sui propri prodotti. 4. D. Perché oggi c è particolare attenzione sui fenomeni della contraffazione e della pirateria? R. Tali fenomeni illeciti non sono reati minori e non costituiscono solo un danno economico per le imprese bensì hanno effetti negativi molteplici atteso che provocano: un danno e/o un pericolo per i consumatori, connesso alla sicurezza dei prodotti stessi; un danno sociale per il fatto che, tramite lo sfruttamento di soggetti deboli, generano lavoro nero, evasione contributiva, mancanza di coperture assicurative e perdita di posti di lavoro; un danno per l erario pubblico atteso che la commercializzazione di tali prodotti avviene, nella quasi totalità dei casi, attraverso circuiti paralleli in totale evasione delle imposte dirette ed indirette; un danno al mercato che è inevitabilmente compromesso nel suo normale funzionamento; il reinvestimento dei profitti di tale attività illecita in altrettante attività delittuose da parte di organizzazioni criminali.
3 5. D. Perché il bene contraffatto che appare di buona fattura costa generalmente molto meno di quello originale? R. Chi produce illegalmente generi contraffatti, rispetto ai produttori originali, ha minori costi materiali, di produzione e di lavoro (evadendo ad es. ogni spesa previdenziale e contributiva a favore dei dipendenti) nonché erariali ai fini delle imposte dirette ed indirette. Il fine del contraffattore non è quello di come erroneamente possa pensarsi agire nell interesse del consumatore bensì unicamente quello di massimizzare i propri profitti. Il contraffattore, infatti, non ha alcun interesse - al contrario delle aziende che operano in normali condizioni di concorrenza e mercato ad investire risorse economiche per assicurare alla propria clientela la qualità del prodotto, per introdurre sistemi di controllo sugli standards di sicurezza, per innovarsi nella ricerca e nello sviluppo e per promuovere, mediante pubblicità, i propri prodotti. 6. D. Cosa si intende per proprietà intellettuale? R. Con il termine proprietà intellettuale si intende in generale la paternità ed il diritto di sfruttamento ai fini economici delle creazioni dell intelletto umano, la cui protezione è disciplinata dalla legge e valorizzata da alcuni strumenti giuridici chiamati privative. Le privative industriali sono: - il brevetto quale titolo, rilasciato in genere all autore di un invenzione o di un particolare processo produttivo, che ne consente il diritto esclusivo di sfruttamento ai fini commerciali, sempre che abbiano i requisiti di novità, originalità, liceità ed applicabilità al processo industriale; - il marchio inteso come figura o segno identificativo dei prodotti o merci, al fine di identificarli, individuando l azienda produttrice;
4 - il diritto d autore quale opera dell ingegno a carattere creativo nei campi della letteratura, architettura, cinema, teatro, musica, arti figurative nonché nell informatica con riferimento ad esempio a programmi per elaboratore, banche dati ed enciclopedie multimediali. A differenza del brevetto, il diritto d autore si origina quando nasce l opera senza che venga richiesta e concessa la registrazione del diritto esclusivo. 7. D. Si può parlare di contraffazione quando il prodotto, seppur molto simile all originale, riporta un marchio diverso? R. Con il termine contraffazione si intende, in linea generale, la riproduzione di un marchio identico con contemporanea imitazione del prodotto originale e talvolta anche del suo confezionamento ovvero l impiego di un marchio identico apposto su un altro prodotto dello stesso genere. In taluni casi l imitazione è confusoria nel senso che il marchio apposto sul prodotto è molto simile anche se volutamente modificato per sfuggire all applicazione rigorosa della legge. Anche in tal caso, tuttavia, la sostituzione di alcuni caratteri del marchio o della denominazione originale può generare confusione nelle scelte del consumatore. Per questo, oltre la legge sui marchi, l art del codice civile ha inteso inserire, tra gli atti di concorrenza sleale, l utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi ed i segni distintivi legittimamente usati da altri od anche l imitazione servile dei prodotti di un concorrente. 8. D. Il c.d. falso grossolano è reato? R. La Corte di Cassazione, in ordine alla portata dell art. 474 del codice penale introduzione e commercio di prodotti con segni falsi, ha confermato (Sentenze del n , n. 6062,
5 n ) che tale fattispecie penalmente rilevante, a tutela della fede pubblica, si realizza con la messa in circolazione di un prodotto con marchio contraffatto, senza che possa assumere rilievo - nel senso di escludere la sussistenza del reato per falso grossolano - la libera determinazione dell acquirente. Si tratta, in sostanza, di un reato di pericolo per la cui configurazione non è necessaria l avvenuta realizzazione dell inganno nei confronti del singolo che sia indotto ad effettuare l acquisto. 9. D. Quali sono i generi più colpiti dal mercato del falso? R. Sulla base delle risultanze operative conseguite dalla Guardia di Finanza negli ultimi due anni, i settori relativi ai beni di consumo e dei giocattoli, in termini quantitativi, appaiono i più colpiti; seguono poi i comparti del sistema moda e dell elettronica. 10. D. Perché contraffazione e pirateria hanno avuto uno sviluppo così forte negli ultimi anni? R. La recrudescenza del fenomeno illecito è legata a motivi diversi che, in sintesi, possono così riassumersi: - scarsa presa di coscienza del problema atteso che spesso i cittadini sono più interessati ad acquistare a basso prezzo prodotti divenuti dei veri e propri status symbol piuttosto che a meditare sulla garanzia, sicurezza e qualità offerte dal prodotto stesso; - costituisce un attività criminale da cui conseguono alti guadagni ed a cui corrispondono bassi rischi; - lo sviluppo delle tecnologie informatiche e digitali hanno reso più facile e meno costosa la riproduzione abusiva dei beni oggetto di tutela; - l avvento del commercio elettronico ha moltiplicato la possibilità di abusi;
6 - per effetto della globalizzazione si sono aperti nuovi mercati anche per i contraffattori. 11. D. Come fare a riconoscere se un bene è originale od al contrario falso? R. In taluni casi, la qualità stessa del prodotto che richiama marchi e griffe famose, la condizione di chi lo offre e l entità del prezzo possono, di per sé, già consentire all acquirente di valutare l originalità o meno del prodotto. Naturalmente, l acquirente ha maggiori garanzie rivolgendosi a fornitori/rivenditori affidabili e professionali. Talvolta il falso può non essere così palese e tale da poter essere immediatamente riconosciuto. Molte aziende produttrici hanno reso riconoscibili i propri prodotti, oltre che grazie a marchi concretamente distinguibili, anche attraverso sistemi d identificazione apposti sul prodotto nonché sulla confezione, come a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificati di garanzia, etichette, marcature, bollini, chip, codici a barre, gift cards, licenze e manuali d uso nonché indicazione di numeri verdi e siti web per l assistenza e la consulenza alla clientela. Ove, comunque, l acquirente abbia il ragionevole dubbio di aver inconsapevolmente comprato un prodotto falso, potrà segnalare il fatto al numero di pubblica utilità 117 della Guardia di Finanza ovvero si potrà recare presso il competente Comando del Corpo per denunziare l accaduto affinché possano essere intrapresi i successivi approfondimenti investigativi. 12. D. Che vantaggio c è ad avere un marchio registrato? R. I vantaggi sono numerosi ed importanti, in quanto registrando il marchio si impedisce ad altri possibili concorrenti di poterlo utilizzare per le loro attività. Ciò comporta notevoli benefici soprattutto per i marchi più noti, evitando così che i concorrenti possano approfittare a loro vantaggio di
7 questa situazione di popolarità. Inoltre, disponendo di un marchio registrato, si ha titolo esclusivo ad effettuare operazioni commerciali di diverso tipo (es. franchising). Da non dimenticare, tra gli altri vantaggi, il fatto che il marchio aumenta di valore con il trascorrere del tempo ed è un bene capitale che può essere affittato, ceduto o sfruttato al pari di ogni altro bene dell'azienda. 13. D. Registrare un marchio costa molto? R. La registrazione di un marchio in Italia ha costi contenuti. E anche possibile registrare il marchio in: - Unione Europea; il marchio comunitario è decisamente vantaggioso, considerando che una sola registrazione ha validità negli attuali 25 paesi membri dell'unione Europea; - più Paesi, anche extracomunitari; è possibile presentare una domanda di registrazione internazionale per i Paesi che aderiscono all'accordo / Protocollo di Madrid. 14. D. La registrazione del marchio mi garantisce il diritto all'uso esclusivo in tutto il mondo? R. La registrazione di un marchio ha valore territoriale, limitato allo stato in cui viene effettuata. Vi sono tuttavia sistemi di protezione sopranazionali per i paesi dell'unione Europea (marchio comunitario) e per quelli membri dell'accordo / Protocollo di Madrid (registrazione internazionale). 15. D. Come scegliere un nuovo marchio?
8 R. Per la scelta di un marchio si deve tenere conto di alcune regole fondamentali: - non deve essere descrittivo del prodotto o servizio, per esempio un termine generico usato comunemente in relazione al prodotto stesso, né composto unicamente da un termine laudatorio; - non deve essere identico o simile ad altri marchi già registrati per prodotti o servizi identici o simili: non tenere conto di questa regola può esporre al rischio di essere citati per danni dal titolare di un marchio precedente, nonché di dover cambiare il marchio col quale è stato già lanciato un nuovo prodotto o servizio (per non correre questo rischio, è consigliabile effettuare una ricerca); - non deve trarre in inganno circa la qualità del prodotto o servizio; - deve essere capace di identificare il prodotto o servizio e distinguerlo da quelli dei concorrenti; - deve essere tutelabile contro imitazioni e usurpazioni; - deve essere utilizzabile anche in tutti i paesi in cui si ha intenzione di esportare il prodotto o prestare il servizio. 16. D. Quando si sceglie un nuovo marchio, come si fa a sapere che non sia già di proprietà altrui? R. La novità di un marchio è un requisito essenziale per la sua adozione, inclusa la registrazione. Il marchio non deve essere né identico né troppo simile a un marchio già usato e / o registrato da terzi per la stessa categoria di prodotti o servizi. Ci si può accertare della novità del proprio marchio con l aiuto di un consulente in proprietà intellettuale, che effettua una ricerca fra i marchi già registrati in Italia e nei paesi in cui si desidera depositare una domanda di registrazione.
9 17. D. Si hanno maggiori tutele - con riferimento al mercato del falso se si registra come marchio solo una parola oppure il nome con la grafica? R. La scelta dipende dal tipo di nome che vuole registrare, nel senso che se la parola che si ha in mente e' fortemente innovativa perché di fantasia e completamente nuova, può valere la pena registrare solo il nome, in modo che nessun altro possa utilizzare quello stesso nome scritto in qualsiasi grafica. Se invece il nome che si utilizza e' debole, perché vagamente descrittivo del servizio o perché ricorda parole analoghe, conviene registrare nome e grafica, perché in questo caso il marchio acquista maggiore valore. 18. D. Un marchio registrato per certi prodotti può essere utilizzato anche per prodotti diversi? R. Quando si deposita una domanda di registrazione del marchio si indicano i prodotti per i quali verrà utilizzato; quelli che vengono indicati sono gli unici per i quali viene concessa la protezione. Per estendere la portata di un marchio non basta fare una semplice "integrazione" ma bisogna depositare completamente una nuova domanda di registrazione che raffiguri lo stesso marchio già depositato indicando però le nuove classi di prodotti per cui verrà utilizzato. 19. D. E obbligatorio indicare che il marchio è registrato? R. In Italia non vi sono disposizioni che impongono l utilizzo di specifiche indicazioni per contraddistinguere marchi depositati o registrati. La funzione del simbolo è semplicemente quella di ricordare al pubblico dei consumatori e ai concorrenti che il marchio è registrato. Ciò può essere necessario soprattutto per i marchi di cui si teme la volgarizzazione, fenomeno di cui sono stati vittime alcuni marchi
10 utilizzati per prodotti innovativi di successo. Se è vero che la legge non impone accanto al marchio l indicazione di registrazione, è anche vero che la vieta espressamente nel caso in cui il marchio non sia effettivamente registrato. Se si appone il segno accanto al marchio ancora in attesa di registrazione si può incorrere in sanzioni amministrative. E' invece possibile indicare, magari tramite un asterisco e una piccola nota, che il marchio è depositato. Alternativamente può essere utilizzato il simbolo, che in inglese equivale a Trade Mark ossia Marchio di Commercio, e che viene utilizzato nei paesi di lingua anglosassone per indicare un marchio indipendentemente dal fatto che sia registrato. Nulla ha a che fare con il mondo dei marchi la, simbolo internazionale che significa copyright, cioè diritto d autore. Solitamente essa indica l esistenza di un diritto d autore sull opera letteraria, musicale, artistica su cui è apposta. Normalmente è seguita dall anno di prima pubblicazione dell opera e dal nominativo della persona o società che detiene i diritti di sfruttamento esclusivi sulla stessa. 20. D. Se si utilizza un nome da tempo, e qualcuno lo registra cosa si può fare? R. Occorre innanzitutto valutare a fondo la notorietà acquisita nel tempo dalla propria ditta. L'art. 16 della Legge sui marchi prevede che uno dei requisiti fondamentali per poter validamente registrare un marchio sia la novità del segno; il seguente art. 17 elenca alcune ipotesi in cui detta novità viene meno. In particolare la lettera e) di quest ultimo articolo prevede che non sono nuovi i marchi che siano identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità tra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i
11 prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinare un rischio di confusione per il pubblico. 21. D. Posso difendere l esclusiva di un marchio che uso da tempo ma che non ho mai registrato? R. In Italia ed in alcuni paesi esteri è prevista la tutela per marchi usati ma non registrati (marchi di fatto). Tuttavia è sicuramente più difficile difendere l esclusiva di questo genere di marchi, la cui protezione è notevolmente più limitata rispetto a quella del marchio registrato: essa è circoscritta al territorio in cui il marchio è stato effettivamente usato e si perde ogni diritto con qualsiasi interruzione dell uso. Al contrario, per un marchio registrato l uso è d obbligo solo entro il quinto anno dalla registrazione. La registrazione del marchio è dunque sempre la strada consigliabile per mantenerne l esclusiva, ed è evidentemente possibile richiederla e ottenerla anche per marchi in uso già da tempo. 22. D. Quali strumenti ho per difendere, in tempi rapidi, il marchio che ho registrato? R. Il titolare del marchio può chiedere, tramite procedura d urgenza: - Un inibitoria, ordinata dal giudice, che vieti al contraffattore l uso del marchio e lo obblighi a eliminare i mezzi con cui tale uso è avvenuto; - il sequestro dei beni contraddistinti dal marchio oggetto di disputa. Entrambi i provvedimenti hanno l effetto di interrompere immediatamente l attività che costituisce violazione dei diritti di marchio.
12 23. D. Il marchio comunitario prevale sui marchi nazionali? R. Il sistema del marchio comunitario coesiste con i sistemi nazionali di registrazione di ciascun paese europeo. Ciò significa che un marchio nazionale anteriore prevale nei confronti di un marchio comunitario e viceversa. 24. D. In quanto tempo viene concessa la registrazione di un marchio comunitario? R. Attualmente le registrazioni vengono concesse dai 2 ai 3 anni dopo la data di deposito, se la domanda non viene rigettata. L'attesa è più breve (dai 3 ai 5 mesi) se la domanda di marchio italiano è la base per una registrazione Internazionale, secondo l'accordo di Madrid. La protezione decorre comunque dalla data di deposito. 25. D. Quanto dura la registrazione di un marchio comunitario? R. La durata della registrazione è di 10 anni dalla data di deposito ed è rinnovabile indefinitamente di decennio in decennio. 26. D. La registrazione di un brevetto protegge veramente da chi vuole copiare l invenzione? R. La possibilità di difendere un'invenzione brevettata dalle usurpazioni e contraffazioni dipende essenzialmente da due fattori: l'originalità dell'invenzione e la qualità del brevetto. Quanto più un ritrovato è originale, tanto più ampio sarà il suo ambito di tutela. È opinione diffusa che basta cambiare un minimo particolare per poter copiare impunemente un invenzione, aggirando il brevetto. Ciò è vero solo nel caso in cui sia proprio quel minimo particolare l oggetto dell invenzione, in quanto l esclusiva brevettuale riguarda solo le parti originali di un ritrovato. Ma la possibilità di difendere efficacemente un brevetto
13 dipende, in secondo luogo, dal modo in cui l invenzione viene descritta negli allegati tecnici della domanda di brevetto. In tal senso, oltre alla descrizione completa del ritrovato, occorre redigere un documento contenente le "rivendicazioni", in cui vengono specificati gli aspetti originali e inventivi del ritrovato per i quali si rivendica l esclusiva e che definiscono l ambito di tutela del brevetto. 27. D. Una domanda di brevetto tutela in tutto il mondo? R. Il diritto di esclusiva conferito da una domanda di brevetto depositata presso gli uffici brevetti nazionali ha valore solo nel territorio dello stato in cui si deposita la domanda. Per estendere tale esclusiva ad altri stati esteri, è necessario depositare singole domande di brevetto in ogni stato, oppure utilizzare la procedura prevista da accordi internazionali come la Convenzione sul Brevetto Europeo che permette l ottenimento di una tutela in oltre 30 paesi europei. Se vi è la necessità di depositare la domanda di brevetto in molti stati anche fuori dall'europa, ci si può avvalere del Trattato di Cooperazione Internazionale (PCT) che prevede una procedura più semplice ed economica per inoltrare una richiesta di protezione in più paesi. 28. D. E possibile brevettare un invenzione che sia stata già utilizzata o divulgata? R. Un requisito fondamentale per la brevettabilità di un invenzione è la novità. Un invenzione non è più brevettabile una volta che il suo contenuto sia stato reso disponibile in qualsiasi forma e modo a terzi. Dunque ad esempio: la commercializzazione o la descrizione su una pubblicazione scientifica di un nuovo ritrovato ne pregiudicano la brevettabilità. Anche se si riuscisse a ottenere un brevetto, questo vizio d origine incomberebbe sempre e un concorrente potrebbe chiedere la
14 nullità del brevetto per mancanza di novità in qualsiasi momento. E importante pertanto affidare la redazione di brevetti a consulenti di settore. SICUREZZA DEI PRODOTTI 29. D. Che cos è la marcatura CE? R. E l indicazione di conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza previsti da una o più Direttive Comunitarie applicabili al prodotto stesso. Essa non è quindi un marchio ma è esclusivamente la dichiarazione che sono stati rispettati tali requisiti di sicurezza ed è obbligatoria in tutta Europa. 30. D. Perché occorre la marcatura CE? R. Perché esistono direttive CEE che, recepite in Italia con decreti legislativi ed altri atti, lo impongono. Ciò allo scopo di uniformare la sicurezza dei prodotti che possono essere utilizzati nei Paesi della Comunità Europea. 31. D. Che significato ha la marcatura CE? R. Il costruttore (oppure un suo mandatario nell Unione Europea) apponendo la marcatura CE sul prodotto, attesta che lo stesso soddisfa i requisiti essenziali delle direttive applicabili e che sono state assolte le procedure stabilite nelle direttive: ad esempio è stata compilata la dichiarazione di conformità, è stato predisposto il fascicolo tecnico, ecc..
15 32. D. Che forma deve avere la marcatura CE? R. La forma è quella indicata di seguito: se a causa delle dimensioni del prodotto è necessario che la marcatura venga rimpicciolita (comunque non sotto i 5 mm) o ingrandita è comunque necessario rispettarne le proporzioni. Tale marcatura non deve assolutamente essere confusa con il marchio China Export il quale, si differenzia principalmente perché: - la distanza tra le lettere C ed E è inferiore (le due lettere non sono inscritte in due cerchi tangenti come nella figura sopra); - la forma delle lettere si basa su di una struttura ovale e non su di una circolare. marchio China Export 33. D. Tutti i prodotti devono avere la marcatura CE? R. Soltanto quelli che ricadono sotto le Direttive comunitarie cosiddette del Nuovo Approccio (es. giocattoli, tutti i prodotti elettrici, occhiali da sole e da vista, apparecchi a gas o a pressione). Vi sono prodotti di largo consumo che non necessitano della marcatura CE come ad esempio:
16 orologi, strumenti musicali non elettrici, materassi, forbici, coltelli, stoviglieria, calzature da passeggio, valigeria, etc D. Qual è la procedura da seguire per marcare CE un prodotto? R. La procedura non è uguale per tutti i prodotti: esistono procedure che prevedono semplicemente una dichiarazione del costruttore e la predisposizione del fascicolo tecnico, altre che impongono l approvazione del prodotto e/o la certificazione del sistema di qualità da parte di un organismo notificato. Ogni direttiva indica la procedura da seguire; a volte la stessa direttiva indica procedure diverse secondo la tipologia del prodotto e la sua pericolosità. 35. D. Che cosa sono le direttive CEE? R. Sono documenti che fissano i requisiti essenziali dei prodotti e rinviano a norme specifiche (norme di prodotto) per tutte le altre caratteristiche che gli stessi devono possedere. 36. D. Come individuare le direttive da applicare? R. Le direttive vengono applicate in base al tipo di prodotto da realizzare. Ci sono, ad esempio, direttive riguardanti i giocattoli (Direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE del 3 maggio 1988), le apparecchiature a gas (Direttiva 90/396/CEE del Consiglio del 29 giugno 1990), i dispositivi medici (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993) ecc.. Esistono poi direttive più generali quali ad esempio quella sulla "compatibilità elettromagnetica" (Direttiva del Consiglio n. 89/336/CEE del 3 maggio 1989) e la direttiva bassa tensione (Direttiva del Consiglio 73/23/CEE, del 19 febbraio 1973), che si applicano ai prodotti di tipo elettrico /elettronico.
17 37. D. Come provare la conformità? R. La conformità viene provata attraverso una serie di procedure che possono coinvolgere il solo produttore oppure un ente terzo, a seconda che sia richiesta la DICHIARAZIONE oppure la CERTIFICAZIONE di conformità. 38. D. Cos è la dichiarazione di conformità? R. È l atto con il quale il costruttore (o chi per lui) dichiara che quel prodotto è conforme alla direttiva (o direttive) e norme armonizzate applicabili allo specifico prodotto. 39. D. Cos è la certificazione? R. È l atto che attesta che un prodotto, un processo o un servizio è conforme ad una specifica norma o documento normativo. La certificazione viene effettuata da organismi, appunto, di certificazione, che agiscono sempre quale parte terza. In seguito all avvenuta certificazione, viene rilasciato un certificato ed il diritto d'uso della marcatura e/o del marchio. 40. D. In quali casi si parla di certificazione obbligatoria? R. La certificazione è obbligatoria nei casi e nei modi previsti dalla legge: ad esempio, la Comunità Europea impone la marcatura CE in relazione a determinati prodotti particolarmente pericolosi o associati a gravi rischi, indicati dalle Direttive "Nuovo Approccio". In relazione a questi prodotti, la marcatura CE è indispensabile per poter circolare liberamente nel mercato Unico. 41. D. In quali casi invece si parla di certificazione volontaria? Perché è importante ricorrervi? R. Si parla di certificazione volontaria quando la conformità a norme tecniche è una scelta del produttore. La certificazione di conformità ad
18 una determinata norma tecnica - oltre ad essere una garanzia interna all azienda - può costituire un fattore strategico di competitività, rappresentando agli occhi del consumatore un simbolo di qualità. 42. D. Che cosa è un marchio di qualità? R. Il marchio è un segno distintivo applicato su un prodotto o sulla sua confezione, in seguito al rilascio di un certificato di conformità. Esistono marchi obbligatori e marchi volontari. 43. D. Qual è la funzione dei marchi obbligatori? Qual è la funzione dei marchi volontari? R. I marchi obbligatori attestano la conformità a regole tecniche di impiego obbligatorio, mentre i marchi volontari attestano la conformità a norme tecniche di impiego volontario, testimoniando presso il pubblico il buon livello del prodotto. 44. D. Marchi obbligatori e marchi volontari possono essere apposti sul medesimo prodotto? R. Si. Marchi obbligatori (ad esempio, la marcatura CE) e marchi volontari possono comunque essere apposti sullo stesso prodotto: il marchio volontario fornisce infatti una "garanzia supplementare" sulla qualità dei prodotti, al di là del possesso dei requisiti essenziali previsti dalle direttive comunitarie. 45. D. Cosa sono le norme "armonizzate"? R. Sono norme le quali, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, vengono recepite dagli Stati membri. La loro applicazione garantisce la presunzione di conformità del prodotto.
19 46. D. A quali prodotti ed in che modo si deve applicare il Decreto Legislativo 206/2005? R. Si applica a tutti i prodotti non alimentari destinati ai consumatori finali: nella sua totalità a prodotti di consumo che non rientrano nel campo d applicazione delle normative di settore e parzialmente ai prodotti disciplinati da una legislazione specifica (ad esempio i prodotti elettrici che funzionano entro certi limiti di tensione, i giocattoli, ecc.). L art. 102 del Decreto Legislativo n. 206/05 (pubblicato nella GU n. 235 del Supplemento Ordinario n. 162) definisce il campo di applicazione, stabilendo che le disposizioni della Parte IV Sicurezza e Qualità, Titolo I Sicurezza dei Prodotti - si applicano a tutti i prodotti definiti all art. 103, comma 1, lettera a); ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 47. D. Quali sono i soggetti destinatari del Decreto Legislativo 206/2005? R. I soggetti destinatari, a norma dell art. 103 del decreto legislativo 206/05, sono i seguenti: a. il PRODUTTORE, cioè colui che, stabilito nella Unione europea, appone sul prodotto elementi atti ad identificarlo come responsabile della sicurezza del prodotto stesso (nome marchio segno caratteristico); anche la persona che in qualche modo modifica il prodotto per ripristinarne le caratteristiche iniziali (rimesso a nuovo) è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo 206/2005; b. il RAPPRESENTANTE, nel territorio comunitario, del fabbricante che ha sede in un paese che non è tra gli Stati membri dell Unione europea; c. l IMPORTATORE quando non esiste il legale rappresentante; d. tutti gli altri OPERATORI COMMERCIALI che possono intervenire sul prodotto modificandone la conformità iniziale;
20 e. il DISTRIBUTORE, cioè qualsiasi operatore professionale che commercializza il prodotto, anche se non interviene sulle caratteristiche di sicurezza. 48. D. Quali sono le Autorità di controllo preposte alla sorveglianza del mercato? R. Sono le Autorità individuate dagli articoli 106 e 107 del Decreto Legislativo 206/2005, vale a dire: i Ministeri delle Attività Produttive, della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell Interno, dell Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché le amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia all effettuazione dei controlli. 49. D. Cosa significa immesso sul mercato ed immesso in libera pratica? R. E immesso sul mercato il prodotto fruibile dal consumatore finale, senza ulteriori lavorazioni, mentre è immesso in libera pratica quel prodotto che ha completato le operazioni di verifica doganale ed è reso materialmente disponibile al soggetto che ne ha curato l importazione (importatore). 50. D. Che differenza c è tra richiamo e ritiro? R. Il richiamo è l intervento fatto allo scopo di ottenere la restituzione di un prodotto che è già disponibile al consumatore (intervento a valle), mentre il ritiro è quella misura atta ad impedire che il prodotto pericoloso sia distribuito o anche semplicemente esposto per la fruizione del consumatore (intervento a monte) - Art. 103, comma 1, lettere f) g).
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