La gara veniva aggiudicala all ATI STAR/LINE con provvedimento impugnato dal Consorzio CAL.
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- Ambrogio Pizzi
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1 Giudizio amministrativo - Sentenza del Consiglio di Stato - Reperimento di documenti decisivi che la parte non aveva potuto proporre in giudizio per causa di forza maggiore attestanti irregolarità contributiva di una società partecipante ad una gara di appalto - Prova della regolarità contributiva raggiunta in virtù di certificazione proveniente dall'inps - Querela di falso - Mancata proposizione - Revocazione Inammissibilità. Consiglio di Stato, Sez. VI , n Pres. Ruoppolo- Est. Chiappa - S.T.A.R. (Avv. ti Conticiani, D Innella) C.A.L. (Avv.ti Sanino, Losa) INPS (Avv.ti Coretti, Sgroi, Correra) Provincia di Lodi Regione Lombardia E' inammissibile la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - proposta ai sensi dell'articolo 395 n. 3 c.p.c. - ove si adduca di avere reperito un documento non prodotto in causa attestante l'irregolarità contributiva di una società partecipante ad una gara di appalto qualora, nel corso del giudizio concluso con la sentenza di cui si chiede la revocazione, sia stata accertata la regolarità contributiva del medesimo soggetto con certificazione dell'inps avverso la quale non sia stata proposta querela di falso. FATTO E DIRITTO 1. Con bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7 gennaio 2003, la Provincia di Lodi indiceva una procedura ristretta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di trasporto pubblico locale riferiti alla propria rete territoriale, per un periodo di sette anni e per una percorrenza minima pari a bus/km, con un importo a base d'asta fissato in ,79. finanziato mediante trasferimento delle risorse a carico de! bilancio regionale. In esito alla fase di prequalificazione, la commissione di gara con verbale in data 16 dicembre 2003, ammetteva a partecipare alla gara il Consorzio Autoservizi Lombardi (di seguito, CAL) per conto delle società consorziate e la costituenda ATI composta da Società Trasporti Automobilistici Regionali s.p.a. e da LINE s.p.a. (di seguito, ATI STAR/LINE). La gara veniva aggiudicala all ATI STAR/LINE con provvedimento impugnato dal Consorzio CAL. Con sentenza n. 6511/2004 il Tar Lombardia ha ritenuto fondate le doglianze articolate dai CAL avverso gli atti della procedura limitatamente ai profili concernenti l'illegittimo ricorso al metodo del confronto a coppie ed alla fissazione dei criteri di valutazione in epoca posteriore alla conoscenza del merito tecnico delle offerte ed ha, invece, respinto il ricorso incidentale spiegato
2 dall'ati STAR/LINE al fine di depotenziare l'interesse dell'originaria ricorrente alla coltivazione del gravame in ragione della ricorrenza di cause che avrebbero dovuto condurre all'esclusione dalla medesima dalla procedura comparativa. Con decisione n. 3843/2005 questa Sezione ha respinto i ricorsi in appello, proposti dall ATI STAR-LINE e dalla Provincia di Lodi, dichiarando improcedibili gli appelli incidentali del CAL. La ATI STAR-LINE ha proposto ricorso per la revocazione della menzionata sentenza della Sezione. L Inps e il Consorzio CAL si sono costituiti in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato irricevibile e inammissibile o che comunque venga respinto. Con ordinanza n. 2668/06 questa Sezione ha respinto la richiesta di sospensione della sentenza, di cui si chiede la revocazione. All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Con un primo motivo la ricorrente chiede la revocazione della sentenza ai sensi dell'art n. 3, c.p.c. (revocazione straordinaria) per aver reperito - dopo la pubblicazione della decisione - documenti decisivi. non prodotti nel giudizio concluso per cause non a lei imputabili. Tali documenti consistono nella memoria difensiva depositata dalla SGEA Lombardia s.r.l. in data 30 marzo 2006 in altro giudizio pendente davanti al Tribunale civile di Milano e negli allegati atti. Tali atti sarebbero utili per dimostrare l'irregolarità contributiva di una delle società del Consorzio CAL (la Sila Pavia s.r.l.) con particolare riguardo ai debiti ceduti dalla Sgea Lombardia srl alla Sila Pavia s.r.l.. Tali documenti sarebbero decisivi ai fini della definizione della controversia, in quanto: a) alcuni atti condurrebbero ad escludere che il contenzioso tra Sgea Lombardia sr! e Inps riguardi i debiti previdenziali trasferiti alla Sila Pavia s.r.l.; b) altri atti dimostrerebbero che tutti i debiti previdenziali sono stati cartolarizzati in capo alla Sgea Lombardia sri, compresi quelli oggetto di contenzioso. Tali circostanze dimostrerebbero l'irregolarità contributiva della Sila Pavia s.r.l. in contrasto con quanto accertato con la sentenza, di cui si chiede la revocazione. Il motivo di revocazione è inammissibile. Con la sentenza n. 3843/05, questa Sezione ha esaminato la censura. proposta dall'odierna ricorrente, secondo cui il CAL. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara, perche una delle società
3 consorziate (SILA Pavia s.r.l.) presentava, nel bilancio l'iscrizione di un debito di nei confronti dell'inps per contributi previdenziali e di altro debito per nei confronti dell'amministrazione finanziaria. In relazione a tale situazione contributiva, con atto del 12 maggio 2004 n. 126 l Inps aveva certificato che la SILA Pavia s.r.l. è "al corrente con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data della sua costituzione, settembre 2002, a tutt'oggi", pur dando atto dell'esistenza di un contenzioso tra l'inps e la Sgea Lombardia s.r.l, che aveva ceduto alla Sila Pavia il ramo di azienda afferente al trasporto pubblico. La Sezione ha escluso la fondatezza delle censure sulla base delle seguenti motivazioni: a) la stazione appaltante non può sindacare il merito di un fidefacente certificato INPS di regolarità contributiva; b) il certificato INPS dà atto che parte dei debiti gravanti su SGEA forma oggetto di un contenzioso giudiziale, in guisa da escludere la ricorrenza del requisito della definitività che l'accertamento dell'irregolarità deve possedere per fungere da legittima causa di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica; c) anche la cartolarizzazione dei debiti a seguito della cessione pro soluto di parte dei crediti ad altra società non ne consente l apprezzabilità nei termini della consolidata definitività di cui è detto; d) in disparte la riconducibilità dei debiti di SILA s.p.a, al ramo di azienda ceduta e l'effettività della relativa traslazione. risulta decisiva la circostanza che la ditta SILA Pavia s.r.l sin dalla sua costituzione, abbia adempiuto agli obblighi previdenziali e assistenziali sulla stessa direttamente gravanti dalla data della sua costituzione (certificato INPS n. 126 del ), nel mentre le irregolarità ereditate per effetto della cessione del ramo di azienda, ove pure teoricamente apprezzabili, non risultano avere i caratteri della definitività e non sono stati oggetto di accertamenti da parte dell'inps nei confronti della società a titolo di solidarietà passiva." Rispetto a tale accertamento, innanzitutto non può essere invocato quale nuovo documento la semplice presentazione di una memoria, presentata in altro giudizio successivamente alla definizione della controversia. Inoltre, anche con riferimento agli atti allegati alla memoria, si osserva che si tratta di documenti la cui mancata produzione in giudizio non dipende né da cause di forza maggiore né da fatto imputabile all'avversario. Infatti, la ricorrente avrebbe potuto acquisire tali elementi, attraverso una richiesta di accesso all Inps o tramite un ordine di esibizione dal parte del giudice.
4 Infine, si tratta di documenti che non possono assumere un valore decisivo al fine del decidere, in quanto la reiezione della censura da parte della Sezione si basa su almeno due autonome ragioni, non scalfite da tali atti: a) il fatto che il certificato dell Inps non possa essere sindacato nel merito dalla stazione appaltante (il che presuppone che l'attestazione della regolarità contributiva possa essere contestata solo con un procedimento che ne accerti la falsità); b) la attribuzione di portata decisiva al fatto che la Sila Pavia s.r.l. abbia adempiuto agli obblighi previdenziali e assistenziali sulla stessa direttamente gravanti dalla data della sua costituzione, come attestato nel richiamato certificato. In assenza della proposizione di una querela di falso in relazione al citato certificato, deve essere escluso che la questione della regolarità contributiva della Sila Pavia s.r.l. possa essere riaperta in sede di revocazione, peraltro in base ad atti che la ricorrente avrebbe potuto acquisire (direttamente o con ordine del giudice) nel corso dell'originario giudizio. Così come deve essere escluso che tale questione possa essere in questa sede rivalutata sulla base dei documenti richiamati dalla ricorrente nell'istanza del di rinvio dell'udienza di discussione e relativi ad una presunta irregolarità contributiva della Sila con riferimento a periodi successivi allo svolgimento della gara (per tale ragione non è stata accolta la richiesta di rinvio dell'udienza). 3. Con altri due motivi la ricorrente chiede la revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4, c.p.c. per errore di fatto risultante da atti o documenti della causa. L errore di fatto consisterebbe nella supposizione di un fatto (regolarità contributiva della Sila Pavia s.r.l.). la cui verità sarebbe esclusa da atti processuali del giudizio concluso con la sentenza da revocare e. in particolare, dal bilancio della Sila Pavia s.r.l,. Altro errore sarebbe derivato dalla inesatta percezione del contenuto del certificato dell'inps del I due motivi sono irricevibili per tardività. Infatti, nei casi di revocazione straordinaria, il termine di sessanta giorni per il ricorso per revocazione decorre dalla data in cui la falsità, sia stata scoperta da chi propone la revocazione, oppure dal giorno in cui sia stata riconosciuta o dichiarata, o il dolo sia stato scoperto, o il documento sia stato recuperato; purché in questi casi vi sia prova scritta da cui risulti il giorno della scoperta o del recupero (Cons. St., ad. plen., 23 marzo 1979 n. 14).
5 Invece, in caso di revocazione ordinaria, il termine per la revocazione di una sentenza notificata è di sessanta giorni e decorre dalla data di notificazione della decisione (Cons. Stato, V, 29 agosto 2006 n. 5048); ciò in considerazione del fatto che l errore di fatto deve risultare dagli atti e dai documenti della causa ed è quindi immediatamente percebile fin dal momento di conoscenza della sentenza. Nel caso di specie, la sentenza della Sezione n. 3843/05 è stata notificata in data 30 settembre 2005 e il ricorso per revocazione è stato (tardivamente) notificato in data 28 aprile 2006 e, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni. 4. In conclusione, il ricorso per revocazione deve essere in parte dichiarato inammissibile e in parte irricevibile. Alla soccombenza della ricorrente seguono le spese del presente giudizio nella misura indicata in dispositivo. (Omissis)
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