P R O S P E T T O BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE) R.C.S. LUSSEMBURGO B

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1 P R O S P E T T O BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (SOCIETÀ D INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE) R.C.S. LUSSEMBURGO B Le sottoscrizioni possono essere ricevute solo sulla base del presente prospetto, accompagnato dall ultima relazione annuale e dall ultima relazione semestrale se successiva a quella annuale. Le sottoscrizioni, tuttavia, possono anche essere ricevute sulla base del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori ( KIID ). Queste relazioni costituiscono parte integrante del presente prospetto. Con riferimento all offerta di sottoscrizione, non possono essere fornite informazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle contenute in questo prospetto, nelle relazioni finanziarie periodiche e negli altri documenti che sono espressamente menzionati nel prospetto e che sono disponibili al pubblico per la consultazione. Le azioni della BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND non possono essere acquistate, vendute o detenute, direttamente o indirettamente, da investitori che sono residenti o cittadini statunitensi o comunque residenti o cittadini nei territori soggetti alla sovranità USA; analogamente non è consentito il trasferimento delle azioni ai soggetti sopra menzionati. Tutte le azioni sono quotate sulla Borsa valori di Lussemburgo. Ottobre 2015

2 SOMMARIO Pagina SOMMARIO... 2 INTRODUZIONE... 5 LA SICAV... 5 IL CAPITALE... 7 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO... 8 LIMITI DI INVESTIMENTO TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI TITOLI TRASFERIBILI E AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO POLITICHE DI DISTRIBUZIONE VALORE PATRIMONIALE NETTO EMISSIONE DI AZIONI RIMBORSO DI AZIONI CONVERSIONE DI AZIONI DIVIETO DI LATE TRADING E MARKET TIMING REGIME FISCALE IL GESTORE I CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI IL GESTORE DEGLI INVESTIMENTI LA BANCA DEPOSITARIA AMMINISTRAZIONE CENTRALE IL DISTRIBUTORE ONERI DISPOSIZIONI CONTRO IL RICICLAGGIO DEL DENARO COMUNICAZIONI DOCUMENTI

3 SEDE SOCIALE AMMINISTRATORI BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND 26, Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo 1. Sig. Thierry LESAGE Avocat à la Cour 14, rue Erasme L-2082 Lussemburgo Presidente del Consiglio di Amministrazione 2. Sig. Andrea PAPPINI Vice Direttore di Banco Popolare Luxembourg S.A. 26, Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Consigliere 3. Sig. Nicola IARDELLA Responsabile di Portafoglio di Banco Popolare Luxembourg S.A. 26, Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Consigliere 4. Sig. Laurent ROQUES Vice Direttore di Banco Popolare Luxembourg S.A. 26, Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Consigliere SOCIETA DI REVISIONE Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Gran Ducato del Lussemburgo GESTORE DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE- LUXEMBOURG 12, rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo CONSULENTI PER GLI INVESTIMENTI Per il Comparto VIS: KRAEMER, SCHWAB & CO AG INVESTMENT MANAGEMENT Lauriedstrasse 7 CH-6300 Zug Svizzera 3

4 Per il Comparto European Flexible Dynamic: PER4M S.A. 6, Via Carlo Maderno CH-6900 Lugano Svizzera GESTORE DEGLI INVESTIMENTI Per il Comparto Firmitudo Flexible Strategy: Banca Aletti et C. (Suisse) S.A. 6, Via Massimiliano Magatti CH-6900 Lugano Svizzera BANCA DEPOSITARIA E AGENTE AMMINISTRATORE BANCO POPOLARE LUXEMBOURG S.A. 26, Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo DISTRIBUTORE BANCO POPOLARE LUXEMBOURG S.A. 26, Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Gran Ducato del Lussemburgo 4

5 INTRODUZIONE BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND (di seguito la SICAV ), descritta in questo prospetto è una società di investimento a capitale variabile costituita in Lussemburgo con struttura ad ombrello, comprendente un numero di distinti compartimenti (i Comparti ), ciascuno con un proprio portafoglio di investimenti. Alla data del presente prospetto sono stati attivati tre Comparti denominati rispettivamente BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND VIS (di seguito indicato come VIS ), BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND European Flexible Dynamic (di seguito indicato come European Flexible Dynamic ) e BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND Firmitudo Flexible Strategy (di seguito indicato come Firmitudo Flexible Strategy ). Il presente Prospetto sarà aggiornato all eventuale attivazione di un nuovo o nuovi Comparti. Scopo principale della SICAV e dei Comparti è fornire agli investitori l opportunità di partecipare ad un portafoglio titoli gestito professionalmente al fine di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo, rivolgendo particolare attenzione alla capitalizzazione regolare degli utili, alla stabilità del valore delle attività del patrimonio ed al loro alto grado di liquidabilità. Le attività di VIS saranno investite principalmente in altri OICVM e/o altri OIC selezionati che investono a loro volta in titoli azionari europei e anche in obbligazioni, denominate essenzialmente in Euro e nelle principali valute dell OCSE, emesse da emittenti con elevata solvibilità o garantite da garanti con elevata solvibilità. Le attività di European Flexible Dynamic saranno investite principalmente in società con sede in Europa (compresa la Svizzera e il Regno Unito, ma esclusa la Russia e la Turchia) ed anche in depositi vincolati e in obbligazioni con vita finanziaria residuale inferiore a due anni. Le attività di Firmitudo Flexible Strategy saranno investite principalmente sia in obbligazioni internazionali (convertibili e non convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del tesoro, a condizione che siano strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in qualsiasi altro titolo trasferibile quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in strumenti del mercato monetario e in opzioni. Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% del suo patrimonio netto in OICVM e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di diversificazione del rischio applicabili agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge Inoltre la SICAV, per conto dei Comparti, può far ricorso a tecniche e strumenti relativi a titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario anche per scopi diversi dalla copertura come descritto nel presente Prospetto. L investimento in un fondo da parte della SICAV viene eseguito principalmente con la finalità di diversificare il rischio di investimento ed anche per offrire ai sottoscrittori il vantaggio di una gestione professionale e attiva del loro portafoglio. LA SICAV La SICAV è una società costituita nel Gran Ducato del Lussemburgo il 7 Dicembre E strutturata nella forma di una società a capitale variabile (société d investissement à capital variable SICAV ), ai sensi della legge 10 agosto 1915 relativa alle società commerciali, e successive modificazioni, e della parte I della Legge La società è stata costituita con durata indeterminata. La sede legale della SICAV è in 26 Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo. L atto costitutivo e lo statuto sociale (collettivamente lo Statuto ) della SICAV è stato pubblicato nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations del 27 gennaio Lo Statuto è stato depositato presso il Registro delle Società del Lussemburgo ( Registre de Commerce et des Sociétés ) ove è disponibile per la consultazione e per il rilascio di copie. Le modifiche allo Statuto sono state apportate il 29 aprile 1991, il 26 agosto 1996, il 9 aprile 1999, il 12 aprile 2005, il 9 maggio 2006 e il 29 giugno 2012 e sono state rispettivamente pubblicate nel Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations del 20 5

6 giugno 1991, del 7 ottobre 1996, del 28 giugno 1999 del 27 aprile 2005, 6 giugno 2006 e 27 luglio L esercizio sociale della SICAV inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L assemblea degli azionisti deve essere tenuta annualmente in Lussemburgo presso la sede sociale della SICAV o in qualunque altro luogo indicato nell Avviso di Convocazione. L Assemblea Generale annuale si tiene il secondo martedì di aprile di ogni anno, alle 14:30 ora locale. Qualora tale data cada in un giorno festivo in Lussemburgo, l Assemblea Generale annuale si terrà il giorno lavorativo immediatamente successivo. Altre assemblee degli azionisti si svolgeranno nella data e nel luogo specificati nei rispettivi avvisi di convocazione. Gli avvisi di convocazione, se richiesto dalla legge, sono pubblicati nel Memorial, Recueil des Sociétés et Associations, nonché su un quotidiano lussemburghese e su un altro giornale di grande tiratura, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. Le assemblee degli azionisti possono anche essere convocate esclusivamente per posta raccomandata, a meno che la legge non disponga diversamente. Il Consiglio di Amministrazione può convocare assemblee speciali degli azionisti di un dato Comparto o di più Comparti per deliberare su argomenti che interessino quello o quei Comparti e/o la modifica dei loro diritti. La Sicav richiama l attenzione degli investitori sul fatto che un qualsiasi investitore potrà esercitare completamente e direttamente i propri diritti verso la Sicav, e in particolare il diritto di partecipare alle assemblee generali degli azionisti, soltanto se detto investitore si è registrato con il proprio nome nel libro soci della Sicav. Qualora l investitore investa nella Sicav tramite un intermediario, che a sua volta investe nella Sicav in nome proprio ma per conto dell investitore, non sarà sempre possibile per l investitore esercitare direttamente taluni suoi diritti nei confronti della Sicav. Si invitano gli investitori a munirsi di un parere circa i loro diritti. Le Azioni dei singoli Comparti possono essere divise in diverse Classi le quali possono differire in relazione ad aspetti particolari quali valute specifiche, specifiche strutture delle commissioni, politiche di copertura, categorie di investitori o qualsiasi altra caratteristica applicabile separatamente ad ogni Classe, decisi in qualunque momento dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può altresì decidere di emettere, nell ambito dello stesso Comparto o Classe, due categorie di azioni, dove una prima categoria è data da Azioni di Capitalizzazione che non danno diritto al pagamento di dividendi e una seconda categoria è data da Azioni di Distribuzione che danno diritto al pagamento dei dividendi. Alla data del presente Prospetto il Comparto European Flexible Dynamic mette a disposizione due Classi di Azioni, ossia Azioni di Classe A e Azioni di Classe B e dette classi offrono soltanto una categoria di Azioni: Azioni di Capitalizzazione. Le Azioni di Classe B del Comparto European Flexible Dynamic sono riservate ad investitori autorizzati dal Consiglio. I Comparti VIS e Firmitudo Flexible Strategy non offrono alcuna Classe di Azioni in particolare, ma soltanto una Categoria di Azioni: le Azioni di Capitalizzazione. Qualora il capitale risulti rappresentato da diverse Classi e Categorie di Azioni, i diritti collegati a ciascuna Classe o Categoria (salva diversa indicazione delle condizioni di emissione di quella Classe o Categoria), indipendentemente dalla circostanza che la SICAV sia sciolta, possono essere modificati mediante una risoluzione di un assemblea speciale separata degli azionisti che detengono le azioni di quella Classe o Categoria, adottata con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi in detta assemblea speciale. Ad ogni assemblea speciale separata, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dello Statuto che riguardano le assemblee generali, tenendo però conto che il quorum minimo necessario in ciascuna assemblea speciale separata deve essere la metà delle azioni emesse in quella Classe o Categoria. Nessun quorum è necessario in caso di seconda convocazione, resasi necessaria perché alla prima convocazione dell assemblea della Classe o della categoria il quorum non era stato raggiunto. 6

7 IL CAPITALE Il capitale della SICAV in ogni momento dovrà essere sempre uguale al Valore Patrimoniale Netto complessivo dei singoli Comparti. Il capitale minimo è di EUR (euro un milione duecentocinquantamila). Alla data di costituzione della SICAV il capitale inizialmente sottoscritto ammontava a USD (USA dollari un milione e cinquecentomila) ripartito in (tremila) azioni prive di valore nominale, interamente liberate. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad emettere, senza limiti e in qualunque momento, nuove azioni al Valore Patrimoniale Netto per azione, determinato secondo quanto previsto dallo Statuto della SICAV. Nessun diritto d opzione sulle azioni di nuova emissione è riservato agli azionisti esistenti. Tutte le azioni emesse devono essere interamente liberate e prive di valore nominale. Ogni azione da diritto ad un voto. La Sicav emette soltanto azioni nominative non certificate. Se il capitale della SICAV si riduce a meno di due terzi del minimo legale, gli amministratori devono convocare l assemblea per deliberare in merito alla liquidazione della SICAV. In questo caso non è previsto un quorum costitutivo e le deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa. Se il capitale si riduce a meno di un quarto del minimo legale, la liquidazione della SICAV può essere deliberata da un quarto delle azioni rappresentate. Nei suddetti casi l assemblea deve essere convocata entro 40 (quaranta) giorni dalla data in cui si manifesta, a seconda del caso, la riduzione del capitale a meno di due terzi o di un quarto del minimo legale. Se per qualunque motivo il Valore Patrimoniale Netto complessivo di un Comparto scende sotto EUR ,- (euro due milioni/00) o al valore equivalente nella valuta di denominazione del Comparto interessato, o se il Consiglio lo ritenga opportuno a causa di modifiche della situazione economica e politica che incidano negativamente sul Comparto oppure perché è necessario salvaguardare il migliore interesse degli azionisti, la SICAV può rimborsare la totalità (ma non una parte) delle azioni di un Comparto ad un prezzo che tenga conto dei previsti costi di vendita e liquidazione conseguenti alla chiusura del Comparto, senza però applicare commissioni di rimborso. In qualunque altro caso che non sia previsto al paragrafo precedente, la chiusura di un Comparto per rimborso coattivo delle relative azioni è consentita solo previa approvazione degli azionisti del Comparto da chiudere, da darsi in un assemblea speciale del Comparto, regolarmente convocata, per la quale non è prescritto alcun quorum costitutivo e che delibera a maggioranza relativa delle Azioni presenti o rappresentate. Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di trasferire, nel rispetto della Legge 2010, le attività di un Comparto ad un altro Comparto della SICAV oppure alle attività di un altro OICVM (sia costituito in Lussemburgo ovvero in un altro Stato Membro e sia che detto OICVM abbia la natura di società o di fondo di tipo contrattuale) oppure alle attività di un comparto di un altro OICVM (il nuovo comparto ) e riqualificare l Azione o le Azioni del Comparto rilevante in azioni di uno o più nuovi Comparti (a seguito di un frazionamento o un consolidamento, se necessario, e del pagamento agli Azionisti del pieno importo delle azioni frazionarie). La SICAV dovrà inviare un avviso agli Azionisti dei Comparti rilevanti a norma del Regolamento 10-5 della CSSF. Ciascun Azionista dei Comparti rilevanti deve avere la possibilità di richiedere il rimborso o la conversione senza spese delle azioni in suo possesso (salvo il costo del disinvestimento) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data efficace della fusione, fermo restando che la data efficace della fusione ha luogo 5 (cinque) giorni lavorativi dopo la scadenza del suddetto periodo di preavviso. 7

8 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO I. VIS Politica di investimento L obiettivo di investimento del Comparto VIS è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l Euribor 3M. Per raggiungere questo obiettivo il Comparto VIS metterà in atto una strategia di gestione basata sull analisi ciclica tesa a sfruttare le possibilità delle opportunità settoriali offerte dai mercati finanziari sia nella fase di espansione che in quella di contrazione economica. Il Comparto VIS investirà principalmente le proprie attività in altri OICVM e/o OIC selezionati che investono, a loro volta, in titoli azionari europei, in titoli trasferibili, in obbligazioni e/o in strumenti del mercato monetario, in depositi in contanti e/o in strumenti finanziari derivati. Gli investimenti saranno realizzati soprattutto attraverso OICVM e OIC di tipo aperto e diversificati, osservando i requisiti della diversificazione del rischio previsti per gli OICVM lussemburghesi ai sensi della parte I della Legge Marginalmente, entro i limiti di legge, il Comparto investirà in titoli trasferibili, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, strumenti derivati e depositi. La scelta degli OICVM e degli OIC seguirà la necessaria ripartizione del rischio e offrirà un rendimento ottimale attraverso una asset allocation dinamica adattata alla situazione politica, economica e finanziaria. E importante osservare che il fondo che investe in altri fondi può comportare l eccesso di varie commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al 5% (cinque percento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le commissioni di consulenza sono incluse nell espressione commissioni di gestione. In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni trailer esse saranno dovute per intero al Comparto VIS. Il Comparto, pur avendo un obiettivo di investimento principale a medio e lungo termine, può trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a detenere temporaneamente liquidità. Ai sensi dell articolo 41(2) della Legge 2010 il Comparto è autorizzato ad investire complessivamente fino al 10% del patrimonio netto in hedge funds chiusi non quotati che soddisfano i criteri di cui all articolo 2 del regolamento del Gran Ducato datato 8 febbraio 2008 e in hedge funds aperti che siano sottoposti ad una vigilanza che la CSSF considera equivalente a quella stabilita dal diritto comunitario. Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro. L esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment approach. Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna tenere presente che anche il prezzo delle attività può fluttuare. Il rischio sarà contenuto operando sulla 8

9 diversificazione dei fondi e la asset allocation. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale. Profilo dell investitore ideale Il presente Comparto è idoneo agli investitori che vogliono trarre beneficio dalle variazioni dei mercati azionari. Il Comparto è stato pensato sia per gli investitori privati che per gli investitori istituzionali. II European Flexible Dynamic Politica di investimento L obiettivo di rendimento del Comparto European Flexible Dynamic è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l Euribor 3 mesi bps. Il Comparto European Flexible Dynamic investirà le proprie attività principalmente in società con sede in Europa (compresa la Svizzera e il Regno Unito, ma esclusa la Russia e la Turchia) e potrà usare anche futures ed opzioni quotate lunghe e corte a fini di copertura e/o di investimento. La residua parte di liquidità potrà essere investita in depositi vincolati e in obbligazioni con vita finanziaria residuale inferiore a due anni. Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro. L esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment approach Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in evidenza che anche il prezzo delle attività può fluttuare. Bisogna anche rilevare che l utilizzo di strumenti derivati comporta rischi superiori a quelli conseguenti alle normali fluttuazioni del mercato. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale. Profilo dell investitore ideale Il presente Comparto è adatto agli investitori che vogliono trarre beneficio dalle variazioni dei mercati azionari. Il Comparto è stato pensato per gli investitori privati. III. Firmitudo Flexible Strategy Politica di investimento L obiettivo di investimento del Comparto Firmitudo Flexible Strategy è di offrire agli azionisti un rendimento assoluto che sia il più alto e stabile possibile, utilizzando come benchmark l Euribor 3 mesi bps. Il Comparto realizzerà la sua politica di investimento adeguandosi alle tendenze e/o alla volatilità dei mercati. Il presente Comparto investirà principalmente sia in obbligazioni internazionali (convertibili e non convertibili) e sia in titoli azionari internazionali, in certificati del tesoro, a condizione che siano strumenti finanziari trasferibili emessi sui mercati internazionali, e in qualsiasi altro titolo trasferibile 9

10 quotato e negoziato ufficialmente in un mercato azionario, in strumenti del mercato monetario e in opzioni. Inoltre, il Comparto può investire fino al 40% (quaranta percento) del suo patrimonio netto in OICVM e/o OIC di tipo aperto e diversificati, attenendosi ai criteri di diversificazione del rischio applicabili agli OICVM lussemburghesi di cui alla parte I della Legge La scelta degli OICVM e degli OIC si adeguerà rigidamente ai criteri di ripartizione del rischio e offrirà un rendimento ottimale attraverso l asset allocation dinamica adattata alla situazione politica, economica e finanziaria. E importante osservare che il fondo che investe in altri fondi può comportare l eccesso di varie commissioni. In aggiunta alle commissioni sostenute dal Comparto per la sua gestione quotidiana, le commissioni di gestione saranno addebitate indirettamente alle attività del Comparto attraverso i fondi prescelti detenuti in portafoglio. Il cumulo delle commissioni di gestione non sarà superiore al 5% (cinque percento) del patrimonio netto del Comparto; le commissioni di performance e le commissioni di consulenza sono incluse nell espressione commissioni di gestione. In caso di investimenti in OICVM e OIC che generino commissioni trailer esse saranno dovute per intero al Comparto Gestielle Liquid Alpha Fund. Il Comparto, pur avendo come obiettivo principale l investimento a medio-lungo termine, il Comparto può trarre profitto dalle opportunità di arbitraggio ed è autorizzato a mantenere, temporaneamente, liquidità. Il valore patrimoniale netto è espresso in Euro. L esposizione complessiva al rischio del Comparto viene calcolata utilizzando il c.d. commitment approach. Il Comparto si adeguerà inoltre alle restrizioni di investimento descritte nel Prospetto. Profilo di Rischio Il presente Comparto è soggetto alla normale dinamica del mercato e, pertanto, bisogna mettere in evidenza che il prezzo delle attività può fluttuare. Non si rilascia alcuna garanzia in ordine alla performance o al rendimento del capitale. Profilo dell investitore ideale Il presente Comparto è idoneo agli investitori desiderosi di investire in un portafoglio azionario e obbligazionario ben diversificato a scala mondiale, disposti a sopportare le variazioni del valore di mercato e dunque dotati di avversione al rischio da bassa a media, e il cui orizzonte di investimento è da breve a medio termine. Il Comparto è stato predisposto sia per gli investitori privati che per gli investitori istituzionali. LIMITI DI INVESTIMENTO Il Consiglio di Amministrazione ha il potere, sulla base del principio della ripartizione del rischio, di fissare le politiche di investimento, la linea di condotta del management e gli affari societari della SICAV. Sebbene lo Statuto conceda alla SICAV ampi poteri per quanto riguarda i tipi di investimento che potrà realizzare e i possibili metodi di investimento da seguire, il Consiglio di Amministrazione ha fissatole limitazioni agli investimenti che si espongono più sotto. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha approvato l impiego da parte della SICAV delle tecniche e degli strumenti di seguito indicati. 10

11 I. Attività Permesse Gli investimenti di ogni Comparto della SICAV devono consistere esclusivamente di: Titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario (a) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato Ammesso; e/o (b) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato che sia regolamentato, operi normalmente, sia riconosciuto e aperto al pubblico (un Mercato Regolamentato ) in uno Stato Ammesso; e/o c) titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario di recente emissione, a condizione che i termini di emissione includano l obbligo di presentare domanda di ammissione al listino ufficiale di una borsa valori o Mercato Regolamentato in uno Stato Ammesso, e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall emissione. A questo fine, Stato Ammesso (Eligible State) significa qualunque stato dell Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ( OCSE ) e qualunque altro paese di Europa, America del Nord o America del Sud, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa. (d) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un Mercato Regolamentato qualora l emissione o l emittente di tali strumenti sia egli stesso regolamentato al fine di tutelare gli investitori e i risparmi, e alla condizione che detti strumenti siano: - emessi o garantiti da una autorità centrale, regionale o locale o da una banca centrale di uno Stato Membro dell Unione Europea (uno Stato Membro ), la Banca Centrale Europea, l Unione Europea o la Banca Europea per gli Investimenti, uno Stato non Membro oppure, in caso di uno stato federale, da uno dei membri componenti la federazione, o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati Membri, oppure - emessi da un organismo i cui valori mobiliari siano trattati in Mercati Regolamentati, oppure - emessi o garantiti da una istituzione soggetta a vigilanza prudenziale, secondo i criteri definiti dal diritto comunitario o da una istituzione che sia soggetta e si adegui alle norme prudenziali ritenute dalla CSSF essere restrittive almeno quanto quelle presenti nel diritto comunitario, oppure - emessi da altri organismi che appartengono a categorie approvate dalla CSSF, ammesso che gli investimenti in detti strumenti siano soggetti ad una tutela degli investitori equivalente a quella esposta nel primo, secondo o terzo punto di cui sopra e ammesso che l emittente sia una società il cui capitale e riserve ammontino almeno a EUR (euro dieci milioni) e che presenti e pubblichi i bilanci annuali ai sensi della quarta Direttiva 78/660/CEE, sia una entità che, nell ambito di un gruppo di società che comprende una o più società quotate in borsa, sia dedicata al finanziamento del gruppo oppure sia una entità dedicata al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di liquidità delle banche. Tutti i valori mobiliari di cui in (a), (b), (c) e (d) sono sin da ora definiti Titoli Trasferibili e Strumenti del Mercato Monetario Ammessi. Fermo restando che la SICAV potrà anche investire in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario diversi da quelli che precedono, a condizione che il totale di detti investimenti non superi il 10% (dieci percento) delle attività nette del relativo Comparto. Quote di organismi di investimento collettivo. 11

12 (e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari trasferibili ( OICVM ) autorizzati ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni e/o di altri organismi di investimento collettivo ( OIC ) di tipo aperto nel caso siano situati in uno Stato membro dell Unione europea o meno, fermo restando che: - detti OIC siano autorizzati ai sensi di leggi che li assoggettino ad una vigilanza che la CSSF ritiene equivalente a quella del diritto comunitario, e che sia sufficientemente garantita la collaborazione tra le autorità (in particolare gli Stati Membri, la Svizzera, gli Stati Uniti d America, il Canada, il Giappone e Hong Kong); - il livello di tutela fornito dagli OIC sia equivalente a quello fornito ai detentori di quote di OICVM e in particolare che le norme relative alla separazione delle attività, indebitamento, concessioni di prestiti e vendite allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della Direttiva 2009/65/CE e successive modificazioni e integrazioni; - gli affari degli altri OIC siano dichiarati nelle relazioni di bilancio annuali e semestrali onde permettere la valutazione dell attivo e del passivo, delle entrate e delle operazioni per il periodo in esame; - non più del 10% (dieci percento) delle attività nette dell OICVM o altro OIC, dei quali si intende effettuare l acquisto, può essere investita, in virtù dei loro documenti costitutivi, complessivamente in quote di altri OICVM o altri OIC. Depositi presso istituti di credito (f) depositi presso istituti di credito che siano rimborsabili a richiesta oppure che contemplino la possibilità di effettuare prelevamenti, e la cui scadenza non sia superiore a dodici mesi, sempre che l istituto di credito abbia la sede legale in uno Stato Membro oppure, qualora la sede legale dell istituto di credito fosse situata in uno Stato non Membro, alla condizione che sia soggetta a regole prudenziali ritenute dalla CSSF equivalenti almeno a quelle previste dal diritto comunitario. Strumenti finanziari derivati (g) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti equivalenti a quelli regolati in contanti (cash settled), negoziati in un Mercato Regolamentato e/o strumenti finanziari derivati trattati nel mercato over- the-counter ( Derivati OTC ), entro i limiti fissati dall articolo 42(3) della Legge 2010, sempre che: - il sottostante sia composto da strumenti che rientrano nell articolo 41(1) della Legge 2010, indici finanziari, tassi di interesse, tassi su cambi o valute nei quali la SICAV può investire nel rispetto degli obiettivi e politiche applicabili al relativo Comparto; - le controparti dei derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e facciano parte delle categorie approvate dalla CSSF; e - i derivati OTC siano soggetti a valutazione quotidiana affidabile e verificabile e si possano vendere, liquidare o chiudere con una operazione di segno contrario in qualunque momento al loro giusto valore di mercato su iniziativa della SICAV. Ogni Comparto può detenere liquidità a titolo ausiliario. II. Limiti agli investimenti Il Comparto non dovrà: 12

13 (a) investire più del 10% del suo patrimonio netto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente. Inoltre, il controvalore totale dei titoli trasferibili e degli strumenti del mercato monetario detenuti dal Comparto in organismi emittenti in ognuno dei quali investe oltre il 5% delle sue attività nette non deve superare il 40% del suo patrimonio netto; questa limitazione non si applica ai depositi e alle operazioni con derivati OTC realizzate con istituti finanziari soggetti a vigilanza prudenziale. (b) il limite del 10% fissato al precedente comma (a) può essere portato ad un massimo del 35% in caso di titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi organismi locali, da un altro Stato Ammesso o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri fanno parte, e detti titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario non saranno presi in considerazione nell applicazione del limite del 40% fissato al precedente comma (a). (c) il limite del 10% di cui al precedente comma (a) può essere innalzato fino ad un massimo del 25% per talune obbligazioni laddove emesse da un istituto di credito la cui sede legale si trova in uno Stato Membro della UE e sia soggetto per legge a vigilanza pubblica speciale destinata a tutelare i detentori di obbligazioni. In particolare, i proventi che derivano dall emissione di dette obbligazioni devono essere investiti, a norma di legge, in attività le quali, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire le rivendicazioni che riguardano le richieste di rimborso delle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell emittente, verrebbero utilizzati in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Se un Fondo investe più del 5% del suo patrimonio netto nelle obbligazioni discusse in questo paragrafo ed emesse da un singolo emittente, il valore totale di questi investimenti non deve superare l 80% del valore del patrimonio netto del Fondo in questione. I limiti di cui ai precedenti commi (a), (b) e (c) non possono essere cumulati e, dunque, gli investimenti in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, così come i depositi o gli strumenti derivati effettuati presso detti organismi ai sensi dei commi (a), (b) e (c), non possono, in alcun caso, eccedere il totale del 35% delle attività nette del Comparto. Fermi restando i limiti di cui all articolo 48 della Legge 2010, il limite del 10% stabilito nel precedente comma (a) è innalzato al 20% massimo nel caso di investimenti azionari e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo qualora lo scopo della politica di investimento del Fondo sia replicare la composizione di un dato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, alle seguenti condizioni: - la composizione dell indice è sufficientemente diversificata, - l indice rappresenta un benchmark adeguato in relazione al mercato cui fa riferimento; - è pubblicato in modo opportuno; - è replicabile; - è trasparente, con pubblicazione integrale del metodo di calcolo e della performance dell indice; - è soggetto a valutazione indipendente. Questo limite viene innalzato al 35% laddove sia dimostrato e giustificato dalle eccezionali condizioni di mercato in particolare se si tratta di mercati regolamentati in cui taluni titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario sono nettamente prevalenti. L investimento fino a questo limite è consentito esclusivamente nei riguardi di un singolo emittente. In deroga a quanto precede, il Comparto è autorizzato ad investire nel rispetto del criterio della ripartizione del rischio fino al 100% del proprio patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato Membro, dai suoi organismi locali, da un altro Stato Membro dell OCSE o da organismi pubblici internazionali di cui uno o più Stati Membri fanno parte, sempre che il Comparto detenga titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario di almeno sei diverse emissioni e che i titoli trasferibili e gli strumenti del mercato monetario di una emissione non siano superiori al 30% del suo patrimonio netto. (c) investire oltre il 20% delle attività nette in depositi effettuati presso lo stesso organismo. 13

14 (d) l esposizione del Comparto al rischio della controparte in una operazione con derivati OTC oppure in una operazione che utilizza tecniche di gestione efficace del portafoglio non deve eccedere il 10% del suo patrimonio netto nel caso in cui la controparte sia un istituto di credito come previsto al comma (f) della precedente sottosezione Attività Permesse oppure il 5% delle sue attività nette negli altri casi. Fermi restando i limiti individuali fissati ai precedenti commi (a), (c) e (d), il Comparto non può cumulare: - investimenti in titoli trasferibili o strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso emittente, - depositi effettuati presso detto emittente, e/o - esposizioni conseguenti ad operazioni su derivati OTC ovvero operazioni aventi ad oggetto l efficace gestione del portafoglio effettuate con detto organismo, in misura superiore al 20% del patrimonio netto. Le società che sono incluse nello stesso gruppo ai fini del bilancio consolidato, secondo la definizione data nella Direttiva 83/349/CEE oppure in conformità con le regole contabili internazionali sono considerate come un organismo unico agli effetti del calcolo dei limiti di investimento qui contenuti. Il Comparto può investire complessivamente fino al 20% del patrimonio netto in titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario nell ambito dello stesso gruppo. La SICAV non dovrà (i) possedere più del 10% dei valori mobiliari in circolazione di una qualunque classe di un qualunque emittente (salvo quanto disposto al seguente comma (g)), oppure (ii) acquisire azioni con diritto di voto tali da permettere alla SICAV di assumere il controllo legittimo o della gestione oppure di esercitare influenza notevole sulla direzione dell organismo emittente. Questa disposizione non si applica alle azioni che la SICAV detiene nel capitale di società controllate che svolgono gestione o consulenza esclusivamente per conto della SICAV stessa. (e) effettuare investimenti in, o concludere operazioni che abbiano ad oggetto metalli preziosi, materie prime o certificati che li rappresentano. (f) acquistare o vendere proprietà immobiliari o opzioni, diritti o interessenze in esse, fermo restando che la SICAV potrà investire in titoli garantiti da proprietà immobiliari o relative interessenze, e, inoltre, alla condizione che la SICAV possa acquistare e detenere beni mobili e immobili che siano essenziali per la diretta realizzazione dei suoi affari. (g) investire oltre il 20% del patrimonio netto in un solo OICVM o OIC. Ogni comparto di OICVM o OIC a compartimenti multipli saranno considerati emittenti separati, ammesso che sia garantito verso terzi il principio della separazione delle responsabilità tra i vari comparti. Gli investimenti in OIC diversi dagli OICVM non possono eccedere complessivamente il 30% del patrimonio netto della SICAV. Se un Comparto ha effettuato investimenti in OICVM e/o OIC, le attività dei rispettivi OICVM e/o OIC non devono essere combinate agli effetti dei limiti imposti nei precedenti commi da (a) a (d). Non sarà possibile addebitare al Comparto commissioni di sottoscrizione o di rimborso qualora il Comparto investa in quote di OICVM e altri OIC che siano gestiti, direttamente o per delega dallo stesso gestore o da altra società alla quale il Gestore è legato dalla comune gestione o controllo, oppure direttamente o indirettamente da partecipazione significativa. La Sicav non potrà acquisire più del 25% di quote dello stesso OICVM e o altro OIC. Se un Fondo investe (il Fondo investitore ) in azioni di un altro Fondo della Sicav (il Fondo obiettivo ): - Il Fondo obiettivo non può investire nel Fondo investitore; 14

15 - Il Fondo obiettivo non può investire più del 10% del suo patrimonio netto in quote di un altro Fondo della Sicav; - Gli eventuali diritti di voto connessi alle azioni del Fondo obiettivo saranno sospesi per quanto riguarda il Fondo investitore per tutta la durata dell investimento; - Le eventuali commissioni di gestione o sottoscrizione ovvero oneri di rimborso da pagare al Fondo investitore non devono essere addebitate al Fondo investitore, e - Il valore patrimoniale netto delle azioni del Fondo obiettivo non deve essere preso in considerazione allo scopo di fare sì che il capitale della SICAV superi il requisito del minimo legale come specificato nella Legge 2010, attualmente EUR (euro un milione duecentocinquantamila/00). Un Fondo può anche essere creato come feeder fund o fondo affluente (il Feeder Fund ) nel qual caso investirà almeno l 85% delle sue attività in un altro fondo OICVM oppure in un Comparto di quest ultimo (il c.d. Master Fund o fondo principale). (h) acquistare valori mobiliari a margine (salvo che la SICAV possa ottenere il credito a breve termine necessario per la liquidazione degli acquisti e delle vendite dei titoli) oppure effettuare vendite fisiche a breve di titoli o mantenere posizioni fisiche a breve. I depositi o gli altri conti correlati ad opzioni, contratti a termine o relativi a future finanziari permessi entro i limiti di seguito descritti, non sono considerati margini a questo effetto. (i) concedere prestiti a o prestarsi come garante per conto di terzi, fermo restando che - ai fini di questa limitazione (i) l acquisizione di Titoli Trasferibili e Strumenti del Mercato Monetario Ammessi in forma parzialmente liberata e (ii) l acquisto di valuta nel quadro di prestiti back to back e /o il prestito di titoli in portafoglio non superiore alla metà del loro valore e per un periodo non superiore a 30 giorni, a meno che il contratto di prestito non si possa rescindere in qualunque momento - non si riterranno costituire prestiti effettuati, e a condizione che il prestito dei titoli sia realizzato nel rispetto delle procedure standardizzate di sistemi di compensazione riconosciuti o di istituti finanziari di elevata solvibilità specializzati in questo tipo di operazioni e in conformità con tutte le leggi ed i regolamenti applicabili. (j) contrarre prestiti per importi superiori al 10% del proprio patrimonio netto totale, valutato al valore di mercato del momento del prestito, ammesso che l assunzione di prestito sia soltanto temporanea. (k) ipotecare, impegnare, vincolare a garanzia o in qualche modo gravare a titolo di garanzia per l indebitamento i titoli posseduti o detenuti dalla SICAV, salvo nella misura necessaria agli indebitamenti permessi dal precedente comma (h), a condizione che il valore totale di mercato dei titoli così ipotecati, impegnati, vincolati a garanzia o ceduti non superi la quota di attività nette della SICAV necessaria a garantire detti debiti; il deposito di titoli o altre attività su un conto corrente a parte con riferimento all opzione o operazioni su future finanziari non saranno considerate ipoteche, pegno, vincoli o gravami a questo fine. (l) effettuare investimenti che comportino l assunzione di responsabilità illimitate. (m) sottoscrivere titoli di altri emittenti. Qualora le limitazioni di cui ai precedenti commi (a), (b), (c) e (d) siano superate per ragioni al di fuori del controllo della SICAV o in conseguenza dell esercizio di diritti di sottoscrizione, la SICAV dovrà imporsi, come priorità nelle sue transazioni di vendita, la correzione di tali situazioni, tenuto conto gli interessi degli azionisti. La SICAV dovrà assumersi i rischi che riterrà ragionevoli al perseguimento dei propri obiettivi; tuttavia, non potrà garantire il raggiungimento dei propri obiettivi a causa delle fluttuazioni in borsa e di altri rischi insiti negli investimenti in titoli trasferibili. 15

16 TECNICHE E STRUMENTI RELATIVI AI TITOLI TRASFERIBILI E AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO La SICAV deve seguire una procedura di gestione del rischio tale da consentirle di monitorare e misurare costantemente il rischio delle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio complessivo del portafoglio; inoltre deve mettere in atto una procedura per la valutazione indipendente e precisa del valore degli strumenti derivati OTC. La SICAV deve comunicare alla CSSF, con regolarità e secondo le norme dettagliate definite dalla CSSF, i tipi di strumenti derivati, i rischi sottostanti, i limiti quantitativi e i metodi prescelti per stimare i rischi associati alle transazioni con strumenti derivati. La SICAV, nella gestione delle proprie attività e passività e nel rispetto di quanto descritto qui di seguito, ha anche la facoltà di utilizzare tecniche e strumenti tali da consentire una gestione efficiente del portafoglio e finalizzate a coprire i rischi di cambio. Quando queste operazioni implicano il ricorso a strumenti derivati, le condizioni e i limiti devono uniformarsi alle norme previste dalla Legge 2010 In nessun caso le suddette operazioni devono permettere che la SICAV si discosti dai suoi obiettivi di investimento. La SICAV garantirà che l esposizione complessiva in strumenti derivati non ecceda il valore totale netto di un Comparto. In aggiunta agli investimenti in strumenti derivati la SICAV ha la facoltà di concludere per conto dei Comparti operazioni di prestito titoli purché avvengano nel rispetto della Circolare 08/356 della CSSF come emendata dalla Circolare CSSF 11/512, della Circolare CSSF 14/592 e degli orientamenti ESMA riguardanti gli ETF e altre questioni degli OICVM 2014/937 (gli orientamenti ESMA ). Qualora la SICAV stipuli contratti di prestito titoli, dovrà garantire di poter rientrare in possesso in qualunque momento dei titoli che erano stati dati in prestito per conto del Comparto oppure di rescindere i contratti di prestito titoli che aveva stipulato. Di tanto in tanto, la SICAV può concludere per conto dei Comparti transazioni di riacquisto réméré consistenti nell acquisto e nella vendita di titoli con una clausola che riserva al venditore il diritto di riacquistare dall acquirente gli stessi titoli venduti ad un prezzo e alle condizioni specificate dalle due parti nell ambito di un accordo contrattuale, a condizione che ciò soddisfi le disposizioni della Circolare 08/356 della CSSF come emendata dalla Circolare CSSF 11/512, con la Circolare 14/592 e con gli orientamenti ESMA. Nel corso della durata di un contratto di vendita con patto di riacquisto la SICAV non dovrà vendere i titoli oggetto dell accordo (i) prima che la controparte abbia finalizzato il riacquisto dei titoli oppure (ii) prima della scadenza del periodo di riacquisto. La SICAV deve conservare tutti i titoli acquistati e assoggettati all obbligo di riacquisto in condizione tale da potere essere sempre in grado di soddisfare i suoi obblighi di riscatto delle proprie Azioni. Se la SICAV stipula contratti di vendita con patto di riacquisto dovrà garantire di poter rientrare in possesso in qualunque momento dei titoli che costituivano l oggetto dei contratti di riacquisto oppure di rescindere i contratti di prestito con patto di riacquisto che aveva stipulato per conto del Comparto. I contratti con patto di riacquisto di durata fissa non superiore a sette giorni sono considerati alla stregua dei contratti le cui condizioni permettono alla SICAV di rientrare in possesso degli attivi in qualsiasi momento. La SICAV ha l obbligo di divulgare l importo totale delle transazioni con patto di riacquisto che risultano ancora aperte alla data di chiusura dei suoi bilanci annuali o semestrali. 16

17 In ossequio agli orientamenti ESMA, tutti gli introiti frutto di tecniche EPM, al netto dei costi operativi diretti e indiretti, devono essere versati al Comparto rilevante. Gli investitori devono essere consapevoli che l utilizzo di tecniche EPM non è esente da rischi. I Comparti che si impegnano con operazioni di prestito titoli sono esposti al rischio di credito verso le controparti che hanno sottoscritto il contratto di prestito titoli. Gli investimenti del Comparto possono essere prestati alle controparti per un certo periodo di tempo. L inadempienza della controparte, unitamente al calo del valore del collaterale rispetto a quello dei titoli dati in prestito, potrebbe causare la riduzione del valore del Comparto rilevante. Con un contratto di riacquisto il Comparto vende un titolo alla controparte e contestualmente si impegna a riacquistare dalla controparte lo stesso titolo ad un prezzo e alla data concordati. La differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di riacquisto rappresenta il costo della transazione. Generalmente in prezzo di rivendita supera il prezzo di acquisto di un ammontare che riflette il tasso di interesse di mercato pattuito per la durata del contratto. Gestione del collaterale Il collaterale ottenuto tramite operazioni con strumenti derivati finanziari OTC e con transazioni con tecniche EPM deve soddisfare i principi fissati dagli orientamenti ESMA. La SICAV riceve esclusivamente collaterale in denaro e non reinveste la liquidità ricevuta a titolo di collaterale. La SICAV ha adottato la prassi di haircut (ndt scarto) per la liquidità ricevuta a titolo di collaterale. Nessun haircut è applicato nel caso in cui l esposizione sia nella medesima valuta dello strumento derivato. Un haircut del 10% è applicato negli altri casi. POLITICHE DI DISTRIBUZIONE Non sono previste distribuzioni di utili. Tutti gli utili sono automaticamente reinvestiti. VALORE PATRIMONIALE NETTO Il Valore Patrimoniale Netto delle azioni di ogni Classe dei Comparti è espresso in Euro o nella diversa valuta di denominazione del relativo Comparto; ad ogni azione è attribuito un valore unitario; tale valore è determinato con cadenza settimanale ogni martedì salvo il Comparto European Flexible Dynamic il cui Valore Patrimoniale Netto sarà determinato ogni giorno lavorativo di banca completo in Lussemburgo - ( Giorno di Valutazione ), in Lussemburgo, da BANCO POPOLARE LUXEMBOURG S.A. Il calcolo viene fatto dividendo il Valore Patrimoniale Netto di ciascuna Classe di ciascun Comparto per il numero delle azioni in circolazione di ciascuna Classe di ciascun Comparto alla data in cui viene effettuata la valutazione. Quando il Giorno di Valutazione cade in un giorno festivo per la Borsa valori che costituisce il mercato principale per una porzione significativa degli investimenti effettuati dal Comparto o che rappresenta il mercato per una porzione significativa degli investimenti effettuati da tale Comparto, oppure cade in un giorno che altrove è festivo e ciò impedisce il calcolo del corretto valore di mercato delle attività investite dal Comparto, il Giorno di Valutazione è rinviato al giorno lavorativo in Lussemburgo immediatamente successivo che non sia comunque festivo secondo i criteri sopra ricordati. Il patrimonio netto di ciascun Comparto è costituito dalla differenza di valore tra le sue attività e passività. La valuta di consolidamento della SICAV è l Euro. Il calcolo del Valore Patrimoniale Netto, l emissione e il rimborso delle azioni di ciascun Comparto, nonché il diritto di conversione di qualsiasi Classe di qualunque Comparto in azioni della stessa o di 17

18 un altra Classe di altro Comparto possono essere sospesi dalla SICAV nelle seguenti circostanze, oltre che in ogni altro caso previsto dalla legge (la sospensione che riguarda un qualsiasi Comparto non influisce sul calcolo del Valore Patrimoniale Netto, l emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di qualunque altro Comparto): - nei periodi di chiusura (diversi dalle festività ordinarie e dalla chiusura del fine settimana) di qualunque mercato o borsa valori che rappresenti il mercato in cui è negoziata o quotata una parte significativa degli investimenti effettuati dal Comparto, ovvero nei periodi in cui l attività di negoziazione nei mercati di cui sopra è ridotta o sospesa; - nei periodi in cui a causa di un evento eccezionale il Comparto non può alienare attività investite che costituiscono una parte notevole delle attività globalmente detenute da quel Comparto; ovvero nei periodi in cui è impossibile trasferire somme per l acquisto o la vendita di investimenti ai normali tassi di cambio o è impossibile determinare correttamente il valore di qualunque attività del Comparto; - in caso di guasto nei mezzi di comunicazione normalmente impiegati per determinare il prezzo di qualunque investimento del Comparto o le quotazioni correnti in qualunque borsa valori; - quando, per qualunque motivo, il prezzo di qualsiasi attività detenuta dal Comparto non può essere ragionevolmente, prontamente o accuratamente accertato; - nei periodi in cui la rimessa di somme, che saranno o potranno essere impiegate nell acquisto o nella vendita di alcuni investimenti del Comparto, non può eseguita ai normali tassi di cambio, secondo l opinione del Consiglio di Amministrazione; oppure - a seguito della decisione giustificata di fondere un Comparto oppure la SICAV, in previsione della tutela degli interessi degli Azionisti, oppure - qualora un Comparto sia il Feeder di un altro OICVM (o di un suo comparto), se viene sospeso il calcolo del valore patrimoniale netto dell OICVM Master (o di un suo comparto). Gli Azionisti che hanno richiesto il rimborso o la conversione delle loro azioni saranno avvisati di detta sospensione entro 7 (sette) giorni dalla loro richiesta e verranno nuovamente e tempestivamente informati al venir meno di tale sospensione. Il valore delle attività di ogni Comparto, Classe e Categoria di azioni è determinato secondo i criteri seguenti: (1) le attività della SICAV comprendono: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) tutte le disponibilità liquide o da ricevere o nei conti di deposito, compresi gli interessi maturati; tutti gli effetti pagabili a vista e le somme esigibili (compresi i ricavi della vendita dei titoli il cui prezzo risulti ancora da incassare); tutti i valori mobiliari, azioni, obbligazioni, titoli di debito, diritti d opzione e di sottoscrizione o altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla SICAV; tutti i dividendi e le distribuzioni di cui la SICAV è creditrice in denaro o in natura nella misura in cui essa ne sia a conoscenza, fermo restando che la SICAV potrà rettificare la valutazione per tenere conto delle fluttuazioni del valore di mercato dei valori mobiliari in conseguenza di prassi negoziali, come ad esempio la negoziazione ex-dividendo o exdiritto; tutti i ratei di interesse sui titoli fruttiferi in mano alla SICAV, salvo che detti interessi siano inclusi nel capitale; le spese di costituzione della SICAV non ancora ammortizzate; e (vii) tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, inclusi gli anticipi sulle spese. 18

19 (2) le passività della SICAV comprendono: (i) (ii) (iii) (iv) (v) tutti i prestiti, gli effetti maturati e le somme esigibili; tutte le spese amministrative maturate o dovute, ivi comprese quelle di registrazione e di mantenimento presso le autorità di vigilanza, nonché le commissioni e spese legali, dei revisori, di gestione, custodia, agente di pagamento, societari, di amministrazione centrale, degli agenti, i costi per le pubblicazioni legali, per i prospetti, i rapporti finanziari e gli altri documenti a disposizione degli azionisti, i costi di traduzione e generalmente, ogni costo per l amministrazione della SICAV; tutte le passività note, maturate e non maturate, comprese tutte le obbligazioni contrattuali in scadenza con pagamento in contanti o in natura, compreso il totale dei dividendi deliberati dalla SICAV ma per i quali non sia stata ancora presentata la cedola per la riscossione e quindi non siano ancora pagati, fino al giorno in cui tali dividendi siano attribuibili alla SICAV per prescrizione del diritto; una riserva adeguata per coprire le imposte dovute fino al Giorno di Valutazione e altri accantonamenti o altre riserve approvate o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; e tutte le altre passività di qualsiasi natura della SICAV nei confronti dei terzi. (3) Il Consiglio di Amministrazione, per ciascun Comparto, dovrà stabilire un portafoglio di attività tenendo conto dei seguenti criteri: (i) qualora due o più Classi si riferiscono ad un Comparto, le attività attribuibili a dette Classi dovranno essere solitamente investite in conformità con la politica di investimento specifica del Comparto in questione. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di decidere in qualunque momento di istituire nell ambito di un Comparto, Classi che corrispondono, di volta in volta, a caratteristiche particolari. (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) nell ambito di una Classe, il Consiglio di Amministrazione potrà di volta in volta istituire categorie di azioni a seconda della specifica politica di distribuzione: la categoria di Azioni di Capitalizzazione che non darà diritto al pagamento di dividendi e la categoria di Azioni di Distribuzione che darà diritto al pagamento di dividendi. i proventi dovuti dall assegnazione ed emissione di azioni di un Comparto saranno iscritti nei libri della SICAV con attribuzione al Comparto rappresentato dalla Classe di azioni emesse, e le attività e passività, i ricavi e i costi riferibili a quel Comparto saranno attribuiti in base alle disposizioni dello Statuto; nel caso in cui un attività derivi da un altra attività, quella derivata sarà iscritta nei libri della SICAV con attribuzione allo stesso Comparto da cui è derivata e in caso di ogni nuova valutazione di un attività, il relativo aumento o decremento di valore saranno attribuiti al Comparto interessato; se la SICAV subisce una passività relativamente ad un attivo di un particolare Comparto o ad un azione effettuata in connessione con un attività di un determinato Comparto, tale passività sarà assegnata al Comparto in questione; le passività sono separate in base al Comparto, e i terzi creditori potranno vantare crediti solo verso le attività del Comparto interessato; nel caso in cui un attività o passività della SICAV non siano attribuibili ad un particolare Comparto, tale attività o passività saranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione con i revisori, nel modo ritenuto equo e ragionevole, prendendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti; alla data di registrazione dei dividendi dichiarati per un qualsiasi Comparto, il Valore Patrimoniale Netto di quel Comparto sarà ridotto dell ammontare del dividendo, ma in ogni caso tenendo conto delle previsioni relative al calcolo del Prezzo di Negoziazione delle azioni di Distribuzione e delle azioni di Capitalizzazione di ciascun Comparto, secondo le disposizioni dello Statuto. 19

20 (4) Ai fini della valutazione: (i) (ii) (iii) (iv) le azioni del Comparto per il quale il Consiglio di Amministrazione abbia emesso un avviso di riscatto o per le quali sia stata ricevuta una richiesta di rimborso, saranno considerate esistenti e da prendere in considerazione nel Giorno di Valutazione rilevante e, da quel momento fino al pagamento, il prezzo di rimborso sarà considerato una passività della SICAV; tutti gli investimenti, i saldi liquidi o le altre attività di un qualsiasi Comparto che siano espressi in una valuta diversa da quella assunta per la determinazione del Valore Patrimoniale Netto del Comparto, dovranno essere valutati dopo avere preso in considerazione i tassi di mercato e di cambio in vigore alla data e nel momento della determinazione del Valore Patrimoniale Netto delle azioni; in ogni Giorno di Valutazione, per quanto possibile, si terrà conto di ogni acquisto o vendita di valori mobiliari eseguito dalla SICAV in quel Giorno di Valutazione; e se il Consiglio di Amministrazione è dell avviso che la conversione o il rimborso da eseguire possano comportare la necessità di vendere una parte significativa delle attività onde generare la necessaria liquidità, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, la valutazione potrà essere effettuata agli effettivi prezzi di vendita (bid prices) delle attività sottostanti invece che all ultimo prezzo disponibile. Analogamente, qualora gli acquisti o le conversioni di azioni rendessero necessario l acquisto di una parte significativa di attività della SICAV, la valutazione potrà avvenire in base agli effettivi prezzi di acquisto (offer prices) delle relative attività invece che all ultimo prezzo disponibile delle relative attività sottostanti. Il valore delle attività del Comparto è determinato come segue: 1) i valori mobiliari ammessi alla quotazione su un mercato ufficiale ovvero negoziati in altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico in Europa, Nord e Sud America, Asia, Australia, Nuova Zelanda o Africa sono valutati sulla base degli ultimi prezzi di vendita noti. Se il medesimo valore mobiliare è quotato su diversi mercati, si farà riferimento al prezzo di quotazione sul mercato principale per quantità trattate. Se non vi è alcuna quotazione rilevante o se i relativi valori non sono rappresentativi del valore corretto, la valutazione sarà effettuata in buona fede dal Consiglio di Amministrazione o dal suo delegato, con l obiettivo di determinare il presumibile valore di realizzo di tali titoli; 2) i valori mobiliari non quotati sono valutati sulla base del loro presumibile valore di realizzo determinato in buona fede dal Consiglio di Amministrazione e dal suo delegato; 3) le attività liquide sono valutate al valore nominale, più gli interessi maturati. 4) le quote o le azioni in altri OICVM o OIC sono valutate in base al rispettivo ultimo valore patrimoniale netto disponibile; 5) Il valore di liquidazione di contratti future, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà il loro valore netto di liquidazione determinato, secondo le norme fissate dal Consiglio di Amministrazione, su una base applicata uniformemente a ciascun tipo diverso di contratto. Il valore di liquidazione di contratti future, a pronti, a termine o di opzione non negoziati su borse valori o altri Mercati Regolamentati sarà basato sull ultimo prezzo settlement disponibile dei suddetti contratti nelle borse valori o Mercati Regolamentati nei quali i particolari contratti future, a pronti, a termine o di opzione sono negoziati dal Comparto; fermo restando che se un contratto future, a pronti, a termine o di opzione non può essere liquidato nel giorno rispetto al quale si sta determinando il valore patrimoniale netto, la base di determinazione del valore di liquidazione di detto contratto sarà il valore ritenuto equo e ragionevole dal Consiglio di Amministrazione. Gli swap saranno valutati al prezzo di mercato. Per le attività non denominate in Euro, la conversione è effettuata sulla base del tasso medio di cambio vigente in Lussemburgo, alla data del Giorno di Valutazione. 20

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