FAC SIMILE da non allegare alla domanda di adesione. La Convenzione verrà successivamente trasmessa in duplice copia per la sottoscrizione
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- Emanuele Angelo Buono
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1 CONVENZIONE PER L ATTIVITÀ DI COMPILAZIONE, GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE E TRASMISSIONE DELLE ATTESTAZIONI ISEE/ISEEU (AI SENSI DEL D.LGS. 109/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI) CIG... TRA l Università degli Studi di Verona, di seguito denominata Università, con sede e domicilio fiscale in Verona, Via dell Artigliere n. 9, P. I.V.A C. FISCALE , nella persona del legale rappresentante, E Il Centro di assistenza fiscale., di seguito denominato CAF/CAAF, rappresentato da., con sede legale in alla Via.., iscritto all albo dei CAF con n... cod.fis./partita IVA.., P R E M E S S O CHE in base a quanto previsto dall art. 3, comma 1, del DPR 306 del 25 luglio 1997, le Università graduano l importo dei contributi universitari secondo criteri di equità in relazione alle condizioni economiche dell iscritto utilizzando metodologie adeguate a garantire un effettiva progressività, anche allo scopo di tutelare gli studenti di più disagiata condizione economica, valutata secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 ; CHE il decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 e successive modifiche ed integrazioni ha determinato i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali e assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel corso a determinate situazioni economiche; CHE le Università, in base a quanto previsto dal DPCM 9 aprile 2001, individuano le condizioni economiche dello studente utilizzando l indicatore della situazione economica equivalente ISEE di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche; CHE l art. 5 del citato DPCM dispone, inoltre, l utilizzo di criteri specifici e aggiuntivi per l individuazione della situazione economica dello studente (Indicatore ISEEU) prevedendo: - l integrazione del nucleo familiare dello studente con quello dei genitori qualora non ricorrano le condizioni di cui all art. 3, lettere a) e b) del comma 3; - integrazione dell Indicatore ISEE con i redditi percepiti e il patrimonio posseduto all estero dal nucleo familiare; - valutazione al 50% dei redditi percepiti e dei patrimoni posseduti dai fratelli e sorelle dello studente richiedente; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: Art. 1: Oggetto della Convenzione. 1
2 La presente Convenzione ha per oggetto l esecuzione del servizio di compilazione, raccolta delle dichiarazioni sostitutive uniche, di determinazione, certificazione e trasmissione dell indicatore della situazione economica equivalente, integrato con gli ulteriori parametri previsti dal DPCM 9 aprile 2001, dei nuclei familiari degli studenti che si iscrivono all Università per l a.a. 2014/2015; Il servizio è svolto nei confronti degli studenti da tutte le sedi operative o referenti operativi autorizzati, indicati all atto della richiesta di convenzionamento, il cui elenco fa parte integrante della presente convenzione. Tali sedi si impegnano a trasmettere i dati ad un unico centro di raccolta, individuato sempre all atto della richiesta di convenzionamento, cui farà riferimento l Università. Il servizio viene più precisamente descritto negli articoli successivi. Art. 2: Descrizione delle attività oggetto della convenzione. Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi tramite le proprie sedi operative o referenti operativi autorizzati: - assistenza e compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica ai fini del rilascio dell Attestazione ISEEU a favore di tutti gli studenti dell Università; - informazione agli studenti relativamente all ISEEU e alla compilazione della Dichiarazione sostitutiva unica; - rilascio dell Attestazione ISEE/ISEEU; - rilascio dell Attestazione ISEEU agli studenti eventualmente già in possesso dell Attestazione ISEE standard; - per lo studente straniero non residente in Italia verrà effettuato il calcolo in analogia all ISEEU, sulla base dei documenti previsti dalla normativa vigente. Il CAF si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni rese nei confronti degli studenti che ne faranno richiesta. Il CAF garantisce ogni necessaria verifica, sulla base dei propri archivi telematici e cartacei, da parte dell Università, relativa all espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. Sono a carico del CAF tutti gli oneri e gli obblighi qui di seguito elencati: - disponibilità di risorse umane adeguate, per numero e qualità, alla prestazione da eseguire; - disponibilità di un responsabile in grado di seguire la buona esecuzione del servizio e di tenere i necessari contatti fino al termine del lavoro, anche al fine della trasmissione telematica dei dati; - disponibilità delle attrezzature informatiche necessarie ed adeguata capacità di gestione delle stesse, comprese la trasmissione dei dati; - custodia e segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03); - ogni altro onere relativo all esecuzione e alla responsabilità del servizio. - ampio orario di apertura al pubblico, che non potrà comunque essere inferiore ad almeno due giorni alla settimana per gli sportelli che non costituiscono sede stabile. Sono fatti salvi i 2
3 giorni di chiusura in concomitanza con le festività da calendario, per i quali il CAF dovrà assicurare una tempestiva informazione all utenza; - individuare, per i rapporti tra Università e CAF, anche per la risoluzione di tutte le possibili problematiche, un unico referente per ciascun CAF aderente alla proposta di servizio; - mettere a disposizione dell Università i dati anche in forma cartacea ai fini delle verifiche previste dalla normativa. Il CAF mette a disposizione dell Università l elenco delle proprie sedi autorizzate sul territorio con relative ubicazioni, contatti telefonici, nonché i giorni e gli orari di apertura al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.. e si impegna a comunicare tempestivamente all Università ogni variazione riguardante le sedi, intervenuta successivamente alla data della presente Convenzione. Art. 3: Periodo di consegna delle dichiarazioni sostitutive uniche. Il CAF si impegna a ricevere gli studenti al fine del rilascio dell attestazione ISEEU entro il 30 aprile Art. 4: Trasmissione dei dati all Ateneo. Il CAF provvede a trasmettere all Ateneo tutti i dati analitici dello studente e del nucleo familiare secondo la SPECIFICA TECNICA fornita dall Università e che costituisce parte integrante della presente convenzione. Il CAF potrà effettuare l upload dei dati, anche giornalmente, tramite un accesso ad un sito web sicuro, con le credenziali che gli verranno rilasciate, dopo la sottoscrizione della presente convenzione. Le eventuali variazioni delle attestazioni ISEEU già inviate saranno acquisite dall Ateneo nello stesso formato e con le stesse modalità. La trasmissione dei dati all Università sarà effettuata attraverso un unico centro di raccolta, individuato nel soggetto indicato all atto della richiesta di collaborazione, entro e non oltre i seguenti termini: - il primo invio entro il 31 luglio 2014 (pratiche rilasciate entro il 30/07/2014 e così via per le scadenze successive); - i successivi invii con le seguenti scadenze: 29 agosto settembre settembre ottobre ottobre novembre novembre dicembre dicembre
4 15 gennaio gennaio febbraio febbraio marzo marzo aprile aprile un invio in data 20 ottobre 2014 che includa tutte le pratiche, non ancora trasmesse, rilasciate entro il 15 ottobre 2014; - l Università si riserva di richiedere ulteriori invii con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi. Ogni trasmissione dei dati dovrà includere tutte le pratiche, non ancora trasmesse, rilasciate entro il giorno antecedente la scadenza di invio. A titolo esemplificativo, la trasmissione di dati del 15 settembre 2014 dovrà includere tutte le pratiche rilasciate tra il 29 agosto 2014 ed il 14 settembre 2014 oltre alle pratiche non trasmesse con i precedenti invii. Il centro di raccolta si impegna a comunicare alle proprie sedi operative indicate all atto della richiesta di convenzionamento, tutte le informazioni comunicate dall Università. Al fine di mettere a punto tale modalità di trasmissione ed acquisizione dei dati, si prevede una fase di test da effettuare entro il 10/07/2014. Il CAF provvederà inoltre a trasmettere, secondo l elenco fornito dall Università, i flussi XML trasmessi all INPS delle attestazioni ISEE rilasciate agli studenti, o al relativo nucleo familiare, ai fini del calcolo dell ISEEU. In caso di adesione a tale avviso pubblico, il CAF si impegna a riportare il codice CIG assegnato in tutte le comunicazioni ed operazioni relative alla gestione della convenzione, e sulle relative fatture che verranno emesse. Art. 5: Corrispettivo. Per le attività di cui alla presente convenzione l Università si impegna a corrispondere l importo di Euro 2,80 IVA compresa, per ogni attestazione ISEEU rilasciata dal CAF e trasmessa telematicamente all Università entro i termini stabiliti al precedente art. 4. Art. 6: Modalità di pagamento. Il CAF invierà all Università fattura per il servizio svolto al 31 dicembre 2014 e al 30 aprile Alle fatture dovrà essere allegato, in formato digitale elaborabile, l elenco analitico delle attestazioni ISEEU rilasciate e trasmesse telematicamente, nonché i nominativi degli studenti richiedenti. 4
5 Il pagamento da parte dell Università avverrà entro 60 gg. dal ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario. Il CAF si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 7: Copertura assicurativa. Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa n. del emessa dalla Società, eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione. Art. 8: Penali. Il CAF sarà assoggettato ad una penale di Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei dati all Università, eccettuato il caso di ritardo a lui non imputabile. E fatto salvo comunque il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni. Art. 9: Obblighi dell Università. L Università si impegna a dare adeguata pubblicità del presente accordo agli studenti interessati, dando notizia del servizio erogato dal CAF e dell ubicazione delle sedi da questo messe a disposizione sul territorio nazionale. L Università provvederà a fornire ai CAF tutte le indicazioni necessarie per il calcolo dell ISEEU e per la simulazione dell ISEEU per gli studenti stranieri non residenti. Art. 10: Trattamento dei dati personali Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, in particolar modo riguardo agli standard stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti degli interessati. Il CAF si impegna, al momento in cui vengono acquisite (a mezzo delle società con cui opera) le Dichiarazioni sostitutive uniche e i dati aggiuntivi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, di rendere noto all interessato che la documentazione e i dati documentati sono trattati e trasmessi all Università per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione. Art. 11: Durata della convenzione La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 30/04/2015. Art. 12: Risoluzione ex art C.C. In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, la presente convenzione si intende risolta di diritto ai sensi dell art C.C. Art. 13: Registrazione della Convenzione 5
6 La convenzione viene registrata e bollata solo in caso d uso; le spese di registrazione e l imposta di bollo saranno comunque a carico del richiedente. Art. 14: Foro competente Per le controversie relative all esecuzione della convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Verona. PER L UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Il Legale Rappresentante Verona, PER il CAF Il Legale Rappresentante Luogo, 6
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