2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque es s er e collocati in una clas s e inferiore alla ter z a.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque es s er e collocati in una clas s e inferiore alla ter z a."

Transcript

1 Decr et o L egislativo 507/93 Ar t. 1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.10, Art.11, Art.12, Art.13, Art.14, Art.15, Art.16, Ar t.1 7, Art.18, Art.19, Art.20, Art.21, Art.22, Art.23, Art.24, Art.25, Art.26, Art.27, Art.28, Art.29, Art.30, Art.31, Ar t.3 2, Art.33, Art.34, Art.35, Art.36, Art.37, Art.38, Art.39, Art.40, Art.41, Art.42, Art.43, Art.44, Art.45, Art.46, Ar t.4 7, Art.48, Art.49, Art.50, Art.51, Art.52, Art.53, Art.54, Art.55, Art.56, Art.57, Art.58, Art.59, Art.60, Art.61, Ar t.6 2, Art.63, Art.64, Art.65, Art.66, Art.67, Art.68, Art.69, Art.70, Art.71, Art.72, Art.73, Art.74, Art.75, Art.76, Ar t.7 7, Art.78, Art.79, Art.80, Art.81, Ar t. 1 Ambito di applicazione [1] 1. La pubblicità es ter na e le pubbliche affis s ioni sono s oggette, secondo le dis pos izioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una impos ta ovver o ad un diritto a favor e del comune nel cui territorio s ono effettuate. 1 Per la delega per la r evis ione della dis ciplina dei tributi locali, vedi l'art. 3, commi 143 lett. e) e 149, lett. g), L. 23 dicembre 1996, n. 662; per la facoltà dei comuni di escludere l'applicazione dell'impos ta comunale s ulla pubblicità mediante il pagamento di un canone, vedi l'art. 62, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.2 Clas sificazione dei comuni 1. Ai fini del presente capo i comuni sono r ipar titi, in base alla popolaz ione r es idente al 31 dicembre del penultimo anno pr ecedente a quello in corso, quale r isulta dai dati pubblicati annualmente dall' I stituto nazionale di statistica, nelle s eguenti cinque clas s i: Clas se I : comuni con oltre abitanti; Clas se II: comuni da oltr e fino a abitanti; Clas se III: comuni da oltr e fino a abitanti; Clas se I V: comuni da oltr e fino a abitanti; Clas se V: comuni fino a abitanti. 2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque es s er e collocati in una clas s e inferiore alla ter z a. Ar t.3 Regolamento e tar iffe 1. Il comune è tenuto ad adottare appos ito r egolamento per l'applicaz ione dell'imposta s ulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Con il regolamento il comune dis ciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitar ie in relazione ad es igenze di pubblico inter es s e. 3. Il regolamento deve in ogni caso deter minar e la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitar i, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché i criteri per la realizzazione del piano gener ale degli impianti. Deve altres ì stabilire la r ipar tiz ione della

2 superficie degli impianti pubblici da des tinar e alle affis s ioni di natura is tituzionale, sociale o comunque pr ive di rilevanza economica e quella da des tinar e alle affissioni di natura commerciale, nonché la s uper ficie degli impianti da attribuire a s oggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico s er vizio, per l effettuazione di affissioni dirette. 4. Il regolamento entr a in vigore dal primo gennaio dell anno s ucces s ivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta es ecutiva a nor ma di legge. 5. Le tar iffe dell imposta s ulla pubblicità e del diritto s ulle pubbliche affissioni sono deliber ate entro il 31 ottobre [1] di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell anno s ucces s ivo a quello in cui la deliber az ione è divenuta es ecutiva a nor ma di legge; in caso di mancata adozione della deliber az ione in questione, si applicano le tar iffe di cui al presente capo [2]. 6. Il comune, in relazione a r ilevanti flussi turistici desumibili da oggettivi indici di ricettività, può applicare, per un periodo comples s ivo nel corso dell anno non superiore a quattro mes i, una maggior azione fino al cinquanta per cento delle tar iffe per la pubblicità di cui agli articoli 12, comma 2, 14, commi 2, 3, 4 e 5, e all ar ticolo 15, nonché, limitativamente a quelle di carattere commerciale, della tar iffa per le pubbliche affissioni di cui all articolo 19 [3]. 1 Termine differito, per l anno 1995, al 31 dicembre 1994 dall art. 5, comma 1-ter, D.L. 27 agosto 1994, n. 515; termine differ ito, per l anno 1996, al 31 gennaio 1996 dall art. 9, comma 2, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444; termine differito, per l anno 1997, al 28 febbraio 1997, dall art. 1, comma 168, L. 23 dicembre 1996, n. 662; termine differ ito, per l anno 1998, al 28 febbr aio 1998 dall art. 49, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449; termine differ ito, per l anno 1999, al 31 marzo 1999 dall art. 1, comma 1, D.L. 26 gennaio 1999, n Comma modificato dall art. 10, comma 18, lett. a), L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno s ucces s ivo a quello di pubblicazione nella Gaz z etta Ufficiale. 3 Comma r ettificato con avviso pubblicato s ulla G.U. n. 306 del 31 dicembre Ar t.4 Categoria delle località 1. Agli effetti dell applicaz ione dell impos ta s ulla pubblicità e del diritto s ulle pubbliche affis sioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, i comuni delle pr ime tre classi possono s uddivider e le località del proprio territorio in due categor ie in relazione alla lor o importanza, applicando alla categor ia s peciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa nor male. 2. Il regolamento comunale deve s pecificar e le località compr es e nella categor ia s peciale, la cui superficie complessiva non può s uper ar e il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell art. 4 del decreto legis lativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria s peciale non potrà essere superiore alla metà di quella comples s iva. Ar t.5 Presuppos to dell impos ta 1. La diffus ione di messaggi pubblicitar i effettuati attraverso forme di comunicazione visive o acus tiche, diverse da quelle as s oggettate al diritto s ulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o

3 aperti al pubblico o che s ia da tali luoghi percepibile s oggetta all impos ta s ulla pubblicità prevista nel presente decr eto. 2. Ai fini dell imposizione s i considerano r ilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo s copo di promuovere la domanda di beni o s er vizi, ovvero finalizz ati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. Ar t.6 S oggetto passivo 1. Soggetto pas s ivo dell impos ta s ulla pubblicità, tenuto al pagamento in via pr incipale, colui che dispone a qualsias i titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitar io viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che pr oduce o vende la mer ce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Ar t.7 Modalità di applicazione dell impos ta 1. L imposta s ulla pubblicità s i determina in base alla s uper ficie della minima figur a piana geometrica in cui circos critto il mezzo pubblicitario indipendetemente dal numero dei mes saggi in esso contenuti. 2. Le s uper fici inferiori ad un metro quadr ato s i arrotondano per eccesso al metro quadr ato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mez z o metr o quadr ato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a tr ecento centimetr i quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitar i polifacciali l imposta calcolata in base alla s uper ficie comples s iva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitar i aventi dimensioni volumetriche l impos ta calcolata in base alla superficie complessiva r is ultante dallo s viluppo del minimo s olido geometr ico in cui può es s er e circos critto il mezzo s tes s o. 5. I festoni di bandierine e s imili nonch i mezzi di identico contenuto, ovvero r ifer ibili al medes imo s oggetto pas s ivo, collocati in connessione tra lor o s i considerano, agli effetti del calcolo della s uper ficie imponibile, come un unico mez zo pubblicitar io. 6. Le maggior azioni di imposta a qualunque titolo pr evis te s ono cumulabili e devono es s er e applicate alla tar iffa bas e; le r iduzioni non sono cumulabili. 7. Qualora la pubblicità di cui agli articoli 12 e 13 venga effettuata in forma luminos a o illuminata la r elativa tar iffa di imposta maggior ata del 100 per cento. Ar t.8 Dichiarazione 1. Il soggetto pas s ivo di cui all art. 6 tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a pr es entar e al comune appos ita dichiar az ione anche cumulativa, nella quale devono es s er e indicate le

4 caratteristiche, la dur ata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve es s er e pr edisposto dal comune e mes s o a dispos iz ione degli interessati. 2. La dichiar az ione deve es s er e pr es entata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificaz ione della s uper ficie es pos ta o del tipo di pubblicità effettuata, con cons eguente nuova impos iz ione; fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fr a l importo dovuto in seguito alla nuova dichiar az ione e quello pagato per lo s tes s o per iodo. 3. La dichiar az ione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purch non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; tale pubblicità s i intende pr or ogata con il pagamento della r elativa imposta effettuato entr o il 31 gennaio dell anno di riferimento [1], sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo ter mine. 4. Qualora venga omes s a la pr es entaz ione della dichiar az ione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui stata accer tata; per le altre fattispecie la pr es unzione oper a dal primo gior no del mese in cui stato effettuato l accer tamento. 1 Per la pr or oga del termine per l anno 1995 e per l anno 1998, vedi l art. 10, comma 1, D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 e l ar t. 49, comma 3, L. 27 dicembre 1997, n Ar t.9 Pagamento dell imposta 1. L imposta dovuta per le fattispecie pr evis te dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno s olar e di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligaz ione tributar ia; per le altre fattispecie il periodo di imposta quello s pecificato nelle r elative dispos izioni. 2. Il pagamento dell impos ta deve es s er e effettuato mediante ver s amento a mez z o di conto corrente pos tale intes tato al comune ovvero dir ettamente pr esso le tes or er ie comunali con modalità che ver ranno s tabilite con appos ito decr eto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente pos tale, con arrotondamento a mille lire per difetto s e la fraz ione non superiore a lir e cinquecento o per eccesso s s uper ior e. L attestazione dell avvenuto pagamento deve es s er e allegata alla prescritta dichiar az ione. Con decreto del Ministro delle finanz e [1], di concerto con il Ministro delle pos te e telecomunicazioni, sono deter minate le caratteristiche del modello di versamento [2]. 3. Il comune, per particolari esigenze or ganizzative, può cons entire il pagamento diretto del diritto r elativo ad affis s ioni non aventi carattere commerciale. 4. Per la pubblicità r elativa a per iodi inferiori all anno s olar e l impos ta deve es s er e corrisposta in unica s oluzione; per la pubblicità annuale l impos ta può es s er e corrisposta in rate trimes trali anticipate qualor a s ia di importo s uper ior e a lir e tre milioni. 5. La r iscos s ione coattiva dell impos ta s i effettua s econdo le dis pos izioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e s ucces s ive modificazioni; il relativo ruolo deve es s er e for mato e r es o es ecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno s ucces s ivo a quello in cui l avviso di accertamento o di rettifica s tato notificato ovvero, in caso di sos pensione della r is cossione, entro il 31 dicembre all anno s ucces s ivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l ar t. 2752, comma 4, del codice civile. 6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui stato definitivamente accer tato il diritto al rimborso, il contribuente può chieder e la r es tituzione di somme ver s ate e non dovute mediante appos ita istanza. Il comun tenuto a pr ovvedere nel termine di novanta gior ni. 7. Qualora la pubblicità s ia effettuata s u impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l applicaz ione dell impos ta s ulla pubblicità non esclude quella dell a tas s a

5 per l occupazione di spazi ed ar ee pubbliche, nonch il pagamento di canoni di locazione o di concessione. 1 Vedi il D.M. 5 agosto 1994 e il D.M. 20 dicembre Comma modificato dall art. 3-bis, comma 1, lett. a), D.L. 27 agosto 1994, n Ar t.10 Rettifica ed accer tamento d ufficio 1. Il comune, entro due anni della data in cui la dichiar az ion s tata o avr ebbe dovuto es s er e presentata, procede a r ettifica o ad accer tamento d ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo pos ta mediante r accomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato in relazione ai presuppos ti di fatto ed alle r agioni giuridiche che lo hanno deter minato. Se la motivazione fa r ifer imento ad un altro atto non conosciuto n r icevuto dal contribuente, questo deve es s er e allegato all atto che lo r ichiama, salvo che ques t ultimo non ne r ipr oduca il contenuto es s enziale. 2. Nell avviso devono es s er e indicati il soggetto passivo, le car atteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitar io, l importo dell imposta o della maggior e impos ta accer tata, delle sopratas se [1] dovute e dei relativi interessi, nonch il termine di sessanta gior ni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento s ono s ottoscritti dal funzionario des ignato dal comune per l organizzazione e la ges tione dell impos ta, ovvero, nel caso di gestione in conces sione, da un rappr es entante del concessionario. 1 Il riferimento alle s opr attass stato s os tituito, con effetto dal 1 aprile 1998, con la sanzione pecuniar ia dall ar t. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Ar t.11 Funzionario r es pons abile 1. Nel caso di gestione diretta, il comune des igna un funzionario cui sono attribuiti la funz ione ed i poteri per l esercizio di ogni attività or ganizzativa e ges tionale dell impos ta s ulla pubblicità e del diritto s ulle pubbliche affis s ioni; il predetto funzionar io s ottoscrive anche le r ichies te, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il comun tenuto a comunicar e alla dir ez ione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanz e il nominativo del funzionario r es pons abile entro s es s anta gior ni dalla s ua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

6 Ar t.12 Pubblicità or dinar ia [1] 1. Per la pubblicità effettuata mediante ins egne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o quals ias i altro mezz o non previsto dai successivi articoli, la tar iffa dell imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno s olar la s eguente: comuni di classe I L comuni di classe II L comuni di classe III L comuni di classe I V L comuni di classe V L Per le fattis pecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tr e mes i si applica per ogni mese o fr azione una tar iffa par i ad un decimo di quella ivi prevista.3. Per la pubblicità effettuata mediante affis s ioni dirette, anche per conto altr ui, di manifesti e s imili su appos ite s trutture adibite alla es pos iz ione di tali mezzi si applica l impos ta in base alla s uperficie comples s iva degli impianti nella mis ur a e con le modalità pr eviste dal comma 1.4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia s uper ficie compr es a tr a metr i quadrati 5,5 e 8,5 la tar iffa dell impos ta maggior ata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metr i quadrati 8,5 la maggior azion del 100 per cento. 1 Per la facoltà degli enti locali di aumentare le tar iffe, vedi l art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n.449. Ar t.13 Pubblicità effettuata con veicoli [1] 1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto pr opr io o altr ui all interno e all es ter no di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e s imili, di uso pubblico o pr ivato, dovuta l impos ta s ulla pubblicità in base alla s uper ficie complessiva dei mezzi pubblicitar i installati su ciascun veicolo nella mis ur a e con le modalità pr eviste dall ar t. 12, comma 1; per la pubblicità effettuata all es ter no dei veicoli suddetti sono dovute le maggior azioni di cui all art. 12, comma Per i veicoli adibiti ad us o pubblico l impos ta dovuta al comune che ha r ilas ciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a s er viz i di linea inter ur bana l impos ta dovuta nella misura della metà a cias cuno dei comuni in cui ha iniz io e fine la cor s a; per i veicoli adibiti ad us o privato l impos ta dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la r es idenza anagrafica o la s ede. 3. Per la pubblicità effettuata per conto pr opr io s u veicoli di proprietà dell impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l imposta dovuta per anno s olar e al comune ove ha s ede l impr es a stes sa o quals ias i altra s ua dipendenza, ovvero al comune ove s ono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella s ucces s iva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la s eguente tar iffa: a) per autoveicoli con portata s uper ior e a kg L ; b) per autoveicoli con portata infer ior e a kg L ; c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due pr ecedenti categorie L Per i veicoli di cui al comma 3 non dovuta l impos ta per l indicazione del marchio, della ragione s ociale e dell indirizzo dell impresa, purch sia appos ta non più di due volte e ciascuna iscr iz ione non sia di superficie s uper ior e a mez z o metr o quadr ato. 5. È fatto obbligo di conservare l attestazione dell avvenuto pagamento dell imposta e di

7 esibirla a r ichies ta degli agenti autorizzati. 1 Per la facoltà degli enti locali di aumentare le tar iffe, vedi l art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n.449. Ar t.14 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e pr oiezioni [1] 1. Per la pubblicità effettuata per conto altr ui con in segne, pannelli o altr e analoghe s trutture caratterizzate dall impiego di diodi luminosi, lampadine e s imili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque pr ogr ammato in modo da gar antir e la var iabilità del messaggio o la s ua visione in forma inter mittente, lampeggiante o s imilar e, si applica l impos ta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadr ato di superficie e per anno solare in base alla s eguente tar iffa: comuni di classe I L comuni di classe II L comuni di classe III L comuni di classe I V L comuni di classe V L Per la pubblicità di cui al comma 1 di durata non superiore a tr e mes i si applica, per ogni mes e o fr az ione, una tar iffa par i a un decimo di quella ivi prevista. 3. Per la pubblicità pr evis ta dai commi 1 e 2 effettuata per conto propr io dall impr es a s i applica l impos ta in misura par i alla metà delle r ispettive tar iffe. 4. Per la pubblicità r ealiz z ata in luoghi pubblici o aper ti al pubblico attraverso diapos itive, proiezioni luminose o cinematogr afiche effettuate s u schermi o par eti riflettenti, si applica l imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla s uper ficie adibita alla pr oiez ione, in base alla s eguente tar iffa: comuni di classe I L comuni di classe II L comuni di classe III L comuni di classe I V L comuni di classe V L Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia dur ata s uper ior e a tr enta gior ni, dopo tale periodo s i applica una tar iffa gior naliera pari alla metà di quella ivi prevista. 1 Per la facoltà degli enti locali di aumentare le tar iffe, vedi l art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n.449. Ar t.15 Pubblicità var ia [1] 1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altr i mezzi similari, che attraversano s tr ade o piazze la tar iffa dell impos ta, per ciascun metro quadr ato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o fr azione, pari a quella pr evis ta dall art. 12, comma Per la pubblicità effettuata da aer omobili mediante s cr itte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifes tini, ivi compresa quella eseguita s u specchi d acqua e fas ce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o fr azione, indipendentemente dai soggetti pubblicizz ati, dovuta l impos ta a cias cun comune s ul cui territorio la pubblicità stes sa viene es eguita, nella s eguente misur a:

8 comuni di classe I L comuni di classe II L comuni di classe III L comuni di classe I V L comuni di classe V L Per la pubblicità es eguita con palloni frenati e s imili, si applica l impos ta in bas e alla tar iffa pari alla metà di quella pr evis ta dal comma Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppur e mediante per s one circolanti con cartelli o altr i mezzi pubblicitari, dovuta l impos ta per ciascuna per s ona impiegata nella distr ibuz ione od effettuazione e per ogni giorno o fr azione, indipendentemente dalla mis ur a dei mezzi pubblicitar i o dalla quantità di materiale dis tr ibuito, in base alla s eguente tar iffa: comuni di classe I L comuni di classe II L comuni di classe III L comuni di classe I V L comuni di classe V L Per la pubblicità effettuata a mez z o di apparecchi amplificatori e s imili, la tar iffa dell imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o fr azion la s eguente: comuni di classe I L comuni di classe II L comuni di classe III L comuni di classe I V L comuni di classe V L Per la facoltà degli ent i locali di aumentare le tar iffe, vedi l art. 11, comma 10, L. 27 dicembre 1997, n.449. Ar t.16 Riduzioni dell imposta 1. La tar iffa dell impos ta r idotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia s copo di lucro; b) per la pubblicità r elativa a manifes taz ioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e r eligiose, da chiunque r ealizzate, con il patrocinio o la par tecipaz ione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità r elativa a fes teggiamenti patriottici, religiosi, a s pettacoli viaggian ti e di beneficenza. Ar t.17 Esenzioni dall imposta 1. Sono es enti dall imposta: a) la pubblicità r ealiz z ata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla pr es taz ione di servizi quando s i riferisca all attività negli stessi esercitata, nonch i mezzi pubblicitar i, ad eccezione delle ins egne, esposti nelle vetrine e s ulle por te di ingresso dei locali medesimi purch s iano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro ins ieme, la superficie complessiva di mezzo metr o quadr ato per ciascuna vetr ina o ingr es s o;

9 b) gli avvisi al pubblico es pos ti nelle vetrine o s ulle por te di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenz e del punto di vendita, relativi all attività s volta, nonch quelli riguardanti la localiz z az ione e l utilizz azione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadr ato e quelli riguardanti la locaz ione o la compr avendita degli immobili sui quali sono affis s i, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadr ato; c) la pubblicità comunque effettuata all inter no, sulle facciate es ter ne o s ulle r ecinz ioni dei locali di pubblico s pettacolo qualor a s i riferisca alle r appr es entazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le ins egne, relativa ai giornali ed alle pubblicaz ioni periodiche, se espos ta s ulle s ole facciate es ter ne delle edicole o nelle vetrine o s ulle por te di ingresso dei negozzi ove s i effettua la vendita; e) la pubblicità es pos ta all interno delle s tazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività es er citata dall impr es a di trasporto, nonch le tabelle es pos te all esterno delle stazioni stesse o lungo l itiner ar io di viaggio, per la par te in cui contengano infor mazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità es pos ta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all art. 13; g) la pubblicità comunque effettuata in via es clus iva dallo S tato e dagli enti pubblici territoriali; h) le ins egne, le tar ghe e s imili appos te per l individuazione delle s edi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua s copo di lucro; i) le ins egne, le tar ghe e s imili la cui esposizione s ia obbligator ia per disposizione di legge o di regolamento s empr e che le dimens ioni del mezzo us ato, qualora non espressamente s tabilite, non superino il mezzo metr o quadr ato di superficie. Ar t.18 S ervizio delle pubbliche affissioni 1. Il servizio delle pubbliche affis s ioni inteso a gar antir e s pecificatamente l affissione, a cur a del comune, in appos iti impianti a ciò des tinati, di manifesti di qualunque mater iale cos tituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituz ionali, sociali o c omunque pr ive di rilevanza economica, ovvero, ove pr evis to, e nella mis ur a s tabilita nelle dis pos izioni regolamentari di cui all art. 3 di messaggi diffusi nell esercizio di attività economiche. 2. Il servizio deve es s er e obbligator iamente istituito nei comuni che abbiano una popolaz ione residente, al 31 dicembre del penultimo anno pr ecedente a quello in corso, superiore a tr emila abitanti; negli altri comuni il servizio facoltativo. 3. La s uper ficie degli impianti da adibir e alle pubbliche affissioni deve es s er e s tabilita nel regolamento comunale in misura pr opor z ionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione s uper ior e a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni. Ar t.19 Diritto s ulle pubbliche affis s ioni 1. Per l effettuazione delle pubbliche affissioni dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio s tesso r ichies to, un diritto, comprensivo dell imposta sulla pubblicità, a favor e del comune che pr ovvede alla lor o es ecuz ione. 2. La mis ur a del diritto s ulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm e per i periodi di seguito indicati la s eguente:

10 3. Per ogni commissione infer ior e a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 maggior ato del 50 per cento. 4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto maggior ato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli maggior ato del 100 per cento. 5. Nei comuni con popolazione s uper ior e a tr entamila abitanti, qualora il committente r ichieda espres samente che l affissione venga es eguita in determinati spazi da lui prescelti, dovuta una maggior azione del 100 per cento del diritto. 6. Le dis pos izioni previste per l imposta s ulla pubblicità s i applicano, per quanto compatibili, anche al diritto s ulle pubbliche affis s ioni. 7. Il pagamento del diritto s ulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contes tualmente alla r ichies ta del servizio s econdo le modalità d i cui all art. 9; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte s i osservano le dis pos izioni dello s tes s o articolo. Ar t.20 Riduzioni del diritto 1. La tar iffa per il servizio delle pubbliche affissioni ridotta alla metà: a) per i manifesti riguardanti in via es clus iva lo S tato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali prevista l es enzione ai sensi dell art. 21; b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia s copo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di catego ria, culturali, sportive, filantropiche e r eligios e, da chiunque r ealizzate, con il patrocinio o la par tecipaz ione degli enti pubblici territoriali; d) per i manifesti relativi a fes teggiamenti patriottici, religiosi, a s pettacoli viaggianti e di beneficenza; e) per gli annunci mortuari. Ar t.21 Esenzioni dal diritto 1. Sono es enti dal diritto s ulle pubbliche affissioni: a) i manifesti riguardanti le attività is tituzionali del comune da es s o s volte in via es clus iva, espos ti nell ambito del proprio territorio; b) i manifesti delle autor ità militari relativi alle is cr izioni nelle lis te di leva, alla c hiamata ed ai richiami alle ar mi; c) i manifesti dello S tato, delle r egioni e delle pr ovince in materia di tributi; d) i manifesti delle autor ità di polizia in materia di pubblica s icur ez z a; e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per

11 il parlamento eur opeo, regionali, amministrative; f) ogni altro manifes to la cui affissione s ia obbligator ia per legge; g) i manifesti concernenti corsi scolastici e pr ofes s ionali gratuiti regolarmente autor izz ati. Ar t.22 Modalità per le pubbliche affissioni 1. Il regolamento comunale s tabilisce cr iter i e modalità per l espletamento del servizio delle pubbliche affissioni per quanto non disciplinato nei commi seguenti. 2. Le pubbliche affis s ioni devono es s er e effettuate s econdo l or dine di precedenza r is ultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in appos ito r egis tr o cr onologico. 3. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui stata es eguita al completo; nello s tesso giorno, su richiesta del committente, il comune deve mettere a s ua dis pos iz ione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. 4. Il ritardo nell effettuazione delle affis s ioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche s i cons idera cas o di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo s ia s uper ior e a dieci giorni dalla data r ichies ta, il comune deve dar ne tempes tiva comunicaz ione per iscritto al committente. 5. La mancanza di spazi disponibili deve es s er e comunicata al committente per iscritto entr o dieci giorni dalla r ichies ta di affissione. 6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione s enza alcun onere a s uo car ico ed il comun tenuto al rimborso delle s omme ver s ate entro novanta giorni. 7. Il committente ha facoltà di annullare la r ichies ta di affissione pr ima che venga es eguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. 8. Il comune ha l obbligo di sostituire gr atuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da s os tituir e, deve dar ne tempes tivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a s ua dis pos iz ione i relativi spazi. 9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui stato cons egnato il materiale da affigger e od entro i due gior ni succes s ivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, dovuta la maggior azione del 10 per cento del diritto, con un minimo di L per ciascuna commiss ione; tale maggior azione può con appos ita pr evis ione del capitolato d oneri di cui all articolo 28, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio. 10. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affis s ioni devono es s ere es pos ti, per la pubblica cons ultazione, le tar iffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affis s ioni con l indicazione delle categor ie alle quali detti spazi appar tengono ed il registro cr onologico delle commis sioni. Ar t.23 (S anzioni ed inter es s i) [1] 1. Per l omessa pr es entaz ione della dichiar az ione di cui all articolo 8 si applica la s anzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila. 2. Per la dichiar az ione infedele s i applica la s anzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggior e impos ta o diritto dovuti. Se l errore o l omissione attengono ad elementi non incidenti sulla deter minaz ione di questi, si applica la s anzione da lire centomila a lire

12 cinquecentomila. 3. Le s anzioni indicate nei commi 1 e 2 sono r idotte ad un quarto s e, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene ades ione del contribuente con il pagamento dell imposta o del diritto, se dovuti, e della s anzione. 4. Sulle s omme dovute per l imposta s ulla pubblicità e per il diritto s ulle pubbliche affis s ioni si applicano inter es s i di mora nella misur a del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella s tes s a mis ur a spettano al contribuente per le s omme ad esso dovute a decorrere dalla data dell es eguito pagamento. 1 Articolo s os tituito dall ar t. 12, comma 1, lettera a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1 aprile Ar t.24 S anzioni amministrative 1. Il comun tenuto a vigilar e s ulla corretta os s er vanza delle dis pos izioni legislative e regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette dispos izioni cons eguono s anzioni amministrative per la cui applicazione s i osservano le nor me contenute nelle s ezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violaz ioni delle norme tributar ie, quelle s ulla dis ciplina gener ale delle r elative s anzioni amministrative s alvo quanto pr evisto nei succes s ivi commi. [1] 2. Per le violazioni delle nor me r egolamentar i stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonch di quelle contenute nei provvedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica la s anzione da lire duecentomila a lir e due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta gior ni dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in appos ito ver bale. Il comune dispone altres ì la r imoz ione degli impianti pubblicitar i abusivi facendone menzione nel suddetto ver bale; in caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine s tabilito, il comune pr ovvede d ufficio, addebitando ai responsabili le s pes e sos tenute. 3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indi pendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicaz ione delle s anz ioni di cui al comma 2, la immediata coper tur a della pubblicità abus iva, in modo che s ia pr ivata di efficacia pubblicitaria, ovvero la r imoz ione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso s econdo le modalità pr eviste dall ar t I mezzi pubblicitar i esposti abusivamente pos s ono, con ordinanza del sindaco, essere seques trati a gar anz ia del pagamento delle s pes e di rimozione e di custodia, nonch dell imposta e dell ammontare delle r elative s opr attasse [2] ed inter es s i; nella medes ima ordinanza deve es s er e s tabilito un termine entro il quale gli interessati possono chieder e la restituzione del materiale s eques trato previo ver s amento di una congrua cauz ione s tabilita nella or dinanza s tes s a. 5. I proventi delle s anzioni amministrative s ono devoluti al comune e des tinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale, nonch alla redazione ed all aggior namento del piano generale degli impianti pubblicitar i di cui all art Comma modificato dall art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, a decorrere dal 1 aprile 1998 e, successivamente, dall art. 4. comma 3, lett. a), D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, a decorrere dal 1 aprile 1998.

13 2 Il riferimento alle s opr attass stato s os tituito, con effetto dal 1 aprile 1998, con la sanzione pecuniar ia dall ar t. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n Ar t.25 Ges tione del servizio [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.26 Corrispettivo del servizio [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.27 Durata della conces s ione [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.28 Conferimento della conces s ione [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.29 I ncompatibilità [1] 1 Articolo abr ogato dall ar t. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

14 Ar t.30 Decadenza [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.31 Disciplina del servizio in concessione [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t Albo dei concessionari [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t I scrizione nell albo [1] 1 Articolo modificato dall ar t. 1, comma 12, D.L. 28 giugno 1995, n. 250 e s ucces s ivamente abrogato dall ar t. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n Ar t.34 Cancellazione dall albo [1] 1 Articolo abr ogato dall art. 53, comma 4, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

15 Ar t.35 Vigilanza 1. È attribuita alla dir ez ione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza s ulle ges tioni dirette o in concessione dell imposta s ulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, il comun tenuto ad inviar e, entro tr enta giorni dalla lor o adozione, le deliberazioni di appr ovazione del regolamento e delle tar iffe; nello s tes s o ter mine, il concessionario deve inviar e il capitolato d oner i ed il contratto r elativo alla ges tione affidata in concessione. 3. La dir ez ione centrale di cui al comma 1, ove r itenga che le deliber azioni concernenti il regolamento e le tar iffe, il capitolato d oner i e il contratto s iano contrar ie a dis pos iz ioni di legge ne chiede il riesame, ferma r es tando la lor o es ecutività. 4. Con decreto del Ministro delle finanz e [1], sono emanate dis pos izioni in ordine alla ges tione contabile dell impos ta s ulla pubblicità e del diritto s ulle pubbliche affis s ioni. 5. La dir ez ione centrale di cui al comma 1 ha facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la ges tione del servizio. 6. Il concessionario del servizio tenuto ad osservare tutte le dis pos izioni del presente decr eto al fine di assicurare la r egolar ità della ges tione; la lor o mancata os s er vanza cos tituisce, previa contes tazione, motivo di sospensione d ufficio dell is cr izione nell albo di cui all art. 32 per il periodo in cui detta s ituaz ione per dur i. 7. La dir ez ione centrale di cui al comma 1 può dis porr e is pezioni sulle ges tioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e r is cos s ione dell imposta s ulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo s copo di verificare l os s er vanza delle dis pos izioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono s tabilite le modalità per la lor o pr ogr ammazion e ed esecuzione, nonch per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di consentire alla commis sione pr evista dall ar t. 32 l adozione dei provvedimenti di competenza. 1 Vedi il D.M. 26 aprile Ar t.36 Norme trans itor ie 1. Entro s ei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decr eto s ono emanati i decreti minis teriali previsti nei precedenti articoli. 2. Per la pr ima applicazione del presente decr eto i comuni devono deliberare il regolamento di cui all art. 3 entro il 30 giugno 1994 e le tar iffe devono es s er e deliberate entr o il 28 febbraio 1994; il termine per il pagamento dell imposta r elativa alla pubblicità annuale differito al 31 marzo 1994 [1]. 3 I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decr eto r is ultano is cr itti nell albo di cui all art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, sono is cr itti a domanda, da pr es entar e entro il 30 giugno 1994, nell albo di cui all art. 32, se in possesso dei requisiti ivi prescritti. 4. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decr eto, gestiscono ai sensi dell art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, il servizio di accertamento e r iscossione dell imposta comunale s ulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affis sioni, possono continuar e la ges tione del servizio, sino alla s cadenza del contratto in corso,

16 purch, entro un anno dalla s uddetta data, ottengano l is crizione nell albo di cui all art In deroga alle dis pos izioni dell art. 31, comma 3, ammessa la ces s ione dei contratti in cors o alla data di entrata in vigore del presente decr eto a s oggetti iscritti nell albo di cui all art. 32 entro il termine di un anno dalla s uddetta data, previo cons ens o del comune inter es s ato e nulla os ta della dir ez ione centrale della fis calità locale del Ministero delle finanz e; entro lo s tesso ter min altr es ì consentita, previa comunicaz ione al comune, la cessione degli impianti pubblicitar i detenuti dai soggetti iscritti nell albo. 6. La commissione pr evis ta dall ar t. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, resta in carica s ino alla s cadenza s tabilita per lo s volgimento delle attribuzioni di cui all art. 32 del presente decr eto. 7. Le concessioni di cui all art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, aventi scadenza nel corso dell anno 1994 sono pror ogate s ino al 31 dicembre 1994, a condizioni da definir e fr a le par ti sempre che il comune non intenda ges tir e dir ettamente il servizio. 8. Il comune non dà cor s o alle istanz e per l installazione di impianti pubblicitar i, ove i r elativi provvedimenti non siano già s tati adottati alla data di entrata in vigore del presente decr eto, n può autor izzare l ins tallaz ione di nuovi impianti fino all appr ovaz ione del regolamento comunale e del piano gener ale pr evisti dall art Gli accertamenti e le r ettifiche da effettuare a nor ma dell art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le dis pos izioni del suddetto decr eto. 10. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell anno 1993, per la quale s ia s tata pagata la relativa impos ta, prorogata per l anno 1994 senza la pr es entaz ione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell impos ta s econdo le dis pos izioni del presente capo. 11. Le modalità della ges tione, l aggio o il canone fis s o, il minimo gar antito nonch le prescrizioni del capitolato d oner i in atto devono es s er e adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal presente capo. 1 Per la pr or oga del termine, vedi l art.1, comma 9, D.L. 28 giugno 1995, n.250, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1995, n.349. Ar t.37 Norme finali e abr ogazioni 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanz e, previa deliber az ione del Consiglio dei Ministri, le tar iffe in materia di imposta s ulla pubblicità e di diritto s ulle pubbliche affis s ioni possono es s er e adeguate, comunque non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decr eto legis lativo [1]. 2.Con decorrenza dal 1 gennaio 1994 abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e s uccessive modificaz ioni ed integr azioni, nonch ogni altra nor ma incompatibile con le dis pos izioni del presente capo. 3.Sono fatte s alve le dispos izioni contenute nella legge 18 marzo 1959, n. 132, e nell art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n Comma modificato dall art. 10, comma 18, lett. b), L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno s ucces s ivo a quello di pubblicazione nella Gaz z etta Ufficiale. CAPO II T assa per l occupazione di spazi ed ar ee pubbliche

17 Ar t.38 Oggetto della tas s a [1] 1. Sono s oggette alla tas s a le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche s enz a titolo, nelle s trade, nei corsi, nelle piazz e e, comunque, sui beni appar tenenti al demanio o al patrimonio indis ponibile dei comuni e delle pr ovince. 2. Sono, parimenti, soggette alla tas s a le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e s imili infissi di carattere stabile, nonch le occupazioni sottostanti il suolo medes imo, comprese quelle pos te in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tas s a s i applica, altresì, alle occupaz ioni realizzate s u tratti di aree pr ivate s ulle quali risulta cos tituita, nei modi e nei termini di legge, la s er vitù di pubblico pas s aggio. 4. Le occupaz ioni realizzate s u tratti di strade s tatali o pr ovinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione s uper ior e a diecimila abitanti sono s oggette all imposizione da par te dei comuni medesimi [2]. 5. Sono es clus e dalla tassa le occupaz ioni di aree appar tenenti al patrimonio dis ponibile dei predetti enti o al demanio s tatale. Sono s oggette alla tas s a le occupazioni di spazi acquei adibiti ad or meggio di natanti e imbar cazioni compresi nei canali e r ivi di traffico esclus ivamente ur bano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell ar ticolo 517 del regolamento per l esecuzione del codice della navigaz ione (navigazione mar ittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbr aio 1952, n Le r elative tar iffe s ono deter minate dai comuni stessi, nella misur a del 50 per cento di quelle pr evis te dall ar ticolo 44 del presente decr eto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte s alve le tas s e già r is cos s e o da r is cuoter e per gli anni precedenti [3]. 1 Tassa abolita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall art. 51, comma 2, lett.a), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n L art. 51, comma 2, lett. a) stato s ucces s ivamente abr ogato dall ar t. 31, comma 14, L. 23 dicembre 1998, n Comma modificato dall art. 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 1993, n Comma s os tituito dall art. 3, comma 6-bis, D.L. 29 marzo 1995, n. 96. Ar t.39 S oggetti attivi e pas s ivi 1. La tas s a dovuta al comune o alla pr ovincia dal titolare dell atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dell occupante di fatto, anche abus ivo, in proporzione alla superficie effettivamente s ottratta all us o pubblico nell ambito del rispettivo territorio.

18 Ar t.40 Regolamento e tar iffe 1. Il comune e la pr ovincia s ono tenuti ad appr ovar e il regolamento per l applicaz ione della tassa per l occupazione di spazi ed ar ee pubbliche. 2. Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicaz ione della tas s a s econdo le disposizioni contenute nel presente capo nonch le modalità per la r ichies ta, il rilascio e la revoca delle conces s ioni e delle autor izzazioni. 3. Le tar iffe s ono adottate entro il 31 ottobre [1] di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell anno s uccessivo a quello in cui la deliber az ion divenuta es ecutiva a nor ma di legge. 4. L omesso o r itar dato adempimento delle dis pos izioni di cui al comma 3 comporta l applicazione delle tar iffe già in vigore, ove ques te r ientrino nei limiti previsti dal presente capo, ovvero l adeguamento automatico delle s tes s e alla misur a minima fiss ata dal capo medes imo. 1 Termine differito, per l anno 1995, al 31 dicembre 1994 dall art. 5, comma 1-ter, D.L. 27 agosto 1994, n. 515; termine differ ito, per l anno 1996, al 31 gennaio 1996 dall art. 9, comma 2, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444; termine differito, per l anno 1997, al 28 febbraio 1997, dall art. 1, comma 168, L. 23 dicembre 1996, n. 662; termine differ ito, per l anno 1998, al 28 febbr aio 1998 dall art. 49, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449; termine differito, per l anno 1999, al 31 marzo 1999 dall art. 1, comma 1, D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. Ar t.41 Revoca di concessioni o autor izzazioni 1. La r evoca di concessioni o autor izz azioni concernenti l utilizzazione del suolo pubblico dà diritto alla r es tituzione della tas s a pagata in anticipo, senza inter es s i. Ar t.42 Occupazioni permanenti e tempor anee. Criteri di distinzione. Graduazione e deter minaz ione della tassa 1. Le occupaz ioni di spazi ed ar ee pubbliche s ono per manenti e tempor anee: a) sono per manenti le occupazioni di carattere s tabile, effettuate a s eguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all anno, comportino o meno l es is tenza di manufatti o impianti; b) sono temporanee le occupaz ioni di durata infer ior e all anno. 2. Per le occupaz ioni che, di fatto, si protraggono per un periodo s uper ior e a quello cons entito originariamente, ancorch uguale o s uper ior e all anno, si applica la tar iffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere or dinar io, aumentata del 20 per cento.

19 3. La tas s a gr aduata a s econda dell impor tanz a dell ar ea s ulla quale ins iste l occupaz ione: a tale effetto, le s trade, gli spazi e le altre ar ee pubbliche, indicate nell ar t. 38, sono clas s ificati in almeno due categor ie. L elenco di classificazion deliberato dal comune, sentita la commis sione edilizia, o dalla pr ovincia, ed pubblicato per quindici giorni nell albo pr etor io e in altri luoghi pubblici [1]. 4. La tas s a s i determina in base all effettiva occupaz ione es pr es s a in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all unità s uper ior e della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tas s az ione delle occupaz ioni che in relazione alla medes ima ar ea di riferimento s iano comples s ivamente infer ior i a mez z o metr o quadr ato linear e [2]. 5. Le s uper fici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia tempor anee che permanenti, possono es s er e calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupaz ioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e diver timenti dello s pettacolo viaggiante, le s uper fici sono calcolate in ragione del 50 per cento s ino a 100 mq, del 25 per cento per la par te eccedente 100 mq e fino a mq, del 10 per cento per la pr te eccedente mq [3]. 6. La tas s a deter minata in base alle misur e minime e massime pr eviste dagli articoli 44, 45, 47 e 48. Le misur e di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tar iffe o della tassazione r ifer ita alla pr ima categor ia. La misur a corrispondente all ultima categor ia non può es s er e, comunque, inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la pr ima [4]. 1 Comma modificato dall art. 1, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 28 dicembre 1993, n Comma s os tituito dall art. 3, comma 59, L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio Comma modificato dall art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 28 dicembre 1993, n Comma modificato dall art. 1, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. 28 dicembre 1993, n Ar t.43 Clas sificazione dei comuni 1. Agli effetti dell applicaz ione della tas s a di cui al presente capo, i comuni sono r ipar titi in base alla popolaz ione r es idente al 31 dicembre del penultimo anno pr ecedente a quello in corso, quale r isulta dai dati pubblicati dall I stituto nazionale di statistica, nelle s eguenti cinque clas s i: Clas se I : comuni con oltre abitanti;classe II: comuni da oltr e fino a abitanti; Clas se III: comuni da oltr e fino a abitanti; Classe I V: comuni da oltr e fino a abitanti;classe V: comuni fino a abitanti.2. I comuni capoluogo di provincia non possono collocars i al di sotto della classe 3. Ar t.44 Occupazioni permanenti. Disciplina e tar iffe. Passi carrabili: criteri di determinazione della superficie 1. Per le occupaz ioni permanenti la tassa dovuta per anni solari a cias cuno dei quali corrisponde un obbligazione tributar ia autonoma. Essa commisurata alla s uper ficie occupata e s i applica s ulla bas e delle s eguenti misure di tariffa:

20 a) occupazioni del suolo comunale: b) occupazioni del suolo pr ovinciale: minima lir e mq. massima lire mq. c) occupazioni di spazi soprastanti e s ottostanti il suolo: la tar iffa, di cui alle lettere a) e b), può es s er e r idotta fi no ad un terzo. 2. Per le occupaz ioni con tende, fisse o r etr attili, aggettanti direttamente s ul suolo pubblico, la tariffa r idotta al 30 per cento. 3. Per i passi carrabili, la tar iffa di cui al comma 1 ridotta al 50 per cento. 4. Sono cons ider ati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro mater iale o da appos iti intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano s tr adale intes a a facilitar e l acces s o dei veicoli alla pr opr ietà pr ivata. 5. La s uper ficie da tas s ar e dei passi carrabili si determina moltiplicando la lar ghezza del passo, misurata s ulla fronte dell edificio o del terreno al quale s i dà acces s o, per la pr ofondità di un metro lineare «convenzionale» [1]. 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla pr ovincia, la tas s a va determinata con riferimento ad una s uper ficie comples s iva non superiore a metr i quadrati 9. L eventuale s uper ficie eccedente detto limit calcolata in ragione del 10 per cento. [7] [2]. 8. I comuni e le pr ovince, su espressa r ichies ta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle es igenz e di viabilità, possono, previo r ilas cio di appos ito car tello s egnaletico, vietare la s os ta indis cr iminata s ull ar ea antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta ar ea da par te della collettività, non può comunque es tender s i oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna oper a n l es er ciz io di particolari attività da par te del proprietario de ll accesso. La tassa va deter minata con tariffa or dinar ia, ridotta fino al 10 per cento. 9. La tar iffa par imenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle pr ovince che, sulla bas e di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell immobile o da altr i soggetti legati allo s tesso da vincoli di parentela, affinità o da quals ias i altro r appor to. 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distr ibuz ione dei carburanti, la tar iffa può essere r idotta fino al 30 per cento. 11. La tassa r elativa all occupazione con i passi carrabili può es s er e definitivamente as s olta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una s omma par i a venti annualità del tributo. I n ogni caso, ove i contribuenti non abbiano inter es s e ad utilizz ar e i passi carrabili, possono ottenerne l abolizione con appos ita domanda al comune o alla pr ovincia. La messa in pristino dell assetto s tr adal effettuata a s pese del richiedente. 12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a tr as por to pubblico nelle ar ee a ciò destinate dai comuni e dalle pr ovince, la tas s a va commisurata alla s uper ficie dei singoli posti assegnati. 1 Comma s os tituito dall art. 3, comma 60, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio Comma abr ogato dall ar t. 3, comma 60, lett. b), L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1 gennaio 1996.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA diritto sulle pubbliche affissioni

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA diritto sulle pubbliche affissioni COMUNE DI CASSANO D'ADDA Provincia di Milano IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA diritto sulle pubbliche affissioni Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 Classificazione dei comuni Tariffe Classificazione

Dettagli

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Classe IV^ PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Classe IV^ PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Allegato A) TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Comune di Classe IV^ PARTE I TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA 1. PUBBLICITA ORDINARIA 1.1 Pubblicità ordinaria

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ANNO 2006

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ANNO 2006 All.to A) alla Deliberazione di G.C. n 2 del 4/0 2/2006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI TARIFFE ANNO 2006 *********** PARTE I^ TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA

Dettagli

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi. Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.it IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Prima di iniziare

Dettagli

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA ORDINARIA (art.12).

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA ORDINARIA (art.12). TARIFFE VIGENTI PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Avvertenze: l importo finale da corrispondere al comune deve essere arrotondato all euro, per difetto, se la è inferiore o uguale

Dettagli

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2014 PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2014 PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2014 PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' IN VIGORE NELL'ANNO 2014 1.PUBBLICITA' ORDINARIA ( artt. 12 e 7, c.2,6 e

Dettagli

COMUNE DI VILLIMPENTA (Provincia di Mantova)

COMUNE DI VILLIMPENTA (Provincia di Mantova) ---------------- OMISSIS ------------------ PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 1. PUBBLICITA' ORDINARIA (artt.12 c. 2 e art. 7, c. 6 e 7) 1.1 Pubblicità ordinaria effettuata mediante

Dettagli

TARIFFE PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2007

TARIFFE PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2007 Milano Comune di Milano Settore Pubblicità TARIFFE PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2007 Trattazione di Massima della Giunta Comunale n. 13623.055/2002 del 17 settembre 2002 SERVIZIO DELLE

Dettagli

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE UFFICIO TRIBUTI Vedi D. Giuntale n. 252/2001 COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI PROVINCIA DI UDINE UFFICIO TRIBUTI TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PARTE I - TARIFFA DELL'IMPOSTA

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA. D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA. D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17 OGGETTO DELL IMPOSTA È oggetto dell imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con forme di comunicazione visive e acustiche

Dettagli

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A LA GIUNTA COMUNALE Premesso che il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione, per quattro anni e fino

Dettagli

COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato

COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato COMUNE DI MONTEMURLO Provincia di Prato IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO DI PUBBLICHE AFFISSIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ D.Lgs n.507/93 art. 12 - Categoria normale - Pubblicità ordinaria (insegne,

Dettagli

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012

TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2012 1 - PUBBLICITA' ORDINARIA PARTE I - TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Dettagli

COMUNE DI TIGLIETO PROVINCIA DI GENOVA

COMUNE DI TIGLIETO PROVINCIA DI GENOVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 Tariffe vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2002 A) IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ art.12 Pubblicità ordinaria

Dettagli

COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia

COMUNE DI GUASTALLA Provincia di Reggio Emilia TARIFFE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER I COMUNI DI CLASSE IV in vigore dal 01.01.2007 PARTE I - TARIFFA DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBB LICITÀ 1 PUBBLICITÀ ORDINARIA

Dettagli

PUBBLICITA ANNUALE CLASSE 3 (30.001-100.000 ab.)

PUBBLICITA ANNUALE CLASSE 3 (30.001-100.000 ab.) PUBBLICITA ANNUALE CLASSE 3 (30.001-100.000 ab.) In questa categoria sono comprese tutte le esposizioni di durata superiore a tre mesi, ad eccezione degli automezzi di proprietà dell impresa per i quali

Dettagli

REGOLAMENTO AFFISSIONI

REGOLAMENTO AFFISSIONI Pagina 1 di 6 Documento PER L APPLICAZIONE DEL DIRITTO SULLE AFFISSIONI PUBBLICHE Rev. Data Oggetto della revisione 1 2 3 25.08.1994 13.02.2006 22.09.2012 1a emissione - Approvato con deliberazione C.C.

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 11.09.2014 COMUNE DI SISSA TRECASALI Provincia di Parma REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE

Dettagli

D I M O N D A I N O REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

D I M O N D A I N O REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ C O M U N E D I M O N D A I N O REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione. 1. La pubblicità esterna effettuata nell ambito del Comune

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA. In concessione a I.C.A. srl

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA. In concessione a I.C.A. srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA In concessione a I.C.A. srl Imposta comunale sulla pubblicità Contribuenti interessati L imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione

Dettagli

Imposta comunale sulla pubblicità

Imposta comunale sulla pubblicità Città di Trevi Provincia di Perugia Imposta comunale sulla pubblicità PG TRIB 006 Rev 00 11-04-13 UFFICIO TRIBUTI Dove rivolgersi Ufficio Tributi- Piazza Mazzini 21 Tel. 0742/332233 Fax 0742332237 Orario

Dettagli

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' (+ %) PUBBLICITA' ORDINARIA ( Art 12; per 1 mq.) - Annuale: da mq 5,5 a mq 8,5 13,634 20,451 27,268 - Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione: da mq 5,5 a mq 8,5 1,363

Dettagli

Comune di Pesaro Gestione I.C.A. srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

Comune di Pesaro Gestione I.C.A. srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Comune di Pesaro Gestione I.C.A. srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Contribuenti interessati L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari,

Dettagli

COMUNE di CASELETTE Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE di CASELETTE Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE di CASELETTE Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO I NORME GENERALI ART. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO 1. E istituito, in tutto il

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCERTAMENTO CON ADESIONE ART. 01 DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI L accertamento dei tributi locali può essere definito con adesione del CONTRIBUENTE secondo le disposizioni seguenti.

Dettagli

Servizio Pubbliche Affissioni (Affissione, a cura del Comune, di manifesti su appositi impianti a ciò destinati)

Servizio Pubbliche Affissioni (Affissione, a cura del Comune, di manifesti su appositi impianti a ciò destinati) Comune di Triggiano SCHEDA INFORMATIVA Servizio Pubbliche Affissioni (Affissione, a cura del Comune, di manifesti su appositi impianti a ciò destinati) Riferimenti normativi e regolamentari D.Lgs. 507/93:

Dettagli

COMUNE DI MESSINA DIPARTIMENTO TRIBUTI PUBBLICITA E AFFISSIONI PRONTUARIO A CURA DI GRAZIA DI FRESCO

COMUNE DI MESSINA DIPARTIMENTO TRIBUTI PUBBLICITA E AFFISSIONI PRONTUARIO A CURA DI GRAZIA DI FRESCO COMUNE DI MESSINA DIPARTIMENTO TRIBUTI PUBBLICITA E AFFISSIONI PRONTUARIO A CURA DI GRAZIA DI FRESCO COS È L IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 507 DEL 15.11.1993 L Imposta

Dettagli

COMUNE DI VILLAFALLETTO

COMUNE DI VILLAFALLETTO COMUNE DI VILLAFALLETTO PROVINCIA DI CUNEO REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI CAPO I D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 Testo coordinato del regolamento approvato

Dettagli

Contribuenti interessati. Esenzione dell imposta. Imposta comunale sulla pubblicità

Contribuenti interessati. Esenzione dell imposta. Imposta comunale sulla pubblicità Imposta comunale sulla pubblicità Contribuenti interessati L imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione

Dettagli

COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di Pesaro e Urbino / COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di Pesaro e Urbino CLASSE V REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ( Decreto

Dettagli

Comune di Pisa. Regolamento per la disciplina delle pubbliche affissioni e per l applicazione del Diritto sulle pubbliche affissioni

Comune di Pisa. Regolamento per la disciplina delle pubbliche affissioni e per l applicazione del Diritto sulle pubbliche affissioni Comune di Pisa Regolamento per la disciplina delle pubbliche affissioni e per l applicazione del Diritto sulle pubbliche affissioni Approvato con Deliberazione del C.C. n. 19 del 29.04.2010 1 Indice Capo

Dettagli

C I T T A D I M O R T A R A (Provincia di Pavia)

C I T T A D I M O R T A R A (Provincia di Pavia) C I T T A D I M O R T A R A (Provincia di Pavia) AREA TRIBUTI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Imposta Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni. Tariffe per

Dettagli

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30 marzo 1999 Modificato con

Dettagli

COMUNE DI SAN PAOLO D ARGON Provincia di Bergamo

COMUNE DI SAN PAOLO D ARGON Provincia di Bergamo COMUNE DI SAN PAOLO D ARGON Provincia di Bergamo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 del 05-03-2007 C O P I A Oggetto: DETERMINAZIONE TARIFFE PUBBLICITA' E DIRITTI PUB= BLICHE AFFISSIONI,

Dettagli

Regolamento per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

Regolamento per l applicazione dell imposta sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni COMUNE DI MORTEGLIANO PROVINCIA DI UDINE C.A.P.: 33050 PIAZZA G. VERDI, 10 FAX 0432/761778 TEL. 0432/826842 C.F. 80006650305 P.IVA 00677260309 Email: tributi@com-mortegliano.regione.fvg.it Internet: http://www.comune.mortegliano.ud.it/

Dettagli

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI UDINE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI UDINE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO PROVINCIA DI UDINE REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITÁ E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

Comune di Marigliano Provincia di Napoli

Comune di Marigliano Provincia di Napoli Comune di Marigliano Provincia di Napoli REGOLAMENTO COMUNALE PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n.36 del 28/02/1994) Art. 1

Dettagli

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Provincia di Foggia)

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Provincia di Foggia) COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (delibera C.C. n. 17 del 5 maggio 2008)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.23 DEL 28/6/94 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1.

Dettagli

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 3 novembre 1995 decreto legislativo 15 novembre 1993

approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 3 novembre 1995 decreto legislativo 15 novembre 1993 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA E DELLE AFFISSIONI E PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI approvato con deliberazione di consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 33 DEL 13.05.1994

Dettagli

Comune di MODENA Servizio Tributi Gestione I.C.A. Srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

Comune di MODENA Servizio Tributi Gestione I.C.A. Srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Comune di MODENA Servizio Tributi Gestione I.C.A. Srl IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Contribuenti interessati L'imposta sulla pubblicità si applica a tutti coloro che effettuano la diffusione di messaggi

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO SERVIZIO TRIBUTI REGOLAMENTO SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 marzo 1999 Modificato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili Approvato con atto C.C.. n. 22 del 18/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Soggetto

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI ED AMMINISTRATIVE (Approvato con Delibera Consiliare n 42 del 10 giugno 1998, resa esecutiva dal CO.RE.CO Sez.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1-20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Dettagli

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. del Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art.

Dettagli

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO Via Francesco Guicciardini n 61-56020 - Montopoli in Val d'arno (PI) - ( 0571/44.98.11) - COPIA - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 80 del 04/06/2013 OGGETTO: TARIFFE

Dettagli

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

Dettagli

ESTRATTO DELIBERA DI G.C. N. 26 DEL 06.02.2014 OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- CONFERMA DELLE

ESTRATTO DELIBERA DI G.C. N. 26 DEL 06.02.2014 OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- CONFERMA DELLE ESTRATTO DELIBERA DI G.C. N. 26 DEL 06.02.2014 OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI- CONFERMA DELLE TARIFFE VIGENTI PER L ANNO 2014 LA GIUNTA COMUNALE VISTO il

Dettagli

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 INDICE ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO Provincia di Bologna Delibera N. 19 del 07/02/2008 Pubblicata all Albo Pretorio il _08/02/2008_ VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21/05/2014 SOMMARIO L IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO,

Dettagli

COMUNE DI LASPLASSAS PROVINCIA DI CAGLIARI TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI LASPLASSAS PROVINCIA DI CAGLIARI TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI LASPLASSAS PROVINCIA DI CAGLIARI TARIFFA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Il criterio che si ritiene debba essere informare la predisposizione alla tariffa comunale

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507) Approvato con Deliberazione

Dettagli

COMUNE DI MONTIGNOSO (Provincia di Massa-Carrara) REGOLAMENTO PER L IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI MONTIGNOSO (Provincia di Massa-Carrara) REGOLAMENTO PER L IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI MONTIGNOSO (Provincia di Massa-Carrara) REGOLAMENTO PER L IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ADOZIONE: Deliberazione consiliare N. 22 del 26.03.2007 1 INDICE GENERALE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE di MEGLIADINO SAN VITALE Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. del in vigore dal 1 gennaio 2014 1 REGOLAMENTO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 24/03/2011 INDICE Art. 1 Canone di Concessione non ricognitorio Art. 2 - Superficie

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

Decr et o 07-0 8-1 9 9 8 - Nor me di attuazione del REA I ndice, Preambolo, Art.1, Art.2, ALLEGATO A, I ndice. Preambolo. Art. 1. Art. 2.

Decr et o 07-0 8-1 9 9 8 - Nor me di attuazione del REA I ndice, Preambolo, Art.1, Art.2, ALLEGATO A, I ndice. Preambolo. Art. 1. Art. 2. Decr et o 07-0 8-1 9 9 8 - Nor me di attuazione del REA I ndice, Preambolo, Art.1, Art.2, ALLEGATO A, I ndice Preambolo Art. 1. Art. 2. Allegato A P r eambolo I L DIRETTORE GENERALE DEL COMMERCI O, ASSICURAZ

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 9 del 09.04.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014

Dettagli

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Comune di Milano Settore Pubblicità Settore Finanze e Oneri Tributari TARIFFE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Deliberazione di Giunta Comunale n.859 del 31 marzo 2006 PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12, comma

Dettagli

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO

Dettagli

D.P.C.M. 16-0 4-1 9 9 9, n. 215 - Decr et o taglia decibel S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.

D.P.C.M. 16-0 4-1 9 9 9, n. 215 - Decr et o taglia decibel S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art. D.P.C.M. 16-0 4-1 9 9 9, n. 215 - Decr et o taglia decibel S ommario, Preambolo, Art.1, Art.2, Art.3, Art.4, Art.5, Art.6, Art.7, Art.8, Allegato A, S ommar io Preambolo Art. 1. - Campo di applicaz ione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE COMUNE di TONARA (Provincia di Nuoro) Viale della Regione, 8 0784/63823 0784/63246 P.IVA 00162960918 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del.2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Allegato A) COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE ( Provincia di Bologna ) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 dell 8 marzo

Dettagli

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROVINCIA DI MILANO. Allegato alla delibera di C.C. n 48 del 16.11.2011

COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROVINCIA DI MILANO. Allegato alla delibera di C.C. n 48 del 16.11.2011 COMUNE DI PREGNANA MILANESE PROVINCIA DI MILANO Allegato alla delibera di C.C. n 48 del 16.11.2011 Articolo 1 Affissione diretta 1. Ai sensi dell articolo 20 del Decreto Legislativo n. 507/1993, Comune

Dettagli

Regolamento per il condono dei Tributi Locali

Regolamento per il condono dei Tributi Locali Regolamento per il condono dei Tributi Locali TARSU ICI TOSAP ( Approvato con delibera consiliare n. 57 del 21/11/2003) Sezione TARSU Articolo 1 Ambito di applicazione ed esclusioni Il presente regolamento,

Dettagli

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale C O P I A Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale N 11 del 24-01-2012 Oggetto: IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2012 L'anno 2012 addì 24 del

Dettagli

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PROVINCIA DI PADOVA COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Approvato con Deliberazione

Dettagli

COMUNE DI VALLIO TERME Provincia di Brescia

COMUNE DI VALLIO TERME Provincia di Brescia COMUNE DI VALLIO TERME Provincia di Brescia Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.11.2010 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento,

Dettagli

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Sezione per l applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 20.05.2014 Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC) Approvazione sezione per l applicazione del tributo

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

COMUNE DI OSNAGO Provincia di Lecco

COMUNE DI OSNAGO Provincia di Lecco COMUNE DI OSNAGO Provincia di Lecco IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Tariffa base 1 PUBBLICITA ORDINARIA (art. 12 comma 1) Effettuata mediante insegne, cartelli, locandine,

Dettagli

COMUNE DI PAULARO Provincia di Udine

COMUNE DI PAULARO Provincia di Udine COMUNE DI PAULARO Provincia di Udine approvato con deliberazione CC. n. 36 dd.09.11.2002 (aggiornato con emendamenti) S O M M A R I O CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Art.

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNE DI CASIER (Provincia di Treviso) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI Approvato con deliberazione di

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

COMUNE DI MALVAGNA. Provincia di Messina SERVIZIO INTERESSATO AREA FINANZIARIA E PERSONALE OGGETTO DELLA PROPOSTA

COMUNE DI MALVAGNA. Provincia di Messina SERVIZIO INTERESSATO AREA FINANZIARIA E PERSONALE OGGETTO DELLA PROPOSTA COMUNE DI MALVAGNA Provincia di Messina UFFICIO PROPONENTE SINDACO SERVIZIO INTERESSATO AREA FINANZIARIA E PERSONALE OGGETTO DELLA PROPOSTA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/09/2013 I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 OGGETTO

Dettagli

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

Dettagli

4. ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE

4. ESPOSIZIONE DELLE LOCANDINE Imposta Comunale Pubblicità e Diritto Pubbliche Affissioni Comune di Cesano Maderno (MB) Gestore: ASSP S.p.A. Via Garibaldi n. 20 Cesano Maderno (MB) Telefono 0362/6445205 Fax 0362/553963 e-mail: affissioni@assp.it

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l imposta municipale propria; Visto l articolo 13 del decreto

Dettagli

COMUNE DI CINQUEFRONDI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI CINQUEFRONDI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE \ COMUNE DI CINQUEFRONDI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 84 Reg. Delib. OGGETTO PIANO TARIFFARIO ANNO 2015. L anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle

Dettagli

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DI LOCALI E SALE COMUNALI Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 23/12/2003. Modificato con Deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI COMUNE DI VOBARNO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI INDICE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO.pag 3 Art. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI.. pag. 3 Art. 3 UTILIZZO DEGLI

Dettagli

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA. Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale COMUNE DI ALBISSOLA MARINA Regolamento per l applicazione dell Imposta Unica Comunale Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/5/2014 Indice Art. 1 Istituzione e composizione del

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COMUNE DI MOLTENO Provincia di Lecco ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 Reg. Delib. Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE PER L'ANNO

Dettagli

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA

NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA NOTA ESPLICATIVA 2 PUBBLICITA DEGLI ENTI PUBBLICI COMUNICAZIONI AL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L EDITORIA 1. Premessa Il Garante per la radiodiffusione e l editoria determina con propri provvedimenti

Dettagli

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

COMUNE DI GENZANO DI ROMA COMUNE DI GENZANO DI ROMA Prov. di Roma REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Deliberazione consiliare n. 19 del 27 / 04 / 2010 1 INDICE

Dettagli

COMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno

COMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno COMUNE DI MASSA Regolamento Imposta di Soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2012 Regolamento Imposta di Soggiorno Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONALE NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2015 1 INDICE Articolo 1 Oggetto del regolamento pagina

Dettagli

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2014 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMUNE DI RORA Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (Approvato con Deliberazione Consiliare n... del... } PREMESSA - Imposta Unica Comunale (IUC) L imposta

Dettagli

**************************

************************** COMUNE DI MORBEGNO PROVINCIA DI SONDRIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. ************************** S

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Comune di CASTELNUOVO di GARFAGNANA Provincia di Lucca DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA DELIBERAZIONE N.66 DEL 30/07/2015 OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli