L ATTIVITA DEL CAF Asseverazione degli studi di settore

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1 C A F I M P R E S E F E D E R C E D S. r. l. Unipersonale Centro di assistenza fiscale alle Imprese Autorizzato dall Agenzia delle Entrate all esercizio di attività di Assistenza Fiscale alle Imprese in data 22 Luglio 2003 Albo C.A.F. n 146 L ATTIVITA DI ASSISTENZA FISCALE PRESTATA DAL C.A.F. IMPRESA GENERALITA L assistenza fiscale potrà essere svolta in forma diretta da parte del C.A.F. Tenuta delle scritture contabili Predisposizioni dichiarazioni tributarie Visto di conformità L ATTIVITA DEL CAF Asseverazione degli studi di settore Invio telematico delle dichiarazioni Altre attività previste dall oggetto sociale Una parte delle suddette attività possono essere delegate alle Società di Servizi collegate al CAF ed in particolare la tenuta delle scritture contabili, l elaborazione delle dichiarazioni e l invio telematico. Il CAF, tramite uno o più responsabili fiscali da individuare tra gli iscritti nell albo dei dottori commercialisti o ragionieri liberi professionisti, su richiesta del contribuente rilascia due tipologie di visti sulle dichiarazioni: Il visto di conformità che implica il riscontro della corrispondenza dei dati riportati nel modello unico alla relativa documentazione contabile, oltre al controllo degli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni ed i crediti, le ritenute d acconto. L asseverazione degli elementi rilevanti ai fini degli studi di settore, l attesa che gli elementi contabili ed extra contabili comunicati all amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti delle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Il Responsabile Fiscale rilascia i visti di cui sopra se le dichiarazioni e le scritture contabili sono: Predisposte e tenute direttamente dal CAF; Direttamente dallo stesso contribuente; Da una società di servizi collegata al CAF. Il tutto deve avvenire sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF. Il Responsabile fiscale per rilasciare il visto di conformità: verifica la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell I.V.A.;

2 verifica la corrispondenza dei dati della dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Il controllo consiste nel verificare che l importo indicato nella dichiarazione è giustificato da una regolare scrittura contabile a seguito di un documento fornito dal contribuente senza dover entrare nel merito degli importi riportati. La circolare ministeriale n.134/1999 afferma che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della corrispondenza dei dati contabili alla documentazione fornita dal contribuente. attesta la congruità dell ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause a giustificazione dell eventuale scostamento dei ricavi congrui. La stessa circolare ministeriale n.134 rammenta che saranno diversamente considerate le posizioni dei soggetti che risultano aver dichiarato un ammontare non congruo di ricavi e per le quali è stata attestata la sussistenza di cause che giustificano lo scostamento. Si deve concludere che l impresa non congrua ma in possesso dell asseverazione attestante le cause soggettive od oggettive che giustificano la non congruità sarà considerata diversamente a livello di selezione dei soggetti da verificare, rispetto all impresa non congrua, ma priva dell attestazione delle cause. Questa ipotesi di selezione diversificata nell individuazione delle imprese da verificare può rappresentare un aspetto positivo da evidenziare nel rapporto con il proprio cliente. Da parte sua il CAF dovrà effettuare un continuo e periodico monitoraggio delle: cause soggettive (esempio: indisponibilità del titolare, del collaboratore, dei soci per determinati periodi dell anno); cause oggettive (esempio: crisi di mercato, difficoltà logistiche di vendita, intoppi burocratici, eventi metereologici per attività turistiche). Per l impresa non congrua si dovrà predisporre una memoria di difesa che potrà trovare supporto anche nelle possibili anomalie della procedura GERICO/studio di settore che non evidenzia il caso specifico nella presunzione dei ricavi. C.A.F. DIPENDENTI Appone il visto di conformità Fa assistenza fiscale alle persone fisiche (dipendenti, pensionati e collaboratori) C.A.F. IMPRESE Appone il visto di conformità e asseverazione studi di settore (visto leggero) Fa assistenza fiscale alle imprese ordinarie e semplificate socie. Pagina 2 di 7

3 IL VISTO DI CONFORMITA E DI ASSEVERAZIONE RILASCIATI DAL C.A.F. IMPRESE Verifica di corrispondenza per il visto di conformità Il rilascio del visto di conformità implica: a) il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d imposta, lo scomputo delle ritenute d acconto. I controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni; b) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell I.V.A.; c) nella verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. Tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all ammontare delle componenti positive e negative all attività d impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sul valore aggiunto e dell imposta regionale sull attività produttiva, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d imposta. Effetti del visto di conformità. L amministrazione finanziaria, in presenza del visto, limiterà i propri controlli alla regolarità dei versamenti eseguiti e adotterà criteri, diversificati per i controlli selettivi delle dichiarazioni. In caso di richiesta di chiarimenti o documenti il Caf sarà informato, contestualmente al contribuente, in modo da essere partecipe all attività istruttoria da cui potrebbero scaturire dei rilievi. La verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ai fini dell imposta sul reddito e sul valore aggiunto, la verifica della corrispondenza dei dati della dichiarazione alle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione sono fasi di lavoro, pur definite formalmente ma determinanti ai fini del rilascio del visto di conformità (e conseguentemente dell asseverazione). Metodologia. Si ritiene consigliabile una verifica periodica (per esempio trimestrale, sulla falsariga di quella del collegio sindacale) e una documentazione dell attività svolta tramite carte di lavoro annuali. Appare opportuno e utile che tale attività di verifica (e relativa documentazione) sia svolta in entrambe le fattispecie di assistenza fiscale: sia nel caso di tenuta indiretta della contabilità (indispensabile) che in quella diretta da parte del Caf incaricato di apporre il visto di conformità. Si potrà così disporre di un documento riassuntivo che fotografa l andamento contabile dell intero periodo d imposta, formato gradualmente durante l anno che consenta di trarre agevolmente le valutazioni finali in ordine alla possibilità di apposizione o meno del visto. Libri e scritture contabili obbligatorie (civili e fiscali). Rilevazione sistematica durante l anno dello stato di aggiornamento dei libri sociali, contabili, fiscali e previdenziali. Adempimenti tributari e versamenti imposte e contributi. Rilevazione sistematica durante l anno dei vari adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali e dei versamenti unificati (il controllo sulla tempestività dei versamenti non rientra fra quelli necessari per il rilascio del visto, si veda la circolare del Ministero delle Finanze del 17 giugno 1999, n.134/e, punto 5, ma si ritiene comunque opportuna l attività). Pagina 3 di 7

4 Corrispondenza delle scritture contabili alla documentazione. Indagini da svolgere più volte durante l anno, mediante selezione di un campione di operazioni nei cicli essenziali aziendali, verificandone poi il flusso e la rilevazione contabile. Pagina 4 di 7

5 L asseverazione controlla i dati per gli Studi di Settore L asseverazione implica che il responsabile del Caf deve verificare che gli elementi contabili ed extra contabili comunicati all amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell applicazione degli Studi di Settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. La verifica viene limitata: Al controllo del costo del venduto (differenza rimanenze iniziali + acquisiti rimanenze finali), come risultante dalle scritture contabili, con esclusione di accertamenti relativi alla reale consistenza del magazzino; Alla corrispondenza dei dati relativi ai beni strumentali, di cui si è tenuto conto per gli Studi di Settore (escluso gli immobili) con le annotazioni fatte nelle scritture contabili obbligatorie (registro beni ammortizzabili o libri inventari); Alla corrispondenza delle spese indicate nella dichiarazione dei redditi con gli importi annotati nelle scritture contabili. Sono esplicitamente esclusi dall asseverazione: I dati per i quali è necessario esaminare l intera documentazione contabile o gran parte di essa (per esempio dati espressi in forma percentuale come tipologia clientela, ecc.); I dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente (per esempio dati riferiti ai cicli produttivi, interno-esterno, ecc.); I dati relativi alle unità immobiliari utilizzate per l esercizio dell attività. L asseverazione oltre a rappresentare la constatazione cioè la fotografia dei dati ed elementi rilevanti per l applicazione degli studi di settore comprende l elaborazione degli stessi, cioè il calcolo presunti da Gerico. La congruità dell ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli Studi di Settore, ove applicabili (ovvero l attestazione di cause che giustifichino l eventuale scostamento) è attività di competenza dell asseverazione. SOGGETTI ESCLUSI: Le cause generali di esclusione degli Studi di Settore, si ricorda sono previste dall art.10, comma 4, della legge 8 maggio 1998, n.146. Ricavi superiori al limite fissato per ciascuno studio approvato e, in ogni caso, per ricavi superiori a (10 miliardi di lire); Periodo d imposta inferiore o superiore a 12 mesi (se l attività è a carattere stagionale il periodo d imposta è comunque considerato pari a 12 mesi); Hanno inizio o cessazione di attività, anche nel caso in cui avvengano il 1 gennaio (Inizio) o il 31 dicembre (Cessazione); Modifica in corso d anno dell attività esercitata; non opera se le due attività esercitate sono comprese nello stesso Studio di Settore, Variazione di soggettività nel corso dell anno: donazioni conferimenti, trasformazioni, ecc. Per le scissioni gli studi restano, eventualmente, applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle società scisse; Determinazione reddito con criteri forfetari; Incaricati alle Vendite a domicilio (art.46 L 11 giugno 1971, n.426); Pagina 5 di 7

6 Periodo di non normale svolgimento dell attività, ad esempio: liquidazione, attività produttiva non ancora iniziata, sospensione dell attività ai fini amministrativi comunicata alla C.C.I.A.A.A., ecc., Classificazione del reddito in una categoria diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili (F o G) contenuto nello stesso studio di settore (circ. n.58/e del ). N.B. Cause di esclusione sono previste dalla legge a priori per qualsiasi tipo di studio. Dal 1998 comportano la non applicazione anche dei parametri. Esistono delle attività che sono state escluse dai parametri già in sede di approvazione degli stessi, il cui elenco è contenuto negli allegati 2/a e 2/b al DPCM G.U. del ). CAUSE DI INAPPLICABILITA Le cause di inapplicabilità: consistono in circostanze tipiche degli Studi di Settore e possono divergere a seconda della macroarea considerata; sono emerse durante la lavorazione e sono indicate nei relativi decreti di approvazione (art.2 di ciascun decreto); non sono state individuate relativamente alle attività professionali; riguardano esclusivamente gli Studi di Settore; L esistenza di tali cause comporta assoggettamento a Parametri (art.4, comma 1, DPR , n.195). cooperative che operano esclusivamente a favore delle imprese associate; cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano solo a favore degli utenti stessi; cooperative che esercitano l attività di trasporto con taxi (e noleggio di autovetture con autista) Studio di Settore SG72A codice , in vigore dal periodo di imposta ULTERIORI CAUSE DI INAPPLICABILITA Cause individuate in via generale, ma con riferimento a determinate modalità di svolgimento dell attività (multipunto e multiattività) differenziate per settore. Dall anno 2000 il Decreto Dirigenziale del ha introdotto l obbligo dell annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell applicazione degli Studi di Settore, rimuovendo, in linea di principio, le cause di inapplicabilità. Sostanzialmente sussistono solo per il primo anno di applicazione di nuovi Studi di Settore. Cause di inapplicabilità differenziate per settore di attività (fatti salvi gli obblighi di annotazione separata): 1. Manifatture, attività svolta attraverso l utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quello di produzione. non sussiste in caso di utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto vendita con locali contigui a quello di produzione; sussiste in caso di utilizzo di più punti di produzione, ovvero di un punto di produzione e di più punti vendita in locali non contigui a quello di produzione; non si verifica per lo Studio SD17U (in vigore dal 2002) la presenza di più punti costituisce una caratteristica fisiologica. 2. Commercio nel caso di utilizzo di più punti vendita e nel settore dei Servizi utilizzo di più punti di produzione; Pagina 6 di 7

7 Tuttavia, non si verifica alcuna causa di inapplicabilità se: la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell attività stessa individuata nei singoli decreti di approvazione. I diversi punti vendita sono situati nell ambito dello stesso territorio comunale per quanto riguarda gli Studi di Settore di cui ai codici SM17U SM18U SM19U SM21A SM21B SM21C SM21D SM21E SM21F SM25A SM25B SM26U. 3. Nel caso di esercizio di due o più attività d impresa, non rientranti nel medesimo Studio di Settore, se i ricavi dichiarati alle attività non prevalenti supera il 20% dell ammontare dei ricavi dichiarati. Non si verifica per il codice studio SM13U. Se è stata tenuta, volontariamente, separata annotazione per ciascun punto di vendita o di produzione, ovvero per ciascuna attività, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità evidenziate e si applicano i criteri per multipunto e/o multiattività. Pagina 7 di 7

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