DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE
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- Susanna Lamberti
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1 Data Redatto Verificato Approvato Controllato Dott.ssa Mariateresa Asquino UOSD Economato Dr. Gabriele Morotti Direttore Amministrativo Dr. Renato Colombai Direttore Sanitario Dr.ssa Monica Piovi Direttore Generale Dr.ssa Ginevra Occhiolini RAQ Dipartimento Amministrativo Dr. Alessandro Scarafuggi Direttore ISQT Valenza documentale Aziendale X Presidio/ Distretto Dipartimento Interdipartim. Unità Operativa Interaziendale Livello di diffusione Storia documento Intranet Lista di presa visione/distribuzione Riunioni X X Data Numero revisione Tipo di revisione 0 Prima emissione Pagina 1 di 9
2 Sommario TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI GENERALI E FINALITA DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE... 2 Art. 1 Oggetto. Il contratto di sponsorizzazione Art. 2 - Definizioni... 3 Art. 3 - Ambito di applicazione... 3 Art. 4 - Vincoli di carattere generale... 4 Art. 5 - Lo sponsor... 4 Art. 6 - Iniziativa la sponsorizzazione... 5 Art. 7 Costi generali in detrazione su sponsorizzazioni... 5 Art. 8 Sponsorizzazioni plurime... 5 TITOLO II MODALITA DI SCELTA DELLO SPONSOR... 5 Art. 9 Regole generali e comuni... 5 Art.10 - Scelta lo sponsor per i contratti di valore inferiore o uguale ad Art. 11 Scelta lo sponsor per i contratti di valore superiore a Art. 12 Modalità di presentazione e contenuto l offerta... 6 Art Valutazione le offerte... 6 Art. 14 Contratto di sponsorizzazione... 7 Art. 15 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni... 7 TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI... 8 Art. 16 Sponsorizzazioni per la realizzazione di lavori e per gli interventi su beni sottoposti a vincoli di tutela (sponsorizzazioni tecniche)... 8 Art Verifiche e controlli sui progetti e sulle attività oggetto di sponsorizzazione... 8 Art. 18 Aspetti Fiscali... 8 Art Trattamento dei dati personali... 8 Art Riserva organizzativa... 8 Art Entrata in vigore... 8 Art Normativa di rinvio... 8 PAROLE CHIAVE... 9 LISTA DISTRIBUZIONE... 9 ALLEGATI... 9 TITOLO I OGGETTO, DEFINIZIONI GENERALI E FINALITA DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 Oggetto. Il contratto di sponsorizzazione. 1. Il presente Regolamento disciplina i contratti di sponsorizzazione relativi allo svolgimento di attività e di iniziative di interesse l Azienda Sanitaria di Empoli (di seguito denominato Azienda ), che vi ricorre al fine di: promuovere e incentivare una più spiccata innovazione nell organizzazione tecnica e amministrativa l Azienda, anche mediante la ideazione e realizzazione di progetti pilota strategici per l Azienda, ad alto tasso di innovazione in ambito sanitario e socio-sanitario, la ricerca scientifica, amministrativo e tecnologico/industriale, di informazione sociale e/o istituzionale; realizzare maggiori economie di spesa rispetto agli stanziamenti disponibili; migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi prestati; Pagina 2 di 9
3 realizzare eventi, iniziative ed attività di comunicazione; 2. Con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor versa un corrispettivo all Azienda per realizzare progetti, iniziative innovative strategiche e/o prodotti e servizi innovativi per l Azienda, e quest ultima si assume l'obbligo di dare comunicazione e visibilità allo sponsor nei modi stabiliti nel contratto stesso. 3. Il corrispettivo da parte lo sponsor può essere rappresentato da: 3.1. una somma di denaro ( cd. sponsorizzazione pura ), per la quale l Azienda individuerà un apposito conto di ricavo. In caso di sponsorizzazione pura, l ASL 11 emetterà fattura allo sponsor intestatario contratto corrispondente all impegno assunto oltre IVA la fornitura di beni, l erogazione di servizi, l effettuazione di prestazioni o di lavori ( c.d. sponsorizzazione tecnica); 4. Le sponsorizzazioni costituiscono oltre che una fonte di finanziamento anche occasione di stimolo l impegno sociale di soggetti pubblici e privati. Art. 2 - Definizioni Ai fini presente regolamento di intende: Per contratto di sponsorizzazione un contratto a titolo oneroso mediante il quale l Azienda (sponsee) offre, nell ambito le proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti in appositi e predefiniti spazi pubblicitari; Per sponsorizzazione ogni contributo in beni, servizi, denaro o altri tipi di prestazioni e interventi provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria attività per conseguire un beneficio di immagine; Per sponsor il soggetto privato (persona fisica o giuridica) che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l Azienda; Per spazio pubblicitario lo spazio fisico o il supporto di veicolazione le informazioni di volta in volta messe a disposizione dall Azienda per la pubblicità lo sponsor. Art. 3 - Ambito di applicazione 1. L Azienda può ricorrere a contratti di sponsorizzazione in relazione a tutte le attività, le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi, e le prestazioni previste a carico bilancio l Azienda nei relativi conti di costo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma L Azienda ricorre di norma a contratti di sponsorizzazione, in base al presente regolamento, per le seguenti attività: la realizzazione di progetti pilota strategici per l Azienda, ad alto tasso di innovazione in ambito sanitario e la ricerca scientifica, amministrativo, e tecnologico/industriale; le offerte commerciali, finanziarie, bancarie ed assicurative rivolte esclusivamente ai dipendenti l Azienda ed offerte come benefit, a titolo gratuito per l Azienda e senza la caratteristica l esclusività; la gestione dei beni museali; il restauro, il recupero e la conservazione di qualsiasi bene pubblico, incluso il patrimonio storico artistico, appartenente all Azienda. 3. Rimangono escluse dall applicazione Regolamento in quanto disciplinate da altre fonti - le seguenti fattispecie: a) le attività formative b) le sperimentazioni cliniche sui farmaci, sui dispositivi, sulle tecniche diagnostiche e chirurgiche e sugli studi osservazionali farmacologici e non farmacologici. profit e no profit in cui non siano previste sponsorizzazioni, c) la vendita degli spazi pubblicitari, a titolo esemplificativo su: manifesti, cartelli, ed avvisi da collocare negli spazi murali all interno le halls, dei corridoi, le sale di attesa, le scale, degli ascensori e degli spazi comuni di tutte le strutture l Azienda; totem e chioschi da collocare negli spazi interni le halls, dei corridoi, le sale di attesa di tutte le strutture l Azienda; bacheche, pannelli e video da collocare negli stessi spazi previsti ai punti e.1) ed e.2); banners sul sito web e rete intranet l Azienda; spazi sulla ricevute di pagamento/ticket l Azienda; spazi sui badge Aziendali; tutti gli spazi descritti e specificati nell appalto per la cessione di spazi pubblicitari l Azienda; Pagina 3 di 9
4 spazi pubblicitari sulla flotta auto Aziendale, la cui gestione è disciplinata dai contratto di affidamento servizio noleggio di autovetture; d) le iniziative di sostegno di cause di utilità sociale (Cause Related Marketing); 4. Nell Azienda le modalità di accettazione le sponsorizzazioni sono disciplinate, ai sensi presente regolamento e nel rispetto le seguente normativa: a) L dicembre 1997 (Legge Finanziaria 1998) art. 43 b) L dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) art. 30 c) L dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) comma 108 lettera e d) D.Lgs. 163/2006 art. 26 Art. 4 - Vincoli di carattere generale 1. Le sponsorizzazioni devono essere rispondenti ai bisogni e principi l Azienda, con esclusione di ogni possibile conflitto fra interesse pubblico perseguito dall Azienda ed interessi privati. Inoltre, le sponsorizzazioni devono essere gestite in termini e con modalità pienamente consone e compatibili con l immagine e la mission l Azienda, e devono produrre risparmi di spesa o maggiori entrate. 2. L Azienda a suo insindacabile giudizio non procederà alla stipula di contratti di sponsorizzazione qualora: a) i costi correlati alla sponsorizzazione facciano venire meno la convenienza economica la sponsorizzazione stessa; b) non esista un mercato concorrenziale per l acquisto dei materiali di consumo necessari per il funzionamento le attrezzature oggetto la sponsorizzazione; c) quando vi sia una correlazione diretta tra la sponsorizzazione e rapporti convenzionali che intercorrono o potranno intercorrere tra Azienda e Sponsor; d) quando la sponsorizzazione sia in contrasto con gli interessi e i principi l Azienda o risulti inaccettabile per motivi di opportunità generale. 3. Sotto il profilo contenuto messaggio pubblicitario lo sponsor, sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; servizi di onoranze funebri; prestazioni mediche; prodotti farmaceutici e/o dietetici; pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione dei tabacchi, prodotti alcolici e materiale pornografico o a sfondo sessuale; pubblicità di armi o altri strumenti di violenza o coazione fisica; attività di cartochiromanzia, magia, occultismo; relazioni personali; pubblicità che possa offendere la dignità la persona, evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, offendere convinzioni religiose ed ideali; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; pubblicità che possa indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l ambiente; servizi collegati a strumenti di finanziamento, anche mediante acquisti di preziosi; servizi finalizzati al conseguimento di risarcimenti derivanti dall esercizio l attività sanitaria; 4. Sono inoltre esclusi da qualsiasi forma di sponsorizzazione i locali di pronto soccorso, rianimazione e UTIC, camere di degenza, oncologia, radioterapia, camere mortuarie, cappelle e luoghi di culto, sale di commiato; nonché i mezzi adibiti allo svolgimento di compiti istituzionali di polizia giudiziaria, di verifica e controllo ispettivo. Art. 5 - Lo sponsor 1. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti: qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre ordinariamente con la Pubblica Amministrazione; qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali; le associazioni senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali l Azienda; le fondazioni; Pagina 4 di 9
5 in generale, qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l interesse pubblico e con le finalità e competenze proprie l Azienda. Art. 6 - Iniziativa la sponsorizzazione 1. Le sponsorizzazioni possono avere origine per iniziativa spontanea l Azienda, ovvero per iniziativa di uno dei soggetti indicati nel precedente art I progetti che si presentano nell ambito dei bandi emanati annualmente per l assegnazione di borse di studio da fondazioni o da fellowship program di aziende private sono scelti e valutati dal Collegio di Direzione. 3. Qualora l iniziativa sia di soggetto diverso dall Azienda, essa ferme restando le modalità di scelta contraente di cui al Titolo II che segue deve essere sempre preventivamente valutata dal Collegio di Direzione nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. 4. Tutte le fasi successive alla stipula contratto di sponsorizzazione sono demandate alla competenza dei dirigenti preposti alle strutture interessate, che vi provvedono sotto la propria personale responsabilità attraverso appositi provvedimenti, nell ambito le competenze definite a livello di organizzazione aziendale. Art. 7 Costi generali in detrazione su sponsorizzazioni Nel caso di contributi in denaro versati dagli sponsor che richiedano un particolare impegno organizzativo, accettati o richiesti per supportare le esigenze previste dall art.1 presente regolamento, l Azienda, di norma può detrarre il 5% come costi generali, fatti salvi i casi eccezionali in cui ciò viene espressamente derogato con il parere favorevole Direttore Sanitario o Direttore Amministrativo a seconda la tipologia la sponsorizzazione. Art. 8 Sponsorizzazioni plurime Sono ammesse le sponsorizzazioni plurime di singoli progetti, eventi o attività, purché derivanti da un unica proposta. Art. 9 Regole generali e comuni TITOLO II MODALITA DI SCELTA DELLO SPONSOR La scelta lo sponsor avviene con procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la concorrenzialità e la par condicio tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione, come previsto dall art. 26 D. lgs , nel rispetto la normativa vigente e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. Art Scelta lo sponsor per i contratti di valore inferiore o uguale ad Qualora il valore contratto di sponsorizzazione sia inferiore od uguale a ,00, l Azienda, nel rispetto di principi di cui al precedente art. 4, per garantire maggiore tempestività e snellezza alle procedure, sceglie o accetta lo sponsor con modalità semplificate sulla base di una valutazione la Direzione Aziendale, con l eventuale supporto le strutture interessate dalla sponsorizzazione. 2. Tali modalità prevedono comunque: (i) la presentazione di un offerta scritta (ìì) la pubblicazione sul sito internet Aziendale l avviso informativo relativo al progetto o all attività, (iii) l effettuazione di un procedimento di negoziazione diretta con l offerente per definire i termini e le condizioni l accordo di sponsorizzazione. 3. Nel caso di offerte plurime sullo stesso oggetto, la Direzione Aziendale procederà ad una valutazione comparativa sulla base di uno o più dei seguenti criteri: novità progetto o tasso di innovazione bene legato al progetto/attività e utilità lo stesso per i fini perseguiti dall Azienda; contributo offerto dal proponente; eventuali oneri di impianto o di gestione a carico l Azienda; comportamento etico e responsabilità sociale lo sponsor attestati, in via esemplificativa, con il possesso la certificazione SA8000:2008; (SA sta per Social Accountability) che identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti la gestione Aziendale attinenti alla CSR (corporate social responsibility, - responsabilità sociale d'impresa), lo standard certificabile ISO che identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione e l indice FTSE4Good Europe Index che valuta la performance le aziende che sono globalmente riconosciute per gli alti standard di Pagina 5 di 9
6 responsabilità sociale ed include le aziende europee che si distinguono per gestione trasparente e applicazione di criteri sostenibili. Art. 11 Scelta lo sponsor per i contratti di valore superiore a Quando l Azienda valuti un proprio progetto meritevole d interesse, per stimolare l adesione di potenziali sponsor, avvia una procedura di evidenza pubblica, con la pubblicazione, per almeno 15 gg., di un avviso informativo progetto sul proprio sito web, unitamente allo schema contratto di sponsorizzazione. L avviso può essere pubblicato anche in ulteriori forme o sedi, ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore informazione e partecipazione. 2. Quando invece la proposta di sponsorizzazione provenga da uno dei soggetti di cui al precedente articolo 5, essa dovrà essere inviata all Azienda, che attraverso il Collegio di Direzione provvederà a valutarne l opportunità e l interesse alla luce presente Regolamento. Nel caso in cui la proposta sia valutata positivamente, l Azienda avvia una procedura di evidenza pubblica, con la pubblicazione l avviso di cui al precedente comma L avviso informativo di cui ai commi 1 e 2 presente articolo, contiene di norma: le linee essenziali progetto/evento/attività oggetto la sponsorizzazione, la durata rapporto e gli obblighi lo sponsor; l indicazione le categorie di soggetti da interessare; il valore economico progetto; le modalità ed i termini per la presentazione le offerte; l indicazione link sul sito Aziendale dove è consultabile il Regolamento; le avvertenza in ordine ai requisiti dei soggetti che possono formulare offerte; l invito a formulare offerte per l aggiudicazione contratto di sponsorizzazione. Art. 12 Modalità di presentazione e contenuto l offerta 1. I soggetti interessati all avviso informativo, di cui al precedente art. 11, possono far pervenire offerte di partecipazione al progetto, indicando eventualmente anche elementi modificativi e migliorativi lo stesso. 2. Le offerte devono essere presentate in forma scritta e devono contenere: la descrizione analitica progetto: le attività, i prodotti, i servizi, le prestazioni, e le loro modalità realizzative; la durata progetto; il contributo offerto dal proponente, valutato e quantificato ai prezzi di mercato, con la specifica indicazione l IVA; eventuali oneri di impianto o di gestione a carico di Azienda; l indicazione l esistenza di un mercato concorrenziale per l acquisto dei materiali di consumo o dei servizi di assistenza necessari al funzionamento ed all uso corretto dei beni offerti; la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti il possesso, da parte proponente, dei requisiti di cui all art. 38 D.lgs. n ; l assunzione l impegno ad osservare la disciplina tecnica di sicurezza e prevenzione, nonché la disciplina in materia di sicurezza trattamento dei dati personali. Art Valutazione le offerte 1. L Azienda procede alla valutazione le offerte pervenute, tramite apposita commissione, verificando la presenza dei requisiti indicati dagli artt.11 e 12, e le dichiara eventualmente inammissibili se ricadono nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e La commissione, di cui al comma precedente, sarà costituita, di norma, da 3 membri, dipendenti l Azienda, di cui uno designato dal Direttore Dipartimento Amministrativo, uno designato dal Direttore la Rete Specialistica o le Rete Territoriale o Dipartimento di Prevenzione, a seconda l ambito in cui la sponsorizzazione oggetto l offerta è destinata ad essere realizzata, ed uno, con funzioni di Presidente, designato dal Direttore la UOC più direttamente interessata dalla specifica offerta di sponsorizzazione. La Direzione Aziendale, in casi di particolare complessità, potrà, in base alla propria insindacabile valutazione, arricchire la composizione la commissione con ulteriori componenti il cui apporto sia ritenuto utile per la valutazione le offerte. 3. Se una sola offerta viene valutata come ammissibile dalla commissione, l Azienda può intraprendere una procedura negoziata con l offerente per definire i termini e le condizioni l accordo di sponsorizzazione. Pagina 6 di 9
7 4. Se le proposte valutate come ammissibili in relazione al medesimo progetto sono più di una, la commissione procede ad una valutazione comparativa sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza: (i) novità progetto e utilità lo stesso per i fini perseguiti dall Azienda; (ii) tipologia, entità e modalità di attribuzione contributo offerto dal proponente; (iii) eventuali oneri di impianto o di gestione a carico l Azienda; (iiii) comportamento etico e responsabilità sociale lo sponsor attestati, in via esemplificativa, con il possesso la certificazione SA8000:2008;(SA sta per Social Accountability) che identifica uno standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency) e volto a certificare alcuni aspetti la gestione Aziendale attinenti alla CSR (corporate social responsibility, - responsabilità sociale d'impresa), lo standard certificabile ISO che identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione e l indice FTSE4Good Europe Index che valuta la performance le aziende che sono globalmente riconosciute per gli alti standard di responsabilità sociale ed include le aziende europee che si distinguono per gestione trasparente e applicazione di criteri sostenibili. 5. All esito la comparazione, la commissione formula una graduatoria le proposte pervenute, o decide che nessuna di esse è di interesse per l Azienda. 6. Salvo quanto previsto al successivo comma 7 presente articolo, la Direzione Generale l Azienda approva la stipula contratto con l offerente classificato per primo in graduatoria. Nel caso in cui l offerente risultato aggiudicatario dichiari di non voler procedere alla stipula contratto, si procede con l offerente collocato al posto successivo nella graduatoria. 7. In caso di iniziativa di sponsorizzazione promossa da terzi, qualora l offerta formulata dal soggetto che ha presentato la proposta sulla cui base l Azienda ha formulato l avviso sia considerata la migliore a parità di merito con una o più altre, l Azienda aggiudica il contratto al soggetto promotore originario. 8. Qualora l offerta formulata dal soggetto che ha presentato la proposta sulla cui base l Azienda ha formulato l avviso sia collocata in graduatoria in posizione inferiore alla prima, l Azienda può chiedere a tale soggetto di adeguare la propria offerta a quella valutata come la migliore, entro un termine perentorio. In caso di avvenuto adeguamento, l Azienda aggiudicherà il contratto al soggetto promotore originario. Art. 14 Contratto di sponsorizzazione 1. Ciascun rapporto di sponsorizzazione è disciplinato da un apposito contratto, da stipularsi in forma scritta, nel quale sono in particolare stabiliti: a) individuazione l oggetto contratto e sua durata; b) valore la sponsorizzazione; c) impegni e/o obblighi lo sponsor e l Azienda; d) modalità di attuazione la sponsorizzazione; e) verifiche e controlli su attività lo sponsor e l Azienda; f) controllo sul rispetto molo di organizzazione e dei codici etici Aziendali effettuato da parte lo sponsor; g) eventuale diritto di esclusiva lo sponsor; h) modalità di trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in occasione l evento o progetto oggetto di sponsorizzazione; i) facoltà di recesso; j) possibili cause di risoluzione contratto; k) risoluzione controversie relative all esecuzione contratto; l) spese e disposizioni contrattuali finali. 2. È ammessa l assunzione da parte l Azienda l onere di acquisire dallo sponsor beni o servizi connessi all oggetto l offerta di sponsorizzazione, fino ad un importo non superiore al 20% valore complessivo la stessa, laddove sussistano ragioni di carattere tecnico che, anche in considerazione vantaggio complessivo derivante dall operazione di sponsorizzazione, possono giustificare il ricorso a una procedura negoziata con lo sponsor senza previa pubblicazione bando di gara ai sensi l art. 57 comma 2 lettera b) Codice.di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n I contratti di sponsorizzazione prevedono disposizioni a garanzia e tutela dei marchi, con specificazione dei termini e le modalità di utilizzo dei loghi e dei segni distintivi lo sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Le modalità di associazione nome, marchio, dei loghi e degli altri segni distintivi lo sponsor devono presentare caratteri e stile consoni e compatibili con la natura istituzionale e con l immagine l Azienda. Art. 15 Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni Pagina 7 di 9
8 I ricavi le sponsorizzazioni che non troveranno i corrispondenti costi alla chiusura le attività oggetto di sponsorizzazione stessa, saranno destinati alla copertura dei costi aziendali. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Art. 16 Sponsorizzazioni per la realizzazione di lavori e per gli interventi su beni sottoposti a vincoli di tutela (sponsorizzazioni tecniche) 1. Qualora l oggetto la prestazione lo sponsor sia l effettuazione di lavori, gli sponsor ovvero i soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori a corrispettivo le sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 2. In tal caso, nel contratto di sponsorizzazione di cui al precedente comma 1, devono essere definite le modalità di verifica e controllo, nonché la rispondenza e la conformità dei lavori al progetto o altri parametri ed indicatori di qualità che l Azienda e le altre amministrazioni eventualmente competenti intendono inserire. 3. Per i contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e le superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ferma l applicazione dei principi per la scelta lo sponsor di cui al Titolo II si applicano le disposizioni di legge in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori contratto. Nel caso in cui l individuazione l'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà risultare qualificato ai sensi la normativa vigente in materia di lavori pubblici, relativamente alla tipologia l'intervento. 4. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia l intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso richiesti e alla soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio al fine di assicurare che l esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro bene. Art Verifiche e controlli sui progetti e sulle attività oggetto di sponsorizzazione 1. Per le attività progettuali oggetto di accordi di sponsorizzazione, lo stato di avanzamento dei progetti e la correttezza degli adempimenti convenuti sono regolarmente monitorati dal Responsabile la struttura organizzativa interessata dalla sponsorizzazione che provvede alle regolari verifiche di contenuto tecnico, qualitativo, quantitativo e temporale. 2. Eventuali difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor, con diffida a procedere alle necessarie misure correttive entro un termine perentorio. Gli effetti mancato adeguamento alla diffida sono disciplinati dal contratto di sponsorizzazione. Art. 18 Aspetti Fiscali 1. Il valore la fatturazione corrisponde al valore la sponsorizzazione intesa come valore le prestazioni in termini di prestazioni in denaro, di esecuzione di lavori o di forniture di beni o servizi. 2. Il valore la fatturazione correlata alla promozione l immagine lo sponsor è pari all importo specificato al comma 1. Art Trattamento dei dati personali 1. I dati personali raccolti in applicazione presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste, nel rispetto le disposizioni D.Lgs. n Il Responsabile Trattamento Dati Personali sarà nominativamente individuato nel singolo contratto di sponsorizzazione ed il suo nominativo verrà comunicato al Referente Aziendale Privacy al momento la sottoscrizione contratto medesimo. Qualora l oggetto contratto riguardi la progettazione o lo sviluppo di un applicazione informatica, verrà comunicato al Referente Aziendale Privacy anche il nominativo l Amministratore di Sistema. Art Riserva organizzativa È facoltà la Direzione Aziendale, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare secondo le procedure di legge l incarico per il reperimento le sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nell ambito fund raising. Art Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data d'esecutività la iberazione di approvazione. 2. Sono fatti salvi gli eventuali accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal Regolamento. Art Normativa di rinvio Pagina 8 di 9
9 Per quanto non esplicitamente previsto nel Regolamento che precedono, si fa rinvio alle leggi e normative vigenti. PAROLE CHIAVE Sponsorizzazione, sponsor, contratto LISTA DISTRIBUZIONE Tutte le UOC e UOSD Aziendali ALLEGATI Nr. 0 Pagina 9 di 9
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