Trattamento Economico della Dirigenza Medica RISORSE FONDI CONTRATTUALI

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1 Trattamento Economico della Dirigenza Medica RISORSE FONDI CONTRATTUALI

2 2 I FONDI CONTRATTUALI ASPETTI GENERALI SUI FONDI CONTRATTUALI IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO ALLE CONDIZIONI DI LAVORO IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO IL FONDO PER LA FORMAZIONE

3 ASPETTI GENERALI SUI FONDI CONTRATTUALI 3 FINALITÀ GENERALI DEI FONDI CONTRATTUALI MODALITÀ DI UTILIZZO ANNUALE DEI FONDI CONTRATTUALI RIDETERMINAZIONE DEI FONDI IN RELAZIONE A MODIFICHE ORGANIZZATIVE OBBLIGO DI UTILIZZO INTEGRALE DEI FONDI NELL ESERCIZIO DI COMPETENZA

4 FINALITÀ GENERALI DEI FONDI CONTRATTUALI 4 I fondi contrattuali sono finalizzati a garantire certezza di finanziamento di una serie di componenti del trattamento economico del dirigente medico La rilevanza che i fondi contrattuali rivestono nella gestione aziendale trova conferma nel CCNL , che obbliga le aziende sanitarie a dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali ed alla regione della consistenza degli stessi. (CCNL , articolo 4, comma 3) 3. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l Azienda, ai fini dell avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle OO.SS. ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL del 3 novembre Tale procedura viene attivata all inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.

5 MODALITÀ DI UTILIZZO DEI FONDI CONTRATTUALI 5 I FONDI CONTRATTUALI SONO DETERMINATI ANNUALMENTE E IL LORO UTILIZZO È OGGETTO DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE Sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per: 1) la definizione della percentuale di risorse del fondo di risultato da destinare alla realizzazione degli obiettivi aziendali generali 2) la definizione delle risorse e ripartizione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449 / 1997 (norma disapplicata) 3) la distribuzione delle risorse contrattuali tra i diversi fondi aziendali e delle risorse regionali eventualmente assegnate 4) le modalità di attribuzione ai dirigenti della retribuzione collegata agli obiettivi e programmi assegnati 5) lo spostamento di risorse tra i diversi fondi aziendali ed al loro interno, tra i diversi istituti, in conseguenza della riduzione di organico derivante da stabili processi di riorganizzazione CCNL , articolo 4, comma 2 2. In sede di contrattazione collettiva integrativa sono regolate le seguenti materie:...

6 6 RIDETERMINAZIONE DEI FONDI IN RELAZIONE A MODIFICHE ORGANIZZATIVE Le aziende che rideterminino la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base del calcolo della consistenza dei fondi, dovranno incrementare i fondi aziendali Analogamente si procede in caso di attivazione di nuovi servizi, anche ad invarianza della dotazione organica. (CCNL , articolo 53) 1. Le aziende e gli enti che, in attuazione delle vigenti disposizioni, rideterminano, con atto formale, la dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale in numero superiore a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi, previsti dagli artt. 50, 51 e 52, nel finanziare la predetta dotazione organica dovranno incrementare i relativi fondi in modo congruo, con oneri a carico del proprio bilancio, tenendo conto: del valore delle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, della retribuzione di posizione minima contrattuale di cui all art. 35, comma 1, lett. A) punto 5 come già previsto dall art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996; delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico accessorio complessivo eventualmente spettante ai dirigenti da assumere; dell indennità di cui agli artt. 40 e 42, 2. Analogamente si procede nel caso di attivazione di nuovi servizi anche ad invarianza della dotazione organica con riferimento al trattamento accessorio.

7 OBBLIGO DI UTILIZZO INTEGRALE DEI FONDI NELL ESERCIZIO DI COMPETENZA 7 I fondi aziendali, devono essere integralmente utilizzati nell esercizio di competenza Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo per la retribuzione di posizione o nel fondo per il trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro, devono essere temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate ai relativi fondi a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. CCNL , articolo 50, comma 4 4. Il fondo di cui al comma 1 deve essere integralmente utilizzato. Eventuali risorse che annualmente a consuntivo risultassero ancora disponibili nel fondo sono temporaneamente utilizzate in quello per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, riassegnate al fondo di cui al presente articolo a decorrere dall esercizio finanziario dell anno successivo.

8 IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 8 INDENNITÀ FINANZIATE DAL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DETERMINAZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE IN PRIMA APPLICAZIONE CONTRATTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO A SEGUITO DEL PASSAGGIO NEL TABELLARE DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE EFFETTI SUL FONDO DI POSIZIONE DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO NON ESCLUSIVO EFFETTI SUL FONDO DI POSIZIONE DELL APPLICAZIONE DEI SUCCESSIVI CCNL

9 INDENNITÀ FINANZIATE DAL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 9 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IL FONDO FINANZIA LE SEGUENTI INDENNITÀ: INDENNITÀ DI SPECIFICITÀ MEDICA EQUIPARAZIONE SPECIFICO TRATTAMENTO ECONOMICO INDENNITÀ DI STRUTTURA COMPLESSA (CCNL , articolo 50, comma 1) 1. Per il finanziamento dell indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti medici e veterinari, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché l indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è confermato il fondo previsto dall art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996 il cui ammontare è quello consolidato al , comprensivo, in ragione d anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Il fondo finanzia altresì l indennità di sostituzione, corrisposta al dirigente in caso di sostituzione del responsabile della struttura di appartenenza (CCNL , ARTICOLO 18, COMMA 7) 7. Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria.al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi. Qualora la sostituzione dei commi 1 e 2 si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete una indennità mensile di L e per la sostituzione di cui al comma 3 di L Alla corresponsione delle indennità si provvede o con le risorse o del fondo dell art. 50 o di quello dell art. 52 per tutta la durata della sostituzione. La presente clausola si applica ad ogni eventuale periodo di sostituzione anche se ripetuto nel corso dello stesso anno. L indennità può, quindi, essere corrisposta anche per periodi frazionati.

10 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE IN PRIMA APPLICAZIONE CONTRATTUALE 10 L IMPORTO INIZIALE DEL FONDO, ALLA DATA DEL 1 DICEMBRE 1995, È DETERMINATO: Dall'ammontare delle risorse destinate nell'anno 1993 al pagamento di una serie di indennità previste dalla normativa contrattuale vigente fino al 31 dicembre 1993 (d.p.r. 270/1987, d.p.r. 384/1990) connesse con funzioni e responsabilità attribuite: indennità di dirigenza medica indennità medico specialistica indennità di responsabilità primariale indennità di modulo indennità di coordinamento indennità di partecipazione all ufficio di direzione (CCNL , articolo 60 comma 1) 1. Al finanziamento dell indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento economico ex art. 15 del d.lgs. 502 del 1992 per i dirigenti di II livello delle aziende e degli enti del S.S.N., si provvede mediante l utilizzo di un fondo, costituito a decorrere dal ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, il quale è formato: Vedi scheda ARAN costitutiva del Fondo

11 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI POSIZIONE IN PRIMA APPLICAZIONE CONTRATTUALE 11 L IMPORTO INIZIALE DEL FONDO, ALLA DATA DEL 1 DICEMBRE 1995, È DETERMINATO: Da una ulteriore somma pari allo 0,37% del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 e al solo personale con qualifica di dirigente di 1 e 2 livello relativamente a due dodicesimi per l'anno 1995 (dicembre e 13 mensilità); A decorrere dal 1 gennaio 1996 il fondo è incrementato in ragione di anno di una somma pari al 2,41% del monte salari. (CCNL , articolo 60 comma 1) 1. Al finanziamento dell indennità di specificità medica e della retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento economico ex art. 15 del d.lgs. 502 del 1992 per i dirigenti di II livello delle aziende e degli enti del S.S.N., si provvede mediante l utilizzo di un fondo, costituito a decorrere dal ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, il quale è formato: Vedi scheda ARAN costitutiva del Fondo

12 12 DECURTAZIONE DEL FONDO PER IL PASSAGGIO NEL TABELLARE DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE A decorrere dal 31 dicembre 2003, a seguito del conglobamento nello stipendio tabellare di parte della retribuzione di posizione, il fondo di posizione è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario con rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite di: 5360,24 per ogni dirigente in servizio con più di cinque anni di anzianità 4381,21 per ogni dirigente in servizio con meno di cinque anni di anzianità Dalla medesima data il fondo è decurtato dell importo (quota parte derivante dalla RIA) utilizzato per i dirigenti con meno di cinque anni di anzianità di servizio 979,02, ( 1.060,61 compresivi della 13^ mensilità) per ogni dirigente in servizio con meno di cinque anni di anzianità (CCNL articolo 54 comma 5 con rimando all art. 41 comma 3)

13 EFFETTI SUL FONDO DI POSIZIONE DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO NON ESCLUSIVO 13 Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio di dirigenti dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, (in applicazione dell articolo 2 septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito in legge dalla legge 26 maggio 2004 n.138) le risorse che si rendono disponibili per effetto della conseguente riduzione della retribuzione di posizione rimangono accreditate al fondo di posizione. In caso di ritorno del dirigente al rapporto esclusivo le risorse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione, fermo restando che l eventuale nuova opzione per il rapporto di lavoro esclusivo non ripristina la situazione di incarico preesistente. (CCNL articolo 54 comma 6) 6. Dal 1 gennaio 2005, in caso di passaggio dei dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, le risorse che si rendono disponibili per effetto dell'applicazione dell'art. 12, comma 2, e dell'art. 43 rimangono accreditate al fondo del presente articolo, per essere utilizzate prioritariamente per i fini del comma 4 in aggiunta alla RIA ove carente, ovvero, in caso di ulteriore avanzo, a consuntivo, nel fondo della retribuzione di risultato. In caso di ritorno del dirigente al rapporto esclusivo esse potranno essere nuovamente utilizzate per la retribuzione di posizione alle condizioni dell'art. 58 comma 2

14 14 EFFETTI SUL FONDO DI POSIZIONE DELL APPLICAZIONE DEI CCNL CCNL I biennio economico CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico ulteriori incrementi CCNL I biennio economico CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico CCNL II biennio economico CCNL integrativo 10 febbraio 2004 CCNL II biennio economico CCNL II biennio economico

15 FONDO DI POSIZIONE CCNL I BIENNIO ECONOMICO 15 A decorrere dal 1 gennaio 1997 il fondo di posizione è incrementato: per ciascun dirigente medico di 1 livello in servizio, di un importo pari a 50 minuti di plus orario settimanale (50 minuti di plus orario settimanale che equivaleva all 8,33% del salario), calcolato applicando la previgente normativa contrattuale (D.P.R. 270/1987 D.P.R. 384/1990). di un importo pari a 60 minuti di plus orario settimanale (60 minuti di plus orario settimanale che equivaleva all 10% del salario) per ciascun dirigente medico di 2 livello in servizio per trasferimento massimo del 16% del fondo di risultato fondo di posizione che è, altresì, incrementato di un importo pari a 65 ore annue pro capite di lavoro straordinario feriale diurno riferite ai dirigenti di secondo livello (CCNL , articolo 60 commi 2, 3)

16 16 FONDO DI POSIZIONE CCNL II BIENNIO ECONOMICO Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione dei dirigenti di I e II livello nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di 2 livello, così come determinato nell articolo 60 del CCNL , primo biennio è incrementato nel modo seguente: di una somma pari al 3,23 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell azienda o ente, calcolato con riferimento all anno 1995, a decorrere dal ; di una ulteriore somma pari al 1,38 % del monte salari a decorrere dal 31 dicembre (CCNL , articolo 4 comma 1)

17 FONDO DI POSIZIONE CCNL I BIENNIO ECONOMICO 17 L ammontare iniziale del fondo è quello consolidato al , comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Rispetto a tale ammontare il fondo deve essere incrementato con le seguenti risorse: a decorrere dal 1 gennaio 1999 da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, concordata in contrattazione integrativa, nel rispetto dei risparmi aziendali prestabiliti in sede di definizione del bilancio; a decorrere dal 1 gennaio 2000 da una quota pari all'1,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria calcolato con riferimento al 31 dicembre 1997; risorse derivanti dal fondo per la retribuzione accessoria legata a particolari condizioni di lavoro in presenza di stabile modifica e razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi - anche a parità di organico; dagli assegni ad-personam corrisposti a dirigenti cessati dal servizio. (CCNL articolo 50 comma 2)

18 FONDO DI POSIZIONE CCNL II BIENNIO ECONOMICO 18 L ammontare iniziale del fondo è quello consolidato al , comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza. Rispetto a tale ammontare il fondo, oltre ad essere integrato dalla quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale, dal fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, dagli assegni personali, è incrementato: 1. a decorrere dal 1 luglio 2000 di una quota, in ragione d anno, pari allo 0,6% del monte salari annuo della dirigenza medico veterinaria, calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; 2. a decorrere dal 1 luglio 2001 di una quota, in ragione d anno, pari allo 0,5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 31 dicembre 1999; 3. a decorrere dal 1 luglio 2000 dalle risorse relative allo specifico trattamento economico attribuito ai dirigenti medici. (CCNL II biennio, articolo 9, comma 2)

19 ULTERIORI INCREMENTI DEL FONDO DI POSIZIONE CCNL II BIENNIO ECONOMICO 19 A decorrere dal 1 febbraio 2001 il fondo è, altresì, integrato con una quota delle risorse derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio. Tale incremento è pari a lire medie annue lorde pro capite per ogni dirigente di ex IX livello in servizio al 5 dicembre 1996, di cui lire: destinate a consentire l equiparazione della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di ex IX livello, qualificato e non qualificato, a quella dei dirigenti di ex X livello non qualificato e per la parte residua per finanziare la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione. (CCNL II biennio, articolo 9, comma 3) I valori indicati sono valori medi calcolati a livello nazionale. Al fine di superare le differenze interaziendali le regioni hanno operato, con differenti gradi di cogenza, interventi perequativi (CCNL II biennio, articolo 9, comma 4)

20 20 FONDO DI POSIZIONE CCNL INTEGRATIVO 10 FEBBRAIO 2004 A decorrere dal 1 gennaio 2001, il fondo è incrementato in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre Tale incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso. (CCNL 10 FEBBRAIO 2004, INTEGRATIVO DEL CCNL , articolo 37 comma 1)

21 21 FONDO DI POSIZIONE CCNL I BIENNIO ECONOMICO L ammontare iniziale del fondo è quello consolidato al , comprensivo, in ragione d'anno degli incrementi previsti a tale scadenza, ivi compresi quelli disposti dall articolo 37 del CCNL del 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL A decorrere dal 1 gennaio 2002 e dal 1 gennaio 2003, date dalle quali decorrono gli incrementi della retribuzione di posizione stabiliti dal CCNL , il fondo è rideterminato aggiungendovi la somma corrispondente ai singoli incrementi spettanti a ciascun dirigente in relazione alle specifiche posizioni moltiplicati per il numero dei dirigenti in servizio alle stesse date. (CCNL articolo 54 comma 4)

22 FONDO DI POSIZIONE CCNL II BIENNIO ECONOMICO 22 L ammontare iniziale del fondo è quello consolidato al 31 dicembre rispetto a tale ammontare il fondo deve essere incrementato aggiungendovi la somma corrispondente agli incrementi spettanti a decorrere dal 1 gennaio 2004, 1 febbraio 2005, 31 dicembre 2005 a ciascuno dei dirigenti interessati moltiplicati per il numero degli stessi (al netto degli oneri). A decorrere dal 31 dicembre 2005 il fondo è ulteriormente incrementato di 3,00 mensili (per 13 mensilità) per ciascun dirigente in servizio al 31 dicembre 2003 al netto degli oneri riflessi. Tali risorse sono finalizzate prioritariamente ad eventuali riallineamenti della retribuzione di posizione variabile aziendale ove nell applicazione della retribuzione di posizione minima unificata si siano verificati degli scostamenti a parità di funzioni. (CCNL , II biennio economico, articolo 10)

23 FONDO DI POSIZIONE CCNL I BIENNIO ECONOMICO 23 A decorrere dal 1 gennaio 2007 il fondo è incrementato degli importi necessari per corrispondere ai dirigenti medici in servizio gli incrementi della retribuzione di posizione minima contrattuale ad essi spettanti dal 1 gennaio (ccnl , articolo 20)

24 FONDO DI POSIZIONE CCNL II BIENNIO ECONOMICO 24 A decorrere dal 1 gennaio 2009 il fondo è incrementato degli importi necessari per corrispondere ai dirigenti medici in servizio gli incrementi della retribuzione di posizione minima contrattuale ad essi spettanti dal 1 gennaio (CCNL , articolo 5) A decorrere dal 1 gennaio 2009, il fondo è ulteriormente incrementato di. 215,80 annui lordi per ogni dirigente medico in servizio al 31 dicembre 2007 (CCNL , articolo 9 co. 3)

25 IL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO LEGATO A PARTICOLARI CONDIZIONI DI LAVORO 25 INDENNITÀ FINANZIATE DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO IN PRIMA APPLICAZIONE CONTRATTUALE RIDETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE EFFETTI SUL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELL APPLICAZIONE DEI SUCCESSIVI CCNL

26 INDENNITÀ FINANZIATE DAL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO Il fondo finanzia le seguenti indennità: indennità di pronta disponibilità lavoro straordinario indennità di rischio radiologico indennità per servizio notturno o festivo compensi per attività didattica indennità di bilinguismo indennità di profilassi antitubercolare indennità di aggiornamento indennità di dirigenza medica (CCNL , articolo 62, comma 1) Qualora il fondo annuale, a consuntivo, non risulti integralmente utilizzato, le risorse ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate nel fondo per la retribuzione di risultato relativo al medesimo anno e, quindi, eventualmente riassegnate al fondo per il trattamento accessorio a decorrere dall'esercizio successivo. (CCNL , articolo 62, comma 5)

27 27 DETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO IN PRIMA APPLICAZIONE CONTRATTUALE L ammontare iniziale del fondo è costituito dalla somma spesa per l'anno 1993 per il pagamento delle indennità al finanziamento delle quali il fondo è finalizzato (CCNL , articolo 62, comma 1)

28 RIDETERMINAZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE Qualora, in base a rimodulazioni dell organizzazione aziendale che consentano razionalizzazioni dell'orario di lavoro, dei servizi di guardia e pronta disponibilità che abbiano carattere di stabilità, e che comportino economie nella gestione delle risorse, le risorse risparmiate possono, previa contrattazione integrativa aziendale, essere destinate ad integrare il fondo di posizione oppure a rideterminare l'importo dell'indennità di pronta disponibilità. L'eventuale trasferimento di risorse nel fondo per la retribuzione di posizione è irreversibile. (CCNL , articolo 51, comma 4)

29 29 EFFETTI SUL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELL APPLICAZIONE DEI SUCCESSIVI CCNL CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico

30 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL I BIENNIO ECONOMICO 30 E confermato il fondo per la corresponsione degli emolumenti connessi a determinate condizioni lavorative, già previsto dall'articolo 62 del CCNL 5 dicembre L ammontare del fondo è quello consolidato al Al fine dell'utilizzo del fondo sono, altresì, confermate tutte le disposizioni per remunerare le particolari condizioni di lavoro previste dall'articolo 62 del citato CCNL 5 dicembre 1996, ivi compresi i destinatari, la misura delle indennità, le modalità della loro erogazione e la flessibilità dell'utilizzo delle risorse del fondo con riguardo al loro spostamento temporaneo o permanente nei fondi, rispettivamente, per la retribuzione di risultato o di posizione. (CCNL , articolo 51 comma 2)

31 31 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL II BIENNIO ECONOMICO Nulla è innovato per quanto attiene il fondo previsto dall articolo 51 del CCNL, stipulato in data 8 giugno 2000, per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro. il suo ammontare è quello consolidato al (CCNL , II BIENNIO ECONOMICO, articolo 10 comma 1)

32 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL I BIENNIO ECONOMICO 32 Nulla è innovato per quanto attiene il fondo per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro e per le modalità del suo utilizzo. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre (CCNL articolo 55 comma 1) A decorrere dal 1 gennaio 2003, il fondo è incrementato per ogni dirigente in servizio al 31 dicembre 2001, complessivamente di 16,44 mensili per dodici mesi, al netto degli oneri riflessi, di cui: 4,54 mensili per il finanziamento dell indennità per turni notturni e festivi 4,42 mensili per il finanziamento dell indennità di polizia giudiziaria 7,48 mensili da destinare al fondo per il lavoro straordinario. per finanziare gli incrementi del fondo come sopra definiti le regioni mettono a disposizione, a livello nazionale, complessivamente risorse economiche pari allo 0,32% calcolato sul monte salari (CCNL articolo 55 comma 3)

33 33 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL II BIENNIO ECONOMICO Il fondo previsto per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre 2003, comprensivo degli incrementi a tale data consolidati. (CCNL , secondo biennio economico, articolo 11 comma 1)

34 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL I BIENNIO ECONOMICO 34 Il fondo previsto per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre (CCNL , primo biennio economico, articolo 25, comma 1) E così incrementato: per l anno 2007 di 74,83 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi; per l anno 2008 di 138,98 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi. Tale importo assorbe e contiene l incremento previsto per l anno (CCNL , primo biennio economico, articolo 25, comma 2)

35 FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL I BIENNIO ECONOMICO 35 CCNL art. 25 I biennio co. 3 A decorrere dall entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in 25,78. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a 29,14 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a 33, 63. FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO CCNL II BIENNIO ECONOMICO Il fondo previsto per il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, è confermato sia per le modalità del suo utilizzo che per le relative flessibilità. Il suo ammontare è quello consolidato al 31 dicembre CCNL art. 10 II biennio co. 2 A decorrere dall entrata in vigore del presente contratto, la retribuzione oraria per il lavoro straordinario dei dirigenti, maggiorata del 15% è fissata in 26,61. In caso di lavoro notturno o festivo la tariffa maggiorata del 30% è pari a 30,08 ed in caso di lavoro notturno festivo maggiorata del 50% è pari a 34,70.

36 IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 36 STRUTTURA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DETERMINAZIONE INIZIALE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DETERMINAZIONE INIZIALE DEL FONDO PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE CONGLOBAMENTO NEL TABELLARE DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO EFFETTI SUL FONDO DI RISULTATO DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO NON ESCLUSIVO INCREMENTI CORRELATI AI RISULTATI GESTIONALI AZIENDALI O A RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI EFFETTI SUL FONDO DI RISULTATO DELL APPLICAZIONE DEI SUCCESSIVI CCNL

37 STRUTTURA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 37 Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti e finalizzata anche a costituire un premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della prestazione dei dirigenti. (CCNL , articolo 63, comma 1) Questa finalizzazione è confermata dal CCNL che mantiene la denominazione adottata nel CCNL Nell impianto originario in effetti i fondi correlati all impegno dei dirigenti nel conseguimento degli obiettivi erano due e con distinte finalità: IL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO IL FONDO PER IL PREMIO DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE

38 FINALITÀ DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 38 La retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture sulla base della metodologia budgetaria. Il fondo per la retribuzione di risultato è destinato pertanto a promuovere il miglioramento organizzativo per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza; l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie; la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari e farmaceutici; il miglioramento dei livelli qualitativi degli interventi di prevenzione; la razionalizzazione, la personalizzazione e umanizzazione dell assistenza; la realizzazione di modelli organizzativi innovativi; l'avvio di tecniche per il controllo di gestione (CCNL , articolo 65)

39 FINALITÀ E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL FONDO PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 39 Le risorse del fondo per la qualità della prestazione individuale sono attribuite con cadenza annuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre, a non più del 7% dei dirigenti in servizio. (CCNL , articolo 66, comma 2) Gli elementi che devono essere posti a base del sistema di valutazione che ogni azienda deve adottare per l attribuzione dei premi per la qualità sono: capacità dimostrata di programmare le attività assistenziali; grado di conseguimento degli obiettivi prefissati; capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori; capacità di rispettare e far rispettare le regole dell organizzazione; capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni; capacità dimostrata nell'assolvere compiti di controllo di gestione; qualità dell'apporto personale specifico contributo all'integrazione tra le diverse aree, strutture e servizi; impegno orario. (CCNL , articolo 66, comma 3) CCNL art. 66 Comma Le risorse del fondo di cui all art. 63, comma 2 lettera b) e quelle previste dall art. 65, Comma 10, sono attribuite con cadenza annuale e, comunque, non oltre il 31 dicembre di ogni anno nella forma di premi di qualità della prestazione individuale a non più del 7% dei dirigenti in servizio.

40 DETERMINAZIONE INIZIALE DEL FONDO PER LA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 40 Dal 31 dicembre 1995 il fondo è costituito, nel suo ammontare, dalla somma complessiva dei fondi di produttività sub 1 e sub 2 previsti dalla previgente normativa contrattuale (DPR 384/1990) determinata per l'anno Il fondo è incrementabile con eventuali risorse aggiuntive finalizzate ad incentivare il raggiungimento degli obiettivi di budget, la determinazione delle quali è oggetto di contrattazione integrativa. Di converso il fondo di risultato è decurtato, a decorrere dal 1 gennaio 1997, di un importo pari a 50 minuti di plus orario settimanale e 60 minuti di plus orario settimanale per i Dirigenti di 2 livello, importo trasferito dalla stessa data al fondo di posizione. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le aziende possono utilizzare una ulteriore quota del fondo di risultato, sino ad un massimo del 16%, per incrementare il fondo di posizione, riducendo il fondo di risultato in misura corrispondente. Le decurtazioni citate possono essere applicate a condizione del mantenimento dei livelli organizzativi, assistenziali e di produttività ottenuti con l'applicazione del precedente istituto delle incentivazioni. (CCNL articolo 63, comma 2)

41 DETERMINAZIONE INIZIALE DEL FONDO PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 41 Il fondo è costituito, a decorrere dal 31 dicembre 1995 ed a valere sulla competenza 1996 senza alcun pregiudizio sugli aumenti del biennio successivo, da una somma pari allo 0,2 per cento del monte salari. Le risorse sono destinate annualmente a costituire una componente della retribuzione dei dirigenti, quale premio per il conseguimento di livelli di particolare qualità della loro prestazione con riferimento alla maggiore efficienza delle aziende ed enti, anche con riguardo alla qualità dei servizi. (CCNL articolo 63 comma 2)

42 42 CONGLOBAMENTO NEL TABELLARE DI PARTE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO In conseguenza dei conglobamenti nello stipendio tabellare di quota parte della retribuzione di risultato, disposti dall'articolo 41 comma 2 del CCNL , a decorrere dal 31 dicembre 2003 il fondo è decurtato, per ciascun dirigente medico e veterinario a rapporto esclusivo e non esclusivo, degli importi annui pro-capite di 1.245,24, per i dirigenti con anzianità di servizio pari o superiore ai cinque anni e di 979,02 per i dirigenti con anzianità di servizio inferiore a cinque anni. (CCNL , articolo 56 comma 3)

43 EFFETTI SUL FONDO DI RISULTATO DEL PASSAGGIO AL RAPPORTO NON ESCLUSIVO 43 In caso di passaggio di dirigenti medici e veterinari dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo, in applicazione dell articolo 2 septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 convertito in legge dalla legge 26 maggio 2004 n.138 e la conseguente perdita da parte degli stessi dirigenti del diritto ad usufruire della retribuzione di risultato, le risorse che si rendono disponibili rimangono accreditate allo stesso fondo. (CCNL , articolo 56, comma 4)

44 INCREMENTI CORRELATI AI RISULTATI GESTIONALI AZIENDALI O A RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI 44 Gli incrementi correlati ai risultati gestionali aziendali o a risorse aggiuntive regionali sono effettuabili solo a consuntivo e, pertanto, non hanno effetto automatico per gli esercizi successivi, nei quali devono essere nuovamente verificate le condizioni per la conferma di tali incrementi. (CCNL , II biennio economico, articolo 7, comma 5) Nell incrementare il fondo per la retribuzione di risultato, correlata ai livelli di produttività ed al miglioramento dei servizi, si deve tener conto delle seguenti precisazioni: a) qualora gli incrementi derivino da economie di gestione, queste dovranno essere espressamente accertate a consuntivo dal servizio di controllo interno di gestione o dai nuclei di valutazione e dovranno corrispondere ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle attività; b) resta confermata la possibilità di utilizzazione, anche temporanea, nel fondo per la retribuzione di risultato di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione dei fondi finalizzati al finanziamento della retribuzione di posizione nonché al trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. (CCNL , articolo 52 comma 4)

45 45 EFFETTI SUL FONDO DI RISULTATO DELL APPLICAZIONE DEI SUCCESSIVI CCNL CCNL II biennio economico CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico CCNL I biennio economico CCNL II biennio economico CCNL I biennio economico

46 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL II BIENNIO 46 Le aziende a decorrere dal 1 gennaio 1997 incrementano i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale, nella misura massima dell 1% del monte salari annuo calcolato con riferimento all anno 1995, in presenza: di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo; della realizzazione annuale di programmi, correlati ad incrementi qualitativi e quantitativi di attività dei dirigenti, concordati tra regioni e singole aziende e finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine non superiore ad un triennio. (CCNL , II biennio economico, articolo 7, comma 2) Resta ferma per le regioni la facoltà di attivare modelli organizzativi e fissare obiettivi prestazionali superiori a quelli contemplati dai livelli uniformi di assistenza, anche volti al recupero di standards organizzativi, di efficienza e di efficacia e sviluppo di professionalità, definiti in appositi progetti regionali finanziati. (CCNL , II biennio economico, articolo 7, comma 3)

47 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL I BIENNIO 47 A decorrere dal 1 gennaio 1998 i fondi per la retribuzione di risultato e per il premio per la qualità della prestazione individuale sono formati dall'ammontare delle risorse consolidate alla data del 31 dicembre (CCNL , articolo 52 comma 3) A decorrere dal 1 gennaio 1998 può essere incrementato: con le risorse derivanti da servizi aggiuntivi rispetto a quelli istituzionalmente dovuti (riservando ad economie di bilancio il 50% dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale), nella misura definita dalle aziende previa contrattazione integrativa. nella misura massima dell'1% del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, secondo le modalità stabilite dalle regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio ovvero della realizzazione annuale di programmi correlati ad incrementi quali - quantitativi di attività concordati tra regioni e singole aziende. (CCNL , articolo 52, comma 5)

48 48 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL II BIENNIO L ammontare iniziale dei fondi è quello consolidato al L incremento annuo dei fondi di risultato dell 1% continua ad operare, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle medesime condizioni e caratteristiche previste nella previgente normativa contrattuale.. (CCNL , II biennio economico, articolo 10, comma 2)

49 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL I BIENNIO 49 L'ammontare dei fondi per la retribuzione di risultato e per i premi per la qualità della prestazione individuale è quello consolidato al Nel consolidamento non sono da considerare gli incrementi correlati ad economie di gestione o alla realizzazione di specifici programmi regionali finalizzati al miglioramento dei servizi o alla ottimizzazione delle attività, che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio (CCNL articolo 56 comma 1)

50 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL II BIENNIO 50 L'ammontare dei fondi per la retribuzione di risultato e per i premi per la qualità della prestazione individuale è quello consolidato al Nel consolidamento non sono da considerare gli incrementi correlati ad economie di gestione o alla realizzazione di specifici programmi regionali finalizzati al miglioramento dei servizi o alla ottimizzazione delle attività, (incrementi che per loro natura posso essere definiti solo a consuntivo e la cui erogazione è subordinata al parere positivo del nucleo di valutazione), che, comunque, costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio (CCNL , II biennio economico, articolo 12, comma 1) A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere dal 1 gennaio 2006 i fondi per la retribuzione di risultato e per i premi per la qualità della prestazione individuale sono incrementati rispettivamente di 12,72 mensili per ogni dirigente medico e di 18,91 per ogni dirigente veterinario in servizio al 31 dicembre 2003, per 13 mensilità al netto degli oneri riflessi. (CCNL , II biennio economico, articolo 12, comma 3)

51 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL I BIENNIO 51 L'ammontare dei fondi per la retribuzione di risultato e per i premi per la qualità della prestazione individuale è quello consolidato al Nel consolidamento non sono da considerare gli incrementi correlati ad economie di gestione o alla realizzazione di specifici programmi regionali finalizzati al miglioramento dei servizi o alla ottimizzazione delle attività, (incrementi che per loro natura posso essere definiti solo a consuntivo e la cui erogazione è subordinata al parere positivo del nucleo di valutazione), che costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2006 (CCNL , articolo 26, comma 1) Rispetto a tale ammontare, il fondo è così incrementato: per l anno 2007 di 112,25 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005 al netto degli oneri riflessi per l anno 2008 di 208,46 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2005, al netto degli oneri riflessi. tale importo assorbe e contiene l incremento previsto per l anno (CCNL , articolo 26, comma 2)

52 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CCNL II BIENNIO 52 L'ammontare dei fondi per la retribuzione di risultato e per i premi per la qualità della prestazione individuale è quello consolidato al Nel consolidamento non sono da considerare gli incrementi correlati ad economie di gestione o alla realizzazione di specifici programmi regionali finalizzati al miglioramento dei servizi o alla ottimizzazione delle attività, (incrementi che per loro natura posso essere definiti solo a consuntivo e la cui erogazione è subordinata al parere positivo del nucleo di valutazione), che costituiscono ulteriore modalità di incremento dei fondi dal 1 gennaio 2008 (CCNL , articolo 11, comma 1) Rispetto a tale ammontare, il fondo è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2009, di 145,70 annui lordi per ogni dirigente medico e veterinario in servizio al 31 dicembre 2007 (CCNL , articolo 11, comma 2)

53 FONDO - FORMAZIONE CONTINUA 53 CCNL art. 33 comma 2. L Azienda o l Ente definisce annualmente la quota di risorse da destinare ad iniziative di formazione ed aggiornamento dei dirigenti ai sensi della circolare del Ministro della funzione pubblica n. 14 del , costituendo un apposito fondo nel quale confluiscono anche le risorse di cui all art. 47 comma 4 nonché le quote eventualmente accantonate ai sensi dell art. 67, comma 6. (Circolare Ministro Funzione Pubblica n. 14 del 24/04/ E' quanto mai opportuno, quindi, che nei bilanci dei prossimi anni vengano previsti significativi appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo. Si può considerare, a titolo indicativo e compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascuna amministrazione, che uno stanziamento pari ad almeno un punto per percentuale del monte retributivo costituirebbe un obiettivo auspicabile ed un risultato utile ad un progressivo allineamento ai livelli dei programmi formativi nella pubblica amministrazione dei principali paesi europei. D.L. 78/2009 art. 6 comma 13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività ( esclusivamente ) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale

54 FINALITA DELLA FORMAZIONE CONTINUA 54 La formazione e l aggiornamento professionale del dirigente sono assunti dalle aziende ed enti come metodo permanente per la valorizzazione delle capacità ed attitudini personali e quale supporto per l assunzione delle responsabilità affidate, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema sanitario. (CCNL art. 33 comma 1) Aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata COMPONENTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA D.Lgs 502 del 1992 art. 16-bis comma 1. Formazione continua. 1. Ai sensi del presente decreto, la formazione continua comprende l'aggiornamento professionale e la formazione permanente. L'aggiornamento professionale è l'attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l'arco della vita professionale le conoscenze professionali. La formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l'obiettivo di garantire efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

55 CONTENUTI DELLA FORMAZIONE CONTINUA 55 D.Lgs 502 del 1992 art. 16-bis comma 2. Formazione continua. La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione Nazionale per la formazione continua

56 PROGETTI E PROGRAMMI FORMATIVI 56 CCNL art. 23 comma 2. Formazione e ECM 2. La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, concordati in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente. Le predette linee e progetti formativi dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro.

57 UTILIZZO DELLE 4 ORE SETTIMANALI PER LA FORMAZIONE 57 CCNL art. 14 comma 4. Orario di lavoro dei dirigenti 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ecm, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 23, comma 1, primo alinea del CCNL 5 dicembre 1996 al medesimo titolo. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro.

58 FORMAZIONE CONTINUA E ATTIVITA PROFESSIONALE 58 D.Lgs 502 del 1992 art. 16-quater. Incentivazione della Formazione continua. 1. La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, in qualità di dipendente o libero professionista, per conto delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private. 2. I contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato individuano specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale.

59 ONERI AZIENDALI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA 59 CCNL art. 23 comma 3. Formazione e ECM 3. L'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi da parte dei dirigenti interessati con le cadenze previste dalle vigenti disposizioni nell'ambito della formazione obbligatoria sulla base delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell'art. 18, comma 4 del CCNL 10 febbraio 2004, ivi comprese quelle eventualmente stanziate dall'unione Europea. I dirigenti che vi partecipano sono considerati in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'azienda o ente. OBBLIGHI DEL DIRIGENTE IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA CCNL art. 23 comma 5. Formazione e ECM il dirigente che senza giustificato motivo non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, subirà una penalizzazione nelle procedure di conferimento degli incarichi da stabilirsi nei criteri integrativi aziendali

60 SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI FORMAZIONE CONTINUA 60 CCNL art. 23 comma 6. Formazione e ECM 6. Sono considerate cause di sospensione dell'obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, i periodi di malattia superiori a cinque mesi, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dirigente FORMAZIONE OBBLIGATORIA E FORMAZIONE FACOLTATIVA CCNL art. 23 comma 7. Formazione e ECM La formazione deve, inoltre, essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani e programmi aziendali. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione - anche quella continua - rientrano nell'ambito della formazione facoltativa con oneri a carico del dirigente.

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