La misura degli interessi moratori è stata determinata nel 5,27%. RITARDATI PAGAMENTI NEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

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2 Capitolo n. 1 Procedura di applicazione L'art. 133, comma 1, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei Contratti Pubblici (si vedano le notizie VI04740 del 15/02/2007 e VI08472 del 15/10/2008) dispone che i certificati di pagamento ed i titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, devono essere emessi "alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'art. 5" (regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici). In caso di ritardo, continua l'articolo, nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa, rispetto ai termini di cui sopra, "spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e di mora, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture". Il successivo art. 253, comma 2, del Codice, chiarisce che "per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento", continuano ad applicarsi il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, "nei limiti di compatibilità con il presente codice". L'art. 114, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, richiama, al fine di determinare gli interessi in oggetto, la disciplina di cui al D.M. n. 145 del 2000, Capitolato generale d'appalto. Tutto ciò premesso, in attesa del nuovo regolamento di attivazione del Codice dei contratti, la disciplina applicabile è la seguente: Ritardo nel pagamento degli acconti La disciplina resta invariata sia per i contratti stipulati prima del 28 luglio 2000 (normativa vigente: artt. 35 e 36 del D.P.R. 1063/62) sia per i contratti stipulati a partire dal 28 luglio 2000 (normativa vigente: artt. 29 e 30 del D.M. 145/2000): Qualora il certificato di acconto non sia emesso entro i 45 giorni dalla scadenza del termine fissato dal Capitolato speciale, ovvero dal raggiungimento dell'importo prescritto per ciascuna rata, dal 46 al 105 giorno spettano sulle somme dovute gli interessi legali come di seguito determinati: Dal al Tasso 21/4/ /12/1990 5,00% 16/12/ /12/ % 1/1/ /12/1998 5,00% 1/1/ /12/2000 2,50% 1/1/ /12/2001 3,50% 1/1/ /12/2003 3,00% 1/1/ /12/2007 2,50% 1/1/ /12/2009 3,00% 1/1/ /12/2010 1,00% ,50% Qualora l'emissione del certificato ritardi ancora, dal 106 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Ulteriormente: una volta emesso il certificato di acconto, qualora nei 30 giorni successivi a tale emissione non sia emesso anche il titolo di spesa, dal 31 al 90 giorno spettano sulle somme dovute gli interessi legali come di seguito determinati: Dal al Tasso 21/4/ /12/1990 5,00% 16/12/ /12/ % 1/1/ /12/1998 5,00% 1/1/ /12/2000 2,50% 1/1/ /12/2001 3,50%

3 1/1/ /12/2003 3,00% 1/1/ /12/2007 2,50% 1/1/ /12/2009 3,00% 1/1/ /12/2010 1,00% 1/1/2011 1,50% Qualora l'emissione del titolo di spesa ritardi ancora, dal 91 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Ritardo nel pagamento della rata di saldo Contratti stipulati prima del (artt. 35 e 36 del D.P.R. 1062/63): Qualora l'emissione del relativo titolo di pagamento ritardi oltre i 120 giorni dalla data di collaudo, ovvero dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere rilasciato il certificato di collaudo, dal 121 al 180 giorno spettano sulle somme dovute gli interessi legali come di seguito determinati: Dal al Tasso 21/4/ /12/1990 5,00% 16/12/ /12/ % 1/1/ /12/1998 5,00% 1/1/ /12/2000 2,50% 1/1/ /12/2001 3,50% 1/1/ /12/2003 3,00% 1/1/ /12/2007 2,50% 1/1/ /12/2009 3,00% 1/1/ /12/2010 1,00% 1/1/2011 1,50% Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora, dal 181 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Contratti stipulati a partire dal (artt. 29 e 30 del D.M. n. 145 del 2000) Qualora il pagamento della rata di saldo ritardi oltre i 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (ovvero dalla data entro la quale avrebbe dovuto essere rilasciato il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione), dal 91 al 150 giorno spettano gli interessi legali del 2,5% fino al 31 dicembre 2000 (in ragione d'anno), del 3,5% (in ragione d'anno) dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, del 3% dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 e del 2,5% dal 1 gennaio Poichè il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari a tale rata, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo (art. 28, comma 9, Legge 109/94 e 102, comma 3, D.P.R. 554/99), nel caso di mancata presentazione preventiva della garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo decorre dall'effettiva presentazione di tale garanzia (art. 29, comma 3, D.M. 145/2000). Qualora il ritardo si protragga, dal 151 giorno in poi sono dovuti gli interessi di mora. Capitolato Generale del Lavori Pubblici : artt. 35 e 36 Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962 n.1063 Capitolato generale del Ministero dei lavori pubblici Art. 35 Ritardi nei pagamenti degli acconti Qualora il certificato di pagamento delle rate in acconto non sia emesso, per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori o per qualsiasi altro motivo attribuibile all'amministrazione, entro i termini di cui al secondo comma del precedente art. 33, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute fino alla data di emissione del detto certificato. Qualora tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, dal giorno successivo a tale scadenza è dovuto l'interesse di mora pari all'interesse praticato dagli istituti di credito di diritto pubblico o dalle banche di interesse nazionale, in applicazione

4 di disposizioni o accordi disciplinanti il mercato nazionale del danaro, a norma del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375, e successive modificazioni. La misura di tale interesse è accertata annualmente con decreto dei Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Qualora l'emissione del titolo di spesa a favore dell'appaltatore sia ritardata oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di acconto, spettano all'appaltatore stesso gli interessi legali sulla somma dovuta dallo spirare del termine anzidetto e fino alla data di emissione del titolo di spesa. Ove tale emissione ritardi ancora per oltre 60 giorni, sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del comma precedente. Tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224, 2 comma del codice civile. Trascorsi i termini di cui sopra o nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore, ferma restando la corresponsione degli interessi di cui i precedenti commi, ha facoltà, previa costituzione in mora dell'amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere, a norma dell'art. 44, il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Art. 36 Ritardo nel pagamento della rata di saldo Qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo comprensiva delle ritenute, sia ritardata per più di 120 giorni dalla data del certificato di collaudo, per motivi attribuibili all'amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulla rata medesima a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine suindicato. Comunque, fermo restando il disposto dell'art. 96, 2 comma, del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, qualora l'emissione del titolo di pagamento del saldo non venga effettuata entro 120 giorni dalla data entro la quale doveva essere rilasciato il certificato di collaudo, dal giorno successivo alla scadenza di tale termine l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi legali fino al giorno dell'emissione del titolo di pagamento. Nei casi di cui ai commi precedenti, qualora l'emissione del titolo di pagamento della rata di saldo ritardi ancora per oltre 60 giorni dal giorno successivo a tale scadenza sono dovuti gli interessi moratori computati a norma del primo comma dell'art. 35. Infine sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 30 giorni dopo la data della registrazione alla Corte dei Conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie.

5 Capitolo n. 2 Elenco della variazioni dei tassi applicabili con riferimento agli ultimi quindici anni Riferimento normativo Periodo % DM 21 aprile 1999 (G.U. n. 104 del ) 1 gennaio dicembre ,375% DM 29 marzo 2000 (G.U. n. 85 dell' ) 1 gennaio dicembre ,25% DM 3 aprile 2001 (G.U. n. 94 del ) 1 gennaio dicembre % DM 31 luglio 2002 (G.U. n. 215 del ) 1 gennaio dicembre ,25% DM 19 marzo 2003 (G.U. n. 82 dell' ) 1 gennaio dicembre ,375% DM 12 marzo 2004 (G.U. n. 88 del ) 1 gennaio dicembre ,125% DM 12 aprile 2005 (G.U. n. 91 del ) 1 gennaio 2005/31 dicembre ,125% DM 12 maggio 2006 (G.U. n. 118 del 23/05/2006) 1 gennaio 2006/31 dicembre ,35 DM 24 ottobre 2008 (G.U. n. 264 dell'11/11/2008) 1 gennaio 2007/31 dicembre ,95 DM 19 febbraio 2009 (G.U. n. 50 del 2/03/ gennaio 2008/31 dicembre ,83% DM 4 agosto 2009 (G.U. n. 194 del 22/08/2009) 1 gennaio 2009/31 dicembre ,64% DM 14 giugno 2010 (G.U. n. 143 del 22/06/2010) 1 gennaio 2010/31 dicembre ,28% DM 27 maggio 2011 (G.U. n. 145 del 24/06/ gennaio 2011/31 dicembre ,08% D.M. 28 agosto 2012 (G.U. n. 206 del 4/09/ gennaio 2012/31 dicembre ,27%

6 Capitolo n. 3 La normativa vigente Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. --- estratto --- Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori. Art. 30. Interessi per ritardato pagamento Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.

7 Confindustria Vicenza

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