Il combinato disposto del Jobs Act e della Legge di Stabilità: Tutele crescenti ed esonero contributivo
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1 Jobs Act: come cambia il Diritto del lavoro Tutele crescenti, Licenziamenti, Rito, Forme contrattuali, Conciliazione, Incentivi Il combinato disposto del Jobs Act e della Legge di Stabilità: Tutele crescenti ed esonero contributivo 22 maggio 2015 Sala Europa Corte di Appello di Roma Avv. Fabio F. Diano Viale Regina Margherita, Roma
2 Decreti Lgs. attuativi Jobs Act E stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 23 (in seguito decreto ) contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, entrato in vigore il 7 marzo 2015 Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 2
3 L importanza della comunicazione A cominciare dal nome dato al Decreto si evince un operazione mediatica senza precedenti: si parla di tutele crescenti ma in realtà si tratta di licenziamenti Si tratta di un regime parallelo che aggira l art. 18 Stat. Lav., grazie ad una presentazione comunicativa intelligente, per far posto alla speranza di nuove assunzioni e a tempo indeterminato. Ciò in quanto, la riforma, non istituisce alcun nuovo contratto di lavoro, anzi si applica a tutti i rapporti purché costituiti dopo la sua entrata in vigore. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 3
4 Sorpresa Definizione fuorviante da quello che invece è il reale contenuto della normativa: una nuova regolamentazione delle conseguenze sanzionatorie applicabili ai licenziamenti individuali e collettivi illegittimi. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 4
5 La sostanza della norma è Il superamento della Stabilità Reale tranne che per il licenziamento discriminatorio (caso di scuola) e l insussistenza del fatto materiale. Ciò in quanto la Corte Cost. (Sent. 46/2000) statuisce che la tutela reale non è costituzionalizzata, è costituzionalizzata la giustificatezza del licenziamento. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 5
6 Correlazione tra norme Jobs Act: Decreti Legislativi n. 22/15 (Ammortizzatori Sociali) e n. 23/15 (Tutele Crescenti) attuativi Legge delega n. 183/14 Legge di Stabilità 2015: art.1, c.118 e ss. L.190/14 (Esonero contributivo triennale) Circolare INPS 17/2015 Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 6
7 Decreti Lgs. attuativi Jobs Act La nuova normativa sulle Tutele Crescenti appare strettamente correlata a quella di cui all'art. 1, c. 118 e ss. della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che introduce il noto esonero contributivo triennale, sempre per i nuovi assunti, nonché agli altri due decreti legislativi (sempre attuativi della legge delega 183/2014), uno in materia di ammortizzatori sociali (n. 22/2015) e l altro in materia di tipologie contrattuali (tuttora in fase di avanzata gestazione): divieto, a partire dal 1 gennaio 2016, di stipulare contratti di collaborazioni a progetto e abolizione del contratto di associazione in partecipazione Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 7
8 Obiettivo governativo L'obiettivo complessivamente perseguito con questi tre provvedimenti dovrebbe essere quello di incentivare fortemente l'abbandono di tipologie contrattuali atipiche, diffusesi in modo eccessivo, negli anni recenti, nel nostro mercato del lavoro, per sostituirle con contratti tipici di lavoro subordinato seppur caratterizzati dall'attenuazione di alcune fra le più incisive tutele, soprattutto contro il licenziamento; attenuazione, peraltro, a sua volta, bilanciata, in uscita, da una maggior tutela di tipo assistenziale assicurata ai lavoratori licenziati con la riforma degli ammortizzatori sociali e, in entrata, con la decontribuzione totale triennale Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 8
9 Obiettivo governativo Tutto ciò dovrebbe, da una parte, ridurre le forme di precariato, oggi massicciamente presenti nel nostro mercato del lavoro, per sostituirle con rapporti stabili e a tempo indeterminato, sia pure assistiti da tutele ridotte (crescenti con l'anzianità di servizio del lavoratore) e, dall'altra, flessibilizzare il mercato del lavoro, riducendo la tutela del posto fisso in azienda a fronte di una più efficiente protezione del lavoratore disoccupato Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 9
10 Obiettivo governativo In realtà, la Riforma è destinata a produrre effetti più ampi, estendendosi progressivamente a tutta la platea dei lavoratori operanti nel nostro sistema economico del lavoro. È evidente, infatti, che il normale turn-over sia destinato a determinare, col tempo, una progressiva estensione delle tutele crescenti man mano che i rapporti di lavoro oggi in essere verranno via via sostituiti con nuove assunzioni. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 10
11 Escursus storico Art e 2119 c.c. [pro D.L.] L. 604/66 [pro Lav.] giustificazione necessaria (ma con 3 compensazioni pro D.L.: tutela indennitaria; solo > 35 dip.; impugnazione entro 60 gg.) Art. 18, L. 300/70 [pro Lav.] Stabilità reale reintegra L. 108/90 [pro Lav.] Tutela reale > 15 dip. e 60 dip. L. 183/10 [pro D.L.] Termine decadenziale giudiziale 270 gg. (ora 180 gg.) norma anti abuso- L. 92/12 [pro D.L.] max 12 mensilità contratto a termine norma anti incertezza- D.Lgs. 23/15 [pro D.L.] abolizione reintegra per licenziamenti GMO (in continuità con legge Fornero e Collegato Lavoro: regressione delle tutele) Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 11
12 Scissione del Diritto del Lavoro Il Contratto a tutele crescenti si applica ai lavoratori (operai, imp. e quadri) assunti con contratto a tempo indeterminato dal 7/03/2015 (entrata in vigore del decreto), per i quali stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi (mentre per i lavoratori assunti prima dell entrata in vigore del decreto restano valide le norme precedenti). Non solo Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 12
13 Tutele crescenti anche per conversione di contratti In sede di ultima stesura del decreto delegato, sono state introdotte due norme che sono destinate ad estenderne gli effetti anche su alcuni rapporti di lavoro preesistenti: 1) l'art. 1, co. 2, applica la disciplina a tutele crescenti anche ai rapporti di lavoro costituiti a tempo determinato o in forma di apprendistato, prima dell'entrata in vigore della riforma ma trasformati a tempo indeterminato, dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo (7/03/2015) Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 13
14 e per le imprese che superano i 15 dip. 2) l art. 1, c. 3, estende le tutele crescenti anche ai datori di lavoro che, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente l entrata in vigore del decreto, superi le 15 unità. In tal caso il licenziamento di tutti i lavoratori, anche quelli assunti prima dell entrata in vigore, sarà disciplinato dalle nuove norme. [Eccesso di delega??] Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 14
15 Solo impiego privato. Vecchio regime per i vecchi assunti Il nuovo regime che contraddistingue il contratto a tempo indeterminato in base all indennizzo, crescente con l aumentare dell anzianità lavorativa, nel caso di licenziamento illegittimo non interessa il pubblico impiego. Gli assunti ante Decreto rimarranno soggetti, in caso di licenziamento riconosciuto illegittimo, alla disciplina della legge Fornero o, nel caso delle piccole imprese, alla legge 604/66. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 15
16 Cambia il criterio di calcolo dell indennizzo! NOVITA I criteri di determinazione dell indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, sono commisurati all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e NON più all ultima retribuzione globale di fatto. Due profili di analisi: 1) individuazione elementi retributivi utili; 2) ambito temporale cui fare riferimento per individuare tale retrib. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 16
17 Cambia il criterio di calcolo dell indennizzo! Fondazione Studi C.d.L. Circolare n. 6/2015 1) il legislatore effettua un sostanziale, anche se non esplicito, rinvio all articolo 2120, c. 4 c.c. in cui è stabilito Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. Importante perché la Cassazione ha chiarito, nel tempo, quali siano le voci da escludere dal computo del TFR: si tratta di quelle collegate a ragioni del tutto imprevedibili, accidentali e fortuite rispetto al normale svolgimento dell attività lavorativa, quali ad esempio il lavoro straordinario occasionale e non continuativo, l indennità di trasferta, l indennità di viaggio stabilita in ragione chilometrica secondo tariffe Aci, il rimborso spese: Riduz. dell importo dell indennità risarcitoria Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 17
18 Cambia il criterio di calcolo dell indennizzo! Fondazione Studi C.d.L. Circolare n. 6/2015 2) ambito temporale Al riguardo, la norma fa riferimento all ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, a sua volta l art c.c., individua quale periodo di riferimento, un periodo annuale (il riferimento è alla retribuzione annua ). Il combinato disposto delle due norme porterebbe a ritenere che la retribuzione cui fare riferimento è quella dell ultimo anno (o frazione di anno) dovuta (indipendentemente se corrisposta) al lavoratore, rapportata a mese. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 18
19 Cambia il criterio di calcolo dell indennizzo! Fondazione Studi C.d.L. Circolare n. 6/2015 Esempi: un licenziamento illegittimo effettuato il 31/12/2016, porterebbe ad individuare la retribuzione utile ai fini del TFR nel periodo 1/01 31/12 dello stesso anno rapportata a mese (retribuzione annua/12 per il numero di mensilità previste dal decreto). un licenziamento effettuato il 31/03/2016, porterebbe ad individuare il periodo di riferimento tra il 1/01 e il 31/03 rapportata anch essa a mese (retribuzione del periodo/3 per il numero di mensilità previste dal decreto). Questa modalità sembrerebbe assicurare un equa individuazione della retribuzione, utile a determinare l indennità risarcitoria. Al contrario della retribuzione corrisposta nell ultimo mese al termine del rapporto, poiché, nella prassi, nell ultimo cedolino, sono corrisposti diversi emolumenti tipici dell evento cessazione che rischierebbero di alterare, anche quantitativamente, la definizione di mese previsto dalla norma. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 19
20 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi AZIONE: (previsti quattro grandi gruppi) 1. licenziamenti (individuali o collettivi) discriminatori, nulli o inefficaci (orali), nonché licenziamenti intimati per inidoneità psico-fisica del prestatore di lavoro, ove venga accertato in giudizio il difetto di giustificazione del motivo addotto; 2. licenziamenti per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo per i quali sia stato provato in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore; 3. tutti gli altri casi di licenziamento individuale illegittimo nel merito, intimato per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo (compresi quelli per i quali il fatto contestato sia stato accertato ma la sanzione espulsiva sia stata ritenuta eccessiva dal Giudice), nonché tutti quelli intimati per giustificato motivo oggettivo, quelli collettivi intimati in violazione delle procedure o dei criteri di scelta dei licenziandi e, infine, i licenziamenti intimati per superamento del periodo di comporto; 4. licenziamenti ritenuti illegittimi per carenza di motivazione o per altri motivi formali o procedurali. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 20
21 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi REAZIONE: 1. Si tratta di licenziamenti giuridicamente nulli o addirittura inesistenti in quanto affetti da gravissimi vizi di carattere sostanziale (intimati per motivi discriminatori e altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge : violazione delle norme sul matrimonio e sulla maternità, motivo illecito, frode alla legge etc.) o formale (verbali), o intimati per inidoneità psico fisica del lavoratore, ovvero tutte le fattispecie che incidono sui diritti fondamentali del prestatore. Sanzione massima, ovvero TUTELA REALE PIENA: ripristino del rapporto di lavoro tenendo esente il lavoratore da qualsiasi pregiudizio. Quindi, reintegrazione e risarcimento del danno: pagamento integrale delle retribuzioni arretrate (prendendo a riferimento quella utile ai fini del TFR) con limite minimo di 5 mensilità e detrazione dell'aliunde perceptum, nonché pagamento dei relativi contributi, il tutto dal momento del licenziamento fino alla reintegrazione (o alla richiesta di indennità sostitutiva) Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 21
22 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi segue reazione gruppo 1 Opting Out: in alternativa alla reintegrazione, (solo) il lavoratore può chiedere un indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento. La cui richiesta (entro 30 gg. da comunicaz. deposito Sent. o invito D.L. se anteriore) determina la cessazione del rapporto La Tutela Reale Piena si applica a prescindere dal n di lavoratori occupati (quindi anche <15) Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 22
23 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi REAZIONE: 2. Trattasi dei licenziamenti di natura disciplinare intimati per giustificato motivo soggettivo o giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l insussistenza del fatto materiale contestato al lav., restando estranea ogni valutazione di proporzionalità. TUTELA REALE PARZIALE o ATTENUATA: reintegrazione, pagamento al lavoratore di un indennità risarcitoria determinata dal giudice nella misura massima di dodici mensilità retributive utili al calcolo TFR (senza limite minimo delle 5 mensilità e con deduzione sia dell aliunde perceptum che percipiendum ), oltre al versamento integrale dei contributi (senza applicazione di sanzioni per omissione ctr.va) dovuti per tutto il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegrazione (o la richiesta di indennità sostitutiva). Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 23
24 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi REAZIONE: 3. TUTELA DI NATURA MERAMENTE OBBLIGATORIA nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (sia individuale che collettivo) o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (tranne che il fatto materiale sia insussistente). Il Giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il Datore di Lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, CRESCENTE, cioè proporzionata all'anzianità di servizio del lavoratore, di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio, con tetto massimo di 24 e minimo di 4. La riforma, con qualche dubbio, assoggetta alla medesima tutela anche la diversa fattispecie, del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto per malattia che, invece, parrebbe più omogeneo al secondo gruppo. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 24
25 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi segue reazione gruppo 3 Nella sostanza, la modifica (indiretta) dell art. 18, operata dal decreto legislativo sulle tutele crescenti facente parte del Jobs act, introdurrà il rimedio generale, nel caso di accertamento di un licenziamento ingiustificato, del pagamento di una somma risarcitoria (non assoggettata a contribuzione previdenziale) determinata in relazione all anzianità di servizio, pari a 2 mensilità (della retribuzione utile al calcolo del TFR) (min. 4 max 24 mensilità). Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 25
26 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi segue reazione gruppo 3 IN PRATICA PER I LIC. DISCIPLINARI NON VI E PIU RIFERIMENTO: Contratti Collettivi Proporzione tra fatto contestato e sanzione MENTRE PER I LIC. ECONOMICI: Non vi è più il Tentativo preventivo obbligatorio conciliazione c/o DTL ex art. 7, L.604 Conseguenza: CERTEZZA DEL GIUDIZIO Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 26
27 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi segue reazione gruppo 3 In relazione ai licenziamenti disciplinari, la nuova normativa recepisce i primi orientamenti affermatisi in giurisprudenza sulla legge Fornero in questi due anni di vigenza. Opportunamente, quindi, l art. 3, I comma, del Decreto ricomprende esplicitamente fra le ipotesi di tutela meramente obbligatoria anche i casi di licenziamento ritenuto illegittimo dal Giudice sulla base di una valutazione di non proporzionalità. In tal senso si era espressa recentemente la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Lav. 06/11/2014 n ) ritenendo che il richiamo alla insussistenza del fatto contenuto nella legge 92/2012 fosse da intendersi, appunto, con riferimento al fatto materiale e non alla fattispecie giuridica. Ciò, in altre parole, significa che se il Giudice accerta che il fatto materiale addebitato al lavoratore è realmente accaduto e, purtuttavia, non lo ritiene abbastanza grave da giustificare il licenziamento, a quel lavoratore verrà applicata la tutela meramente obbligatoria e il datore di lavoro dovrà pagargli solo l indennità di cui all art. 3, I comma (due mensilità per ogni anno di servizio, con un tetto minimo di quattro e massimo di 24) senza essere obbligato alla reintegrazione. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 27
28 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi segue reazione gruppo 3 Tuttavia, la Corte di Appello di Brescia con Sentenza del 30 aprile u.s. respinge questa ultima tesi, evidenziando che l art. 18 riformulato dalla L. 92/2012, non circoscriverebbe la sanzione della reintegra alla sola ipotesi di inesistenza del fatto materiale contestato, ma si applicherebbe in tutti gli altri casi in cui manca l antigiuridicità, l imputabilità, la volontarietà della condotta. La sentenza aggiunge che deve escludersi l applicazione della tutela meramente indennitaria anche per le infrazioni disciplinari che, pur materialmente sussistenti, si risolvono in una violazione minima delle regole. In altri termini, secondo la Corte, la tutela indennitaria non può applicarsi quando risulti evidente l abbaglio del datore di lavoro, o il suo torto palese, o la pretestuosità della contestazione. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 28
29 La disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi REAZIONE: 4. TUTELA OBBLIGATORIA ATTENUATA è prevista, infine, per i licenziamenti viziati sul piano meramente formale per carenza di motivazione (in violazione dell'art. 2, co. 2 della L. 604/1966) o per mancato rispetto della procedura disciplinare prevista dall'art. 7, L. 300/1970. In tal caso il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, salvo che il giudice stesso, in base ai contenuti della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3, ritenendo il licenziamento discriminatorio, nullo, inefficace o ingiustificato (per inidoneità psico-fisica del lavoratore) ovvero (solo per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) fondato su un fatto materiale insussistente. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 29
30 Piccole imprese (indennità dimezzate) Per le piccole imprese, sostanzialmente non cambia molto, ferma rimanendo la reintegra per il solo lic. discriminatorio, la nuova sanzione per licenziamento illegittimo sarà da 2 a 6 mensilità (anziché da 2,5 a 6), tuttavia con criterio certo ed oggettivo di 1 mensilità per ogni anno di servizio, rispetto ai "vecchi" assunti, per i quali era lasciato alla decisione del Giudice. Altre differenze per i "nuovi" assunti, sono che la sanzione può scendere da 1 a 6 per vizi formali e procedurali con 0,5 mensilità per anno, nonché la possibilità di usufruire della nuova "offerta di conciliazione" a mezzo di un'indennità esente imposte e contributi, quantificata con gli stessi criteri dei vizi formali. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 30
31 Revoca del licenziamento In base all art. 5 del decreto legislativo in caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell impugnazione dello stesso, il rapporto di lavoro deve intendersi ripristinato senza soluzione di continuità, con il riconoscimento espresso del diritto in capo al lavoratore di ricevere la retribuzione maturata nel periodo precedente la revoca, senza che possano trovare applicazione i regimi sanzionatori introdotti dal decreto. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 31
32 Cambio di appalto In caso di cambio di appalto, l anzianità e il calcolo delle indennità risarcitorie dovranno tenere conto, non solo del rapporto intercorso con l ultimo datore di lavoro, ma di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell appalto. Ad es. se un lav. è illegittimamente licenz. dopo 2 anni dal subentro del nuovo D.L., ma lavorava sull appalto già da 3 anni, quest ultimo periodo, si aggiungerà, ex art. 7, DLgs 23/15,al precedente, ai fini del calcolo dell indennizzo crescente (10 mensilità, se D.L. > 15 dip) Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 32
33 Org.ni di tendenza e Rito applicabile La disciplina contenuta nel Decreto trova applicazione anche nei confronti delle c.d. organizzazioni di tendenza, ossia con riguardo ai datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza scopo di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. Sul piano processuale la norma esclude per i licenziamenti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato a tutele crescenti l applicazione dell art. 1, commi da 48 a 68, della legge n. 92/2012 (cd. «rito Fornero»), che prevede una speciale disciplina processuale per le controversie derivanti dai licenziamenti di cui all'art. 18 della legge n. 300/1970. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 33
34 Licenziamento collettivo La norma prevede l applicazione della tutela reale (reintegra) nel solo caso in cui il licenziamento sia stato intimato senza l osservanza della forma scritta e l applicazione della tutela obbligatoria, con il riconoscimento della sola indennità risarcitoria progressiva in base all anzianità di servizio dei singoli lavoratori licenziati, nel caso di violazione delle disposizioni relative alla procedura sindacale (art. 4, comma 12, della legge n. 223/1991) e ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (art. 5, comma 1, della legge n. 223/1991). Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 34
35 Licenziamento collettivo Pertanto, nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo coinvolga lavoratori assunti prima dell entrata in vigore del decreto delegato e lavoratori assunti successivamente, il trattamento riservato a ciascuna categoria di lavoratori sarà differente, essendo i primi vincolati al regime sanzionatorio previgente e i secondi a quello delle tutele crescenti, con la sola eccezione del datore di lavoro che abbia superato la soglia dimensionale per l accesso alla procedura di licenziamento collettivo a seguito di assunzioni successive all entrata in vigore del decreto delegato, giacché in tal caso le nuove norme sanzionatorie disciplinerebbero le sorti di tutti i lavoratori licenziati collettivamente. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 35
36 ESONERO CONTRIBUTIVO Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l art. 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto l esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1 gennaio Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 36
37 ESONERO CONTRIBUTIVO confini.. La Legge precisa che l esonero: non riguarda i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico; non riguarda i premi e contributi dovuti all INAIL; non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (anche sotto forma di apprendistato, somministrazione e Colf) e ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; spetta anche ai datori di lavoro agricoli, con alcuni limiti (comma 119); non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell entrata in vigore della legge di Stabilità (si conteggiano anche le società controllate o collegate). La durata dell esonero è stabilita in un periodo massimo di 36 mesi e un importo massimo pari a euro su base annua. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 37
38 ESONERO CONTRIBUTIVO CIRCOLARE INPS n. 17 del 29/01/15 Incentivo all occupazione generalizzato vs tutti i D.L., ogni settore econom., qualsiasi area geo. = No aiuto di Stato (no ULA, de minimis, etc.); Tutti i D.L. privati (imprenditori e non) NO P.A. No lavoro intermittente o a chiamata ancorché a tempo indeterminato Si Dirigenti Si soci lavoratori coop Si somministrati assunti a tempo indeterminato Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 38
39 ESONERO CONTRIBUTIVO (Circ. INPS) Non bisogna violare i diritti di precedenza stabiliti dalla legge n. 92 del 2012, l esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) l assunzione viola il diritto di precedenza, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato nell ambito di un rapporto a tempo indeterminato ovvero cessato da un rapporto a termine; b) il datore di lavoro ovvero l utilizzatore con contratto di somministrazione sia interessato da sospensioni dal lavoro con interventi di integrazione salariale straordinaria e/o in deroga, fatti salvi i casi in cui l assunzione o la somministrazione siano finalizzate all acquisizione di professionalità diverse rispetto a quelle in possesso dei lavoratori interessati dai predetti provvedimenti. (Solo nelle unità produttiva interessate dai sopra citati interventi di integrazione salariale); c) l assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento; d) l inoltro della comunicazione telematica obbligatoria di cui al d.m (Unilav, Unisomm, ecc.) inerente l assunzione risulta effettuata decorsi i termini di legge. Si ricorda che, in tal caso, la perdita dell esonero attiene al periodo compreso fra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e quella dell inoltro tardivo della comunicazione obbligatoria. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 39
40 ESONERO CONTRIBUTIVO (Circ. INPS) Inoltre l esonero contributivo non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni: e) mancato rilascio del DURC; f) mancato rispetto dei CCNL/Territoriali/Aziendali; Invece SPETTA 1) quando si assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, si è avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. 2) Anche nei casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. 3) il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell obbligo previsto dall art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 40
41 ESONERO CONTRIBUTIVO (Circ. INPS) L esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di stabilità 2015 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Pertanto, l esonero contributivo non è cumulabile con l incentivo per l assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree, di cui all art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012. L esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è invece cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica: Es. Garanzia Giovani; assunzione lav. Beneficiari di ASPI, disabili, 50% dell indennità mensile che sarebbe spettata al lav. In caso di assunzione in mobilità per grandi imprese Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 41
42 ESONERO CONTRIBUTIVO (Circ. INPS) L esonero va riproporzionato in caso di rapporto part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria la soglia massimo di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 ( 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 ( 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell esonero contributivo. Soppressione (ahinoi) dei benefici contributivi previsti dall art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 (che segue quella della c.d. piccola mobilità) Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 42
43 CONCLUSIONI Il binomio tutele crescenti ed esonero contributivo è finalizzato a favorire assunzioni a tempo indeterminato, rimuovendo il timore di molti datori di lavoro a stabilizzare un rapporto, con la rimozione della scure della reintegra e la conoscenza a priori del pedaggio da pagare in caso di soccombenza giudiziale e se a ciò si unisce la nuova offerta di conciliazione ex art. 6, DLgs 23/15, il risultato sarà di un sensibile alleggerimento del numero delle cause. Infatti, dato che gli indennizzi ormai sono aritmeticamente definiti, sarà di gran lunga preferibile l offerta conciliativa esente. Il nuovo terreno di sfida sarà rappresentato dalla maggior flessibilità gestionale del rapporto: mansioni superiori, mansioni inferiori, demansionamento, il tema del trasferimento, il tema della reinterpretazione dell orario, il tema dei tempi di vita e di lavoro, del parttime, etc., una serie di questioni in cui si deve immaginare di essere degli interpreti che mediano con le imprese e ne capiscono le esigenze. Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 43
44 Conclusioni 2 BUON LAVORO E GRAZIE DELL ATTENZIONE Viale Regina Margherita, Roma Contratto a tutele crescenti ed esonero contributivo MF Corte di Appello di Roma 22/05/15 Avv. Fabio F. Diano 44
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