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1 PACCHETTO LIGHT FASCICOLO INFORMATIVO AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI Convenzione Volkswagen Bank GmbH Autovetture, veicoli commerciali Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa al Contraente comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa MOD /2013

2 Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina Retro Cover 0 di 5 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

3 NOTA INFORMATIVA La presente nota informativa e redatta secondo lo schema predisposto dall ivass, ma il suo contenuto non e soggetto alla preventiva approvazione dell ivass. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE Monaco (Germania) Sede legale: Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito telefonico: Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n 2398 ed iscritta all Albo delle imprese di assicurazione n e all'albo gruppi assicurativi n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Il Patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 281,6% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2011. Si precisa, inoltre, che gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet B A INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le garanzie decorrono dalle ore 00:00 del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica. Al termine della durata della copertura assicurativa, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura. Per maggiore dettaglio si rinvia all articolo 2 Decorrenza e durata delle coperture della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA termini e modalità per l esercizio della disdetta La polizza ha durata pluriennale, non prevede tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista disdetta. 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni Coperture assicurative offerte Incendio Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori escluse le cose trasportate a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano e/o di azione del fulmine. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1 Oggetto dell assicurazione della sezione Garanzia Incendio e furto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Furto Copre la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1 Oggetto dell assicurazione della sezione Garanzia Incendio e furto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA limitazioni ed esclusioni Le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato esclusioni cui si rinvia per la relativa consultazione. AVVERTENZA franchigie, scoperti e massimali Le coperture sono prestate con l applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Si rimanda alle condizioni di assicurazione per il relativo dettaglio. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo. Scoperto (garanzia furto totale e parziale): - ammontare del danno Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 1 di 5 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

4 - scoperto contrattuale 5% del danno (pari a 100) con il minimo di importo liquidato al netto dello scoperto Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione richiamato integralmente anche al successivo punto 5 - disciplina due fattispecie diverse. Nel presente punto 4 viene trattata la parte relativa alle Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Se il contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioaggravamento del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio AVVERTENZA: il medesimo articolo delle condizioni di assicurazione richiamato integralmente anche al precedente punto 4 - disciplina due fattispecie diverse. Nel presente punto 5 viene trattata la parte relativa all Aggravamento del rischio. Se il contraente, al momento della stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente non comunica ogni variazione delle circostanze che comporta un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 13 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 6. Premi Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal contraente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto. Il premio è corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH in qualità di Contraente alla Compagnia, in un unica soluzione, per tutta la durata dell Assicurazione, mediante bonifico bancario. L Assicurato provvede alla restituzione del premio, corrisposto anticipatamente da Volkswagen Bank GmbH alla Compagnia, all interno della rata di finanziamento/leasing, utilizzando i seguenti mezzi di pagamento: - Rid, bollettino postale, bonifico bancario Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) Premio puro 52,80% del premio imponibile Costi totali 47,20% del premio imponibile (di cui 39% provvigioni di intermediazione) Esempio Premio unico anticipato finito - 350,72 Premio unico anticipato imponibile - 309,00(al netto delle imposte) Premio puro 163,15 Costi totali 145,85 (di cui 120,51 provvigioni di intermediazione) AVVERTENZA: Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing, oppure di trasferimento dello stesso la Compagnia restituirà all assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: l assicurato dichiari espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo, l assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. Per maggior dettaglio si rinvia all art. 4 Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio della sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 7. Diritto di recesso Qualora l assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Assicurato, trascorso il quinquennio, è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto ai sensi di Legge. I termini e le modalità di esercizio di tale diritto sono disciplinate all articolo 6 Diritto di recesso della Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 2 di 5 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

5 sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile. 9. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. L Impresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 10. Regime fiscale L aliquota di imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket). C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: L assicurato deve: - denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento, o dalla data di conoscenza del fatto al numero verde L operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Per maggiore dettaglio si rinvia all articolo 7 Denuncia del sinistro della sezione Norme Generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Le garanzie ed i servizi di Assistenza sono prestati dall Impresa tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. - Via Ampére n. 30, Milano. Per maggiore dettaglio si rinvia alla sezione Garanzia Assistenza prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad Allianz S.p.A. Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano Numero Verde Fax Indirizzo e.mail: info@allianz.it. Resta salva comunque per il cliente che ha presentato reclamo alla Compagnia la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Qualora l'utente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Non rientrano nella competenza dell IVASS le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia stata già adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito o - se il contraente ha domicilio in Italia - all IVASS, che provvede all inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. ALLIANZ S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. Avvertenza: Allianz S.p.A. Ettore Murgia Lorella Sdrigotti Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 3 di 5 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

6 GLOSSARIO Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo, così classificata: accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino. Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino. Accessorio (non di serie), se non rientra nelle due definizioni sopra riportate. Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte. Apparecchi audio-fono-visivi: radio, lettori CD, mangianastri, televisori, registratori integrati nella consolle e/o stabilmente fissati, comprese le autoradio estraibili montate con dispositivi di blocco elettronico o elettromagnetico o meccanico. Sono comunque esclusi radiotelefoni e/o telefoni cellulari. Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative. Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza. Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione. Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Contraente: Volkswagen Bank GmbH Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del veicolo. Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: Messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Disdetta: atto con cui il contraente o l Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto. Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Indennizzo/indennità: somma dovuta dall Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro. Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte. Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 4 di 5 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

7 Massimale: limite economico massimo entro il quale l Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza. Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto. Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso. Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura. Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale. Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone. Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge. Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d onda. Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza. Sinistro: verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Società: Allianz S.p.A. Surrogazione: principio per il quale l'impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili. Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche. Valore commerciale/valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data. Veicoli commerciali: autocarri di quintalaggio non superiore ai 60 q.li. Fascicolo informativo Nota informativa Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 5 di 5 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE NORME GENERALI... 2 Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank... 2 Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture... 2 Art. 3 - Pagamento del premio... 2 Art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio... 2 Art. 5 - Cessione del contratto di assicurazione... 2 Art. 6 - Diritto di recesso... 2 Art. 7 - Denuncia del sinistro... 2 Art. 8 - Liquidazione del danno... 3 Art. 9 Beneficiari delle prestazioni assicurative... 4 Art Sottoscrizione di assicurazioni complementari... 5 Art Modifiche dell assicurazione... 5 Art Estensione territoriale... 5 Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio... 5 Art Rinvio alle norme di legge... 5 Art Oneri fiscali... 5 GARANZIA INCENDIO E FURTO... 5 Art.1 - Oggetto dell'assicurazione... 5 Art.2 - Esclusioni... 5 Art.3 - Scoperto a carico dell Assicurato... 6 Art.4 - Pagamento dell indennizzo... 6 CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO... 6 Fascicolo informativo Condizioni di assicurazione Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 1 di 6 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

9 NORME GENERALI Art. 1 - Convenzione Volkswagen Bank Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Volkswagen Bank un contratto di finanziamento/leasing, sotto qualunque forma tecnica, per l acquisto di autovetture ad uso privato, di veicoli commerciali fino a 60 q.li e/o del prodotto assicurativo. Sono esclusi dalla garanzia: - veicoli di tipologia diversa da quella sopra indicata (esempio: veicoli a noleggio con e senza conducente, taxi, veicoli ad uso pubblico). Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture La copertura di ogni singolo bene decorrerà dalle ore del giorno in cui il Contraente liquida la pratica di finanziamento, erogata in qualsiasi forma tecnica. Al termine della durata della copertura, la stessa si risolve e cessa di avere efficacia; per la prosecuzione della stessa è necessario stipulare una nuova copertura. Nel corso della sua validità la copertura non può essere resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto. Art. 3 - Pagamento del premio Il premio deve essere versato in un unica soluzione ed a saldo anticipato dell intero periodo di validità delle coperture assicurative. Art. 4 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio a) In caso di estinzione anticipata del finanziamento/leasing o del trasferimento dello stesso, si determina la risoluzione anticipata del contratto assicurativo rispetto alla scadenza pattuita. In questo caso è necessario: restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo, consegnare la documentazione utile a provare l estinzione del finanziamento o il suo trasferimento. Il contratto è risolto dalla data di estinzione o trasferimento; la Compagnia restituirà all assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Compagnia non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: l assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo, l assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato. b) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento, si determina la cessazione del rischio. In questo caso è necessario: restituire i documenti assicurativi relativi al veicolo, consegnare la documentazione utile a provare l evento che determina la risoluzione anticipata del contratto (ad esempio copia dell atto di vendita del veicolo). Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo; la Compagnia restituirà all assicurato Cliente la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità e/o frazioni di annualità successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. In caso di sinistro e comunque dietro esplicita richiesta da parte della Compagnia, la Contraente si impegna a mettere a disposizione della Compagnia stessa la documentazione comprovante l avvenuta adesione alle coperture assicurative, anche successivamente alla data di risoluzione anticipata e per tutta la durata originaria della copertura. Art. 5 - Cessione del contratto di assicurazione In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di finanziamento/leasing, la Contraente deve comunicarlo alla Società, la quale provvede a predisporre la voltura del contratto di assicurazione. In tal caso, la copertura assicurativa proseguirà in capo al soggetto subentrante con decorrenza dalle ore della data di liquidazione della pratica. In caso di aggravamento o diminuzione del rischio, il contratto originale dovrà intendersi risolto ed il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto. Art. 6 - Diritto di recesso In caso di veicolo acquistato con finanziamento/leasing, l Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto di assicurazione con effetto non anteriore alla data di completamento dei primi cinque anni di durata dell assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla data di effetto del recesso stesso. Art. 7 - Denuncia del sinistro In caso di sinistro l'assicurato deve presentare denuncia alla Società entro il termine di tre giorni dalla data di avvenimento o dalla data di conoscenza del fatto per telefono al numero verde ; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia del sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica Fascicolo informativo Condizioni di assicurazione Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 2 di 6 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

10 e fornirà tutte le informazioni necessarie sui successivi eventuali adempimenti. Per la denuncia di sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale, si richiama quanto previsto dall art. 6 della Garanzia Tutela Legale. Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di furto sia totale che parziale nonché atto di vandalismo e/o danneggiamento volontario, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata all'autorità competente subito dopo il fatto. Qualora il sinistro sia avvenuto all'estero, la suddetta denuncia dovrà essere inoltrata sia alla competente Autorità locale sia a quella italiana. Art. 8 - Liquidazione del danno A) MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, atti di vandalismo o danneggiamento volontario, la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Inoltre, per la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati. In caso di FURTO TOTALE - Copia della denuncia alle Autorità - TUTTE le chiavi ricevute in dotazione - Originale della carta di circolazione, se disponibile - Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione - Originale del Certificato di Proprietà con annotata la Perdita di Possesso - Dichiarazione di detraibilità / non detraibilità dell IVA - Copia della fattura di acquisto dell autovettura - Procura a Vendere a favore di Allianz S.p.A., Largo Ugo Irneri n.1, Trieste - Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto - La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo - Eventuale denuncia integrativa in mancanza di una o più chiavi o della carta di circolazione In caso di furto totale la liquidazione avrà luogo a decorrere dal 30 giorno successivo all acquisizione di tutti i documenti richiesti dalla Società. In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto - Copia della carta di circolazione - Copia della fattura di acquisto dell autovettura - Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione - Conteggio di anticipata estinzione del contratto di leasing/finanziamento con l'indicazione del numero dei canoni pagati alla data del furto - La dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo. In caso di DANNO PARZIALE - Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A). - Copia della carta di circolazione - Copia della fattura di acquisto del veicolo, ove richiesta - Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo - Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l eventuale incarico peritale) - Copia della fattura di riparazione - Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità dell IVA Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa. Prima di pagare l'indennizzo la Società, quando lo ritenga necessario, può richiedere il certificato di chiusa istruttoria. Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa, la Società si impegna a liquidare l'importo del danno a Volkswagen Bank. B) DETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DEL DANNO B1) PERDITA TOTALE DEL VEICOLO In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione EUROTAX" di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice ad esclusione dei frontalini rimovibili, purché presenti nella fattura d acquisto. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, Fascicolo informativo Condizioni di assicurazione Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 3 di 6 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

11 applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. E equiparato a perdita totale il caso in cui le spese per la riparazione, sommate all importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In caso di perdita totale di veicoli verificatasi entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, l indennizzo liquidabile sarà pari al prezzo di acquisto riportato nella fattura, compresi gli accessori se presenti. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato. B2) DANNI PARZIALI Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi i seguenti termini: a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura; b) due anni per tutte le altre parti. Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo. Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, la Società per quantificare correttamente il danno, potrà chiedere all assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento. C) VALORE ASSICURATO E REGOLA PROPORZIONALE Qualora il valore assicurato risulti inferiore all effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito dall art del Codice Civile. D) IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l indennizzo liquidabile sarà comprensivo dell IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge. In caso di veicolo locato in leasing e venga assicurato IVA compresa, in caso di danno totale l imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro. E) RIPRISTINO DEL VEICOLO Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società. Quest ultima, in accordo e con il consenso dell Assicurato, può: far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia; sostituire il veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l importo corrispondente. L Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società. F) RITROVAMENTO DEL VEICOLO In caso di ritrovamento del veicolo o di sue parti l assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 02/ Qualora il recupero sia avvenuto: prima del pagamento dell indennizzo, l indennizzo è determinato come previsto al capoverso B; dopo il pagamento dell indennizzo, l assicurato ha facoltà di scegliere se: a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Società b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo alla Società Art. 9 Beneficiari delle prestazioni assicurative A) Beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla/e garanzia/e è l Aderente. B) In caso di decesso dell Aderente,beneficiario irrevocabile delle Prestazioni liquidate in base alla/e garanzia/e sarà il soggetto che risulti essere nell ordine: - coobbligato con l Aderente del contratto di finanziamento; ovvero, in mancanza di coobbligati, - garante, a qualunque titolo, insieme con l Aderente, del contratto di Finanziamento (ad esempio garante in qualità di fideiussore); ovvero, in mancanza di garanti, - erede testamentario dell Aderente, salvi i diritti di legittima; ovvero, in mancanza di eredi testamentari, - erede legittimo dell Aderente, avuto riguardo al momento del decesso dell Aderente stesso. C) L'Aderente rinuncia espressamente nei confronti dell'assicuratore ad ogni facoltà di revoca della predetta designazione ma è fatta salva, in caso di Portabilità, la possibilità di designare beneficiaria la banca che subentra nel Finanziamento, ai sensi del Regolamento 35. D) In caso di Aderente, persona fisica o giuridica, diversa dall'assicurato, il beneficiario delle Prestazioni Fascicolo informativo Condizioni di assicurazione Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 4 di 6 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

12 liquidate a fronte di tutte le garanzie sarà sempre l'aderente; in caso di decesso dell Aderente troverà applicazione quanto previsto dalla lettera B) del presente articolo. Art Sottoscrizione di assicurazioni complementari L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art del Codice Civile. Art Modifiche dell assicurazione Ogni modifica dell assicurazione deve essere provata per iscritto. Art Estensione territoriale Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l assicurazione R.C.A. prestata con l emissione della carta verde. Art Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Aggravamento del rischio Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile. Art Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. Art Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. GARANZIA INCENDIO E FURTO Art.1 - Oggetto dell'assicurazione 1) BENI ASSICURATI L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da: - veicolo; - parti di ricambio; - accessori di serie; - accessori e optional stabilmente fissati, compresi gli audio-fono-visivi purché forniti ed installati direttamente dalla casa costruttrice, singolarmente richiamati in polizza e presenti nella fattura di acquisto ad esclusione dei frontalini rimovibili. 2) EVENTI ASSICURATI Gli eventi assicurati sono: - incendio, sia totale che parziale; - azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; - furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato a termine che soltanto tentato; - rapina del veicolo, sia portata a termine, sia soltanto tentata. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del veicolo stesso. Art.2 - Esclusioni Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: - atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; - appropriazione indebita; - sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, allagamenti, frane, smottamenti del terreno, eventi atmosferici e fenomeni naturali in genere; - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e/o danneggiamento volontario. Sono inoltre sempre esclusi i danni: - avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato); - causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio. Fascicolo informativo Condizioni di assicurazione Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 5 di 6 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

13 Art.3 - Scoperto a carico dell Assicurato In caso di furto la Società corrisponde l indennizzo deducendo dal danno indennizzabile l eventuale scoperto indicato nel certificato di assicurazione, che resta a carico dell Assicurato. Per i veicoli con antifurto satellitare Cobra/GT (Getronic)/Metasystem e Movitrack, con contratto di abbonamento che preveda la gestione automatica e diretta degli allarmi da parte della Centrale Operativa che usufruiscono dello sconto del 5%, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto aggiuntivo del 25% dell ammontare del danno - che deve essere sommato agli altri scoperti previsti dalla garanzia nei casi di: - installazione dell antifurto senza attivazione dell abbonamento ai servizi di sicurezza valido al momento del sinistro e dalla decorrenza della copertura; - mancanza della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell impianto; mancato allarme; l esclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM; - guasto dell impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione la Società va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell assicurazione. Art.4 - Pagamento dell indennizzo In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, la Società paga l indennizzo se sia trascorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista dall Art 8A delle Norme Generali delle Condizioni di Assicurazione. CONDIZIONI PARTICOLARI INCENDIO E FURTO Azzeramento dello Scoperto Furto Lo scoperto da applicarsi sull eventuale indennizzo liquidabile a norma di polizza non verrà applicato al verificarsi delle due seguenti condizioni: che la sottrazione del veicolo assicurato sia avvenuta in locali (box) chiusi a chiave o con altri idonei congegni, in autorimesse o in parcheggi autorizzati custoditi; che il Contraente, a seconda delle ipotesi, provi l avvenuta effrazione dei congegni di chiusura dei locali ove l autovettura era custodita, ovvero presenti la ricevuta di pagamento rilasciata dall autorimessa o parcheggio, comprovante la presa in deposito dell autovettura. Fascicolo informativo Condizioni di assicurazione Modello AZ0 FIGC0 ALL0 ARD000 ARD Pagina 6 di 6 Data ultimo aggiornamento 15/02/2013

14 VENDITORE CODICE CONVENZIONATO N. PROGRESSIVO CONTRATTO SERVIZI ASSICURATIVI ALLIANZ S.p.A. Mod ALLIANZ - 03/ A.G. Larovere RICHIEDENTE / UTILIZZATORE M F SOCIETÀ Cognome e Nome o Ragione Sociale Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I P. IVA I I I I I I I I I I I I Nato/a a Prov. il Residenza: Via e n civico Tel. Cell. C.A.P. Località Prov. TIPO DOC. N Rilasciato da il DESCRIZIONE VEICOLO / BENE / SERVIZIO OGGETTO DEL FINANZIAMENTO O DEL LEASING LEGALE RAPPRESENTANTE PROCURATORE Cognome e Nome Indirizzo: Via e n civico Stato civile Tel. Cell. C.A.P. Località Prov. Codice Fiscale I I I I I I I I I I I I I I I I I P. IVA I I I I I I I I I I I I TIPO DOC. N Rilasciato da il Località Prov. Descrizione Codice Casa NUOVO USATO del km Marca / modello Cilindrata Targa Telaio Prezzo del veicolo Alimentazione Data e luogo INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA CONSENSO In relazione all adesione alle coperture assicurative scelte, il Richiedente dichiara di aver preso visione e di aver ricevuto copia dell INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA resa ai sensi dell art.13 D.Lgs. 196/03. In funzione dei prodotti assicurativi per i quali ha richiesto l adesione, il Richiedente presta inoltre il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ad Allianz S.p.A. Firma del richiedente/utilizzatore COPERTURE ASSICURATIVE Il sottoscritto prende atto che dalle ore del primo giorno lavorativo utile in cui Volkswagen Bank GmbH ha provveduto a liquidare al Convenzionato/Fornitore ovvero alle Società erogatrici dei Servizi assicurativi/accessori l importo finanziato indicato nel contratto di finanziamento/leasing in relazione all acquisto del veicolo e/o ai Servizi richiesti ivi specificati, hanno decorrenza le coperture assicurative ed i servizi prescelti. Le durate ed i costi dei servizi assicurativi di Allianz S.p.A. prescelti sono quelli specificati nel contratto di finanziamento/leasing (per completezza di seguito richiamati). Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dal Convenzionato/Fornitore copia del Fascicolo informativo/delle condizioni generali che regolano i servizi prescelti e di accettarli integralmente e autorizza Volkswagen Bank GmbH a trasmettere l'importo dei relativi prezzi e premi ad Allianz S.p.A., nei termini e secondo le modalità da Volkswagen Bank GmbH convenute con la stessa Compagnia assicurativa. Per quanto concerne espressamente i Pacchetti Light, Light Plus, Prestige, Exclusive, il sottoscritto dichiara di autorizzare irrevocabilmente Volkswagen Bank GmbH, in caso di sinistro, all incasso dell indennizzo liquidato, fino alla concorrenza del credito della stessa Volkswagen Bank GmbH. In caso di adesione a/alle Polizza/e assicurativa/e di Allianz S.p.A. confermando di aver ricevuto ed accettato la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione della/e Polizza/e Collettiva/e, oltre alla nota illustrativa sintetica sulle coperture offerte dalla/e Polizza/e medesima/e, tutto quanto consegnato in forma cartacea e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione, aderisce alla/e Polizza/e suddetta/e. Gravano sull'assicurato in relazione alla copertura assicurativa, per la durata convenuta, costi totali pari ad (di cui sono riconosciuti all'intermediario) per il Pacchetto prescelto e/o costi totali pari ad (di cui sono riconosciuti all'intermediario) per LifeTime/CarLife Plus. FACSIMILE Pacchetto Light Mesi... Pacchetto Light Plus Mesi... Pacchetto Prestige Mesi... Pacchetto Exclusive Mesi... Antifurto (tipo) Importo Pacchetto prescelto I I I I I I I,I I I LifeTime/CarLife Plus tipo... I I I I I I I,I I I Firma del richiedente/utilizzatore Timbro e firma del legale rappresentante in caso di contratto di leasing intestato a persona giuridica)

15 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI 1 Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività di intermediazione assicurativa gli intermediari: (a) (b) (c) (d) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull intermediario stesso e sulle forme di tutela del contraente; consegnano al contraente nota sintetica illustrativa delle caratteristiche della copertura assicurativa; consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: (i) (ii) (iii) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto (i); denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto. Mod /07 Larovere 1 In caso di polizza collettiva per Contraente deve intendersi altresì l Aderente alla stessa polizza

16 DICHIARAZIONE SUI DATI ESSENZIALI DELL'INTERMEDIARIO AVVERTENZA: Ai sensi della vigente normativa l intermediario assicurativo ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull intermediario stesso e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - Informazioni generali sull intermediario responsabile (a) cognome e nome:...; (b) iscritto al registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data...numero...sezione E; (c) indirizzo della sede operativa (ufficio)...; (d) Telefono:... Indirizzo di posta elettronica...; (e) Imprese Assicuratrici di cui sono offerti i prodotti: Cardif Assicurazioni S.p.A, Cardif Assurances Risques Divers S.A., Cardif Assurance VIE S.A., COVEA FLEET S.A., Allianz S.p.A;... (f) svolge l attività di intermediazione assicurativa per conto di VOLKSWAGEN BANK GmbH con sede in Gifhorner Straße 57, D Braunschweig, succursale di Milano Via Petitti 15, iscritta all elenco, annesso al registro degli intermediari assicurativi (RUI), degli intermediari aventi sede in altro stato membro che svolgono attività in Italia. Si segnala che l IVASS è l'autorità competente alla vigilanza sull attività svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario possono essere verificati facendone richiesta all intermediario stesso PARTE II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente Il Contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente alle Imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti; qualora il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte delle Imprese Assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo. Mod /2013 A.G. LAROVERE 1 In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l Aderente alla stessa Polizza Collettiva

17 VOLKSWAGEN BANK VOLKSWAGEN BANK GmbH - Filiale di Milano Dichiarazione dell Assicurato ai sensi dell Art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del relativa alla/e copertura/e assicurativa/e collegata/e al contratto finanziario sottoscritto da: Dichiarazione Confermo/iamo di aver ricevuto e trattenuto: a) in occasione del primo contatto, documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli intermediari assicurativi sono tenuti nei confronti dei contraenti e/o aderenti alle Polizze Collettive ed una Nota illustrativa sintetica delle caratteristiche della/e Polizza/e Collettiva/e e/o del Contratto Assicurativo; b) prima della adesione alla/e Polizza/e Collettiva/e e/o della sottoscrizione del contratto assicurativo, sia la Dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari assicurativi e delle loro rispettive attività, sia copia conforme, non sottoscritta e non impegnativa per le Parti, della documentazione contrattuale (Nota Informativa e Condizioni Generali della/e Polizza/e Collettiva/e e/o Nota Informativa e Contratto Assicurativo); c) contestualmente alla sottoscrizione, un esemplare della documentazione contrattuale. Luogo e data: Firma Assicurato: (per le Società timbro e firma procuratore con poteri di firma) Mod /07 Larovere

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