COMPRARE E VENDERE FRANCOBOLLI: ASPETTI FISCALI

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1 COMPRARE E VENDERE FRANCOBOLLI: ASPETTI FISCALI PREMESSA Questo scritto vuole riassumere alcune semplici nozioni fiscali che possono tornare utili quando si comprano francobolli e collezioni di francobolli. È indispensabile un brevissimo cenno al regime generale dell IVA dal quale si passerà ad analizzare le norme specifiche sui francobolli. Un paragrafo a parte è dedicato agli acquisti dall estero, alle procedure doganali ed ai dazi. Ci scusiamo sin d ora per eventuali inesattezze contenute in questo scritto ed ogni correzione, segnalazione ed integrazione sarà gradita.

2 IL REGIME DELL IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) CENNI L' IVA 1 è l'imposta in vigore in tutti i paesi della Unione Europea (UE) 2 ed in quasi tutti quelli extra UE per assoggettare a tassazione il consumo dei beni e dei servizi 3. Essa costituisce, in pratica, un costo esclusivamente per i soggetti finali del ciclo produttivo (in genere i consumatori). Nel ciclo produttivo commerciale l'iva viene anticipata dai Soggetti Passivi di diritto dell'imposta (imprese, società, enti, professionisti, lavoratori autonomi ). Nelle operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) soggette all'iva, questa viene addebitata, dai soggetti passivi di diritto (imprese società, enti ed esercenti arti e professioni), come componente del prezzo dei beni o dei servizi alle controparti contrattuali. I soggetti passivi di diritto non sopportano quindi, di regola, il costo dell'iva. Fanno eccezione a questa regola i casi di indeducibilità totale o parziale dell'iva previsti da alcune normative specifiche. I requisiti che un operazione deve possedere affinché sia assoggettata ad IVA sono: presupposto oggettivo: la cessione di beni o la prestazione di servizi in questione devono essere comprese tra quelle previste dalla normativa; presupposto soggettivo: deve essere effettuata nell ambito dell esercizio di impresa, ragione per cui sono escluse dall IVA le transazioni tra privati; presupposto territoriale: dev essere effettuata nel territorio italiano (o dev essere considerata dalla legge come se fosse effettuata nel territorio italiano). La legge distingue, quindi, i beni e le prestazioni di servizio in: imponibili (se ricorrono tutti e tre i requisiti); escluse (quando mancano il presupposto oggettivo o quello soggettivo) non imponibili (se manca il presupposto territoriale); esenti (quando, pur ricorrendo i tre requisiti, esiste una norma che specificamente ne prevede la non assoggettabilità all IVA). 1 La normativa fondamentale dell IVA è contenuta nel DPR 633/1972 così come successivamente modificato ed integrato 2 Il sito dell Unione Europea contiene una pagina ben fatta sulla normativa comunitaria in materia 3 Sono soggette a IVA le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e le operazioni intracomunitarie effettuate in Italia nell'esercizio di imprese o di arti e professioni. Nella nozione di operazioni soggette all'iva si ricomprendono non solo le operazioni soggette al pagamento dell'imposta, ma anche quelle soggette solamente agli adempimenti formali prescritti per l'accertamento dell'imposta: tali operazioni si distinguono, secondo il regime ad esse applicabile, in esenti, imponibili, non soggette al pagamento dell'iva. Per tutte le operazioni soggette all'iva vanno eseguiti, da parte dei soggetti passivi dell'iva, gli adempimenti amministrativi di documentazione (con l'emissione della fattura, del documento di trasporto o bolla di accompagnamento, della ricevuta o scontrino fiscale), di registrazione e di dichiarazione stabiliti per la sua applicazione.

3 Le importazioni di merce sono sempre soggette ad IVA, anche se sul punto è intervenuto il diritto comunitario per il quale sono da considerarsi importazioni solo le transazioni avvenute con paesi extra UE (secondo quanto stabilito dal Codice Doganale Comunitario). Non tutti i beni e le prestazioni sono soggette alle stesse aliquote, la tabella A allegata al DPR 633/1972 contempla le diverse tipologie con l indicazione dell aliquota. Recentemente l aliquota sui francobolli da collezione e sulle collezioni di francobolli è passata dal 10% al 20%.

4 FRANCOBOLLI, FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE E IVA La dicitura francobolli da collezione utilizzata dalla legge sull IVA è dovuta al fatto che i francobolli sono in realtà delle carte valori emesse dallo Stato con la funzione di rendere franca la corrispondenza. Essi sono di norma venduti agli sportelli postali e nelle tabaccherie. Per acquistare francobolli, quindi, normalmente non è dovuta IVA. Ma i francobolli si acquistano anche in altri modi, tra privati o da un commerciante, e allora quand è che un francobollo diventa da collezione? Diciamo subito che, come abbiamo visto sopra, qualunque vendita tra privati non è soggetta ad IVA; il problema si pone, quindi, solo quando acquistiamo da un commerciante (rectius: venditore professionale). Fino al 1967 i francobolli avevano una data di scadenza entro la quale potevano essere utilizzati. Era abbastanza semplice, quindi, indicare quella data come la linea di demarcazione tra francobollo per corrispondenza e francobollo da collezione. Dal 1 gennaio 1967, tuttavia, i francobolli non hanno (con qualche eccezione) più una data di scadenza e sono ancora oggi perfettamente validi per affrancare corrispondenza. E quindi? Diciamo subito che non esiste una differenza certa tra i due concetti, possiamo però rifarci ad una serie di fatti abbastanza certi per dividere le due categorie. In primo luogo NON sono francobolli da collezione tutti quelli che acquistiamo presso gli uffici postali (compresi gli sportelli filatelici), presso le tabaccherie e le altre rivendite autorizzate, a prescindere dalla data di emissione e di scadenza. Se da un tabaccaio troviamo ancora una rimanenza, per esempio, di francobolli del 1948, questi dovrebbe venderli al facciale e senza IVA, avendo egli acquisito i francobolli come carte valori. Viceversa i francobolli che acquistiamo da un commerciante sono sempre soggetti a IVA tranne che in un caso (che vedremo più avanti). La malsana abitudine di alcuni commercianti di non emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale a seguito della vendita di francobolli costituisce a tutti gli effetti un caso di evasione fiscale. I commercianti, infatti, possono essersi riforniti di francobolli in due modi: attraverso l acquisto da un grossista o da un privato. Nel primo caso sia l acquisto dal grossista che la successiva vendita al collezionista sono soggetti a IVA. Nel secondo caso l acquisto dal privato non è soggetto a IVA ma la successiva rivendita lo è nei limiti della differenza di prezzo tra l acquisto e la vendita (c.d. regime del margine). 4 4 Sistema speciale di determinazione dell Iva in determinati tipi di attività (es., cessione di beni usati, di oggetti d arte o da collezione). Tale regime ha lo scopo di evitare una doppia tassazione in genere sui beni per i quali il rivenditore non ha potuto detrarre l Iva al momento dell acquisto. A tal fine, il calcolo dell imposta dovuta avviene scorporandola non dal totale della cessione, ma solo dal margine, dato dalla differenza tra il prezzo d acquisto più eventuali spese accessorie. (Ad es., se un commerciante filatelico acquista da un privato un francobollo per euro e poi lo rivende a 1500, il margine dell operazione sarà di 500 e su tale importo verrà scorporata l IVA utilizzando l aliquota propria del bene). (Dal sito della Guardia di Finanza).

5 Sarebbero esclusi del tutto dall assoggettamento all IVA i beni di modico valore 5 acquistati da privati, ma la determinazione del modico valore non è mai stata effettuata 6 e, di conseguenza, non è chiaro se con tale locuzione debbano intendersi pochi euro o poche decine o poche centinaia. E quelli che acquistiamo su Internet (Ebay, Delcampe, etc.)? Il fatto di acquistare qualcosa su una piattaforma elettronica non cambia di per sé le regole del gioco. La distinzione che bisogna operare per sapere se l oggetto che stiamo acquistando è soggetto oppure no ad IVA è sempre quella che riguarda il venditore: se questi è un privato l IVA non sarà mai dovuta, se è un commerciante sì (nei limiti del margine, come visto prima). È importante sottolineare la differenza tra commercio elettronico diretto, riguardante la vendita di beni virtuali o di servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici (disciplinati a livello normativo dalla Direttiva 2002/38/CE), e commercio elettronico indiretto, categoria nella quale vanno inserite le attività di compravendita che vengono svolte attraverso internet. A titolo di esempio, si può ricondurre alla prima categoria l attività propria di Ebay 7, che gestisce un portale di aste on line mentre l attività degli inserzionisti va qualificata come commercio elettronico indiretto. A quest ultima si applicano le ordinarie regole in tema di IVA e, anzi, anche quelle imposte dalla disciplina sulle cosiddette vendite a distanza. Specialmente su Ebay è facile imbattersi nella dicitura venditore non professionale nelle aste di soggetti che vantano anche migliaia di feedback. Ovviamente la qualifica di professionale non è qualcosa che ci si possa attribuire oppure no a proprio piacimento. È la legge a stabilire i requisiti che trasformano un attività in professionale, essi sono contenuti nell articolo del codice civile per quanto riguarda l imprenditore e negli articoli 2222 e seguenti del codice civile per quanto concerne il lavoro autonomo. 9 Il dichiarare la propria non professionalità è sostanzialmente un tentativo di evitare da un lato l applicazione delle norme che regolano le attività e, dall altro, l assoggettamento dei propri proventi al regime dell IVA. L attività di vendita di un servizio o di un bene, infatti, è soggetta alle ordinarie imposte sui redditi, nonché a tutta una serie di adempimenti di natura formale, qualora sia svolta in via professionale. 5 Si veda, ad esempio, sul punto il comunicato stampa dell Agenzia delle Entrate del 19 aprile Nella risoluzione n 73 del 4 aprile 2007 l Agenzia delle Entrate dice: A tal riguardo è già stato chiarito che, pur mancando una disposizione normativa che definisca il concetto di "modico valore", occorre fare riferimento agli usi commerciali, restando in ogni caso esclusi i beni di valore significativo (cfr ris. n del 30 luglio 1991, ris. n. 83/E del 03 aprile 2003). 7 Il Regolamento comunitario 1777/2005, infatti, considera espressamente tra i servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer. 8 È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. 9 La disciplina del lavoro autonomo si applica, ovviamente, non alla vendita ma a prestazioni d opera quali, per esempio, una perizia.

6 Il requisito della professionalità implica lo svolgimento sistematico ed abituale di un attività imprenditoriale 10 ed il concetto di abituale non implica quello di esclusività di detto esercizio 11. Per aversi un attività imprenditoriale professionale, quindi, questa deve essere un attività economica organizzata svolta in maniera non saltuaria e diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Chiarito quindi che anche chi dedica solo un paio d ore al giorno alla gestione delle proprie inserzioni su Ebay svolge, superato un certo numero, un attività professionale, va specificato che mentre ai fini delle imposte dirette producono reddito imponibile sia le attività commerciali svolte in via abituale che occasionale seppur secondo modalità diverse, ai fini IVA rilevano invece le sole attività in possesso dei requisiti di professionalità e di abitualità. In particolare, un soggetto che regolarmente e in via continuativa intenda vendere determinati beni, qualora produca reddito d impresa è soggetto a tassazione secondo le regole specificatamente previste per tali categorie reddituali. Ai fini IVA, inoltre, scatta l obbligo di aprire una propria partita IVA, nonché di assoggettare le operazioni attive e passive ai diversi regimi previsti dalla disciplina in questione. Inoltre, l imprenditore deve anche rispettare obblighi di natura formale, come, ad esempio, l iscrizione nelle apposite sezioni del registro delle imprese, la tenuta delle scritture contabili obbligatorie per legge, nonché dei registri IVA e il rispetto degli ordinari adempimenti fiscali in tema di dichiarazioni annuali e periodiche. Quello dei venditori on line che non rispettano le regole sull IVA può risultare un aspetto marginale, invece è di fondamentale importanza. Non tanto per gli acquirenti (che comunque non potrebbero dedurre l IVA dalla propria dichiarazione dei redditi) ma per i commercianti tradizionali che, essendo più esposti a controlli da parte della Guardia di Finanza, subiscono, di fatto, una concorrenza sleale sul prezzo finale (che nel caso di chi evade l IVA risulterà più basso del 20%). Facevamo riferimento, prima, ad un caso in cui il commerciante può vendere francobolli senza applicare l IVA. Si tratta del cosiddetto servizio novità, vale a dire la fornitura delle nuove emissioni. In tal caso il commerciante può acquistare direttamente dalle Poste i francobolli da rivendere all acquirente ma dovrebbe agire dietro sottoscrizione di un mandato o con una delega dell acquirente. In tal caso non agirebbe come commerciante ma in nome e per conto dell acquirente. In conclusione, possiamo dire che, per quanto riguarda la compravendita di francobolli, tutti coloro che svolgono l attività di venditore in maniera professionale (nel senso che abbiamo indicato sopra), sia in via tradizionale sia attraverso internet, sono obbligati a rispettare le leggi sull IVA e, ovviamente, quelle sulla tassazione dei redditi. I privati che vendano occasionalmente francobolli da collezione sono esentati dal regime IVA e, qualora non superino l incerto limite del modico valore anche dal dichiarare i proventi del reddito ai fini della tassazione del proprio reddito. 10 Così la Corte di Cassazione, sent. n del 3 dicembre Così la Corte di Cassazione, sent. n. 519 del 14 marzo 1962.

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