informa OTTOBRE 2015 NOTIZIE FLASH Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto CUBA E USA

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1 Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto (tel. 041/ fax 041/ cedve@caf-cia.it) informa OTTOBRE 2015 CUBA E USA NOTIZIE FLASH AGRICOLTURA SOCIALE Sono entrate in vigore il 23/09/2015 le nuove disposizioni sull agricoltura sociale a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 208 dell' della Legge del 18 agosto 2015 n. 141 che promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali di cui alla legge (segue a pag.2) Anche quest anno, il consueto passaggio dall ora legale all ora solare avverrà, nell ultimo weekend completo del mese di ottobre: nella notte tra il 24 ed il 25, alle 3 di notte le lancette dovranno essere portate indietro di un ora. l ora legale, che ci ha accompagnato nei mesi più caldi, tornerà solo nell ultima settimana di marzo UE: misure insufficenti per i settori in crisi pag.2 Delega fiscale: approvati gli ultimi decreti pag.3 Fattura elettronica: il conservatore terzo senza comunicazione pag.6 Fatturazione elettronica e cessione di energia pag.7 Redditometro 2015 pag.8 INAIL semplificazioni pag.9 -Voucher: ulteriori chiarimenti; -Riesame domande assegno natalità; -dal 18 ottobre senza contrassegno assicurativo pag.10 Scadenze pag.11 1

2 (segue da pag.1) 8 novembre 1991, n. 381, nei limiti fissati dal comma 4, dirette a realizzare: a) l inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale; b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante; d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonchè alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in eta' prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Le modalità di svolgimento di queste attività saranno indicate da un decreto del ministero delle Politiche agricole e alimentari da emanare entro 60 giorni dall entrata in vigore della legge. I locali destinati alle attività di agricoltura sociale mantengono il riconoscimento della ruralità e pertanto i fabbricati aventi natura strumentali (D/10) sono esenti da Imu. A queste attività si applicano, infine, i regimi fiscali previsti per gli altri imprenditori agricoli. UE: MISURE INSUFFICIENTI PER I SETTORI IN CRISI Il dato fondamentale emerso dopo la presentazione ufficiale da parte della Commissione Europea delle misure a sostegno dei settori in crisi, con particolare riferimento al latte bovino e ai suini, è che non c è stata alcuna svolta nella politica attuata a livello europeo. Le misure varate non comportano quel cambiamento strutturale della Pac che gli agricoltori europei avevano invocato. La Commissione è stata refrattaria a tutte le più incisive proposte presentate e il Consiglio dei ministri agricoli si è accodato a questo approccio di basso profilo, che risulta chiaramente inadeguato rispetto alle esigenze del sistema agricolo comunitario. Con il Consiglio agricolo del 7 settembre scorso, poi perfezionato e specificato nei dettagli il successivo 15 settembre, la misura più corposa varata dalle istituzioni europee è lo stanziamento di 420 milioni di euro per i 28 Stati membri, da utilizzare nell erogazione di aiuti mirati a favore dei settori colpiti dalla crisi.tale budget è stato ripartito tra i diversi Paesi utilizzando due criteri: la quota di produzione latte detenuta nel e l impatto che si è determinato per effetto della riduzione del prezzo dei suini, dell embargo russo e della siccità. L Italia ha così ottenuto 25 milioni di euro che ora potrà utilizzare in maniera autonoma (l UE ha accordato piena flessibilità alle autorità nazionali), a favore dei produttori attivi nei due settori maggiormente colpiti (latte bovino e suini) e di quelli più colpiti dalla siccità estiva. L importo è davvero trascurabile, se si pensa che equivale a circa lo 0,3% della somma del valore della produzione agricola ai prezzi di base dei due settori considerati. 2

3 DELEGA FISCALE: APPROVATI GLI ULTIMI DECRETI Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre ha approvato in via definitiva gli ultimi cinque decreti attuativi della Delega fiscale (legge n. 23 del 11/3/2014), quelli su: riforma delle sanzioni amministrative e penali, riscossione, interpelli e contenzioso, riorganizzazione delle agenzie fiscali e monitoraggio dei risultati della lotta all evasione e delle tax expenditures. Alla fine sono stati 11 i provvedimenti varati, a cominciare da quello sul 730 precompilato e le semplificazioni, anche se comunque spicca la mancata attuazione del nuovo catasto, dell'iri, delle norme sui giochi e la riscrittura dei regimi fiscali semplificati. Semplificazione e razionalizzazione della riscossione. Il primo provvedimento punta a creare un sistema di riscossione che favorisca l adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. Anche l erario potrà beneficiare di una maggiore certezza nei tempi di riscossione e di modalità semplificate. La novità principale, riguarda l eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi sugli interessi (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni. Lieve inadempimento. Per agevolare ulteriormente i contribuenti è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo di versamento che rientra nel lieve inadempimento e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione. Confermata la norma che riconosce il lieve inadempimento (e relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di euro. L agio per gli agenti di riscossione. Un altra novità del decreto legislativo riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che con il decreto sostituiscono l aggio per i concessionari della riscossione e che non possono superare il 6% del riscosso (oggi l aggio è dell 8%). E stata inserita una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre Viene poi previsto che nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime sia garantito ad Equitalia il pareggio di bilancio, con la differenza a carico degli ordinari stanziamenti del bilancio dell Agenzia delle Entrate (fino ad un massimo di 40 milioni nel 2016, fino a 45 milioni nel 2017, fino a 40 milioni nel 2018). PEC notifica di cartelle Equitalia. Viene ulteriormente ampliato l utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della raccomandata. La notifica attraverso la PEC potrà essere effettuata alle persone fisiche che ne fanno richiesta mentre per le imprese e i professionisti il ricorso alla posta certificata è obbligatorio da giugno Definizione concordata. Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell accertamento, il pagamento in quattro anni (anziché 3 come avviene attualmente), con un minimo di 8 rate e un massimo di 16. Per le somme iscritte a ruolo l agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione. Monitoraggio dell evasione fiscale e riordino disposizioni in materia di erosione fiscale Il secondo decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette spese fiscali e la rilevazione dell evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio. Le spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, sono oggetto di specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma. Confermata per le spese fiscali l operazione annuale di riordino, da prevedere nei tempi della Nota di aggiornamento al Def, attraverso precisi indirizzi programmatici. (segue a pag.4) 3

4 (segue da pag.3) L obiettivo è di valutare in modo organico e strutturale gli impatti economici delle singole misure, nella prospettiva di una loro rimodulazione. Le maggiori entrate derivanti dalle eliminazione o modifica delle tax expenditure confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per quanto riguarda il monitoraggio dell evasione fiscale il Governo ha il compito di presentare annualmente un Rapporto in Parlamento. Riforma del sistema sanzionatorio Il decreto legislativo rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti. Tra le novità introdotte vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito, dall entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal 1 gennaio Per l omessa dichiarazione, l introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e messo ad un massimo di 4 anni). Frode fiscale: viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando: si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l attività di accertamento; il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni. Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché 1 milione). Si configura la frode fiscale anche quando l ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell imposta, è superiore al 5% dell imposta complessiva, o comunque a euro. Dichiarazione infedele: la soglia di punibilità sale da euro a euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni. Omesso versamento dell Iva: il decreto introduce la soglia di punibilità pari a euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative. Sanzioni amministrative: il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l iva e la riscossione dei tributi. L obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all imposta o al credito dichiarato. Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario L intervento normativo, si muove prevalentemente lungo le seguenti principali direttrici: l estensione degli strumenti deflattivi del contenzioso; l estensione della tutela cautelare al processo tributario; l immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti. Disciplina degli interpelli. Il decreto, in coerenza con quanto disposto dalla (segue a pag.5) 4

5 (segue da pag.4) legge delega, intende potenziare e razionalizzare l istituto dell interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell amministrazione finanziaria e circa l applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate quattro categorie di interpello: ordinario; probatorio; anti abuso; disapplicativo. Con il nuovo l interpello ordinario, la proposizione di un istanza di interpello viene declinata in due modi, tra loro complementari: il primo non differisce in nulla rispetto a quanto attualmente previsto mentre il secondo dà rilievo più all obiettiva incertezza sulla qualificazione della fattispecie che all interpretazione delle norme di legge invocate dal contribuente nel caso concreto. È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all interpello, scritta e motivata, vincola l amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente. Infine, per quanto riguarda le regole di istruttoria dell interpello, quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, gli uffici finanziari chiedono all istante di integrare la documentazione. Inoltre, in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta diventa più breve del termine previsto ed è pari a 60 giorni per tutti gli interpelli. Contenzioso tributario. L immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l impugnazione di un atto impositivo, oppure un azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e, dopo il parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali. E questa la principale novità del provvedimento. Per quanto riguarda l esecutività delle sentenze in favore dell Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti. Per l immediata esecutività delle sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a euro, può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio. Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai euro. Con il presente decreto il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie, indipendentemente dall ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali. Il reclamo viene esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc.) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse. Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso a Equitalia e ai concessionari della riscossione. Lo strumento della conciliazione si applica anche al giudizio di appello (fino ad ora riguardava solo le cause di primo grado). La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che: a) il contribuente può chiedere la sospensione dell atto impugnato in presenza di un danno grave; b) le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile. 5

6 FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL CONSERVATORE TERZO, SENZA COMUNICAZIONE Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è l unica modalità ammessa per tutte le cessioni di beni e le forniture di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche. In base alla legge, le fatture elettroniche, emesse sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sia dei privati, sono conservate in modalità elettronica [ ]. Il luogo di conservazione elettronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documenti [ ] può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l accesso automatizzato all archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l autenticità e l integrità delle fatture [ ], siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico. In attuazione di tale previsione, il D.M. 17 giugno 2014 ha stabilito che il contribuente: comunica di effettuare la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento. Obbligo da assolvere con la compilazione del rigo RS140 del modello Unico PF (ovvero dei righi RS104 e RS40, rispettivamente dei modelli Unico Sc e Unico Sp) in caso di controlli, può esibire i documenti conservati anche per via telematica (secondo modalità da stabilirsi con provvedimenti che saranno emanati dai direttori delle competenti Agenzie fiscali), fermo restando che deve renderli leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo o informatico presso la propria sede ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (articolo 5 del Dm). Tuttavia, precisa l Amministrazione, con la Risoluzione n81/e del 125 settembre, la conservazione cui tale ultima norma si riferisce (e i relativi obblighi comunicativi in caso di variazione di luoghi e soggetti coinvolti da espletarsi a mezzo dei quadri E ed F dei citati modelli AA7/10 e AA9/11, da quest anno AA9/12) deve necessariamente tenere conto che quando esistevano solo documenti cartacei il concetto di deposito coincideva con quello di deposito, mentre oggi con il processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti non è più così. Il conservatore infatti, non solo può essere il contribuente in prima persona o colui che si è obbligato alla custodia quale depositario delle scritture contabili (ai sensi e per gli effetti dell articolo 52 del Dpr 633/1972), ma anche un terzo che cura, appunto, il solo processo di conservazione elettronica dei documenti fiscali (tale soggetto non è il depositario delle scritture contabili, ma solo conservatore il delle fatture elettroniche). In tale ultima ipotesi, poiché il conservatore ( elettronico ) non è il depositario delle scritture, il contribuente non è tenuto a farne comunicazione mediante il modello AA9/11 ma solo attraverso l apposito rigo RS del modello Unico (essendo, in ogni caso, gli estremi identificativi del conservatore riportati obbligatoriamente nel manuale della conservazione). In caso di accesso, infatti, i verificatori devono essere messi in condizione di visionare e acquisire direttamente, presso la sede del contribuente ovvero del depositario delle scritture contabili, la documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l autenticità ed integrità delle fatture, al fine di verificarne la corretta conservazione. Mentre il conservatore dovrà comunque operare secondo le prescrizioni del Cad e dei relativi decreti di attuazione, in primis, il Dpcm 3 dicembre 2013 che impone la redazione del manuale della conservazione dove viene descritto compiutamente il processo adottato e identificati i soggetti coinvolti. 6

7 FATTURAZIONE ELETTRONICA E CESSIONE DI ENERGIA Il 21 settembre il GSE (Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.) ha comunicato l attivazione delle nuove funzionalità dei Portali GSE relative alla fatturazione elettronica (emessa secondo i requisiti previsti dal DM n.55 del 3 aprile 2013), anche per il settore Fotovoltaico per i seguenti meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva Ritiro Dedicato Tariffa Fissa Onnicomprensiva Scambio sul posto Certificati Bianchi FER Elettriche Tale processo, sarà successivamente attivato, previa comunicazione sul sito del GSE, anche per il meccanismo dello Scambio sul posto, per il quale al momento rimangono le precedenti modalità di fatturazione (si rammenta che dal 20 luglio scorso era già in vigore l obbligo di emettere la fattura elettronica per la cessione di energia da fonti eoliche, idroelettriche, geotermiche, biomasse, biogas, bioliquidi ed oceaniche). A questo proposito, il GSE in data 2 luglio 2015, ha diramato le istruzioni operative mediante il documento Applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all efficienza energetica. Il GSE gestirà il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli Portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate. In particolare, il processo è articolato nelle seguenti fasi: 1) il Soggetto Responsabile deve accedere come di consueto, alla sezione relativa alla fatturazione presente nei singoli Portali e completare la proposta di fattura pubblicata dal GSE, limitandosi ad inserire il numero e la data da attribuire al documento. Per proposta di fattura si intende il modello di fattura precompilato con i dati anagrafici e fiscali, comunicati dal Soggetto Responsabile, e gli importi relativi ai corrispettivi valorizzati dal GSE. Si ricorda che le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione (c.d. Fatture PA ) devono essere caratterizzate da una numerazione progressiva separata (es. 01/PA) rispetto a quella utilizzata per le fatture cartacee. Si precisa, inoltre, che il numero attribuito deve essere univoco: in caso contrario il documento sarà scartato dal Sistema di Interscambio in quanto si tratta di una duplicazione; 2) a seguito del completamento della proposta di fattura, il Soggetto Responsabile dovrà: confermare la correttezza del numero e della data inseriti in fattura che non potranno più essere modificati; autorizzare il GSE ad emettere, per suo conto, la fattura, secondo il tracciato e le modalità previsti dalla normativa di riferimento sulla fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione; confermare che il pagamento da parte del GSE avverrà esclusivamente a fronte della fattura interamente compilata; 3) dopo aver confermato la proposta di fattura, il GSE produrrà la stessa in formato XML (Fattura PA), provvedendo a firmarla digitalmente e a trasmetterla, per conto del Soggetto Responsabile, al Sistema di Interscambio; 4) il Soggetto Responsabile riceverà una di notifica - relativa all esito dell invio della fattura al Sistema di Interscambio - all indirizzo di posta elettronica indicato nel Portale di riferimento; (segue a pag.8) 7

8 (segue da pag.7) 5) in caso di notifica di accettazione, il Soggetto Responsabile, collegandosi alla sezione di fatturazione del Portale di riferimento, potrà accedere al fascicolo elettronico e scaricare i documenti messi a disposizione dal GSE: il file XML della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura elettronica. Per effetto del ricevimento della notifica di accettazione della fattura da parte del Sistema di Interscambio, il GSE avvierà le fasi di pagamento degli importi, secondo la scadenza contrattuale prevista ed indicata nel portale di riferimento contestualmente al salvataggio della proposta di fattura, secondo le tempistiche in vigore. 6) il Soggetto Responsabile è tenuto ad effettuare la conservazione sostitutiva delle fatture e delle notifiche del Sistema di Interscambio messa a disposizione dal GSE all interno del fascicolo elettronico ; 7) in caso di notifica di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la cui motivazione sarà riportata nella colonna Motivo scarto della sezione di fatturazione del Portale di riferimento, la fattura sarà considerata non emessa, in quanto è stata respinta dal Sistema di Interscambio stesso. Il GSE, a seguito della rettifica dei dati da parte del Soggetto Responsabile, pubblicherà una nuova proposta di fattura che il medesimo Soggetto dovrà ricompilare: il meccanismo di fatturazione elettronica previsto dal GSE non contempla fatture emesse secondo modalità differenti. Si rammenta che da quest anno, le cessioni di energia relative all energia elettrica rientrano nel meccanismo del reverse charge e quindi la fattura è emessa senza applicazione dell Iva ai sensi dell art.17 comma 6 lettera d-bis DPR n. 633/1972. Per quanto riguarda i certificati verdi e certificati bianchi, generalmente sono esclusi dalla fatturazione elettronica in quanto l acquirente non è il GSE ma un soggetto diverso dall Amministrazione pubblica. REDDITOMETRO 2015 Con il decreto del Ministero dell Economia pubblicato il 25 settembre 2015 in G.U. sono state introdotte le nuove regole operative per il redditometro Il Redditometro è uno strumento varato per contrastare l evasione fiscale incrociando i dati sulle spese dei contribuenti, che dovrebbero consentire di individuare il tenore di vita dello stesso, e la loro compatibilità con il reddito dichiarato. Con il decreto ora pubblicato, il Ministero dell Economia ha cercato non solo di adeguare i criteri di accertamento del tenore di vita dei contribuenti ai cambiamenti della realtà socioeconomica avvenuti negli ultimi anni, ma anche di rispondere alle richieste pervenute dal garante sulla Privacy. Le osservazioni del garante, infatti, puntavano l'indice contro l utilizzo delle medie Istat quale parametro di spesa per l alimentazione e l abbigliamento al fine di individuare il tenore di vita dei soggetti sottoposti ad accertamento. In questa nuova versione, quindi, non saranno più utilizzate le medie Istat ma solo i valori certi presenti nell Anagrafe Tributaria, includendo, per la prima volta, voci come la pay tv, i centri benessere e gli animali. L unica eccezione è prevista per le cosiddette spese per elementi certi. Si tratta di spese derivanti dall uso di un bene di proprietà del contribuente e già presente nell anagrafe dell Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, queste spese verranno incluse nel redditometro 2015 pur essendo di derivazione statistica. Dal punto di vista concettuale, (segue a pag.9) 8

9 (segue da pag.8) quindi, il nuovo redditometro 2015 può essere equiparato sempre di più ad un accertamento sintetico di tipo puro (poiché riduce al minimo le valutazioni basate su dati stimati). Dal punto di vista operativo il DM 16/09/2015 ( Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d imposta a decorrere dal 2011, G.U. n. 223 del 25 settembre 2015) ribadisce che gli accertamenti continueranno ad essere effettuati con l utilizzo della tabella A. Essa contiene le spese sensibili ai fini della ricostruzione reddituale dell imponibile che può essere ricondotto al contribuente sulla base del redditometro. Le spese prese in esame dagli accertamenti del Redditometro, si dividono in due categorie: i consumi, nella quale sono comprese le spese per l abitazione, la sanità, i trasporti, il tempo libero e l istruzione; gli investimenti, tra cui polizze assicurative, acquisto di azioni, proprietà di beni mobili e immobile, eccetera. Il comma 6 dell articolo 1 del DM 16/09/2015 tuttavia, prevede la possibilità per l Agenzia delle Entrate di avvalersi di ulteriori elementi di capacità contributiva, anche diversi rispetto a quelli contenuti in tabella. Di conseguenza, la determinazione del reddito sintetico del contribuente potrebbe essere caratterizzata dall ingresso di elementi nuovi rispetto a quelli che vengono previsti dalla tabella, quali ad esempio gli aumenti di capitale sociale o ai finanziamenti soci: in entrambi i casi si tratta di elementi verificabili dall Agenzia delle Entrate e, di riflesso, utilizzabili nella stima del reddito da attribuire al contribuente. Se l Agenzia delle Entrare si accorge di uno scostamento tra reddito accertato e reddito dichiarato uguale o maggiore al 20% scatta l accertamento. In questo caso il contribuente può utilizzare la prova contraria (se esiste). In particolare: -il contribuente può dimostrare che le maggiori spese sono state sostenute attraverso l utilizzo: di redditi esenti; di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d imposta; di redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. -il contribuente può contestare le spese, portando a suo favore prove certe che dimostrino l erronea quantificazione o attribuzione delle stesse. Con le modifiche apportate alla normativa di riferimento, il redditometro 2015 è applicabile a partire dal periodo d imposta Per gli anni 2009 e 2010, invece, l Agenzia delle Entrate non può più ricorrere all accertamento induttivo per le voci ammesse dal vecchio DM 24 dicembre In precedenza, l Agenzia delle Entrate poteva teoricamente attribuire al contribuente la spesa media ISTAT collegata a queste voci e rapportata alla struttura del nucleo famigliare. Tuttavia, occorre evidenziare come, nel rispetto di quanto osservato dal Garante della Privacy nel 2013, le istruzioni dell Agenzia delle Entrate non abbiano mai operativamente applicato questa impostazione. INAIL SEMPLIFICAZIONI L'INAIL, entro il 31 dicembre, metterà a disposizione del datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definirà le modalità di fruizione del servizio; il certificato medico sarà trasmesso all'istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative disposizioni; la denuncia di infortunio dovrà essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso per via telematica al predetto Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio; la trasmissione all'autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a 30 gg sarà posta a carico dell'inail; esonerato il datore di lavoro; abolito il registro infortuni (90 gg entrata in vigore). 9

10 VOUCHER: ULTERIORI CHIARIMENTI Ad integrazione di quanto già affermato con la circolare n. 94/2015, l INPS fornisce ulteriori chiarimenti con la circolare 142/2015, in merito alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. I committenti imprenditori o liberi professionisti, possono acquistare i "buoni" esclusivamente con le seguenti modalità telematiche: -la procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico); -tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS FIT; -il servizio internet Banking Intesa Sanpaolo e Banche Popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e comunque fino al 31 dicembre 2015, di quelli per servizi di baby-sitting introdotti, in via sperimentale, dall'art. 4, co.24, lett. b), legge n. 92/2012 per il triennio E previsto l obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonchè il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimenti in ordine all attuazione dell obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure. INPS: RIESAME DOMANDE ASSEGNO NATALITA Con Messaggio n l'inps ha comunicato che è possibile il riesame di alcune domande per assegno di natalità respinte per le seguenti motivazioni: -non è stato reperito un ISEE valido, -dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l'assegno. In tali casi è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta presso la sede competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa. DAL 18 OTTOBRE SENZA CONTRASSEGNO ASSICURATIVO Dal 18 ottobre non sarà più obbligatorio esporre sul parabrezza il contrassegno assicurativo. I controlli saranno infatti affidati agli strumenti elettronici in dotazione agli organi di controllo e alle telecamere. Lo ha chiarito l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici con una guida pratica pubblicata sul proprio portale. Inoltre è previsto che da luglio 2016, il certificato di proprietà dei veicoli verrà archiviato. Al suo posto arriverà il documento unico di circolazione ovvero una carta d identità dei mezzi moderna e completa. Verrà rivoluzionato anche il Pra che non sarà più governato dall'aci ma dal ministero dei trasporti. Sono queste le indicazioni che trapelano dalla bozza del decreto legislativo atteso in consiglio dei ministri per una prima lettura ai sensi della riforma Madia. 10

11 Scadenziario di OTTOBRE 10 ottobre Contributi Inps Lavoratori domestici: entro oggi i datori di lavoro domestico devono versare i contributi Inps relativi al 3 trimestre ottobre Fatturazione differita: termine ultimo per l emissione e registrazione delle fatture differite relative alla cessione di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto emesso nel mese di settembre. 16 ottobre Iva Mensile: scade oggi il versamento dell Iva relativa al mese di settembre per i contribuenti con contabilità Iva mensile. Dichiarazione d intento: i contribuenti Iva con obbligo di liquidazione mensile, che hanno ricevuto le dichiarazioni d intento rilasciate da esportatori abituali (o da intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni), entro oggi dovranno inviare la comunicazione dei dati contenuti in tali dichiarazioni per le quali le operazioni effettuate senza applicazione d imposta sono confluite nella liquidazione con scadenza del 16 ottobre. Pagamento dell Accisa: versamento dell accisa sui prodotti ad essa assoggettati immessi al consumo nel mese di settembre. Contributi Inps lavoratori a progetto: scade il termine di versamento del contributo (22% o 27,72%) sui compensi corrisposti nel mese di settembre. Irpef sostituti d imposta: versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di settembre sui redditi da lavoro dipendente, lavoro autonomo, provvigioni, collaborazioni occasionali e coordinate e continuative. Contributi Inps su collaborazioni e retribuzioni: termine di versamento dei contributi relativi al mese precedente e presentazione della relativa denuncia delle retribuzioni corrisposte (modello DM 10/2). 11

12 Contributi Inps pescatori autonomi: scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi. Unico 2015 (contribuenti titolari di partita Iva): non soggetti a studi di settore che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -16/6/2015 (contribuenti non soggetti a studi di settore) debbono versare la 5 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,32; -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 16/7/2015 debbono versare la 4 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 0,99%. Unico 2015 (contribuenti titolari di partita Iva): soggetti a studi di settore che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -6/7/2015, debbono versare la 5 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,10%. - ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 20/8/2015 debbono versare la 3 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 0,62%. 26 ottobre Operazioni intracee (contribuenti mensili): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre Operazioni intracee (contribuenti trimestrali): presentazione degli elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel 3 trimestre Datori di lavoro agricoli: versamento della rata mensile dei contributi ENPAIA dovuti per gli impiegati agricoli. Enpaia Denuncia mensile: termine di presentazione da parte dei datori di lavoro della denuncia mensile per gli impiegati agricoli (DPA/01). 730 Integrativo: termine di presentazione ad un CAF del modello 730 Integrativo da parte dei contribuenti. 31 ottobre (2 novembre) Elenchi Black-list mensili: invio telematico del modello di Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list". Contratti di locazione: entro oggi dev essere effettuato il versamento dell imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/10/2015 (che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"). 12

13 DM10/2 telematico: termine di presentazione in via telematica all Inps del modello DM10/2, relativo alle retribuzioni dei dipendenti del mese precedente. Mensilizzazione dei flussi retributivi individuali: scade oggi il termine per l invio telematico del modello E-MENS relativo al mese di settembre. L adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro. Unico 2015 (contribuenti non titolari di partita Iva): che non partecipano, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -16/6/2015 debbono versare la 6 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,48%; -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 16/7/2015 debbono versare la 5 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 1,15%. Unico 2015 (contribuenti non titolari di partita Iva): che partecipano, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, che hanno scelto nella dichiarazione dei redditi (Unico 2015) il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il: -6/7/2015, debbono versare la 5 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), con applicazione degli interessi dello 1,25%. -ovvero se hanno effettuato il primo versamento entro il 20/8/2015 debbono versare la 4 rata delle imposte e contributi dovuti (come saldo e 1 acconto), maggiorando preventivamente l' intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi dello 0,77%. 13

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