Polizza Responsabilità Civile Professionale Paramedici e Tecnici - Operatori Sanitari

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Polizza Responsabilità Civile Professionale Paramedici e Tecnici - Operatori Sanitari"

Transcript

1 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Via G.B. Cassinis, Milano Tel. 02/ (20 linee) Fax 02/ Sito internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997 Polizza Responsabilità Civile Professionale Paramedici e Tecnici - Operatori Sanitari Contratto di assicurazione, per la copertura dei rischi relativi all attività professionale medico sanitaria. Il presente Fascicolo Informativo (mod. FI/1RCPMED -- Ed. 09/2011) contenente: - Nota Informativa, comprensiva delle Definizioni e del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Mod. FI/1RCPMED -- Ed. 09/2011

2 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA NOTA INFORMATIVA PER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DANNI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PARAMEDICI E TECNICI - OPERATORI SANITARI La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche della polizza RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PARAMEDICI E TECNICI - OPERATORI SANITARI, assicurazione di Responsabilità Civile per danni causati a terzi durante lo svolgimento dell attività professionale sanitaria. La Nota Informativa si articola in quattro sezioni: Informazioni relative all impresa di assicurazione; Informazioni relative al contratto; Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami; Definizioni e Glossario. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Il contratto è concluso con Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA, avente sede legale in Italia - Via G.B. Cassinis n 21, Milano - Tel. 02/ Fax 02/ Sito Internet: Posta elettronica: marketing@helvetia.it La Società Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - è iscritta all Albo Imprese di Assicurazione n ed appartiene al Gruppo Assicurativo Helvetia, iscritto all Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. La Società, operante in Italia in regime di stabilimento sotto il controllo dell ISVAP, è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con Decreto di ricognizione del Ministero dell Industria, Commercio ed Artigianato del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento n. 2 Gazzetta Ufficiale n. 357 del 31/12/1984 e con Provvedimento ISVAP n del 19/12/1997 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23/12/ Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa I dati relativi all ultimo bilancio approvato indicano che la Società ha un patrimonio netto di 67,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro relativi al fondo di dotazione della Rappresentanza e 13 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali ed un indice di solvibilità riferito alla gestione danni del 139,7% (si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Il contratto è emesso con durata annuale nella formula con tacito rinnovo : alla scadenza pattuita, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto,l Assicurazione di durata non inferiore all anno è prorogata per un anno e così successivamente (art.9 delle Norme che regolano l assicurazione in generale). Si riportano di seguito le caratteristiche del contratto in oggetto, e si richiama l attenzione sui capoversi contrassegnati con i seguenti simboli: Avvertenze Garanzie prestate Esempi a chiarimento 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L assicurazione ha per oggetto la responsabilità civile per i danni derivanti da comportamenti colposi che causano danni a terzi come morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose, causati da un fatto accidentale avvenuto nell'esercizio dell attività professionale sanitaria oggetto dell assicurazione. L attività professionale sanitaria comprende due categorie: Paramedici Tecnici-Operatori Sanitari Le prestazioni di polizza offerte operano in regime di Claims made : la copertura per la responsabilità civile verso terzi può essere attivata quando all Assicurato perviene una richiesta di risarcimento danni durante il periodo di efficacia della polizza, relativamente ad una prestazione professionale erogata dallo stesso Assicurato nel medesimo periodo. L assicurazione opera retroattivamente nei casi e con le modalità di cui all art. 16 Efficacia della garanzia - delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale. Mod. C/31RCPMED Ed. 09/2011 Pagina 1 di 5

3 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA È previsto, per taluni casi meglio identificati nel suddetto art. 16, un periodo di carenza contrattuale - pari a centottanta (180) giorni - tra la data di stipulazione della polizza e l effettiva decorrenza della garanzia, durante il quale la polizza non opera. A titolo di esempio: nel caso in cui l Assicurato non fosse precedentemente assicurato con polizza di responsabilità civile professionale e si verificasse un sinistro trascorsi sessanta giorni dalla stipulazione della presente polizza, la copertura assicurativa non sarebbe operante in quanto non ancora decorso il periodo di carenza di centottanta giorni contrattualmente previsto. L assicurazione vale sempreché l Assicurato sia regolarmente abilitato all esercizio della professione, sia iscritto, ove previsto, al relativo Albo istituito ai sensi di legge e non sia sospeso per qualunque causa dall esercizio della professione. Il massimale assicurato, indicato in polizza, rappresenta la somma massima che la Società metterà a disposizione per ogni singolo sinistro, ma anche per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Garanzie Prestate: la polizza tiene indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a fronte di un comportamento colposo occorso in relazione all esercizio dell attività professionale assicurata e indicata in polizza, compresi i danni derivanti da: utilizzo delle apparecchiature e degli strumenti medicali necessari all esercizio dell attività; impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d immagine per scopi diagnostici; conduzione dei locali adibiti a studio professionale; interventi di primo soccorso per motivi deontologici, anche quando l opera professionale prestata dall Assicurato non rientra nell ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità; attività di volontariato in strutture pubbliche o enti privati; proprietà di insegne pubblicitarie, ovunque ubicate, esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicate. Per il dettaglio delle estensioni di cui sopra si rimanda all art. 15 Altri Rischi assicurati - delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale. Le principali esclusioni sono riportate all art. 19 Delimitazione dell assicurazione esclusioni delle Norme che regolano l assicurazione di Responsabilità Civile Professionale. È bene ricordare che il diritto all indennizzo può venir meno anche nei casi di mancata indicazione dell esistenza di pluralità di assicurazioni o di mancato adempimento degli obblighi in caso di sinistro. Per il dettaglio di tali limitazioni si rimanda al disposto degli art. 2 - Altre Assicurazioni - e dell art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro - delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Al fine di poter effettuare una corretta valutazione, l Assicuratore deve necessariamente conoscere tutte le circostanze che possono avere influenza sul rischio. Queste informazioni sono contenute nel Questionario Responsabilità Civile Professionale Paramedici e Tecnici - Operatori Sanitari che deve essere compilato e sottoscritto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C. (vedi art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale). È infine previsto, alla voce Dichiarazioni che, ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiari di non aver avuto in corso, nell ultimo triennio, polizze annullate in seguito a sinistri implicanti la sua responsabilità. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio L Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio come previsto all Art. 5 - Aggravamento del rischio delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Codice Civile). Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che modificano il rischio assicurato (ad esempio il conseguimento da parte dell Assicurato di una specializzazione sanitaria, che possa comportare una modifica alla propria attività). Mod. C/31RCPMED Ed. 09/2011 Pagina 2 di 5

4 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più rischiosa per la Società, quest'ultima può chiedere un adeguamento del premio e delle condizioni o può recedere dal contratto. Nel caso di diminuzione del rischio comunicato dal Contraente/Assicurato, la Società, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione dell Assicurato/Contraente, è tenuta, come indicato all art. 6 Diminuzione del rischio, a ridurre il premio (art Codice Civile). In questa ipotesi, la Società rinuncia al diritto di recesso previsto dalla legge per il caso di diminuzione del rischio. 6. Premi Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate. L importo indicato in polizza è già comprensivo delle tasse e delle provvigioni riconosciute all intermediario. È prevista la possibilità di corrispondere l ammontare dovuto in rate semestrali, mediante un aumento del 3% del premio annuo lordo. Qualsiasi decisione sull applicazione di sconti di premio è di esclusiva facoltà dell impresa. I mezzi di pagamento del premio accettati dalla Società, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, sono gli assegni, il bonifico ed il denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma. È previsto, infine, a norma dell art del codice civile, che, qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l assicurazione resti sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. 7. Rivalse L'assicuratore che ha pagato l'indennità é surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e` causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'Assicurato e` responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 8. Diritto di recesso Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione dandone comunicazione al Contraente/Assicurato mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 (trenta) giorni. La Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile modificato dalla Legge n. 166 del 27 ottobre Il diritto dell Assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno. Nella presente Assicurazione per la Responsabilità Civile verso terzi, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato sarà applicata la legge italiana. Le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della Legge 29 ottobre 1961 n e successive modifiche ed integrazioni. 12. Informativa in corso di contratto In relazione ad eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, intervenute dopo la stipula del contratto, se le stesse derivassero da innovazioni normative, la Società provvederà a comunicarle per iscritto al Contraente. Negli altri casi sul sito internet sarà prevista una sezione per la consultazione dei successivi aggiornamenti del Fascicolo Informativo. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo In caso di sinistro l Assicurato o il Contraente devono dare avviso scritto del sinistro all Agenzia che ha emesso la polizza o alla Società entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza. L Assicurato o il Contraente devono inoltre fornire tempestivamente tutte le informazioni ulteriori in merito alle circostanze del fatto oggetto di richiesta di risarcimento, segnalare la presenza di altri contratti di assicurazione per la responsabilità civile, i nominativi dei testimoni e trasmettere la documentazione rilevante, anche in copia, nonché gli originali degli atti giudiziari eventualmente notificati e/o pervenuti. Il dettaglio degli obblighi del Contraente e dell Assicurato in caso di sinistro sono indicati all art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro delle Norme che regolano l assicurazione in generale. Mod. C/31RCPMED Ed. 09/2011 Pagina 3 di 5

5 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Per la definizione delle modalità di gestione delle vertenze di danno si rimanda a quanto previsto all art Gestione delle vertenze di danno spese legali delle Norme che regolano l assicurazione in generale. 14. Reclami Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, devono essere inoltrati per iscritto alla Società presso l Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, Milano - Fax Posta elettronica: reclami@helvetia.it Possono essere presentati all ISVAP (in Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; - per la risoluzione delle liti transfrontaliere (o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET). I reclami indirizzati all ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente e il Contraente. 15. Arbitrato La polizza non prevede specifica clausola di arbitrato, si rimanda pertanto alle normative di legge in vigore. 16. Mediazione per la conciliazione delle controversie Ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione, con esclusione di quelle in materia di condominio e di quelle inerenti il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Società. Il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'assicurato potranno utilmente adire l'autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto. D. DEFINIZIONI DI POLIZZA E GLOSSARIO Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nel presente Fascicolo Informativo: Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione Claims Made Comportamento colposo Contraente Cose Danni Franchigia Intervento chirurgico Loss Occurrence Il contratto di assicurazione. È il regime assicurativo che limita l operatività dell assicurazione alle richieste di risarcimento formulate nei confronti dell Assicurato da terzi e relative a fatti commessi dall'assicurato anche anteriormente alla stipula della polizza, se verificatisi nel periodo identificato nelle condizioni contrattuali e a condizione che le suddette richieste siano presentate nel corso del periodo di vigenza della polizza stessa. Una o più azioni e/o omissioni che causano i danni oggetto della richiesta di risarcimento e che sono poste in essere dall Assicurato con imprudenza, negligenza o imperizia oppure non rispettando leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il soggetto che stipula l assicurazione. Sia gli oggetti materiali, sia gli animali. I pregiudizi economici conseguenti a morte, lesioni personali, distruzioni o deterioramenti di cose. L importo prestabilito che, in caso di danni per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e perdite patrimoniali, l Assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro. Intervento e/o procedura che viene eseguita in sala operatoria con la presenza di un medico anestesista e l assistenza di una equipe operatoria. È il regime assicurativo che limita l'operatività della garanzia assicurativa ai fatti per i quali l Assicurato debba rispondere per il proprio comportamento colposo, avvenuti esclusivamente durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta di risarcimento o di denuncia del sinistro. Mod. C/31RCPMED Ed. 09/2011 Pagina 4 di 5

6 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Massimale Parti Perdite Patrimoniali Polizza Premio Professionista Risarcimento Scoperto Sinistro Società Stato di necessità La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa. Quando il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, questi rappresenta la massima esposizione per tutte le richieste di risarcimento pervenute alla Società durante lo stesso periodo di assicurazione. Il Contraente/Assicurato e la Società Il pregiudizio economico, risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e distruzione o deterioramento di cose. Il documento che prova l assicurazione. La somma dovuta dall Assicurato alla Società. Paramedici tecnici e operatori sanitari che svolgono l attività descritta in polizza e che sono abilitati all esercizio della professione, laddove previsto, attraverso il superamento di apposito esame di stato e iscritti all Albo. La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro. La quota di danno risarcibile per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e di perdite patrimoniali, espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato. La richiesta di risarcimento danni presentata da un terzo nei confronti dell Assicurato per morte, lesioni personali, perdite patrimoniali e per danneggiamenti a cose. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Situazione che porta l Assicurato a porre in essere il comportamento colposo in quanto costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile. GLOSSARIO (Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche) Anno (annuo - annuale): Bimestre (bimestrale): Età assicurativa: Mese (mensile): Poliennale (durata): Quadrimestre (quadrimestrale): Quinquennio (quinquennale): Semestre (semestrale): Settimana (settimanale): Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile) periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo). periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni. periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio. SI RICHIAMA L ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITÀ DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Il Rappresentante Generale e Direttore per l Italia Francesco La Gioia Mod. C/31RCPMED Ed. 09/2011 Pagina 5 di 5

7 Polizza Responsabilità Civile Professionale Paramedici e Tecnici - Operatori Sanitari Condizioni di Assicurazione Mod. C/32A Ed. 09/2011 Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Via G.B. Cassinis, Milano Tel. 02/ (20 linee) Fax 02/ Sito internet: Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi svizzeri i.v. Numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano Cod. Fisc. e Part. I.V.A R.E.A. n Iscr. Albo Imprese di Ass. n Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ord. 031 Imp. Autor. all eser. delle ass. con D. di ric. del M. Ind. Comm. ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n. 2 G.U. n. 357 del 31/12/1984 e Provv. ISVAP n del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) Art. 2 - Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l Assicurato deve darne tempestivamente avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art C.C.). Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 5 - Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art C.C.). Art- 6 - Diminuzione del rischio In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso (art C.C.). Art. 7 - Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato devono darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 15 (quindici) giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art del C.C.). Il Contraente o l Assicurato devono inoltre comunicare all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulla modalità di accadimento del sinistro di cui l Assicurato o il Contraente siano venuti a conoscenza, le informazioni di cui all art. 2 del presente contratto, i nominativi degli eventuali testimoni, nonché trasmettere i documenti e gli originali degli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a loro pervenuti. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (Art del C.C.). Art. 8 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione, con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso la Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa al Contraente la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di assicurazione intercorrente tra la data di efficacia del recesso e l originaria scadenza del contratto. Art. 9 Durata del contratto In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto, quest ultimo è prorogato per un anno e così successivamente. Art Oneri fiscali Sono a carico del Contraente. Art Foro competente Valgono le Norme di legge. Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge. Mod. C/32A -- Ed. 09/2011 Pagina 1 di 4

9 Art. 13 Gestione delle vertenze di danno spese legali La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso. L Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere alla Società la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull Assicurato di ogni pregiudizio derivatole dall inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PARAMEDICI E TECNICI - OPERATORI SANITARI Art. 14 Oggetto dell assicurazione Responsabilità Civile professionale nei confronti di terzi (R.C.T.) Premesso che l assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni e informazioni fornite dal Contraente/Assicurato, anche tramite questionario che forma parte integrante del presente contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in conseguenza di un comportamento colposo verificatosi in relazione all esercizio dell attività professionale assicurata e indicata in polizza. L assicurazione opera solo ed esclusivamente se l Assicurato, al momento del comportamento colposo, è regolarmente abilitato all esercizio della professione ed iscritto al relativo albo, ove previsto, istituito ai sensi di legge e non è sospeso per qualunque causa dall esercizio della professione. L Assicurazione opera per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere. Art Altri Rischi Assicurati L assicurazione si intende operante anche per : a) i danni conseguenti all utilizzo delle apparecchiature e degli strumenti medicali necessari all esercizio delle attività; b) i danni conseguenti all impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d immagine per scopi diagnostici; c) i danni conseguenti alla conduzione dei locali adibiti a studio professionale; d) i danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici, anche quando l opera professionale prestata dall Assicurato non rientra nell ambito della specifica attività dichiarata in polizza, purché si tratti di azione compiuta in stato di necessità; e) l attività di volontariato in strutture pubbliche o enti privati che operino nel rispetto delle norme vigenti; f) i danni derivanti dalla proprietà di insegne pubblicitarie ovunque ubicate, esclusi i danni alle opere sulle quali sono applicate. Art Efficacia della garanzia Professionisti che non sono mai stati assicurati con la Società o con altra Compagnia assicuratrice per il medesimo rischio La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato: a) durante il periodo di efficacia dell assicurazione; b) non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell efficacia dell assicurazione, solo ed esclusivamente se tali comportamenti non erano noti all Assicurato prima della stipulazione della polizza e se le relative richieste di risarcimento sono presentate all Assicurato dopo 180 (centottanta) giorni dalla data di decorrenza dell efficacia dell assicurazione. La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza Professionisti che sono stati assicurati con altra Compagnia assicuratrice, per il medesimo rischio: a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims made) La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato non oltre i due anni precedenti rispetto alla data di decorrenza dell efficacia dell assicurazione e che tali comportamenti non fossero noti all Assicurato prima della stipulazione della polizza. Mod. C/32A -- Ed. 09/2011 Pagina 2 di 4

10 La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall Assicurato di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare richieste di risarcimento a termini di polizza; b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss occurrence). La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato durante il periodo di efficacia della presente assicurazione. La presente assicurazione non opera con riferimento alle richieste di risarcimento riferibili o conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall Assicurato precedentemente rispetto alla decorrenza dell efficacia dell assicurazione stessa Professionisti che sono stati assicurati con altra polizza stipulata con la Società: a) con polizza che copriva le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di efficacia della stessa (claims made). Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione, precedentemente stipulato con la Società per il medesimo rischio, ed il precedente contratto operava a copertura delle richieste di risarcimento presentate durante il relativo periodo di efficacia, le Parti convengono che, relativamente alle richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente assicurazione, i reciproci rapporti saranno regolati esclusivamente dalla presente assicurazione. Le parti rinunciano pertanto ad ogni diritto derivante dalla polizza sostituita. La presente assicurazione è stipulata in base alla dichiarazione dell Assicurato di non essere a conoscenza di comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, che comportino richieste di risarcimento in base alla presente assicurazione. In caso di dichiarazione inesatta, e purché l Assicurato non abbia agito con dolo, nel rendere tale dichiarazione si applicheranno le condizioni tutte della polizza sostituita. b) con polizza che copriva i comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della stessa (loss occurrence). Qualora la presente assicurazione sostituisca senza soluzione di continuità un diverso contratto di assicurazione precedentemente stipulato con la Società per il medesimo rischio ed il precedente contratto operava a copertura dei comportamenti colposi posti in essere durante il relativo periodo di efficacia, la presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia della stessa, relative a comportamenti colposi posti in essere durante lo stesso periodo. I sinistri cagionati da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della polizza sostituita saranno regolati dalle norme contenute nella stessa La copertura assicurativa non è operante per i danni conseguenti a fatti o circostanze già note all Assicurato all inizio del periodo di assicurazione. A tale effetto l Assicurato dichiara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento per danno a lui imputabile. Sono escluse dalla garanzia le richieste di risarcimento pervenute all Assicurato successivamente alla cessazione della presente assicurazione per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante o prima del periodo di validità della stessa. Art Massimale Assicurato Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ciascun sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato nello stesso periodo. Art Estensione Territoriale L assicurazione opera per i danni che avvengono nel territorio dell Unione Europea, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano. Art. 19 Delimitazione dell assicurazione esclusioni I) Non sono considerati terzi ai fini della presente assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l assicurazione. II) L assicurazione non opera se al momento del compimento del comportamento colposo che ha originato il sinistro, l Assicurato non era iscritto al relativo Albo professionale, Collegio, Ruolo, Registro o simili o non era in possesso di valido diploma, certificato o documento equipollente abilitante all esercizio della attività professionale indicata in polizza o era comunque sospeso dall esercizio della professione. III) L assicurazione non opera inoltre per i danni per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o per le perdite patrimoniali: a) di natura estetica e fisionomica; b) conseguenti ad interventi, terapie e applicazioni estetiche; Mod. C/32A -- Ed. 09/2011 Pagina 3 di 4

11 c) derivanti da responsabilità conseguenti a funzioni amministrative, organizzative e gestionali, di responsabile di reparti o di altra unità nell ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, ferma l operatività della garanzia per la responsabilità professionale dell Assicurato; d) conseguenti all uso e detenzione di sostanze radioattive naturali o artificiali o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche ovvero verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) salvo che l Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto previsto dall art. 15 lett. b; e) determinati da responsabilità imputabile esclusivamente ad assenza o irregolarità del consenso informato, salvo i casi previsti da leggi o regolamenti vigenti; f) direttamente o indirettamente attribuibili all HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all HIV incluso l AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati; g) derivanti da atti invasivi diagnostici e terapeutici salvo quanto previsto dall art. 15 lett. d); h) derivanti da pratiche di procreazione assistita salvo il caso di morte e lesioni personali; i) derivanti dalla permanenza dello stato di gravidanza a seguito dell esecuzione di tecniche di interruzione volontaria di gravidanza; j) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non derivategli dalla legge; k) derivanti dallo svolgimento di attività non rientranti nelle competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti relativi alla professione per la quale è prestata l assicurazione salvo quanto previsto dall art. 15 lett. d); l) derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca; m) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da questi detenute; n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; o) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; p) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, in ogni caso, non abbia compiuto il 16 anno di età; q) a cose che l Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; r) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; s) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l amianto; t) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici; u) direttamente o indirettamente derivanti da organismi geneticamente modificati (O.G.M.); v) derivanti all Assicurato da rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all Assicurato stesso a titolo di compenso professionale; w) causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci o dall uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni. Mod. C/32A -- Ed. 09/2011 Pagina 4 di 4

12

13 Mod. C/32A Ed. 09/2011

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Contratto di Assicurazione malattia/invalidità permanente da malattia Invalidità permanente da malattia/mod. X0420.0 Edizione 11/2007 Assicurazione malattia/ipm La presente Nota Informativa è redatta secondo

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più edizione 12/2011 Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più La presente Nota

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CILIVE PROFESSIONALE Responsabilità Civile Professionale Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

Polizza Responsabilità Civile Professionale del Medico

Polizza Responsabilità Civile Professionale del Medico Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA Via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Tel. 02/5351.1 (20 linee) Fax 02/5351. 461 Sito internet: www.helvetia.it Anno di fondazione 1861 Capitale Sociale franchi

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA

NOTA INFORMATIVA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA CONVENZIONE ASSICURATIVA F.I.A.I.P / ITAS ASSICURAZIONI SPA Polizza/Responsabilità Civile Professionale Agenti di Affari in Mediazione e Agenti di Affari in Mediazione Creditizia NOTA INFORMATIVA Polizza

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

Responsabili & Tranquilli

Responsabili & Tranquilli Responsabili & Tranquilli La polizza Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA DI ASSICURAZIONE La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente e l Assicurato devono prendere

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile

NOTA INFORMATIVA. Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile NOTA INFORMATIVA Rischi Vari - Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile ( ai sensi dell articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE A r e a P r o t e z i o n e P r o f e s s i o n e Tutela Professione POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, AMMINISTRATORI DI STABILI CONDOMINIALI,

Dettagli

Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"

Università degli Studi di Roma Tor-Vergata 3ROL]]DQƒ Agenzia Principale di Albano Laziale Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata" 5&3HUVRQDOHGHLVRJJHWWLLQFRQWUDWWRHRDVVHJQR GL&ROODERUD]LRQH'RWWRUDWRGLULFHUFD Soggetti assicurati - Oggetto della

Dettagli

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Medici-Chirurghi La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE DI ENTI LOCALI ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONTRAENTE: Comune di

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

GENERALI SEI IN UFFICIO

GENERALI SEI IN UFFICIO GENERALI SEI IN UFFICIO Contratto di Assicurazione per la copertura dei rischi dell'ufficio Il presente Fascicolo informativo, contenente - Nota informativa, comprensiva del glossario - Condizione di assicurazione

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI Colombo assicurazioni POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA CIVILE TERZI ASSOCIATI: ANIE ( FISE ) ALLEGATO A SCHEDA DI POLIZZA:

Dettagli

POLIZZA FIDEIUSSORIA

POLIZZA FIDEIUSSORIA POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia degli obblighi ed oneri di cui alle Concessioni Edilizie rilasciate ai sensi di legge Fascicolo Informativo (Ed. 08/2013) Il presente Fascicolo Informativo contenente a)

Dettagli

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi

DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi DUAL Professionisti Edizione 032013 Proposta di assicurazione R.C. professionale dei Periti Assicurativi La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 5 RESPONSABILITA CIVILE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI: pregiudizio economico non conseguente

Dettagli

Responsabili & Tranquilli

Responsabili & Tranquilli Responsabili & Tranquilli La polizza Responsabilità Civile verso Terzi Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi Il presente Fascicolo Informativo, contenente: a) Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste Capitolato lotto 3 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI (copertura

Dettagli

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione

La Nota Informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO CREDITO (predisposta in conformità dell art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) Avvertenza La

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo

Dettagli

Assicurazioni RC Professionali

Assicurazioni RC Professionali Proposta di assicurazione R.C. per gli Amministratori, Dirigenti e Sindaci di Società. TAILOR MADE La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - Per ANEIS : l Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale con sede legale in via Dante n 31 (35139) Padova e sede operativa presso lo studio del

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA

POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA POLIZZA COLLETTIVA INFORTUNI e MALATTIA NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA Nota Informativa Mod. 5002002140/S ed. 2011-03 Ultimo aggiornamento 01/03/2011 Ai sensi dell

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

DUAL Ambiente e Sicurezza

DUAL Ambiente e Sicurezza DUAL Ambiente e Sicurezza Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Addetti alla Consulenza Ambientale e Sicurezza sul Lavoro La seguente Proposta di assicurazione è in relazione

Dettagli

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI INDICE DEFINIZIONI... 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 4 Altre assicurazioni...

Dettagli

DUAL Professionisti. Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Agenti Immobiliari

DUAL Professionisti. Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Agenti Immobiliari DUAL Professionisti Edizione 03.2013 Proposta di assicurazione R.C. professionale per Agenti Immobiliari La seguente Proposta di assicurazione è in relazione ad un polizza claims made. Essa copre esclusivamente

Dettagli

R.C. INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO

R.C. INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO R.C. INSEGNANTI E PERSONALE SCOLASTICO Fascicolo Informativo Contratto di assicurazione per la responsabilità civile degli insegnanti e del personale scolastico Il presente Fascicolo, contenente: Nota

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva

Essenziale. Nota Informativa. Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva Essenziale Nota Informativa Aviva Italia S.p.A. Gruppo Aviva NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva

Dettagli

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London Programma Assicurativo Ordine Ingegneri Fatto con i Ulisse Manciuria Broker Ed LLOYD S of London Contenuto della convenzione. La prima parte della convenzione è basata sulla polizza di Responsabilità Civile

Dettagli

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Ingegnere - Architetto Geometra Perito Società di Ingegneria

NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Ingegnere - Architetto Geometra Perito Società di Ingegneria NOTA INFORMATIVA Polizza Responsabilità Civile Professionale Ingegnere - Architetto Geometra Perito Società di Ingegneria La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile/Famiglia Sicura

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile/Famiglia Sicura Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile/Famiglia Sicura Il presente Fascicolo informativo contenente la Nota informativa, il Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al

Dettagli

DUAL Commercialisti visto di conformità

DUAL Commercialisti visto di conformità P.I. LINE - "Visto di Conformità" DUAL Commercialisti visto di conformità Proposta di assicurazione R.C. professionale il Visto di Conformità (Ed. 02.2014) Questa Proposta si applica a professionisti e

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Allegato: Contratto di fornitura di servizi All. n. 2. Allegato: Contratto di fornitura di servizi Premesso che: - Commerfin S.C.P.A., con sede legale in Roma, Via Nazionale, 60 (la Società o Commerfin ), iscrizione al Registro delle Imprese di

Dettagli

QUESTIONARIO Responsabilità Civile Professionale - Professioni Sanitarie

QUESTIONARIO Responsabilità Civile Professionale - Professioni Sanitarie QUESTIONARIO Responsabilità Civile Professionale - Professioni Sanitarie 1.Proponente Cognome Nome Indirizzo Città Tel.Cell. Partita Iva Qualifica Professionale Email Prov. Cod.Fisc 2.Indicare gli estremi

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO FASCICOLO INFORMATIVO (Regolamento IVASS N. 35 del 26 maggio 2010) CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE OPERATORI SANITARI MEDICI RADIOLOGI Il presente fascicolo informativo

Dettagli

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008

Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 Regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1 Oggetto - 1 Il Regolamento disciplina: a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche dalle associazioni

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (FARMACISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono

Dettagli

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato )

INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) INFORMATIVA ALL'ASSICURATO ( allegati per l'assicurato ) Il presente fascicolo contiene: Contratto Assicurativo o Tutela Legale NB: Assolve funzione di Contratto Assicurativo e Ricevuta Fiscale (eventualmente

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Contratto di Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio Quadrifoglio/Mod. X0442.0 Edizione 2/2008 Assicurazione infortuni e malattia/quadrifoglio La presente Nota Informativa è redatta secondo lo

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA

MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL IVA Finalità Utilizzo Compilazione e consegna Tipo di garanzia Il presente modello deve essere

Dettagli

POLIZZA CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE RIUNITI

POLIZZA CONVENZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSOCIAZIONE RIUNITI POLIZZA CONVENZIONE Mod. 5060RIU/FI RCG Ed. 09/15 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente

Dettagli

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO COMUNEDICOLLESANO CAPITOLATOSPECIALEperl'ASSICURAZIONEdella ResponsabilitàCivileperlePerditePatrimoniali Assicurazione:RESPONSABILITÀCIVILEPATRIMONIALE Amministratori,DirigentieDipendentiAmm.vieTecnici

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 del reg. ISVAP n. 5/2006 in tema

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R.

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R. CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Copertura assicurativa ai sensi degli Artt.

Dettagli

NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

Responsabilità Civile Patrimoniale

Responsabilità Civile Patrimoniale QUESTIONARIO/PROPOSTA DI ASSICURAZIONE PER LA Responsabilità Civile Patrimoniale per Colpa Grave, Responsabilità Amministrativa, Amministrativa/Contabile, Danno Erariale Dirigenti e Dipendenti Tecnici

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

R esponsabilità C ivile P rofessionale Agenti di affari in M ediazione C reditizia

R esponsabilità C ivile P rofessionale Agenti di affari in M ediazione C reditizia R esponsabilità C ivile P rofessionale Agenti di affari in M ediazione C reditizia M09009626-12/2009 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Assicurato Assicurazione Indennizzo Polizza Premio

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium.

L ASSICURATORE. Financial performance $ 1.03bn gross written Premium. Nata nel 2001 come Coverholder dei Lloyd s, dal 2007 è iscritta nella sezione A del Registro Unico degli Intermediari e opera come Agenzia di Sottoscrizione fornendo capacità assicurativa su rischi Professionali,

Dettagli

POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI

POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI POLIZZA CONVENZIONE DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI E VERIFICATORI INTERNI Questa assicurazione è prestata nella forma CLAIMS MADE ossia a coprire i Sinistri

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore

NOTA INFORMATIVA. Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore NOTA INFORMATIVA Contratto di assicurazione per la responsabilità civile dell'unità da diporto non derivante dalla navigazione a motore La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto

Dettagli

Contratto di Infortuni

Contratto di Infortuni Contratto di Infortuni Edizione 2012 NOTA INFORMATIVA POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI AL SI. R. BO (Sindacato Ragionieri Commercialisti di Bologna) appartenenti alle categorie commercialisti e praticanti. La

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: linea SOLUTIO SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto: Protection Medici Tipologia di prodotto: Protection Medici è un prodotto assicurativo a contraenza collettiva e individuale dedicato al libero professionista

Dettagli

DUAL Enti Pubblici INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SULL ATTIVITA E SULL ENTE DI APPARTENENZA. Ente/i di appartenenza (*) Mansione/i

DUAL Enti Pubblici INFORMAZIONI GENERALI INFORMAZIONI SULL ATTIVITA E SULL ENTE DI APPARTENENZA. Ente/i di appartenenza (*) Mansione/i DUAL Enti Pubblici Proposta di assicurazione per la Responsabilità Civile verso Terzi e della Responsabilità Amministrativa Contabile ed Erariale dei Dirigenti, dei Dipendenti e degli Amministratori degli

Dettagli

Polizza di Assicurazione per la RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI DI ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 N. BLUE020003.

Polizza di Assicurazione per la RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI DI ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 N. BLUE020003. Polizza di Assicurazione per la RESPONSABILITÀ CIVILE DEI COMPONENTI DI ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. 231/2001 N. BLUE020003 AON / mod. 91/1 Guida Operativa Sommario Informazioni sulla Polizza... 3

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041

COMUNE DI MAGIONE. PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 COMUNE DI MAGIONE PROVINCIA DI PERUGIA - C.F./P.I. 00349480541 - Tel. 075/8477011 - Fax 8477041 CAPITOLATO TECNICO RISCHIO RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI CAPITOLATO POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A.

CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. CONDIZIONI GENERALI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE A.N.U.S.C.A. Art. 1 Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati,associati di A.N.U.S.C.A., di quanto questi sia tenuti

Dettagli

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. (Garanzia assicurativa ai sensi delle disposizioni della

Dettagli