Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

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1 Ordinanza del DATEC sui requisiti di sicurezza per le funi degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (Ordinanza sulle funi, OFuni) dell 11 marzo 2011 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto l articolo 8 capoversi 1 e 3 dell ordinanza del 21 dicembre sugli impianti a fune (OIFT), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza si applica agli impianti che rientrano nel campo d applicazione dell articolo 2 della legge del 23 giugno sugli impianti a fune (LIFT). 2 La presente ordinanza non si applica alle funi per l infrastruttura. 3 La presente ordinanza disciplina: a. per funi e giunzioni degli impianti retti dal diritto anteriore: i tipi di funi e il dimensionamento, la fabbricazione, l impalmatura e gli attacchi d estremità, la sostituzione e il collaudo nonché i termini di dismissione; b. per funi e giunzioni di funi di impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore: l immagazzinamento, il trasporto e il montaggio, la manutenzione da parte dell impresa di trasporto a fune e gli esami degli organi di controllo delle funi; c. gli obblighi di segnalazione e registrazione in relazione alle funi e alle giunzioni di funi di impianti. 4 Per l immissione in commercio di funi e giunzioni su impianti retti dal nuovo diritto si applicano le disposizioni della LIFT e dell OIFT. 5 Nella misura in cui per l immissione in commercio di funi e attacchi d estremità di sottosistemi e componenti di sicurezza è stata rilasciata una dichiarazione CE di conformità e un attestato CE di conformità, la presente ordinanza non giustifica l introduzione di ulteriori esigenze o di esigenze divergenti. RU RS RS

2 Funivie e funicolari Art. 2 Impianti retti dal nuovo diritto e dal diritto anteriore 1 Per impianti retti dal nuovo diritto si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù delle disposizioni della LIFT 3. 2 Per impianti retti dal diritto anteriore si intendono gli impianti a fune autorizzati in virtù di disposizioni vigenti prima dell entrata in vigore della LIFT. Gli impianti possono comprendere parti autorizzate in virtù delle disposizioni della LIFT. Art. 3 Deroghe In caso di deroga alle prescrizioni della presente ordinanza occorre dimostrare, per mezzo di un analisi dei rischi, che la deroga non provoca globalmente un aumento dei rischi. Capitolo 2: Disposizioni applicabili alle funi degli impianti retti dal diritto anteriore Sezione 1: Regole tecniche riconosciute Art. 4 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, le funi di impianti retti dal diritto anteriore devono essere conformi alle regole tecniche riconosciute, precisate nelle norme riportate all allegato 1. Sezione 2: Tipi di funi e dimensionamento Art. 5 Tipi di funi 1 Per le funi portanti sono impiegate funi spiroidali chiuse formate da un solo pezzo. 2 Per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo a un solo strato. 3 Per le funi tenditrici sono impiegate funi a trefoli ad avvolgimento parallelo con un anima flessibile (in fibra o in polimero) o con un anima in acciaio rivestita da uno strato protettivo in materiale plastico (fune antigiro o antitorsione). Art. 6 Dimensionamento 1 I coefficienti di sicurezza e le ipotesi di carico per le funi e le giunzioni sono retti: a. nel caso di impianti a fune soggetti a concessione federale, dalla cifra 421 di una delle seguenti ordinanze, a seconda del tipo di impianto: 3 RS

3 Ordinanza sulle funi ordinanza dell 11 aprile sulle funivie a movimento continuo, 2. ordinanza del 12 gennaio sulle seggiovie, 3. ordinanza del 18 febbraio sulle funivie a va e vieni, 4. ordinanza del 17 giugno sulle funicolari; b. nel caso di impianti a fune soggetti ad autorizzazione cantonale: 1. dalle disposizioni cantonali, 2. dal «Reglement vom 2. November über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge» (edizione 2007). 2 La sicurezza deve essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura effettivo. 3 Se il carico di rottura effettivo non è conosciuto, è determinante il carico di rottura minimo indicato dal fabbricante della fune. 4 Per le funi tenditrici con un carico di rottura minimo superiore a 4500 kn oppure con un diametro superiore a 75 mm, la sicurezza può essere dimostrata facendo riferimento al carico di rottura minimo; in tal caso si presuppone un coefficiente di cordatura pari a 0,85. Occorre inoltre dimostrare che il carico di rottura così determinato è maggiore del carico di rottura calcolato. 5 Per la dimostrazione analitica del carico minimo di rottura, l anima della fune deve essere considerata come non resistente. Sezione 3: Fabbricazione delle funi Art. 7 Fune La fabbricazione delle funi è disciplinata dalle seguenti norme tecniche di cui all allegato 1 numero 4 9 : a. per le funi chiuse portanti: SN EN ; b. per le funi traenti, portanti-traenti e di recupero: SN EN ; c. per le funi tenditrici: SN EN RS RS RS RS Il regolamento, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen. 9 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 3

4 Funivie e funicolari Art. 8 Fili 1 Per quanto concerne materiale, dimensioni e tolleranze ammesse, resistenza nominale, valori di flessione e di torsione alternata e zincatura, i fili menzionati di seguito devono rispondere ai requisiti definiti dalle seguenti norme tecniche secondo l allegato 1 numero 3 10 : a. fili sagomati: SN EN ; b. fili tondi per funi traenti, portanti-traenti, spiroidali chiuse, di recupero: SN EN ; c. fili tondi per funi tenditrici: SN EN Per le dimensioni dei fili che non figurano nelle pertinenti norme, i valori meccanici sono determinati dal fabbricante. Art. 9 Anima delle funi 1 L anima deve offrire ai trefoli un sostegno rigido e durevole. 2 Dev essere dimensionata in modo che i trefoli delle funi nuove non vengano a contatto tra loro quando la fune è tirata con una forza pari al 50 % del carico di rottura minimo. 3 Le funi traenti, portanti-traenti e di recupero ad anello chiuso devono avere un anima in materiale plastico o metallico non magnetizzabile. L anima in metallo dev essere protetta contro la corrosione. 4 L anima non può contenere sostanze corrosive. Art. 10 Cordatura 1 I fili e i trefoli devono essere avvolti in modo uniforme e stabile. 2 Gli interstizi fra i trefoli possono essere diversi. 3 Il diametro effettivo delle funi tenditrici e spiroidali dev essere misurato su un tratto di fune diritto senza carico o sotto un carico pari al massimo al 5 % del carico di rottura minimo in due punti distanti tra loro almeno un metro. Il diametro misurato dev essere compreso tra i seguenti valori limite, riferiti al diametro nominale: Tipo di fune Formazione della fune Valori limite in % Fune tenditrice 6 trefoli trefoli Fune spiroidale Le funi a trefoli devono essere esenti da tensioni. 10 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 4

5 Ordinanza sulle funi Se i fili di una fune sono zincati, devono essere zincati anche tutti i fili, ad eccezione di quelli sagomati. 6 I fasci di fili devono essere cordati in modo che la distanza tra due giunzioni adiacenti sia pari almeno a 30 volte il diametro del fascio di fili cordato. Sezione 4: Giunzioni delle funi Art. 11 Giunzioni mediante impalmatura 1 Le impalmature possono essere eseguite solo da personale specializzato e riconosciuto dall Ufficio federale dei trasporti (UFT). 2 L UFT emana una direttiva sui requisiti per il riconoscimento, per quanto possibile d intesa con il servizio tecnico di controllo del Concordato intercantonale per teleferiche e sciovie non soggette a concessione federale (servizio tecnico di controllo CITS). Art. 12 Attacchi d estremità delle funi traenti e portanti 1 A secondo del tipo di impianto, gli attacchi d estremità delle funi traenti devono essere realizzati mediante teste fuse, teste autobloccanti o ancoraggi a tamburo secondo uno dei seguenti atti normativi: a. ordinanza del 17 giugno sulle funicolari; b. ordinanza del 18 febbraio sulle funivie a va e vieni; c. Reglement vom 2. November über Bau und Betrieb der nicht eidgenössisch konzessionierten Seilbahnen, Skilifte und Schrägaufzüge (edizione 2007). 2 Per le funi portanti con testa fusa in metallo i cui manicotti sono conformi alla norma SN EN (all. 1 n. 2) 14, la testa fusa può essere fabbricata in resina artificiale a condizione che siano stati rilasciati un attestato e una dichiarazione di conformità CE. Art. 13 Attacchi d estremità delle altre funi Secondo le norme corrispondenti di cui all allegato 1 numero 2 15, per gli attacchi d estremità delle altre funi possono essere utilizzati anche: 11 RS RS Il regolamento, disponibile in tedesco e francese, può essere richiesto presso il servizio tecnico di controllo CITS, Zeughausstrasse 19, CH-3860 Meiringen. 14 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 15 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 5

6 Funivie e funicolari a. manicotti secondo la norma DIN o la norma US-Fed.-Spec. RR-S-550D; b. capicorda a cuneo secondo la norma SN EN ; c. radance secondo la norma SN EN con impalmatura a radance secondo la norma SN EN ; d. morsetti secondo la norma SN EN ; questi non sono tuttavia ammessi per le funi di recupero. Sezione 5: Sostituzione di funi e di giunzioni Art. 14 Requisiti applicabili in caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con un altra dello stesso tipo 1 Se su un impianto retto dal diritto anteriore una fune o una giunzione viene sostituita con un altra dello stesso tipo, si applicano le prescrizioni del presente capitolo. 2 Su impianti retti dal diritto anteriore, le funi di ricambio o le giunzioni dello stesso tipo possono essere utilizzate conformemente alle disposizioni applicabili alle funi e alle giunzioni rette dal nuovo diritto. Occorre dimostrare all autorità di vigilanza la compatibilità con l impianto esistente. 3 Sono considerate dello stesso tipo le funi che presentano proprietà di sicurezza equivalenti. A tal fine occorre: a. considerare in particolare il diametro, la costruzione e la massa della fune nonché il carico di rottura e la resistenza dei fili; b. rispettare le basi di calcolo dell impianto a fune; e c. rispettare le disposizioni dell autorizzazione d esercizio esistente e le prescrizioni sulle quali questa poggia. 4 In caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con una nuova, l impresa di trasporto a fune deve dimostrare all autorità di vigilanza che si tratta dello stesso tipo di fune o di giunzione. Art. 15 Requisiti applicabili in caso di sostituzione di una fune o di una giunzione con un altra di diverso tipo (trasformazione) Qualora la sostituzione di una fune o di una giunzione su un impianto retto dal diritto anteriore non sia disciplinata dall autorizzazione d esercizio vigente, alla parte dell impianto a fune interessata dalla trasformazione si applica l articolo 5 capoverso 1 OIFT. Art. 16 Prove di collaudo in generale 1 Le funi traenti, portanti, spiroidali chiuse e di recupero nonché le funi tenditrici di diametro superiore a 30 mm devono essere esaminate da un organo di controllo delle funi accreditato e riconosciuto dall UFT (art. 17). 6

7 Ordinanza sulle funi Le funi tenditrici di diametro inferiore o uguale a 30 mm e gli spezzoni di fune a scopo di riparazione lunghi fino a 350 m devono essere controllati dal fabbricante mediante prova di collaudo (art. 18). 3 La prova di collaudo dev essere eseguita entro tre mesi dalla fornitura della fune. 4 La prova è valida per tutta la lunghezza di fabbricazione della fune. 5 Qualora siano montate funi già utilizzate su un altro impianto per le quali non esiste un certificato di collaudo secondo l articolo 19 capoverso 1 o 2, queste devono essere parimenti sottoposte alla prova di collaudo. 6 I campioni di fune per la prova di collaudo devono essere prelevati dalla pezzatura finita. Devono soddisfare i requisiti di cui all allegato 3. Se la fune viene fornita suddivisa in più spezzoni, i campioni devono essere prelevati tra questi spezzoni. 7 Alle prove di collaudo va allegata una descrizione della fune secondo l allegato 4. Art. 17 Prove di collaudo da parte dell organo di controllo delle funi 1 L organo di controllo delle funi esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN (all. 1 n. 4) 16 allo scopo di determinare le seguenti grandezze: a. il diametro della fune, misurato in due diverse direzioni radiali, in due punti della fune distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2 %, al 10 % e al 50 % del carico minimo di rottura; b. la dimensione dell anima, conformemente ai requisiti di cui all articolo 9 capoverso 2; c. l allungamento in funzione della forza di trazione secondo l allegato 8; d. il carico di rottura effettivo, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l articolo 6 capoverso 4; e. la perdita di cordatura, ad eccezione delle funi tenditrici secondo l articolo 6 capoverso 4; f. il modulo di elasticità delle funi ancorate rigidamente agli estremi durante l esercizio; il modulo di elasticità deve essere determinato, dopo 10 carichi preliminari fino a raggiungere il carico massimo d esercizio, per un carico compreso tra il 50 e il 100 % del carico massimo. 2 Nel caso di funi con anima metallica occorre effettuare una prova supplementare di trazione per determinare il carico di rottura effettivo dell anima; quest ultimo è sottratto dal carico di rottura effettivo della fune intera. Sono escluse le funi tenditrici secondo l articolo 5 capoverso 3. 3 Per le funi portanti, traenti, portanti-traenti e di recupero occorre determinare, sulla base di un lotto di fili, le seguenti grandezze che vanno confrontate con i valori limite ammissibili secondo l articolo 8: 16 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 7

8 Funivie e funicolari a. la resistenza a trazione mediante prova di trazione senza misura dell allungamento, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 5); b. il numero di flessioni mediante prova di flessione alternata, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 5); c. il numero di torsioni mediante prova di torsione, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 5); d. il diametro dei fili, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 3); e. l altezza del profilo dei fili, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 3). 4 Per i fili utilizzati nelle funi compattate la resistenza a trazione secondo il capoverso 3 lettera a è riferita alle sezioni effettive dei fili stessi. 5 Nel caso di fili di una fune cordata, per la prova di trazione il valore limite minimo è ridotto di 50 N/mm 2 per ogni campione. 6 Sull anima delle funi va determinato il peso per unità di lunghezza, compreso il peso del lubrificante. 7 La massa per unità di lunghezza della fune è determinata procedendo per sondaggio sulla fune finita. Art. 18 Prove di collaudo da parte del fabbricante della fune 1 Il fabbricante della fune esegue una prova di trazione secondo la norma SN EN (all. 1 n. 4) 17 allo scopo di determinare le seguenti grandezze: a. il diametro della fune, misurato in due diverse direzioni radiali, in due punti della fune distanti tra loro almeno 1 m, sotto un carico pari al 2 %, al 10 % e al 50 % del carico minimo di rottura; b. la dimensione dell anima, conformemente ai requisiti di cui all articolo 9 capoverso 2; c. il carico di rottura effettivo. 2 Per le funi destinate alla riparazione di funi difettose secondo l articolo 16 capoverso 2 occorre determinare, sulla base di un lotto di fili, le seguenti grandezze che vanno confrontate con i valori limite ammissibili secondo l articolo 8: a. la resistenza a trazione mediante prova di trazione, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 5), tenuto conto dell articolo 17 capoverso 4; b. il diametro dei fili, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 3); c. l altezza del profilo dei fili, secondo la norma SN EN (all. 1 n. 3). 3 Nel caso di fili di una fune cordata, per la prova di trazione il valore limite minimo è ridotto di 50 N/mm 2 per ogni campione. 17 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 8

9 Ordinanza sulle funi Art. 19 Certificato di collaudo 1 L organo di controllo delle funi deve documentare le prove effettuate con un certificato tipo 3.2 secondo la norma SN EN (all. 1 n. 5) Il fabbricante deve documentare le prove effettuate con un certificato tipo 3.1 secondo la norma SN EN (all. 1 n. 5). 3 Il certificato va presentato: a. all UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. al servizio tecnico di controllo CITS per gli altri impianti. Art. 20 Limiti d impiego delle funi tenditrici a verricello e delle teste fuse 1 Le funi tenditrici a verricello devono essere sostituite dopo 12 anni al massimo, le altre funi tenditrici dopo 18 anni al massimo. 2 Le teste fuse delle funi traenti devono essere sostituite dopo quattro anni al massimo. Le teste fuse delle altre funi devono essere sostituite dopo 18 anni al massimo. Capitolo 3: Disposizioni comuni applicabili alle funi degli impianti retti dal nuovo diritto o dal diritto anteriore Sezione 1: Immagazzinamento, trasporto, messa in tensione e montaggio Art. 21 Principio I requisiti di immagazzinamento, trasporto, montaggio e messa in tensione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN (all. 1 n. 1) 19, sempre che gli articoli e il fabbricante non dispongano altrimenti. Art. 22 Messa in tensione e montaggio 1 Come appoggi per la messa in tensione della fune sono impiegati rulli, scarpe o altri elementi il cui raggio deve: a. misurare almeno 20 volte il diametro della fune, per le funi spiroidali; b. misurare almeno 10 volte il diametro della fune, per le funi a trefoli. 2 Se sono impiegati morsetti a piastra per il montaggio o per lavori di manutenzione, occorre assicurare il mantenimento della forza di trazione della fune. Vanno utilizzati morsetti a piastra che corrispondono al diametro della fune in questione. La fune 18 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 19 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 9

10 Funivie e funicolari non deve essere danneggiata né dalla pressione necessaria né dallo slittamento della fune nel morsetto. La pressione superficiale va limitata a: a. 50 N/mm 2 per le funi a trefoli; b. 70 N/mm 2 per le funi a trefoli compattate; c. 100 N/mm 2 per le funi spiroidali aperte; d. 150 N/mm 2 per le funi spiroidali chiuse (funi portanti). 3 Per poter constatare uno slittamento della fune occorre apporre una marcatura a una distanza di circa 10 mm dal morsetto a piastra. Se è rilevato uno slittamento della fune, la parte interessata è marcata e fatta controllare da un professionista qualificato. 4 Dopo il montaggio, si misura il passo di cordatura nella stazione a valle e in quella a monte e i valori sono registrati. Art. 23 Fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti 1 La colata delle estremità delle funi nei manicotti con leghe metalliche o con resina artificiale e il fissaggio delle estremità delle funi nelle teste autobloccanti devono essere eseguite da personale qualificato istruito. 2 Il personale qualificato istruito deve aver assolto una formazione secondo l articolo 24. Art. 24 Fabbricanti di teste fuse e di teste autobloccanti 1 Chi intende fabbricare teste fuse o teste autobloccanti secondo l articolo 47 capoverso 2 lettera a deve disporre del riconoscimento dell UFT. 2 L UFT rilascia il riconoscimento se la persona: a. è certificata da un servizio accreditato secondo la norma ISO/IEC 17024:2003 (all. 1 n. 9) 20 ; oppure b. è autorizzata a rilasciare autonomamente una dichiarazione CE di conformità secondo l allegato VI della Direttiva 2000/9/CE 21 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 3 Per ottenere il riconoscimento, il fabbricante deve aver stipulato un assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente. La somma assicurata deve essere commisurata al rischio. 4 L assicuratore è tenuto per contratto a notificare all UFT la sospensione o la cessazione dell assicurazione di responsabilità civile conclusa dal fabbricante. Il contratto di assicurazione deve inoltre stabilire che la sospensione o la cessazione diven- 20 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 21 GU L 106 del , pp

11 Ordinanza sulle funi tano effettive al più presto 14 giorni dopo la ricezione di tale notifica da parte dell UFT. Art. 25 Fabbricazione di attacchi d estremità delle funi 1 Per la fabbricazione di attacchi d estremità vanno osservate le disposizioni del fabbricante. Queste devono essere conformi alla norma SN EN (all. 1 n. 1) Occorre garantire che la fune non ruoti negli attacchi d estremità. Art. 26 Piombi 1 Dopo il montaggio, le teste fuse e le teste autobloccanti sono sigillate con piombi o sono marcate. 2 Il piombo o la marcatura devono permettere di identificare il montatore responsabile. Art. 27 Esame non distruttivo dei manicotti 1 I manicotti impiegati per la realizzazione di attacchi d estremità di funi traenti, funi portanti, funi di recupero o funi tenditrici sono sottoposti a un esame non distruttivo secondo le seguenti norme di cui all allegato 1 numero 8 23 : a. DIN EN ISO :2001; b. DIN EN : I limiti di tolleranza sono determinati caso per caso. 3 I manicotti di funi portanti, di recupero e tenditrici sono esaminati una sola volta. 4 I manicotti di funi traenti sono esaminati periodicamente. La periodicità degli esami è stabilita in base a quella delle altre componenti di raccordo degli attacchi d estremità. A tal fine vanno considerati i termini per la sostituzione degli attacchi d estremità. Sezione 2: Manutenzione Art. 28 Prescrizioni del fabbricante 1 La manutenzione deve essere effettuata conformemente alle prescrizioni del fabbricante. 22 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 23 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 11

12 Funivie e funicolari 2 Le prescrizioni del fabbricante tengono conto in particolare delle norme determinanti riportate all allegato 1 e delle disposizioni della presente ordinanza. Il fabbricante può: a. stabilire prescrizioni più severe di quelle previste dalle norme; oppure b. derogare alle prescrizioni delle norme presentando i relativi attestati. 3 Il fabbricante definisce le prescrizioni per la manutenzione nelle istruzioni d uso e di manutenzione. 4 L impresa di trasporto a fune stabilisce gli intervalli per le ispezioni e gli esami durante la fase d esercizio e li adegua alle nuove conoscenze che risultano ad esempio dall esperienza operativa o che l organo di controllo delle funi ha acquisito. Art. 29 Principi di sicurezza e criteri di dismissione 1 I principi di sicurezza e i criteri di dismissione secondo la norma SN EN (all. 1 n. 1) 24 si applicano a tutte le funi. La riduzione di sezione ammissibile è riportata all allegato 5. 2 Le funi il cui stato non può essere determinato con i metodi di esame disponibili, o non lo può essere in modo esauriente, devono essere tolte d opera. Lo stesso vale per le funi il cui stato non permette più un apertura della fune o dell impalmatura. 3 L UFT può esigere la sostituzione di una fune sugli impianti a fune soggetti a concessione federale; il servizio tecnico di controllo CITS può esigerlo su tutti gli altri impianti. 4 Dopo al massimo 12 anni le funi portanti devono essere fatte scorrere nella misura necessaria all esame dei tratti fortemente sollecitati che non possono essere esaminati in altro modo; in caso contrario, le funi devono essere tolte d opera. 5 Di regola, le funi devono essere fatte scorrere almeno della lunghezza corrispondente alla scarpa d appoggio più lunga (tratto da esaminare più 1 m). A tal fine vale quanto segue: a. i tratti già fortemente sollecitati non devono trovarsi nuovamente sottoposti a sollecitazioni altrettanto elevate in fase di esercizio; b. prima dello scorrimento le funi portanti devono essere controllate con il metodo magneto-induttivo (MRT) nei tratti liberi lungo la linea e dopo lo scorrimento nei tratti in precedenza non esaminati; c. i tratti fatti scorrere devono essere sottoposti anche a esame visivo. 6 Le funi portanti degli impianti bifune a movimento continuo devono essere fatte scorrere ogni sei anni della lunghezza della scarpa d appoggio più lunga più 5 metri. 7 Durante gli esami secondo i capoversi 4 e 6 occorre garantire che tutti i tratti delle funi portanti tra gli attacchi d estremità siano controllati. Se necessario, occorre allestire un programma di esame d intesa con l organo di controllo delle funi. 24 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 12

13 Ordinanza sulle funi Art. 30 Superamento dei criteri di dismissione 1 Se i valori di dismissione sono superati, una fune può restare in servizio solo se un professionista qualificato (art. 54 OIFT) stabilisce le necessarie misure e se queste sono attuate. 2 Per determinare se i criteri di dismissione sono superati occorre considerare quanto segue: a. la riduzione della sezione portante secondo l allegato 5 corrisponde alla somma delle sezioni dei fili rotti, corrosi, allentati, usati o altrimenti danneggiati riscontrati sulla lunghezza determinante della fune (lunghezza di riferimento); b. la riduzione di sezione è riferita alla sezione portante della fune nuova; c. i fili inseriti collegati alle due estremità possono essere considerati portanti solo se sono stati inseriti in funi completamente allentate; d. nella valutazione occorre tener conto dei valori che risultano dal dimensionamento dell impianto, in particolare dei criteri di dismissione per gli impianti retti dal diritto anteriore secondo gli allegati 6 e 7. 3 Se i fattori di sicurezza alla trazione sono inferiori ai valori limite minimi, i valori limite per la riduzione massima della sezione sono ridotti proporzionalmente al valore dello scostamento del fattore di sicurezza alla trazione. Art. 31 Analisi L UFT o il servizio tecnico di controllo CITS possono esigere che le funi, i tratti di fune o gli attacchi d estremità dismessi e sostituiti in seguito ai risultati di esami magneto-induttivi o di altre attività ispettive siano loro consegnati e siano conservati accuratamente dall impresa di trasporto a fune fino al loro ritiro. Sezione 3: Ispezione da parte dell impresa di trasporto a fune Art. 32 Disposizioni generali 1 Lo stato esterno della fune e dei suoi elementi di fissazione è sottoposto periodicamente a un esame visivo su tutta la lunghezza della fune sotto la sorveglianza del capotecnico o del suo sostituto. 2 Prima dell ispezione le funi e i loro elementi di fissazione sono puliti in modo che l esame visivo sia possibile senza ostacoli su tutta la loro superficie. 3 I risultati dell ispezione sono registrati. A tal fine vanno osservate le disposizioni dell articolo 51. Art. 33 Frequenza delle ispezioni 1 La frequenza delle ispezioni è disciplinata dall articolo Vale inoltre quanto segue: 13

14 Funivie e funicolari a. almeno una volta ogni tre mesi occorre sottoporre a esame visivo lo stato del tratto delle funi fino ad almeno 2 metri dagli attacchi d estremità, dove non è possibile eseguire l esame magneto-induttivo; b. almeno una volta all anno occorre sottoporre a esame visivo lo stato dell ammortizzatore di vibrazioni dei manicotti delle teste autobloccanti e delle teste fuse; c. per gli impianti con esercizio semestrale, le ispezioni devono essere eseguite per quanto possibile subito prima della ripresa dell esercizio; d. almeno ogni tre anni occorre sottoporre a esame visivo lo stato delle teste autobloccanti e degli ancoraggi a tamburo delle funi traenti. Art. 34 Criteri di ispezione 1 I criteri di ispezione sono disciplinati dall articolo Vale inoltre quanto segue: a. le rotture di fili devono essere localizzate determinando la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d estremità o da un impalmatura; b. la perdita di sezione determinata in base alle rotture di fili rilevate, riferita alla lunghezza di riferimento, va confrontata con i criteri di dismissione di cui all allegato 5; c. i fili e i trefoli allentati vanno localizzati e considerati come rotti; d. il diametro della fune dev essere misurato in almeno tre punti: alle due e- stremità della fune, oppure prima e dopo l impalmatura, e al centro della fune. Le misurazioni devono essere effettuate in modo da poter paragonare i valori e la loro variazione. Tale condizione è ritenuta soddisfatta se le misurazioni sono effettuate sempre nello stesso punto; e. i punti di contatto visibilmente rovinati che presentano segni di corrosione per attrito tra i trefoli devono essere riparati tempestivamente. La media del diametro misurato tra due coppie di trefoli deve corrispondere ad almeno il 90 % del diametro nominale della fune. Il diametro più piccolo misurato su una coppia di trefoli deve corrispondere ad almeno l 85 % del diametro nominale. Se i valori misurati sono inferiori al valore limite, l impalmatura dev essere riparata quanto prima. 3 Il passo di cordatura dev essere misurato e confrontato con i dati forniti dal fabbricante della fune. Di regola vanno effettuate tre misurazioni: alle due estremità della fune, oppure prima e dopo l impalmatura, e al centro della fune. Se tra i valori si riscontra una divergenza superiore al 10 % occorre consultare un professionista qualificato. 4 Durante l esame annuale gli attacchi d estremità delle funi devono essere sottoposti a esame visivo per verificare la presenza di fili rotti e di corrosione. A tal fine: a. vanno rimossi i manicotti di protezione delle teste fuse e delle teste autobloccanti; 14

15 Ordinanza sulle funi b. sull ancoraggio a tamburo delle funi traenti e portanti non dev essere smontata la fissazione della fune; c. le funi tenditrici ancorate mediante verricello vanno srotolate per una lunghezza di almeno 5 m. 5 Durante l esame triennale si devono aprire le teste autobloccanti delle funi traenti e svolgere i tamburi di ancoraggio per controllare se ci sono fili rotti o segni di corrosione, poi procedere alla ripiombatura. 6 I tratti di fune che non possono essere ispezionati, in particolare nella zona della sella o del tamburo di ancoraggio, devono essere sottoposti a esame visivo dopo lo spostamento della fune. Sezione 4: Manutenzione delle funi Art I requisiti di pulizia e lubrificazione delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN (all. 1 n. 1) I solventi e i detergenti possono essere utilizzati unicamente per la pulizia locale. Non devono influire negativamente sulla fune, in particolare sui fili, sull anima e sul lubrificante. 3 Le funi devono essere pulite prima di essere lubrificate. 4 I rilubrificanti devono essere compatibili con il tipo di lubrificante già presente sulla fune e rispettare le disposizioni del costruttore e della norma SN EN (all. 1 n. 4). Sezione 5: Esami da parte di un organo di controllo delle funi Art. 36 Disposizioni generali 1 Gli esami non distruttivi delle funi possono essere effettuati solo da un organo di controllo delle funi accreditato e riconosciuto dall UFT. 2 Per ottenere il riconoscimento, l organo di controllo delle funi deve aver stipulato un assicurazione di responsabilità civile con una copertura sufficiente. La somma assicurata deve essere commisurata al rischio. 3 L assicuratore è tenuto per contratto a notificare all UFT la sospensione o la cessazione dell assicurazione di responsabilità civile conclusa dall organo di controllo delle funi. Il contratto di assicurazione deve inoltre stabilire che la sospensione o la cessazione diventano effettive al più presto 14 giorni dopo la ricezione di tale notifica da parte dell UFT. 25 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 15

16 Funivie e funicolari 4 I requisiti applicabili all esame, gli intervalli di tempo e i criteri di controllo delle funi da parte di un organo di controllo delle funi sono disciplinati dalle norme SN EN e SN EN (all. 1 n. 1) 26. Vanno inoltre rispettate le prescrizioni del fabbricante secondo l articolo L impresa di trasporto a fune provvede affinché per l esame le funi siano pulite in modo da permettere un esame corretto. D intesa con l organo di controllo delle funi l impianto dev essere preparato in modo che la sicurezza sul lavoro sia garantita. 6 Ai fini dell esame devono essere messe a disposizione dell organo di controllo delle funi tutte le informazioni rilevanti, in particolare la documentazione secondo l articolo 49. Art. 37 Svolgimento 1 Lo stato delle funi dev essere esaminato da un organo di controllo delle funi negli intervalli di tempo previsti. 2 L impresa di trasporto a fune impartisce l incarico di esaminare la fune. 3 L organo di controllo delle funi stabilisce la procedura adeguata per l esame. 4 Dopo l esame, l organo di controllo delle funi redige un certificato di prova nel quale raccomanda i provvedimenti da adottare. Stabilisce il termine per l esame successivo da parte di un organo di controllo delle funi, nel rispetto dei limiti di deterioramento consentiti. 5 L impresa di trasporto a fune conferma per scritto di aver eseguito le misure raccomandate: a all organo di controllo delle funi che ha eseguito l esame e all UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. all organo di controllo delle funi che ha eseguito l esame e al servizio tecnico di controllo CITS, per gli altri impianti a fune. 6 L organo di controllo delle funi sorveglia il rispetto dei termini raccomandati per l esecuzione delle misure. Segnala tempestivamente la scadenza dei termini e il raggiungimento del limite di deterioramento consentito: a. all impresa di trasporto a fune e all UFT, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. all impresa di trasporto a fune e al servizio tecnico di controllo CITS, per gli altri impianti a fune. Art. 38 Intervalli tra gli esami 1 Gli intervalli tra gli esami non distruttivi delle funi sono disciplinati dall articolo Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 16

17 Ordinanza sulle funi Vale inoltre quanto segue: a. gli intervalli tra gli esami sono stabiliti considerando le proprietà specifiche dell impianto; b. alle funi usate si applicano i requisiti definiti dalla norma SN EN numero 8 (all. 1 n. 1) 27 ; c. se le condizioni di misurazione sono difficili, l organo di controllo delle funi deve presentare all impresa di trasporto a fune un programma specifico che definisce il tipo, l ampiezza e gli intervalli degli esami. Art. 39 Metodi di esame 1 Lo stato delle funi deve essere esaminato con un metodo appropriato per accertare un eventuale riduzione della sezione in seguito a rottura di fili, corrosione e usura. 2 Gli esami visivi delle funi sono disciplinati dalla norma SN EN (all. 1 n. 8) All esame magneto-induttivo delle funi (MRT) e all esame mediante raggi (RT) si applicano i requisiti definiti dalle norme SN EN e SN EN (all. 1 n. 1). 4 Se con l apparecchio di controllo sono riscontrate tipologie di danni sconosciute o dubbie, accumulo di fili rotti o di corrosione oppure danni da fulmine, nella valutazione dell entità dei danni occorre integrare i risultati di un esame visivo. 5 Al fine di emettere un giudizio complementare sui tratti critici delle funi, l organo di controllo delle funi può ricorrere ad altri metodi di prova, ad esempio un controllo ai raggi gamma. Art. 40 Criteri di esame 1 I criteri di esame sono retti dalla norma SN EN (all. 1 n. 1) Lo stato delle funi deve essere esaminato per accertare un eventuale riduzione della sezione in seguito a rottura di fili, corrosione e usura. Vale inoltre quanto segue: a. i tratti caratterizzati da un accumulo di fili rotti e di corrosione devono essere localizzati, marcati in modo permanente e sottoposti a esame visivo, eliminando se necessario la tensione e aprendo la fune; occorre stabilire la loro distanza da un punto fisso, ad esempio da un attacco d estremità o da un impalmatura; 27 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 28 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 29 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 17

18 Funivie e funicolari b. nei punti che presentano danni occorre rilevare il numero dei fili rotti, danneggiati o allentati rispetto alla lunghezza determinante della fune e la riduzione della sezione portante della fune. 3 Il diametro della fune e il passo di cordatura devono essere rilevati in più punti conformemente ai seguenti principi: a. occorre misurare il passo di cordatura e confrontarlo con i dati del fabbricante riportati nel certificato di collaudo o nella dichiarazione di conformità e con i dati delle precedenti misurazioni. A tal fine vale quanto segue: 1. di regola vanno effettuate tre misurazioni: alle estremità della fune, oppure prima e dopo l impalmatura, e al centro della fune, indicando la posizione del punto di misura, 2. la precisione di misura dev essere pari almeno a +/ 2 mm; b. qualora vi fossero divergenze rispetto ai dati del certificato di collaudo pari al 10 % per le funi traenti e al 5 % per le funi portanti-traenti, occorre chiarirne le cause e le conseguenze. A tal fine occorre anche considerare le variazioni tra i diversi esami; c. il diametro della fune deve essere misurato in più punti e paragonato con il diametro di contatto. Se il diametro della fune è uguale o inferiore al diametro di contatto, si deve appurare se vi è un danneggiamento della fune. 4 Occorre controllare le impalmature per accertare eventuali danni di contrazione o modifiche strutturali della fune. La riduzione massima è espressa in percentuale del diametro nominale. Nel rapporto d esame vanno indicati le dimensioni dei punti di incrocio e di contatto, il diametro della fune tra questi punti e la geometria dell impalmatura; i dati vanno confrontati con i valori di dismissione di cui all allegato 5. 5 Dopo lo spostamento, i tratti delle funi portanti sottoposti fino a quel momento a forte sollecitazione devono essere sottoposti a esame visivo mediante prove a campione. Art. 41 Requisiti relativi al personale di controllo 1 I requisiti relativi al personale di controllo sono retti dalle norme SN EN e SN EN (all. 1 n. 1) Gli addetti al controllo devono possedere sufficiente facoltà visiva secondo la norma EN 473 numero 6.4 (all. 1 n. 8). Art. 42 Rapporto d esame 1 L organo di controllo delle funi stende un rapporto che contiene i risultati degli esami, indicando se necessario le incertezze di interpretazione. Formula raccomandazioni sulla base dei risultati. 30 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 18

19 Ordinanza sulle funi L organo di controllo delle funi invia il rapporto d esame all UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. 3 I requisiti relativi al rapporto d esame sono retti dalle norme SN EN e SN EN (all. 1 n. 1) L UFT può emanare, per quanto possibile d intesa con gli organi di controllo delle funi, una direttiva che stabilisce ulteriori requisiti per i rapporti d esame. Art. 43 Attuazione delle raccomandazioni 1 Se non concorda con le raccomandazioni dell organo di controllo delle funi, l impresa di trasporto a fune informa: a. l UFT e l organo di controllo delle funi, per gli impianti a fune soggetti a concessione federale; b. il servizio tecnico di controllo CITS e l organo di controllo delle funi, per gli altri impianti. 2 Se concorda con le raccomandazioni, l impresa di trasporto a fune le attua entro i termini prescritti. Sezione 6: Riparazione Art. 44 Riparazione di funi 1 Le tratte di fune impalmate devono essere cordate come le funi nuove (art. 10). 2 La fune per la riparazione può contenere un anima di acciaio. 3 Quando effettua lavori di riparazione, il professionista qualificato valuta lo stato esterno della fune e se possibile anche quello interno. Raccomanda le misure da adottare ulteriormente. Stabilisce in particolare i requisiti per la sorveglianza. Art. 45 Riparazione e sostituzione di impalmature 1 I requisiti per la riparazione e la sostituzione delle impalmature sono disciplinati dalla norma SN EN (all. 1 n. 1) Nella fune a semianello sono ammesse al massimo due impalmature, nella fune ad anello ne sono ammesse al massimo cinque. 3 Le impalmature delle funi traenti devono essere eseguite in modo che la lunghezza dei trefoli inseriti corrisponda a circa 100 volte il diametro della fune. 31 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 32 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 19

20 Funivie e funicolari Art. 46 Sostituzione di fili e di trefoli Nello stesso tratto di fune possono essere sostituiti, in non più di due trefoli, al massimo un terzo dei fili esterni per ogni trefolo, ma non più di quattro fili tondi. La distanza dei giunti dei fili deve corrispondere almeno al quadruplo del passo di cordatura dei trefoli. Art. 47 Documentazione delle riparazioni 1 Chi effettua riparazioni di funi o giunzioni deve documentare i lavori effettuati e redigere un rapporto. Vanno osservate le seguenti norme: a. SN EN numero 8 (all. 1 n. 1) 33 ; b. SN EN numero 6.4 (all. 1 n. 1). 2 Deve inoltre: a. se fabbrica teste fuse e teste autobloccanti: 1. produrre una dichiarazione CE di conformità del fabbricante e un certificato CE di conformità, oppure 2. produrre una dichiarazione equivalente del fabbricante; a tal fine deve disporre di una qualifica secondo l articolo 24; b. per tutti gli altri lavori di riparazione: 1. produrre una dichiarazione CE di conformità del fabbricante e un certificato CE di conformità, oppure 2. produrre una dichiarazione equivalente. 3 La dichiarazione di cui al capoverso 2 lettera a numero 2 deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. nominativo, ditta e indirizzo completo della persona che ha eseguito il lavoro; b. descrizione del componente (marca, tipo, ecc.); c. attestato di una formazione riconosciuta secondo l articolo 24; d. data e firma. 4 La dichiarazione di cui al capoverso 2 lettera b numero 2 deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni: a. nominativo, ditta e indirizzo completo della persona che ha eseguito il lavoro; b. descrizione del componente (marca, tipo, ecc.); c. attestato di formazione; d. data e firma. 33 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 20

21 Ordinanza sulle funi Capitolo 4: Segnalazioni e registrazioni Art. 48 Segnalazioni 1 Gli eventi particolari sono segnalati all UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. Si tratta in particolare di: a. irregolarità durante il montaggio delle funi; b. irregolarità constatate durante un operazione di impalmatura o durante la fabbricazione di attacchi d estremità; c. risultati anomali dell ispezione; vanno indicate esattamente l entità dei danni e la posizione dei punti danneggiati; d. constatazioni che fanno ritenere necessario un esame tecnico immediato; e. irregolarità in relazione a lavori effettuati sulle funi o sugli attacchi d estremità. 2 L esecuzione delle raccomandazioni è segnalata all organo di controllo delle funi secondo l articolo 37 capoverso 5. 3 La sostituzione di funi è segnalata all UFT o al servizio tecnico di controllo CITS. La segnalazione è corredata dei documenti necessari. Art. 49 Documentazione 1 Le persone che partecipano alla fabbricazione, all immagazzinamento, al trasporto e al montaggio delle funi devono fornire all impresa di trasporto a fune tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza. L impresa di trasporto a fune è tenuta a conservare le informazioni. 2 Per ogni fune portante, traente, portante-traente, di recupero e tenditrice l impresa di trasporto a fune deve conservare una documentazione secondo l articolo 50 OIFT. La documentazione integrale, raccolta in ordine cronologico, deve essere disponibile in ogni momento. 3 La documentazione di cui al capoverso 2 deve contenere almeno le seguenti informazioni: a. i dati tecnici della fune (segnatamente le indicazioni del fabbricante); b. le informazioni: 1. di cui al capoverso 1, concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante la fabbricazione, l immagazzinamento, il trasporto, la messa in tensione e il montaggio, 2. concernenti eventi, caratteristiche, osservazioni e riparazioni durante l esercizio, i controlli delle funi e la manutenzione, incluse le ispezioni; c. i lavori effettuati sulle funi e sulle giunzioni delle funi; d. le dichiarazioni e gli attestati in relazione alla sostituzione di funi; 21

22 Funivie e funicolari e. le dichiarazioni e gli attestati secondo l articolo 47 capoversi 2 4 in relazione alla riparazione e al montaggio di funi e di attacchi d estremità; f. le segnalazioni secondo l articolo 48. Art. 50 Dati e registrazioni degli esami delle funi 1 L organo di controllo delle funi è tenuto a conservare tutte le registrazioni per almeno la durata di utilizzazione della fune controllata. 2 L organo di controllo delle funi concede all UFT e al servizio tecnico di controllo CITS, nell ambito della loro funzione di vigilanza, l accesso a tutti i dati e a tutte le registrazioni relativi agli esami delle funi. 3 L UFT può emanare, per quanto possibile d intesa con gli organi di controllo delle funi, una direttiva sui requisiti applicabili ai supporti di memorizzazione e definire regole per lo scambio di dati grezzi. 4 Tra gli organi di controllo delle funi è garantito lo scambio di dati grezzi analogici e digitali. La comparabilità dei dati dev essere assicurata. I formati digitali devono essere validati dal servizio di accreditamento e comunicati. Art. 51 Fatti relativi alla sicurezza 1 Gli organi di controllo delle funi notificano all UFT o al servizio tecnico di controllo CITS i fatti rilevanti relativi alla sicurezza che non sono contemplati dalle disposizioni della presente ordinanza. 2 L UFT e il servizio tecnico di controllo CITS si comunicano i fatti relativi alla sicurezza e li segnalano al servizio di accreditamento, agli organi di controllo delle funi, ai fabbricanti e alle imprese di trasporto a fune. Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 52 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del 13 dicembre sulle funi è abrogata. Art. 53 Disposizioni transitorie 1 I piani di manutenzione per le funi di impianti retti dal diritto anteriore secondo il capitolo 3 devono essere adeguati alle disposizioni della presente ordinanza entro il 31 dicembre I fabbricanti di teste fuse o di teste autobloccanti che operavano già prima dell entrata in vigore della presente ordinanza sono considerati riconosciuti per tre anni a partire dall entrata in vigore della stessa; è fatto salvo l articolo 24 capoverso [RU ] 22

23 Ordinanza sulle funi Art. 54 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il aprile

24 Funivie e funicolari Allegato 1 Regole tecniche riconosciute 1 Le regole tecniche riconosciute applicabili alle funi di impianti a fune sono precisate in particolare nelle norme 35 riportate qui di seguito. 2 Per le norme summenzionate valgono le definizioni riportate nell allegato 2: 1. Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune e sciovie progettati per il trasporto di persone: SN EN :2004; Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli SN EN :2004; Attacchi di estremità SN EN :2004; Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione SN EN : 2004; Criteri di dismissione SN EN : 2004; Controllo, riparazione e manutenzione SN EN : 2004; Controllo magneto-induttivo delle funi 2. Altri requisiti per gli attacchi di estremità e le giunzioni delle funi: SN EN :2009; Estremità per funi di acciaio Sicurezza, Parte 1: Radance per brache a fune di acciaio SN EN :2009; Estremità per funi di acciaio Sicurezza, Parte 2: Impalmatura delle asole per brache a fune SN EN :2009; Estremità per funi di acciaio Sicurezza, Parte 5: Morsetti per funi SN EN :2009; Estremità per funi di acciaio Sicurezza, Parte 6: Capicorda asimmetrici a cuneo RR-S-550D US-Federal Specification for Sockets; 7 febbraio Amendment 1; 20 febbraio 1986 (questa norma è applicabile solo ai manicotti di tipo A e B) DIN Seilhülsen; ottobre Requisiti per i fili di acciaio: SN EN :2002; Filo di acciaio non legato trafilato a freddo per funi per applicazioni generali SN EN :2003; Fili tondi e sagomati di acciaio non legato per applicazioni speciali 35 Le norme possono essere ottenute presso l ente nazionale di normazione oppure consultate 24

25 Ordinanza sulle funi Requisiti per le funi: SN EN :2008; Funi di acciaio Sicurezza Parte 1: Requisiti generali SN EN :2008; Funi di acciaio Sicurezza Parte 4: Funi a trefoli per usi generali nel sollevamento SN EN :2003; Funi di acciaio Sicurezza Parte 8: Funi traenti e portanti traenti a trefoli per installazioni destinate al trasporto di persone SN EN :2003; Funi di acciaio Sicurezza Parte 9: Funi chiuse portanti per installazioni destinate al trasporto di persone 5. Requisiti per i certificati e i controlli dei materiali: SN EN 10204:2004; Tipi di documenti di controllo SN EN : Fili di acciaio e relativi prodotti, Generalità, Parte 1: Metodi di prova (prova di trazione) SN EN :1995; Fili di acciaio e relativi prodotti, Generalità, Parte 1: Metodi di prova (prova di fatica a flessione e assiale) SN EN :1995; Fili di acciaio e relativi prodotti, Generalità, Parte 1: Metodi di prova (prova di torsione) 6. Requisiti complementari per le funivie bifune va e vieni senza freno del carrello: SN EN :2005; Requisiti addizionali per le funivie bifune a va e vieni con vetture senza freni sul carrello 7. Requisiti per la manutenzione: SN EN 1709:2004; Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone Prove, manutenzione, controlli di esercizio 8. Requisiti per i controlli non distruttivi controlli visivi: SN EN 13018: 2001; Prove non distruttive Esame visivo Principi generali EN 473:2008; Prove non distruttive Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive Principi generali DIN EN ISO :2001; Prove non distruttive Magnetoscopia Parte 1: Principi generali (edizione ) DIN EN :1999; Prove non distruttive dei fucinati di acciaio Parte 1: Controllo magnetoscopico 9. Requisiti per la formazione sulla fabbricazione di teste fuse e di teste autobloccanti: ISO/IEC 17024:2003; Valutazione della conformità Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone 25

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