CIRCOLARE FISCALE AGOSTO 2013
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- Camillo Pagano
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1 CIRCOLARE FISCALE AGOSTO 2013 Versione completa 16 luglio 2013 FOCUS 1. Modifiche alla disciplina della responsabilità fiscale negli appalti 2. Ristrutturazioni edilizie: detrazione del 50% per l acquisto di mobili 3. Domanda per il rimborso o la compensazione Iva trimestrale entro il 31 luglio 4. Dal 1 luglio 2013 Croazia nella UE 5. Riepilogo versamenti UNICO NOTIZIE FLASH ACCERTAMENTO - Studi di settore, nuovi chiarimenti per l'accesso al regime premiale ADEMPIMENTI - Dichiarazioni, accertamento: Nuove specifiche tecniche per l'invio di Unico PF e Parametri - Proprietà industriale: Marchi e brevetti, in G.U. i decreti con le modalità di presentazione delle domande e di pagamento - Professionisti: Mediatori assicurativi, entro il 31 luglio vanno versati i contributi AGEVOLAZIONI - In Gazzetta il decreto sulle Zone Franche Urbane - Distributori di benzina, contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi - Internazionalizzazione, ammesse a contributo anche le attività formative - D.M. 26 aprile Incentivi alla creazione di start up nel Mezzogiorno, ammesse anche le cooperative - Iva, lavoro, agevolazioni: Il decreto lavoro è in Gazzetta: slittamento dell'iva coperto dall'aumento degli acconti IMPOSTE DIRETTE - IRPEF: Lavoro autonomo occasionale, il solo rimborso spese esclude la ritenuta alla fonte - IRPEF: Bonus edilizia e energia, niente ritenuta d acconto sui bonifici ai nuovi minimi IVA E IMPOSTE INDIRETTE - Aggiornati i software Siria e Iris per registrare i contratti di locazione - Iva: Radiotaxi con l Iva al 4 per cento se utilizza la tecnologia GPRS/GSM - Imposta di registro: Garanzie prestate per corrispondenza, dal Fisco chiarimenti sull imposta di registro - Imposta di bollo: Imprese individuali, domanda di indirizzo PEC con bollo se contestuale alla prima iscrizione - Iva: Spesometro, per le operazioni "tracciate" il termine slitta al 12 novembre Iva: Cessioni intra UE, verifica della partita Iva estesa a clienti/fornitori croati - Iva: Cessioni intra UE, Assonime fornisce nuovi chiarimenti sulla buona fede del cedente Studio Brida - Agosto pag. 1
2 RISCOSSIONE - Nuove regole sui pignoramenti, Equitalia detta le prime modalità applicative del D.L. n. 69/2013 SEMPLIFICAZIONI - Studi di settore, spesometro, Iva di gruppo, crediti d imposta: in arrivo altre semplificazioni fiscali SOCIETÀ - Imprese: Il decreto Ilva passa al Senato: nuove norme sul commissariamento delle aziende - Imprese: Start up innovative, a tutela dell'investitore la raccolta di capitale tramite internet - Credito: Abi, iniziative per microcredito e internazionalizzazione - Contratti con la PA: Appalti pubblici, disciplinato il rilascio del certificato di esecuzione lavori - Procedure concorsuali: Fallimento d'ufficio, la Corte Costituzionale conferma la soppressione - Imprese: Fondo di garanzia per le PMI, escluse le operazioni di leasing - Srl semplificate e start up, ecco le novità del "Decreto Lavoro" Studio Brida - Agosto pag. 2
3 MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ FISCALE NEGLI APPALTI D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Tra le novità introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, c.d. Decreto Fare, si segnalano l abrogazione del riferimento al versamento dell imposta sul valore aggiunto dovuta, in tema di responsabilità fiscale negli appalti (edili e non). Restano in vigore (salvo modifiche in corso di conversione in legge): la responsabilità solidale dell appaltatore con il subappaltatore, nel limite del corrispettivo pagato, per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente in relazione al rapporto di subappalto. La responsabilità viene meno quando l appaltatore acquisisce preventivamente la documentazione rilasciata dal subappaltatore attestante la regolarità dei versamenti dovuti; l assoggettamento del committente alla sanzione pecuniaria, da a euro, qualora paghi il corrispettivo senza chiedere preventivamente l esibizione, da parte dell appaltatore, della documentazione attestante il corretto assolvimento degli obblighi fiscali, in capo sia all appaltatore che all eventuale subappaltatore e se, effettivamente, siano state accertate inadempienze in capo ai predetti soggetti. RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: DETRAZIONE DEL 50% PER L ACQUISTO DI MOBILI Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 4 luglio 2013 Ai sensi dell art. 16 del recente D.L. n. 63 del 2013, i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% anche per le spese sostenute per l acquisto di mobili destinati all arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro. In attesa di conoscere l esatto contenuto della legge di conversione del decreto, l Agenzia delle Entrate ha fornito prime indicazioni sulle modalità di esecuzione dei pagamenti. I contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, devono essere indicati: la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Non sono quindi ammessi pagamenti alternativi (quali carta di credito, assegno, bancomat). DOMANDA PER IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE IVA TRIMESTRALE ENTRO IL 31 LUGLIO Al termine di ogni trimestre solare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre stesso un eccedenza di Iva detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro possono chiederne in tutto o in parte il rimborso ovvero l utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n La richiesta deve essere effettuata in via telematica entro l ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento mediante modello IVA-TR. L utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell istanza da cui lo stesso emerge. Il superamento del limite di euro annui, riferito all ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell anno d imposta, comporta inoltre l obbligo di utilizzare in compensazione il credito soltanto a decorrere dal 16 giorno del mese successivo alla presentazione del modello. DAL 1 LUGLIO 2013 CROAZIA NELLA UE Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Circolare 25 giugno 2013, n. 11/D Dal 1 luglio 2013 la Croazia è entrata ufficialmente a fare parte dell`unione Europea diventando il ventottesimo paese dell Unione. I precedenti ingressi risalivano al 2007 (Bulgaria e Romania). Dal punto di vista fiscale, le operazioni compiute con la Croazia dal 1 luglio 2013 in poi dovranno essere considerate intracomunitarie e sottoposte alla relativa disciplina. Studio Brida - Agosto pag. 3
4 Sul sito internet dell Agenzia delle Entrate ( è già stato aggiornato il servizio Controllo delle partite Iva comunitarie ed è quindi possibile verificare la validità del numero di identificazione Iva dei clienti/fornitori anche del nuovo Stato membro. RIEPILOGO VERSAMENTI UNICO Come già anticipato, con provvedimento del D.P.C.M. del 13 giugno 2013 è stato prorogato dal 17 giugno all 8 luglio 2013 il termine per i versamenti di Irpef, Ires, Irap e Iva per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio ( euro annui). Risulta conseguentemente prorogata dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 la scadenza per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,40%. Si precisa che, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, la proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni a società o associazioni fiscalmente trasparenti ); è il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita Iva) che risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore. La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio: ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all estero che devono versare l IVIE; al versamento del diritto annuale per l iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi; al versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell INPS. In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata). In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati: al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita Iva; alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita Iva. Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro l 8 luglio 2013, se è titolare di partita Iva dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2013, se non è titolare di partita Iva dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio Riepilogo scadenze Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata) Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata) Contribuenti assoggettati a studi Contribuenti NON assoggettati a di settore studi di settore 8 luglio giugno 2013 In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2013 per i contribuenti titolari di partita Iva e 31 luglio 2013 per i contribuenti non titolari di partita Iva 20 agosto luglio 2013 In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2013 per i contribuenti titolari di partita Iva e 2 settembre 2013 per i contribuenti non titolari di partita Iva Nota bene: i contribuenti assoggettati ad IRES (società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l approvazione del bilancio. Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno, ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e primi acconti (IRES e IRAP) entro il 16 luglio o entro il 20 agosto (con maggiorazione 0,4%). Studio Brida - Agosto pag. 4
5 ACCERTAMENTO STUDI DI SETTORE, NUOVI CHIARIMENTI PER L'ACCESSO AL REGIME PREMIALE - Provvedimento 5 luglio 2013 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 5 luglio 2013 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) L Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 5 luglio 2013, ha definito le modalità d accesso al regime premiale per il periodo d imposta 2012 riservato ai contribuenti che applicano gli studi di settore in attuazione dell'art. 10, D.L. n. 201/2011. Il documento ha stabilito in maniera puntuale gli studi di settore interessati dalla disciplina che sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati: indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate: efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività, struttura; indicatori di coerenza economica riferibili e tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente siano riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata una percentuale del valore aggiunto prodotto nell area del sommerso economico inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell area del sommerso economico del totale economia; indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l indicatore Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti. ADEMPIMENTI DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO: NUOVE SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DI UNICO PF E PARAMETRI - Comunicato Stampa 11 luglio 2013 Aggiornate le specifiche tecniche relative all'invio telematico dell'unico Persone fisiche, dell'unico Mini 2013 e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per gli esercenti arti e professioni. Si ricorda che le stesse erano state approvate con il Provvedimento Agenzia Entrate 15 febbraio PROPRIETÀ INDUSTRIALE: MARCHI E BREVETTI, IN G.U. I DECRETI CON LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DI PAGAMENTO - D.M. 21 marzo 2013; D.M. 22 marzo 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 ) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che adegua la procedura di deposito in via telematica delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni, modelli industriali, marchi d'impresa e titoli di proprietà industriale. In particolare, si precisa che la trasmissione dei documenti all Ufficio italiano brevetti e marchi avviene mediante l utilizzo della firma digitale, secondo le modalità indicate dall Autorità per l informatica nella Pubblica Amministrazione. A tal fine si dovrà attendere l emanazione di un apposito decreto ministeriale, perché le nuove modalità diventino operative. Il deposito delle domande in formato cartaceo soggetto alla normativa vigente dovrà essere effettuato direttamente presso uno degli uffici di cui all'art. 147 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; l ufficio dovrà provvedere alla trasformazione della documentazione in formato elettronico. Un altro decreto del medesimo Ministero ha stabilito invece le modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale. In particolare, sostituendo l art. 5 del D.M. 2 aprile 2007, si prevede che il suddetto pagamento possa essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità: Studio Brida - Agosto pag. 5
6 OPERAZIONE Deposito e mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità Registrazione dei disegni e modelli Diritti di opposizione Tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi MODALITÀ di VERSAMENTO Versamento sul c/c postale n , intestato all'agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Mantenimento in vita dei brevetti europei Diritti di segreteria Versamento sul c/c postale n , intestato all'agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara Versamento diretto al capitolo di entrata n del bilancio dello Stato, tramite: bonifico bancario (codice IBAN IT 14 M ) oppure versamento sul c.c.p. n , intestato alla Banca d'italia Servizio di tesoreria territoriale dello Stato di Roma PROFESSIONISTI: MEDIATORI ASSICURATIVI, ENTRO IL 31 LUGLIO VANNO VERSATI I CONTRIBUTI - D.M. 19 giugno 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2013 ) Fissata per il 2013 allo 0,08 per cento delle provvigioni acquisite, la misura del contributo dovuto dai mediatori di assicurazione e riassicurazione al relativo fondo di garanzia. I versamenti devono essere effettuati entro il 31 luglio Inoltre, entro lo stesso termine i mediatori devono trasmettere al fondo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (redatta ai sensi della riforma Bassanini) attestante i premi incassati nel AGEVOLAZIONI IN GAZZETTA IL DECRETO SULLE ZONE FRANCHE URBANE - D.M. 10 aprile 2013 (Ministero dello Sviluppo economico - Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013 ) È sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, che - in attuazione dell'art. 37 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n detta la disciplina delle agevolazioni fiscali e contributive spettanti alle micro e piccole imprese nelle Zone Franche Urbane (ZFU) delle regioni ricadenti nell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania e Sicilia, indicate nell'elenco allegato al decreto) nonché, in via sperimentale, della provincia di Carbonia-Iglesias, rientranti nel Piano Sulcis. Rientrano nell'agevolazione le imprese di micro e piccola dimensione che: sono già costituite alla data di presentazione dell'istanza (purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2015) e regolarmente iscritte al Registro delle imprese; svolgono la propria attività all'interno della ZFU; si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti; non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Non sono invece ammesse le imprese attive nei seguenti settori: pesca e acquacoltura (che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento comunitario n. 104/2000), produzione primaria di prodotti agricoli e carbonifero, nonché le aziende che svolgono attività connesse all'esportazione. DISTRIBUTORI DI BENZINA, CONTRIBUTI PER I COSTI AMBIENTALI DI RIPRISTINO DEI LUOGHI - Comunicato Stampa 9 luglio 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico ) Dal 12 luglio è possibile presentare la domanda di contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Lo prevede il D.M. 19 aprile 2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il quale le istanze saranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione, Studio Brida - Agosto pag. 6
7 purché siano complete di tutta la documentazione richiesta. A tal fine, si precisa che fanno fede: in caso di invio per posta, il timbro dell ufficio postale di partenza; in caso di consegna a mano, la protocollazione in arrivo. La consegna a mano dovrà essere effettuata presso il Ministero dello Sviluppo economico, Dip. Energia, Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche, Div. IV, sede di Roma - Via Molise n. 2, piano VII rosa, stanza n. 62, aperto nei giorni lavorativi da venerdì 12 luglio a venerdì 19 luglio, dalle 10 alle 13. Dal 20 luglio, l ufficio di ricevimento coinciderà con l Ufficio di protocollo della Direzione. INTERNAZIONALIZZAZIONE, AMMESSE A CONTRIBUTO ANCHE LE ATTIVITÀ FORMATIVE - D.M. 26 aprile 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2013 ) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a enti, istituti e associazioni, per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n In particolare, i contributi in esame sono finalizzati a sostenere attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle Pmi realizzate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, dagli enti e istituti operanti a livello nazionale, nonché dalle Camere di Commercio italo-estere iscritte all'albo di cui all'art. 22, comma 1, della L. 29 dicembre 1993, n Sono agevolabili le seguenti iniziative: partecipazione a fiere e saloni internazionali, eventi collaterali a manifestazioni fieristiche internazionali, workshop/seminari/eventi promozionali all'estero o in Italia con operatori esteri, missioni di incoming di operatori esteri, incontri bilaterali fra operatori, azioni di comunicazione/promozione sul mercato estero (riviste, radio e televisione, web), attività di formazione specialistica per l'internazionalizzazione, road show promozionali, realizzazione di siti internet in lingua estera, attività promozionali tramite specifiche applicazioni web, iniziative promozionali a beneficio di giovani imprenditori, dell'imprenditoria femminile e delle start-up. Il progetto nel suo complesso deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a euro e non superiore a euro. L'agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non può superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili. La domanda di contributo dovrà essere presentata al Ministero dello Sviluppo economico Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi, secondo le modalità che saranno individuate successivamente. INCENTIVI ALLA CREAZIONE DI START UP NEL MEZZOGIORNO, AMMESSE ANCHE LE COOPERATIVE - Circolare 20 giugno 2013, n (Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013 ) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni per la nascita di nuove imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Possono beneficiare del contributo disposto dal D.M. 6 marzo 2013, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale le imprese (incluse le start-up innovative): 1. costituite da non più di 6 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; 2. di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell'allegato 1 del Regolamento GBER; 3. con sede legale e operativa ubicata in una delle regioni sopra indicate; 4. costituite in forma societaria (sono comprese anche le società cooperative); 5. in cui la compagine societaria sia composta, in maggioranza assoluta numerica e di partecipazione, da persone fisiche. Si tenga presente che per le società cooperative i soci devono essere rappresentati esclusivamente da persone fisiche, fermo restando quanto previsto all'art. 25 del D.L. n. 179 del 2012 per le start-up innovative. Possono usufruire dell agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova società; in tal caso il nuovo ente dovrà essere formalmente costituito entro 30 giorni dalla data della comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata ai soggetti richiedenti dal soggetto gestore. Studio Brida - Agosto pag. 7
8 IVA, LAVORO, AGEVOLAZIONI: IL DECRETO LAVORO È IN GAZZETTA: SLITTAMENTO DELL'IVA COPERTO DALL'AUMENTO DEGLI ACCONTI - D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 ) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrato in vigore venerdì 28 giugno, il decreto-legge approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri contenente misure per sostenere la crescita occupazionale, con particolare riferimento ai giovani e alle regioni meridionali. Contestualmente slitta al 1 ottobre l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'iva dal 21 al 22 per cento, che altrimenti sarebbe scattato con effetto da oggi, 1 luglio. L'intervento ha trovato "copertura" finanziaria nell'aumento della misura degli acconti Irpef e Ires rispettivamente al 100 e al 101 per cento (si applicano comunque le misure ordinarie nei versamenti di luglio e agosto). Per quanto riguarda gli incentivi all'occupazione, si ricorda che il provvedimento introduce agevolazioni a favore dei soggetti che assumono a tempo indeterminato giovani tra i 18 e i 29 anni e in possesso di almeno una delle seguenti condizioni: essere privi di impiego retribuito da almeno 6 mesi; non aver conseguito alcun titolo di scuola superiore; vivere solo con una o più persone a carico. Il bonus della durata di 18 mesi viene riconosciuto nella misura di un terzo della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, con un tetto di 650 euro mensili per lavoratore. Introdotte inoltre alcune modifiche alla riforma Fornero (L. n. 92 del 2012): ad esempio, si prevede ora che la trasformazione "automatica" del contratto di lavoro intermittente scatti oltrepassato il limite di 400 giornate lavorative nell arco di tre anni solari. IMPOSTE DIRETTE IRPEF: LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE, IL SOLO RIMBORSO SPESE ESCLUDE LA RITENUTA ALLA FONTE - Risoluzione 11 luglio 2013 n. 49/E In caso di prestazione di lavoro autonomo occasionale, per il cui svolgimento sia previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l esecuzione della prestazione stessa o l anticipo delle stesse da parte del committente, quest'ultimo non è tenuto ad assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio, nell ipotesi in cui le spese stesse siano solamente quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività (nel caso esaminato dall'agenzia delle Entrate, lo svolgimento di seminari), previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese. Tale regola - che si applica anche se le spese sono state sostenute direttamente dal committente - esplica effetti anche in capo al percipiente, il quale non è tenuto a riportare le somme in questione nella dichiarazione dei redditi. Peraltro, spiega il Fisco, la ritenuta va comunque applicata nel caso in cui il compenso, anche sotto forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell attività stessa : in tale ipotesi, infatti, l intero importo erogato dal committente costituisce reddito di lavoro autonomo occasionale soggetto a ritenuta. Da precisare infine che i costi in esame rilevano comunque per il committente, anche sotto il profilo dell'irap. IRPEF: BONUS EDILIZIA E ENERGIA, NIENTE RITENUTA D ACCONTO SUI BONIFICI AI NUOVI MINIMI - Risoluzione 5 luglio 2013, n. 47/E I contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità, di cui all art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e che siano destinatari delle somme trasferite mediante i bonifici disposti dai contribuenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di risparmio energetico di cui all art. 16-bis del Tuir, provvisti delle specifiche causali, non devono essere assoggettati alla ritenuta d acconto di cui all art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla L. n. 122 del 2010, se hanno rilasciato un apposita dichiarazione alla banca o all ufficio postale presso il quale risultano correntisti. Tuttavia, con riferimento al periodo d imposta 2012, tali ritenute, se sono state erroneamente operate e regolarmente certificate dal sostituto d imposta (che le inserisce nel proprio modello 770), possono essere in alternativa all istanza di rimborso di cui all art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 scomputate nell Unico PF A tal fine si deve: valorizzare con il codice 1 il campo Situazioni particolari ; riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33 (ordinariamente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d imprese). In particolare, le ritenute in commento devono essere indicate nella colonna 2 del rigo RS33, nel primo modulo del quadro RS, e non va compilata la colonna 1, dedicata al codice fiscale del consorzio. Studio Brida - Agosto pag. 8
9 IVA E IMPOSTE INDIRETTE AGGIORNATI I SOFTWARE SIRIA E IRIS PER REGISTRARE I CONTRATTI DI LOCAZIONE - Comunicato Stampa 11 luglio 2013 Aggiornato il software di compilazione e controllo Iris, che consente, tramite una procedura semplificata, la registrazione del contratto di locazione e il versamento delle imposte di registro e di bollo. A tal fine è sufficiente indicare i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile, del canone di locazione, la durata del contratto e gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale addebitare le imposte. Si ricorda che il programma può essere utilizzato soltanto se: 1. il numero dei locatori e dei conduttori non è superiore a tre; 2. si è in presenza di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; 3. il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione; 4. il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell esercizio di un impresa, arte o professione; 5. il contratto non dà diritto alla riduzione della base imponibile per l applicazione dell imposta di registro. Disponibile inoltre una nuova versione del software Siria, per la registrazione (con una procedura semplificata) del contratto di locazione e l esercizio dell opzione per la cedolare secca. A tal fine è sufficiente indicare i dati del locatore, del conduttore, dell'immobile, del canone di locazione e la durata del contratto. Si ricorda che il programma può essere applicato soltanto se: 1. il numero dei locatori e dei conduttori non è superiore a tre e tutti i locatori esercitano l opzione per la cedolare secca; 2. si è in presenza di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; 3. il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione; 4. il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell esercizio di un impresa, arte o professione. Per entrambi i software, l aggiornamento (l ultima versione è la per Iris e la per Siria) è dovuto alla soppressione di alcuni uffici territoriali. IVA: RADIOTAXI CON L IVA AL 4 PER CENTO SE UTILIZZA LA TECNOLOGIA GPRS/GSM - Risoluzione 12 luglio 2013, n. 50/E Alle prestazioni di servizio di radiotaxi che utilizzano la tecnologia GPRS/GSM si applica l aliquota Iva agevolata del 4 per cento, prevista dal n. 36) della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come interpretato dall art. 5, comma 2, del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modifiche dalla L. 13 maggio 1988, n Ai sensi della disposizione da ultimo citata, tra le prestazioni di cui al richiamato n. 36 della Tabella Iva devono intendersi comprese le prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico o di noleggio da rimessa. Si tratta, in sostanza, di meccanismi hardware-software in uso presso le centrali radiotaxi, operanti in diretta comunicazione via GPRS con gli apparecchi installati sui singoli veicoli degli operatori del servizio di trasporto pubblico. Si tenga anche presente che il Ministero dello Sviluppo Economico, interpellato dall Agenzia delle Entrate, ha affermato che «il servizio radiotaxi attualmente utilizzato rientri nella nozione di prestazioni di radiodiffusioni circolari relative al servizio di trasporto pubblico di cui all art. 5, comma 2, D.L. n. 70/1988». IMPOSTA DI REGISTRO: GARANZIE PRESTATE PER CORRISPONDENZA, DAL FISCO CHIARIMENTI SULL IMPOSTA DI REGISTRO - Risoluzione 5 luglio 2013, n. 46/E Ai fini dell imposta di registro, l atto di prestazione di garanzie reali o personali formato per corrispondenza è soggetto a imposizione in caso d uso (Circolare Ministero Finanze 31 gennaio 1990, n. 6), con applicazione dell aliquota dello 0,50 per cento sulla somma garantita. Inoltre, l Agenzia delle Entrate precisa che nel caso in cui la fideiussione formata per corrispondenza venga enunciata in un atto dell autorità giudiziaria (di regola, un decreto ingiuntivo che condanna il debitore principale e il fideiussore al pagamento), si applica l art. 22, comma 3, del D.P.R. n. 131 del Ne consegue che la base imponibile dell imposta cosiddetta di titolo dovrà essere determinata considerando la parte dell atto enunciato non ancora eseguita. Al riguardo, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio 1999, n. 7, si ritiene che la fideiussione formata per corrispondenza ed enunciata in un provvedimento Studio Brida - Agosto pag. 9
10 giudiziario richiesto dal creditore a tutela del proprio credito, debba essere tassata (con l aliquota dello 0,50 per cento) limitatamente alla parte della stessa che, non avendo ancora trovato esecuzione, sia ancora espressiva di attuale capacità contributiva. Tale importo coincide con la parte di credito per la cui esecuzione è stato attivato il procedimento giudiziario e, quindi, con il valore del credito il cui pagamento sia stato ingiunto al debitore e al fideiussore tramite l atto giudiziario. IMPOSTA DI BOLLO: IMPRESE INDIVIDUALI, DOMANDA DI INDIRIZZO PEC CON BOLLO SE CONTESTUALE ALLA PRIMA ISCRIZIONE - Risoluzione 5 luglio 2013, n. 45/E La domanda di deposito dell indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), presentata dalle imprese individuali contestualmente alla domanda di prima iscrizione al Registro delle Imprese, dev essere assoggettata all imposta di bollo prevista per l adempimento principale, di cui all art. 1, comma 1-ter, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n Sulla base di tale disposizione, il tributo è dovuto in misura pari a 17,50 euro per ciascuna domanda, denuncia o atto. Se invece la domanda contenente esclusivamente la comunicazione di indirizzo PEC viene presentata successivamente alla prima iscrizione, l imposta di bollo non si applica. Si ricorda che ai sensi dell art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifiche dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, le società sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese. L art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha introdotto l obbligo di comunicare al Registro delle Imprese l indirizzo PEC anche per le imprese individuali già iscritte o in fase di prima iscrizione al Registro. In caso di mancato deposito, viene sospesa la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese fino a integrazione della stessa con l indirizzo PEC. IVA: SPESOMETRO, PER LE OPERAZIONI "TRACCIATE" IL TERMINE SLITTA AL 12 NOVEMBRE Provvedimento 2 luglio 2013 (Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 2 luglio 2013 sul sito Internet dell'agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ) Prorogato al 12 novembre 2013 il termine entro il quale gli operatori finanziari di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 devono comunicare le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a euro, il cui pagamento sia stato effettuato con carte di credito, di debito o prepagate. Il termine precedente era stato fissato al 30 aprile 2012 dal Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 29 dicembre 2011 e successivamente prorogato al 3 luglio 2013 (dal Provvedimento del Direttore Agenzia Entrate 30 gennaio 2013). La proroga è stata decisa al fine di giungere a una definizione condivisa con le principali associazioni di categoria dei soggetti obbligati, della struttura delle informazioni richieste e delle relative specifiche tecniche. Si ricorda che l'adempimento è stato introdotto dall'art. 23, comma 41, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. IVA: CESSIONI INTRA UE, VERIFICA DELLA PARTITA IVA ESTESA A CLIENTI/FORNITORI CROATI - Comunicato Stampa 1 luglio 2013 Gli operatori commerciali titolari di partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie possono verificare la validità del numero di identificazione Iva dei loro clienti e fornitori situati in Croazia, che dal 1 luglio è nell'unione Europea. Per avere informazioni su questo servizio è possibile consultare l'apposita guida predisposta dall'agenzia delle Entrate, accompagnata da una serie di faq sull'argomento. Si ricorda che, in presenza di problemi, nell'interrogazione delle partite Iva della Danimarca, è possibile consultare - anche in lingua inglese - il sito IVA: CESSIONI INTRA UE, ASSONIME FORNISCE NUOVI CHIARIMENTI SULLA BUONA FEDE DEL CEDENTE - Circolare 1 luglio 2013 n. 20 (Assonime ) Con la circolare n. 20 Assonime fornisce chiarimenti in merito alla questione dibattuta in giurisprudenza e in dottrina della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria. Sul punto, com'è noto, l'ordinamento italiano è sprovvisto di una norma che fissa i confini esatti entro i quali si possa ritenere raggiunta tale prova, valida ai fini dell'applicazione della non imponibilità dell'operazione. Secondo l'orientamento assunto dalla Corte di Cassazione, l'onere probatorio circa il trasporto dei beni da un Paese all'altro è posto in capo al cedente. Sotto questo aspetto, sebbene il trasporto possa essere provato attraverso vari documenti (come la lettera di vettura internazionale (CMR), la fattura, i modelli Intrastat), per consentire al cedente di dimostrare la propria buona fede, Assonime suggerisce l'adozione di specifiche clausole, come ad esempio l'obbligo in capo al cessionario di comunicare la mancata consegna dei beni nel luogo di destinazione indicato inizialmente nel Studio Brida - Agosto pag. 10
11 documento. RISCOSSIONE NUOVE REGOLE SUI PIGNORAMENTI, EQUITALIA DETTA LE PRIME MODALITÀ APPLICATIVE DEL D.L. N. 69/ Comunicato Stampa 3 luglio 2013 (Equitalia ) Equitalia ha emanato le prime modalità applicative del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, (cosiddetto "Decreto del Fare"), attualmente all'esame del Parlamento per la conversione in legge, che contiene importanti novità in materia di pignoramenti e di pagamento dei debiti tributari. Si ricorda che è prevista l'impignorabilità dell'immobile del debitore nell'ipotesi in cui lo stesso sia adibito ad abitazione principale, a eccezione dei casi in cui l'immobile sia di lusso o comunque classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9 (ville e castelli). Per tutti gli altri immobili, il valore minimo del debito in presenza del quale è possibile espropriare l immobile, passa da 20mila a 120mila euro. Inoltre, l'esproprio può essere eseguito soltanto trascorsi 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca, e non più 4 mesi. Inoltre passa da 72 a 120 rate mensili la dilazione concedibile da Equitalia in presenza di difficoltà finanziarie del debitore, che non siano a lui imputabili. La rateizzazione decade se il debitore non effettua il pagamento di 8 rate, anche non consecutive (e non più due rate consecutive). Infine, il decreto estende alle società di capitali i limiti alla pignorabilità previsti dal Codice di procedura civile per le ditte individuali. SEMPLIFICAZIONI STUDI DI SETTORE, SPESOMETRO, IVA DI GRUPPO, CREDITI D IMPOSTA: IN ARRIVO ALTRE SEMPLIFICAZIONI FISCALI - Comunicato Stampa 3 luglio 2013 Nel corso di una conferenza stampa, il Vice Ministro dell Economia e delle Finanze, Luigi Casero, il Direttore dell Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, e il Vice Direttore Vicario, Marco Di Capua, hanno illustrato una serie di semplificazioni fiscali e amministrative introdotte recentemente o in arrivo. Tra esse, si segnalano le novità in materia di studi di settore: non sono più tenute a presentare il relativo modello le aziende in liquidazione coatta amministrativa o fallimento. Scompare poi il modello Iva 26Lp per il riepilogo delle liquidazioni periodiche effettuate dalle società partecipanti alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. A partire dall Unico 2013, è stato semplificato il quadro RU, dedicato ai crediti d imposta derivanti da agevolazioni concesse alle imprese. A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, le minusvalenze di importo superiore a 50mila euro dovranno essere comunicate con la dichiarazione dei redditi (non andranno più inviate comunicazioni alla Direzione Regionale territorialmente competente). A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013 (e quindi dall Unico 2014), il cambiamento dei criteri di valutazione dei beni iscritti in bilancio dovrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi. Inoltre sono state introdotte semplificazioni sullo spesometro (che prevede l obbligo per gli operatori economici di comunicare all Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini Iva), con effetto per le comunicazioni relative al Un futuro provvedimento specificherà infatti, con riferimento alle operazioni per le quali è previsto l obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa, le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall importo, oppure l ammontare complessivo dell imponibile e dell imposta relativa all anno di riferimento. Inoltre sarà previsto che, in caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro nel mese, dovranno essere comunicati esclusivamente il numero del documento, l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare complessivo dell imposta. SOCIETÀ IMPRESE: IL DECRETO ILVA PASSA AL SENATO: NUOVE NORME SUL COMMISSARIAMENTO DELLE AZIENDE - Comunicato Stampa 11 luglio 2013 (Camera dei Deputati ) Via libera da Montecitorio al disegno di legge C.1139-A, di conversione del D.L. 4 giugno 2013, n. 61, contenente norme in materia ambientale e a tutela della salute e del lavoro nell esercizio di imprese di interesse strategico nazionale. Il provvedimento che ora passa all esame del Senato prevede tra l altro la possibilità che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, deliberi il commissariamento straordinario di uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva abbia comportato o comporti pericoli gravi per l ambiente e la salute. Il commissario, per la sua attività, può avvalersi di un sub-commissario. È prevista la nomina, da parte del Ministro dell Ambiente, di un comitato di tre esperti con il compito di predisporre il piano delle misure e delle attività di tutela Studio Brida - Agosto pag. 11
12 ambientale e sanitaria. Il D.L. n. 61 contiene anche disposizioni urgenti relative al commissariamento dell Ilva. IMPRESE: START UP INNOVATIVE, A TUTELA DELL'INVESTITORE LA RACCOLTA DI CAPITALE TRAMITE INTERNET - Comunicato Stampa 12 luglio 2013 (Consob ) Adottato dalla Consob il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali online, in attuazione degli articoli 50-quinquies e 100-ter (introdotti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58). Il provvedimento istituisce tra l'altro il registro dei gestori, del quale si indicano in dettaglio il contenuto nonché il procedimento di iscrizione. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nel medesimo, i soggetti che detengono il controllo della società richiedente, nonché coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, devono essere in possesso di determinati requisiti di onorabilità, specificati nella norma (articoli 8 e seguenti del regolamento). Il Titolo III si occupa invece degli obblighi in capo al gestore del portale (quali l'obbligo di tutela dell'investitore, i doveri di riservatezza e di conservazione della documentazione). Si prevede inoltre che le domande, le comunicazioni e qualsiasi altro documento da inviare alla Consob sia trasmesso tramite Pec all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it CREDITO: ABI, INIZIATIVE PER MICROCREDITO E INTERNAZIONALIZZAZIONE - Comunicato Stampa 3 luglio 2013; Comunicato Stampa 3 luglio 2013 (ABI ) L'Associazione Bancaria Italiana rende nota l'avvenuta sottoscrizione di due accordi con l Ente nazionale per il Microcredito, finalizzati a un utilizzo più efficiente dei fondi comunitari. In particolare, le parti si sono impegnate per due anni nelle seguenti operazioni: promuovere attività di informazione presso le banche per offrire soluzioni adeguate in base alle esigenze dei clienti; avviare attività formative nei confronti del personale bancario, della Pubblica amministrazione, del Terzo settore o del settore privato interessato a tale settore; predisporre apposite linee guida per la valorizzazione dei servizi non finanziari e di accompagnamento al microcredito. In tal modo le banche italiane proseguono nel cammino diretto al pieno coinvolgimento nel progetto Capacity Building, finalizzato alla creazione di strumenti idonei a rafforzare le competenze gestionali all'interno della Pubblica Amministrazione. Con un altro accordo, l'abi e le società del gruppo Cdp hanno concordato iniziative a supporto dell'internazionalizzazione e delle esportazioni delle aziende italiane, con particolare attenzione agli aspetti finanziari, che vedono il coinvolgimento anche di Simest e Sace. CONTRATTI CON LA PA: APPALTI PUBBLICI, DISCIPLINATO IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESECUZIONE LAVORI - Delibera 23 maggio 2013, n. 24 (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ) L'Autority sugli appalti pubblici torna a occuparsi dei certificati di esecuzione lavori (CEL), rilasciati dalle stazioni appaltanti alle imprese esecutrici di lavori pubblici. Tali certificati costituiscono requisiti tecnico-organizzativi ai fini della qualificazione necessaria per eseguire lavori pubblici, ai sensi dell'art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n Si ricorda che per l'art. 8, comma 7, lettera a), D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nel casellario informatico i CEL entro 30 giorni dalla richiesta. Ricevuta la domanda, la stazione appaltante deve emettere i CEL entro 30 giorni dalla richiesta dell'impresa esecutrice; quest'ultima, nel caso in cui non abbia ricevuto riscontro dalla stazione appaltante a seguito di una formale istanza di emissione di CEL, può presentare alla SOA la documentazione attestante la richiesta stessa. La delibera in commento sopprime infine la Determinazione 27 luglio 2010, n. 6, con effetto dal 9 luglio PROCEDURE CONCORSUALI: FALLIMENTO D'UFFICIO, LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA LA SOPPRESSIONE - Sentenza 9 luglio 2013 n. 184 (Corte Costituzionale ) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 depositata il 9 luglio 2013, ha sancito la soppressione del fallimento d'ufficio da parte del Tribunale. In sede di contenzioso, veniva contestata la mancata corrispondenza della norma, art. 4 del D.Lgs. n. 5/2006, con la delega. La sentenza sottolinea come il nostro ordinamento escluda l'attribuzione di poteri significativi di impulso processuale all'organo giudicante. Alla luce del principio normativo, la modifica dell'art. 6 della legge fallimentare, che rimuove la possibilità in capo al Tribunale di procedere al fallimento d'ufficio, risponde a un criterio di coerenza interno al sistema, Studio Brida - Agosto pag. 12
13 facendo rientrare l'operato del legislatore nell'ambito della delega attribuita. IMPRESE: FONDO DI GARANZIA PER LE PMI, ESCLUSE LE OPERAZIONI DI LEASING - D.M. 24 aprile 2013 (Ministero dello Sviluppo Economico - Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2013 ) Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce le modalità di concessione alle PMI della garanzia del relativo Fondo di garanzia, istituito dall'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (Finanziaria 1997). In particolare, il provvedimento in attuazione dell'art. 39, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 definisce le tipologie di operazioni ammissibili alla predetta garanzia, le modalità di concessione della stessa, nonché i criteri di selezione delle operazioni. Per accedere alla garanzia, i finanziamenti devono avere le seguenti caratteristiche: 1. essere erogati al beneficiario finale successivamente alla delibera del Comitato di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia; 2. avere una durata tra i 18 e i 60 mesi (fatto salvo un eventuale periodo di preammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente dalla data di erogazione del finanziamento alla data di chiusura del portafoglio di finanziamenti); 3. essere di importo non superiore all'1 per cento (o al 2 per cento nei finanziamenti concessi per investimenti e/o progetti di ricerca e sviluppo) dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti; 4. non essere connessi a operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso beneficiario i prestiti oggetto di consolidamento, oppure da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. Possono invece essere ricompresi finanziamenti connessi a operazioni di rinegoziazione del debito del beneficiario finale, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione allo stesso beneficiario finale di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; 5. non essere assistiti da altre garanzie, reali o assicurative. Non sono ammesse alla garanzia del fondo le operazioni di leasing. SRL SEMPLIFICATE E START UP, ECCO LE NOVITÀ DEL "DECRETO LAVORO" - D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 ) Il Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 cosiddetto 'Decreto Lavoro' ha introdotto importanti novità in tema di Srl semplificate e start up innovative. Le principali modifiche riguardanti la Srl semplificata sono le seguenti: abolizione del limite d'età di 35 anni per i soci; possibilità di scegliere gli amministratori anche tra individui esterni alla compagine sociale; eliminazione della cessione di quote a soggetti di età superiore a 35 anni; semplificazione delle forme societarie e contemporanea eliminazione delle Società a capitale ridotto. Arrivano inoltre alcune novità per le Srl innovative. Le spese di ricerca e sviluppo necessarie per accedere al regime di vantaggio scendono dal 20 al 15 per cento e la forza lavoro potrà essere costituita per due terzi da soggetti in possesso di laurea magistrale. Studio Brida - Agosto pag. 13
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