REGOLAMENTO CONSORTILE GENERALE (RCG)

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1 REGOLAMENTO CONSORTILE GENERALE (RCG) Download file pdf Art. 1 INGRESSO DI NUOVI CONSORZIATI Fatto salvo quanto stabilito all'art. 5 ( ) dello Statuto, le domande di ammissione al Consorzio devono essere corredate dai seguenti documenti: a) per le imprese partecipate dai Comuni, certificato del Registro Imprese, anche in semplice fotocopia, di data non anteriore a tre mesi; b) scheda di adesione riportante i dati amministrativi e tecnici generali del consorziato. Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di richiedere copia del bilancio degli ultimi due esercizi. Con l'acquisizione della qualifica di consorziato, l'ente o l impresa ammessa al Consorzio ha diritto a ricevere la fornitura di energia elettrica alle condizioni contrattate dal Consorzio stesso con i fornitori, tenuto conto dei poteri riconosciuti al Consiglio Direttivo. Art. 2 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI 2.1 Fornire al Consorzio le informazioni e i dati che verranno richiesti e quelli necessari per il buon proseguimento degli scopi consortili, dando altresì pieno consenso, ai fini della legge n. 675/1996, allo stesso Consorzio per il trattamento, strettamente pertinente alle finalità consortili, di tutti i dati trasmessi dallo stesso consorziato o acquisiti dai fornitori o dai gestori dei servizi di trasporto, dispacciamento e distribuzione; 2.2 Il singolo consorziato si impegna ad effettuare i pagamenti delle forniture di energia al proprio fornitore in base alle contrattazioni effettuate dal Consorzio e secondo le modalità previste dal Regolamento Consortile per l Acquisto dell Energia Elettrica nel mercato libero (RECAEE) Effettuare il pagamento delle penalità eventualmente riconosciute secondo i termini e i modi previsti dal Consiglio Direttivo. Art. 3 CONTRIBUTI INIZIALI, ANNUALI E STRAORDINARI 3.1 Il contributo iniziale è di 300 per gli enti di cui al D. Lgs. 165/2001 e di 300 per le imprese. Il suddetto contributo deve essere versato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2 3.2 Per i Consorziati aventi la qualifica di Consorziati fondatori, il contributo iniziale e quello annuale relativo alla prima annualità, andrà versato in unica soluzione entro il trentesimo giorno successivo alla data della costituzione. I costi relativi alla prima costituzione devono essere sostenuti equamente dai Consorziati fondatori all atto stesso. 3.3 Per i Consorziati ordinari, ovvero per quelli che entrano a far parte del Consorzio successivamente alla sua costituzione, il contributo iniziale, quello annuale, l eventuale straordinario devono essere versati all atto dell ammissione al Consorzio. Inoltre a carico di tali Consorziati saranno eventuali costi connessi a tutti gli atti necessari al loro ingresso nel Consorzio. 3.4 Per l anno in cui avviene la costituzione del Consorzio, il contributo annuale dovuto da ciascun consorziato, di cui all'art. 7 dello Statuto, è fissato in: 0,0005 per ogni kwh di energia elettrica prelevata e destinato alla Pubblica Illuminazione (che possono essere inclusi nel sito di consumo del consorziato di cui alla delibera della AEEG n. 91 del 1999) e 0,0020 per ogni kwh di energia elettrica prelevata dalle altre tipologie contrattuali (che possono essere inclusi nel sito di consumo del consorziato di cui alla delibera della AEEG n. 91 del 1999). Per gli anni successivi a quello della costituzione, il contributo annuale è pari al 25% del risparmio preventivato per l anno considerato, calcolato come differenza tra la Componente Costo d Acquisto dell energia (CCA) di cui all allegato A della del dell AEEG 05/04 e l equivalente contrattata nel mercato libero, salvo conguaglio a consuntivo da portare in detrazione o in aggiunta l anno successivo. In ogni caso il contributo annuale non può essere inferiore a 0,0005 per ogni kwh di energia elettrica prelevata per la pubblica illuminazione (che possono essere inclusi nel sito di consumo del consorziato di cui alla delibera della AEEG n. 91 del 1999) e a 0,0020 per le altre tipologie contrattuali (che possono essere inclusi nel sito di consumo del consorziato di cui alla delibera della AEEG n. 91 del 1999). 3.5 Le valutazioni dei consumi in kwh ai fini del calcolo dei contributi annuali è effettuata con riferimento all anno, più prossimo a quello a cui il contributo si riferisce e per il quale sia possibile acquisire l apposita certificazione dei consumi (fatture e/o certificazione dei consumi da parte del relativo fornitore). 3.6 Il consorziato che si avvale del Consorzio per ulteriori prestazioni oltre all acquisto collettivo di cui all art. 3 comma 3.2 lettera a) dello Statuto, dovrà versare un contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo.

3 Art. 4 COSTI DI FUNZIONAMENTO DEL CTS 4.1 I costi di funzionamento del CTS per le attività di cui alle lettere a),b) e c) di cui all articolo 14, comma 14.2 dello Statuto, sono coperti dal 90% del totale dei contributi annuali versati dai consorziati (articolo 14 comma 14.3). I costi di funzionamento del CTS per le attività di cui all art lettere da d) ad f) sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Art. 5 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente regolamento saranno risolte in base all'art. 18 dello statuto.

4 REGOLAMENTO CONSORTILE PER L ACQUISTO DELL ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO (RECAEE) Art. 1 OBBLIGHI DEI CONSORZIATI Oltre a quanto già indicato nello Statuto e nel Regolamento Consortile Generale (RCG), il consorziato si impegna a: 1.1 trasmettere al Consorzio la documentazione tecnica necessaria alla predisposizione di un'apposita scheda tecnica (redatta a cura del CTS) dei siti di consumo (di seguito denominata "scheda tecnica"); e valevole fino allo scadere dello specifico contratto con il singolo fornitore (di seguito denominato "contratto di fornitura collettivo "); si procederà analogamente ad ogni inizio di nuovo contratto di fornitura collettivo. 1.2 valutare e approvare la scheda tecnica redatta dal CTS entro le date stabilite ed in tempi compatibili con i tempi necessari per la stipula dei contratti con i fornitori, con i distributori e con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. (di seguito "GRTN"), in conformità con le disposizioni dell'autorità per l'energia Elettrica e il Gas (di seguito denominata AEEG) in ordine ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica. Il Consorziato si assume la responsabilità sulla completezza dei dati e la correttezza di quelli eventuali prodotti dallo stesso, necessari per la redazione della scheda tecnica. 1.3 comunicare al Consorzio tempestivamente, e in tempi compatibili con gli obblighi contrattuali stipulati con i fornitori, con i distributori e con il GRTN, nonché in conformità con le disposizioni dell'aeeg in ordine ai servizi di trasporto e di dispacciamento dell'energia elettrica, ogni modifica della tipologia e delle modalità di consumo. 1.4 comunicare al Consorzio prima dell'inizio della fornitura ed entro i termini contrattuali assunti, una scheda amministrativa contenente tutti i dati necessari per la corretta fatturazione anche ai fini fiscali. 1.5 provvedere ai pagamenti a proprio carico dei consumi di energia acquistata in forza del contratto per l acquisto in forma collettiva stipulato dal Consorzio, secondo le modalità previste ai successivi articoli 7 e 8. Art. 2 SCHEDA TECNICA

5 2.1 Il Direttore del Consorzio sottopone la documentazione al CTS per la predisposizione della scheda tecnica ai sensi dell art. 12.comma 12.2 lettera c); 2.2 La scheda tecnica contiene tutti i dati necessari per la stipula degli accordi contrattuali con i fornitori e per la determinazione ottimale dei contratti di trasporto e del servizio di dispacciamento secondo le disposizioni dell'aeeg. In generale nella scheda tecnica dovranno essere inseriti tutti i dati utili per operare nel mercato elettrico affidato al Gestore del Mercato Elettrico. La determinazione dei dati viene effettuata con l'assistenza del CTS. 2.3 I Consorziati avranno facoltà di modificare gli effettivi impegni di potenza e di energia contrattuale secondo le modalità previste nel contratto di fornitura collettivo e nelle disposizioni sul trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica disposte dall'aeeg e dal GRTN. I maggiori oneri relativi ai servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica eventualmente dovuti ai distributori od al GRTN a causa delle variazioni degli impegni di potenza o di energia saranno a carico dei Consorziati. 2.4 Il CTS provvederà a verificare la compatibilità della scheda tecnica di ciascun consorziato con le schede degli altri Consorziati al fine di garantire il corretto funzionamento e l'economicità della gestione del Consorzio attraverso un equo contemperamento degli interessi di tutti i Consorziati. Art. 3 MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA E SISTEMI DI MISURAZIONE 3.1 Ciascun consorziato si impegna a rispettare per gli impianti oggetto del contratto di fornitura collettiva le norme tecniche di servizio eventualmente previste dai contratti di trasporto e del servizio di dispacciamento. 3.2 Ciascun consorziato si impegna ad autorizzare l'installazione di eventuali sistemi di telelettura dei consumi, secondo le modalità prescritte dal Consorzio in eventuale accordo con il fornitore. Si impegna altresì ad autorizzare l'installazione dei complessi di misura eventualmente imposti dai distributori, nonché ad autorizzare lo stesso Consorzio ad acquisire ed elaborare i dati messi a disposizione dai distributori e/o dal fornitore. Art. 4 ONERI SUI PRELIEVI DI POTENZA E DI ENERGIA 4.1 I prelievi di potenza e di energia di ciascun consorziato dovranno rispettare i valori e i termini indicati nelle schede tecniche, fatte salve le variazioni che sono consentite a norma dell'art. 2 comma 2.3 del presente regolamento.

6 4.2 Saranno posti a carico di ciascun consorziato tutti gli oneri derivanti dal superamento della potenza disponibile e del conseguente adeguamento della potenza contrattualmente impegnata con i distributori, nonché gli oneri derivanti dal servizio di dispacciamento nella misura prevista dall'aeeg, o secondo le diverse migliori condizioni pattuite nel contratto di fornitura collettivo dell'energia elettrica. 4.3 Il prelievo di potenza e di energia di ciascun sito di ogni consorziato in conformità a quanto previsto nella scheda tecnica, sarà verificato attraverso i dati forniti mediante i complessi di misura o i sistemi di telelettura di cui all'art. 3 comma 3.2 o in caso di mancanza di disponibilità di tali dati mediante stima effettuata sui consumi presunti con successivo conguaglio annuale o semestrale. 4.4 Qualora venga effettuata l'autolettura, la lettura dei consumi dell'energia elettrica e della potenza prelevata da ciascun punto di prelievo di ogni consorziato dovrà essere effettuata, dal consorziato medesimo, il primo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferisce il prelievo di energia. I dati relativi dovranno essere immediatamente comunicati da ciascun consorziato al Consorzio secondo le modalità fissate dal Consiglio Direttivo. Qualora il consorziato non effettui la lettura e la successiva comunicazione nel termine previsto, il consumo viene convenzionalmente determinato dal Consorzio sulla base del consumo più elevato effettuato dallo stesso consorziato negli ultimi dodici mesi, salvo eventuale conguaglio successivo. Il Consorzio avrà facoltà di verificare, con proprio personale incaricato, le letture effettuate da ciascun consorziato. Art. 5 PRELIEVI ED EVENTUALI EROGAZIONI DI ENERGIA REATTIVA Per non incorrere nell'applicazione di penali il valore del fattore di potenza medio mensile di ogni punto di riconsegna non deve essere inferiore ai valori disposti (attualmente a 0,90 in assorbimento di potenza reattiva; in ogni caso il fattore di potenza in ogni punto di riconsegna non deve risultare inferiore a 0,70 in assorbimento di potenza reattiva). Consorzio Regionale per L energia e la Tutela Ambientale Per eventuali prelievi di energia reattiva oltre i limiti sopra indicati effettuati nei punti di riconsegna, ai singoli Consorziati verranno applicati i prezzi stabiliti nel contratto di trasporto.

7 Saranno a carico dei Consorziati eventuali corrispettivi richiesti dai gestori delle reti per erogazioni di energia reattiva dei punti di riconsegna verso la rete. Art. 6 INTERRUZIONI DELL'EROGAZIONE L'interruzione o limitazione della fornitura di energia elettrica sia essa dovuta a caso fortuito, atti governativi, scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa non imputabile al Consorzio, non daranno luogo ad alcuna responsabilità del Consorzio verso i Consorziati. Art. 7 ATTRIBUZIONE DEI CORRISPETTIVI 7.1 Gli approvvigionamenti di energia elettrica e dei servizi di trasporto e di dispacciamento effettuati dai Consorziati tramite il Consorzio, verranno fatturati dal Consorzio al prezzo di acquisto, o mediante la fatturazione diretta ai Consorziati da parte del fornitore, dei distributori o del GRTN. Eventuali interessi attivi e passivi, con criterio stabilito dal Consiglio Direttivo, verranno computati a favore o a carico dei Consorziati, avuto riguardo alle cause che ne hanno determinato l'origine. 7.2 Le fatture emesse a carico di ciascun consorziato saranno comprensive dei costi di fornitura, e di ogni altro onere relativo al servizio di trasporto e di dispacciamento determinato dai provvedimenti tariffari dell'aeeg, fatte salve le eventuali migliori condizioni previste nel contratto di fornitura collettivo. 7.3 I corrispettivi degli oneri di cui all art. 4 comma 4.2 saranno a carico di ogni consorziato per ogni punto di prelievo e verranno calcolati nella misura prevista dalle delibere dell'aeeg. 7.4 I corrispettivi per eventuali prelievi di energia reattiva nei punti di riconsegna saranno a carico di ogni consorziato e verranno calcolati in base alle delibere dell'aeeg. Parimenti saranno a carico di ogni consorziato eventuali corrispettivi richiesti dal GRTN per erogazioni di energia reattiva dei punti di riconsegna verso la rete. 7.5 Qualsiasi variazione delle imposte e/o introduzione di imposte o tasse in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti saranno a carico dei Consorziati. Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili per legge o per disposizione dell'aeeg al contratto di fornitura collettivo, alla fornitura ed ai relativi compensi, saranno posti a carico dei Consorziati. Analogamente a quanto sopra stabilito, ogni eventuale agevolazione fiscale o di altra natura, di cui ciascun consorziato benefici, resterà a vantaggio di quest'ultimo. Art. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTO

8 8.1 Se non diversamente pattuito tra Consorzio e fornitori, la fatturazione verrà effettuata dal fornitore direttamente nei confronti di ciascun consorziato (anche con riferimento alle singole utenze dello stesso) sulla base dei prezzi, delle tempistiche e delle modalità stabilite nel contratto di fornitura collettivo. In caso di fatturazione diretta da parte del fornitore, dei distributori o del GRTN le modalità ed i termini di fatturazione e pagamento dei costi di cui all'articolo 7 del RECAEE, sono quelli stabiliti nei relativi contratti. 8.2 Le eventuali spese sostenute per le attività connesse al monitoraggio nel tempo del consumo di energia elettrica (variazioni delle curve di carico) e delle riconciliazioni del vettore, rimarranno a carico dei singoli Consorziati. 8.3 I pagamenti di cui ai comma 8.1 e 8.2 del presente articolo, saranno effettuati ai fornitori direttamente dai singoli Consorziati. 8.4 I conguagli relativi ai diversi prelievi o a modifiche di consumo sostenuti dal consorziato saranno addebitati o accreditati a consuntivo nelle successive fatturazioni. Art. 9 RECESSO DI UN SOCIO 9.1 In caso di recesso dal contratto di Consorzio da parte di un consorziato per le cause e secondo le modalità stabilite all'art. 6 dello Statuto, saranno a carico del consorziato uscente i maggiori oneri eventualmente sostenuti dal Consorzio per la conseguente modifica delle condizioni del contratto di fornitura collettivo Il Consorzio, oltre a quanto previsto nell' art. 6 dello Statuto, avrà facoltà di escludere il consorziato nei casi di: - mancato ritiro di energia elettrica; - mancato pagamento della fornitura; - mancata conformità degli impianti; - prelievo fraudolento. Art. 10 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente regolamento saranno risolte in base all'art. 18 dello Statuto.

9 REGOLAMENTO PER L ADESIONE DEI CONSORZIATI AL PROGETTO NON VENDIAMOCI ANCHE IL VENTO E PER LA SUDDIVISIONE DEI RELATIVI PROVENTI (Approvato con Delibera Assemblea Consorzio CRETA n. 20 del ) Download file pdf Art. 1. SCOPO DEL REGOLAMENTO Modalità di adesione al Progetto Non vendiamoci anche il vento e suddivisione degli utili derivanti dalla sua attuazione. Art. 2. MODALITÀ DI ADESIONE AL PROGETTO I Consorziati che intendano aderire al progetto devono far pervenire alla sede del Consorzio, a mezzo di raccomandata AR o fax, richiesta di adesione al progetto, come da fac-simile allegato, dichiarando la propria disponibilità all intervento tecnico finalizzato all utilizzo del vento come risorsa energetica alternativa e/o approvare l apposita convenzione tra il Comune ed il Consorzio. Quindi autorizzare ad ispezionare il territorio Comunale e raccogliere tutti i dati necessari per la redazione dello studio preliminare atto ad accertare se il quantitativo di vento spirante nel proprio territorio possa essere utilizzato come risorsa energetica alternativa. Detta autorizzazione può anche essere concessa in via preliminare prima ancora di aver approvato la Convenzione. Art. 3. UTILI DEL CONSORZIO CRETA DERIVANTI DALL ATTUAZIONE DEL PROGETTO I proventi destinati al Consorzio sono articolati in tre componenti di cui ai successivi commi. Proventi derivanti dalla realizzazione e gestione di impianti per complessivi 200MW nel territorio dei Comuni Consorziati, capitolo del progetto. Proventi derivanti dalla partecipazione alle società che realizzeranno gli impianti di cui al capitolo del progetto. Gli utili di cui ai commi 2 e 3 dovranno essere utilizzati conformemente a quanto previsto dallo Statuto consortile, reinvestiti, cioè, nelle attività proprie dei singoli consorziati. Art. 4. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI TRA I CONSORZIATI I proventi da ripartire tra i consorziati sono quelli descritti ai commi 2 e 3 dell articolo 3. Il 10% a copertura delle spese correnti di funzionamento del Consorzio. Tali spese, a mero titolo esemplificativo, possono essere elencate come di

10 seguito: personale amministrativo, sede, materiale di consumo, servizi telefonici, energia, trasporti, missioni, Comitato Tecnico Scientifico ecc. Il 10% verrà ripartito, annualmente, tra tutti i Consorziati secondo le quote stabilite dall indice seguente.

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12 ART. 5 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Per eventuali controversie in ordine all'esecuzione e/o all'interpretazione del presente regolamento viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Cosenza. This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

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