Il 12 luglio 2012 è stata approvata dal Parlamento IL RECENTE RIASSETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE. Diritto

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1 Diritto IL RECENTE RIASSETTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI FRANCESCO ZAMPONI Il 12 luglio 2012 è stata approvata dal Parlamento la L. n. 100, di conversione decretolegge 15 maggio 2012 n. 59 recante Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile. Nella relazione di accompagnamento si legge che il provvedimento si è reso necessario a causa delle criticità che hanno appesantito l azione della protezione civile nel corso di questi ultimi anni alterando il rapporto tra situazione emergenziale e utilizzo di strumenti normativi straordinari e derogatori (si pensi, ad esempio, all estensione del campo di applicazione previsto per la dichiarazione dello stato di emergenza, includendovi la dichiarazione dei grandi eventi) 1. Le definizioni ed i principi contenuti nella novella legislativa In sede di conversione del D.L. n. 59/2012, il legislatore ha deciso di fornire (a distanza di ven- 1 Per maggiori approfondimenti, si veda S. MEZZACAPO, «Stato di emergenza» circoscritto in ambiti temporali e limitato alle sole attività di soccorso e assistenza, in Guida al diritto Il Sole-24 Ore, n. 23, pagg INFORMAZIONI DELLA DIFESA 6/2012

2 t anni dalla sua istituzione), il servizio nazionale della protezione civile: fra l altro è una delle rare volte in cui viene utilizzato il termine servizio, anziché quello consueto di funzione, forse a voler simboleggiare la missione che gli apparati statale, regionale e locale sono chiamati ad assolvere. Infatti, nel caso della protezione civile, è da evidenziare non tanto la mancanza di poteri autoritativi (tipici di una funzione, che invece sono presenti nel caso del servizio nazionale della protezione civile), quanto la visione di un ordinamento al servizio della collettività, in posizione non sovraordinata, ma obbligata a prestazioni nell interesse della collettività. Il servizio nazionale della protezione civile è istituito al fine di tutelare l integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi. Vengono poi elencate, opportunamente, le attività di protezione civile, in maniera così dettagliata da lasciare residuali dubbi su eventuali conflitti di attribuzioni. Esse sono riassumibili in previsione e prevenzione dei rischi, soccorso ed ogni altra attività necessaria diretta al contrasto ed al superamento dell emergenza ed alla mitigazione del rischio. Ciò che sorprende è la mancata enunciazione dell attività di protezione : la L. n. 100/2012 precisa che la prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o a ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni. E certamente un compito dinamico e distinto dalla protezione, che possiede un profilo maggiormente passivo, di tutela e messa in sicurezza della collettività (c.d. safety): tuttavia, la tematica di riferimento è la protezione civile, pertanto è presumibile 2 Ibidem. In apertura: esercitazione della Protezione Civile Sopra: logo della Protezione Civile che il legislatore abbia voluto inglobare nel concetto di prevenzione anche quello di protezione, sebbene i due concetti siano tecnicamente distinti. L obiettivo principale della novella è stato quello di delimitare lo stato d emergenza, sia nel suo oggetto, che nei suoi ambiti temporali 2. Esso è deliberato al verificarsi delle calamità naturali o connesse con l attività dell uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d intervento essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, cui viene aggiunto nella loro imminenza. Sebbene sia condivisibile la disciplina dello stato d emergenza anche in prossimità degli eventi calamitosi, la difficoltà consiste proprio nell individuare simili fenomeni: in taluni casi, è ancora ritenuta impossibile dalla scienza un analisi predittiva (si pensi ai terremoti). La delibera deve determinarne durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Deve, peraltro, anche indicare l amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti all evento successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Nonostante in sede di conversione sia stata confermata l intenzione di comprimere la durata dello stato di emergenza rispetto a ciò che avveniva ante decreto-legge, si è verificata una maggiore dilatazione dell arco temporale (da 60 giorni più 40 di eventuale proroga si passa a 90 giorni più 60 di proroga). Le modifiche apportate all architettura organizzativa In sede di conversione, con la L. n. 100/2012, è stata introdotta la novità del soggetto coordi- DIRITTO 69

3 Esercitazione della Protezione Civile Esercitazione della Protezione Civile natore delle attività di protezione civile, individuato quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in alternativa al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in un Ministro con portafoglio, che si avvale, nel tradizionale schema sino ad oggi attuato, del Dipartimento della protezione civile costituito presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri. Partendo da un ragionamento ratione materiae ed analizzando le strutture radicate sul territorio, pare che il Ministro con portafoglio non possa che essere quello dell Interno o della Difesa, anche se pare più logico preferire, nell attuale modello a legislazione invariata in tema di strutture operative, affidarsi al Ministro dell Interno, tenuto conto del ruolo centrale ancor più riconosciuto ai Prefetti a livello provinciale e delle strutture particolarmente specializzate del Ministero dell Interno, come ad esempio il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, componente essenziale del Servizio nazionale di protezione civile. Tuttavia, anche una delega al Ministro dell Interno non eliminerebbe del tutto le difficoltà a conciliare uno schema gerarchico con un modello funzionale (ossia il rapporto fra il Ministro dell Interno ed il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Ministro dell Interno, costituita invece presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri). Inoltre, l art. 3-bis, nel disciplinare il sistema di allerta statale e regionale per il rischio meteoidrogeologico e idraulico, potrebbe essersi spinto oltre, rischiando di non superare un eventuale vaglio di costituzionalità in relazione all art. 117 della Costituzione, che considera la protezione civile materia di legislazione concorrente; dunque, alle Regioni spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Con il D.L. n. 52/2012 era stato introdotto un significativo livello di coinvolgimento e partecipazione delle Regioni, interessate dagli eventi calamitosi, nell ambito della pronuncia dello stato di emergenza del Presidente del Consiglio, mediante l acquisizione del relativo parere, nonostante non fosse stata precisata la natura vincolante o semplicemente obbligatoria del parere. La legge n. 100/2012, di conversione, si spinge oltre, riconoscendo al Presidente della Regione, interessata dagli eventi calamitosi, un potere di impulso, mediante la formulazione della relativa proposta. L intervento normativo attribuisce al Capo del Dipartimento della protezione civile il potere di ordinanza. Il Capo del Dipartimento diviene il nucleo centrale di responsabilità per l adozione delle misure straordinarie, successivamente alla determinazione assunta dal Consiglio dei Ministri con la dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, si prevede la possibilità che le ordinanze di protezione civile siano emanate da soggetti diversi dal Capo del Dipartimento di 70 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 6/2012

4 protezione civile (che comunque deve essere individuato già nella dichiarazione dello stato di emergenza ed a cui è rimessa la cura della loro attuazione). In dette ordinanze, emanate d intesa con le Regioni interessate all evento calamitoso, si dispone esclusivamente in ordine all organizzazione ed all esecuzione dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni interessate dall evento, alla messa in sicurezza di edifici pubblici e privati, anche culturali, gravemente danneggiati o costituiscono minaccia per la pubblica e privata incolumità, nonché al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la ripresa delle attività economiche e, più in generali, delle normali condizioni di vita ed evitare situazioni di maggiore pericolo o danno a persone e cose. Si vuole cioè evitare che lo strumento dell ordinanza deragli dalle sue finalità specifiche. Prima della scadenza del termine di durata della dichiarazione, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza (c.d. ordinanza di rientro 3 ). Le ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti (specie quelle relative agli appalti pubblici), salvo i limiti indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell ordinamento giuridico, possono essere riferite solo agli eventi di cui all art. 2, comma 1, lett. c) delle Legge n. 225/1992, ossia le calamità naturali o connesse con l attività dell uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari durante limitati e predefiniti periodi di tempo. Vengono ulteriormente responsabilizzati i Comuni (soggetti più vicini alla collettività in virtù del principio di sussidiarietà verticale), mediante disposizioni più stringenti sulla redazione (ed aggiornamento periodico) del piano di emergenza comunale, stilato secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della protezione civile. Si tratta di un documento di base, ma di assoluta importanza, tanto che esso deve essere trasmesso alle competenti Prefetture, alle Province ed alle Regioni. E data facoltà anche alle Regioni di predisporre il piano regionale di protezione civile. In particolare, al verificarsi di un evento calamitoso, il Prefetto assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati, in raccordo con la Regione. In pratica, spetta al Prefetto il compito di coordinare i servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi di competenza della Regione. Il Sindaco, che è autorità comunale di protezione civile, assume, al verificarsi dell emergenza nell ambito del territorio comunale, la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della giunta regionale. Ne escono dunque rafforzati compiti e poteri spettanti al Sindaco quale autorità comunale di protezione civile. Le attività di controllo connesse alla verifica dell attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile saranno disciplina da un successivo Decreto del Presidente del 3 Così S. MEZZACAPO, Delibera possibile anche per imminenza dell evento, in Guida al diritto Il Sole-24 Ore, n. 23, pagg DIRITTO 71

5 Consiglio dei Ministri, abrogando l attuale D.P.R. n. 51/1993, che conteneva la disciplina delle ispezioni sugli interventi di emergenza. Inoltre, la flotta aerea antincendio della protezione civile è trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ciò risponde alla volontà di rendere più celeri e snelle le strutture operative della protezione civile (oltre a creare maggiore semplificazione evitando rischi di sovrapposizioni delle competenze o conflitti di attribuzione). Infine, allo scopo di eliminare tentativi della infiltrazioni della criminalità organizzata, o comunque fenomeni di corruzione, viene istituita un anagrafe degli appalti pubblici dei grandi eventi, che mette a disposizione nel sito internet del Dipartimento della protezione civile le informazioni relative ad appalti pubblici di lavori e servizi ed ai soggetti affidatari dei predetti appalti, incluse le segnalazioni su inadempienze e danni già verificatisi. Disposizioni nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi Nella L. n. 100/2012 vengono anche stabilite misure di assistenza e sostegno alle popolazioni colpite da pubbliche calamità: è prevista la possibilità, in presenza di gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale derivante dagli eventi calamitosi, della sospensione del pagamento delle rate del mutuo acceso per immobili che risultano distrutti o inagibili (adibiti ad abitazioni o esercizio di attività commerciali), anche se per un periodo di tempo circoscritto : tale formula generica potrebbe presupporre diverse interpretazioni, con applicazioni discrezionali della disposizione. Inoltre, il legislatore si esprime in termini di possibilità, dunque è una facoltà e non risulta chiaro chi può adottare una simile misura; tuttavia, pare credibile che la decisione sia rimessa nel contenitore omnibus della deliberazione dello stato di 72 INFORMAZIONI DELLA DIFESA 6/2012

6 emergenza, sebbene le gravi difficoltà per il tessuto economico e sociale si potrebbero manifestare solo successivamente (e nemmeno in tempi così brevi), ma qualora la misura fosse contenuta nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si potrebbe verificare un eccesso di potere. Rispetto al decretolegge, è stato invece abrogato il progetto di prevedere la copertura assicurativa su base volontaria contro i rischi derivanti da calamità naturali. Era stato inizialmente previsto che - quale norma programmatica - al fine di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati a uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, le polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati potessero essere estese ai rischi derivanti da calamità naturali. Per favorire la diffusione di apposite coperture assicurative contro tali rischi catastrofali, i premi relativi all assicurazione per danni, per la quota relativa alle calamità naturali, ovvero relativi a contratti di assicurazione appositamente stipulati a copertura dei rischi stessi a protezione dei fabbricati di proprietà di privati a qualunque uso destinati, avrebbero goduto, con la disciplina a regime, di particolari agevolazioni fiscali (deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini Irpef e Ires dell assicurato). In pratica, veniva escluso l intervento statale, anche parziale, per i danni subiti da fabbricati, con ciò trasferendo di fatto parte del costo di ricostruzione dall amministrazione statale al comparto privato assicurativo. Era evidente l intento del Governo di consentire l avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati, e al fine di garantire adeguati, tempestivi e uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di beni immobili privati destinati a uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali. Di fatto, era rimessa la realizzazione del progetto alla volontà delle parti ed alla disponibilità delle imprese di assicurazione (non soggette ad alcuna forma di obbligo a contrarre) di assumere il rischio assai poco stimabile a priori. E probabile che in futuro la norma sarà riproposta (magari non nella forma della decretazione d urgenza), puntando a risolvere le possibili ricadute anche sul piano delle azioni di regresso verso responsabili (soprattutto costruttori ed enti pubblici di autorizzazione e controllo geo-territoriale) nelle ipotesi (che le cronache anche di recente hanno ampiamente evidenziato) di emergenza di cedimenti strutturali legati al mancato rispetto di norme edilizie, ambientali e di regole di diligenza 4. 4 Per maggiori approfondimenti, F. MARTINI, Calamità: danni a carico dei proprietari di casa, in Guida al diritto Il Sole- 24 Ore, n. 23, pagg DIRITTO 73

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