LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N.

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1 Relazione tenia (riferimento delibera 204/99) PRESUPPOSTI E FONDAMENTI DEL PROVVEDIMENTO PER LA REGOLAZIONE DELLA TARIFFA BASE, DEI PARAMETRI E DEGLI ALTRI ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI VENDITA DELL ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI DEL MERCATO VINCOLATO AI SENSI DELL ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERA e), DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N Introduzione L Autorità per l energia elettria e il gas (di seguito: l Autorità) ha avviato nel mese di giugno 1997 la onsultazione on i soggetti interessati nell ambito di un proedimento finalizzato a definire un nuovo ordinamento tariffario, ai sensi dell artiolo 2, omma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), diffondendo il doumento Criteri per la definizione del nuovo ordinamento tariffario (di seguito: doumento Criteri) ontenente gli obiettivi del nuovo ordinamento ed i riteri he si intendono seguire. Nello stesso mese di giugno si sono tenute le audizioni speiali delle assoiazioni di onsumatori e utenti, delle assoiazioni ambientaliste e delle assoiazioni sindaali delle imprese e dei lavoratori, nonhé gli inontri on gli eserenti. Coerentemente on gli obiettivi di inremento dell effiienza nel settore elettrio enuniati nel doumento Criteri, l Autorità, on la deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97) ha introdotto un nuovo sistema per la determinazione dei osti di ombustibile rionosiuti alle imprese produttrii-distributrii, ponendo termine al preedente sistema di rimborsi a piè di lista e sostituendolo on il rionosimento di un osto medio del ombustibile orrispondente a livelli raggiungibili di effiienza. Sulla base delle indiazioni emerse dalla prima onsultazione e dopo ulteriori elaborazioni, nel mese di marzo 1998 l Autorità ha diffuso il doumento per la onsultazione Linee guida per la regolazione delle tariffe dei servizi di vettoriamento e fornitura dell energia elettria e dei ontributi di allaiamento (di seguito: doumento Linee guida), ontenente una prima proposta di riordino del sistema tariffario del settore elettrio italiano. Anhe in questo aso i soggetti interessati sono stati invitati a formulare osservazioni e ommenti; audizioni ed inontri hanno avuto luogo nel suessivo mese di aprile. Il doumento Linee guida e i ontributi emersi dalla seonda onsultazione hanno ostituito il punto di partenza per l impostazione della raolta di dati e la verifia dei osti del servizio, he è stata operata on riferimento alle prinipali imprese distributrii e on il grado di approfondimento neessario per la determinazione dei osti rionosiuti per le attività di generazione, trasporto e vendita dell energia elettria e la loro attribuzione alle tipologie di utenza. Con riferimento al servizio di vettoriamento dell energia elettria e ad aluni servizi di rete, nel mese di diembre 1998, l Autorità ha diffuso, per la onsultazione, uno shema di provvedimento sui presupposti e fondamenti della nuova disiplina delle ondizioni tenio-eonomihe di aesso e uso della rete. Questa ulteriore onsultazione è stata ritenuta opportuna in quanto la proposta oggetto della preedente onsultazione aveva subito in aluni punti modifihe signifiative in seguito ai ommenti pervenuti all Autorità. L Autorità ha quindi adottato la deliberazione 18 1

2 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), reante la nuova disiplina delle ondizioni tenio-eonomihe del servizio di vettoriamento dell energia elettria e di aluni servizi di rete. Con il dereto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: dereto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE, reante norme omuni per il merato interno dell'energia elettria, è stato riformato il quadro istituzionale e normativo entro ui il nuovo ordinamento tariffario deve inserirsi, tenuto onto dell evoluzione verso un sistema di prezzi di merato. Assieme all analisi dei osti, il nuovo quadro normativo ostituise la base per il regime di regolazione delle tariffe di fornitura agli utenti finali vinolati. Nel mese di giugno 1999 il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia e il Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato hanno omuniato all Autorità l intenzione di pervenire entro la fine dell anno al olloamento sui merati dei apitali di una prima tranhe dell Enel Spa ed hanno rihiesto he venissero omuniati i riteri della nuova regolazione tariffaria in tempi ompatibili on tale quotazione. In risposta alla rihiesta avanzata dal Governo, nel mese di settembre 1999 l Autorità ha diffuso la Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettrihe per la liberalizzazione del merato (di seguito: Nota informativa), he illustra i riteri e l impostazione della regolazione tariffaria he l Autorità intende adottare nel settore dell energia elettria. I riteri tengono onto delle esigenze di sviluppo del servizio di pubblia utilità orrispondenti agli interessi generali del Paese ome indiate nel Doumento di programmazione eonomio - finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblia per gli anni , tra ui l esigenza di gradualità nella transizione verso il nuovo ordinamento. Nel mese di novembre 1999 l Autorità ha emesso un doumento per la onsultazione Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettria ai lienti vinolati, basato su quanto già esposto nella Nota informativa on riferimento ai lienti finali vinolati. (di seguito: doumento per la onsultazione). In tale doumento l Autorità ha esposto i riteri di attribuzione alle tipologie di utenza dei osti rionosiuti per lo svolgimento delle attività di generazione, trasporto e vendita dell energia elettria. Nello stesso doumento l Autorità ha ripreso e sviluppato le proposte già avanzate nel doumento Linee guida, modifiandole in aluni punti sia a seguito delle onsiderazioni emerse nelle preedenti onsultazioni ira la pratiabilità delle soluzioni proposte, sia al fine di rendere il nuovo ordinamento tariffario oerente on l assetto del settore determinato dal dereto legislativo n. 79/99. Nel suessivo mese di diembre l Autorità ha tenuto le audizioni speiali delle assoiazioni di onsumatori e utenti, delle assoiazioni ambientaliste e delle assoiazioni sindaali delle imprese e dei lavoratori, nonhé gli inontri on i soggetti eserenti e ha raolto le osservazioni e i ommenti sritti su quanto prospettato nel doumento per la onsultazione. Completato il proesso di onsultazione, on il provvedimento (di seguito rihiamtato anhe ome: presente deliberazione), l Autorità introdue una nuova disiplina della regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell energia elettria ai lienti del merato vinolato. L Autorità sta inoltre predisponendo un doumento per la onsultazione sulle modalità della perequazione dei osti di distribuzione e di altri oneri a ario delle imprese distributrii, he prevede di diffondere nei prossimi mesi. Tale perequazione non avrà effetti sulle tariffe pagate dai lienti finali, ma iniderà sui riavi delle imprese eserenti il servizio di distribuzione. 2

3 La presente relazione tenia omprende, oltre all introduzione, due apitoli e tre appendii. Nel apitolo 2 vengono sintetiamente esposti i tratti essenziali dell ordinamento tariffario attualmente in vigore e ne vengono evidenziati i prinipali limiti, in partiolare in relazione ai mutamenti nell organizzazione del settore dell energia elettria he risulteranno dall attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 diembre 1996 onernente Norme omuni per il merato interno dell energia elettria. Nel apitolo 3 viene presentata la nuova disiplina introdotta dalla deliberazione dell Autorità. L appendie 1 desrive le omponenti tariffarie a opertura dei osti sostenuti nell interesse generale, degli oneri generali afferenti al sistema elettrio e quelle neessarie per assiurare la gradualità della transizione e l adeguata redditività delle imprese eserenti il servizio elettrio. Nell appendie 2 vengono desritte le modalità di determinazione dei osti rionosiuti per l aquisto, il trasporto e la vendita di energia elettria e i riteri per l attribuzione di tali osti alle tipologie di utenza. L appendie 3 illustra le ondizioni per la ompatibilità di una opzione tariffaria multioraria on il vinolo V2. 2 La disiplina in vigore prima della deliberazione dell Autorità Il regime vigente prevede tariffe all utenza finale fissate in via amministrativa. L attuale sistema tariffario ha le sue origini nei provvedimenti di unifiazione delle tariffe emanati dal Comitato interministeriale dei prezzi nell anno 1953 e, soprattutto, nell anno Sull impianto originario si sono innestate suessive modifiazioni he hanno portato alla determinazione di un sistema tariffario aratterizzato dalla presenza di numerose lassi tariffarie, he presenta aluni limiti piuttosto evidenti. Innanzitutto l ordinamento tariffario vigente mal si adegua ad una prospettiva di graduale liberalizzazione ed apertura al merato del settore elettrio, osì ome delineato dalla direttiva 96/92/CE, he ha trovato attuazione on il dereto legislativo n. 79/99. Un sistema in ui il prezzo del servizio è fissato in via amministrativa e in termini omplessivi, senza distinzione per le fasi he ompongono il servizio stesso, non permette infatti quei margini di flessibilità ed imprenditorialità neessari per una seppur graduale liberalizzazione dell offerta. D altra parte la regolazione di tali prezzi è neessaria, laddove il servizio stesso non sia offerto in regime di vera onorrenza, per prevenire l eserizio e l abuso di potere di merato da parte delle imprese eserenti il servizio, a danno dei lienti. Lo sviluppo della onorrenza, in prinipio possibile nella generazione e nella vendita del servizio elettrio, rihiederà tempo e ambiamenti di assetto; le altre fasi, in primo luogo la trasmissione, avendo forti onnotazioni di monopolio tenio, diffiilmente potranno essere aratterizzate, anhe in prospettiva, dalla presenza di più operatori in onorrenza tra loro. In seondo luogo il sistema tariffario vigente è aratterizzato da prezzi he in molti asi non riflettono adeguatamente i osti della fornitura del servizio alle diverse tipologie di utenza. Per iasun onsumatore la tariffa deve invee essere il "segnale" del osto dell utilizzo del servizio elettrio. Infine la determinazione delle tariffe è avvenuta nel passato on l obiettivo di oprire i osti omplessivi dei servizi forniti, on un riterio sostanzialmente di rionosimento a piè di lista. La garanzia di opertura a posteriori dei osti sostenuti non fornise adeguati inentivi per l impresa al ontenimento dei osti stessi in quanto un loro aumento viene riflesso nelle tariffe e non dà luogo ad una minore redditività dell impresa e, simmetriamente, i benefii di una riduzione dei osti non sono goduti dall impresa, nella forma di più elevata redditività, ma sono trasferiti ai onsumatori attraverso una riduzione delle tariffe. 3

4 3 La nuova disiplina per la regolazione delle tariffe di distribuzione e di vendita dell energia elettria ai lienti del merato vinolato 3.1 Quadro normativo Tra le finalità e le funzioni primarie del mandato attribuito alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblia utilità dall artiolo 1, omma 1, della legge n. 481/95 vi è la definizione di un sistema tariffario erto, trasparente e basato su riteri predefiniti, he promuova la tutela degli interessi di utenti e onsumatori. Lo stesso omma stabilise he il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi eonomio-finanziari dei soggetti eserenti il servizio on gli obiettivi generali di arattere soiale, di tutela ambientale e di uso effiiente delle risorse. Nel delineare i prinipi della riforma del settore dei servizi di pubblia utilità la legge n. 481/95 fissa alune aratteristihe fondamentali del regime tariffario he dovrà essere determinato dalle Autorità ompetenti nei diversi settori onsiderati: in partiolare pone in evidenza la onfigurazione di una potestà tariffaria he, oerentemente on l esigenza di sviluppare effiienza e onorrenza, deve garantire, anhe nelle fasi del servizio dove il prezzo è amministrato, suffiienti margini di flessibilità pur garantendo la neessaria tutela dell utenza. In questo quadro l Autorità di regolazione deve operare determinando una ornie di riteri e parametri nell ambito della quale deve svilupparsi, attraverso le determinazioni degli eserenti, un sistema tariffario oerente on gli interessi generali. Questa impostazione trova ulteriore onferma nelle suessive disposizioni della legge n. 481/95 he speifiamente riguardano i profili tariffari. Al riguardo oorre rihiamare le seguenti disposizioni: artiolo 2, omma 12, lettera e), nel quale si prevede he l Autorità stabilise e aggiorna, in relazione all andamento del merato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe ; artiolo 2, omma 17, nel quale si prevede he per tariffa deve intendersi il prezzo massimo unitario al netto delle imposte; artiolo 3, omma 2, nel quale si prevede he per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell energia elettria, i prezzi unitari da appliare per tipologia di utenza sono identii sull intero territorio nazionale ; artiolo 2, omma 12, lettera e), e artiolo 3, omma 4, nei quali si prevede he gli eserenti presentano all Autorità entro il mese di settembre di ogni anno le proposte aventi ad oggetto le tariffe da appliare nell anno suessivo e he l Autorità si pronunia su tali proposte entro un termine predefinito, intendendosi le stesse approvate qualora la pronunia non intervenga nel suddetto termine. Dalle suddette norme si riavano gli elementi portanti della struttura delle determinazioni tariffarie previste dalla legge n. 481/95: a) l Autorità di regolazione deve predisporre una ornie di riteri e parametri (tariffa base, e.); 4

5 b) entro la ornie sub a) gli eserenti determinano le ondizioni eonomihe da pratiare all utenza; ) le suddette ondizioni eonomihe, per poter entrare in vigore, debbono essere sottoposte all approvazione dell Autorità; d) il prinipio dell uniità della tariffa he deve essere inteso nel senso di uniità dei riteri e dei vinoli di determinazione per ogni tipologia di utenza sul territorio nazionale, diversamente essendo inappliabile tanto la finalità generale di garantire la neessaria flessibilità quanto la previsione, he ne ostituise diretta espressione, seondo ui gli eserenti determinano, nei limiti della ornie regolatoria, le diverse opzioni tariffarie sottoponendole all approvazione dell Autorità. 3.2 Criteri generali per la definizione del nuovo ordinamento tariffario L esame delle disposizioni della legge n. 481/95 onsente di riavare i riteri ai quali l Autorità deve uniformare le determinazioni di propria ompetenza. Dai prinipi generali dell artiolo 1, omma 1, della legge n. 481/95, nel quale si prevede he l Autorità debba assumere le proprie deisioni salvaguardando l eonomiità e la redditività degli eserenti, si desume he i parametri e i riteri he danno forma alla ornie regolatoria devono essere determinati on riferimento ai osti. Il prinipio seondo ui le determinazioni tariffarie devono omunque promuovere l effiienza onsente di riavare due riteri omplementari: da una parte, l esigenza di garantire effiienza nella produzione e nella erogazione del servizio determina la neessità di riorrere al riterio dei osti standard; dall altra, l esigenza di garantire effiienza nella fruizione del servizio, impone la neessità di strutturare un sistema he garantisa la neessaria flessibilità tariffaria. In questo ontesto, nel determinare la tariffa base, ioè la parte dell esborso a ario dei lienti del servizio elettrio al netto delle omponenti a opertura degli oneri sostenuti per finalità di interesse generale e delle omponenti a opertura dei osti rionosiuti per l aquisto dell energia elettria, l Autorità fa riferimento ai seguenti aspetti: a) obiettivo dell effiienza, attraverso: la determinazione dei riavi omplessivi he i distributori possono ottenere dalla fornitura del servizio elettrio sulla base dei osti rionosiuti, in luogo dei osti effettivamente sostenuti utilizzati ome riferimento nel regime attuale; la onessione di margini di flessibilità per i distributori nell artiolazione delle opzioni tariffarie offerte ai lienti finalizzata a onsentire l allineamento dei prezzi del servizio elettrio ai osti sostenuti per la sua fornitura, in funzione delle aratteristihe del prelievo di energia elettria di iasun liente; b) livelli di qualità del servizio, disiplinati on apposita delibera; ) ondizioni di eonomiità e redditività delle imprese, attraverso l individuazione dei osti standard rilevanti per le determinazioni tariffarie oerenti on una adeguata redditività per le imprese eserenti il servizio elettrio; d) esigenze di sviluppo dei servizi di pubblia utilità del settore dell energia elettria he orrispondono agli interessi generali del Paese (ome indiate nel Doumento di programmazione eonomio - finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblia per gli anni , presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri l 1 luglio 1999 e nelle risoluzioni on ui il Senato della Repubblia in data 28 luglio 1999 e la Camera dei deputati in 5

6 data 29 luglio 1999 lo hanno approvato) attraverso l introduzione di elementi di gradualità nell allineamento dei riavi tariffari ai osti rionosiuti; e) adeguata diffusione del servizio, tenendo onto del vinolo di uniformità tariffaria sull'intero territorio nazionale, stabilito dall artiolo 3, omma 2, della legge n. 481/95, reso ompatibile on la garanzia delle ondizioni di eonomiità e redditività delle imprese di distribuzione aventi osti unitari diversi, in quanto operanti in aree diverse del territorio nazionale, attraverso un sistema di perequazione le ui aratteristihe saranno oggetto di onsultazione nel prossimo futuro; f) prinipio della gradualità per i lienti, prevedendo he le variazioni degli esborsi a ario dei lienti per la fruizione del servizio elettrio dovute all introduzione del nuovo ordinamento abbiano luogo on gradualità. Con riferimento ai osti relativi all'aquisto di energia elettria l Autorità determina il meanismo di trasferimento ai lienti vinolati di tali osti ai sensi dell artiolo 3, omma 5, della legge n. 481/95. Il nuovo ordinamento tariffario dovrà altresì onsentire l aquisizione di risorse eonomihe per realizzare finalità generali, determinando puntualmente le prestazioni patrimoniali ui saranno tenuti i lienti vinolati per finalità diverse dalla remunerazione del servizio fruito. Al riguardo l artiolo 2, omma 12, lettera e), della legge n. 481/95 dispone he l Autorità determina le modalità per il reupero dei osti del servizio elettrio eventualmente sostenuti nell interesse generale in modo da assiurare la qualità, l effiienza del servizio e l adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonhé la realizzazione degli obiettivi generali di arattere soiale, di tutela ambientale e di uso effiiente delle risorse. A tale proposito l Autorità dispone di una ulteriore potestà avente ad oggetto l imposizione di prestazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di finalità di interesse generale, in questo aso anhe nei onfronti della lientela idonea. Il dereto legislativo n. 79/99, rionose infatti all Autorità la potestà di adeguare la misura del orrispettivo per l aesso e l uso della rete di trasmissione nazionale al fine di garantire la opertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrio; in altri termini di imporre prestazioni patrimoniali attraverso le quali aquisire le risorse eonomihe neessarie al sostenimento dei osti di finalità generali del sistema. Costituisono quindi oneri generali afferenti al sistema elettrio quegli oneri funzionali al perseguimento di finalità di interesse generale he si ritiene debbano gravare sia sui lienti vinolati he su quelli idonei. Costituisono invee osti sostenuti nell interesse generale quegli oneri funzionali al perseguimento di finalità di interesse generale he si ritiene debbano gravare solo sui lienti vinolati. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrio debbono essere preventivamente individuati in base ad un dereto del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato di onerto on il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia, adottato su proposta dell Autorità. Tale proposta è stata formalmente adottata, e inoltrata al Ministro ompetente, on le delibere 20 settembre 1999, n. 138/99 e 22 diembre 1999, n. 192/99. Nella sua proposta l Autorità ha individuato i seguenti oneri: i) la reintegrazione alle imprese produttrii-distributrii dei osti sostenuti per l attività di generazione di energia elettria, limitatamente alla quota non reuperabile a seguito dell attuazione della direttiva europea 96/92/CE; 6

7 ii) la ompensazione della maggiore valorizzazione, derivante dall attuazione della direttiva 96/92/CE, dell energia elettria prodotta da impianti idroelettrii e geotermoelettrii, già realizzati alla data del 19 febbraio 1997, di proprietà di imprese produttrii-distributrii e non ammessi a ontribuzione ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito rispettivamente provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 34/1990, n. 6/1992); iii) i osti onnessi allo smantellamento delle entrali elettronuleari dismesse, alla hiusura del ilo del ombustibile nuleare e alle attività onnesse e onseguenti, in quanto svolte dalla soietà ostituita a tal fine dall Enel Spa a norma dell artiolo 13 del dereto legislativo n. 79/99; iv) i osti relativi all attività di riera e sviluppo finalizzata all innovazione tenologia di interesse generale per il sistema elettrio; v) i osti derivanti dalla realizzazione di obiettivi speifii di tutela ambientale; vi) gli oneri derivanti dall appliazione di ondizioni tariffarie speiali per le forniture di energia elettria previste dalle norme primarie rihiamate nell artiolo 2, omma 2.4 della deliberazione n. 70/97, e dal dereto 19 diembre 1995 del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato. Sebbene non ompresi nella proposta dell Autorità, hanno natura di oneri generali afferenti al sistema elettrio, in base all artiolo 3, omma 13, del dereto legislativo n. 79/99, anhe gli oneri onnessi alla promozione dell energia elettria prodotta da fonti rinnovabili. A parità di ontenuto patrimoniale, le modalità di opertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrio devono ovviamente essere diverse per i lienti idonei e per quelli del merato vinolato. Mentre nel primo aso l imposizione deve avvenire mediante maggiorazioni dei orrispettivi dovuti al gestore per l aesso e l uso della rete di trasmissione nazionale, per i lienti del merato vinolato he non aquistano direttamente il servizio di trasporto dell energia elettria bisogna prevedere espliite omponenti tariffarie. Nel provvedimento proposto queste omponenti sono indiate on la lettera A, mentre le omponenti a opertura dei osti sostenuti nell interesse generale sono indiati on le lettere UC. L Autorità, non essendo anora stato emanato il dereto di individuazione di tali oneri da parte del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato, ha rinviato l attivazione, ome si vedrà più oltre nella relazione, di alune delle omponenti tariffarie previste nel doumento di onsultazione e destinate alla opertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrio (si veda l appendie 1). Per quanto riguarda i riteri d aggiornamento, ai sensi dell artiolo 3, omma 5, della legge n. 481/95, la parte della tariffa destinata alla opertura dei osti rionosiuti per l aquisto dell energia elettria viene aggiornata seondo meanismi di alolo automatii definiti dall Autorità. Per la parte non operta dalla suddetta disposizione l aggiornamento deve avvenire in appliazione del metodo del prie-ap sulla base dei seguenti parametri: a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodii mesi preedenti dei prezzi al onsumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall Istat; b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale. Nel definire la disiplina del metodo del prie-ap l Autorità dovrà fare riferimento ad ulteriori elementi individuati nell artiolo 2, omma 19, della legge n. 481/95, iò omportando la possibilità di modulare regimi di deroga alla struttura ordinaria del metodo. Tali elementi sono in partiolare: a) reupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo almeno triennale; 7

8 b) osti derivanti da eventi imprevedibili ed eezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; ) osti derivanti da interventi volti al ontrollo e alla gestione della domanda attraverso l uso effiiente delle risorse. 3.3 Tipologie di utenza Nell artiolo 2 del provvedimento proposto vengono definite nove lassi di fornitura, denominate tipologie di utenza. Come illustrato nelle sezione e le tipologie di utenza sono rilevanti: per il ontrollo del rispetto dei vinoli tariffari (definiti nel paragrafo seguente) da parte dell impresa distributrie; per la determinazione dell insieme dei lienti a ui devono essere offerte in maniera non disriminatoria le stesse opzioni tariffarie. La suddivisione dei lienti per tipologie adottata si basa su tre riteri: a) il livello di tensione a ui avviene la fornitura; b) il tipo di uso, limitatamente agli usi domestii e agli usi di illuminazione pubblia; ) la possibilità dei lienti di segliere di approvvigionarsi di energia elettria da un distributore diverso dal distributore loale, seondo quanto stabilito dal dereto legislativo n. 79/99, limitatamente alle tipologie di utenza diverse dagli usi per illuminazione pubblia e dagli usi domestii. I tre riteri sono finalizzati a raggruppare insiemi di lienti suffiientemente omogenei in termini di profilo e di elastiità della domanda, ai fini dell effiaia del meanismo di regolazione tariffaria adottato, per indurre l offerta di opzioni tariffarie he riflettano i osti del servizio e per limitare le possibilità di disriminazione di prezzo. In partiolare la distinzione tra lienti vinolati e lienti potenzialmente idonei è finalizzata ad evitare he la presenza all interno di una stessa tipologia di utenza di lienti he devono rimanere nel merato vinolato e di lienti potenzialmente idonei indua il distributore ad attuare disriminazioni di prezzo a favore di questi ultimi. 3.4 Regolamentazione delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati diversi da quelli per usi domestii in bassa tensione Il meanismo di regolazione definito dall Autorità è basato su un sistema di vinoli ai prezzi pratiati dalle imprese distributrii per le forniture ai lienti vinolati, on un regime generale appliabile a tutte le tipologie di utenza, ad eezione delle utenze domestihe per le quali è previsto un regime di maggiore salvaguardia. Questa sezione illustra gli elementi prinipali del sistema regolatorio delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati diversi da quelli per usi domestii in bassa tensione. Il regime prevede he, per iasuna impresa: a) gli introiti omplessivi derivanti da vendite a lienti appartenenti ad una tipologia siano non superiori ad un valore massimo o tetto fissato dall Autorità; tale tetto è definito ome limite agli introiti in modo da onsentire la opertura dei osti rionosiuti all impresa per la fornitura 8

9 a quella tipologia di utenza e dei osti per il finanziamento di finalità di interesse generale (vinolo V1, desritto nella sezione 3.4.2); b) tra le opzioni tariffarie offerte ai lienti di iasuna tipologia ve ne sia almeno una, definita opzione tariffaria base, he onsenta a iasun liente di non pagare più di un valore massimo o tetto fissato dall Autorità (vinolo V2, desritto nella sezione 3.4.4). Il tetto speifiato dai vinoli tariffari dipende dalle aratteristihe (in termini di energia prelevata, potenza impegnata, numero di lienti) delle forniture ui essi si riferisono. I parametri he li definisono sono uniformi sul territorio nazionale. Il loro aggiornamento è: predeterminato per un periodo inizialmente di quattro anni (metodo del prie-ap ) per la quota relativa ai osti di distribuzione e vendita sostenuti direttamente dalle imprese distributrii; annuale per la quota relativa al osto dei servizi di trasporto aquistati dall impresa distributrie; ontinuo per la quota relativa al osto di aquisto dell energia elettria e disrezionale, sulla base delle neessità di gettito, per i osti per il finanziamento di finalità di interesse generale Offerta di opzioni tariffarie L opzione tariffaria è l insieme di tutti i orrispettivi unitari he determina l esborso a ario del liente per il servizio di fornitura dell energia elettria (artiolo 1.1, lettera k)). I orrispettivi intesi a opertura dei osti rionosiuti per il servizio di fornitura dell energia elettria sono fissati dall impresa distributrie, nel rispetto delle regole stabilite all artiolo 5 e dei vinoli V1 e V2, e previa approvazione da parte dell Autorità ai sensi del omma 5.4. I orrispettivi relativi alle omponenti tariffarie A e UC, funzionali alla realizzazione di finalità di interesse generale, e alle omponenti GR per la gradualità della transizione al nuovo ordinamento (artiolo 3), sono invee fissati dall Autorità. L artiolo 5 fissa alune regole he devono essere rispettate nell offerta delle opzioni tariffarie: a) ai lienti appartenenti a iasuna tipologia deve essere offerta almeno una opzione tariffaria base. Le opzioni tariffarie base: possono prevedere solo orrispettivi riferiti alle aratteristihe elettrihe della fornitura (omma 5.4), quali ad esempio l energia elettria prelevata, la potenza impegnata e il profilo temporale del prelievo. devono essere ompatibili on il vinolo V2 he pone, per iasuna tipologia di utenza, un tetto all onere he il distributore può imporre a iasun liente di quella tipologia per il servizio di fornitura dell energia elettria. Gli eserenti possono offrire anhe ulteriori opzioni tariffarie, denominate speiali. Tali opzioni: non sono soggette al ontrollo di ompatibilità on il vinolo V2; possono onsentire all impresa, previa approvazione dell Autorità seondo le modalità stabilite all artiolo 10, di realizzare i maggior riavi a fronte dei maggiori osti sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli assoiati alle opzioni tariffarie base; b) le opzioni tariffarie, base e speiali, destinate a lienti appartenenti ad una tipologia di utenza devono essere offerte dall'eserente in maniera non disriminatoria a tutti i lienti appartenenti alla stessa tipologia. Inoltre, per effetto del seondo periodo del omma 5.2, le opzioni tariffarie offerte ai lienti potenzialmente idonei devono essere offerte anhe ai lienti vinolati allaiati allo stesso livello di tensione, e vieversa; 9

10 ) le opzioni tariffarie base e speiali devono essere offerte nel rispetto del Codie di ondotta ommeriale da adottarsi ai sensi dell artiolo 4. Per maggior tutela dei onsumatori l offerta di opzioni tariffarie speiali è onsentita solo dopo l approvazione da parte dell Autorità del Codie di ondotta ommeriale (omma 18.7); d) l'eserente non può sospendere l'offerta di opzioni tariffarie nel orso dell'anno o modifiarne le aratteristihe senza la preventiva autorizzazione dell'autorità; e) le opzioni tariffarie base e speiali offerte a iasuna tipologia di utenza devono essere ompatibili on il vinolo V1 relativo alla stessa tipologia; f) l'impresa di distribuzione deve omuniare annualmente a iasun liente l'opzione tariffaria più onveniente, date le aratteristihe della fornitura nell'anno preedente, qualora essa sia diversa dall'opzione tariffaria appliata Vinolo V1 Gli artioli 6 e 9 definisono le ondizioni he devono essere soddisfatte affinhé l insieme delle opzioni tariffarie offerte ai lienti appartenenti a iasuna tipologia in un anno rispetti il vinolo V1, nonhé gli adempimenti a ario dell impresa nel aso di violazione del vinolo V1. Per iasuna tipologia di utenza ad eezione dell utenza domestia alimentata in bassa tensione, il vinolo V1 pone un tetto all ammontare annuo dei riavi tariffari he le imprese distributrii possono realizzare dal omplesso dei lienti appartenenti alla stessa tipologia, al netto di quelli derivanti dall appliazione delle aliquote GR per la gradualità della transizione al nuovo ordinamento. La verifia del rispetto del vinolo V1 in un anno avviene entro il 31 luglio dell anno suessivo. L insieme delle opzioni tariffarie offerte ai lienti appartenenti a iasuna tipologia in un anno t è ompatibile on il vinolo V1 se i riavi effettivi ottenuti nell anno t dall impresa distributrie dai lienti appartenenti alla tipologia sono inferiori ai riavi ammessi. Il omma 9.2 india ome determinare i riavi effettivi ai fini del ontrollo del rispetto del vinolo V1; questi sono pari alla somma dei: i) riavi, ome riportati nel bilanio di eserizio, ottenuti dall'appliazione dei orrispettivi previsti dalle opzioni tariffarie, ad eslusione: delle omponenti tariffarie ompensative in favore dei lienti he godono di regimi tariffari speiali, per la parte a ario delle imprese distributrii (si veda la suessiva sezione 3.4.6); dei riavi derivanti dalle omponenti tariffarie GR per la gradualità; ii) riavi derivanti dall'appliazione di penalità per prelievi di potenza maggiori del livello ontrattualmente impegnato e i riavi riferiti ai prelievi di energia reattiva. Si noti he, poihé le omponenti A e UC ostituisono partite di giro per l impresa, il gettito derivante dalla loro appliazione non parteipa alla formazione dei riavi ammessi. E opportuno definire un opzione tariffaria hiamata TV1, he ha arattere puramente strumentale e he quindi non esisterà nella realtà. Essa è definita ome l opzione he assiura, per iasuna tipologia di utenza, la opertura dei osti medi nazionali rionosiuti per l aquisto, il trasporto e la vendita dell energia elettria. Poihé il osto dell aquisto risulta dall andamento del merato elettrio all ingrosso (e prima he esso esista, dall andamento dei osti dei ombustibili fossili), esso non è determinabile a priori, e per questo motivo un opzione TV1 non potrà, in pratia, essere offerta. Tuttavia il riferimento ad essa è utile al fine del ontrollo del rispetto del vinolo V1. 10

11 Il omma 9.3 india ome determinare i riavi ammessi dai lienti appartenenti ad una tipologia ai fini del ontrollo del rispetto del vinolo V1; questi sono pari alla somma dei: i) riavi, alolati sulla base del numero dei lienti e dell'energia elettria venduta riportati nel bilanio di eserizio, he risulterebbero nello stesso anno dall'appliazione dei orrispettivi dell'opzione tariffaria TV1, ad eslusione dei orrispettivi delle omponenti A e UC; tale eslusione è neessaria per ottenere una grandezza onfrontabile on i riavi effettivi; ii) maggiori riavi ammessi, ai sensi del omma 10.1, nello stesso anno a fronte dei maggiori osti sostenuti per l'erogazione di servizi diversi da quelli assoiati alle opzioni tariffarie base. Per quanto riguarda, in partiolare, i osti di aquisto dell energia elettria, sarà disiplinato on un apposito provvedimento un meanismo di onguaglio destinato a orreggere i riavi ammessi in funzione del profilo effettivo di prelievo delle tipologie di utenza servite dal distributore. L opzione tariffaria TV1 è aratterizzata, in iasun anno e per iasuna tipologia di utenza, dall insieme dei parametri: { ρ, ρ, PG, A, UC } γ TV dove: ρ 1, espresso in lire per liente per anno, rappresenta un orrispettivo fisso per liente a opertura dei osti di vendita e di parte dei osti di trasporto sulla rete di distribuzione; ρ 3, espresso in lire per kwh, rappresenta un orrispettivo riferito all energia elettria prelevata dalla rete dai lienti della tipologia a opertura dei osti di trasporto dell energia elettria sulla rete di trasmissione nazionale e di parte dei osti di trasporto sulla rete di distribuzione; γ PG, espresso in lire per kwh, rappresenta un orrispettivo riferito all energia elettria prelevata dalla rete dai lienti della tipologia a opertura dei osti di aquisto di energia elettria: il parametro γ riflette il profilo di ario e la tensione di fornitura dei lienti appartenenti alla tipologia, in quanto determinanti rispettivamente i osti di produzione dell energia elettria, diversifiati di ora in ora in funzione della domanda omplessiva, e le perdite di trasporto dell energia elettria; il parametro PG rappresenta il prezzo medio nazionale di essione dell energia elettria destinata al merato vinolato nell anno ui il vinolo V1 si riferise. A = n A, e A rappresenta il vettore dei orrispettivi, in parte fissi per liente (on apie n) e in parte riferiti all energia elettria prelevata (on apie e), a opertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrio per la tipologia ; UC = n UC, e UC rappresenta il vettore delle ulteriori omponenti per i lienti della tipologia. { } { } L opzione tariffaria TV1 non inlude quindi le omponenti tariffarie GR, attraverso le quali viene assiurata gradualità degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari vigenti il 31 diembre L eslusione dalla opzione tariffaria TV1 delle omponenti GR è neessaria per rendere il valore dei riavi ammessi ottenuto dalla sua appliazione onfrontabile on il valore dei riavi effettivi. In questo modo le disposizioni relative alla gradualità del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari unitari vigenti il 31 diembre 1999, ome anhe quelle relative 11

12 alle omponenti A e UC, non hanno aluna onseguenza in termini di ompatibilità on il vinolo V1 delle opzioni tariffarie offerte dall impresa. Il valore della omponente tariffaria γ PG è noto solo al termine dell anno ui esso si riferise in quanto il parametro PG è determinato alla fine dell anno dall Autorità in misura pari alla media ponderata dei prezzi dell energia elettria all ingrosso, in ui per la ponderazione sono utilizzate le quantità di energia elettria vendute omplessivamente in Italia in iasun bimestre ai lienti del merato vinolato. I riteri per l attribuzione alle tipologie di utenza, nel alolo delle opzioni tariffarie TV1, dei osti rionosiuti per l aquisto, il trasporto e la vendita di energia elettria sono desritti nell appendie 2. Qualora i riavi effettivi ottenuti dall impresa dai lienti appartenenti ad una tipologia in un anno risultino superiori ai riavi ammessi è previsto un meanismo di restituzione ai lienti dei riavi eedentari (ommi 9.4 e 9.5) aumentati appliando un tasso di interesse pari al tasso uffiiale di sonto maggiorato di una penalità graduata in funzione dell entità della violazione del vinolo. Anhe le modalità di restituzione all utenza dei riavi eedentari variano in funzione dell entità della violazione del vinolo; in partiolare: a) qualora i riavi eedentari non superino il 5% dei riavi ammessi, la restituzione avviene attraverso una riduzione nella stessa perentuale delle omponenti diverse da A, UC e GR di tutte le opzioni tariffarie offerte ai lienti appartenenti alla tipologia nell anno suessivo a quello in ui la violazione del vinolo V1 ha avuto luogo; benefiiano quindi del rimborso i lienti serviti nell anno suessivo a quello in ui la violazione del vinolo V1 ha avuto luogo. Rispetto a quanto previsto nel doumento di onsultazione del novembre sorso, sono stati antiipati i tempi per l effettuazione di tali rimborsi, al fine di ridurre le differenze tra l insieme dei lienti ui sono state appliate le tariffe inompatibili on il vinolo V1 e quello dei lienti he benefiiano del rimborso. b) qualora i riavi eedentari superino il 5% dei riavi ammessi, della restituzione benefiiano i lienti appartenenti alla tipologia serviti dall impresa distributrie al 31 diembre dell anno in ui il vinolo V1 è stato violato. Nel aso di lienti he dopo quella data abbiano essato la loro fornitura, gli eserenti dovranno utilizzare la normale diligenza per effettuare il rimborso dovuto. Al meanismo di penalità nella forma di maggiorazioni del tasso di interesse rilevante per il alolo dell ammontare di riavi da rimborsare ai onsumatori è prevista una deroga per il primo anno di appliazione del vinolo (omma 18.6), ritenuta neessaria per onsentire agli eserenti una adeguata sperimentazione di strumenti tariffari del tutto innovativi rispetto al passato Componenti dell opzione tariffaria TV1 a opertura dei osti di aquisto di energia elettria La opertura dei osti di aquisto dell energia elettria destinata al merato vinolato sarà garantita a regime dalla omponente γ PG dell opzione tariffaria TV1, ome desritto nel paragrafo preedente. In attesa he si raggiunga l assetto definitivo di merato, in un primo periodo l aquisto di energia elettria per i lienti vinolati da parte delle imprese distributrii viene effettuato on la produzione dei propri impianti oppure, qualora insuffiiente, mediante aquisti da Enel Spa, la quale, fino alla data di assunzione da parte dell aquirente unio della funzione di garante della 12

13 fornitura dei lienti vinolati, assiura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti ontratti e modalità, ai sensi dell art. 4, omma 9 del dereto legislativo n. 79/99. In questo primo periodo deve pertanto essere mantenuta una regolazione diretta dei prezzi di essione dell energia elettria dai generatori alle imprese distributrii. Nella prospettiva della liberalizzazione è però opportuna la soppressione dell attuale meanismo per la opertura dei osti variabili di generazione dell energia elettria destinata ai lienti del merato vinolato introdotto on la deliberazione n. 70/97. Tale meanismo origina infatti una valorizzazione dell energia elettria prodotta da fonti onvenzionali idroelettrihe inferiore a quella dell energia elettria prodotta da fonti onvenzionali termoelettrihe e iò non è ompatibile on la possibilità offerta ai generatori di destinare l energia prodotta on gli impianti idroelettrii al merato libero. D altro anto la soppressione del meanismo introdotto on la deliberazione n. 70/97 rende neessari interventi orrettivi volti ad evitare he tale maggiore valorizzazione possa omportare aumenti del osto del servizio per l utenza vinolata. In questo senso, nella prospettiva della liberalizzazione della generazione dell energia elettria, un risultato equivalente a quello he si ottiene on l attuale meanismo di opertura dei osti variabili di generazione in termini di valorizzazione differenziata della produzione termoelettria e idroelettria onvenzionale, e he non omporta un aumento degli oneri per l utenza, può essere ottenuto attraverso opportune maggiorazioni dei orrispettivi per l'aesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale previsti all artiolo 3, omma 10, del dereto legislativo n. 79/99, a ario dell energia elettria prodotta da impianti idroelettrii onvenzionali. Essendo la definizione di tali maggiorazioni subordinata all emanazione del dereto del Ministro dell'industria, del ommerio e dell'artigianato, di onerto on il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia, in ui sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrio, ai sensi dell art. 3, omma 11 del dereto legislativo n. 79/99, temporaneamente la deliberazione proposta non dispone l eliminazione del meanismo introdotto on la deliberazione dell Autorità n. 70/97. Di onseguenza la opertura dei osti variabili di generazione dell energia elettria ontinua ad essere assiurato dal gettito derivante dall appliazione della parte B della tariffa, raolta dalla Cassa onguaglio per il settore elettrio, e redistribuita ai generatori, in maniera differenziata in funzione della fonte primaria onvenzionale utilizzata Vinolo V2 Gli artiolo 7 e 8 stabilisono le ondizioni he devono essere soddisfatte affinhé una opzione tariffaria base sia ompatibile on il vinolo V2. A differenza del vinolo V1, he regola introiti e riavi ottenuti dal omplesso dei lienti di ogni tipologia, il vinolo V2 tutela il singolo liente. Il vinolo V2 pone infatti, per iasuna tipologia di utenza, un tetto all onere he il distributore può imporre a iasun liente di quella tipologia per il servizio di fornitura dell energia elettria. Inoltre, a differenza del vinolo V1, la verifia di ompatibilità di iasuna opzione tariffaria base offerta ad una tipologia di lienti on il vinolo V2 relativo a tale tipologia avviene prima dell avvio della sua offerta. Il vinolo V2 identifia, per iasuna tipologia, una tariffa di riferimento TV2 e rihiede he nessuna opzione tariffaria base possa omportare per il liente, per qualsiasi livello di onsumo di energia elettria e di potenza impegnata, un esborso (al netto delle imposte) superiore a quello risultante dall appliazione di questa tariffa. Considerando he il distributore ha l obbligo di offrire almeno una opzione tariffaria base, la possibilità di selezionare una tale opzione base ostituise tutela anhe per i lienti he selgono di essere serviti attraverso opzioni tariffarie speiali. A 13

14 differenza della opzione tariffaria TV1 he ha arattere puramente strumentale, la tariffa TV2, essendo definita ex ante in tutte le sue omponenti, fatta salva la verifia del rispetto del vinolo V1, potrebbe essere appliata dall eserente. La nozione di potenza impegnata rilevante ai fini del ontrollo della ompatibilità on il vinolo V2 delle opzioni tariffarie base viene innovata rispetto a quella tradizionale per i lienti on potenza disponibile superiore a 37,5 kw, per i quali, ai sensi del provvedimento CIP n. 36/79 sono installati gruppi di misura he onsentono la registrazione della potenza massima prelevata. Per tali lienti la potenza impegnata è definita ome il valore massimo della potenza prelevata nell anno. Tale previsione è finalizzata ad evitare possibili omportamenti distorsivi tendenti ad eludere il vinolo V2. Vi è infatti motivo di ritenere he i osti sostenuti dall impresa distributrie per la fornitura del servizio elettrio ad un liente possano dipendere: dalla potenza disponibile per quel liente, stabilita in fase di allaiamento, in quanto determinante della massima potenza he lo stesso liente potrebbe assorbire dalla rete di distribuzione in qualsiasi momento; la potenza disponibile per un liente è tanto più rilevante, ome determinante del osto di una infrastruttura di rete, quanto più tale infrastruttura è speifiamente dediata alla fornitura dello stesso liente; dalla potenza massima effettivamente prelevata, tenendo onto della ontemporaneità dei prelievi di tutti i lienti, per quanto riguarda il dimensionamento delle infrastrutture ondivise. Poihé la potenza ontrattualmente impegnata non ostituise una determinante diretta dei osti sostenuti dal distributore, qualora tale nozione fosse onsiderata rilevante ai fini del ontrollo di ompatibilità delle opzioni tariffarie on il vinolo V2, le imprese distributrii potrebbero trovare onveniente mettere in atto politihe tariffarie e ommeriali volte ad aumentare l impegno di potenza dei lienti, senza he iò omporti maggiori osti di fornitura del servizio elettrio, per allentare il vinolo V2 e pratiare più elevate omponenti tariffarie espresse in lire/kwh. Le imprese hanno omunque la possibilità di ontrollare il massimo prelievo di potenza da parte dei lienti allaiati alle loro reti, in quanto: la potenza massima disponibile ostituise un limite superiore al prelievo di potenza dell utente, il ui superamento può omportare la disalimentazione; possono essere appliate opzioni tariffarie multiorarie o non lineari nelle omponenti riferite alla potenza impegnata, ad esempio dipendenti dal numero di ore dell anno in ui la potenza prelevata assume valori superiori ad un prefissato limite. L illustrazione delle ondizioni per la ompatibilità di una opzione tariffaria on il vinolo V2 è ontenuta nell appendie Componenti tariffarie GR Nel regime attualmente in vigore il livello delle tariffe appliate ai lienti appartenenti ad alune lassi di fornitura si disosta, in aluni asi signifiativamente, dai orrispondenti osti attribuibili agli stessi lienti. Poihé la determinazione dei vinoli tariffari da parte dell Autorità è basata sul prinipio della orrispondenza delle tariffe ai osti, le opzioni tariffarie ompatibili on i vinoli V1 e V2 possono omportare, in assenza di ulteriori previsioni, sensibili variazioni rispetto al passato dell onere per il servizio elettrio a ario dei lienti appartenenti ad alune lassi tariffarie. L Autorità ritiene opportuno he tali variazioni abbiano luogo on gradualità, anhe per onsentire l eventuale adattamento dei proessi produttivi ad alta intensità energetia alle mutate ondizioni di aquisto. A questo fine sono introdotte nell artiolo 3 le omponenti tariffarie GR, distinte on 14

15 riferimento alle lassi tariffarie previste nell ordinamento vigente al 31 diembre 1999, he dovranno essere appliate dalle imprese distributrii. Alle lassi di utenza a ui, nel vehio ordinamento tariffario, sono appliate tariffe inferiori ai orrispondenti osti del servizio elettrio, per le quali quindi l introduzione del nuovo ordinamento omporterà un signifiativo aumento degli esborsi per il servizio elettrio, sarà appliata una omponente tariffaria di segno negativo a parziale bilaniamento dei maggiori esborsi derivanti dall appliazione delle opzioni tariffarie offerte nel rispetto dei vinoli V1 e V2. Una omponente tariffaria analoga, ma di segno positivo, si appliherà all insieme dei lienti appartenenti alle lassi he, per effetto dell introduzione del nuovo ordinamento tariffario, godono di riduzioni negli esborsi per il servizio elettrio rispetto al regime preedente. Nel doumento di onsultazione Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura di energia elettria ai lienti vinolati, l Autorità proponeva he l appliazione delle omponenti tariffarie GR negative fosse limitata ai ontratti di fornitura in essere il 31 diembre1999. Sulla base delle risposte al predetto doumento di onsultazione rievute sull argomento, l Autorità ha ritenuto opportuno estendere l appliazione delle omponenti per la gradualità a tutte le forniture. L appliazione delle omponenti per la gradualità sarà avviata ontestualmente all introduzione delle opzioni tariffarie fissate dalle imprese nel rispetto del vinolo V1 e V2, al termine del periodo transitorio di 6 mesi in ui i distributori dovranno appliare tariffe fissate dall Autorità (si veda la sezione ). Le omponenti GR negative da appliarsi nell anno 2000 sono state determinate in modo da lasiare invariato l onere per il servizio elettrio a ario del liente medio appartenente alla lasse di fornitura rispetto all onere he risulterebbe per lo stesso liente dall appliazione delle tariffe in vigore al 31 diembre 1999, a parità di aratteristihe della fornitura e di osto unitario variabile rionosiuto dell energia elettria prodotta da impianti termoelettrii he utilizzano ombustibili fossili ommeriali (Ct) di ui al omma 6.5 della deliberazione dell Autorità n. 70/97. Le omponenti GR vengono dimezzate a partire dall 1 gennaio 2001 e esseranno di essere appliate il 31 diembre dello stesso anno Componenti A e UC Nella presente deliberazione sono state previste apposite omponenti a opertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrio e dei osti sostenuti nell interesse generale destinate a finanziare i onti di gestione istituiti o da istituire presso la Cassa onguaglio per il settore elettrio. L eleno delle omponenti A e UC appliate a iasuna tipologia di utenza viene evidenziato nell Appendie 1 della presente relazione tenia. Rispetto a quanto indiato nel doumento di onsultazione va rilevato he la manata definizione da parte del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato delle modalità di opertura dei osti non riuperabili da rionosersi alle imprese produttrii-distributrii di energia elettria non ha permesso di attivare la omponente A6 a questo sopo prevista. Le omponenti A vanno poste a ario di tutti gli utenti, liberi e vinolati. Per gli utenti liberi l imposizione dovrà avvenire mediante l attivazione da parte dell Autorità di maggiorazioni dei orrispettivi dovuti al gestore per l aesso e l uso della rete di trasmissione nazionale, in seguito all emanazione del dereto del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato, di onerto on il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia. Per quanto riguarda le omponenti UC, le aliquote della omponente UC1, già prevista nella deliberazione e destinata alla opertura degli squilibri nei meanismi di perequazione e di 15

16 eventuali onguagli per garantire la opertura dei osti rionosiuti alle imprese distributrii per l aquisto di energia elettria e per il servizio di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale e su altre reti di distribuzione, verranno definite solo quando l Autorità on apposita deliberazione avrà espliitato e resi operativi tali meanismi di perequazione. Nel doumento di onsultazione era previsto he la omponente UC2 fosse destinata alla opertura degli squilibri tra il fabbisogno relativo all erogazione dell ulteriore omponente di riavo a favore della produzione di energia elettria delle imprese produttrii-distributrii per il merato vinolato prevista nella transizione al nuovo assetto (esigenze di sviluppo dei servizi di pubblia utilità he orrispondono agli interessi generali del Paese, ome indiate nel Doumento di programmazione eonomia e finaniaria per il quadriennio ), e il gettito derivante dalle maggiorazioni sul orrispettivo di aesso e di uso della rete di tramissione previsto per gli impianti idroelettrii, ad eezione di quelli ammessi ai ontributi ai sensi dei provvedimenti CIP n. 15/1989, n. 45/1990 e n. 6/1992, di proprietà delle imprese produttrii-distributrii. Essendo l attivazione di tale maggiorazione subordinata alla individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrio da parte del Ministro dell industria, del ommerio e dell artigianato, di onerto on il Ministro del tesoro, del bilanio e della programmazione eonomia, e onsiderato he tale provvedimento non è anora stato adottato dal ministro ompetente, ne onsegue he il gettito legato a tale maggiorazione viene a manare. Pertanto le aliquote della omponente UC2 sono stabilite in modo tale da garantire la opertura dell ulteriore omponente di riavo. Le omponenti tariffarie UC sono poste a ario della sola utenza vinolata. L artiolo 16 della presente deliberazione espliita il regime delle deroghe al pagamento delle omponenti e le aliquote ridotte pagate dai soggetti agevolati. Il motivo per ui è stato definito un regime espliito per l appliazione delle aliquote ridotte per le omponenti A e UC è quello di minimizzare i trasferimenti finanziari tra i soggetti eserenti e i soggetti he benefiiano dei regimi tariffari speiali, in onsiderazione del fatto he tali omponenti anhe nel nuovo ontesto devono essere appliate dagli eserenti senza alun margine di flessibilità Regimi tariffari speiali Come indiato nel doumento per la onsultazione, vi sono ategorie di utenza e singole utenze alle quali, in base a norme primarie e seondarie, alla data del 31 diembre 1999 si appliano aliquote della parte A della tariffa, al netto delle omponenti inglobate, e/o della parte B della tariffa ridotte rispetto a quelle previste per la generalità dell utenza (di seguito: regimi tariffari speiali. La dizione regimi tariffari speiali non inlude quindi le utenze he benefiiano di sonti su altre omponenti della tariffa). L Autorità ritiene he l esistenza di regimi tariffari speiali ostituisa, per i lienti he ne benefiiano, un forte disinentivo all aesso alla fornitura sul merato libero, dal momento he in tal aso essi perderebbero i vantaggi derivanti dal regime tariffario speiale. L ostaolo he, in questo rispetto, l ordinamento tariffario vigente pone allo sviluppo di un merato liberalizzato dell energia elettria risulta partiolarmente evidente se si onsidera la rilevanza di aluni dei lienti attualmente benefiiari di tali regimi speiali. Con la presente deliberazione viene introdotto un meanismo he tende a rimuovere l ostaolo he la presenza dei regimi tariffari speiali potrebbe porre alla liberalizzazione del merato dell energia elettria, pur mantenendo ondizioni tariffarie di maggior favore alle utenze he vi hanno diritto. 16

17 Il meanismo prevede, ontestualmente all appliazione delle opzioni tariffarie previste per la generalità dell utenza, l aredito di una omponente tariffaria ompensativa, definita al omma 15.2, e pari alla differenza tra: gli addebiti he derivano dall appliazione dell opzione tariffaria più onveniente per il liente he benefiia del regime tariffario speiale, al netto delle omponenti A e UC, e gli addebiti he deriverebbero dall appliazione allo stesso liente delle ondizioni tariffarie previste dalla normativa vigente al 31 diembre 1999, al netto delle omponenti A. L opzione tariffaria più onveniente risulta pari al minor valore tra l addebito he risulterebbe dall appliazione dell opzione tariffaria base più onveniente tra quelle previste per i lienti della tipologia di utenza a ui appartiene il liente agevolato e l addebito he risulterebbe dall appliazione dell opzione tariffaria TV1, utilizzando un valore del γ PG pari a quello medio del bimestre in ui avviene il alolo. Viene posta a ario dell eserente la differenza, se positiva, tra l addebito derivante dall appliazione dell opzione tariffaria selta dal liente e l addebito he deriverebbe appliando l opzione tariffaria TV1. In questo modo l eserente non può effettuare disriminazione di prezzo attraverso un aumento fittizio dei prezzi per i lienti he benefiiano dei regimi tariffari speiali, e una ontestuale diminuzione dei prezzi a favore degli altri lienti appartenenti alla stessa tipologia di utenza. A differenza di quanto previsto nel doumento di onsultazione tale differenza dovrà essere restituita dall eserente non on una adenza annuale, ma on una adenza oerente on la periodiità di fatturazione. La norma prevista dall artiolo 15.6 estende il rionosimento della omponente tariffaria ompensativa dei regimi tariffari speiali anhe al aso in ui la fornitura di energia elettria sia effettuata da un soggetto diverso dal distributore al quale il liente è allaiato. In questo modo, il liente, qualora sia liente idoneo e quindi abbia la faoltà di rifornirsi di energia elettria anhe da soggetti diversi dal distributore loale, potrà segliere il fornitore in ondizioni di parità onorrenziale tra fornitura nel merato vinolato e fornitura sul merato libero Regime transitorio per il primo semestre dell anno 2000 Il nuovo ordinamento tariffario rappresenta un ambiamento radiale rispetto al sistema attualmente in vigore. Il passaggio da un sistema di prezzi fissati direttamente da autorità amministrative a meanismi di regolazione aratterizzati da margini di flessibilità per i distributori e da opportunità di selta per i lienti rihiede tra l altro la messa a punto di nuove proedure amministrative e ontabili. L Autorità ritiene neessario modulare nel orso di un periodo di transizione l appliazione delle norme di attuazione del nuovo ordinamento. Per le tipologie di utenza diverse dall utenza domestia alimentata in bassa tensione il omma 18.2 dispone l appliazione a iasun liente, fino al 30 giugno 2000, in luogo delle opzioni tariffarie definite dalle imprese distributrii nel rispetto del vinolo V2, della tariffa appliabile allo stesso liente al 31 diembre Limitatamente alle lassi tariffarie indiate nella tabella 10 i orrispettivi diversi dalla parte B e dalle omponenti inglobate nella parte A in vigore al 31 diembre 1999 sono modifiati appliando le variazioni perentuali indiate nella stessa tabella 10. Sono inoltre appliate le omponenti A e UC definite al omma 3.1, nonhé la parte B della tariffa definita dalla deliberazione n. 70/97, ome suessivamente integrata e modifiata. 17

18 Nel doumento di onsultazione diffuso dall Autorità il 27 novembre 1999 si prospettava l appliazione faoltativa delle tariffe di transizione da parte di iasuna impresa distributrie, nel senso he iasuna impresa avrebbe potuto deidere, per iasuna tipologia di utenza, quando operare la sostituzione delle tariffe transitorie on le opzioni tariffarie da essa formulate nel rispetto dei vinoli V1 e V2. Tale soluzione poteva essere ausa di onfusione nel aso in ui l introduzione delle opzioni tariffarie non fosse stata effettuata simultaneamente da tutte le imprese di distribuzione; nello stesso momento infatti lienti appartenenti ad una stessa tipologia ma serviti da distributori diversi avrebbero potuto essere soggetti a regimi diversi. Per questo motivo il omma 18.2 impone la data a ui il ambiamento di regime deve essere attuato da tutte le imprese distributrii. Il primo anno di appliazione del vinolo V1, l anno 2000, presenta alune peuliarità. Da un lato la vigenza nel primo semestre di un regime transitorio e dall altro la manata soppressione a deorrere dall 1 gennaio 2000 della parte B della tariffa rendono neessari aluni orrettivi nel alolo dei riavi effettivi rispetto ai riteri generali esposti nell artiolo 9 della deliberazione. In onsiderazione del regime transitorio in vigore nel primo semestre dell anno 2000, nel quale sono appliate le tariffe indiate nel omma della deliberazione, gli eserenti devono indiare tra i riavi effettivi dell anno 2000 anhe quelli derivanti dall appliazione di tali tariffe ai onsumi del primo semestre. Poihé tali tariffe inludono impliitamente le omponenti tariffarie GR, attraverso le quali viene assiurata la gradualità degli effetti del nuovo ordinamento tariffario rispetto ai livelli tariffari unitari vigenti il 31 diembre 1999, e poihé l opzione tariffaria TV1, on la quale i riavi effettivi vengono onfrontati, non omprende, ome visto in preedenza, tali omponenti, risulta neessario sottrarre ai riavi derivanti dall appliazione delle tariffe di ui al omma 18.2 della deliberazione l importo, positivo o negativo, he risulterebbe dall appliazione agli stessi onsumi ai quali tali riavi si riferisono, delle suddette omponenti tariffarie GR. In onsiderazione della manata soppressione della parte B della tariffa a deorrere dall 1 gennaio 2000, poihé l opzione tariffaria TV1 riomprende omponenti tariffarie destinate alla piena opertura dei osti di aquisto di energia elettria, ivi inluso il osto variabile dei ombustibili, ai riavi effettivi derivanti dall appliazione delle tariffe di ui all artiolo 18.2, destinati a oprire solo i osti fissi di aquisto, nonhé i osti di trasporto e vendita, vanno aggiunti gli importi relativi agli addebiti della parte B della tariffa. 3.5 Regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati per usi domestii Questa sezione illustra gli elementi prinipali del sistema regolatorio delle tariffe del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati per usi domestii. Coerentemente on le indiazioni fornite nei doumenti di onsultazione aventi per oggetto la regolazione delle tariffe per il merato vinolato, l Autorità ha ritenuto opportuno prevedere un regime di maggior tutela per i lienti domestii allaiati in bassa tensione, imponendo a tutte le imprese di distribuzione l appliazione di tariffe fissate dall Autorità. Al fine di onsentire alle imprese di distribuzione e ai lienti adeguati margini di flessibilità anhe nell ambito delle forniture per usi domestii, è stata anhe onessa alle stesse imprese di distribuzione la faoltà di offrire opzioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe fissate dall Autorità. 18

19 Completa il quadro regolatorio del servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati per usi domestii la disiplina he l Autorità intende introdurre a tutela dei lienti in stato di disagio eonomio. Il nuovo ordinamento tariffario per l utenza domestia sarà di onseguenza aratterizzato dalla presenza di: un regime normale, previsto per la generalità dell utenza, aratterizzato da tariffe fissate dall Autorità oerentemente on il prinipio di opertura dei osti del servizio e da opzioni tariffarie definite dagli eserenti e ulteriori rispetto alle tariffe fissate dall Autorità; un regime di tutela dei lienti disagiati, aratterizzato dall appliazione di tariffe he non oprono i osti del servizio, on aesso basato su parametri he misurino lo stato di disagio. L Autorità ritiene he la transizione verso il nuovo ordinamento tariffario debba essere gestita on gradualità; il provvedimento proposto definise quindi per il servizio di fornitura dell energia elettria ai lienti vinolati per usi domestii un ordinamento transitorio he si dovrebbe onludere alla fine dell anno Diffioltà di tipo attuativo hanno impedito l immediata attivazione di un regime di tutela dei lienti disagiati on aesso basato sulle ondizioni eonomihe del soggetto rihiedente. In attesa dell attivazione, prevista per il 2001, dei nuovi meanismi di selezione dei lienti ammessi alle ondizioni tariffarie agevolate l ordinamento transitorio è stato disegnato in modo da mantenere per l anno 2000 per gli utenti residenti on potenza impegnata di 3 kw ondizioni tariffarie simili a quelle vigenti il 31 diembre Il regime normale Il regime normale, previsto per la generalità dell utenza domestia, prevede l appliazione della tariffa D1, fissata in modo da oprire i osti del servizio imputabili alla tipologia di utenza. Tale tariffa, a deorrere dall 1 gennaio 2003, dovrà essere obbligatoriamente offerta dalle imprese di distribuzione ai propri lienti domestii allaiati in bassa tensione. Fino a tale data la tariffa D1 ostituirà la tariffa di riferimento rilevante per la determinazione dei riavi da rionosere a iasuna impresa. E infatti prevista l istituzione di un meanismo di perequazione tra le imprese di distribuzione he onsenta di riportare i riavi effettivi al livello he iasuna impresa potrebbe ottenere dalla propria lientela appliando la tariffa D1. In linea on quanto previsto nei doumenti di onsultazione, la tariffa D1 si ompone di: a) un orrispettivo fisso per liente, a opertura dei osti di vendita; b) un orrispettivo stabilito in funzione della potenza impegnata dal liente, a opertura di parte dei osti di trasporto sulla rete di distribuzione; ) un orrispettivo stabilito in funzione dei prelievi di energia elettria dalla rete, a opertura dei osti di trasporto sulla rete di trasmissione nazionale e di parte dei osti di trasporto sulla rete di distribuzione d) un orrispettivo stabilito in funzione dei prelievi di energia elettria dalla rete, a opertura dei osti di aquisto di energia elettria. Poihé è stabilito he anhe l utenza domestia onorra alla opertura dei osti sostenuti nell interesse generale, degli oneri generali afferenti al sistema elettrio e delle ulteriori 19

20 omponenti, la tariffa D1 omprende anhe le omponenti tariffarie A2, A3, A4, A5, UC1 e UC2, stabilite in funzione dell energia elettria prelevata dalla rete. A differenza di quanto prospettato nel doumento di onsultazione, la tariffa D1 non omprende invee la omponente C, destinata al finanziamento del regime di tutela dell utenza in stato di disagio, non essendo anora stato attivato tale meanismo nella forma prevista dal doumento stesso. La tariffa D1 rappresenta quindi un sostanziale ambiamento rispetto all attuale tariffa per lienti domestii residenti on potenza impegnata non superiore a 3 kw. Quest ultima è aratterizzata da forti variazioni nel prezzo unitario dell energia elettria al variare dei onsumi dovute alle ondizioni tariffarie più favorevoli aordate ai livelli medio-bassi di onsumo e al meanismo di reupero delle stesse in onomitanza on livelli di onsumo più elevati L offerta di opzioni tariffarie ulteriori L artiolo 13 regola l offerta di opzioni tariffarie per l utenza domestia formulate dalle imprese di distribuzione. Analogamente a quanto stabilito per le forniture per usi non domestii, è previsto he: le opzioni tariffarie ulteriori siano offerte in maniera non disriminatoria a tutti i lienti appartenenti alla tipologia nel rispetto del Codie di ondotta ommeriale; l offerta delle opzioni tariffarie nel orso dell anno non possa essere sospesa, né le ondizioni esserne modifiate senza la preventiva autorizzazione dell Autorità; annualmente l eserente dia omuniazione a iasun liente dell opzione tariffaria più onveniente, date le aratteristihe della fornitura nell anno preedente, qualora essa sia diversa dalla tariffa o opzione tariffaria appliata al momento della omuniazione La tutela dei lienti in stato di disagio eonomio Nel doumento di onsultazione era previsto il superamento dei meanismi di agevolazione basati sui profili di onsumo di energia elettria he aratterizzavano l ordinamento vigente. L Autorità intende giungere entro l anno 2000, non appena saranno definiti in dettaglio anhe gli aspetti operativi, alla realizzazione di un meanismo di protezione della lientela in stato di disagio eonomio, he utilizzi per la selezione dei lienti da ammettere al regime di tutela riteri basati su parametri he ne misurano lo stato di bisogno. In attesa della definizione di tali meanismi, l Autorità pur rionosendone i limiti, ha ritenuto indispensabile mantenere i riteri, basati uniamente sui profili di onsumo, utilizzati attualmente allo sopo La transizione verso il nuovo ordinamento tariffario Allo sopo di onsentire un passaggio graduale al nuovo regime sono definite due tariffe di transizione: 20

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