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1 Libro V Diritto civile

2 P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e Capitolo 1 Persone e famiglia 1. I soggetti di diritto Sezione Prima Le persone fisiche Il nostro ordinamento riconosce come soggetti di diritto: la persona fisica: è qualsiasi essere umano nato vivo, centro di imputazione di situazioni giuridiche e pertanto soggetto di diritto; la persona giuridica: è un complesso organizzato di persone e di beni, rivolto ad uno scopo, al quale la legge riconosce la personalità giuridica; gli enti senza personalità: sono un complesso organizzato di persone e di beni al quale la legge, pur riconoscendoli come soggetti di diritto, non attribuisce la personalità giuridica. 2. La capacità giuridica: acquisto e limiti 124 La capacità giuridica è l attitudine di un soggetto ad essere titolare di rapporti giuridici, cioè di situazioni giuridiche attive e passive. La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art. 1 comma 1), con la separazione del feto dal corpo materno. È necessario che il feto sia nato vivo perché gli possa essere riconosciuta la capacità giuridica. Non si richiede, invece, né il requisito della vitalità (es. l assenza di gravi menomazioni organiche) né una durata minima della vita. La capacità giuridica è riconosciuta ad ogni persona fisica: è, però, configurabile un incapacità speciale che indica la preclusione del soggetto rispetto a determinati rapporti. Essa può riguardare: l età: in relazione ad alcuni rapporti la capacità giuridica non decorre dalla nascita, essendo richiesta una determinata età (es.: 18 anni per fare testamento); il sesso: la donna è esclusa da alcune prestazioni di lavoro ritenute particolarmente gravose e indicate in leggi speciali (es.: lavoro nelle miniere), in relazione alla essenziale funzione familiare che essa è chiamata a svolgere (art. 37 Cost.); la salute: per esempio, l interdetto per infermità mentale non può contrarre matrimonio (art. 85); le condanne penali: a seguito di determinate condanne penali è prevista, come sanzione accessoria, la perdita o la sospensione (quest ultima durante l espiazione della pena) della potestà sui figli (art. 32 c.p.); l onore: ad es. il fallito non può accedere ad uffici tutelari (art. 350, n. 5); gli alimenti possono essere ridotti in relazione alla riprovevole condotta dell alimentato (art. 440, co. 1). La capacità giuridica cessa solo a seguito dell evento naturale della morte del soggetto. Infatti, l art. 22 Cost. detta: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della propria capacità giuridica», bandendo in tal modo ogni ipotesi di morte civile dell individuo. Ai fini ereditari è importante stabilire il momento preciso della morte per le conseguenze che da essa discendono, ma ciò non sempre è agevole (si pensi ad un naufragio o ad un disastro

3 ferroviario). La legge, pertanto, pone una presunzione di commorienza per il caso in cui due o più persone muoiano a causa di uno stesso evento e non sia possibile provare il momento della morte di ciascuna. È tuttavia consentito a chi vi abbia interesse di provare la sopravvivenza, anche per pochi istanti, di un commoriente rispetto ad un altro. Ad es., se nello stesso evento periscono due coniugi senza discendenti diretti, gli eredi di ciascuno avranno interesse a dimostrare che il loro parente, essendo morto dopo, ha ereditato le sostanze dell altro. C 1 3. Incertezza sull esistenza della persona Per l ordinamento giuridico è spesso rilevante stabilire se una persona è ancora in vita; a tal fine la legge prevede una serie di istituti applicabili nelle ipotesi in cui non sia possibile stabilire con certezza se un soggetto è vivo o morto. Tali istituti sono: scomparsa; assenza; morte presunta. 3.1 Scomparsa La scomparsa è una situazione di fatto che si concretizza nell allontanamento della persona dal suo ultimo domicilio o residenza e nella mancanza di notizie relative alla persona stessa. A questo fatto sono collegate due conseguenze giuridiche: lo scomparso non può ricevere eredità (all eventuale successione, aperta in suo favore dopo la scomparsa, saranno chiamati coloro ai quali sarebbe spettata in sua mancanza), né può acquistare altro diritto; il Tribunale dell ultimo domicilio (o residenza) dello scomparso può su istanza di qualunque interessato o del P.M. nominare un curatore che provveda alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48). P e r s o n e e f a m i g l i a 3.2 Assenza L assenza è una situazione di diritto, in quanto, al contrario della scomparsa, è dichiarata con provvedimento giudiziale. Qualora la scomparsa di una persona si protragga per due anni dall ultima notizia, con ricorso al Tribunale competente ex art. 48, si può ottenere la dichiarazione di assenza dello scomparso (art. 49). Legittimati alla richiesta sono i presunti successori legittimi dello scomparso e chiunque altro ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla sua morte. Il Tribunale dichiara l assenza con sentenza. L assenza opera solo nel campo dei diritti patrimoniali (a differenza della morte presunta). Di conseguenza il coniuge dell assente non può contrarre nuovo matrimonio: tuttavia se egli riesce comunque a sposarsi, il nuovo matrimonio non viene annullato finché dura l assenza (art. 117). In particolare alla dichiarazione di assenza può far seguito: l apertura del testamento dell assente (se questi lo ha redatto); l immissione nel possesso temporaneo dei beni, su domanda dell erede testamentario o legittimo; l esercizio temporaneo dei diritti che spetterebbero, a seguito della morte dell assente, ai suoi successori; il temporaneo esonero dall adempimento delle obbligazioni, esistente a favore dell assente, se esse sono destinate ad estinguersi per effetto della morte del creditore (ad es.: il debito consistente in una rendita vitalizia). L assenza cessa: con l accertamento della morte dell assente; con la dichiarazione di morte presunta; col ritorno dell assente (o con la prova che egli è vivente): in tal caso è ripristinato ogni diritto dell assente e cessano gli effetti della dichiarazione di assenza Dichiarazione di morte presunta La dichiarazione di morte presunta rinviene la sua ratio nell esigenza di certezza delle situazioni giuridiche. Il Tribunale, su istanza del Pubblico Ministero o di qualunque interessato, dichiara, con sentenza, la morte presunta di una persona, se la sua scomparsa si è protratta per almeno dieci anni. Il soggetto si considera morto nel giorno cui risale l ultima notizia.

4 P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e 126 La dichiarazione di morte presunta prescinde da una precedente dichiarazione di assenza. Gli effetti della dichiarazione di morte presunta sono analoghi agli effetti della morte accertata e riguardano tanto il campo patrimoniale, quanto quello personale, quindi: gli aventi diritto possono disporre liberamente dei beni del «presunto» morto; coloro ai quali fu concessa la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all art. 50 conseguono la liberazione definitiva; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio; si estinguono i diritti personali; si apre la successione ereditaria, con l obbligo di procedere all inventario. In caso di ritorno o della prova dell esistenza del presunto morto cessano gli effetti della dichiarazione ex nunc (dal momento, cioè, del ritorno); infatti: i beni sono restituiti al presunto morto nello stato in cui si trovano al momento del suo ritorno e non come li ha lasciati (v. art. 66); l eventuale matrimonio contratto dal coniuge è nullo: in ogni caso, però, sono fatti salvi i suoi effetti civili (art. 68) e non ne rimangono pregiudicati i figli, che restano legittimi. 4. La capacità di agire: nozione, caratteri e vicende La capacità d agire è l idoneità del soggetto ad acquistare e ad esercitare da solo, con il proprio volere, situazioni giuridiche attive e ad assumere situazioni giuridiche passive. La capacità d agire, in particolare, è: generale: in quanto abilita al compimento di tutti i tipi di atti; piena: in quanto legittima il suo titolare a porre validamente in essere l atto, senza il concorso necessario (rappresentanza o assistenza) di altri soggetti. La capacità d agire si acquista con il conseguimento da parte della persona fisica della attitudine a curare da sé i propri affari e interessi. Il raggiungimento di tale maturità è fissato dal legislatore (art. 2) al compimento degli anni diciotto (cd. «maggiore età»). 5. Limiti alla capacità di agire La capacità d agire è limitata o esclusa, anche dopo il compimento degli anni diciotto, se un soggetto si trova in condizioni psico-fisiche che lo rendono (in tutto o in parte) incapace di provvedere ai propri interessi ovvero abbia riportato particolari condanne penali. Si distingue tra incapacità legale e naturale. I casi di incapacità legale assoluta sono: Interdizione giudiziale Il maggiore di età, che si trovi in abituale stato di infermità mentale, è dichiarato con sentenza incapace di provvedere in modo totale ai propri interessi. A seguito dell emanazione della L. 6/2004 l interdizione non è più obbligatoria, ma deve essere disposta solo quando ciò si riveli necessario ai fini dell adeguata protezione dell incapace (art. 414) La sentenza ha natura costitutiva Conseguenze Incapacità totale di agire (salvo autorizzazione del giudice ex art. 427 al compimento di taluni atti di ordinaria amministrazione senza l intervento del tutore) Nomina di un tutore Annullabilità relativa degli atti eventualmente posti in essere dall interdetto

5 Interdizione legale Prevista dalla legge come pena accessoria di una condanna all ergastolo o a più di 5 anni di reclusione (art. 32 c.p.) L incapacità dell interdetto è limitata agli atti di natura patrimoniale (la L. 689/1981 ha abrogato la norma del codice penale che prevedeva per il condannato all ergastolo anche l incapacità a fare testamento nonché la caducità del testamento già fatto) Annullabilità assoluta (art comma 2) degli atti eventualmente posti in essere dall interdetto C 1 Si ha, invece, incapacità legale relativa in caso di: Inabilitazione (art. 415) L inabilitazione comporta una limitazione della capacità del soggetto Cause Effetti Infermità abituale non grave Prodigalità Abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti Imperfezioni o menomazioni fisiche (art. 415) Limitazione della capacità ai soli atti di ordinaria amministrazione (salvo autorizzazione ex art. 427 al compimento di taluni atti di straordinaria amministrazione senza l assistenza del curatore) Per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione di cui all art. 374 è necessaria l autorizzazione del giudice tutelare ed il consenso del curatore; per gli atti di cui all art. 375, l autorizzazione del Tribunale e l assistenza del curatore Gli atti compiuti, senza le dovute forme, sono annullabili su istanza dell inabilitato o dei suoi aventi causa P e r s o n e e f a m i g l i a L emancipazione indica lo status di limitata capacità di agire di cui può essere titolare il minore prima del compimento del 18 anno di età qualora avendo compiuto i 16 anni sia stato ammesso a contrarre matrimonio Trattasi di un effetto che consegue ipso iure al matrimonio 127 Emancipazione (art. 390) Effetti Cessazione della potestà dei genitori nei confronti del minore emancipato Acquisto di una limitata capacità di agire del tutto simile a quella dell inabilitato Acquisto di una piena capacità di agire in campo patrimoniale (ad eccezione della capacità di donare) se autorizzato all esercizio di un impresa commerciale L incapacità naturale consiste in uno stato di fatto in cui viene a trovarsi una persona maggiorenne o emancipata che, sebbene non interdetta, né inabilitata, si provi tuttavia essere stata per qualsiasi causa (ubriachezza, delirio febbrile, infermità di mente, ipnosi etc.) incapace d intendere e di volere al momento del compimento dell atto Incapacità naturale o di fatto (art. 428) Gli atti posti in essere in tale stato sono annullabili (l azione di annullamento si prescrive in 5 anni, ma l incapacità si può eccepire sempre), in particolare: atti unilaterali: è necessario dimostrare l incapacità ed il grave pregiudizio per l autore (art. 428 comma 1) contratti: è da dimostrare la mala fede dell altro contraente (art. 428 comma 2), che risulti dal pregiudizio subito dall incapace, dalla qualità del contratto o altrimenti per altri atti (matrimonio, testamento, donazione) è sufficiente dimostrare la sola incapacità naturale

6 6. Gli istituti di protezione degli incapaci: la potestà dei genitori - la tutela - la curatela - l amministrazione di sostegno P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e Allo scopo di assicurare una tutela giuridica ai soggetti incapaci il legislatore ha previsto alcuni istituti rivolti alla loro protezione. 6.1 La potestà dei genitori La potestà dei genitori consiste nel potere-dovere di natura personale e patrimoniale, spettante congiuntamente ad entrambi i genitori, di proteggere, educare, istruire i figli minorenni (non emancipati per matrimonio) e di curarne gli interessi patrimoniali. Il contenuto della potestà parentale di natura patrimoniale comprende in particolare: la rappresentanza legale del minore; l amministrazione dei suoi beni: mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da entrambi i genitori, quelli di amministrazione straordinaria devono essere compiuti congiuntamente e con l autorizzazione del giudice tutelare che ne accerti la necessità o l utilità evidente per il figlio (art. 320); l usufrutto legale dei beni (esclusi quelli di cui all art. 324 comma 3). 6.2 La tutela Ai minori (nel caso in cui i genitori siano morti oppure non siano in grado di esercitare la potestà) nonché agli interdetti giudiziali o legali deve essere immediatamente nominato un tutore. 128 La tutela costituisce un ufficio di diritto privato gratuito ed irrinunciabile diretto alla realizzazione di un interesse pubblico. Possiamo avere i seguenti tipi di tutela: volontaria: quando la designazione del tutore è compiuta dallo stesso genitore; legittima: quando, mancando la designazione, la tutela è affidata a parenti prossimi o affini del minore, cominciando dagli ascendenti; dativa: quando, sempre mancando la designazione, la tutela è affidata ad altre persone, che non siano parenti, scelte liberamente dal giudice tutelare; assistenziale: quando è affidata ad un ente di assistenza (art. 354). Alla funzione tutoria sovraintende il giudice tutelare che provvede: alla nomina del tutore; alla nomina del protutore, che ha una duplice funzione: rappresenta il minore quando l interesse di costui sia in contrasto con l interesse del tutore; compie, quando viene a mancare il tutore, gli atti conservativi e gli atti urgenti di amministrazione. In ordine all amministrazione dei beni del pupillo occorre distinguere: il tutore compie da solo gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio e quelli necessari per il mantenimento del pupillo; compie gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione con l autorizzazione del giudice tutelare (art. 374); compie gli atti di disposizione con l autorizzazione del Tribunale, sentito il giudice tutelare (art. 375). Gli atti compiuti senza l osservanza di tali formalità sono annullabili. 6.3 La curatela La volontà dell inabilitato e del minore emancipato viene integrata dall intervento di un curatore. La curatela è un ufficio di diritto privato diretto alla realizzazione di un interesse pubblico.

7 La curatela, pertanto, si distingue dalla tutela perché: il curatore non ha funzioni di rappresentanza ma di assistenza: cioè, non sostituisce, ma integra la volontà dell emancipato e dell inabilitato; l attività del curatore non viene in rilievo per tutti gli atti, ma solo per alcuni di essi; il curatore cura solo interessi di natura patrimoniale; l inabilitato, a differenza dell interdetto, può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione. C L amministrazione di sostegno Al fine di tutelare le persone prive in tutto o in parte di autonomia, e temperando la rigidità delle disposizioni relative all interdizione ed inabilitazione, il legislatore ha introdotto nel corpus del codice civile l istituto dell amministrazione di sostegno (L , n. 6). Per effetto della nuova disciplina, colui il quale sia incapace di provvedere ai propri interessi a causa di infermità anche parziale o temporanea (pur non versando, dunque, in stato di «abituale infermità di mente»), ovvero di menomazione fisica o psichica (intesa in senso ampio, ivi comprese forme di disabilità intellettiva quali l autismo o la sindrome di Down), può ricorrere al giudice tutelare affinché nomini con decreto un «amministratore di sostegno» indicato dall interessato ovvero, in mancanza di tale indicazione o in presenza di gravi ragioni che impongano una diversa designazione, scelto dal giudice nell interesse esclusivo del beneficiario medesimo. A differenza dell interdetto (il quale non può donare alcunché, né fare testamento, né unirsi in matrimonio etc.), il beneficiario dell amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore di sostegno. Quest ultimo, per converso, nel provvedere alla cura ed agli interessi dell assistito ha l obbligo di informarlo tempestivamente degli atti da compiere. Gli atti compiuti dall amministratore di sostegno in violazione delle disposizioni dettate dalla legge, ovvero oltrepassando i limiti fissati dal giudice nel conferimento dell incarico, o che siano comunque in contrasto con l interesse del beneficiario, possono essere annullati su istanza dell amministratore medesimo, del pubblico ministero, del beneficiario, degli eredi o aventi causa di quest ultimo. Parimenti annullabili sono gli atti personalmente compiuti dal beneficiario in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice. P e r s o n e e f a m i g l i a 129 Presupposti Infermità di mente ovvero menomazione fisica o psichica (es. autismo, sindrome di Down etc.) Impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi Scelta dell amministratore Da parte dell interessato, anche in previsione della propria futura incapacità (in tale ultimo caso è necessario l atto pubblico o la scrittura privata) Da parte del giudice, in mancanza di indicazione da parte dell interessato ovvero in presenza di gravi motivi Procedimento Ricorso al giudice tutelare proposto da: interessato soggetti indicati nell art. 417 responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura e assistenza della persona (406) Il giudice deve sentire personalmente l interessato e tenere conto, compatibilmente con le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa (407) Il giudice provvede alla nomina con decreto motivato, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Nei congrui casi, adotta d ufficio i provvedimenti urgenti per la cura dell interessato Effetti Il beneficiario dell amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l assistenza necessaria dell amministratore Gli atti compiuti dal beneficiario o dall amministratore in violazione della legge o delle prescrizioni del giudice sono annullabili

8 7. La sede giuridica della persona P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e Il luogo in cui le persone vivono e svolgono la propria attività assume rilevanza nell ordinamento giuridico, in quanto è necessario che si sappia dove il soggetto opera e può essere reperito. La dimora (da «morari» = rimanere) è il luogo nel quale il soggetto si trova occasionalmente; ha scarso rilievo giuridico e viene presa in considerazione solo quando non si conosca la residenza, per la notifica di alcuni atti giudiziari (art. 139 c.p.c.). La residenza è, come la dimora, una situazione di fatto (res facti), ma implica l effettiva e abituale presenza del soggetto in un dato luogo, il luogo di abituale dimora (art. 43). La residenza può essere scelta e mutata liberamente, ma il trasferimento deve essere denunciato nei modi prescritti dalla legge. La residenza ha autonomo rilievo giuridico in materia di pubblicazioni, celebrazione del matrimonio e adozione (artt. 94, 106, 311). Il domicilio è il luogo ove il soggetto stabilisce la sede principale dei propri affari ed interessi (art. 43). A differenza della dimora e della residenza, il domicilio è una situazione di diritto (res iuris), per cui non è necessario che il soggetto dimori di fatto nel luogo del domicilio. Il domicilio ha rilievo per l apertura della successione per causa di morte (art. 456) e per la dichiarazione di fallimento dell imprenditore commerciale (art. 9 legge fallimentare). Sezione Seconda Le persone giuridiche e gli enti non riconosciuti Le persone giuridiche: definizione, tipi e caratteri Per persona giuridica si intende quel complesso organizzato di persone e beni (elemento materiale), preordinato ad uno scopo lecito, socialmente rilevante, al quale l ordinamento giuridico attribuisce (attraverso l elemento formale del riconoscimento) la personalità giuridica. Esse sono quindi dei soggetti di diritto, distinti ed autonomi dalle persone dei loro componenti, e sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta. Le persone giuridiche si distinguono in: a) Corporazioni È tale il complesso organizzato di persone fisiche, in cui è prevalente l elemento personale (cd. «universitas personarum»). Le corporazioni si costituiscono per contratto ed, in particolare, si distinguono in: associazioni (in senso stretto): se il loro scopo è di natura ideale (culturale, sportivo, politico etc.); società: se perseguono uno scopo di lucro, ossia la divisione degli utili conseguiti con l esercizio di un attività economica, ex art (società lucrative), o mutualistico (società mutualistiche). b) Istituzioni È tale il complesso organizzato di beni, in cui è prevalente l elemento patrimoniale (cd. «universitas bonorum»). Le istituzioni si distinguono in: fondazioni, caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità; comitati, generalmente costituiti per la raccolta di fondi vincolati ad una finalità determinata. Le persone giuridiche si distinguono, a seconda dell attività esercitata, in: persone giuridiche pubbliche, che svolgono attività di interesse pubblico (generale) e spesso godono di una posizione di supremazia nei confronti degli altri soggetti privati con cui vengono in rapporto (cd. enti pubblici); persone giuridiche private, che svolgono attività di interesse privato in un regime di diritto comune.

9 Una ulteriore distinzione delle persone giuridiche è fatta in base allo scopo perseguito: persone giuridiche con scopo ideale, disciplinate dal Libro I del codice (associazioni e fondazioni); persone giuridiche con scopo di lucro, regolate dal Libro V del codice (società). C 1 Il valore pratico della personalità giuridica viene di solito indicato nell autonomia patrimoniale riconosciuta all ente e nella conseguente limitazione di responsabilità assicurata ai singoli membri. Si intende per «autonomia patrimoniale perfetta» il fatto che il patrimonio della persona giuridica rimanga nettamente distinto dal patrimonio dei suoi componenti. Conseguentemente: 1) i beni della persona giuridica appartengono ad essa e non ai singoli componenti; 2) tra la persona giuridica ed i suoi componenti possono costituirsi rapporti giuridici patrimoniali; 3) il creditore di una persona giuridica non può rivalersi di regola, nei confronti dei singoli soci, i quali rispondono solo nei limiti della quota conferita; 4) viceversa, il creditore del singolo socio non è anche creditore verso la persona giuridica e, in caso di inadempienza, non può normalmente rivalersi neanche attaccando la parte del patrimonio sociale versata dal socio suo debitore. 2. La capacità delle persone giuridiche 2.1 La capacità giuridica P e r s o n e e f a m i g l i a Le persone giuridiche godono di una capacità giuridica generale ed illimitata simile a quella delle persone fisiche. Tale capacità incontra dei limiti di ordine naturale con riguardo a quei diritti strettamente attribuibili alle sole entità fisiche. 2.2 La capacità di agire 131 Le persone giuridiche hanno piena capacità di agire, tuttavia esse non sono idonee, per loro natura, a formare ed esprimere una loro volontà, se non attraverso persone fisiche, gli amministratori, che si configurano quali «organi» della persona giuridica, portatori della volontà dell ente. La volontà dell ente si manifesta, dunque, attraverso i suoi organi, che sono: gli amministratori: organi esecutivi comuni a tutte le persone giuridiche (normalmente dotati di rappresentanza), mediante i quali la persona giuridica manifesta la propria volontà ed entra in relazioni giuridiche con altri soggetti; l assemblea: organo deliberativo (delle sole associazioni), formato da tutti gli associati, cui spetta ogni decisione relativa all esistenza, alla disciplina ed all attività dell ente; essa delibera secondo il principio maggioritario. 3. Le vicende delle persone giuridiche: la costituzione Riguardo alla costituzione occorre distinguere tra associazioni e fondazioni. La costituzione delle associazioni (in senso lato) si ha attraverso due atti separati: l atto costitutivo, che è il negozio plurilaterale di natura contrattuale da stipulare nella forma dell atto pubblico, in forza del quale si costituisce l associazione; lo statuto, che è documento integrativo dell atto costitutivo, anch esso redatto nella forma dell atto pubblico. Esso contiene le norme che regoleranno la vita dell ente. Lo statuto e l atto costitutivo impegnano all osservanza non solo gli attuali componenti, ma anche quelli che, in futuro, vi entreranno a far parte.

10 P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e La costituzione delle fondazioni si ha attraverso due atti chiaramente separati, il primo di natura personale, il secondo di natura patrimoniale (oltre lo statuto): il negozio unilaterale di fondazione che ha come contenuto la volontà del fondatore a che sorga la fondazione, e può rivestire sia la forma dell atto (pubblico) tra vivi, revocabile fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, che quella del testamento; l atto di dotazione che opera l attribuzione dei beni, a titolo gratuito, al futuro ente da costituire. Per lo statuto vale quanto detto per la costituzione delle associazioni. L atto costitutivo e lo statuto dell associazione e della fondazione devono contenere (art. 16): la denominazione dell ente; l indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede; le norme sull ordinamento e sull amministrazione. Per le sole associazioni, è previsto inoltre l obbligo di indicare i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Fa invece parte del contenuto obbligatorio dell atto costitutivo e dello statuto delle fondazioni l indicazione dei criteri e delle modalità di erogazione delle rendite. 4. La pubblicità delle vicende delle persone giuridiche Le vicende fondamentali relative alle persone giuridiche devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nell apposito registro istituito presso ogni prefettura e Regione. La pubblicità ha carattere dichiarativo in quanto è prevista al solo scopo di porre i terzi, che entrano in rapporto con la persona giuridica, in condizione di venire a conoscenza dei dati fondamentali che la riguardano. L omissione della pubblicità nei termini e secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 361/2000 comporta l applicazione a carico degli amministratori delle sanzioni di cui all art. 35 c.c. (art. 8 D.P.R. 361/2000) L estinzione delle persone giuridiche Le cause di estinzione si distinguono in: cause comuni ad ogni persona giuridica: cause previste dalla volontà degli associati o del fondatore (es.: scadenza del termine di durata); venir meno dello scopo, per il raggiungimento o per sopravvenuta impossibilità di perseguirlo; scioglimento disposto dall autorità competente; cause di estinzione proprie delle sole associazioni, sono: il venir meno degli associati; lo scioglimento disposto dall assemblea. I beni che eventualmente residuano alla liquidazione sono devoluti: secondo le disposizioni dell atto costitutivo o dello statuto; in mancanza di tali disposizioni (o di deliberazione assembleare, per le associazioni), provvede l autorità competente che, mediante atto di attribuzione, assegna i beni ad altro ente che abbia fine analogo a quello dell ente estinto. 6. Le associazioni non riconosciute Le associazioni non riconosciute costituiscono un fenomeno molto diffuso nella vita moderna. Si tratta di complessi di soggetti i quali, pur essendo dotati dello stesso substrato delle persone giuridiche (persone, patrimonio e scopo) non hanno richiesto il formale riconoscimento. L ordinamento interno e l amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati (art. 36). Anche tali associazioni, quindi, hanno la loro fonte in un atto costitutivo e sono organizzate mediante uno statuto. Gli enti di fatto, pur essendo privi della personalità giuridica, hanno pur sempre (almeno per l opinione prevalente) soggettività giuridica: essi sono, dunque, soggetti di diritto, dotati di una capacità giuridica limitata e di autonomia patrimoniale, anche se imperfetta.

11 Le associazioni non riconosciute possono ora ricevere liberamente per donazione o per successione mortis causa. La L. n. 192/2000 ha infatti abrogato gli artt. 600 e 786 che subordinavano l efficacia dell acquisto alla richiesta del riconoscimento effettuata entro un anno. La L , n. 52 ha riconosciuto implicitamente alle associazioni non riconosciute la capacità di essere titolari di diritti reali immobiliari. I contributi degli associati e i beni acquistati dall ente costituiscono il cd. fondo comune e su di esso possono eventualmente soddisfarsi i terzi creditori dell associazione. Anche in tali enti, come anticipato, esiste un autonomia patrimoniale, perché il patrimonio delle associazioni non riconosciute si distingue e differenzia da quello degli associati. Tale autonomia è, però, imperfetta. Infatti, pur esistendo un fondo comune (art. 37) sul quale i creditori possono far valere i loro diritti in via principale, il codice civile considera responsabili, solidalmente col fondo, coloro che hanno agito in nome e per conto dell associazione medesima (art. 38). Non rispondono, invece, i singoli soci in quanto tali. 7. I comitati Il comitato è un ente composto da un gruppo di persone che, attraverso un aggregazione di mezzi materiali, si propone il raggiungimento di uno scopo, generalmente di interesse pubblico o, in ogni caso, non egoistico (artt. 39 e ss.). Il fondo del comitato si costituisce con le offerte («oblazioni») dei singoli sottoscrittori. Tali oblazioni sono versate, di regola, in seguito a richiesta del comitato ed hanno il carattere di donazioni manuali (e come tali sono esenti dall onere della forma dell atto pubblico). Anche il comitato ha un autonomia patrimoniale imperfetta. Tali fondi, infatti, una volta raccolti non appartengono né agli oblatori né ai singoli appartenenti al comitato, ma sono irrevocabilmente destinati allo scopo per cui sono stati raccolti (art. 42). Circa la responsabilità dei membri del comitato, distinguiamo: responsabilità verso gli oblatori: i componenti del comitato sono responsabili personalmente e solidalmente verso gli oblatori della conservazione del patrimonio e della sua destinazione allo scopo stabilito (art. 40); responsabilità verso i terzi creditori: oltre al comitato stesso con i suoi fondi, tutti i componenti del comitato (non solo quelli che hanno agito, come nel caso delle associazioni non riconosciute) sono responsabili solidalmente e personalmente per le obbligazioni assunte dal comitato (art. 41). Essi, però, possono esigere che gli oblatori effettuino le oblazioni promesse e non eseguite. C 1 P e r s o n e e f a m i g l i a Il diritto di famiglia: generalità Sezione Terza Il diritto di famiglia Il diritto di famiglia comprende l insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (coniuge, figlio, padre etc.) ed i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che la costituiscono. Con la L , n. 151 il legislatore, rifacendosi al principio dell uguaglianza giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), ha modificato la disciplina relativa ai rapporti familiari, abrogando numerose disposizioni del codice civile in contrasto con la Costituzione e dando attuazione alla impostazione già in precedenza delineata dalla Corte costituzionale. La famiglia è una formazione sociale fondata sul matrimonio, riconosciuta dalla Costituzione all art. 29.

12 P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e Quanto ai rapporti che legano fra di loro i componenti della famiglia, distinguiamo: il rapporto di coniugio, che lega marito e moglie; il rapporto di parentela, che costituisce, invece, un legame di sangue tra persone che discendono da un comune capostipite (genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti etc.) riconosciuto fino al sesto grado; il rapporto di affinità, che lega tra loro il coniuge ed i parenti dell altro coniuge (così suocero e genero sono affini di primo grado, il marito è affine di secondo grado col fratello di sua moglie e viceversa etc.). Nessun rapporto, invece, lega gli affini di un coniuge con quelli dell altro coniuge (es.: consuoceri) per il noto principio romanistico adfines inter se non sunt adfines. 2. Il matrimonio L art. 29 Cost. riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia. L atto di matrimonio rientra nella categoria dei negozi giuridici bilaterali, ma non è assimilabile al contratto in quanto non ha contenuto patrimoniale; costituisce, inoltre, un actus legitimus in quanto i nubendi non possono apporvi condizioni o termini (art. 108). Il matrimonio è una fattispecie complessa che si perfeziona con le dichiarazioni dei nubendi (negozio giuridico bilaterale) e con la dichiarazione dell ufficiale di stato civile (art. 107) che costituisce un atto amministrativo. 2.1 Promessa reciproca di matrimonio (sponsali) (artt ) La promessa reciproca di contrarre matrimonio non ha rilevanza per il diritto, salvo che siano stati instaurati rapporti patrimoniali. 134 Presupposti Disciplina Spese effettuate o obblighi assunti in vista del matrimonio Promessa risultante da atto scritto (atto pubblico o scrittura privata) o dalle pubblicazioni o dalla richiesta di pubblicazioni Il promittente in caso di rifiuto immotivato deve: restituire i doni (art. 80) risarcire i danni, limitatamente alle spese ed obblighi assunti a causa della promessa (art. 81) I danni vanno risarciti entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti (art. 81) 2.2 La celebrazione del matrimonio Per la celebrazione del matrimonio occorre la presenza di determinati requisiti (età minima, sanità mentale, libertà di status) e l assenza di determinate circostanze ostative al matrimonio (impedimenti). Detti impedimenti possono essere di due specie: impedimenti dirimenti in presenza dei quali il matrimonio è invalido (vincoli di parentela o affinità tra gli sposi, impedimentum criminis); impedimenti impedienti: in presenza dei quali il matrimonio, se celebrato, resta valido ma viene irrogata una sanzione agli sposi (mancato decorso del cd. tempus lugendi, omissione della pubblicazione). Da alcuni impedimenti si può essere dispensati dal Tribunale, con possibilità di ricorso alla Corte di Appello. La celebrazione è preceduta da una forma di pubblicità-notizia (cd. pubblicazione) effettuata affiggendo nella casa comunale, per almeno otto giorni consecutivi, un atto in cui sono indicate le generalità degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio, affinché chiunque vi abbia interesse possa far opposizione, ove sussistano impedimenti (artt. 102 e ss.). La celebrazione del matrimonio avviene pubblicamente davanti all ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni (art. 107). È ammessa, in casi eccezionali, la celebrazione per procura, ma il procuratore deve considerarsi un semplice «nuncius» (art. 111).

13 2.3 Invalidità del matrimonio C 1 La riforma del diritto di famiglia ha ampliato le ipotesi di invalidità previste dal testo originario del codice: i maggiori cambiamenti si registrano in tema di vizi del consenso con l espressa previsione della simulazione. In ogni caso si ammette che le ipotesi di invalidità previste dal codice non esauriscono i possibili casi di impugnazione del matrimonio. Occorre preliminarmente rilevare che, in materia di nullità ed annullabilità, la terminologia del codice non è del tutto precisa, in quanto si parla di nullità del matrimonio anche laddove esso sia solo annullabile. Ciò ha indotto la dottrina e la giurisprudenza ad impegnarsi nel tentativo di individuare la distinzione tra nullità ed annullabilità, limitando la prima ai casi più gravi in cui è la stessa manifestazione di un consenso reale ed effettivo ad essere in discussione. I singoli casi di invalidità si possono distinguere in due gruppi: casi corrispondenti agli impedimenti matrimoniali; casi consistenti in vizi del consenso. Esaminiamoli: Casi corrispondenti alla mancanza dei requisiti o alla presenza degli impedimenti matrimoniali (tranne l inosservanza del lutto vedovile che determina una mera irregolarità): vincolo di precedente matrimonio (nullità assoluta e insanabile ex artt. 117, 1 comma e 124); vincolo di parentela, affinità ed affiliazione (nullità assoluta e insanabile, salvo i casi in cui poteva accordarsi l autorizzazione i quali costituiscono ipotesi di annullabilità del matrimonio entro un anno dalla celebrazione del matrimonio); impedimentum criminis, cioè delitto (nullità assoluta e insanabile ex art. 117, 1 comma); violazione dei limiti di età minima previsti dalla legge (annullabilità relativa e sanabile ex art. 117 co. 2); interdizione (annullabilità assoluta e sanabile ex art. 119); incapacità di intendere e di volere (annullabilità relativa e sanabile ex art. 120). 1 - Violenza (art. 122) P e r s o n e e f a m i g l i a 135 Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato: a) estorto con violenza: deve trattarsi della minaccia di un male ingiusto e notevole, tale da coartare la volontà di una persona sensata, tenuto conto dell età, del sesso e della condizione sociale (arg. ex art. 1434). Ad esempio, una ragazza è indotta al matrimonio dalle percosse o dalle costanti tempestose scenate del padre; b) determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Ad esempio, una ragazza è indotta al matrimonio per sfuggire a persecuzioni razziali. 2 - Errore (art. 122) Il matrimonio può essere impugnato dal coniuge il cui consenso sia stato dato per effetto di errore sull identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell altro coniuge. L errore sulle qualità personali è essenziale quando si accerti che il coniuge non avrebbe prestato il suo consenso se avesse conosciuto una delle seguenti condizioni dell altro coniuge: l esistenza di una malattia fisica o psichica o di un anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; l esistenza di condanna non inferiore a 5 anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione prima del matrimonio; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; una condanna non inferiore a due anni per delitti concernenti la prostituzione; lo stato di gravidanza non cagionato dalla persona caduta in errore. La sanatoria per tutti questi casi è la coabitazione per un anno dalla cessazione della violenza e dalla scoperta dell errore (art. 122). Si ricordi, inoltre, che la legge non prevede come causa d invalidità del matrimonio il dolo. 3 - Simulazione (art. 123) Ciascuno dei coniugi può impugnare il matrimonio, per simulazione, solo quando gli sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.

14 P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e L azione non può essere più proposta decorso un anno dalla celebrazione, ovvero qualora i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione stessa. Caso di simulazione si ha, ad esempio, quando due giovani si uniscono con l intento di non vivere poi come coniugi, ma solo per soddisfare il desiderio del genitore moribondo. La convivenza, che in questa ipotesi sana, si distingue dalla coabitazione in quanto all elemento esterno del vivere insieme, si aggiunge anche l esistenza dell affectio coniugalis. Va aggiunta, infine, l ipotesi del matrimonio contratto dal coniuge di chi, dopo la dichiarazione di morte presunta, torna a farsi vivo (GALGANO). Dalla nullità del matrimonio si distingue l inesistenza, che si verifica nei seguenti casi: mancanza di celebrazione; matrimonio celebrato tra persone dello stesso sesso; mancanza di consenso degli sposi. In alcuni casi l inosservanza di un requisito richiesto dalla legge non determina l invalidità del matrimonio, ma solo la sua irregolarità: inosservanza del divieto di nozze prima che sia trascorso il periodo di lutto vedovile (art. 140); omissione di pubblicazione (art. 134); altre violazioni di legge (artt. 134 e ss.). 2.4 Matrimonio putativo (artt bis) Sebbene l annullamento del matrimonio abbia efficacia retroattiva (agisce cioè ex tunc) l ordinamento deve tener conto del fatto che tale matrimonio ha comunque creato una comunità familiare (eventualmente con figli). Si parla, a tal proposito, di matrimonio putativo. 136 Gli effetti del matrimonio putativo sono così disciplinati dalla legge, con riferimento alla buona fede o alla malafede dei coniugi: se i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, o il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi, l annullamento opera soltanto «ex nunc», per cui sono fatti salvi tutti gli effetti nel frattempo prodottisi, anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio nonché a quelli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente alla sentenza che ha dichiarato l invalidità. Se le condizioni anzidette si verificano nei confronti di uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. La buona fede consiste nell ignoranza da parte dei coniugi, o di uno di essi, della causa di invalidità del matrimonio. Essa si presume ed è sufficiente che esista al momento della celebrazione del matrimonio; se i coniugi, invece, hanno contratto il matrimonio in malafede, questo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da bigamia o incesto. In caso di bigamia o incesto i figli hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento è consentito. Norme particolari detta il codice per disciplinare i diritti del coniuge in buona fede (art. 129) e le responsabilità del coniuge in malafede e del terzo (art. 129bis). Questi ultimi sono tenuti, qualora la nullità del matrimonio sia loro imputabile, a corrispondere al coniuge in buona fede una congrua indennità. 2.5 Effetti del matrimonio Il matrimonio crea diritti ed obblighi reciproci, tra i coniugi, come: l obbligo di coabitazione nella residenza familiare; l obbligo di fedeltà; l obbligo di assistenza morale e materiale. Entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. 2.6 Separazione Secondo una definizione tradizionale, la separazione personale dei coniugi è la «situazione di legale sospensione dei doveri reciproci dei coniugi, salvi quelli di assistenza e di recipro-

15 co rispetto» (bianca). Essa si diversifica dal divorzio in quanto la sua conseguenza non è lo scioglimento del matrimonio, ma la modificazione di alcuni suoi effetti. La separazione, nell attuale disciplina, prescinde dalla addebitabilità ad uno dei coniugi delle cause della stessa. La domanda di separazione personale dei coniugi si propone con ricorso che deve contenere l esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata, i dati relativi all atto di matrimonio, l indicazione dell eventuale prole e la volontà di non proseguire la vita coniugale. C 1 Tipi Effetti (art. 156) Separazione giudiziale: pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei coniugi o da entrambi a seguito di fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o rechino pregiudizio alla educazione della prole (art. 151) Separazione consensuale: avviene d accordo tra le parti. Acquista efficacia con l omologazione del Tribunale (art. 158) Separazione di fatto: si ha quando, senza sentenza e senza omologazione, i coniugi, di fatto, cessano la vita in comune. È irrilevante ai fini del divorzio Cessa l obbligo di coabitazione Obbligo di mantenimento verso il coniuge cui non è addebitabile la separazione Obbligo di prestare gli alimenti di cui agli artt. 433 e seguenti Affidamento condiviso dei figli, tranne casi particolari P e r s o n e e f a m i g l i a Riconciliazione (art. 157) Fa cessare gli effetti della separazione Non si richiede pronuncia giudiziale Gli effetti si producono di per sé Espressa: dichiarazione in tal senso Tacita: comportamento non equivoco incompatibile con la separazione Si ricorda che la L , n. 54 (Affidamento condiviso dei figli), di modifica del codice civile, ha introdotto, nel nostro ordinamento, il principio della cd. bigenitorialità, per cui l affidamento dei figli, in caso di separazione tra i genitori, non sarà più concesso (tranne casi particolari) ad un solo genitore ma ad entrambi. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio dovranno, quindi, essere assunte di comune accordo tra i genitori. Qualora questo manchi esse saranno rimesse al giudice che potrà anche stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione (art. 155) Scioglimento del matrimonio Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio (art. 149, comma 1) così come, nelle stesse ipotesi, cessano gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto (art. 149, comma 2). Il divorzio è pronunciato con sentenza dal tribunale del luogo dell ultima residenza dei coniugi (L. 898/1970) qualora il giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l esistenza di una delle cause previste dalla L , n. 898, modificata dalla L. 74/1987. La sentenza di divorzio produce i seguenti effetti: lo scioglimento del matrimonio (o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione, in caso di matrimonio religioso regolarmente trascritto); la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio (art. 5 comma 2, L. 898/1970); l obbligo per uno dei due coniugi di corrispondere un assegno periodico all altro, in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi (art. 5, L. 898/1970); la perdita dei diritti successori; lo scioglimento della comunione legale, se non fosse già avvenuto per effetto della separazione.

16 Quanto agli effetti riguardanti i figli e al diritto di abitazione nella casa coniugale, anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio si applica la nuova disciplina dell affidamento condiviso (v. supra, par. 2.6). P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e Il regime patrimoniale della famiglia In seguito alla riforma del diritto di famiglia, il regime legale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni (detta comunione legale), che importa la contitolarità e la cogestione di alcuni beni acquistati, anche separatamente, in costanza di matrimonio. La legge tuttavia ammette che i coniugi possano, mediante una apposita convenzione, accordarsi per un regime di separazione dei beni o di comunione convenzionale ed, eventualmente, per la costituzione di un fondo patrimoniale. 3.1 Le convenzioni matrimoniali Le parti possono derogare al regime legale di comunione mediante un negozio giuridico, la convenzione matrimoniale, che deve essere stipulata per atto pubblico a pena di nullità (art. 162 comma 1). Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, anteriormente o successivamente alla celebrazione del matrimonio, e sono in qualsiasi momento modificabili col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime o dei loro eredi. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell atto di celebrazione del matrimonio. 3.2 La comunione legale In mancanza di diversa convenzione, i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono disciplinati secondo le regole della comunione legale, che comporta la contitolarità e la cogestione dei beni acquistati anche separatamente dai coniugi durante il matrimonio. Costituiscono oggetto della comunione (art. 177): gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi; i beni destinati all esercizio dell impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio, se sussistono al momento dello scioglimento della comunione (art. 178). Va osservato che, mentre i beni indicati sub a) e sub d) rientrano automaticamente nella comunione durante il matrimonio (formando la cd. comunione immediata), i frutti, i proventi e i beni indicati sub b), c) ed e) formano la cd. comunione del residuo, perché durante il matrimonio appartengono al coniuge che li ha percepiti e, solo se non sono consumati, al momento dello scioglimento della comunione sono divisi in parti uguali tra i coniugi. Non cadono in comunione e sono beni personali di ciascun coniuge quelli elencati nell art L amministrazione del patrimonio in comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione (art. 180, comma 1). Spetta, invece, congiuntamente per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione (art. 180, comma 2).

17 Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell altro e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili registrati. Per gli atti compiuti, senza consenso, su beni mobili, vedi l art. 184, comma 3. La comunione legale si scioglie in presenza delle seguenti cause: morte di uno dei coniugi, dichiarazione di assenza o morte presunta; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale; separazione giudiziale dei beni (art. 193) a seguito di interdizione, inabilitazione, cattiva amministrazione; mutamento convenzionale del regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi. La divisione della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l attivo ed il passivo (art. 194). 3.3 Comunione convenzionale (art. 210) I coniugi possono, mediante apposita convenzione, modificare il regime di comunione legale dei beni. Possono comprendere nella comunione anche beni che di regola ne sono esclusi, ma non quelli strettamente personali e quelli previsti dalle lettere c) d) ed e) dell art La convenzione deve essere stipulata per atto pubblico sotto pena di nullità (art. 162); non sono derogabili dalle parti le norme sull amministrazione dei beni e sull eguaglianza delle quote. C 1 P e r s o n e e f a m i g l i a 3.4 La separazione dei beni (art. 215) I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215). In tal caso ciascuno dei coniugi ha il godimento e l amministrazione dei beni di cui è esclusivo titolare (art. 217). Tale convenzione può essere anche dichiarata nell atto di celebrazione del matrimonio Fondo patrimoniale (artt ) I coniugi (ma anche un terzo estraneo) possono conferire dei beni immobili, mobili registrati o titoli di credito in un fondo destinato a far fronte ai bisogni della famiglia. I beni facenti parte del fondo patrimoniale sono inalienabili e sono vincolati ai bisogni della famiglia. 4. La filiazione 4.1 La filiazione legittima È legittimo il figlio concepito da genitori uniti in matrimonio. In base al principio per cui mater semper certa est, pater numquam, la legge, per accertare che il figlio è stato concepito dal legittimo marito e per accertare che è stato concepito in costanza di matrimonio, soccorre con due presunzioni: la presunzione di paternità (art. 231) e la presunzione di concepimento durante il matrimonio (art. 232). La presunzione di paternità si fonda sulla normale fedeltà coniugale della moglie: pertanto, l ordinamento presume che il marito sia il padre del figlio concepito in costanza di matrimonio. Presupposti per la validità di tale presunzione sono: matrimonio valido o putativo, parto della moglie, concepimento durante il matrimonio. Trattasi di una presunzione soltanto relativa in quanto il marito può ottenere la prova contraria attraverso il disconoscimento della paternità. La presunzione di concepimento, invece, è quella per cui si ritiene concepito nel matrimonio il figlio nato non prima di 180 giorni dalla sua celebrazione e non dopo 300 giorni dal suo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili. Trattasi, in questo caso, di una presunzione assoluta, in quanto il figlio nato nel suddetto periodo si presume iuris et de iure concepito in costanza di matrimonio per cui non è ammessa prova contraria. Con l azione di disconoscimento della paternità si mira a far cadere la presunzione di paternità del marito; tale azione è consentita nei casi indicati dall art. 235, e cioè a) se i coniu-

18 P a r t e I - D i s c i p l i n e g i u r i d i c h e L i b r o V - D i r i t t o c i v i l e 140 gi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita; b) se durante il predetto periodo il marito era affetto da impotenza, anche soltanto di generare; c) se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la sua gravidanza e la nascita del figlio. In caso di accoglimento dell azione, il figlio risulta figlio naturale riconosciuto dalla madre. 4.2 La filiazione naturale Figli naturali sono quelli nati da genitori non sposati fra loro. La loro posizione è equiparata a quella dei figli legittimi, in ossequio al principio sancito nell art. 30 Cost. secondo cui «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio»; a questi ultimi, la legge deve assicurare «ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». È figlio naturale riconoscibile quello nato da persone che o non sono sposate, o erano già unite in matrimonio con altra persona all epoca del concepimento. È figlio naturale non riconoscibile (o incestuoso) quello nato da persone legate da un vincolo di parentela o di affinità anche naturale (art. 251). Il rapporto di filiazione naturale può risultare da un accertamento volontario (riconoscimento) o da dichiarazione giudiziale. Il riconoscimento consiste nella dichiarazione fatta da uno o da entrambi i genitori che una data persona è il proprio figlio naturale. Può essere effettuato per atto inter vivos (atto pubblico) o per testamento. È un negozio personale, formale, puro, irrevocabile, impugnabile solo per difetto di veridicità, violenza ed interdizione giudiziale. Se i genitori non hanno riconosciuto il figlio naturale, il figlio stesso può agire in giudizio per ottenere la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità naturale, col relativo status. L azione per ottenere la dichiarazione di maternità o paternità naturale è sempre esperibile. L art. 278, infatti, in base al quale «le indagini sulla paternità o sulla maternità non sono ammesse nei casi in cui, a norma dell art. 251, il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato», è stato dichiarato incostituzionale. La prova può essere data con ogni mezzo. La legittimazione del figlio naturale è l atto con il quale questi acquista lo «status» di figlio legittimo (con nascita di un rapporto di parentela tra lo stesso ed i familiari del genitore) e può avvenire per susseguente matrimonio (art. 280, comma 2) o per provvedimento del giudice (art. 284). 5. L adozione La L. n. 184 del ha riformato l istituto dell adozione. In particolare: ha eliminato la distinzione tra adozione ordinaria ed adozione speciale; ha eliminato dal testo del codice civile la disciplina dell adozione dei minori, che è adesso dettata soltanto nella legge speciale; ha regolato la cd. adozione internazionale, vale a dire quella riguardante i minori stranieri. La relativa disciplina è stata successivamente modificata dalla L , n. 476; ha eliminato l istituto dell affiliazione, già regolato dal codice civile. Successivamente è intervenuta la L. 149/2001 che ha modificato l articolato normativo della L. 184/1983, sancendo espressamente il diritto del minore ad avere una famiglia. Prevalenza assoluta è attribuita alla famiglia di origine a favore della quale sono previsti interventi di sostegno e di aiuto. Solo quando quest ultima non è in grado di provvedere alla crescita ed all educazione del minore si applicano le norme in materia di adozione, garantendo così il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell ambito di una famiglia. 5.1 L adozione dei minori Già gli artt. 6 e 7 della L. 184, nella loro formulazione originaria, richiedevano la sussistenza di alcuni requisiti soggettivi degli adottanti e del minore da adottare (adottando). Tali requisiti sono stati in parte modificati dalla L. 149/2001.

19 In particolare essa prevede: 1) requisiti soggettivi degli adottanti: devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e non devono essere separati neppure di fatto; la loro età deve superare di almeno diciotto anni e non più di quarantacinque anni l età dell adottando. Viene dunque innalzato il limite massimo della differenza di età tra adottante ed adottato (la L. 184/1983 prevedeva che fosse di quaranta anni). Tale limite, peraltro, può essere derogato qualora il Tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; devono essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare; 2) requisiti soggettivi dell adottando l adozione è consentita per tutti i minori, non essendo rilevante la loro età; il minore deve essere sentito se ha compiuto i dodici anni e deve necessariamente prestare il suo consenso all adozione se ha compiuto i quattordici anni di età. Lo stato di adottabilità del minore presuppone una situazione di abbandono che si concreta nella mancanza di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. È necessario, tuttavia, che la mancanza di assistenza non sia dovuta a una forza maggiore di carattere transitorio. 5.2 L adozione di maggiorenni L adozione di maggiorenni, riservata sostanzialmente a tutelare aspettative successorie, è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che abbiano compiuto i 35 anni e che superino di almeno 18 anni l età di coloro che intendono adottare (art. 291). La Corte Cost. (sent. n. 557/1988), tuttavia, ha dichiarato la illegittimità dell art. 291 c.c. nella parte in cui non consentiva l adozione in presenza di altri figli legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Il tribunale, prima di provvedere sulla domanda di adozione, deve assumere le opportune informazioni; sulla domanda di adozione, poi, deve compiere una duplice indagine: di legittimità e di merito. In conseguenza dell adozione di maggiorenni, comunque, non nasce alcun rapporto civile tra la famiglia dell adottato e l adottante, né tra l adottato ed i parenti dell adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L adozione non attribuisce alcun diritto di successione all adottante. L adottato, invece, acquista nei confronti dell adottante i normali diritti successori spettanti ai figli legittimi. C 1 P e r s o n e e f a m i g l i a L adozione internazionale La legge , n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a L Aja il ) ha modificato profondamente le norme della L. n. 184 del 1983 in materia di adozione di minori stranieri, istituendo una Commissione per le adozioni internazionali, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed attribuendo importanti competenze ad enti non aventi scopo di lucro iscritti in un apposito albo. L attività di questi ultimi è autorizzata dalla citata Commissione per le adozioni internazionali. Le persone residenti in Italia che intendono adottare un minore straniero residente all estero devono presentare dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all adozione. Il Tribunale, se non ritiene di dover pronunciare immediatamente decreto di inidoneità per manifesta carenza dei requisiti di cui all art. 6 della Legge n. 184 del 1983, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi socio-assistenziali degli enti locali; questi ultimi eseguono una serie di accertamenti sulla cui base il Tribunale pronuncia un decreto che attesta l idoneità o la inidoneità alla adozione. A questo punto gli aspiranti all adozione che hanno ottenuto il decreto di idoneità devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad un ente autorizzato il quale svolgerà le pratiche di adozione presso le competenti autorità del paese estero. L adozione può essere disposta dalla competente autorità del paese estero. In questo caso la Commissione per le adozioni internazionali, valutate le conclusioni dell ente incaricato, dichiara che l adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l ingresso e la residenza permanente in Italia. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana per effetto della trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. Se l adozione deve perfezionarsi in Italia, il Tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell autorità straniera come affidamento preadottivo; decorso il periodo di affidamento, il Tribunale, sussistendone i presupposti, pronuncia l adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile.

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