Salute e Sicurezza sul lavoro - 1. La Normativa Le Figure La Valutazione dei Rischi

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1 Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico - Corso integrato Biologia generale e Chimica biologica Modulo didattico: Organizzazione di laboratorio e Sicurezza Salute e Sicurezza sul lavoro - 1 La Normativa Le Figure La Valutazione dei Rischi

2 Salute e Sicurezza sul Lavoro - Principi Perché sicurezza e salute sul lavoro? COSTITUZIONE ITALIANA Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo e interesse della collettività Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni Art. 41. L iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

3 Salute e Sicurezza dei lavoratori sono beni di Rango Costituzionale Il Legislatore impone al datore di lavoro la tutela del lavoratore Codice Civile Art L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

4 art Particolarità del lavoro Considerazione della pericolosità legata a tutti gli elementi che caratterizzano l attività lavorativa: Tecniche usate - Sostanze nocive impiegate - Macchine, strumenti, attrezzi Salubrità dei luoghi di lavoro Esperienza Misure e rimedi preventivi che in altre lavorazioni dello stesso tipo si siano già rivelate idonei a prevenire i sinistri Tecnica Acquisizioni tecnologiche e scientifiche, presenti sul mercato, che applicabili al processo produttivo abbiano dimostrato la loro capacità di evitare sinistri

5 Negli anni del dopoguerra si sono succedute molte leggi sulla salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro in base ad un principio normante le varie ipotesi di rischi, di impiego di sostanze nocive e di attività pericolose. Novità Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (recepimento di Direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 ) Testo Unico modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Ultime integrazioni e modifiche decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella l. 9 agosto 2013, n. 98 decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni nella l. 9 agosto 2013, n. 99 decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 19

6 Composto da 306 articoli e 51 Allegati Titolo I - Principi comuni Capo I Disposizioni generali Capo II Il sistema istituzionale Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Capo IV Disposizioni penali Titolo II Luoghi di lavoro Capo I Capo II Sanzioni Disposizioni generali Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Capo II Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Capo IV - Sanzioni Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

7 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Capo I Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Capo III Sanzioni Titolo V Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro Capo I Capo II Sanzioni Disposizioni generali Titolo VI Movimentazione manuale dei carichi Capo I Capo II Sanzioni Disposizioni generali Titolo VII Attrezzature munite di videoterminali Capo I Disposizioni generali Capo II Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti Capo III - Sanzioni

8 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Titolo VIII Agenti fisici Capo I Disposizioni generali Capo II Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro Capo III Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici Capo V Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali Capo VI - Sanzioni Titolo IX Sostanze pericolose Capo I Protezione da agenti chimici Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Capo III Protezione dei rischi connessi all esposizione all amianto Capo IV - Sanzioni

9 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Titolo X Esposizione ad agenti biologici Capo I Capo II Obblighi del datore di lavoro Capo III Sorveglianza sanitaria Capo IV - Sanzioni Titolo X-bis Protezione dalla ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario Titolo XI Protezione da atmosfere esplosive Capo I Disposizioni generali Capo II Obblighi del datore di lavoro Capo III Sanzioni Titolo XII Disposizioni in materia penale e procedura penale Titolo XIII Norme transitorie e finali

10 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Allegati I. Gravi violazioni ai fini dell adozione del provvedimento di sospensione dell attività imprenditoriale II. Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34) III. Cartella sanitaria e di rischio IV. Requisiti dei luoghi di lavoro V. Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione VI. Disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro VII. Verifiche di attrezzature VIII. Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari IX. Valore delle tensioni nominali di esercizio delle macchini e degli impianti elettrici X. Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile XI. Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori XII. Contenuto della notifica particolare di cui all articolo 99 (notifica all ASL e alla Direzione Prov.le del lavoro) XIII. Prescrizione di sicurezza e salute per la logistica dei cantieri XIV. Contenuti minimi del corso di formazione peri coordinatori per la progettazione e l esecuzione dei lavori XV. Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili XVI. Fascicolo con le caratteristiche dell opera XVII. Idoneità tecnico professionale XVIII. Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali XIX. Verifiche di sicurezza nei ponteggi metallici fissi XX. Costruzione e impiego di scale portatili XXI. Formazione lavoratori addetti ai lavori in quota XXII. Contenuti minimi del Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggi) XXIII. Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre XXIV. Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza XXV. Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici

11 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Allegati XXVI. Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni XXVII. Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l ubicazione delle attrezzature antincendio XXVIII. Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione XXIX. Prescrizioni per i segnali luminosi XXX. Prescrizioni per i segnali acustici XXXI. Prescrizioni per la comunicazione verbale XXXII. Prescrizione per i segnali gestuali XXXIII. Movimentazione manuale dei carichi XXXIV. Requisiti minimi (VDT) XXXV. Vibrazioni, misure e valutazione XXXVI. Campi elettromagnetici XXXVII. Radiazioni ottiche XXXVIII. Valori limite di esposizione professionale (sostanze chimiche) XXXIX. Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria (sostanze chimiche) XL. Divieti (sostanze chimiche) XLI. Ambiente di lavoro, norme tecniche per l atmosfera XLII. Elenco di sostanze, preparati, processi XLIII. Valori limite di esposizione professionale XLIV. Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici XLV. Segnale di rischio biologico XLVI. Elenco degli agenti biologici classificati XLVII. Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento XLVIII. Specifiche per i processi industriali XLIX. Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive L. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive LI. Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi le atmosfere esplosive

12 NOVITA : (già nel D.Lgs 626/94 oggi nel D.lgs 81/2008 IMPORTANTE Obbligo per il DATORE DI LAVORO (oltre che ottemperare ai esistenti obblighi di legge in tema di sicurezza) di ORGANIZZARE la sicurezza aziendale mediante un sistema di: Rilevazione dei Rischi presenti nell attività produttiva (stesura del Documento Valutazione Rischi) Programmazione degli interventi di abbattimento o riduzione dei rischi rilevati e dei sistemi di prevenzione e protezione. Istituzione di nuove FIGURE della sicurezza Maggiore coinvolgimento e obblighi del LAVORATORE Fondamentale importanza della INFORMAZIONE e FORMAZIONE

13 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Misure Generali di Tutela art. 15, comma 1 a) La valutazione di tutti i rischi b) La programmazione della prevenzione c) L eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) Il rispetto dei principi ergonomici nell organizzazione del lavoro e) La riduzione dei rischi alla fonte; f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; g) La limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

14 Misure Generali di Tutela art. 15, comma 1 h) L utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) Il controllo sanitario dei lavoratori; m) L allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona ; n) L Informazione e la Formazione adeguate per i lavoratori; o) L Informazione e la Formazione adeguate per dirigenti e preposti p) L Informazione e la Formazione adeguate per i R.L.S.;

15 Misure Generali di Tutela art. 15, comma 1 q) Istruzioni adeguate ai lavoratori; r) La partecipazione e la consultazione dei lavoratori; s) La partecipazione e la consultazione dei R.L.S.; t) La programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza anche attraverso codici di condotta e di buone prassi; u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio, evacuazione v) L uso di segnali di avvertimento e sicurezza; z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

16 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Le figure della «sicurezza» art. 2 Lavoratore Datore di Lavoro Dirigente Preposto Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) Medico Competente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) Servizio di Prevenzione e Protezione Personale addetto al pronto soccorso Personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio

17 Comitato per l indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5) Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6) Comitati regionali di coordinamento (art. 7) Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8) Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ISPESL, INAIL, IPSEMA) (art. 9) Interpello (art. 12) Vigilanza (art. 13) Le figure della «sicurezza» Il SISTEMA ISTITUZIONALE - Titolo I, Capo II (la Legge 30 luglio 2010, n. 122 prevede l attribuzione all INAIL delle funzioni dell ISPESL e IPSEMA)

18 VIGILANZA (art. 13) Le figure della «sicurezza» 1. La vigilanza sull applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Il comma 2 riconosce competenze di vigilanza, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali limitatamente ad alcune attività: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

19 IL LAVORATORE Definizione (art. 2, comma 1, lettera a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività lavorativa nell ambito dell organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, l allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione Partecipazione e consultazione dei lavoratori Controllo sanitario Informazione Formazione Addestramento Art. 15 Art. 15, art. 25 Artt. 36 e 37

20 IL LAVORATORE gli obblighi Gli obblighi del LAVORATORE art. 20 IMPORTANTE Comma 1 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ricevute e ai mezzi forniti dal datore di lavoro

21 IL LAVORATORE gli obblighi Comma 2 IMPORTANTE a) Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza b) Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente, al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengono a conoscenza

22 IL LAVORATORE gli obblighi Comma 2 IMPORTANTE f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l arresto fino a un mese o con l ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i)

23 IL DATORE DI LAVORO Definizione (art. 2, comma 1, lettera b) Soggetto titolare del rapporto di lavoro il soggetto che ha la responsabilità dell organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa Potere decisionale Potere Di spesa

24 IL DATORE DI LAVORO Obblighi non delegabili art. 27 Il datore di lavoro NON PUÒ delegare le seguenti attività: Valutazione Dei rischi Designazione R.S.P.P.

25 IL DATORE DI LAVORO - Delega di funzioni (art. 16) La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzione delegate; d) che essa attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro.

26 IL DIRIGENTE Definizione (art. 2, comma 1, lettera d) Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l attività e vigilando su essa; Possedere specifiche conoscenze professionali Deve poter incidere sull organizzazione del lavoro COMPETENZA POTERE GERARCHICO Adeguatezza dell incarico: Sicurezza sul Lavoro

27 Gli OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO e del IL DIRIGENTE (art. 18) Comma 1 a) nominare il medico competente b) designare preventivamente i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) e) prendere misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei dispositivi collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria h) adottare le misure per il controllo delle situazioni a rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa i) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

28 Gli OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO e del IL DIRIGENTE (art. 18) l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione, addestramento m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in cui persiste un pericolo grave e immediato n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e deteriorare l ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio s) consultare il rappresentane dei lavoratori per la sicurezza nell ipotesi di cui all art. 50 (attribuzioni RLS) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell evacuazione dei luoghi di lavoro v) nelle unità con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all art.15

29 Gli OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO e del IL DIRIGENTE (art. 18) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e protezione. bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità Comma 2 Il datore di lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazione in merito: la natura dei rischi l organizzazione del lavoro, la programmazione e l attuazione delle misure preventive e protettive la descrizione degli impianti e dei processi produttivi i dati relativi alle malattie professionali i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza

30 Gli OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO e del IL DIRIGENTE (art. 18) Comma 3 Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell amministrazione tenuta, per effetto delle norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all amministrazione competente o al soggetto che ne ha l obbligo giuridico.

31 Gli OBBLIGHI del DATORE DI LAVORO e del IL DIRIGENTE (art. 18) Comma 3 bis Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 - obblighi del Preposto 20 - obblighi dei Lavoratori 22 - obblighi dei progettisti 23 - obblighi dei fabbricanti e dei fornitori 24 - obblighi degli installatori 25 - obblighi del medico competente ferma restando l esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

32 IL PREPOSTO Definizione (art. 2, comma 1, lettera e) Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell incarico conferitogli, sovraintende alla attività lavorativa e garantisce l attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Competenze professionali Potere gerarchico Conferimento di incarico SOVRAINTENDE - CONTROLLA - SEGNALA

33 IL PREPOSTO gli obblighi (art. 19) Comma 1 I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze devono: a) Sovraintendere e vigilare sull osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongano ad un rischio grave e specifico; c) Richiedere l osservanza delle misure delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori; in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro a la zona pericolosa:

34 IL PREPOSTO gli obblighi (art. 19) d) Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) Frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall articolo 37.

35 Il SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE Definizione (art. 2, comma 1, lettera l) Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all azienda finalizzati all attività di prevenzione e protezioni dai rischi professionali per i lavoratori Addetto al S.P.P. Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all articolo 32, facente parte del servizio di Prevenzione e Protezione Il Servizio Prevenzione e Protezione INTERNO è obbligatorio nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

36 Il RESPONSABILE del Servizio Prevenzione e Protezione Definizione (art. 2, comma 1, lettera f) Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; Requisiti professionali Partecipazione a specifici corsi adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Corsi in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali Consulente del Datore di Lavoro

37 Il Servizio Prevenzione e Protezione I COMPITI Art. 33 Il S.P.P. provvede: a) All individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell organizzazione aziendale b) Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive di cui all art. 28,comma 2 (valutazione dei rischi) e i sistemi di controllo di tali misure c) Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali d) A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e) A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all art. 35 f) A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all art. 36

38 IL MEDICO COMPETENTE Art. 2, comma 1 lettera h) medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all art. 38, che collabora, secondo quanto previsto dall articolo 29, comma 1 con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti i compiti l presente decreto Art. 2, comma 1 lettera m) Sorveglianza sanitaria insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell attività lavorativa Collabora con il Datore di Lavoro Piena autonomia Professionale

39 Il MEDICO COMPETENTE GLI OBBLIGHI (art. 25) Collabora con il Datore di Lavoro e con il S.P.P. alla valutazione dei rischi alla predisposizione dell attuazione delle misure per la tutela della salute e dell integrità psico-fisica dei lavoratori all attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo conto degli indirizzi specifici più avanzati Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti

40 Il MEDICO COMPETENTE GLI OBBLIGHI (art. 25) segue Comunica per iscritto in occasione della riunione di cui all art. 35 al Datore di Lavoro al R.S.P.P. ai R.L.S. i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all anno Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti

41 Il MEDICO COMPETENTE LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41) La SORVEGLIANZA SANITARIA è effettuata dal Medico Competente NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A RICHIESTA DEL LAVORATORE Purché la richiesta sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi

42 Il MEDICO COMPETENTE - LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41) La SORVEGLIANZA SANITARIA comprende Visita medica PREVENTIVA intesa a constatare l assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato per valutare la sua idoneità alla mansione specifica Visita medica PERIODICA per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica Visita medica su RICHIESTA DEL LAVORATORE Visita medica in occasione del CAMBIO DI MANSIONE onde verificare la idoneità alla mansione specifica Visita medica alla CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO nei casi previsti dalla normativa Visita medica preventiva in FASE PREASSUNTIVA Visita medica precedente alla RIPRESA DEL LAVORO a seguito assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi

43 Il MEDICO COMPETENTE - LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41) In base delle risultanze delle visite mediche il Medico Competente esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneità b) idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni c) inidoneità temporanea d) inidoneità permanente Il giudizio viene espresso per iscritto dando copia dello stesso al lavoratore ed al datore di lavoro Nel caso di espressione del giudizio di INIDONEITÀ TEMPORANEA vanno precisati i limiti temporali di validità

44 Il MEDICO COMPETENTE - LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 41) Avverso i giudizi del Medico Competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso Art. 42 Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica Il Datore di Lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un idoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza

45 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Art. 2, comma 1 lettera i) Persona eletta o designata per RAPPRESENTARE I LAVORATORI per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. Figura introdotta dal d.lgs 626/94 Eletta dai lavoratori o designata dalle OO.SS. ha competenza solo in materia di SICUREZZA non entra in materia di rivendicazioni sindacali non contratta con l Azienda

46 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza In funzione dei lavoratori in Azienda possono essere un numero minimo di: UN rappresentante nelle aziende fino a 200 lavoratori TRE rappresentanti nelle azienda da 201 a lavoratori SEI rappresentanti in tutte le aziende con più di lavoratori Novità introdotte dal d.lgs n. 81/2008 R.L.S. territoriale R.L.S. Sito produttivo

47 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - PREROGATIVE Art. 50 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e del medico competente d) è consultato in merito alla formazione di cui all art. 37 e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

48 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - PREROGATIVE segue art. 50 f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza g) Riceve una formazione adeguata h) Promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori i) Formula osservazioni in caso di visite e verifiche effettuate dall autorità competenti,dalle quali è di norma sentito l) Partecipa alla riunione periodica di cui all art, 35 m) Fa proposte in merito all attività di prevenzione n) Avverte il responsabile dell azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività o) Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute

49 La VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 17 Definizione: art. 2, comma 1, lettera q) Valutazione globale e documentata d tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo di livelli di salute e sicurezza Attività chiave per perseguire in azienda la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro

50 VALUTAZIONE DEI RISCHI art. 17 La VALUTAZIONE di TUTTI i RISCHI (art. 17) prevede l elaborazione di un DOCUMENTO (secondo quanto indicato all art. 28) Tale documento deve contenere: una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

51 VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCETTI Definizioni art 2, comma 1 PERICOLO Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni RISCHIO Probabilità di raggiungimento di livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione di un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

52 VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCETTI Per esprimere in pratica il rischio presente in azienda si possono utilizzare griglie identificative dove viene attribuito un valore (arbitrario) alla PROBABILITA di accadimento dell evento ed al DANNO (gravità/magnitudo) presumibilmente provocato. Il prodotto di tali fattori fornisce un indicazione del FATTORE di RISCHIO: maggiore è il numero, maggiore è la gravità dello specifico rischio e maggiore è l urgenza dell intervento da parte dell azienda. Indice (Fattore) di Rischio = Probabilità x Magnitudo Valori da 1 a 16 Danno (magnitudo) Probabilità Si avrà una gamma di rischi che si possono indicare quali: Trascurabile - Lieve 1 ~ 2 Modesto - Moderato 3 ~ 6 Alto Molto alto 8 ~ 12 Elevatissimo > 12

53 VALUTAZIONE DEI RISCHI MODALITA Compete al Datore di Lavoro (attività non delegabile) Si avvale della collaborazione: Medico Competente Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Previa Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

54 VALUTAZIONE DEI RISCHI MODALITA (art. 29) La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fine della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità AGGIORNAMENTO CONTINUO Nuovi rischi Modifiche attività produttiva Nuova organizzazione Infortuni accaduti (considerando anche attività similari)

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