La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico

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1 La contrattazione collettiva nel lavoro pubblico Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa dopo la Riforma Brunetta (D. Lgs. n. 150/2009) PIERLUIGI MASTROGIUSEPPE ROSARIO SOLOPERTO Nuovo assetto delle fonti Frontiera mobile tra diritto pubblico e diritto privato La norma fondamentale che ridisegna l assetto delle fonti di disciplina del lavoro pubblico è l art.1 della legge delega 4 marzo 2009, n.15, che ha sostituito il precedente art.2, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 nei seguenti termini: Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge Tale nuova disciplina si applica a tutte le disposizioni emanate o adottate successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 15/2009 A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 2

2 Nuovo assetto delle fonti Completo ribaltamento di prospettiva: da logica di generale derogabilità della legge ad opera della contrattazione collettiva, salvo diverse prescrizioni di questa, si passa ad una diversa relazione di gerarchia in cui è solo la legge a stabilire i margini di possibile intervento della contrattazione collettiva La nuova disciplina non riguarda invece le leggi concernenti gli aspetti retributivi Le disposizioni di legge, regolamento o atto amministrativo che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi ed i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 3 Nuovo assetto delle fonti Nel precedente assetto la competenza primaria in materia di disciplina del lavoro pubblico spettava alla contrattazione collettiva mentre la fonte legale aveva solo una funzione meramente residuale. La nuova disciplina non riguarda invece le leggi concernenti gli aspetti retributivi A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 4

3 Lo spazio della contrattazione collettiva Nel precedente assetto: La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali (art. 40, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001) Dizione generale e generica che, interpretata in senso estensivo, era intesa nel senso della negoziabilità di tutte le materie e di tutti gli istituti comunque connessi al rapporto di lavoro, anche se solo indirettamente Nel precedente assetto, la competenza della contrattazione collettiva era, comunque, esclusa nelle materie previste dall art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001: linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuazione degli uffici di maggiore rilevanza, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinazione delle dotazioni organiche complessive A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 5 Lo spazio della contrattazione collettiva In alcuni casi, altre norme del D. Lgs. n. 165/2001 hanno posto ulteriori limiti alla contrattazione collettiva Per esempio, l art. 19, ai sensi del quale la disciplina degli incarichi dirigenziale non può essere derogata dai contratti collettivi Nel precedente assetto, escluse dalla contrattazione anche le materie riservate alla legge ed agli atti pubblicistici dall art. 2, comma 1, lett. c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (tesi non condivisa unanimemente) Responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell espletamento di procedure amministrative; organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; principi fondamentali di organizzazione degli uffici; procedimenti di selezione per l accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; ruoli e dotazioni organiche; garanzia della libertà di insegnamento e autonomia professionale nello svolgimento dell attività didattica, scientifica e di ricerca; responsabilità ed incompatibilità tra impiego pubblico ed altri incarichi A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 6

4 Lo spazio della contrattazione collettiva Nel nuovo assetto dopo l emanazione del d. lgs. n. 150/2009: La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono in particolare escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell art.9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all art.1, comma 2, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n.421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 7 Lo spazio della contrattazione collettiva La nuova definizione degli spazi negoziali Contrattazione solo su diritti ed obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro Materie inibite alla contrattazione Materie parzialmente inibite ( negli esclusivi limiti delle norme di legge ) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 8

5 Lo spazio della contrattazione collettiva Una indicazione di carattere positivo: solo materie strettamente e direttamente connesse al rapporto di lavoro (che trovano il proprio fondamento nel contratto individuale) e materie relative alle relazioni sindacali (contrattazione, partecipazione, diritti e prerogative) Una indicazione di carattere negativo (divieto di contrattare): Materie di cui all art. 1, comma 2, lett. c) della legge n. 421/1992 (si fa chiarezza su un punto controverso) Organizzazione degli uffici Materie oggetto di partecipazione sindacale Prerogative dirigenziali (art. 5, comma 2, art. 16, art. 17) Una indicazione di carattere parzialmente positivo (contrattabilità negli esclusivi limiti della legge): Sanzioni disciplinari Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio Mobilità Progressioni economiche A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 9 Lo spazio della contrattazione collettiva Resta fermo il divieto di contrattazione nelle materie oggetto delle espresse e diverse disposizioni dell art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n.165/2001, definite in modo espresso come imperative Monitoraggio dell Aran su effettività e congruenza del riparto tra le fonti (art. 46, comma 4 del d. lgs. n. 165/2001) Apparato sanzionatorio: nullità parziale delle clausole contrattuali in contrasto con norme imperative di legge o che abbiano superato i limiti prescritti all attività negoziale, con la contestuale attivazione del meccanismo della sostituzione automatica delle stesse con le norme legali, secondo la disciplina degli artt e 1419, comma 2, del codice civile A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 10

6 Lo spazio della contrattazione collettiva Possibili materie oggi in contrattazione che il nuovo assetto sembrerebbe escludere: criteri generali dei sistemi di valutazione, politiche generali orario di lavoro; orario di lavoro. Rilegificazione di alcune materie prima dominio esclusivo della contrattazione collettiva: p. esempio, premialità (nuova formulazione art. 45) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 11 Struttura, livelli e durata della contrattazione Struttura contrattuale, rapporti tra i diversi livelli e durata disciplinati dalla contrattazione collettiva in coerenza con il settore privato ed in modo che vi sia coincidenza tra vigenza della disciplina giuridica e vigenza della disciplina economica (art. 40, comma 3) Accordo per la riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 Intesa per l applicazione dell Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico (firmata il 30 aprile 2009) Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa all interno di limiti e vincoli precisamente stabiliti (e rafforzati dal d. lgs. n. 150/2009) (art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies) Accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a più comparti: accordi quadro (art. 41, comma 5) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 12

7 Struttura, livelli e durata della contrattazione Il CCNL garantisce la certezza di trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale; garantisce l adeguamento dei salari all inflazione Il CCI assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l impegno e la qualità della performance A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 13 Comparti e aree Anche nel nuovo assetto: comparti e aree Li stabilisce sempre un accordo quadro Ma all interno di vincoli che limitano fortemente l autonomia negoziale (art. 40, c. 2 e art. 41, commi 2 e 3): fino ad un massimo di quattro comparti, cui corrispondono non più di quattro aree per la dirigenza un apposita sezione di un area per la dirigenza del SSN nell ambito dei comparti, apposite sezioni per specifiche professionalità è costituito un comitato di settore nell ambito della Conferenza delle regioni per regioni, enti regionali ed enti del SSN che esercita le competenze proprie dei comitati di settori per uno dei comparti costituito un comitato di settore nell ambito di ANCI, UPI ed UNIONCAMERE che esercita le competenze per uno dei comparti ricondotti ai comparti anche gli enti di cui all art. 70, c. 4 A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 14

8 I soggetti del CCNL ARAN: continuità con alcune innovazioni (nuovi organi, nomine e incompatibilità anche per i dirigenti, monitoraggio, presenza rafforzata dei comitati di settore all interno dell Agenzia) SOGGETTI SINDACALI: confermate le previsioni dell art. 43 in materia di accertamento della rappresentatività sindacale (norma transitoria art. 65, comma 3, d. lgs. n. 150/2009) COMITATI DI SETTORE: previsione di tre comitati (art. 41, commi 2 e 3) Conferenza delle Regioni ANCI-UPI-UNIONCAMERE Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze (quest ultimo, al fine di salvaguardare le specificità sente preventivamente ) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 15 La procedura del CCNL Definizione delle risorse finanziarie complessive Atti di indirizzo all Aran (gli atti di indirizzo di Conferenza delle Regioni e di ANCI-UPI-UNIONCAMERE sono sottoposti preventivamente al Governo che, nel termine di venti giorni, esprime la propria valutazione in ordine alla compatibilità con le linee generali di politica economica e finanziaria nazionale) Ricevuto l atto di indirizzo, l ARAN avvia la trattativa negoziale, convocando le confederazioni e le organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative nel comparto o nell area dirigenziale, informando costantemente i Comitati di settore ed il Governo sull andamento del negoziato; la trattativa si conclude con la sottoscrizione di una ipotesi d accordo ARAN trasmette ipotesi di accordo (con relazione tecnica e quantificazione oneri), nel termine di dieci a Comitato di settore e al Governo (anche al Governo solo per Conferenza Regioni e ANCI- UPI-UNIONCAMERE) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 16

9 La procedura del CCNL Parere sull ipotesi di accordo da parte del comitato di settore Per Conferenza regioni e ANCI-UPI-UNIONCAMERE il parere è sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari, diretti e indiretti, che ne derivano sui rispettivi bilanci; sopravvive transitoriamente, fino all attuazione del federalismo fiscale, la possibilità del Governo di effettuare osservazioni entro 20 giorni dall invio del contratto sulla compatibilità dei costi contrattuali con le linee generali di politica economico-finanziaria Acquisito il parere favorevole dei Comitati di settore (ed intervenute le osservazioni del Consiglio dei Ministri o scaduto il termine massimo di 20 giorni stabilito per esse per i contratti collettivi per i quali sono previste), il giorno successivo l ARAN trasmette alla Corte dei Conti l ipotesi di accordo, con la quantificazione dei costi contrattuali, ai fini della certificazione di compatibilità A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 17 La procedura del CCNL Certificazione della Corte dei conti entro quindici giorni, decorsi i quali si intende positiva: la corte si esprime su attendibilità, compatibilità finanziaria, compatibilità economica; può avvalersi di tre esperti La certificazione non positiva è ora bloccante. Essa può inoltre riguardare singole clausole Pubblicazione CCNL sottoscritto per finalità informative: Gazzetta ufficiale, sito web Aran, sito web amministrazioni interessate A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 18

10 Contrattazione integrativa ART. 40, C. 3-BIS, D. LGS. N. 165/2001 Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 19 Contrattazione integrativa Autonoma, nell ambito di limiti, vincoli, controlli, monitoraggi e obblighi di pubblicità (art. 40, comma 3-bis). Limiti, vincoli, controlli, monitoraggi e obblighi di pubblicità sono previsti per assicurarne la compatibilità economico-finanziaria e la finalizzazione all efficienza ed ai guadagni di produttività. Dalla previsione legislativa emerge: La funzionalizzazione della contrattazione integrativa all efficienza ed alla produttività La persistente gerarchia tra CCNL e CCI La previsione della contrattazione a termine A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 20

11 Vincoli e limiti Contrattazione integrativa Rispetto art. 7, comma 5, (le pubbliche amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese) Vincoli di bilancio Funzionalizzazione all efficienza ed alla produttività, mediante incentivazione impegno e qualità performance. A tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato Materie delegate dal CCNL (divieto di trattarne altre) Vincoli e limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 21 Segue: vincoli e limiti Contrattazione integrativa Il CCNL stabilisce modalità di utilizzo e limiti finanziari rafforzati per le PA che fanno capo al Governo come comitato di settore Regioni ed enti locali (no enti del SSN ed altri) possono destinare risorse aggiuntive, ma nei limiti del CCNL, nei limiti dei parametri di virtuosità per la spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti. Inoltre, subordinatamente all effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance Divieto espresso di sottoscrivere CCI in contrasto con limiti e vincoli del CCNL (con norme di legge), che disciplinano materie non espressamente delegate, che comportano oneri non previsti in bilancio In caso di inosservanza del divieto: le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite (o dalla legge o dal CCNL) ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 22

12 Segue: vincoli e limiti Contrattazione integrativa In caso di accertato superamento (da parte di corte dei conti e ispettori MEF e DFP) dei vincoli finanziari: è fatto altresì obbligo di recupero nell ambito della sessione negoziale successiva (sanzione aggiuntiva e specifica per il caso di difformità che implichino una maggiore spesa). A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 23 Controlli Contrattazione integrativa Controllo del collegio dei revisori dei conti, del collegio sindacale, degli uffici centrali di bilancio o degli altri analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti: ha per oggetto la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall applicazione di norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori (controllo rafforzato rispetto al passato, anche su aspetti di merito) Controllo DFP e RGS su contratti integrativi di amministrazioni statali, enti pubblici non economici, enti e istituzioni di ricerca con organico superiore a 200 unità (controllo originariamente previsto dall art. 39, della legge n. 449/1997) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 24

13 Monitoraggi Contrattazione integrativa Monitoraggio RGS (d intesa con Corte Conti e DFP): trasmissione su modelli predefiniti di informazioni sui costi al fine di verificare il rispetto dei limiti finanziari, l evoluzione della consistenza dei fondi e la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell impegno e della qualità della performance individuale (con particolare riferimento a istituti economici e progressioni economiche). Informazioni trasmesse alla Corte dei conti, la quale ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili Monitoraggio ARAN sull applicazione dei CCNL e sulla contrattazione integrativa, per verificare l effettività e la congruità del riparto di materie tra legge, CCNL e CCI e le principali criticità emerse A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 25 Obblighi di pubblicità Contrattazione integrativa OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E RENDICONTAZIONE SUL SITO: Tutte le PA devono pubblicare sul proprio sito istituzionale i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo interno, nonché le specifiche informazioni annualmente trasmesse al Ministero dell Economia e Finanze, secondo le modalità sopra descritte; la relazione illustrativa deve evidenziare gli effetti positivi attesi dall amministrazione sotto il profilo della crescita della produttività e dell efficienza delle attività svolte e dei servizi erogati, valutati in relazione alle richieste ed alle attese della collettività; pubblicazione permanente e con modalità che garantiscano la piena accessibilità e visibilità; sarà predisposto da parte del DFP (d intesa con MEF e Conferenza unificata) un modello per valutare il contratto OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEL CCI: ad Aran (per via telematica) ed al CNEL Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi (anche connessi con il monitoraggio): divieto di adeguamento delle risorse e blocco trasferimenti A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 26

14 Contrattazione integrativa Rafforzamento del potere di azione unilaterale I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione. (art. 40, comma 3-bis, penultimo ed ultimo periodo) Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall art.40-bis. (art. 40, comma 3-ter) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 27 Contrattazione integrativa Segue: rafforzamento del potere unilaterale del datore di lavoro: Possibilità di azione unilaterale in caso di mancato accordo Anche su materie implicanti l erogazione di trattamenti economici Alle due previsioni legislative si connettono due possibili interpretazioni Regolano due fattispecie diverse di azione unilaterale (definitiva la prima, provvisoria e temporanea la seconda). Per entrambe, azione unilaterale possibile anche sul trattamento economico La prima regola generale (sugli istituti normativi) (come ora la contrattazione a termine), la seconda regola speciale (sugli istituti economici) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 28

15 Relazioni sindacali ART. 5, C. 2, D. LGS. N. 165/2001 Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici No contrattazione nazionale ed a maggior ragione integrativa su materie appartenenti alla sfera della organizzazione e della microorganizzazione, su quelle oggetto di partecipazione sindacale e su quelle afferenti alle prerogative dirigenziali (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001); in particolare, su organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane In tali materie esclusa la contrattazione - la partecipazione sindacale potrà svilupparsi esclusivamente nelle forme dell informazione, qualora prevista nei contratti collettivi nazionali Consultazione su organizzazione e disciplina uffici e dotazioni organiche (art. 6). A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 29 Relazioni sindacali Il d.lgs. n. 150/2009 inibisce alla contrattazione ed alla concertazione materie per le quali i contratti in vigore (vigenti anche nel triennio ) prevedono contrattazione o concertazione Inoltre, prevede potere di azione unilaterale in caso di mancato accordo Infine, prevede nuove norme in materia di premialità Le nuove norme si impongono da subito ai contratti collettivi nazionali vigenti oppure occorre attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali? A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 30

16 Relazioni sindacali CIRCOLARE DFP N. 7/2010 Il decreto legislativo n. 150 del 2009 prevede un sistema graduale di applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa. In particolare, dalla lettura delle norme si evince che: - alcune disposizioni sono di diretta ed immediata applicazione; - per altre è previsto un adeguamento entro termini prefissati; - per altre ancora è necessario attendere la stipulazione dei nuovi contratti collettivi nazionali. E l articolo 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 che porta a tali conclusioni, in quanto stabilisce, che i contratti integrativi vigenti dovranno essere adeguati ad alcune delle nuove disposizioni entro i termini ivi previsti. Nello specifico, il comma 1 prevede l adeguamento dei contratti integrativi alle disposizioni relative alla definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione ed alla legge, nonché a quelle del Titolo III del nuovo decreto (Merito e Premi). Ragionando per converso, tutte le altre disposizioni in materia, non menzionate cioè dal comma 1 dell articolo 65 del decreto citato, devono intendersi applicabili dall entrata in vigore del medesimo, purché non vincolate alla stipulazione di clausole di competenza della nuova contrattazione nazionale. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 31 Relazioni sindacali CIRCOLARE DFP N. 7/2010 NORME DI DIRETTA ED IMMEDIATA APPLICAZIONE Relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa Sistema dei controlli Sanzioni relative alla contrattazione integrativa Disposizioni relative alle nuove materie di contrattazione nazionale ed integrativa Queste disposizioni, non essendo previsto dalla legge un termine di adeguamento, operano dal 15 novembre 2009, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del Nei confronti dei contratti collettivi che dispongano in modo diverso vengono applicati i meccanismi di eterointegrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 e 1414, secondo comma, codice civile, ai sensi dell articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come modificato dall art. 33 del d. lgs. n. 150 del 2009). In queste ipotesi la norma contrattuale difforme viene automaticamente sostituita da quella primaria contenuta nell articolo 5, comma 2 (come modificato dall art. 34 del d. lgs. n. 150 del 2009), che, ai sensi dell articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha carattere imperativo ed è quindi inderogabile, al pari di tutte le norme del d.lgs. n. 165 del Per cui, nelle predette materie, le forme di partecipazione sindacale, se già previste dai contratti nazionali, regrediscono all informazione. A maggior ragione, per dettato testuale ed esegesi sistematica, nelle materie oggetto di macroorganizzazione, nei cui margini è contenuta l attività di micro-organizzazione ai sensi dell articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, non possono attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall informazione. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 32

17 Relazioni sindacali CIRCOLARE DFP N. 7/2010 DISPOSIZIONI PER LE QUALI SI PREVEDE ADEGUAMENTO ENTRO TERMINI PREFISSATI Adeguamento contratti integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2009 alle disposizioni concernenti il riparto delle materie tra contrattazione collettiva e legge ed alle disposizioni del titolo III in materia di premialità Adeguamento leggi regionali e regolamenti enti locali Limiti e modalità di applicazione per talune categorie (personale docente Scuola e Afam, ricercatori e tecnologi, personale PCM e MEF) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 33 Relazioni sindacali CIRCOLARE DFP N. 7/2010 DISPOSIZIONI LA CUI APPLICAZIONE PRESUPPONE L ESISTENZA DEI NUOVI SISTEMI DI VALUTAZIONE Fino al 30 settembre 2010, quindi, le Amministrazioni non potranno procedere all applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III. Si fa riferimento, in particolare, all articolo 19 (criteri per la differenziazione delle valutazioni), all articolo 25 (attribuzione di incarichi di responsabilità), nonché all articolo 27 (premio di efficienza). Tuttavia, non è pensabile che tale tempistica determini di fatto l impossibilità per le amministrazioni di predisporre nuovi contratti integrativi. Conseguentemente, dal combinato disposto dell articolo 65, del Titolo III, e dell articolo 30 del decreto legislativo, i nuovi contratti integrativi, anche in attesa della definizione dei sistemi di valutazione, e quindi non oltre il 30 settembre 2010, potranno comunque essere stipulati, riferendosi in ogni caso ai principi enunciati dalle singole disposizioni del Titolo III, che l articolo 17 del d.lgs. n. 150 del 2009, sinteticamente, identifica nei principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e differenziazione nel riconoscimento degli incentivi. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 34

18 Relazioni sindacali CIRCOLARE DFP N. 7/2010 DISPOSIZIONI LA CUI APPLICAZIONE PRESUPPONE L ESISTENZA DEI NUOVI CCNL Norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria, la quale presuppone un intervento sulla struttura della retribuzione che può essere attuata solo con i successivi contratti collettivi (comma 3-bis dell art 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, nuovo testo) Disposizioni relative al trattamento accessorio dei dirigenti collegato ai risultati di cui all articolo 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall articolo 45 del d.lgs. n. 150 del 2009 Bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l innovazione, che richiedono comunque l intervento del contratto nazionale per la determinazione dell ammontare (articoli 21 e 22 del d.lgs. n. 150 del 2009) Disposizioni che prevedono la possibilità di distribuire le risorse della contrattazione decentrata sulla base della graduatoria di performance di cui all articolo 40, comma 3-quater A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 35 Relazioni sindacali Parere F.P. n del su articolazione dell orario di lavoro e di servizio. In materia: occorre tenere conto dei mutamenti intervenuti in tema di relazioi sindacali a seguito della modifica del D.Lgs.n.165/2001 operata dal D.Lgs.n.150/2009. In particolare con la novella dell art.5 del D.Lgs.n.165 del 2001 sono stati particolarmente valorizzati i poteri e le prerogative del dirigente ed è stato stabilito che. Con la riforma è stata eliminata la possibilità di attivare la concertazione nelle materie dell organizzazione del lavoro ed è stata eccezionalmente mantenuta la consultazione preventiva nella materia dell organizzazione degli uffici (art.6 del D.Lgs.n.165/2001). l art.54 ha novellato il testo dell art.40 ed ha delimitato l ambito della contrattazione collettiva stabilendo in particolare che sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17. Gli artt.40. comma 3, quinquies e 2, comma 3, del D.Lgs.n.165/2001come novellati disciplinano poi la sanzione della nullità ed il meccanismo di sostituzione automatica delle clausole invalide A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 36

19 Relazioni sindacali Segue Parere F.P. n del Quindi il modello di relazioni sindacali applicabile dovrà essere individuato in base alla nuova normativa ed alle indicazioni fornite con la predetta circolare (n.7/2010) Ad avviso dello scrivente, ne consegue che, poiché le materie in questione afferiscono a prerogative dirigenziali, rientrando nell organizzazione del lavoro, dopo l entrata in vigore del D.Lgs.n.150/2009, non è più possibile attivare la contrattazione e la concertazione, dovendosi comunque assolvere alle relazioni sindacali mediante informazione. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 37 Relazioni sindacali Vanno segnalate alcune pronunce di giudici del lavoro che hanno interpretato in modo diverso il d. lgs. n. 150/2009 per ciò che concerne la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni Tribunale Torino 2/4/2010: le nuove norme, in virtù del richiamo all art. 11 preleggi, ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, in assenza di espressa disposizione circa la immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti (ipotesi che oltre a sollevare problemi di costituzionalità precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore le pubbliche amministrazioni, travolgendo patti raggiunti dalle parti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative, senza tuttavia prevedere alcuna disposizione sostitutiva ) ma, per contro, con l espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l adeguamento dei contratti collettivi vigenti, a chiare lettere dispone l efficacia di tali contratti quantomeno al 31/12/2010. Tutto ciò del resto, in accordo con i contenuti della legge delega n. 15/2009 che, nell enunciare all art. 3 i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e integrativa e funzionalità delle amministrazioni pubbliche non può non riferirsi alle future contrattazioni A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 38

20 Relazioni sindacali Tribunale Salerno 18/7/2010 : affinché l amministrazione possa procedere unilateralmente occorre che i precedenti contratti integrativi abbiano esaurito la loro efficacia. Evidente quindi che l amministrazione convenuta giammai avrebbe potuto dare applicazione all art. 54 del d. lgs. n. 150/2009. In ragione di quanto esposto, l amministrazione era tenuta ad osservare le disposizioni contrattuali vigenti in particolare le procedure da osservare per il raggiungimento dell accordo sulla base del fondo salario accessorio. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 39 Relazioni sindacali Tribunale Lamezia Terme 7/9/2010: in definitiva, da un lato il legislatore ha innovato la materia, escludendo la partecipazione sindacale su alcuni aspetti della gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante inserzione automatica delle norme imperative nei CCNL che dispongono in modo difforme, ma dall altro ha confermato la validità ed efficacia dei CCNL fino al successivo rinnovo e di quelli integrativi fino al 31/12/2010 (ove non adeguati medio-tempore). Si tratta di un evidente difetto di coordinamento che può essere risolto solo mediante una lettura di salvaguardia delle pattuizioni in corso e con applicazione del meccanismo di inserzione automatica di norme imperative di legge solo ai contratti collettivi futuri, che non tengano conto delle rinnovate disposizioni del decreto Brunetta, espressamente qualificate come norme imperative dallo stesso decreto A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 40

21 Relazioni sindacali Tribunale Trieste 5/10/2010: è indiscutibile che, in base alle nuove disposizioni legislative, le determinazioni per l organizzazione degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, salva la sola informazione ai sindacati, con esclusione di obblighi di concertazione e contrattazione sindacale. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa comunale, non si ritiene che le previsioni degli artt. 34 e 54 del d. lgs. n. 150/2009 siano di immediata efficacia, con conseguente immediata caducazione delle discipline contrattuali contrastanti con disposizioni di legge. Come correttamente rilevato in dottrina, occorre mettere in relazione l applicabilità delle nuove disposizioni con il meccanismo dell efficacia temporale delle fonti contrattuali in essere che hanno una durata prestabilita nel tempo e sono soggette a periodici rinnovi, sicché occorre verificare se l applicabilità immediata delle nuove disposizioni travolga le difformi previsioni contrattuali a prescindere dalla loro predeterminata efficacia nel tempo. Il legislatore del 2009 si è posto il problema, tanto è vero che in un apposita norma ha previsto un regime transitorio. Il testo dell articolo, nei primi due commi, riguarda sicuramente i soli contratti integrativi. La disposizione dell art. 65, comma 5, va allora intesa in modo tale da armonizzarsi sistematicamente con le disposizioni dei commi precedenti, ovvero nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale trovano applicazione solo in riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l entrata in vigore della riforma e non a quelli stipulali anteriormente. Né, evidentemente, può avere rilievo la diversa previsione della circolare DFP n. 7/2010 cui il Comune di è adeguato, dal momento che, come è noto, le circolari, e tra queste quelle interpretative, hanno la sola funzione di esprimere un parere finalizzato a disciplinare l attività degli organi amministrativi inferiori, ma, non costituendo fonti del diritto, non sono in alcun modo vincolanti per il giudice. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 41 Relazioni sindacali Le controdeduzioni L attenzione è posta solo sulle disposizioni concernenti la contrattazione collettiva ed in particolare sul punto dell art.65, comma 5, del D.Lgs.n.150/2009: Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. In realtà la norma fondamentale è quella del nuovo testo dell art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001che esclude dalla contrattazione e dagli istituti di partecipazione sindacale l organizzazione degli uffici, l organizzazione del lavoro e più in generale tutti gli aspetti riconducibili alle cosiddette prerogative manageriali. Si tratta di una previsione strettamente collegata al rafforzamento dei poteri e delle responsabilità (e delle sanzioni) del dirigente. Proprio per i suoi contenuti, questa norma si colloca a monte della stessa contrattazione collettiva, costituendone un limite insuperabile e di carattere imperativo (nuovo art.2 del D.Lgs.n.165/2001). In quanto tale e in mancanza di una previsione espressa di senso contrario, essa è entrata in vigore in data A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 42

22 Relazioni sindacali Conseguentemente, deve ragionevolmente ritenersi che nelle materie considerate nell art.5, comma 2, tutte le forme di partecipazione sindacale (contrattazione e concertazione) previste dai CCNL siano arretrate alla sola informazione. Non sembra perciò sostenibile la tesi che demanda il passaggio ai futuri CCNL, sulla base del citato art.65, comma 2, del D.lgs.n.150/2009. Accettando tale tesi, si finirebbe per demandare l applicazione della legge alle mutevoli considerazioni della contrattazione collettiva, dato che è questa ad essere oggetto dell intervento legislativo sotto il profilo della limitazione dell oggetto. Infatti, ciò si tradurrebbe nell ammissione della possibilità della contrattazione di porre limiti alle esclusioni per essa previste dalla legge o comunque di rinviare, sine die, l applicazione di questa, in contrasto con i principi dell art.97 della Costituzione. Del resto, pure ad ammettere il necessario intervento della contrattazione futura, la stessa avrebbe solo una efficacia meramente dichiarativa, limitandosi alla constatazione dell avvenuta sottrazione di tutta una serie di materie dalla contrattazione e dagli istituti della partecipazione sindacale. Data l entrata in vigore in data del nuovo testo dell art.5, comma 2. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 43 Relazioni sindacali Occorre poi anche considerare la portata delle norme sull adeguamento dei contratti integrativi, di cui all art.65, commi 1 e 4, del D.Lgs.n.150/2009. Infatti, se per i contratti integrativi sono previsti termini temporali entro i quali gli stessi devono adeguarsi alle nuove regole in materia di ambiti riservati alla contrattazione e alla legge nonché a quelle concernenti i sistemi premiali, ciò vuol dire, indirettamente ma chiaramente, che le stesse sono già entrate in vigore dal Il legislatore evidentemente ne ha solo differito l applicazione per evitare un impatto repentino sulle regole dei contratti integrativi in essere (si tratta del livello più vicino ai datori di lavoro ed ai dipendenti). Questa disciplina evidenzia il paradosso che si verrebbe a creare ritenendo ancora vigenti ed efficaci le clausole dei CCNL non conformi alle nuove disposizioni del D.Lgs.n.150/2009. Infatti, ove si ritenessero ancora efficaci i precedenti CCNL non conformi, ove i contratti integrativi invece si adeguassero al D.Lgs.n.150/2001 entro i termini prestabili, in attesa dei futuri CCNL, questi finirebbero per porsi in contrasto con i primi, con la conseguente possibile applicazione della sanzione della nullità. Il che evidentemente è assurdo!!! A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 44

23 Relazioni sindacali L inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010 Il caso: Un ente locale stabilisce l impiego di alcune lavoratrici in alcune particolari mansioni, senza attivare in via preventiva la procedura di concertazione, fornendo ai soggetti sindacali legittimato la sola informazione. Una OO.SS. denuncia tale comportamento datoriale come antisindacale adducendo la violazione dell art.8, comma 2, del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali dell , come sostituito dall art.6 del CCNL del Con decreto del , il Tribunale di Pesaro accoglie il ricorso dichiarando l antisindacalità della condotta dell ente. Contro tale decreto, il datore di lavoro pubblico propone opposizione A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 45 Relazioni sindacali L inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010 A sostegno dell opposizione, l ente adduce l immediata operatività delle previsioni dell art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dall art.34, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.150/2009, che, in materia di organizzazione del lavoro, prevede la sola informazione sindacale. Essendo entrato in vigore il D.Lgs.n.150/2009 in data , da questo momento doveva escludersi, in materia di organizzazione del lavoro, la applicazione di modelli di relazioni sindacali diversi dalla mera informazione, anche se precedentemente previsti dalla vigente contrattazione collettiva di comparto. Proprio alla luce di tale innovazione legislativa, pertanto, doveva essere valutato il comportamento datoriale, con la conseguente esclusione della antisindacalità dello stesso. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 46

24 Relazioni sindacali L inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010 Il giudice nell udienza del ha ritenuta fondata l opposizione. Alla base di tale decisione, che capovolge radicalmente il primo giudizio, il giudice adduce la immediata operatività ed efficacia, con decorrenza dal , delle previsioni dell art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come sostituito dall art.34, comma 1, lett.a) del D.Lgs.n.150/2009. Avendo disposto l utilizzo delle lavoratrici informando le OO.SS, l ente ha quindi formalmente rispettato le nuove previsioni legislative. Sul punto della incidenza delle nuove disposizioni legislative sulle clausole dei contratti collettivi vigenti, con particolare riferimento alla attuale valenza delle stesse che in materia prevedevano la concertazione, viene affermato che: 1. in base alla gerarchia delle fonti delineata dall art.1 delle disposizioni sulla legge in generale, questa prevale sulle previsioni della contrattazione collettiva; A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 47 Relazioni sindacali L inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/ in applicazione degli artt.1339 e 1419, comma 2, c.c., espressamente richiamati dall art.3, comma 3-bis del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dall art.34, comma 1.lett.b) del D.Lgs.n.150/2009, nonché dall art.54 del medesimo decreto che ha modificato il testo del precedente art.40 del D.Lgs.n.165/2001, in materia di contrattazione, le clausole contrattuali in contrasto con la legge sono nulle e sono sostituite di diritto dalle norme di legge violate; 3. conseguentemente, la clausola del CCNL che in materia di organizzazione del lavoro prevede la concertazione deve ritenersi sostituita dalla previsione dell art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, nuovo testo, che per tale fattispecie stabilisce la sola informazione sindacale. In proposito, a sostegno della decisione, il giudice richiama anche le indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n.7/2010. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 48

25 Relazioni sindacali L inversione di tendenza: Tribunale di Pesaro, 417/2010 E importante sottolineare che il giudice ha escluso che possa essere richiamata la previsione dell art.65 del D.Lgs.n.150/2009 per sostener che l applicazione della normativa dell art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 è rimandata al momento in cui interverranno i futuri contratti collettivi nazionali, come pure sostenuto in altre pronunce giurisdizionali di segno opposto intervenute in materia. In proposito, viene evidenziato che: a) l art.65, commi 1-4, del D.Lgs.n.150/2009 prende in considerazione espressamente i soli contratti collettivi integrativi, ai fini dell adeguamento alle nuove previsioni, per cui esso non può essere esteso anche ai contratti collettivi nazionali; b) l art.65, comma 5, invece richiama i CCNL stabilendo che le norme del D.Lgs.n.150/2009 riguardanti la contrattazione collettiva si applicano dalla tornata successiva; A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 49 Relazioni sindacali c) tale ultima norma, data la sua collocazione sistematica a chiusura del Capo IV, Titolo IV, del D.Lgs.n.150/2009, rubricato contrattazione collettiva nazionale ed integrativa (art.53 e ss. del medesimo decreto) non può che riferirsi solo a tali disposizioni legislative, attinenti alle modalità di esplicazione ed all ambito dell incidenza ed efficacia della contrattazione collettiva. A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 50

26 Contrattazione collettiva e trattamento economico Riserva di contrattazione in materia di trattamenti economici L attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratto (salvo alcuni casi) (art. 2, c. 3, terzo periodo) Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dalla entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale (art. 2, c. 3, quarto periodo) Ambito della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro (il trattamento economico è tra questi) (art. 40, c. 1) Il trattamento economico fondamentale ed accessorio (fatte salve alcune fattispecie) è definito dai contratti collettivi (art. 45, c. 1, art. 40 c. 3 ter, art. 47-bis) I contratti collettivi definiscono, in coerenza con la legge, trattamenti economici accessori (art. 45, comma 3) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 51 Contrattazione collettiva e risorse economiche Risorse della contrattazione collettiva Il MEF quantifica l onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa a carico del bilancio dello stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria (art. 48, comma 1) Per i comparti non statali (regioni, enti locali, sanità, camere di commercio, università, enti pubblici non economici, enti pubblici di ricerca) gli oneri sono determinati a carico dei rispettivi bilanci. Le risorse per gli incrementi contrattuali sono definite dal Governo (per regioni, enti locali, sanità previa consultazione delle rispettive rappresentanze) (art. 48, comma 2) Ancora sull accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali e sulla specifica intesa per il settore pubblico, in materia di definizione delle risorse da destinare agli incrementi retributivi I limiti finanziari per la contrattazione integrativa sono definiti dalla contrattazione nazionale (art. 40, comma 3 quinquies) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 52

27 Contrattazione collettiva e risorse economiche Finalizzazione delle risorse della contrattazione collettiva Il CCNL garantisce la certezza di trattamenti economici comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale; garantisce l adeguamento dei salari all inflazione (accordo quadro assetti contrattuali e specifica intesa settore pubblico) Il CCI assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l impegno e la qualità della performance (art. 40, comma 3-bis) A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 53 Finalizzazione delle risorse a merito e premi PRINCIPI GENERALI: merito, selettività, differenziazione retributiva, superamento automatismi Finalità di valorizzazione del merito, di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi Utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche Riconoscimento del merito attraverso incentivi economici e carriera Divieto di distribuire incentivi in modo indifferenziato o sulla base di automatismi estranei al processo di valutazione A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 54

28 Riparto delle fonti su merito e premi REGOLATI DALLA LEGGE CON RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA SU ALCUNI ASPETTI PREMIO ANNUALE INDIVIDUALE PREMIO DI EFFICIENZA BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE INCARICHI E RESPONSABILITA REGOLATI IN VIA ESCLUSIVA DALLA LEGGE ED EVENTUALMENTE SULLA BASE DI QUESTA DA REGOLAMENTI DELLE AMMINISTRAZIONI PROGRESSIONI DI CARRIERA PREMIO ANNUALE PER L INNOVAZIONE ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE REGOLATI DAI CONTRATTI COLLETTIVI NELL AMBITO DI LIMITI E VINCOLI DI LEGGE ALTRE VOCI ACCESSORIE (ES. TURNI, REPERIBILITA DISAGIO) EVENTUALI PREMI COLLETTIVI A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 55 Merito e premi: risorse La contrattazione nazionale definisce le modalità di ripartizione delle risorse per la contrattazione decentrata tra i diversi livelli di merito secondo la graduatoria delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali predisposta da Civit (art. 45, c 3 bis) Una quota fino al 30% dei risparmi sui costi derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione (art. 27 d.lgs. n. 150/2009) Nei limiti delle risorse disponibili la contrattazione nazionale determina l ammontare del bonus delle eccellenze (art. 21, c. 2, d. lgs. 150) Vincoli generali su risorse CCNL (art. 48, regole accordo riforma assetti contrattuali gennaio 2009 e specifica intesa su pubblico impiego aprile 2009 CONTRATTO NAZIONALE CONTRATTO INTEGRATIVO Per premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono destinate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, apposite risorse nell ambito di quelle previste per il rinnovo del CCNL (art. 45, c 3 bis) Destina al trattamento economico collegato performance individuale quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato (art. 40, c 3 bis ) Risorse aggiuntive per regioni ed enti locali (art. 40 comma 3 quinquies) PREMIO ANNUALE INDIVIDUALE BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE ALTRE VOCI ACCESSORIE (ES. TURNI, REPERIBILITA DISAGIO) PREMIO DI EFFICIENZA EVENTUALI PREMI COLLETTIVI INCARICHI E RESPONSABILITA PREMIO ANNUALE PER L INNOVAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE A cura di Pierluigi Mastrogiuseppe e Rosario Soloperto 56

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