Maternità, paternità, lavoro: una guida ai congedi. Parma 10 Maggio 2012 in occasione di:

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1 Maternità, paternità, lavoro: una guida ai congedi Parma 10 Maggio 2012 in occasione di: www. Unipr.it

2 Questa pubblicazione è un iniziativa del Comitato per le Pari Opportunità dell Università degli Studi di Parma, il cui scopo è quello di mettere a disposizione di tutti coloro che lavorano nella nostra Università qualche semplice informazione sul tema della Maternità e della Paternità. L intento è quello di tracciare una breve guida operativa che analizza, attraverso sintetiche spiegazioni, gli aspetti più interessanti e attuali della normativa in vigore in materia di Tutela e sostegno della maternità e della paternità nella prospettiva di interesse delle diverse fasce di potenziali destinatari: Personale Tecnico Amministrativo, Personale Docente e Ricercatore e Personale con rapporti di lavoro a termine come gli Assegnisti di ricerca. Il Comitato per le Pari Opportunità

3 Questo lavoro è nato da un progetto di telelavoro del , dal titolo Vademecum per il personale di Ateneo, patrocinato dal Comitato Pari Opportunità, ed è stato realizzato grazie alla collaborazione di: Servizio Comunicazione Istituzionale e URP Servizio Personale Tecnico-Amministrativo Settore Personale Docente Servizio Normativo Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori

4 Introduzione-disposizioni comuni NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO: D.lgs. n. 151/2001 T.U. n. 81/2008 D.Lgs. n. 119/2011 Definizioni : Ai fini della presente guida si precisano di seguito le seguenti definizioni: congedo di maternità: si intende l astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice; congedo di paternità: si intende l astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; congedo parentale: si intende l astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore; congedo per malattia del figlio: si intende l astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa; lavoratrice o lavoratore, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative. Divieto di discriminazione (art.3 d.lgs. 151/2001) E vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale, attuata attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, secondo quanto previsto dal comma 1 dell art. 1 della L.903/1977. E vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l accesso sia i contenuti, secondo quanto previsto dal comma 3 dell art.1 della L.903/1977. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda la retribuzione, la classificazione professionale, l attribuzione di qualifiche e mansioni e la progressione nella carriera, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3 della L.903/

5 Comunicazione relativa lo stato di gravidanza Allo scopo di una corretta applicazione della normativa vigente ed al fine di una più ampia tutela della salute delle lavoratrici gestanti viene segnalata l opportunità di comunicare tempestivamente al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza. ( art. 6 D.lgs. n.151/2001). Tuttavia le lavoratrici a rischio di esposizioni ionizzanti hanno l obbligo di comunicare il loro stato di gravidanza non appena accertato.( art. 8 D.Lgs. n. 151/2001). La comunicazione va inoltrata, unitamente alla certificazione medica attestante lo stato di gravidanza, rilasciata dal medico specialista curante, al Servizio che gestisce la posizione di ogni singolo dipendente. PARTE I - Personale Tecnico Amministrativo UFFICI DI RIFERIMENTO Settore Personale Tecnico Amministrativo : Servizio Personale Tecnico Amministrativo Reperibilità telefonica. 0521/ / / / / (FAX) 3

6 Controlli prenatali La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l orario di lavoro. Per la fruizione degli stessi deve essere presentata apposita istanza e successivamente a giustificazione dell assenza la dipendente è tenuta a presentare al Servizio Personale Tecnico Amministrativo la documentazione giustificativa attestante la data e l orario di effettuazione degli esami. (Decreto Legislativo , n. 151, art. 14 ) Vedi allegato 1 Interdizione anticipata del lavoro per maternità La maternità anticipata è il periodo di interdizione dal lavoro che una gestante può richiedere in caso di problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell art. 17 del D. Lgs. 151/2001, l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a, comma 1, dell art. 16 del medesimo D. Lgs. (2 mesi precedenti la data presunta del parto) o fino ai periodi di astensione di cui all art. 7, comma 6 e all art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stadi do gravidanza; b) quanto le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del D. Lgs. 151/2001. L astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta dall Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell accertamento medico ivi previsto. Il provvedimento deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell istanza della lavoratrice. L astensione dal lavoro di cui alla lettera b) e c) è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l esistenza delle condizioni che danno luogo all astensione medesima. Nel periodo di congedo di maternità anticipata la lavoratrice ha diritto alla retribuzione totale senza decurtazioni. La maternità anticipata non interrompe né l'anzianità di servizio, né il computo per la maturazione delle ferie. 4

7 (artt. 6, 7, 8, 11, 12, 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 così come modificati ed integrati dall art. 15 del Decreto-Legge , n 5 convertito, con modificazioni, in Legge , n 35.) Congedo obbligatorio di maternità e paternità Il congedo di maternità è l'astensione dal lavoro obbligatoria della madre lavoratrice. La durata complessiva del congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi, così fruibili: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo oppure 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Nel primo caso occorre presentare all Amministrazione, entro il 7 mese di gravidanza: certificato medico, rilasciato da un medico specialista ginecologo, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto; presentare istanza di congedo di maternità. Vedi allegato 2 Nel caso in cui si opti per il congedo obbligatorio di maternità, decorrente dal mese precedente parto, si dovrà inoltrare, entro il 7 mese di gravidanza: il certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta del parto e la dicitura che la stessa può lavorare fino all ottavo mese e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e a quella del nascituro; certificazione, rilasciata dal Medico del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università, dalla quale si evince il parere favorevole all attività lavorativa sino all ottavo mese; dichiarazione, rilasciata dal Direttore del Dipartimento di afferenza della lavoratrice, o dal Dirigente dell Area, attestante che la stessa, sino all ottavo mese di gravidanza non svolgerà attività che arrechi pregiudizio né alla sua salute né a quella del nascituro; presentare istanza di congedo di maternità. Vedi allegato 3 Dopo la nascita del figlio, la dipendente usufruirà dei 3 o dei 4 mesi successivi al parto. autocertificazione di nascita. allegando Il trattamento economico per tutta la durata del congedo di maternità resta invariato. Il periodo di flessibilità concesso può essere successivamente ridotto: 1. espressamente su istanza della dipendente; 2. implicitamente per fatti sopravvenuti riconducibili alla gestazione. La malattia della dipendente NON INTERROMPE il periodo di flessibilità se la dipendente stessa 5

8 produce certificato medico, rilasciato da un ginecologo del SSN o convenzionato, attestante che l'evento morboso non è correlato alla gestazione. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque cinque mesi di astensione obbligatoria. Nel caso in cui il bambino nato prematuramente abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di chiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post- parto ed il periodo precedente al parto, se non fruito, decorra dalla data dell effettivo rientro del bambino a casa. Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180 giorno dall inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180 giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti. La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro richiesta di congedo debitamente documentata. Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 16, 20, 26, 28 e 31 C.C.N.L. personale comparto università quadriennio normativo , art.31 Nascita La dipendente è tenuta a chiedere il secondo periodo di congedo di maternità ai rispettivi Servizi del Settore Personale Tecnico Amministrativo, entro 30 giorni dal parto, unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell art. 46 del D.P.R , n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la data di nascita del proprio figlio. Vedi allegato 4 Art 21 del D. Lgs. n. 151/2001 6

9 Congedi Parentali Ne hanno diritto entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11). Alla madre lavoratrice spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (10 se è diventata single). Al padre lavoratore spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 qualora eserciti il diritto all astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi. Qualora vi sia un solo genitore, questi ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a 10 mesi. CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI) Madre Padre Madre Padre Totale Dipendente Dipendente Casalinga Dipendente Autonoma Dipendente Dipendente Autonomo Nel caso di parto plurimo è previsto il diritto al congedo parentale per ogni bambino. La possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori fa sì che il padre possa utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati. La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Il genitore richiedente deve allegare alla domanda: Vedi allegato 5 dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la paternità o la maternità; dichiarazione di responsabilità da cui risulti l eventuale periodo fruito dall altro genitore per lo stesso figlio; Impegno di entrambi i genitori a comunicare le variazioni successive. L indennità per l astensione facoltativa viene regolamentata con il seguente trattamento economico: Primi 30 giorni di astensione: retribuzione al 100% ( art. 31 C.C.N.L.); 7

10 Dal 2 al 6 mese successivi: retribuzione al 30% solo se usufruiti entro il compimento del 3 anno di vita del bambino (art. 34 c.1 D.Lgs. n.151/2001); dal 7 mese e sino al 10 e/o 11 mese :retribuiti al 30% SOLO SE il reddito è inferiore a quanto previsto dall art. 34 c.3 D.Lgs. n.151/2001. e s.m.i.. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa ed in merito agli aspetti previdenziali si consiglia di consultare sul sito web di Ateneo Guida al sistema previdenziale. C.C.N.L. personale comparto università quadriennio normativo , art.31 Decreto Legislativo , n. 151, artt Legge , n. 133, art. 71 Decreto Legge n. 78 del convertito in L n.102 decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, art. 8; D.lgs.151/2001 artt. 36, 45, 50, 61 e 62. Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o di affidamento Le lavoratrici che abbiano adottato un minore o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono avvalersi del congedo di maternità. Il congedo è riconosciuto a prescindere dall età del bambino al momento dell adozione/affidamento e spetta per l intero periodo anche nell ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età. In caso di adozione nazionale, il congedo di maternità pari a 5 mesi, viene usufruito nei mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia; nel caso di adozione internazionale, ferma restando la fruizione dello stesso entro i primi 5 mesi successivi all ingresso del minore in Italia, il congedo potrà essere utilizzato, totalmente o in parte, anche durante il periodo di permanenza all estero richiesto per incontrare il minore e per definire le pratiche adottive. In alternativa al periodo di congedo obbligatorio di maternità/paternità, durante il periodo di permanenza all estero precedente l ingresso del minore in Italia, il genitore adottivo ha comunque diritto ad usufruire, su istanza, di un congedo non retribuito, senza diritto ad alcuna indennità. Il periodo di permanenza all estero dovrà inoltre essere certificato dall Ente autorizzato a curare la procedura di adozione. L esercizio del diritto al congedo obbligatorio, già esteso al padre lavoratore adottivo o affidatario, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.341/91, viene garantito dal T.U. D.Lgs.151/2001 in tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta ed alle medesime condizioni. E' ovvio che, non essendovi maternità biologica, e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi sempre sostituirsi alla madre che non ne faccia richiesta. 8

11 Inoltre, come per i genitori naturali, il padre può comunque sostituirsi alla madre, quando la madre è deceduta o è gravemente ammalata o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre. Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali. In caso di affidamento di un minore il congedo di maternità/paternità può essere usufruito entro i primi cinque mesi dall affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi, frazionato o continuativo, complessivamente tra i due genitori affidatari. La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare: domanda al datore di lavoro in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera: copia del provvedimento di adozione o di affidamento; copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria; copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. Vedi allegato 6 bis vedi allegato 6 ter vedi allegato 6 quater Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1, art 6-bis, commi 1 e 2; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3 Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3 e art. 39 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 26, 28, 29, 34, 36, e 54 Legge 24 dicembre 2007, n 244 e Congedi per malattia del figlio ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO NEI PRIMI 3 ANNI Madre e padre alternativamente. Nel caso di due gemelli, ammalati entrambi, si possono assentare tutti e due i genitori. L intero periodo di malattia del bambino: per ciascun figlio di età non superiore a 3 anni. N.B. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Con la richiesta di assenza si dovrà presentare al proprio Servizio del Personale: Il certificato del medico specialista del servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Dichiarazione attestante che l altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Allegato modulo n.6 E prevista l intera retribuzione per i primi 30 giorni annuali. Senza retribuzione per gli ulteriori periodi. Vedi allegato 7 9

12 ASSENZE PER MALATTIA DEL BAMBINO DOPO I 3 E FINO AGLI 8 ANNI DI VITA Madre e padre alternativamente. Nel caso di due gemelli ammalati entrambi si possono assentare tutti e due i genitori. Sono previsti 5 giorni all anno per ciascun figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni di vita. N.B. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da parte del genitore. Con la richiesta di assenza si dovrà presentare al proprio Servizio del Personale: Il certificato del medico specialista del servizio sanitario Nazionale o con esso convenzionato. Dichiarazione attestante che l altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo. Allegato modulo n 6 Le assenze per malattia del bambino non vengono retribuite. Vedi allegato 7 o Decreto Legislativo 26 marzo.2001, n. 151, Capo VII, artt o C.C.N.L. personale comparto università quadriennio normativo , art.31 o Legge 6 agosto 2008, n. 133, art. 71 o Decreto Legge n. 78 del convertito in L n.102 Riposi orari giornalieri/allattamento Ad entrambi i genitori, alternativamente. I genitori possono alternarsi avendo cura di comunicare la propria intenzione al Responsabile dell Unità di appartenenza. I riposi giornalieri per allattamento spettano alla madre anche durante il congedo parentale del padre. Con la circolare del Ministero del Lavoro 2009 del 16 Novembre 2009 anche il padre lavoratore, in presenza di impossibilità ad accudire il neonato da parte della madre non lavoratrice dipendente seppure casalinga, può usufruire dei riposi giornalieri entro il primo anno di ingesso in famiglia del minore adottato o affidato, oltre alle ipotesi già previste dall articolo 40; DURATA DELL ASSENZA 2 ore giornaliere, per un anno dal momento dell'inserimento del bambino nella famiglia adottiva 1 ora (se l orario di servizio è inferiore a 6 ore), per un anno dal momento dell'inserimento del bambino nella famiglia adottiva Nel caso di più bambini(che possono essere due, tre, etc ), durante il loro primo anno di vita, le ore previste per l allattamento sono raddoppiate e possono essere utilizzate dal padre contemporaneamente alla madre. Si deve presentare un autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, come detto sopra. Vedi allegato 8 Retribuzione per intero. 10

13 DPR Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, art. 10; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; D.lgs.151/2001 artt. 36, 43, 45,50,61 e 62. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 4; Decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, art. 2, comma 3-ter D. Lgs. 151/2001 artt. 39, 40, 41. Circolare INPS n. 95 bis/2006 Trattamento Previdenziale Per quanto riguarda gli aspetti previdenziali si rimanda a quanto indicata nella Guida al sistema previdenziale rintracciabile sul sito web al seguente link : 11

14 PARTE II Personale Docente di 1^ fascia e di 2^ fascia, Personale Ricercatore e Assegnisti di ricerca. N.B. Per tutto quanto indicato nel presente documento in merito agli Assegnisti di Ricerca è stato riportato quanto previsto e reperibile sul sito istituzionale INPS UFFICI DI RIFERIMENTO Settore Personale Docente: Servizio Personale Docente di 1^ Fascia ed Assistente del ruolo ad esaurimento Reperibilità telefonica : 0521/ / Servizio Personale Docente di 2^ Fascia Reperibilità telefonica : 0521/ / Servizio Personale Ricercatore Reperibilità telefonica: 0521/ / / Servizio Assegni di Ricerca e Borse di Studio Reperibilità telefonica: 0521/ / / / / FAX : 0521/

15 Controlli prenatali (non previsti per Assegnisti di Ricerca) La lavoratrice gestante può fruire di permessi retribuiti per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l orario di lavoro. A giustificazione dell assenza la dipendente è tenuta a presentare al Servizio Personale la documentazione giustificativa attestante la data e l orario di effettuazione degli esami. Modulo allegato 1 A Combinato disposto di cui all art. 37 del D.P.R. n. 3/57 ed all art. 14 del D. Lgs. n. 151/2001 Interdizione anticipata dal lavoro per maternità La maternità anticipata è il periodo di interdizione dal lavoro che una gestante può richiedere in caso di problemi di salute che mettono a rischio la gravidanza. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto ai commi 3 e 4 dell art. 17 del D. Lgs. 151/2001, l interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a, comma 1, dell art. 16 del medesimo D. Lgs. (2 mesi precedenti la data presunta del parto) o fino ai periodi di astensione di cui all art. 7, comma 6 e all art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: d) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stadi do gravidanza; e) quanto le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; f) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del D. Lgs. 151/2001. L astensione dal lavoro di cui alla lettera a) è disposta dall Azienda Sanitaria Locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell accertamento medico ivi previsto. Il provvedimento deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell istanza della lavoratrice. 13

16 L astensione dal lavoro di cui alla lettera b) e c) è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l esistenza delle condizioni che danno luogo all astensione medesima. Nel periodo di congedo di maternità anticipata la lavoratrice ha diritto alla retribuzione totale senza decurtazioni. La maternità anticipata non interrompe né l'anzianità di servizio, né il computo per la maturazione delle ferie. Per quanto concerne gli Assegnisti di Ricerca è prevista una indennità di maternità, nel periodo di astensione obbligatoria anticipata o prorogata, solo se non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria oltre alla gestione separata INPS o non titolari di pensione: il diritto si acquisisce se risultano almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi precedenti l inizio del congedo di maternità. Tale indennità è pari all 80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei dodici mesi precedenti l inizio del congedo. Limitatamente agli Assegnisti di Ricerca di cui all art. 22 della Legge 240/2010, l indennità di maternità corrisposta dall INPS è integrata dall Ateneo fino a concorrenza dell intero importo dell Assegno di Ricerca. Così come rubricato all art. 14 Assenze e interruzioni del Regolamento di Ateneo per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca di cui all art. 22 della Legge 240/2010,: la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione artt. 6, 7, 8, 11, 12, 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 così come modificati ed integrati dall art. 15 del Decreto-Legge , n 5 convertito, con modificazioni, in Legge , n 35 D.M (solo per Assegni di Ricerca) Circolare INPS n 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca) Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca 14

17 Congedo obbligatorio di maternità e paternità Il congedo di maternità è l'astensione dal lavoro obbligatoria della madre lavoratrice. La durata complessiva del congedo obbligatorio di maternità è di 5 mesi, così fruibili: 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo oppure 1 mese prima del parto e 4 mesi dopo. Nel primo caso occorre presentare all Amministrazione, entro il 7 mese di gravidanza: certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato, attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto; istanza di congedo di maternità. Modulo allegato 2 B Nel caso in cui si opti per il congedo obbligatorio di maternità, decorrente dal mese precedente il parto, si dovrà inoltrare, entro il 7 mese di gravidanza: certificato medico, rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta del parto e la dicitura che la stessa può lavorare fino all ottavo mese e che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e a quella del nascituro; certificazione, rilasciata dal Medico del Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori dell Università, dalla quale si evince il parere favorevole all attività lavorativa sino all ottavo mese; dichiarazione, rilasciata dal Direttore del Dipartimento di afferenza della lavoratrice, attestante che la stessa, sino all ottavo mese di gravidanza non svolgerà attività che arrechi pregiudizio né alla sua salute né a quella del nascituro; presentare istanza di congedo di maternità. Modulo allegato 3 C Per il Personale Docente e Ricercatore, il trattamento economico, per tutta la durata del congedo di maternità, resta invariato. Per gli Assegnisti di Ricerca è prevista una indennità di maternità, nel periodo di astensione obbligatoria, solo se non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria oltre alla gestione separata INPS o non titolari di pensione: il diritto si acquisisce se risultano almeno tre mensilità di accredito contributivo nei 12 mesi precedenti l inizio del congedo di maternità. Tale indennità è pari all 80% del reddito giornaliero (reddito annuale/365) prodotto nei dodici mesi precedenti l inizio del congedo. Limitatamente agli Assegnisti di Ricerca di cui all art. 22 della Legge 240/2010, l indennità di maternità corrisposta dall INPS è integrata dall Ateneo fino a concorrenza dell intero importo dell Assegno di Ricerca. Il periodo di flessibilità concesso può essere successivamente ridotto: 15

18 3. espressamente su istanza della dipendente; 4. implicitamente per fatti sopravvenuti riconducibili alla gestazione. La malattia della dipendente NON INTERROMPE il periodo di flessibilità se la dipendente stessa produce certificato medico, rilasciato da un ginecologo del SSN o convenzionato, attestante che l'evento morboso non è correlato alla gestazione. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque cinque mesi di astensione obbligatoria. Nel caso in cui il bambino nato prematuramente abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di chiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post- parto ed il periodo precedente al parto, se non fruito, decorra dalla data dell effettivo rientro del bambino a casa. Il congedo di maternità (astensione obbligatoria post-parto) spetta anche alla lavoratrice in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto dopo il 180 giorno dall inizio della gestazione, mentre in caso di interruzione della gravidanza prima del 180 giorno, le relative assenze sono considerate giorni di malattia a tutti gli effetti. La legge riconosce anche al padre, dopo la nascita del bambino, il diritto di astenersi dal lavoro al posto della madre, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. Il dipendente dovrà presentare al datore di lavoro richiesta di congedo debitamente documentata. artt. 16, 20 e 28 del D. Lgs. n. 151/2001 art. 2, commi 452, 453 e 454 della Legge 244/2007 D.M (solo per Assegni di Ricerca) Circolare INPS n 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca) Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca Nascita La dipendente è tenuta a chiedere il secondo periodo di congedo di maternità ai rispettivi Servizi del Settore Personale Docente, entro 30 giorni dal parto, unitamente a dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata ai sensi dell art. 46 del D.P.R , n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la data di nascita del proprio figlio. Modulo allegato 4 D Modulo allegato 5 E Modulo allegato 6 F EVENTUALE Modulo allegato 7 G Art 21 del D. Lgs. n. 151/

19 Congedo di maternità e paternità in caso di adozione o di affidamento Le lavoratrici che abbiano adottato un minore o che li abbiano ottenuti in affidamento, possono avvalersi del congedo di maternità. Il congedo è riconosciuto a prescindere dall età del bambino al momento dell adozione/affidamento e spetta per l intero periodo anche nell ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età. In caso di adozione nazionale, andrà usufruito durante i primi 5 mesi successivi all effettivo ingresso del minore in famiglia; nel caso di adozione internazionale, ferma restando la fruizione della stesso entro i primi cinque mesi successivi all ingresso del minore in Italia, il congedo potrà essere utilizzato, totalmente o in parte, durante il periodo di permanenza all estero richiesto per incontrare il minore e per definire le pratiche adottive. In alternativa al periodo di congedo obbligatorio di maternità/paternità, durante il periodo di permanenza all estero precedente l ingresso del minore in Italia, il genitore adottivo ha comunque diritto ad usufruire, su istanza, di un congedo non retribuito, senza diritto ad alcuna indennità (fermo restando il trattamento economico più favorevole, in caso di fruizione di un periodo di congedo straordinario, ai sensi dell art. 37 del D.P.R. n. 3/57). Il periodo di permanenza all estero dovrà inoltre essere certificato dall Ente autorizzato a curare la procedura di adozione. L esercizio del diritto al congedo obbligatorio, già esteso al padre lavoratore adottivo o affidatario, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.341/91, viene garantito dal T.U. D.Lgs. 151/2001 in tutti i casi in cui la madre lavoratrice non ne faccia richiesta ed alle medesime condizioni. E' ovvio che, non essendovi maternità biologica, e il conseguente necessario riposo psico-fisico dopo il parto, i due genitori possono alternarsi nell'accudimento senza alcuna limitazione: il padre può quindi sempre sostituirsi alla madre che non ne faccia richiesta. Inoltre, come per i genitori naturali, il padre può comunque sostituirsi alla madre, quando la madre è deceduta o è gravemente ammalata o in caso di affidamento esclusivo del minore al padre. Il periodo di congedo di maternità e di paternità è retribuito come quello dei genitori naturali. In caso di affidamento di un minore il congedo di maternità/paternità può essere usufruito entro i primi cinque mesi dall affidamento, per un periodo massimo di tre mesi, frazionato o continuativo, complessivamente tra i due genitori affidatari. La lavoratrice, o il lavoratore, deve presentare: domanda al datore di lavoro in cui viene specificato se il minore è adottato, ottenuto in affidamento preadottivo, temporaneo, e se è di nazionalità straniera: copia del provvedimento di adozione o di affidamento; copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria; copia dell'atto rilasciato dall'autorità competente, ovvero ente autorizzato, o copia della sentenza del giudice straniero. Per fruire del congedo per malattia del figlio/a la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a presentare, ai sensi dell'art. 46 del d.p.r. 445/2000, una dichiarazione attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo. 17

20 Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1, art 6-bis, commi 1 e 2; Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-bis, comma 3 Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3 e art. 39 Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, artt. 26, 28, 29, 34, 36, e 54 Legge 24 dicembre 2007, n 244 e Circolare INPS n 16 del 4 febbraio 2008 D.M (solo per Assegni di Ricerca) Circolare INPS n 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca) Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca Congedi Parentali Ne hanno diritto entrambi i genitori, anche contemporaneamente, per un periodo complessivo di 10 mesi (elevabili a 11). Alla madre lavoratrice spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi (10 se è diventata single). Al padre lavoratore spetta un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi elevati a 7 qualora eserciti il diritto all astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi. Qualora vi sia un solo genitore, questi ha diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato pari a 10 mesi. CASI POSSIBILI DI CONGEDO (IN MESI) Madre Padre Madre Padre Totale Dipendente Dipendente Casalinga Dipendente Autonoma Dipendente Dipendente Autonomo Nel caso di parto plurimo è previsto il diritto al congedo parentale per ogni bambino. La possibilità della fruizione contemporanea del congedo parentale da parte dei due genitori fa sì che il padre possa utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il periodo di congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto in quanto non occupato o perché appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati. La frazionabilità del periodo di congedo parentale avviene, con il dovuto preavviso, per libera scelta del lavoratore/trice, ma tra un periodo di congedo e l'altro, anche di un solo giorno, ci deve essere effettiva ripresa dell'attività lavorativa. Il genitore deve presentare istanza allegando: dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti la paternità o la maternità; dichiarazione di responsabilità da cui risulti l eventuale periodo fruito dall altro genitore per lo stesso figlio. Modulo allegato 8 H Modulo allegato 6 F 18

21 Relativamente al trattamento economico si applicano le condizioni del congedo straordinario per i primi 45 giorni. Pertanto, se nel medesimo anno solare non si è già fruito del congedo straordinario, durante il periodo di congedo parentale, spetta l intera retribuzione fino ad un massimo di 45 giorni (escluso il primo giorno di ogni periodo per cui spetta la retribuzione ridotta di 1/3). Per il restante periodo di congedo parentale complessivamente utilizzato dai due genitori fino al raggiungimento del termine dei 6 mesi, se goduti entro i 3 anni di vita del bambino, spetta una retribuzione pari al 30%. Il congedo parentale goduto dal 3 all 8 anno di vita del bambino, o quello successivo ai primi sei mesi, è senza retribuzione (salvo la disciplina del congedo straordinario, se ancora a disposizione del dipendente). Per quanto concerne gli Assegnisti di Ricerca il diritto al congedo parentale ed al relativo trattamento economico è riconosciuto alle lavoratrici, a condizione che le stesse risultino in possesso del requisito minimo previsto ai fini del riconoscimento del diritto all indennità di maternità. Il trattamento economico,indennizzabile subordinatamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si collocato il congedo parentale ed alla effettiva astensione lavorativa, è così previsto: per la madre: 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione, percepito nei 12 mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile per maternità, per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile; per il padre: 30% di 1/365 del reddito derivante dalla collaborazione, percepito nei 12 mesi precedenti l insorgenza del diritto derivante da: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del minore al padre. In caso di adozione o affidamento spetta, qualora sussista in capo al padre stesso il previsto requisito contributivo nei 12 mesi precedenti l effettivo ingresso in famiglia del minore, sempre che la madre non ne faccia richiesta. Così come rubricato all art. 14 Assenze e interruzioni del Regolamento di Ateneo per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca di cui all art. 22 della Legge 240/2010,: la durata del rapporto si protrae per il residuo periodo ai fini della realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione D.lgs n. 151 così come modificato ed integrato dalla Legge 24 dicembre 2007, n 244 Legge 296/2006, art. 1, comma 788 (Finanziaria per l anno 2007) (solo per Assegni di Riceerca) D.M (solo per Assegni di Ricerca) Circolare INPS n 137/2007 (solo per Assegni di Ricerca) Regolamento per il conferimento ed il rinnovo di Assegni di Ricerca 19

22 Congedi per malattia del figlio (non previsto per gli Assegnisti di Ricerca) Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all anno per le malattie di ogni figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni. Per fruire dei congedi di cui sopra il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore il decorso del periodo di ferie in godimento da parte dello stesso. I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13^ mensilità. Quanto sopra, fermo restando la possibilità di fruire del congedo straordinario di cui all art. 37 del Testo Unico 3/1957, nei primi 45 giorni di ogni anno solare se non già fruiti. D.Lgs n Riposi orari giornalieri/allattamento (non previsto per gli Assegnisti di Ricerca) Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Detti periodi di riposo hanno la durata di un ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Nel caso di parti gemellari le ore previste per l allattamento sono raddoppiate e possono essere utilizzate dal padre contemporaneamente alla madre. Il personale docente dell Ateneo può beneficiare di detti periodi ma è tenuto al rispetto della comunicazione al proprio diretto responsabile Legge n. 104 D. Lgs. 151/2001 Circolare INPS n. 95bis/

23 ALLEGATO 1 Controlli prenatali art. 14 D.Lgs. 151/2001 Al MAGNIFICO RETTORE Università degli Studi di Parma La sottoscritta nata a.. Provincia. il in servizio presso.. Area categoria.. trovandosi in stato di gravidanza alla...settimana CHIEDE Di poter fruire dei permessi retribuiti ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. 151/2001 per l effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche da svolgersi durante l orario di lavoro nella seguente giornata La sottoscritta si impegna, in esito agli esami di cui sopra, a presentare la relativa documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura competente, attestante data e orario di effettuazione degli stessi. La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi nel rispetto del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente pratica. Parma, Firma VISTO PER PRESA VISIONE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

24 ALLEGATO 2 congedo di maternità astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (2 mesi preparto+3 mesi post parto) art.16 D.LGS. 151/2001 Al MAGNIFICO RETTORE Università degli Studi di Parma La sottoscritta nata a.. Provincia. il in servizio presso.. Area categoria.. essendo già entrata nel 7 mese di gravidanza ed essendo la data presunta del parto prevista per il. CHIEDE di essere collocata in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità a decorrere dal (2 mesi pre partum+3 mesi post partum), ai sensi dell art. 16 del D.Lgs. n.151/2001 ed a tal fine allega la relativa certificazione medica in originale, rilasciata dal medico specialista (ginecologo) curante, attestante la data presunta del parto. La sottoscritta si impegna inoltre a presentare, entro 30 giorni dall avvenuta nascita, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 relativa la data di effettiva nascita del figlio/a così come previsto dall art. 21 D.Lgs. 151/2001. La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi nel rispetto del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente pratica. Parma, Firma VISTO PER PRESA VISIONE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

25 ALLEGATO 3 congedo di maternità flessibile astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice (1 mese pre partum+4 mesi post partum) art.20 D.LGS. 151/2001 Al MAGNIFICO RETTORE Università degli Studi di Parma La sottoscritta nata a.. Provincia. il in servizio presso.. Area categoria.. essendo già entrata nel 7 mese di gravidanza ed essendo la data presunta del parto prevista per il. CHIEDE di essere collocata in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità a partire dall 8 mese di gravidanza con decorrenza dal (1 mese pre partum+4 mesi post partum), ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. n.151/2001 ed a tal fine allega certificazione medica, rilasciata dal medico specialista (ginecologo) curante attestante la data presunta del parto nonché quanto sotto indicato: o o Certificazione del medico curante specialista (ginecologo) del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato Certificazione del Servizio di Medicina Preventiva dell Ateneo attestanti entrambi che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La sottoscritta si impegna inoltre a presentare, entro 30 giorni dall avvenuta nascita, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 46 del D.P.R. n.445/2000 relativa la data di effettiva nascita del figlio/a così come previsto dall art. 21 D.Lgs. 151/2001. La sottoscritta esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati e diffusi nel rispetto del D.lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente pratica. Parma, VISTO PER PRESA VISIONE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA Firma

26 ALLEGATO 4 AUTOCERTIFICAZIONE NASCITA FIGLIO/A (artt. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.)..l.. Sottoscritta/o(cognome) (nome).. Nata/o a.. Provincia il C.F. in servizio presso.. Area categoria.. consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti falsi, incorrerò nelle pene stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia; dichiaro sotto la mia responsabilità che il/la proprio/a figlio/a (cognome) (nome) è nato/a in ( ) il (comune di nascita) (provincia) (data) Firma Parma,... I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'università degli Studi di Parma (Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 30/6/2003, N. 196 e s.m.i.)

27 ALLEGATO 5 congedo parentale- astensione facoltativa dal lavoro (6 /7 mesi flessibili) art.32 art.34 D.Lgs. 151/2001 art. 31 CCNL. Al MAGNIFICO RETTORE Università degli Studi di Parma Il/la sottoscritt nata a.. Provincia. il in servizio presso.. Area categoria.. In qualità di : madre padre del/della bambin.. nato/a a.il CHIEDE di essere collocato/a in congedo parentale dal lavoro ai sensi dell art. 32 del D.Lgs. n.151/2001 a decorrere dal..e fino al ed a tal fine consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dell art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 DICHIARA l altro genitore non usufruisce di analogo congedo parentale per il medesimo figlio presso questo Ateneo o altri enti pubblici o privati; l altro genitore ha già fruito e/o sta usufruendo del congedo parentale per l medesimo figlio presso questo Ateneo altri enti pubblici o privati come segue: dal al per un periodo pari a mesi.e/o giorni.. dal al per un periodo pari a mesi.e/o giorni di essere a conoscenza che il trattamento economico durante tale congedo è il seguente: Primi 30 giorni di astensione: retribuzione al 100% ( art. 31 C.C.N.L.); Dal 2 al 6 mese successivi: retribuzione al 30% solo se usufruiti entro il compimento del 3 anno di vita del bambino (art. 34 c.1 D.Lgs. n.151/2001); dal 7 mese e sino al 10 e/o 11 mese :retribuiti al 30% SOLO SE il reddito è inferiore a quanto previsto dall art. 34 c.3 D.Lgs. n.151/2001. e s.m.i.. Ai sensi dell art.38 del D.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà è sottoscritta dall interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore Parma, Firma VISTO PER PRESA VISIONE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

28 ALLEGATO 6 bis congedo di maternità adozione nazionale astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi) art.26 D.LGS. 151/2001 Al MAGNIFICO RETTORE Università degli Studi di Parma Il/La sottoscritto/a nata a.. Provincia. il in servizio presso.. Area categoria.. In qualità di genitore adottivo del minore: (nome-cognome).. nato il.. Con ingresso ufficiale nella famiglia a decorrere dal CHIEDE di essere fruire del congedo di maternità/paternità obbligatorio dal lavoro per il periodo sotto indicato: dal..al.. dal.al a tal fine allega quanto segue: certificazione del Tribunale dei minori competente che attesti la trascrizione del provvedimento di adozione (in originale o copia conforme autenticata); Parma, Firma VISTO PER PRESA VISIONE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

29 ALLEGATO 6 ter congedo di maternità adozione internazionale astensione obbligatoria dal lavoro (5 mesi) art.26 D.LGS. 151/2001 Al MAGNIFICO RETTORE Università degli Studi di Parma Il/La sottoscritto/a nata a.. Provincia. il in servizio presso.. Area categoria.. In qualità di genitore adottivo del minore: (nome-cognome).. nato il.. Con ingresso ufficiale nella famiglia a decorrere dal CHIEDE di essere fruire del congedo di maternità/paternità obbligatorio dal lavoro per il periodo sotto indicato: dal..al.. dal.al a tal fine allega quanto segue: Certificazione del Tribunale dei minori competente che attesti la trascrizione del provvedimento di adozione (in originale o copia conforme autenticata); nel caso in cui si fruisca del congedo prima dell ingresso del minore in Italia la certificazione dell Ente autorizzato a curare la procedura di adozione che riporti la durata del periodo di permanenza all estero (originale o in copia conforme). Parma, Firma VISTO PER PRESA VISIONE IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

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