TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 [APP Giud. PACE] Circolazione stradale Sosta e parcheggio Collisione fra autoveicoli Manovra di ingresso nell area di parcheggio antistante l area di parcheggio occupata da un veicolo in fase di uscita Responsabilità concorrente dei proprietari Procedimento civile Procedimento davanti al giudice di Pace Appello a sentenza resa dal Giudice di Pace Risarcimento del danno Somma determinata secondo giustizia - Eccezione di inappellabilità Esclusione Presunzione del limite massimo della competenza per valore - Rif.Leg.art.2054 cc;artt.14,113,339 cpc; Sentenza n. 490/07 Pronunziata il 12/02/2007 Depositata il 12/03/2007 TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE UNICO, DOTT.SSA GENTILI CAROLINA HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE S E N T E N Z A NELLA CAUSA D'APPELLO N.4293/2004 PROMOSSA DA XX, rapp.to e difeso dagli Avv.ti G.Parrillo e R.Morelli, parte attrice appellante CONTRO YY, GG e UNIPOL ASSICURAZIONI S.C.A.R.L., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Uber Trevisi e Luca Trevisi Borsari parte convenuta appellata Oggetto: responsabilità extracontrattuale a seguito di sinistro (2054 c.c.) CONCLUSIONI Per parte attrice appellante: Adversis reiectis, in riforma della sentenza n.938/03, depositata in Cancelleria in data 8 luglio 2003, resa dal Giudice di Pace di Modena, Avv. Chiara Magni, dichiararsi responsabile, o, quanto meno, corresponsabile del sinistro de quo la signora GG e condannarsi di conseguenza i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno alla Ford Focus dell'appellante nella misura di Euro 776,03 o nella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre agli interessi ed alla svalutazione monetaria decorrenti dal dì del sinistro al saldo effettivo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Per parte convenuta appellata: Contrariis rejectis,

2 a) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarata l'inappellabilità della sentenza de qua ex artt c.p.c., rigettarsi l'impugnazione e le domande tutte del sig. XX siccome illegittime, inammissibili ed improponibili; b) in via di estremo subordine, nella non creduta ed impossibile ipotesi di mancato accoglimento della predetta eccezione formulata in via principale, dato atto e dichiarato che l'incidente stradale per cui è causa è avvenuto per fatto e colpa esclusivi della sig.ra MM conducente dell'auto tg. (omissis) del sig. XX, rigettarsi l'appello da quest'ultimo proposto perché destituito di qualsiasi fondamento con integrale conferma dell'impugnata sentenza. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari sia di primo che di secondo grado. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione del maggio 2002 XX, quale proprietario della vettura Ford Focus condotta dalla signora MM, conveniva davanti al Giudice di Pace di Modena YY, quale proprietario, e GG, quale conducente, della vettura tg.mo *** nonché la Unipol Assicurazioni per sentir dichiarare che la responsabilità del sinistro avvenuto il giorno era da attribuirsi esclusivamente alla conducente GG e, quindi, condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento dei danni subiti dalla vettura attorea nel corso del sinistro e quantificati in Euro 776,03 o nella somma maggiore o minore che venisse accertata. Esponeva che il sinistro era avvenuto in Vignola, in via I Maggio, mentre la signora MM, conducente della vettura attorea, era ferma in sosta e l'auto condotta dalla signora GG si immetteva nello spazio libero antistante l'auto attorea, collidendo con la parte anteriore sinistra di quest'ultima. Nel giudizio di primo grado si costituiva la compagnia assicuratrice che sollevava forti dubbi sulla dinamica del sinistro, come ricostruita dall'attore, assumendo che al contrario l'autovettura attorea si era immessa nella circolazione senza concedere la dovuta precedenza alla vettura di controparte che procedeva lungo la via I Maggio, come poteva desumersi dalla conformazione dei danni. Contestava infine il quantum dei danni per la riparazione non dimostrati dal semplice preventivo. Il giudice di pace assumeva le prove orali dedotte da entrambe le parti; quindi pronunciava la sentenza qui impugnata, con la quale riteneva non dimostrato il nesso di causalità tra il sinistro ed i danni riportati e la mancanza di colpa dei convenuti. Con atto di citazione notificato in data XX impugnava davanti al Tribunale di Modena la sentenza del giudice di pace, poiché era fondata unicamente sulla ricostruzione dei fatti operata dall'agente di polizia municipale intervenuto dopo il verificarsi dell'urto, mentre non teneva in alcun modo in considerazione le dichiarazioni dei testi oculari in merito alla circostanza che la vettura attorea era ferma al momento dell'impatto; inoltre era errata laddove aveva negato la compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro, benché vi fosse coincidenza tra le fotografie allegate al rapporto ed il risarcimento richiesto dall'attore. Si costituiva l'appellato, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'appello, trattandosi di sentenza pronunciata in causa di valore inferiore ad Euro 1100 per la quale in forza dell'art.113 c.p.c. il giudice di pace era autorizzato a decidere secondo equità con sentenza non soggetta ad appello ai sensi dell'art.339 u.c. c.p.c..

3 In grado di appello non veniva svolta attività istruttoria e all'udienza del i procuratori rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate ed il G.I. tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi. Con l'unico motivo di appello il sig. XX lamenta, in sostanza, una erronea valutazione delle risultanze istruttorie, da parte del giudice di pace, in ordine all'incidente avvenuto in data in Vignola, via Primo Maggio; in particolare avrebbe omesso di considerare sia la testimonianza resa nel corso del giudizio da PP, che era presente al sinistro e dichiarato che la vettura attorea era ferma in sosta, sia le conformi dichiarazioni rilasciate da *** agli Agenti di Polizia Municipale di Vignola, valorizzando invece soltanto la ricostruzione dell'agente che aveva ritenuto in movimento il veicolo attoreo, pur non essendo presente sul luogo al momento del sinistro. L eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello va rigettata. Nelle conclusioni precisate nell atto introduttivo di primo grado, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno "nella misura di Euro 776,03 o nella somma di maggiore o minore che sarà di giustizia al termine dell'istruttoria". Orbene, secondo consolidata giurisprudenza, nel giudizio innanzi al giudice di pace, qualora la domanda avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni sia proposta con espressa indicazione della quantificazione del danno in euro 988,50, oppure nella somma che risulterà dovuta e comunque entro i limiti della competenza per valore di detto giudice, deve escludersi che la stessa sia stata contenuta entro il limite stabilito dall'art. 113 c.p.c. per la decisione della causa secondo equità e, conseguentemente, la sentenza è impugnabile con appello, non con il ricorso per cassazione, non rilevando in contrario che l'attore, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia contenuto la domanda entro detto limite, dato che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (Cass n. 8075). Ancora: in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto agli art. 339, comma 3, e 113, comma 2, c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di lire due milioni, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 ss. c.p.c. in tema di competenza. Ne consegue che quando, come nel caso, abbia ad oggetto somma di denaro non determinata ma orientativamente indicata in "quella maggiore o minore conforme a giustizia", essendo indeterminata la domanda si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, limite entro il quale la pronunzia di condanna va contenuta per non incorrere nel vizio d'ultrapetizione, rimanendo escluso che essa possa considerarsi resa in base ad equità (Cass n.899). Passando quindi al merito dell'appello, l'unico motivo proposto è fondato nel senso infra precisato. In primo luogo si osserva che i danni riportati dal veicolo attoreo, come ricavabili dalle fotografie prodotte e dal rapporto redatto dai Vigili di Vignola, nonché con quelli riportati dalla vettura del convenuto risultano del tutto compatibili con la versione dei fatti esposta da parte attrice; anzi rende più verosimile detta versione la circostanza che

4 l'urto subito dalla vettura dell'appellato sia posizionato nella parte posteriore destra, anziché in quella anteriore. Se infatti si ipotizza che la vettura Ford fosse ferma, in procinto di immettersi nel flusso della circolazione, visto che la signora MM aveva già azionato l'indicatore di direzione, sia pure con il muso già proteso in fuori rispetto alla posizione di parcheggio, e che invece la Mercedes abbia stretto la manovra d'entrata nel parcheggio antistante alla vettura attorea, si giustificano maggiormente i danni nella parte laterale posteriore destra, in particolare quelli della fiancata e del parafango; in caso contrario i danni sarebbero stati provocati sul lato anteriore destro della vettura Mercedes, costituendo tale punto quello che prima di ogni altro sarebbe venuto a collisione. Inoltre nel corso dell'istruttoria orale è emerso dalla deposizione dell'unica teste sentita, PP, che ha assistito all'incidente, che la vettura condotta dalla MM veniva urtata dalla Mercedes anteriormente a sinistra per proseguire e parcheggiare davanti alla Ford. Del resto l'intenzione di parcheggiare veniva affermata dalla stessa signora GG nelle dichiarazioni spontanee rese alla Polizia Municipale di Vignola; inoltre le fotografie allegate al rapporto confermano che la Mercedes venne parcheggiata davanti alla Ford. Ciò che non può invece essere accertato con certezza è se la vettura Ford fosse ferma e in.eve movimento, perché in realtà nessuno dei testi ricorda tale circostanza con precisione. Da ciò deriva che vada applicata la presunzione di responsabilità concorrente prevista dall'art.2054 c.c. e che i convenuti vadano dichiarati responsabili, nella misura del 50%, nella causazione del sinistro per cui è causa, in solido tra loro alla metà dell'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte appellata. In punto quantum, in primo grado i convenuti hanno contestato la valenza probatoria del preventivo prodotto da parte attrice. In realtà le riparazioni elencate paiono rispondenti ai danni subiti dalla vettura Ford ed i costi indicati risultano congrui. La sentenza appellata va pertanto riformata in toto, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della metà dell'importo liquidato a titolo di risarcimento dei danni in favore di parte appellata in Euro 700,00. Rappresentando detto importo un debito di valore, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria dalla data del sinistro e gli interessi nella misura legale sulla somma come annualmente rivalutata, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo affettivo. La metà delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico degli appellati in considerazione della parziale reciproca soccombenza e compensate per il testo. P.Q.M. Il Tribunale, in qualità di Giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza impugnata; dichiara la concorrente responsabilità di MM e GG nel sinistro per cui è causa;

5 condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della metà della somma di Euro 700,00, oltre rivalutazione e gli interessi sulla somma annualmente rivalutata; oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo effettivo; condanna i convenuti al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida per entrambi i gradi in Euro 370,00 per spese, Euro 954,00 per competenze ed Euro 740,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso il IL GIUDICE Dott.ssa Carolina Gentili Depositata in Cancelleria il 12 MAR 2007

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