Convenzione di Parigi 1972 per la protezione del patrimonio mondiale

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1 Convenzione di Parigi 1972 per la protezione del patrimonio mondiale Conchiusa a Parigi il 23 novembre 1972 Convenzione approvata alla Conferenza Generale dell Unesco (XVII sessione)parigi, 16 novembre 1972 Traduzione italiana di Fabrizio Lelli (Centro Unesco di Firenze) La Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura, in occasione della sua XVII sessione, tenuta a Parigi, dal 17 ottobre al 21 novembre 1972, Osservando che il patrimonio culturale e naturale è sempre più minacciato di distruzione non solo a causa del degrado naturale, ma anche per le mutevoli condizioni sociali ed economiche che aggravano la situazione con fenomeni ancor più temibili di danneggiamento o distruzione; Considerando che il deterioramento o la scomparsa di qualsiasi singolo elemento del patrimonio culturale o naturale costituisce un impoverimento nocivo del patrimonio di tutte le nazioni del mondo; Considerando che spesso non si assicura completa protezione di questo patrimonio a livello nazionale a causa della difficoltà del mantenimento che esso richiede e dell'insufficienza delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese in cui il bene da proteggere si trova; Ricordando che la Costituzione dell'organizzazione prevede che essa dovrà mantenere, aumentare e diffondere la conoscenza, assicurando la conservazione e la protezione del patrimonio mondiale e raccomandando alle Nazioni interessate le necessarie convenzioni internazionali, Considerando che alcuni beni del patrimonio culturale o naturale sono di interesse straordinario e pertanto necessitano di essere conservati come parte del patrimonio mondiale di tutta l'umanità; Considerando che, in vista dell'ampiezza e della gravità dei nuovi pericoli che lo minacciano, è compito primario della comunità internazionale nel suo insieme di prendere parte alla protezione del patrimonio culturale e naturale di rilievo universale, garantendo l'assistenza collettiva che, pur non sostituendo l'azione svolta dallo Stato interessato, servirà come complemento effettivo di essa; Considerando l'essenzialità a questo scopo di adottare nuovi provvedimenti in forma di Convenzione che stabilisca un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale e naturale di valore universale, organizzati su base permanente e in accordo con le moderne metodologie scientifiche; Avendo deciso, nel corso della sua XVI sessione, che quanto detto precedentemente avrebbe dovuto costituire il soggetto centrale di una Convenzione Internazionale, Adotta in questo sedicesimo giorno di novembre 1972 la seguente Convenzione. I. Definizione di patrimonio culturale e naturale Art. 1 Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato "patrimonio culturale" quanto segue:monumenti: opere architettoniche, opere scultoree e pittoriche monumentali, elementi o strutture di natura archeologica, iscrizioni, abitazioni rupestri e combinazioni

2 di elementi di evidente valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico; gruppi di edifici: gruppi di edifici separati o connessi che, a causa della loro architettura, la loro omogeneità o il loro posto nel paesaggio, abbiano rilevante valore universale dal punto di vista storico, artistico o scientifico; siti: opere dell'uomo o opere combinate della natura e dell'uomo, aree che comprendono siti archeologici di rilevante valore universale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico. Art. 2 Ai fini di questa Convenzione, sarà considerato "patrimonio naturale" quanto segue:caratteristiche naturali comprendenti formazioni fisiche e biologiche o gruppi di tali formazioni, di rilevante valore universale dal punto di vista estetico o scientifico; formazioni geologiche e fisiografiche e aree particolarmente definite che costituiscono l'habitat di specie animali e vegetali in pericolo, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza e della conservazione; siti naturali o aree naturali particolarmente caratterizzate, di rilevante valore universale dal punto di vista della scienza, della conservazione o della bellezza naturale. Art. 3 E' compito di ogni Stato Parte di questa Convenzione di identificare e delineare le diverse regioni e siti sul suo territorio menzionate negli Artt. 1 e 2. II. Protezione nazionale ed internazionale del patrimonio culturale e naturale Art. 4 Ogni Stato Parte di questa Convenzione riconosce che il dovere di assicurare l'identificazione, la conservazione, la presentazione e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale menzionato nei precedenti Artt. 1 e 2 e situato sul suo territorio, appartiene in primo luogo allo Stato medesimo. Farà quanto sarà possibile a questo fine, utilizzando il massimo delle proprie risorse e, quando necessario, fruendo di ogni forma di assistenza e cooperazione internazionale, soprattutto finanziaria, artistica, scientifica e tecnica che tale Stato sia in grado di ottenere. Art. 5 Per assicurare l'efficacia e la validità delle misure prese per la protezione del patrimonio culturale e naturale situato sul suo territorio, ogni Stato Parte di questa Convenzione, si impegnerà, per quanto possibile e nella maniera più appropriata in funzione dello Stato stesso: a) ad adottare una politica generale volta ad assicurare un valore funzionale del patrimonio culturale e naturale per la vita della comunità e ad integrare la protezione di tale patrimonio nel quadro di programmi di pianificazione generale; b) a installare, all'interno dei suoi territori, dove tali servizi non esistano, uno o più servizi per la protezione, la conservazione e la presentazione del patrimonio culturale e naturale provvisti di personale appropriato e in possesso dei requisiti idonei per adempiere le loro funzioni; c) sviluppare studi scientifici, tecnici e ricerche, sulla cui base elaborare metodi operativi che permettano allo Stato di fronteggiare le minacce al patrimonio culturale o naturale; d) prendere le appropriate misure legali, scientifiche, tecniche, amministrative e finanziarie appropriate per la segnalazione, la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro di tale patrimonio; e) favorire la creazione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali per l'addestramento alla protezione, alla conservazione e alla presentazione del patrimonio culturale e naturale e incoraggiare la ricerca scientifica in questo campo. Art Pur rispettando pienamente la sovranità degli Stati sui cui territori sia situato il patrimonio culturale e naturale definito negli Artt.1 e 2, e senza pregiudizi nei confronti dei diritti di proprietà previsti dalla Legislazione Nazionale, gli Stati Parti di questa Convenzione

3 riconoscono che tale eredità costituisce un patrimonio mondiale per la cui protezione è doverosa la cooperazione dell'intera comunità internazionale. 2. Gli Stati Parti dichiarano, in accordo con i provvedimenti di questa Convenzione, di dare il loro sostegno alla segnalazione, alla protezione, alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 11, qualora ne sia stata presentata domanda da parte degli Stati sui cui territori tale patrimonio è situato. 3. Ogni Stato Parte di questa Convenzione dichiara di non prendere alcun provvedimento deliberato che possa danneggiare direttamente o indirettamente il patrimonio culturale o naturale definito negli Articoli 1 e 2, situato sul territorio di altri Stati Parti di questa Convenzione. Art. 7 Ai fini di questa Convenzione, la protezione internazionale del patrimonio culturale e naturale dovrà essere intesa come creazione di un sistema di cooperazione e assistenza internazionale volta a sostenere gli Stati Parti di questa Convenzione nei loro sforzi di conservazione e identificazione del loro patrimonio. III. Comitato Intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Art Si istituisce da questo momento, all'interno dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura, un Comitato Intergovernativo per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale di Rilevante Valore Universale, designato "Comitato del Patrimonio Mondiale". Esso sarà formato da 15 Stati Parti della Convenzione, eletti da Stati Parti all'assemblea della Convenzione durante la Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. l numero degli Stati membri del Comitato sarà aumentato a 21 a partire dalla data della sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva all'entrata in vigore di questa Convenzione in almeno 40 Stati. L'elezione dei membri del Comitato assicurerà un'equa rappresentanza delle diverse regioni e culture del mondo. Possono assistere all'assemblea del Comitato, con funzione consultiva, un rappresentante del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), un rappresentante del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e un rappresentante dell'unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), ai quali possono aggiungersi rappresentanti di altre organizzazione governative o non-governative con simili finalità, su richiesta degli Stati Parti all'assemblea della Convenzione riuniti in assemblea generale durante le sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Art L'incarico degli Stati membri del Comitato del Patrimonio Mondiale si estenderà a partire dalla fine della sessione ordinaria della Conferenza Generale durante la quale sono stati eletti fino al termine della sua terza sessione ordinaria successiva. 2. L'incarico di un terzo dei membri designati al momento della prima elezione cesserà in ogni caso alla fine della prima sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella in cui sono stati eletti; l'incarico di un secondo terzo dei membri designati nella stessa occasione cesserà alla fine della seconda sessione ordinaria della Conferenza Generale successiva a quella in cui sono stati eletti. I nomi di questi membri saranno estratti a sorte dal Presidente della Conferenza Generale dell'educazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura dopo la prima elezione.

4 3. Gli Stati membri del Comitato sceglieranno come propri rappresentanti persone qualificate nel campo del patrimonio culturale e naturale. Art Il Comitato del Patrimonio Mondiale adotterà proprie Norme procedurali. 2. Il Comitato può invitare in qualsiasi momento organizzazioni private o singoli individui a prendere parte alle sue assemblee in qualità di consulenti su problemi specifici. 3. Il Comitato può creare tali corpi consultivi a seconda delle sue necessità per l'adempimento delle sue funzioni. Art Ogni Stato Parte di questa Convenzione dovrà, per quanto possibile, sottoporre al Comitato del Patrimonio Mondiale un inventario dei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale situati nel suo territorio e provvisti dei requisiti per l'inclusione nella lista prevista nel paragrafo 3 del presente articolo. Questo inventario, da non considerarsi esaustivo, sarà comprensivo di documentazione sulla dislocazione dei beni in questione e sul loro significato. 2. Sulla base dell'inventario sottoposto dagli Stati in accordo a quanto stabilito nel paragrafo 1, il Comitato redigerà, aggiornerà e diffonderà una lista dei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale, secondo le definizioni dei precedenti Artt. 1 e 2; tale lista sarà designata "Lista del Patrimonio Mondiale" e sarà aggiornata e resa nota ogni due anni. 3. L'inclusione di un bene nella Lista del Patrimonio Mondiale richiede la censura dello Stato interessato. L'inclusione di un bene situato in un territorio la cui sovranità o giurisdizione è reclamata da più di uno Stato non pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti della disputa. 4. Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà, quando le circostanze lo richiederanno, con la designazione di "Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo", una lista dei beni inseriti nella Lista del Patrimonio Mondiale per la conservazione dei quali siano necessari interventi rilevanti e per i quali sia stata richiesta l'assistenza per mezzo di questa Convenzione. Questa lista conterrà una stima del costo di tali operazioni. La lista può includere solo quei beni facenti parte del patrimonio culturale e naturale minacciato da pericoli gravi e specifici, quali la minaccia di scomparsa dovuta a un'accelerazione del degrado, progetti pubblici o privati su larga scala o progetti di rapido sviluppo urbano o turistico; alterazioni di rilievo dovute a cause sconosciute; abbandono per qualsiasi motivo; scoppio o minaccia di un conflitto armato; calamità e cataclismi; incendi gravi, terremoti, frane; eruzioni vulcaniche; cambiamenti del livello delle acque, alluvioni e maree. Il Comitato può inserire, quando lo voglia, in caso di urgente necessità, un nuovo bene nella Lista del Patrimonio Mondiale in Pericolo e darne immediata diffusione. 5. Il Comitato definirà i criteri sulla base dei quali un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale possa essere incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo. 6. Prima di rifiutare una domanda d'inclusione in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 di questo articolo, il Comitato consulterà lo Stato Parte sul cui territorio sia situato il bene culturale o naturale. 7. Il Comitato coordinerà e incoraggerà, con l'accordo degli Stati interessati, gli studi e la ricerca necessari per la stesura delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 del presente articolo. Art. 12 Il fatto che un bene appartenente al patrimonio culturale o naturale non sia stato incluso in una delle due liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'articolo 11 non significherà assolutamente che tale bene non abbia un rilevante valore universale per finalità diverse da quelle prese in considerazione per l'inclusione nelle liste.

5 Art Il Comitato del Patrimonio Mondiale riceverà e prenderà in esame le domande di assistenza internazionale formulate dagli Stati Parti di questa Convenzione relativamente a beni facenti parti del patrimonio culturale o naturale situati nei loro territori e inclusi o potenzialmente atti ad essere inclusi nelle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 11. Lo scopo di tali domande deve essere quello di assicurare la protezione, la conservazione, la presentazione o il restauro dei beni in questione. 2. le domande di assistenza internazionale, secondo quanto stabilito dal paragrafo 1 del presente Articolo, possono anche riguardare la segnalazione dei beni culturali o naturali definiti negli Artt. 1 e 2, qualora appaia dalle prime ricerche condotte la necessità di ulteriori indagini sui beni suddetti. 3. Il Comitato deciderà l'azione da svolgere relativamente a tali domande, determinerà, ove necessario, la natura e la portata della sua assistenza, e autorizzerà la stipulazione, per suo tramite, degli accordi necessari con i governi interessati. 4. Il Comitato determinerà un ordine di priorità per le proprie operazioni. Nel far ciò, terrà presente rispettivamente l'importanza per il patrimonio culturale e naturale mondiale, la necessità di fornire assistenza internazionale ai beni più rappresentativi di un ambiente naturale o del genio e della storia dei popoli del mondo, l'urgenza dei lavori da intraprendere, le risorse a disposizione degli Stati sui cui territori sia situato il bene minacciato; valuterà in particolare i mezzi che gli Stati possono assicurare ai lavori di salvaguardia di tale bene. 5. Il Comitato redigerà, aggiornerà e pubblicherà una lista di beni per i quali sia stata garantita l'assistenza internazionale. 6. Il Comitato deciderà l'uso delle risorse del Fondo stabilito dall'articolo 15 di questa Convenzione. Ricercherà i mezzi per accrescere tali risorse e si applicherà in ogni modo a questo fine. 7. Il Comitato coopererà con le organizzazioni governative e non- governative internazionali e nazionali aventi obiettivi simili a quelli di questa Convenzione. Per l'esecuzione pratica dei propri programmi e progetti, il Comitato potrà rivolgersi a tali organizzazioni e particolarmente al Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), al Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e all'unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali (IUCN), così come ad organismi pubblici e privati e a singoli individui. 8. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti. La maggioranza dei membri del Comitato costituirà il quorum. Art Il Comitato del Patrimonio Mondiale sarà assistito da una Segreteria nominata dal Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. 2. Il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura, utilizzando nella maniera più completa i servizi del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e del Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma), del Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti (ICOMOS) e dell'unione Internazionale per la Conservazione e le Risorse Naturali (IUCN), ciascuno secondo le proprie aree di competenza e in funzione delle proprie possibilità, preparerà la documentazione del Comitato e l'agenda delle sue assemblee e avrà la responsabilità dell'esecuzione delle sue decisioni. IV. Fondo per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale Art Si intende stabilito a partire da questo momento un Fondo per la Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale Mondiale di Rilevante Valore Universale, designato "Fondo del Patrimonio Mondiale". 2. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con i provvedimenti delle Norme Finanziarie dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura.

6 3. Le risorse del Fondo consisteranno di: a) contributi obbligatori o volontari provenienti dagli Stati Parte di questa Convenzione, b) contributi, doni o lasciti provenienti da: 1) Altri Stati; 2) l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura, altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite, in particolare dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo o da altre organizzazioni non governative 3) organismi pubblici o privati o singoli individui; c) interessi derivanti dalle risorse del Fondo; d) proventi di donazioni e da campagne di raccolta fondi organizzate a beneficio del Fondo; e) ogni altra risorsa autorizzata dalle Norme del Fondo, redatte secondo i criteri stabiliti dal Comitato del Patrimonio Mondiale. 4. I contributi al Fondo e altre forme di assistenza resi disponibili al Comitato potranno essere usati solo a scopi ben definiti dal Comitato stesso. Il Comitato potrà accettare contributi da usare solo per un determinato programma o progetto, a condizione che il Comitato abbia già deciso l'esecuzione di tale programma o progetto. I contributi al Fondo devono essere del tutto svincolati da condizionamenti politici. Art Senza pregiudizio per alcun contributo volontario straordinario, gli Stati Parti di questa Convenzione si impegnano a destinare regolarmente, ogni due anni, al Fondo del Patrimonio Mondiale, contributi il cui ammontare, nella forma di una percentuale uniforme applicabile a tutti gli Stati, sarà determinato dall'assemblea Generale degli Stati Parti di questa Convenzione, riuniti durante le sessioni della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Questa decisione dell'assemblea Generale richiede la maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti, che non abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo. In nessun caso il contributo obbligatorio degli Stati Parti di questa Convenzione supererà l'1% del contributo al Budget Regolare dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. 2. In ogni caso, ogni Stato menzionato negli Artt. 32 e 33 di questa Convenzione può dichiarare, al momento di depositare gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione, che non sarà legato dai provvedimenti previsti dal paragrafo 1 di questo Articolo. 3. Uno Stato Parte di questa Convenzione che abbia dichiarato quanto espresso nel paragrafo 2 di questo articolo può ritirare in ogni momento la dichiarazione suddetta notificando la sua decisione al Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Comunque il ritiro della dichiarazione non avrà effetto sui contributi volontari dovuti dallo Stato fino alla data della successiva Assemblea Generale degli Stati Parte di questa Convenzione. 4. Al fine di permettere al Comitato di progettare esecutivamente le sue operazioni, i contributi degli Stati Parti di questa Convenzione che abbiano dichiarato quanto esposto nel paragrafo 2 di questo Articolo, saranno pagati su base regolare, almeno ogni due anni, e non dovrebbero essere inferiori ai contributi che avrebbero pagato se fossero stati vincolati dai provvedimenti del paragrafo 1 di questo Articolo. 5. Ogni Stato Parte di questa Convenzione che sia in arretrato con i pagamenti del suo contributo obbligatorio o volontario per l'anno corrente e l'anno solare immediatamente precedente, non sarà eleggibile tra i Membri del Comitato del Patrimonio Mondiale; questo provvedimento non si applica alla prima elezione. I termini dell'incarico di ogni Stato in questa situazione che sia già membro del Comitato si concluderanno al momento delle elezioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 di questa Convenzione. Art. 17 Gli Stati Parti di questa Convenzione considereranno o incoraggeranno la creazione di fondazioni o associazioni nazionali, pubbliche o private il cui fine sia quello di sollecitare donazioni per la protezione del patrimonio culturale o naturale definito negli Articoli 1 e 2 di questa Convenzione.

7 Art. 18 Gli Stati Parti di questa Convenzione forniranno la loro assistenza a campagne di raccolta fondi organizzate per il Fondo del Patrimonio Mondiale sotto gli auspici dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Essi faciliteranno inoltre le donazioni collettive degli organismi menzionati nel paragrafo 3 dell'articolo 15 a questo scopo. V. Condizioni e accordi per l assistenza internazionale Art. 19 Ogni Stato Parte di questa Convenzione può richiedere l'assistenza internazionale per un bene facente parte del patrimonio culturale o naturale di rilevante valore universale situato all'interno del proprio territorio. Allegherà alla sua domanda le informazioni e la documentazione in suo possesso previsti nell'articolo 21 che permettano al Comitato di deliberare a tale riguardo. Art. 20 L'assistenza internazionale prevista da questa Convenzione, secondo i provvedimenti del paragrafo 2 dell'articolo 13 e del sottoparagrafo (c) dell'art. 22, può essere accordata solo a beni facenti parte del patrimonio culturale o naturale che il Comitato del Patrimonio Mondiale ha già deciso, o potrà decidere di includere in una delle liste menzionate nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 11. Art Il Comitato del Patrimonio Mondiale definirà la procedura attraverso la quale le domande di assistenza internazionale dovranno essere considerate e specificherà il contenuto della domanda, che dovrebbe definire l'operazione richiesta, l'opera necessaria, il costo previsto, il grado di urgenza e le ragioni per cui le risorse dello Stato che richiede assistenza non permettono di far fronte a tutte le spese. Tali domande devono essere sostenute dalle relazioni di esperti, quando possibile. 2. Domande presentate a seguito di disastri o calamità naturali, in virtù dell'urgenza delle opere che potrebbero necessitare, dovrebbero essere considerate prioritariamente dal Comitato, che dovrebbe disporre di un fondo di riserva per fronteggiare tali contingenze. 3. Prima di pervenire ad una decisione, il Comitato proseguirà nell'opera di studio e consulenza che riterrà necessarie. Art. 22 L'assistenza assicurata dal Comitato del Patrimonio Mondiale può esprimersi nelle seguenti forme: a) studi relativi ai problemi artistici, scientifici e tecnici derivanti dalla protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale definito nei paragrafi 2 e 4 dell'art. 11 di questa Convenzione; b) disponibilità di esperti, tecnici e manodopera specializzata per assicurare che l'opera approvata sia eseguita correttamente; c) formazione di personale e di specialisti a tutti i livelli nel campo dell'individuazione, protezione, conservazione, salvaguardia e restauro del patrimonio culturale e naturale; d) fornitura di attrezzature che lo Stato interessato non possiede o non ha i mezzi per acquistare; e) prestiti a basso interesse o senza interesse che possano essere restituiti a lungo termine; f) assicurazione, in casi eccezionali e per motivi speciali, di aiuti non restituibili. Art. 23 Il Comitato del Patrimonio Mondiale può anche fornire assistenza internazionale a centri nazionali o regionali per la formazione di personale e specialisti a tutti i livelli nel campo della segnalazione, protezione, conservazione, presentazione e restauro del patrimonio culturale e naturale.

8 Art. 24 L'assistenza internazionale su larga scala sarà preceduta da dettagliati studi scientifici, economici e tecnici. Questi studi saranno basati sulle tecniche più avanzate per la protezione, la conservazione, la presentazione e il restauro del patrimonio culturale e naturale e saranno coerenti con gli obiettivi di questa Convenzione. Le ricerche saranno indirizzate inoltre allo studio della razionalizzazione delle risorse disponibili nello Stato interessato. Art. 25 Come regola generale, solo parte del costo dell'opera necessaria sarà a carico della comunità internazionale. Il contributo dello Stato beneficiante dell'assistenza internazionale costituirà una parte sostanziale delle risorse destinate ad ogni programma o progetto, eccettuati i casi in cui le sue risorse non lo permettano. Art. 26 Il Comitato del Patrimonio Mondiale e lo Stato recipiente definiranno nell'accordo stabilito tra loro le condizioni secondo le quali sarà effettuato il programma o progetto per cui è fornita l'assistenza internazionale secondo i termini di questa Convenzione. Sarà responsabilità dello Stato che riceve tale assistenza internazionale continuare a proteggere, conservare e presentare il bene salvaguardato secondo le condizioni stabilite dall'accordo. VI. Programmi Educativi Art Gli Stati Parti di questa Convenzione si impegneranno con tutti i mezzi più appropriati e in particolare attraverso programmi educativi e informativi, a rafforzare l'apprezzamento e il rispetto dei loro cittadini nei confronti del patrimonio culturale e naturale definito negli Artt. 1 e 2 della Convenzione. 2. Essi si impegneranno a tenere il pubblico ampiamente informato sui pericoli che minacciano il patrimonio e sulle attività eseguite in adempimento a questa Convenzione. Art. 28 Gli Stati Parti di questa Convenzione che ricevono assistenza internazionale dalla Convenzione prenderanno misure appropriate per informare sull'importanza del bene per cui essi ricevono assistenza e il ruolo di tale assistenza. VII. Rapporti Art Gli Stati Parti di questa convenzione informeranno nei rapporti che essi sottoporranno alla Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura in date e modi che quest'ultima dovrà determinare, sui provvedimenti legislativi e amministrativi che essi hanno adottato e su altre azioni che hanno intrapreso per l'applicazione di questa Convenzione, insieme ai dettagli dell'esperienza acquisita in questo campo. 2. Questi rapporti saranno portati all'attenzione del Comitato del Patrimonio Mondiale. 3. Il Comitato presenterà un rapporto delle proprie attività in ognuna delle sessioni ordinarie della Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. VIII. Clausole Finali Art. 30 Questa Convenzione è redatta in Arabo, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo: i cinque testi sono ugualmente autorevoli.

9 Art Questa Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione da parte degli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura in accordo con le loro rispettive procedure costituzionali. 2. Gli strumenti di ratifica o accettazione saranno depositati presso il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Art Questa Convenzione sarà accessibile a tutti gli Stati non membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura invitati dalla Conferenza Generale dell'organizzazione ad accedervi. 2. L'adesione sarà effettuata per mezzo del deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Art. 33 Questa Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del ventesimo strumento di ratifica, accettazione o adesione, ma solo per quegli Stati che avranno depositato i loro rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o adesione entro e non oltre tale data. Essa entrerà in vigore per ogni altro Stato tre mesi dopo il deposito del loro strumento di ratifica, accettazione o adesione. Art. 34 I seguenti provvedimenti saranno applicati a quegli Stati Parte di questa Convenzione che hanno un sistema costituzionale federale o non unitario: a) per ciò che riguarda i provvedimenti della Convenzione, l'esecutività dei quali dipende dalla giurisdizione legale del potere legislativo federale o centrale, gli obblighi del governo federale o centrale saranno gli stessi di quegli Stati Parti che non sono Stati Federali; b) per ciò che riguarda i provvedimenti di questa Convenzione, l'esecutività dei quali dipende dalla giurisdizione legale di singoli Stati, paesi, province o cantoni costituenti, che non sono obbligati dal sistema costituzionale della federazione a prendere misure legislative, il Governo Federale informerà dei detti provvedimenti e delle sue raccomandazioni per la loro adozione le autorità competenti di tali Stati, paesi, province o cantoni. Art Ogni Stato Parte di questa Convenzione può denunciare questa Convenzione. 2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. 3. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Non avrà effetto sugli obblighi finanziari dello Stato denunciante fino alla data in cui avviene il ritiro. Art. 36 Il Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura informerà gli Stati membri dell'organizzazione, gli Stati non membri dell'organizzazione menzionati nell'art. 32 e le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o adesione previsti dagli Artt. 31 e 32 e delle denuncie previste dall'articolo 35. Art Questa Convenzione può essere riveduta dalla Conferenza Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Ognuna di tali revisioni vincolerà in ogni caso solo gli Stati che diventino Parti della convenzione riveduta. 2. Se la Conferenza Generale dovesse adottare una nuova convenzione interamente o parzialmente riveduta rispetto alla presente Convenzione, a meno che la nuova

10 Convenzione non disponga diversamente, questa Convenzione cesserà di essere aperta a ratifica, accettazione o adesione, a partire dalla data in cui la nuova convenzione riveduta entrerà in vigore. Art. 38 In conformità con l'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, questa Convenzione sarà registrata presso la Segreteria delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura. Dato a Parigi, oggi, ventitreesimo giorno di novembre 1972, in due copie autentiche recanti la firma del Presidente della diciassettesima sessione della Conferenza Generale e del Presidente dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura, che saranno depositate negli archivi dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la Scienza e la Cultura e copie autenticate delle quali saranno consegnate a tutti gli Stati definiti negli Artt. 31 e 32 e alle Nazioni Unite. isposizioni del paragrafo precedente.

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