Statuto. della. BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Statuto. della. BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A."

Transcript

1 Statuto della BANCA POPOLARE DI LODI S.p.A.

2 Statuto Banca Popolare di Lodi S.p.A. Articolo 1 È costituita una Società per azioni denominata Banca Popolare di Lodi S.p.A., brevemente chiamata anche Bipielle S.p.A., la cui attività deriva dal conferimento dell azienda bancaria della Banca Popolare Italiana Soc. coop., effettuato con atto numero di repertorio [ ], rogito Notaio [ ] di [ ] in data [ ]. La Società fa parte del Gruppo Banco Popolare (il Gruppo ) iscritto all Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d Italia. In tale qualità è tenuta all osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento, emana anche per l esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell interesse della stabilità del Gruppo. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per l emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. Inoltre, la Società è tenuta a far osservare alle sue controllate, le disposizioni che la Capogruppo emana nell esercizio dell attività di direzione e coordinamento e a fare in modo che le stesse forniscano alla Capogruppo ogni dato e informazione per l emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. La Società opera anche utilizzando, anche da sole e/o in forma abbreviata, le denominazioni Banca Popolare di Crema, Banca Popolare di Cremona, Banca Popolare di Mantova e Banca Caripe, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale. Articolo 2 La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l esercizio del credito nelle sue varie forme. Può compiere, anche tramite le proprie controllate, con l osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Articolo 3 La Società ha sede legale in Lodi. Con l osservanza delle disposizioni vigenti, il Consiglio di amministrazione può istituire, sopprimere e trasferire dipendenze e uffici di rappresentanza in Italia e all estero. Articolo 4 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell Assemblea straordinaria dei soci. Articolo 5 Il Capitale Sociale è di Euro ,00 (sei milioni trecentomila/00) ed è rappresentato da n (sei milioni trecentomila) di azioni ordinarie nominative del valore nominale di Euro 1 (uno) ciascuna. Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura. L assemblea straordinaria dei soci può, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter Cod. Civ. e nei limiti in essi previsti, attribuire agli amministratori facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni convertibili in una o più volte. Il domicilio ed ogni altro recapito o indirizzo dei soci è quello risultante dal libro soci o comunque comunicato alla società. 194

3 Articolo 6 I soci hanno diritto di recedere dalla Società nelle ipotesi previste dall art. 2437, 1 comma, Cod. Civ.. È invece espressamente escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga della durata della Società e l introduzione o la rimozione o la modifica dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Articolo 7 L Assemblea ordinaria e l Assemblea straordinaria sono convocate secondo le formalità, con la periodicità e per la trattazione degli argomenti previsti dalla legge presso la sede della Società o altro luogo in Lodi. L Assemblea ordinaria deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell esercizio sociale per l approvazione del bilancio. Il Consiglio di amministrazione può inoltre convocare l Assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario. L Assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso di convocazione contenente l indicazione del giorno, dell ora e del luogo di adunanza e l elenco delle materie da trattare. L avviso potrà contenere anche la fissazione del giorno per la seconda convocazione, che non potrà svolgersi nel medesimo giorno fissato per la prima convocazione. L avviso di convocazione, in deroga al secondo comma dell art Cod. Civ., ove non sia espressamente richiesta dal Consiglio la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, verrà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o in altra forma (telefax o posta elettronica) che garantisca la prova dell avvenuto ricevimento dell avviso, almeno otto giorni prima dell Assemblea. In mancanza delle formalità per la convocazione, l Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l intero capitale sociale e partecipano all assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci. Tuttavia, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Delle deliberazioni assunte, dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori ed ai sindaci non presenti. L Assemblea ordinaria del Banco delibererà, oltre che sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, sull autorizzazione al compimento da parte degli amministratori di atti sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione. In particolare, è riservata all esclusiva competenza dell Assemblea l autorizzazione al compimento da parte degli amministratori dei seguenti atti: (i) eventuale trasferimento a terzi dell azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa; nonché (ii) trasferimento al di fuori della provincia di Lodi della Direzione Generale e della Direzione Centrale, se esistenti. In tutti i casi, l Assemblea ordinaria delibererà con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Articolo 8 Possono intervenire in Assemblea tutti gli azionisti che abbiano diritto di voto anche se non iscritti a libro soci, purché in tal caso forniscano idonea documentazione dell acquisto della proprietà delle azioni. I soci possono delegare terzi, anche non soci, ad intervenire in Assemblea in loro rappresentanza con le modalità e nei limiti di cui all art Cod. Civ.. Ogni azione dà diritto ad un voto. Articolo 9 L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ed in difetto da chi l Assemblea elegge quale proprio Presidente. 195

4 La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario. Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei Soci ad intervenire all Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire modalità, non segrete, di votazione e proclamare i risultati. La partecipazione all Assemblea può avvenire a mezzo di collegamento audio-televisivo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, l assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario o chi ne svolge le funzioni nelle assemblee straordinarie. Di ogni Assemblea viene steso processo verbale, sottoscritto, quando non sia redatto dal Notaio, dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere redatto con i contenuti di cui all art Cod. Civ.. Articolo 10 L Assemblea ordinaria e l Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano, in prima e seconda convocazione, con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 2368 e 2369 Cod. Civ. e da ogni altra disposizione di legge applicabile, fatto salvo il quorum deliberativo previsto all art. 7, ultimo comma, del presente statuto, per le deliberazioni ivi previste. Articolo 11 L amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 12 (dodici) ad un massimo di 16 (sedici) componenti secondo le determinazioni dell Assemblea, in possesso dei requisiti di legge, di cui almeno i 2/3 scelti tra soggetti residenti nelle province della Lombardia (diverse da Brescia, Bergamo e Mantova), della Toscana, della Liguria, del Lazio, dell Abruzzo, della Sicilia e della provincia di Bologna (area di Imola) ( Area Storica BPI ); di riconosciuta professionalità e indipendenza che non abbiano incarichi di natura operativa nel Gruppo. A tali componenti del Consiglio non saranno attribuite deleghe o particolari incarichi operativi. Almeno 1/4 dei membri del Consiglio di amministrazione verranno scelti tra soggetti che rivestano la qualifica di dirigenti della Capogruppo o delle società da quest ultima, direttamente o indirettamente, controllate, incluso il Consigliere Delegato della stessa, se esistente, o tra soggetti che, ancorchè non legati alla Capogruppo o alle sue controllate da rapporti di lavoro, svolgano la loro attività professionale in via sostanzialmente esclusiva a favore della Capogruppo o delle società da quest ultima, direttamente o indirettamente, controllate. Qualora per qualsiasi motivo venissero a cessare uno o più amministratori, la sostituzione, anche in via di cooptazione, avviene nel rispetto dei criteri specificati nel comma precedente. Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni assunte all atto della nomina dall Assemblea, scadono alla data dell Assemblea convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di requisiti previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Il Consiglio di amministrazione nomina inoltre un Segretario, anche non amministratore, che può essere anche estraneo alla Società. Articolo 12 L Assemblea nomina il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, fissando di volta in volta la durata del relativo incarico. Il Presidente del Banco verrà scelto tra gli amministratori eletti tra soggetti residenti nella provincia di Lodi. 196

5 Articolo 13 Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente Vicario. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente Vicario, le funzioni sono assunte dal secondo Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall Amministratore Delegato e, in subordine, dall amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Articolo 14 Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola una volta al mese e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta per iscritto, da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale. Gli avvisi di convocazione, contenenti l ordine del giorno devono essere spediti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax da inviarsi almeno cinque giorni prima della adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, posta elettronica, telefax da spedire almeno 12 ore prima della adunanza. Salvo quanto indicato al successivo articolo 16, per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta di voti dei presenti. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di amministrazione mediante l utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore Generale e possono essere chiamati ad assistere altri componenti della Direzione Generale, dipendenti della Società, esperti della Capogruppo e/o esterni. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto processo verbale, da inserire nell apposito libro, sottoscritto da chi le presiede e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali sono firmati dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell art.13 del presente statuto o dal Segretario. Articolo 15 Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all Assemblea. Il Consiglio di amministrazione può delegare quelle tra le proprie attribuzioni, che non siano riservate inderogabilmente alla sua competenza, al Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 17 e/o ad uno dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, nel rispetto della legge e dello statuto. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione: la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell assetto generale del Banco; l istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze in Italia e all estero; la nomina dell Amministratore Delegato conferendogli i relativi poteri; la nomina del Direttore Generale conferendogli i relativi poteri; la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale; 197

6 la nomina e la determinazione del trattamento economico degli altri Dirigenti; l approvazione e le modifiche dei regolamenti interni; l acquisto, la vendita, la permuta e la costruzione di immobili strumentali; l acquisizione e la cessione di partecipazioni, restando di competenza dell Assemblea l acquisizione di partecipazioni che comportino l assunzione della responsabilità illimitata, ai sensi dell art Cod. Civ.; la nomina dei Consiglieri della Fondazione. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell art. 13 del presente statuto, potrà assumere con immediata efficacia nei confronti dei terzi decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, purchè non attribuite da norme inderogabili di legge al Consiglio medesimo, su proposta motivata del Consigliere cui sia stata conferita delega in materia o, in tutti gli altri casi, del Direttore Generale. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza dei competenti organi nella loro prima riunione successiva. Articolo 16 Sono validamente assunte con il voto favorevole sia della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione sia della maggioranza dei Consiglieri provenienti dall Area Storica BPI, le proposte del Consiglio di amministrazione relative all autorizzazione al compimento degli atti e delle operazioni che prevedano il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa o il trasferimento al di fuori della provincia di Lodi della Direzione Generale e della Direzione Centrale, se esistenti. Articolo 17 Il Consiglio di amministrazione può costituire al suo interno un Comitato Esecutivo composto in conformità a quanto di seguito previsto. Il Comitato Esecutivo, se istituito, è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) componenti, tra cui il Presidente, i Vice Presidenti e l Amministratore Delegato. Del Comitato Esecutivo fa altresì parte, di diritto, il Consigliere Delegato della Capogruppo se eletto tra i componenti del Consiglio di amministrazione del Banco. Gli altri membri del Comitato Esecutivo sono scelti tra i componenti del Consiglio di amministrazione che rivestano la qualifica di dirigenti della Capogruppo o di sue controllate. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione; dura in carica secondo quanto stabilito dall Assemblea o, in difetto, dal Consiglio di amministrazione, che ne determina le modalità di funzionamento. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale, da inserire nell apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. In casi urgenti, il Comitato Esecutivo potrà assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione, ove tale organo sia impossibilitato a riunirsi, ad eccezione delle materie esclusivamente riservate alla competenza del Consiglio di amministrazione dalla legge. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Comitato Esecutivo mediante l utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di esprimere il voto, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Comitato Esecutivo si ritiene tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. Il Comitato Esecutivo elegge un Segretario, anche non amministratore, che può essere anche estraneo alla Società. Delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo viene redatto processo verbale da trascriversi nell apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Delle deliberazioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima riunione. 198

7 Articolo 18 Il Consiglio di amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, che non siano attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad un Amministratore Delegato, scelto fra i suoi componenti, determinandone i poteri anche in relazione all attività di sovrintendenza, coordinamento e controllo esecutivo. Articolo 19 Gli organi delegati della Società dovranno curare che l assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell impresa e dovranno riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sull andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate. Gli organi delegati della Società prestano la propria collaborazione per consentire al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull attività del Gruppo di sua competenza. Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza, nonché il Presidente del Comitato dei Controlli della Capogruppo possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo. Articolo 20 In materia di erogazione del credito il Consiglio di amministrazione può: a) delegare espresse facoltà al Comitato Esecutivo; b) delegare facoltà deliberative, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado, al Direttore Generale, a Dirigenti, ad altri dipendenti investiti di particolari funzioni, ai preposti alle dipendenze e ai loro collaboratori; c) delegare facoltà deliberative a comitati interni composti da dirigenti e/o altri dipendenti della Società; d) istituire eventuali comitati del credito presso le strutture periferiche dell istituto con funzioni soltanto consultive determinandone le competenze operative e territoriali. Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe di cui al presente articolo devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione secondo le modalità fissate dallo stesso Consiglio di amministrazione. Articolo 21 Agli amministratori spetta un compenso annuo, stabilito dall Assemblea, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nei limiti degli importi complessivi eventualmente fissati dall Assemblea ai sensi dell art ultimo comma del Cod. Civ.. Articolo 22 Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà e gli obblighi di legge. Tre membri effettivi del Collegio Sindacale (oltre ad un supplente), escluso il Presidente, saranno scelti tra soggetti residenti nell Area Storica BPI. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà scelto tra soggetti residenti nelle province, al di fuori della 199

8 province dell Area Storica BPI, ed in particolare nelle province del Veneto, dell Emilia Romagna (diverse da Bologna, area di Imola), del Piemonte e della Valle d Aosta. L Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti e del Presidente del Collegio Sindacale e ne determina gli emolumenti. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza e/o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere e di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Il Collegio Sindacale riferisce dell attività svolta, fornisce dati e notizie sulla Società e presta la propria collaborazione al Consiglio di Sorveglianza della Capogruppo per consentire allo stesso di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sull attività del Gruppo di sua competenza. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione, ai sensi dell art. 165 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nominata dall Assemblea. Articolo 23 La Direzione Generale è composta da un Direttore Generale il quale potrà essere coadiuvato da uno o più Condirettori Generali e da Vice Direttori Generali. Qualora sia nominato un Amministratore Delegato, il Consiglio di amministrazione può nominare, in alternativa alla Direzione Generale, una Direzione Centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi. La Direzione Centrale, se nominata, fa capo all Amministratore Delegato. Articolo 24 In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito in tutte le sue funzioni e facoltà dal Condirettore Generale con maggiore anzianità di carica o, nell ipotesi di più nomine contemporanee, da quello indicato dal Consiglio di amministrazione. Nell ulteriore ipotesi di assenza o di impedimento di tutti i Condirettori Generali, le funzioni sono esercitate da un Vice Direttore Generale o da un dipendente della Società all uopo designato dal Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell assenza o impedimento di questi. Il Direttore Generale, nonché altri membri della Direzione Generale o della Direzione Centrale, se esistenti, assistono, se chiamati a tale fine e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Direttore Generale, o, in mancanza, la Direzione Centrale, gestisce gli affari correnti, sovraintende, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione e dell Amministratore Delegato, alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al Consiglio di amministrazione per le sue deliberazioni. Il Direttore Generale, avvalendosi della Direzione Generale, o, in mancanza della stessa, della Direzione Centrale, provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione, dal Comitato Esecutivo o dall Amministratore Delegato, se nominato. Articolo 25 Il Presidente ha la rappresentanza legale del Banco sia di fronte a terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di assenza o impedimento, anche temporanei, del Presidente, la rappresentanza del Banco compete a chi ne fa le veci secondo l ordine fissato dall art.13. All Amministratore Delegato, se nominato, o al Direttore Generale compete la rappresentanza nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di amministrazione. 200

9 Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente, i Vice Presidenti, l Amministratore Delegato, il Direttore Generale costituisce prova dell assenza o impedimento di questi. Il Consiglio di amministrazione può altresì attribuire poteri di firma a dipendenti del Banco, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio. Il Consiglio di amministrazione può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei al Banco per i compimenti di singoli atti o categorie di atti. Il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del primo comma del presente articolo, può rilasciare procure, anche ad estranei al Banco, per il compimento di singoli atti o categorie di atti. Articolo 26 L esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L utile netto sarà ripartito come segue: il 10% al fondo di riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto la misura stabilita dalla legge; almeno il 10% al fondo riserva statutaria. L eventuale residuo, su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla costituzione o incremento di ulteriori riserve, ovvero a dividendo, o alle altre destinazioni deliberate dall Assemblea. Articolo 27 Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente statuto si applicano le norme di legge. 201

10

STATUTO Della Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. TITOLO I COSTITUZIONE OGGETTO SEDE DURATA. Articolo 1

STATUTO Della Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. TITOLO I COSTITUZIONE OGGETTO SEDE DURATA. Articolo 1 Statuto BPV-SGSP ALLEGATO B AL PROGETTO DI SCISSIONE STATUTO Della Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. TITOLO I COSTITUZIONE OGGETTO SEDE DURATA Articolo 1 E' costituita una Società

Dettagli

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI

Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI Sunshine Capital Investments S.p.A. Regolamento del COMITATO PER GLI INVESTIMENTI 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per gli Investimenti di Sunshine Capital Investments

Dettagli

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Regolamento. Regolamento del Comitato Controllo e Rischi PRYSMIAN S.P.A. COMITATO CONTROLLO E RISCHI Regolamento Regolamento del Comitato Controllo e Rischi Data approvazione: 16/01/2007 Ultima modifica: 08/11/2012 Regolamento del Comitato Controllo e Rischi

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

CAPO I Denominazione Sede Durata - Oggetto

CAPO I Denominazione Sede Durata - Oggetto STATUTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL 8 NOVEMBRE 2011 VERBALE REDATTO PER ATTO PUBBLICO AL N. 5244/1379 A REPERTORIO NOTAIO DOTT.SSA CLAUDIA GANGITANO, NOTAIO IN MILANO CAPO

Dettagli

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto.

Statuto. La società a responsabilità limitata denominata Livorno Sport S.r.l., è retta da questo Statuto. Statuto Art.1 La società a responsabilità limitata denominata "Livorno Sport S.r.l.", è retta da questo Statuto. Art 2 La Società ha sede legale in Livorno, presso il complesso sportivo "La Bastia", in

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE

S T A T U T O. Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE S T A T U T O Art. 1 COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE 1) In attuazione dell articolo 46 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6 luglio 1995,

Dettagli

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze)

STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) Articolo 2 (Scopo) Articolo 3 (Competenze) STATUTO FeBAF Articolo 1 (Natura, soci e sede) É costituita una Federazione tra l Associazione bancaria italiana (ABI), l Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e le Associazioni rappresentative

Dettagli

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO BUONI AMICI STATUTO Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata. a - E costituita l Associazione di Volontariato BUONI AMICI. L Associazione ha sede in Favria, Via

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

Parte Straordinaria RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Straordinaria RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE BOZZA Parte Straordinaria RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione talune modifiche statutarie vòlte

Dettagli

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA

REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO CONSULTA DELLE PERSONE CON DISABILITA Approvato in data con deliberazione consiliare n. Premesso che la Legge 5 Febbraio 1992 n.

Dettagli

SOCIETA PER AZIONI VILLA D ESTE. SEDE SOCIALE IN CERNOBBIO - COMO Via Regina, 40 STATUTO

SOCIETA PER AZIONI VILLA D ESTE. SEDE SOCIALE IN CERNOBBIO - COMO Via Regina, 40 STATUTO SOCIETA PER AZIONI VILLA D ESTE SEDE SOCIALE IN CERNOBBIO - COMO Via Regina, 40 STATUTO (Testo approvato dall Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 28 giugno 2004) STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO REGOLAMENTO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO Articolo 1 Premessa Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento ed i compiti del comitato per il Controllo Interno (il Comitato

Dettagli

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis

STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis STATUTO CONSULTA GIOVANILE COMUNALE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 21 DEL 06.03.2008) (MODIFICATO CON DELIBERA C.C. NR. 8 DEL 10.03.2009). I N D I C E CAPO I NORME

Dettagli

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3

STATUTO Art. 1 Art. 2 Art. 3 STATUTO Art. 1 La società per azioni denominata Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. (in forma abbreviata BdM - MCC S.p.A. ) è regolata dal presente Statuto. La Società può utilizzare anche

Dettagli

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO Fondazione Italiana Sclerosi Multipla - Onlus Via Operai 40-16149 Genova fism@aism.it Art. 1 - È costituita per volontà dell Associazione Italiana Sclerosi Multipla con sede in Roma una fondazione sotto

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO Art 1 Denominazione e sede dell associazione 1. È costituita l Associazione culturale e professionale degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative lend

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI DI SNAM Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2013, disciplina la composizione e la nomina, le modalità di

Dettagli

2) Sede legale La Fondazione ha sede in Verona.

2) Sede legale La Fondazione ha sede in Verona. 1) Costituzione, denominazione, natura E costituita una fondazione, a norma degli artt. 14 e segg. del codice civile, denominata Fondazione Cattolica Assicurazioni. La Fondazione è persona giuridica di

Dettagli

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004

statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 statuto Testo approvato dalla XXXI Assemblea Generale congressuale Roma, 1 dicembre 2004 Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È costituita dal 1908 l Unione delle Province d Italia (U.P.I.). Essa ha sede in Roma.

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI dell AISLA Onlus Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Indice Titolo

Dettagli

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di STATUTO COSTITUZIONE E SCOPI 1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di solidarietà e con durata illimitata,

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Art. 1 - Fonti

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. Art. 1 - Fonti REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 1 - Fonti 1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, la durata e le modalità di funzionamento del Collegio dei Revisori

Dettagli

Articolo 1 Composizione

Articolo 1 Composizione Regolamento interno di organizzazione per il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell infanzia e dell adolescenza Istituita dall art. 3, comma 7, della legge 12 luglio

Dettagli

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB STATUTO Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art, 1 E costituita l Associazione denominata INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB Art. 2 Essa ha sede in Torino via Mantova

Dettagli

GNL Italia - STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA DELLA SOCIETA - CAPITALE - OBBLIGAZIONI ARTICOLO 1

GNL Italia - STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA DELLA SOCIETA - CAPITALE - OBBLIGAZIONI ARTICOLO 1 GNL Italia - STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO SEDE - DURATA DELLA SOCIETA - CAPITALE - OBBLIGAZIONI ARTICOLO 1 1.1 E costituita la Società GNL Italia S.p.A.. La denominazione può essere scritta in qualsiasi

Dettagli

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO

ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TREVISO REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO SULLE MATERIE OGGETTO DELLA PROFESSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Dettagli

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici

1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione. sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata Amici STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA PORSCHE TRIESTE Art. 1 - Denominazione e sede 1) E costituita in Trieste, Via S. Francesco n. 16, una Associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile,

Dettagli

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO

COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO COMITATO METODOLOGIE di ASSICURAZIONE della QUALITA' REGOLAMENTO Titolo I Denominazione, Funzionamento, Sede, Scopo, Durata Art. 1 - Denominazione Nell ambito dell Associazione Italiana Cultura Qualità

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Protezione Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ORGANIZZAZIONI

Dettagli

Comune di Livorno TITOLO I GENERALITA

Comune di Livorno TITOLO I GENERALITA Comune di Livorno ALLEGATO N.3 SOCIETÀ DI TRASFORMAZIONE URBANA PORTA A MARE S.P.A. SCHEMA DI STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 127/17.07.2003. TITOLO I GENERALITA ARTICOLO

Dettagli

STATUTO 13 marzo 2012

STATUTO 13 marzo 2012 STATUTO 13 marzo 2012 TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E SUOI SCOPI ART. 1 Denominazione È costituita una Società per azioni denominata: COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR S.p.A.. La Società potrà anche

Dettagli

STATUTO. Equiter è una società del gruppo

STATUTO. Equiter è una società del gruppo STATUTO Equiter S.p.A. - Sede Sociale: Piazza San Carlo, 156-10121 Torino Tel. +39.011.555.1 - Fax +39.011.66.80.637 -Capitale Sociale 150.000.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro

Dettagli

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI. Art. 1 Ambito di applicazione REGOLAMENTO ASSEMBLEARE DELLA BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A. CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Lo svolgimento dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della Banca

Dettagli

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 1/7 SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ALLEGATO B Dgr n. 3117 del 21/10/2008 pag. 2/7 ART. 1* (Denominazione

Dettagli

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO Art. 1 Denominazione E costituita, anche ai sensi dell art. 13 della L.R. 7/98, una associazione, senza scopo di lucro, denominata

Dettagli

MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO Approvato il 08.01.1997 Prima modifica: 23.06.1998 Seconda modifica: 23.06.2001 Terza modifica: 01.05.2005 Associazione Cantare Suonando - Onlus Articolo

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI C O M U N E D I D E R U T A PROVINCIA DI PERUGIA REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI. Art. 1 Istituzione.. Art. 2 Attribuzioni.. CAPO II ORGANI DELLA

Dettagli

Fondazione Deutsche Bank Italia

Fondazione Deutsche Bank Italia Fondazione Deutsche Bank Italia STATUTO Articolo 1 Costituzione Denominazione Sede È costituita una fondazione denominata Fondazione Deutsche Bank Italia, con durata illimitata, avente sede in Milano,

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n. 15-00177 STATUTO DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art. 1 È costituita una associazione denominata International Human Dana organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L associazione assume nella propria

Dettagli

Statuto di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA

Statuto di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA Statuto di EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A. TITOLO I - COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA ART.1 COSTITUZIONE E costituita la Società per Azioni denominata "EUROVITA ASSICURAZIONI

Dettagli

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.)

COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) COMITATO UNICO di GARANZIA (C.U.G.) REGOLAMENTO di ISTITUZIONE e FUNZIONAMENTO del COMITATO UNICO di GARANZIA (CUG) per le PARI OPPORTUNITA, la VALORIZZAZIONE del BENESSERE di CHI LAVORA e CONTRO le DISCRIMINAZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER L AMBIENTE approvato con approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/02/2005 Pagina 1 di 5 Art. 1 ISTITUZIONE Il Comune di Bari istituisce la

Dettagli

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE

FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE Statuto STATUTO FONDAZIONE GRUPPO CREDITO VALTELLINESE Articolo 1 È costituita ai sensi dell art. 12 e seguenti del Codice Civile per volontà del CREDITO VALTELLINESE

Dettagli

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE STATUTO ANDISU ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione Nazionale degli Organismi per il Diritto allo Studio Universitario (A.N.DI.S.U.). Di essa possono far parte tutti gli organismi

Dettagli

VIANINI LAVORI S.p.A. Sede legale in Roma - Via Montello n. 10. Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584, R.E.A. n.

VIANINI LAVORI S.p.A. Sede legale in Roma - Via Montello n. 10. Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584, R.E.A. n. VIANINI LAVORI S.p.A. Sede legale in Roma - Via Montello n. 10 Registro Imprese di Roma e codice fiscale n. 03873930584, R.E.A. n. 461019 Capitale Sociale di Euro 43.797.505 i.v. RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Dettagli

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE Roma, 22 giugno 2012 INDICE Art. 1) Art. 2) Art. 3) Art. 4 ) Art. 5) Art. 6) Art. 7) Art. 8) Art. 9) Art. 10) Art.

Dettagli

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione

Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la

Dettagli

TITOLO I DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

TITOLO I DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA TITOLO I DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA Articolo 1 1.1 E costituita, con il vincolo della appartenenza della maggioranza del capitale ad enti pubblici una società consortile per azioni denominata: CONSORZIO

Dettagli

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO

STATUTO. Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO STATUTO Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO Art. 1 (Denominazione) E costituita una società per azioni denominata Veneto Sviluppo S.p.A.. Art. 2 (Sede) 1. La società ha sede legale in Venezia.

Dettagli

ASSOCIAZIONE DAR VOCE

ASSOCIAZIONE DAR VOCE ASSOCIAZIONE DAR VOCE Regolamento attuativo dello statuto Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative di alcune previsioni dello Statuto della Associazione

Dettagli

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA

STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA STATUTO DEL CENTRO DI FIRENZE PER LA MODA ITALIANA ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE 1. Il Centro di Firenze per la Moda Italiana, in forma abbreviata CENTRO MODA, costituito il 6 novembre 1954, è una Associazione

Dettagli

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari,

STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO. di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato del credito e ai mercati finanziari, STATUTO CONSORTILE ART. 1 - SCOPO DEL CONSORZIO E costituito il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza, avente per scopo lo svolgimento di azioni volte a migliorare l accesso delle PMI al mercato

Dettagli

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA. PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI GARANZIA FIDI REGGIO EMILIA COFIRE CON SEDE IN REGGIO EMILIA PATTI CONSORTILI ARTICOLO 1 Denominazione e sede E costituito un Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese

Dettagli

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.

REGOLAMENTO. PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI e FONDAZIONI (APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 21 DEL 02/08/07) INDICE ARTICOLO 1 - FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FINALITA ARTICOLO

Dettagli

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO Art.1- DENOMINAZIONE E costituita, a tempo indeterminato, l associazione denominata ASSOCIAZIONE ONLUS TRAME AFRICANE (di seguito, l associazione od ONLUS ) avente le caratteristiche

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI ALL. A) PROVINCIA DELL OGLIASTRA ASSESSORATO Lavoro Politiche Giovanili e Femminili e Formazione Professionale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DIVERSAMENTE ABILI

Dettagli

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007

Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Regolamento interno del Coordinamento delle associazioni di volontariato della provincia di Treviso Testo approvato dall Assemblea del 28 aprile 2007 Art. 1 - Soci Ciascun membro del Coordinamento che

Dettagli

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato.

STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA. ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ALLEGATO A AL N. 63.470 DI REP. e N. 13.571 DI RACC. STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA ARTICOLO 1) E costituita la FONDAZIONE VIGNATO PER L ARTE, ente di diritto privato. ARTICOLO 2) La Fondazione

Dettagli

ALLEGATO B AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA STATUTO DELLA SOCIETA Tangenziale di Napoli S.p.A.

ALLEGATO B AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA STATUTO DELLA SOCIETA Tangenziale di Napoli S.p.A. ALLEGATO B AL NUMERO 2685 DI RACCOLTA STATUTO DELLA SOCIETA Tangenziale di Napoli S.p.A. Articolo 1 La Società per azioni costituita con atto Notaio Enrico Castellini di Roma del 24 marzo 1966 rep. n.

Dettagli

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A.

Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Proposta di adozione di un nuovo testo di statuto sociale Centrale del Latte di Torino & C. S.p.A. Via Filadeflia 220

Dettagli

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO

STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO ISTITUZIONE E FINI Art. 1 STATUTO DEL COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO E costituito il Coordinamento delle Associazioni e dei Gruppi Comunali

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA Articolo 1. Denominazione e sede. Su iniziativa dell Associazione R.E TE. Imprese Italia è costituita la Fondazione R.E TE. Imprese Italia, con sede in Roma.

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DEGLI STRANIERI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 30-10-2012 Entrato in vigore il 2.11.2012 INDICE Art. 1 Istituzione Art. 2 Finalità Art.

Dettagli

SOCIALE APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL 15 GIUGNO

SOCIALE APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL 15 GIUGNO STATUTO BANCA UBAE S.p.A. STATUTO SOCIALE APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IL 15 GIUGNO 2015 TITOLO I COSTITUZIONE, SEDE, DURATA E SCOPO DELLA SOCIETÀ Articolo 1 Forma e denominazione

Dettagli

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE - DURATA

Titolo I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE - DURATA STATUTO CATTOLICA POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA Titolo I DENOMINAZIONE SEDE OGGETTO SOCIALE - DURATA Art. 1 La Società è denominata: CATTOLICA POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA. La sede sociale è in Molfetta

Dettagli

WORLD DUTY FREE S.P.A.

WORLD DUTY FREE S.P.A. WORLD DUTY FREE S.P.A. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E CORPORATE GOVERNANCE È istituito presso World Duty Free S.p.A. ( WDF ) un Comitato per il controllo interno, la gestione

Dettagli

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato **************************

******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato ************************** ******************* Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Consulta Comunale per il Volontariato ************************** Approvato con delibera consiliare n. 180 del 18 Dicembre 2012.

Dettagli

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 24 febbraio 2005 e modificato con deliberazione C.C. n. 55 del 20 dicembre 2006 STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE DEL

Dettagli

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA"

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA FURIO DEL FURIA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FOTOGRAFICA "FURIO DEL FURIA" DENOMINAZIONE - SEDE - AFFILIAZIONE - AZIONE -SCOPI Art. 1 Il 01 Gennaio 1977 si costituisce l Associazione Fotografica "Furio Del Furia" con sede

Dettagli

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA STATUTO FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA NELLE IMPRESE COOPERATIVE. Testo approvato dall Assemblea ordinaria del 9 giugno 2005 ART. 1 COSTITUZIONE Al fine di promuovere

Dettagli

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1

STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Decreto Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca 11 ottobre 2002, n. 1365 Ric. STATUTO FONDAZIONE C.I.S.A.M. ART. 1 Denominazione 1. E' costituita, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.

Dettagli

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

LO STATUTO. Fondazione Banca San Paolo di Brescia. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE È istituita la Fondazione denominata "Fondazione Banca San Paolo di Brescia" al fine di assicurare, con un nuovo strumento adeguato alla vigente legislazione, la prosecuzione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Art. 1 Costituzione - Presidenza

REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI. Art. 1 Costituzione - Presidenza Una Società Finmeccanica REGOLAMENTO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI Art. 1 Costituzione - Presidenza 1. Il Comitato Controllo e Rischi (il Comitato ) è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione

Dettagli

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE Associazione Amici di BAMBI ONLUS via Pieve, 1 33080 Porcia (PN) C.F. 91036160934 STATUTO Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE 1. E costituita l Associazione di volontariato (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità

Dettagli

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1) - Costituzione E costituita una Associazione denominata Associazione Istruttori Forestali, in sigla AIFOR. L Associazione

Dettagli

STATUTO 14 marzo 2012

STATUTO 14 marzo 2012 STATUTO 14 marzo 2012 TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ E SUOI SCOPI ART. 1 Denominazione E costituita una Società per azioni denominata «UNISALUTE S.p.A.». Nei paesi esteri nei quali la Società svolga

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO E DELL ASSOCIAZIONISMO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.05.2006 Indice ART. 1 - OBIETTIVI...2 ART. 2 - FUNZIONI DELLA CONSULTA...2

Dettagli

Signori Azionisti, Articolo 2 SEDE La società ha la sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32.

Signori Azionisti, Articolo 2 SEDE La società ha la sede in Torino, corso Galileo Ferraris n. 32. PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE NUMERI 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18 E INSERIMENTO DI UN NUOVO ARTICOLO CONCERNENTE IL CONTROLLO CONTABILE (ART. 24); DELIBERAZIONI INERENTI

Dettagli

REGOLAMENTO COMITATO CONTROLLO, RISCHI, REMUNERAZIONE E NOMINE

REGOLAMENTO COMITATO CONTROLLO, RISCHI, REMUNERAZIONE E NOMINE REGOLAMENTO COMITATO CONTROLLO, RISCHI, REMUNERAZIONE E NOMINE 24 Luglio 2015 1 ARTICOLO 1 PREMESSA 1.1. Conto tenuto delle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE

REGOLAMENTO COMUNALE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE del COMUNE DI CORATO (Regolamento approvato con deliberazione di C.C.

Dettagli

C.C.V. BS REGOLAMENTO

C.C.V. BS REGOLAMENTO ALLEGATO PROVINCIA DI BRESCIA COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE C.C.V. BS REGOLAMENTO Art. 1 Costituzione Le Organizzazioni presenti sul territorio

Dettagli

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede STATUTO DELLA FONDAZIONE Articolo 1 Denominazione e Sede La Fondazione di interesse collettivo denominata Fondazione San Bortolo O.N.L.U.S. è costituita ai sensi dell art. 14 e seguenti del Codice Civile

Dettagli

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con:

Per il raggiungimento dei propri scopi, l associazione provvede con: ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA PAGANELLA ONLUS Via Belvedere 10-38010 FAI DELLA PAGANELLA TEL/FAX 0461/583070 STATUTO Scopi e organizzazione: Art. 1 Lo scopo dell Associazione è la promozione e la diffusione

Dettagli

CALTAGIRONE S.p.A. Statuto approvato dall Assemblea Straordinaria. degli Azionisti in data 28 Settembre 2004

CALTAGIRONE S.p.A. Statuto approvato dall Assemblea Straordinaria. degli Azionisti in data 28 Settembre 2004 CALTAGIRONE S.p.A. Statuto approvato dall Assemblea Straordinaria degli Azionisti in data 28 Settembre 2004 1 S T A T U T O S O C I A L E TITOLO I COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ART. 1 DENOMINAZIONE E' costituita

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

STATUTO. DELLA FONDAZIONE "proposta" ARTICOLO 1. "Assidipost-Federmanager" (Associazione Sindacale Dirigenti del Gruppo Poste

STATUTO. DELLA FONDAZIONE proposta ARTICOLO 1. Assidipost-Federmanager (Associazione Sindacale Dirigenti del Gruppo Poste STATUTO DELLA FONDAZIONE "proposta" ARTICOLO 1 "Assidipost-Federmanager" (Associazione Sindacale Dirigenti del Gruppo Poste Italiane) aderente a "Federmanager" e "CIDA" (Confederazione Italiana Dirigenti

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1 STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA Articolo 1 Si costituisce il Circolo Dipendenti della Federazione Trentina della Cooperazione con sede sociale presso la Federazione

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1) E costituita in Cossogno l Associazione di volontariato conformemente

Dettagli