361 Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "361 Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto"

Transcript

1 361 Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto 131/2 L opinione dominante ritiene che la norma in esame sia superflua nell ambito del sistema penale, dal momento che la struttura unitaria del reato complesso (v. art. 84 c.p.) impone di considerare quest ultimo nel suo insieme come nuova ed autonoma fattispecie. Ebbene, in assenza di una esplicita previsione legislativa che subordini la perseguibilità del reato complesso alla querela della persona offesa, discende già dai principi generali la procedibilità ex officio, anche se a comporre il reato complesso siano intervenuti fatti punibili a querela. Parte della dottrina afferma che l art. 131 c.p. potrebbe svolgere una qualche funzione con riferimento ai casi in cui uno dei reati che danno vita al reato complesso assuma rilievo di circostanza aggravante e sia procedibile d ufficio, a fronte dell altro reato-elemento costitutivo perseguibile a querela (es.: danneggiamento aggravato da violenza alle persone o da minaccia grave). A ben vedere, tuttavia, nei pochi casi in cui si verifica una tale evenienza, è la stessa norma incriminatrice di parte speciale che prevede la procedibilità d ufficio (nell esempio fatto, così dispone l art. 635, comma 2, n. 1, c.p.). Ipotesi di dubbia applicabillità La norma in esame è applicabile al solo reato complesso e non anche al concorso di reati. Vi sono, tuttavia, dei casi di incerta collocazione. Si pensi all ipotesi di cui all art. 589, comma 3, c.p. (omicidio colposo), relativa alla morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone: mentre la giurisprudenza milita per la tesi del reato complesso, con conseguente procedibilità d ufficio senza bisogno di querela per le lesioni (Cass. V, ), la dottrina propende per il concorso formale di reati, con conseguente necessità della querela per le lesioni (non potendosi applicare l art. 131 c.p.). Quanto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, di cui all art. 393 c.p., esso si ritiene perseguibile a querela della persona offesa anche nel caso in cui la violenza o minaccia siano commesse con armi, non venendo in rilievo un reato complesso al quale applicare l art. 131 c.p. (Cass. V, ). Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena (1) (1) La denominazione del presente titolo è stata così sostituita ex d.lgs , n. 28 (Non punibilità per particolare tenuità del fatto) (art. 1, c. 1). Capo I Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena (1) (1) La denominazione del presente Capo è stata così sostituita ex d.lgs , n. 28 (Non punibilità per particolare tenuità del fatto) (art. 1, c. 1). 131bis Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. (1) Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l esiguità del danno o del peri-

2 131/2 Libro I - Dei reati in generale 362 colo, valutate ai sensi dell articolo 133, primo comma, l offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. L offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Il comportamento è abituale nel caso in cui l autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest ultimo caso ai fini dell applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all articolo 69. La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante. (1) Art. inserito ex d.lgs , n. 28 (Non punibilità per particolare tenuità del fatto) (art. 1, c. 2). Generalità Il d.lgs , n. 28, nel dettare Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ha dato attuazione alla delega contenuta nell articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui il Governo doveva emanare norme per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l esercizio dell azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale». L istituto della non punibilità per cd. «irrilevanza del fatto», già conosciuto nell ordinamento minorile (art. 27 d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448) e in quello relativo alla competenza penale del giudice di pace (art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274), è stato così esteso al sistema penale comune. La cd. «irrilevanza del fatto» è istituto diverso da quello della cd. «inoffensività del fatto», il quale, come recepito dalla giurisprudenza costituzionale e comune ormai largamente prevalente (v. sub art. 49 c.p.), attiene alla totale mancanza di offensività del fatto, che risulta pertanto privo di un suo elemento costitutivo e dunque insussistente come reato. L «irrilevanza» per particolare tenuità, invece, presuppone un fatto tipico e, pertanto, costitutivo di reato ma da ritenere non punibile in ragione dei principi di proporzione e di economia processuale. Questa, peraltro, costituisce la ragione della collocazione «topografica» della sua disciplina nell ambito delle norme che riguardano le determinazioni del giudice in ordine alla pena, sicché il decreto delegato ha ritenuto di inserire il nuovo istituto in apertura del Titolo V del Libro I del codice penale, immediatamente prima degli articoli concernenti l esercizio del potere discrezionale del giudice nell applicazione della pena. È stata, di conseguenza, modificata l intitolazione del Titolo V del Libro I e del suo Capo I per estenderla alla «non punibilità per parti-

3 363 Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto 131/2 colare tenuità del fatto», con l introduzione di un nuovo articolo 131bis, che detta la disciplina sostanziale del nuovo istituto, che realizza quella che è stata suggestivamente ma del tutto atecnicamente (visto che non si registra alcuna trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi o in fatti leciti) definita «depenalizzazione in concreto», espungendo dall area della punibilità quei fatti storici che appaiano «immeritevoli» di risposta sanzionatoria penale. Sotto il profilo processuale, l istituto dell irrilevanza contribuisce a realizzare l esigenza di alleggerimento del carico giudiziario nella misura in cui la definizione del procedimento tenda a collocarsi nelle sue prime fasi. L intento perseguito, infatti, è quello della rapida definizione, tramite archiviazione o proscioglimento, dei procedimenti penali iniziati nei confronti di soggetti che abbiano commesso illeciti caratterizzati da una scarsa gravità (per le persone offese dal reato resta ferma la possibilità di rivalersi in sede civile dei danni comunque subiti). La nozione di «tenuità del fatto» non è sconosciuta all ordinamento penale. L articolo 62 c.p., ad esempio, prevede al numero 4), tra le circostanze attenuanti comuni, l avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l avere agito per conseguire o l avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Inoltre, per alcune fattispecie penali, la particolare tenuità del fatto è già causa di attenuazione della pena: si vedano ad esempio gli articoli 648, secondo comma (particolare tenuità nella ricettazione), 311 (lieve entità del fatto nei delitti contro la personalità dello Stato) e 323bis (particolare tenuità del fatto in alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la p.a.) del codice penale. La nuova disciplina non prevede alcun automatismo nella concessione della causa di non punibilità, in quanto spetta comunque al giudice valutare se nel caso concreto ricorrano le condizioni che giustificano l archiviazione o il proscioglimento. Il primo comma della norma in esame prevede, infatti, che il giudizio di «particolare tenuità del fatto» sia poggiato su due criteri fondamentali, che devono operare congiuntamente e che sono costituiti dalla particolare tenuità dell offesa e dalla non abitualità del comportamento. Il primo di essi si articola, a sua volta, in due ulteriori indici, rappresentati dalle «modalità della condotta» e dall «esiguità del danno o del pericolo». La particolare tenuità dell offesa Tra i criteri introdotti dal legislatore delegato per determinare la particolare tenuità della condotta, seguendo pedissequamente i criteri dettati dal legislatore delegante, non compare espressamente il grado e l intensità della colpevolezza. Tuttavia, l aver comunque richiamato le modalità della condotta (ad es. la natura, la specie, i mezzi, l oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell azione), da valutare ai sensi dell art. 133, primo comma, c.p. (che, al n. 3, richiama proprio al fine di valutare la «gravità del reato» l intensità del dolo o il grado della colpa) non potrà che comportare una valutazione comunque legata anche ad accertamenti di tipo psicologico-soggettivistico, dovendosi considerare sia il grado della colpa, sul presupposto che la violazione delle regole cautelari concorre ad integrare il modo di manifestarsi della (tipicità della) condotta, sia l intensità del dolo, sul presupposto che quest ultima si riverbera e si traduce nell adozione da parte dell autore di determinate modalità esecutive della condotta. Ma anche da altre disposizioni della norma si ricava il rilievo comunque attribuito (anche) ad atteggiamenti interiori che non modificano l entità dell offesa, elevando piuttosto il grado di colpevolezza in termini di rimproverabilità personale (Padovani). La norma esclude infatti, in ogni caso, che l offesa possa essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l autore ha agito per motivi abietti o futili (v. sub art. 61, comma 1, n. 1, c.p.), o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie (v. sub art. 61, comma 1, n. 4, c.p.) o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all età del-

4 131/2 Libro I - Dei reati in generale 364 la stessa (richiamando concetti sui quali v. sub art. 61, comma 1, n. 5, c.p.) ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L altro indice utilizzato dalla norma per valutare la tenuità dell offesa è dato dall esiguità del danno o del pericolo. Si è osservato (Amato) che il riferimento al danno non è necessariamente correlato al danno patrimoniale subito dalla persona offesa, giacché l ambito di operatività dell istituto è più ampio, potendosi applicare anche in ipotesi in cui manchi una persona offesa e comunque non si sia verificato un danno risarcibile. La non abitualità del comportamento L esiguità dell offesa è requisito necessario ai fini della non punibilità, ma non sufficiente. Il secondo indice di valutazione della particolare tenuità del fatto è costituito dalla non abitualità del comportamento. Anche in questo caso il legislatore delegato ha scrupolosamente osservato l indicazione della delega, che in effetti ha utilizzato un concetto diverso da quello di «occasionalità» del fatto, sicché la presenza di un «precedente» giudiziario (e dunque, tecnicamente, la «recidiva» accertata e applicata giudizialmente, purché non reiterata e specifica) non appare, di per sé sola, ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in presenza ovviamente degli altri presupposti. L «abitualità» che impedisce il riconoscimento della particolare tenuità, in ogni caso, è da riconoscere qualora venga accertata la reiterazione del medesimo reato oggetto del giudizio. Per questa ragione si prevede l iscrizione del relativo provvedimento nel casellario giudiziale (art. 3, comma 1, lettera f), del d.p.r , n. 313), soprattutto ai fini dell apprezzamento dell «abitualità» ostativa all applicazione dell istituto. L aver dato rilievo al «comportamento», e non al «reato», avrebbe lasciato aperta la possibilità di applicazione dell istituto anche al reato abituale (ossia in caso di commissione di più reati della medesima indole: v. sub artt. 101 e ss. c.p.), se il terzo comma introdotto dal legislatore delegato dopo i necessari passaggi parlamentari non avesse espressamente qualificato come abituale, ai sensi del primo comma, il comportamento comunque tenuto da chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (il che, ad esempio, porta ad escludere dal campo di applicazione della norma reati come il maltrattamento in famiglia o di animali o lo stalking). Meno agevole risulta riempire di contenuto la previsione (pure ostativa) relativa ai reati che abbiano a oggetto «condotte plurime e reiterate». Escluso il concorso formale di reati (caratterizzato dalla commissione di «una sola azione od omissione» che viola diverse disposizioni di legge ovvero viola più volte la stessa disposizione di legge, ex art. 81, comma 1, c.p.), vi rientrano «le situazioni in cui il reato, pur non abituale, sia stato commesso mediante condotte plurime e/o reiterate (ciò che sembra la stessa cosa), anche se eventualmente inquadrabili nel paradigma della continuazione» (in tal senso Amato, il quale suggerisce l esempio di chi abbia profferito nel medesimo contesto diverse espressioni di minaccia grave nei confronti della persona offesa ovvero di chi sia chiamato a rispondere di plurime condotte appropriative commesse nel medesimo contesto). Ambito di applicazione L ambito applicativo dell istituto è assai esteso, riguardando, in conformità a quanto prescritto dalla delega, i reati puniti con la pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva, ovvero con la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Secondo i primi commenti (Padovani), sul piano sistematico l articolo 131bis sembra destinato a convivere con gli omologhi istituti già previsti per i minori e per i reati di competenza del giudice di pace, sicché esso non potrà essere applicato in nessuno dei due settori speciali (in senso contrario Amato, con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace, ri-

5 365 Titolo V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto 132 spetto ai quali, peraltro, si pongono problemi di coordinamento rispetto alla formulazione della norma dettata dall art. 34 del d.lgs. 274/2000, con particolare riferimento all «occasionalità» richiesta da quest ultimo rispetto alla «non abitualità» richiesta dalla norma codicistica). Con riferimento al reato tentato, poiché esso costituisce una ipotesi autonoma di reato, occorre una valutazione degli effetti che si sarebbero verificati nel caso di consumazione, fermo restando che il limite edittale, in tale caso, va riferito alla pena stabilita ex art. 56 c.p. (riduzione nel minimo di un terzo). Il nuovo istituto ha natura sostanziale ed è, quindi, applicabile nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, a norma dell art. 2, comma 4, c.p. Nei giudizi già pendenti in sede di legittimità, la questione della sua applicabilità è stata ritenuta rilevabile di ufficio a norma dell art. 609, comma 2, c.p.p. (Cass. III, , n ). L applicazione in caso di reato circostanziato Il quarto comma del nuovo articolo 131bis detta i criteri per la determinazione della pena detentiva ai fini del primo comma per l ipotesi in cui siano presenti circostanze, stabilendo che vanno considerate solo quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo «ad effetto speciale», rivelano una particolare «significatività» tale da essere in qualche modo accostabili nelle valutazioni del legislatore a sottospecie di fattispecie autonome. Il passaggio parlamentare ha indotto il legislatore delegato ad escludere la possibilità di tenere conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all articolo 69, in tal modo eliminando quel margine di discrezionalità giudiziale che si presenta tutte le volte in cui concorrono circostanze eterogenee di quel tipo. Il quinto comma completa l individuazione dell ambito applicativo, precisando che l istituto può trovare applicazione «anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante», occorrendo, ovviamente, che la «tenuità del fatto» superi la soglia della circostanza e giunga ad integrare gli estremi di quella particolare «irrilevanza» desumibile dai requisiti e criteri innanzi illustrati. Aspetti processuali L accertamento della causa di non punibilità è prevista (ai sensi del novellato 411 c.p.p.) come causa di archiviazione del procedimento, oltre ad imporre la pronuncia di una sentenza predibattimentale di non doversi procedere ai sensi dell art. 469 c.p.p. Quanto ai rapporti con il giudizio civile o amministrativo di danno, è stato introdotto un nuovo art. 651bis c.p.p., secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all affermazione che l imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno; la stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenui tà del fatto nel giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito speciale. 132 Potere discrezionale del giudice nell applicazione della pena: limiti. Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l uso di tale potere discrezionale (1). Nell aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena [22-26], salvi i casi espressamente determinati dalla legge [64 2, 66, 73 2, 78 2, 133bis]. (1) Cfr. art. 58, l. 689/1981 che, al primo comma, prevede il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva e nella scelta tra le varie pene sostitutive (multa, libertà controllata, semidetenzione) di quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

ART. 1 (Modifiche al codice penale) ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità

Dettagli

Codice Penale art. 437

Codice Penale art. 437 Codice Penale art. 437 TITOLO VI Dei delitti contro l'incolumità pubblica Dei delitti di comune pericolo mediante violenza Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. [I]. Chiunque

Dettagli

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Indice LE CONDOTTE TIPICHE -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 IL DELITTO DI ABUSO DI UFFICIO: APPROFONDIMENTI PROF. FABIO FOGLIA MANZILLO Indice 1 LE CONDOTTE TIPICHE --------------------------------------------------------------------------------------------------

Dettagli

Legge 5 dicembre 2005, n. 251

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per

Dettagli

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300

INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul

Dettagli

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A.

SISTEMA DISCIPLINARE. Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. SISTEMA DISCIPLINARE Venis Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. Versione: 3.0 Approvato con determinazione dell Amministratore Unico il 7 novembre 2014 MO231 - pag. 1 di 5 SISTEMA DISCIPLINARE 1. PREMESSA

Dettagli

fra questi in particolare sono da ricordare

fra questi in particolare sono da ricordare La responsabilità penale è quella in cui incorre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che compia uno dei reati contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale, fra questi

Dettagli

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Articolo 300 D.Lgs. 81/08 Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 1. L articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è sostituito dal seguente: «Art. 25-septies (Omicidio

Dettagli

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013 Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1119 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del deputato COSTA (V. stampato Camera n. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013 Trasmesso dal Presidente

Dettagli

Schema di Decreto legislativo recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell art.

Schema di Decreto legislativo recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell art. Schema di Decreto legislativo recante Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell art. 1, comma 1, lett. m, della legge 28 aprile 2014, n. 67 RELAZIONE Lo

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE

Informativa n. 38. La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE Informativa n. 38 del 21 settembre 2011 La manovra di Ferragosto ( DL 13.8.2011 n. 138 convertito nella L. 14.9.2011 n. 148) - Novità in materia di reati tributari INDICE 1 Premessa... 2 2 Operatività

Dettagli

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE

QUESITI FORUM LAVORO 2015 IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE QUESITI FORUM LAVORO 2015 * * * IL MINISTERO DEL LAVORO RISPONDE Licenziamenti economici e la nuova conciliazione volontaria 1) Il licenziamento illegittimo motivato per il superamento del periodo di comporto

Dettagli

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni,

vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, 1 Brevi note sulla novella in tema di reati tributari recata dall art. 2, comma 36- vicies semel, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione

Articolo 1 - Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione Legge 27/5/2015 n. 69 (G.U. 30/5/2015 n. 124) Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio Articolo 1 - Modifiche alla disciplina

Dettagli

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA

- PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 - PARTE SPECIALE D- I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA DI PROVENIENZA ILLECITA 75 76 D.1. I reati di cui all art. 25 octies del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro

PARTE SPECIALE Sezione VII. Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sicurezza e salute sul lavoro PARTE SPECIALE Sezione VII Sommario 1.Le fattispecie dei reati presupposto (Art. 25 septies D. Lgs. 231/01)... 3 2.Processi Sensibili... 4 3.Regole

Dettagli

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Sistema Disciplinare e Sanzionatorio Contenuti 1. Introduzione... 3 1.1 Lavoratori dipendenti non Dirigenti... 3 1.2 Lavoratori dipendenti Dirigenti... 4 1.3 Misure nei confronti degli Amministratori e

Dettagli

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due

La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA

Il/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di

Dettagli

dott. Daniel Segre I PRINCIPI GIURIDICI DELL AUTODIFESA

dott. Daniel Segre I PRINCIPI GIURIDICI DELL AUTODIFESA dott. Daniel Segre I PRINCIPI GIURIDICI DELL AUTODIFESA OBIETTIVI DEL CORSO MGA PARTE GIURIDICA Conoscere il quadro giuridico Riconoscere l ambito della legittima difesa Difendersi dalle leggi Evitare

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto Atto del Governo 130

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto Atto del Governo 130 Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto Atto del Governo 130 Dossier n 135 - Schede di lettura 12 gennaio 2015 Informazioni sugli

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori

SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori SCIA e autorizzazione paesaggistica per l'installazione di condizionatori e climatizzatori È necessario un titolo abilitativo per installare condizionatori e climatizzatori e, nel caso, un'autorizzazione

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

commesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17

commesse in danno di minore in ambito intrafamiliare. Le conseguenze sulle pene accessorie pag. 17 IL PENALISTA Sommario I. GLI INTERVENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE pag. 9 1. Le modifiche al codice penale: aggravante comune, violenza sessuale, stalking, minaccia semplice pag. 9 2. La nuova aggravante

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Incidenti stradali: le nuove disposizioni

Incidenti stradali: le nuove disposizioni INCONTRO DI STUDIO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE LE NOVITA LEGISLATIVE PER LA P.M. FAENZA (RA) - 19 maggio 2006 Incidenti stradali: le nuove disposizioni LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 Disposizioni in

Dettagli

INDICE DEL SECONDO VOLUME

INDICE DEL SECONDO VOLUME INDICE DEL SECONDO VOLUME Avvertenza... pag. XI I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA DEL FATTO ALL AUTORE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 1. La responsabilità oggettiva nel Codice Rocco e il suo contrasto con

Dettagli

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

Caratteristiche della prestazione intellettuale: LEGALITA E PROFESSIONE VETERINARIA 1 PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE Caratteristiche della prestazione intellettuale: 1. Prevalenza del dato intellettuale sull attività materiale o manuale. 2. Autonomia

Dettagli

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning

Applicazione del Testo Unico sulla Privacy: Responsabilità e sistema sanzionario Pagina 1 di 8. a cura di. Data Ufficio E-learning Pagina 1 di 8 M.2 RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO a cura di Data Ufficio E-learning Gruppo Data Ufficio Spa Pagina 2 di 8 INDICE DOCUMENTO M2. RESPONSABILITÀ E SISTEMA SANZIONATORIO...3 1. Le sanzioni...3

Dettagli

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di

Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di Quando si parla di RESPONSABILITA PATRIMONIALE è opportuno precisare che ad essa afferiscono, secondo la teoria più seguita, due tipologie di responsabilità: RESPONSABILITÀ CIVILE regolata dall art. 2043

Dettagli

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi

Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi Il nuovo rito per i licenziamenti. Il novellato art. 18 S.L Mirco Minardi lexform.it II.1 IL VECCHIO E IL NUOVO ARTICOLO 18 S.L.. In quali casi si applica il nuovo procedimento giudiziario specifico? In

Dettagli

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Sistema Disciplinare

Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001. Sistema Disciplinare Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Sistema Disciplinare ELENCO DELLE REVISIONI 2 INDICE Introduzione... 4 Sistema disciplinare... 4 Dirigenti... 5 Amministratori...

Dettagli

La diffamazione/ le aggravanti

La diffamazione/ le aggravanti La diffamazione Cosa distingue la diffamazione (595 cp) dall ingiuria (594 cp)? Cos è la calunnia (368 cp)? La differenza rispetto a codici Zanardelli e Rocco. 595 cp: chiunque, fuori dei casi indicati

Dettagli

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA MODELLO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Spett.le ACSM-AGAM S.p.A. Via P. Stazzi n. 2 22100 COMO CO Oggetto: Dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MISURACA, AMATO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6230 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MISURACA, AMATO Nuove norme in materia di responsabilità e di risarcimento per i danni derivanti

Dettagli

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI

CORSO DI MAGISTRATURA. Le lezioni di Roberto GAROFOLI CORSO DI MAGISTRATURA Le lezioni di Roberto GAROFOLI Roberto GAROFOLI DIRITTO PENALE Parte generale e speciale Volume quinto SOMMARIO PARTE II IL REATO CAPITOLO VI LE CIRCOSTANZE DEL REATO 751 1. Le circostanze

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 Parte Speciale Sezione Reati ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ELENCO DELLE

Dettagli

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PECORELLA, COSTA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE PECORELLA, COSTA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 881 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI PECORELLA, COSTA Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE

NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE NOZIONI DI BASE DEL DIRITTO IL DIRITTO COME INSIEME DI REGOLE SI SENTONO SPESSO MOLTE FRASI CHE CONTENGONO LA PAROLA DIRITTO, AD ESEMPIO: - L omicidio è punito dalla legge - I cittadini sono obbligati,

Dettagli

Lavori di risanamento conservativo patrimonio scolastico. Plesso A. Manzoni.

Lavori di risanamento conservativo patrimonio scolastico. Plesso A. Manzoni. ALLEGATO B.1 Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA (solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità

Dettagli

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III

LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare TITOLO III. Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III LIBRO SECONDO Dei delitti in particolare TITOLO III Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia CAPO III Della tutela arbitraria delle private ragioni Articolo 392 Esercizio arbitrario delle proprie

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE

Allegato n. 6. Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE Allegato n. 6 SISTEMA DISCIPLINARE 1 Premessa Un punto qualificante nella costruzione di un Modello di organizzazione e gestione, ex art. 6 e 7 del D.lgs 231/01, (di seguito Modello) è costituito dalla

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

L ESPERIENZA ITALIANA. Angela Della Bella Università degli Studi di Milano

L ESPERIENZA ITALIANA. Angela Della Bella Università degli Studi di Milano L ESPERIENZA ITALIANA 1 Angela Della Bella Università degli Studi di Milano ANDAMENTO POPOLAZIONE CARCERARIA 1991-2014 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0.000 2 Fonte: Dipartimento

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 231/01

DECRETO LEGISLATIVO 231/01 DECRETO LEGISLATIVO 231/01 Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Dettagli

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sintesi delle problematiche redatta dalla Dr.ssa Simona Serra Sommario. 1. Profili sostanziali 2. Profili processuali 3.

Dettagli

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO ENTITA COMUNE DI BAVENO DELIBERAZIONE DEL C.C. N 26 DEL 19.05.1998 IN VIGORE DAL 01.04.1998 AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER I TRIBUTI COMUNALI: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE E LA DETERMINAZIONE DELLA LORO

Dettagli

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.

1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia. Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere

Dettagli

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato Al fine di promuovere una stabile occupazione, la Legge di Stabilità 2015 introduce un esonero contributivo per le assunzioni con contratto a tempo effettuate nel 2015. L introduzione del beneficio in

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 71 del 13 Maggio 2015 Ai gentili clienti Loro sedi I reati fiscali tenui potrebbero essere non punibili Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con

Dettagli

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE

IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA DEI VERBALI DI ACCORDO DELLA MEDIAZIONE E LA COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE I) PREMESSE. L EFFICACIA DELLA MEDIAZIONE ED IL PROCEDIMENTO DI OMOLOGA. La mediazione, quale adempimento

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

Studio legale Avv. Paolo Savoldi Bergamo, Via Verdi, 14. SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO SEMINARIO C.S.E. s.r.l IL TRASFERIMENTO DEL RISCHIO PERCHE NON SMETTERE DI FARE L IMPRENDITORE EDILE? Mozzo(BG) 27 Marzo 2009 Hotel Holiday Inn Express MANABILE PER LE IMPRESE EDILI SUGLI ADEMPIMENTI PREVISTI

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

Fiscal News N. 76. Dichiarazione infedele: quando è reato? La circolare di aggiornamento professionale 14.03.2014

Fiscal News N. 76. Dichiarazione infedele: quando è reato? La circolare di aggiornamento professionale 14.03.2014 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 76 14.03.2014 Dichiarazione infedele: quando è reato? Senza la prova del dolo specifico, la condanna è illegittima Categoria: Contenzioso Sottocategoria:

Dettagli

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente

Dettagli

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere).

La sanzione prevista per chi ha commesso un reato è LA PENA. Essa può essere pecuniaria (tipo multa, denaro) o detentiva (reclusione in carcere). Breve percorso sulla Magistratura La Magistratura La funzione giurisdizionale è la funzione dello stato diretta all applicazione delle norme giuridiche per la risoluzione delle controverse tra cittadini

Dettagli

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro

Anaao-Cref Servizio Tutela Lavoro 1 QUESITO Si chiede se un dirigente medico con incarico libero professionale sia pienamente autonomo nello svolgimento delle proprie mansioni nell ambito dell unità operativa di afferenza. Si chiede, inoltre,

Dettagli

IL REGIME SANZIONATORIO

IL REGIME SANZIONATORIO Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio 2008 Intervento di dott.ssa LAURA ZACCARIA Vigilanza e Tributario ABI 1 Seminario di formazione LE INDAGINI FINANZIARIE Milano, 1 luglio

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

COMUNE DI SENIGALLIA

COMUNE DI SENIGALLIA COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 162 Del 28/12/1999 OGGETTO: determinazione delle sanzioni tributarie e della loro entità. Il Consiglio Comunale VISTI i decreti

Dettagli

Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi

Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 1 di 11 Regolamento Per l Iscrizione a Lavora Con Noi Pag. 2 di 11 SEZIONE I (Generalità)... 3 Articolo 1 (Scopo)... 3 Articolo 2 (Riferimenti)... 3 Articolo 3 (Modalità di iscrizione)... 4 Articolo

Dettagli

La successione. Obiettivi

La successione. Obiettivi La successione Prof.ssa Elisa Esposito Obiettivi In questa lezione ci occuperemo delle vicende che possono condurre alla modifica delle parti originarie del rapporto processuale, in particolare, della

Dettagli

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014

La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO La riforma delle sanzioni tributarie La revisione degli aspetti penali ai sensi dell articolo 8 Legge delega 23/2014 di Sanvito Corrado Milano, Corso Europa,

Dettagli

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani

Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Alcuni chiarimenti in merito alla qualificazione del servizio di gestione del Centro diurno per anziani Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti presentata, relativa alla corretta qualificazione

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro

Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Necessità della formazione efficace delle figure professionali nel campo della sicurezza negli ambienti di lavoro Mario ALVINO Formazione efficace : perché? è una misura di sicurezza, infatti svolge una

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx

Al Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI

Dettagli

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze

Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013. Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Circolare N.24 del 07 Febbraio 2013 Sicurezza sul lavoro. Obblighi e scadenze Sicurezza sul lavoro: obblighi e scadenze Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, il D.Lgs n. 81/2008

Dettagli

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni

LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE. Avv. Sibilla Santoni LA RESPONSABILITA CIVILE DELL ASSISTENTE SOCIALE Avv. Sibilla Santoni Società sempre più complessa e problematica necessità degli assistenti sociali di conoscere i rischi giuridici a cui vanno incontro

Dettagli

COMUNE DI PORTOGRUARO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI PORTOGRUARO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI COMUNE DI PORTOGRUARO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 03.11.1998 Modificato con delibera

Dettagli

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012

Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Modifiche al codice penale ex legge 190/2012 Art. 32 quaterc.p. Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Testo previgente Ogni condanna per i

Dettagli

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT

TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI ATTUAZIONE DEL JOBS ACT Scheda sul licenziamento nel contratto a tutele crescenti TIPOLOGIA DI LICENZIAMENTO COSA PREVEDE il DECRETO DI LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, Reintegrazione: Il giudice, con la pronuncia NULLO E INTIMATO

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15

LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE 21/10/15 1 LINEE GUIDA E ASPETTI DI RESPONSABILITA PROFESSIONALE Importanza delle linee guida in ambito difensivo 2 Intervento del legislatore Italiano: art. 3 DL 2012, n. 158 «L'esercente la professione sanitaria

Dettagli

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Approvazione CDA del 25 giugno 2009. Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Approvazione CDA del 25 giugno 2009 Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Regolamento U n i p o l G r u p p o F i n a n z i a r i o S. p. A. Sede

Dettagli

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALLEGATO 2 REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1) CORRUZIONE La corruzione consiste in un accordo tra un privato ed un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio mediante il

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE . DEONTOLOGIA PROFESSIONALE Moderna definizione della DEONTOLOGIA Strumento di informazione e guida permanente nell esercizio professionale, diretto sin dalla preparazione universitaria a realizzare una

Dettagli