[Estensore] Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Vincenzo Meli Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Massimo Caratelli Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Avv. Chiara Petrillo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 30/04/2013 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Il ricorrente riferisce di aver stipulato in data 19 novembre 2009 un contratto relativo alla fornitura, all installazione e alla manutenzione, sul proprio terreno, di un impianto fotovoltaico, per un prezzo complessivo di ,00. Precisa di essere stato indotto a sottoscrivere il contratto dalle condizioni pubblicizzate, che apparivano particolarmente favorevoli, assicurando sostanzialmente un costo zero ; l iniziativa appariva inoltre supportata da soggetti di piena affidabilità, compresi organismi di diritto pubblico. Contestualmente, il fornitore faceva sottoscrivere al ricorrente un contratto di finanziamento con la banca convenuta. L impianto negoziale prevedeva un rimborso a favore del ricorrente, da parte del fornitore, delle rate del finanziamento stesso attraverso la vendita dell energia elettrica prodotta, di cui avrebbe usufruito anche il ricorrente. A quanto riferito, dal 1 aprile 2010 al 1 ottobre 2010 il fornitore ha onorato il proprio impegno e Pag. 2/10

2 accreditato al ricorrente l importo di 9 rate, per un totale di 3.053,25 ( 339,25 x 9). Dal novembre 2010 il fornitore interrompeva il rimborso delle rate del finanziamento, mentre il ricorrente continuava a versare le rate di sua spettanza all intermediario. Il ricorrente tentava di contattare telefonicamente il fornitore, ma senza alcun risultato. A distanza di pochi mesi, l ente provinciale che aveva sponsorizzato il progetto diffondeva una comunicazione, apparsa in data 13 gennaio 2011, al fine di avvisare i clienti delle gravi ed inammissibili inadempienze contrattuali della società fornitrice, offrendo la sua piena disponibilità a fornire assistenza tecnica e legale per le azioni che vorranno intraprendere. Successivamente, in data , il ricorrente inviava una lettera di diffida alla società fornitrice, lettera che tuttavia veniva restituita al mittente con la causale destinatario trasferito. In sostanza, si verificava l impossibilità di qualsiasi approccio con il fornitore, fino all apertura della procedura fallimentare presso il Tribunale di Roma, in data 14 giugno Fa presente che il contratto con il fornitore includeva anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto, nonché lo smantellamento di quest ultimo, curando lo smaltimento del materiale di risulta. Pertanto, il finanziamento stipulato con la banca resistente doveva considerarsi esteso anche alle prestazioni accessorie convenute con il fornitore. Il ricorrente sostiene che il prezzo di un impianto sul mercato sia di ,00 Euro (come si evincerebbe da preventivo fornito dal ricorrente, allegato al ricorso come doc. 12) e che il restante prezzo del finanziamento sarebbe stato quindi relativo alle attività di verifica e di manutenzione del bene fornito. Seguivano, tramite avvocato, contatti con l intermediario, il quale chiedeva al ricorrente di produrre la lettera di messa in mora del fornitore; ma all invio di tale missiva, datata , l intermediario opponeva una clausola di esonero da ogni responsabilità, sostenendo che le contestazioni ed eccezioni sollevate dal ricorrente nei confronti del fornitore esulavano dall ambito del rapporto oggetto del finanziamento. In data , il ricorrente invocava la risoluzione del contratto di finanziamento, avvertendo l intermediario che eventuali successivi pagamenti di rate del finanziamento dovevano intendersi effettuati a mero scopo cautelativo con espresso diritto di ripetizione. Pag. 3/10

3 In conclusione, il ricorrente afferma: - che la sottoscrizione del contratto di finanziamento era avvenuta dopo un colloquio individuale di 5 minuti, senza che ne fosse data lettura ; - che sussiste un collegamento negoziale tra il contratto di fornitura ed il contratto di finanziamento erogato dalla resistente, in vista della funzione unitaria dei due contratti (evidenzia, al riguardo, che entrambi i contratti fornitura e finanziamento sono stati sottoscritti in pari data, il ; - che il modulo per la richiesta del finanziamento presenta la firma ed il timbro del fornitore; - che il contratto di fornitura prevedeva come condizione imprescindibile la sottoscrizione del contratto di finanziamento (con la resistente); - che il contratto di fornitura risulta essere un contratto misto di compravendita e servizi (come si evince dall allegato 1 al ricorso); - che pertanto l intermediario resistente avrebbe dovuto verificare la consegna ed il funzionamento del bene prima dell erogazione del credito; - che quindi sussiste una grave negligenza dell intermediario; - che la clausola di esonero di responsabilità per inadempimento del fornitore è vessatoria e nulla o inefficace. In conclusione, domanda: - che sia accertata e dichiarata la risoluzione del contratto e sia disposta la restituzione di n. 30 rate versate all intermediario, per un ammontare di ,50; - che sia dichiarato che il ricorrente nulla deve con riferimento alle date a scadere a partire dalla presentazione del ricorso; - che l intermediario cancelli i dati personali del ricorrente dai suoi archivi ; - che l intermediario sia condannato alla rifusione delle spese legali. Nelle sue controdeduzioni, l intermediario fa presente che il ricorrente ha presentato autonoma e consapevole domanda di adesione a una promozione sponsorizzata da enti pubblici locali che prevedevano un numero massimo di adesioni. La domanda del ricorrente è stata preliminarmente vagliata da un Agenzia provinciale appositamente delegata e, una volta ammessa, sono trascorsi circa 9 mesi per la stipula del contratto, per cui non può ritenersi che tale stipula, come afferma il ricorrente, sia avvenuta in modo affrettato e poco informato. Il finanziamento concesso al ricorrente non può considerarsi operato in via esclusiva, stante la possibilità di pagare in contanti e la presenza di altri tre Pag. 4/10

4 intermediari di fatto risultanti come finanziatori (all. 4 e 5 alle controdeduzioni). Contesta, inoltre, le asserzioni del ricorrente secondo cui il prezzo del bene acquistato sarebbe limitato a ,00, per cui l ammontare del finanziamento ( ,00) sarebbe riferibile anche a prestazioni accessorie. Tali affermazioni sono, secondo la resistente, documentalmente confutabili, in quanto il bene finanziato ( impianto fotovoltaico 3 Kw ) è indicato non solo nella descrizione contenuta nel contratto di finanziamento, ma anche nel modulo d ordine riportato sub 4, dove è indicato sia il bene finanziato (impianto fotovoltaico statico su struttura in legno da 3 kw) sia il corrispondente prezzo di vendita. Il prezzo del bene era pari a ,00 e il finanziamento veniva concesso per ,00, in quanto comprensivo della polizza assicurativa facoltativa di 981,00, da rimborsare in 82 rate mensili da 337,00 l una (oltre alle spese) a decorrere dal 1 maggio Contesta dunque che il finanziamento sia riferibile a un contratto misto. Produce altresì copia della fattura emessa dal fornitore a favore del ricorrente (doc. 6), in cui il bene è individuato esattamente e il prezzo di vendita è di ,18 che, sommato all IVA, porta a complessivi ,00, cioè esattamente al prezzo finanziato dall odierno resistente!. Le prestazioni accessorie, come risulterebbe documentalmente provato, non sono state quindi oggetto del finanziamento, ma pagate attraverso la cessione del Conto Energia (v. art. 4 della scrittura privata fra cliente e fornitore, nonché pagg. 13 e 14 dell opuscolo illustrativo predisposto dal fornitore). Osserva, inoltre: - che il ricorrente non ha contestato la mancata consegna del bene fino alla missiva del (a distanza di 16 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, il bene ancora non risultava consegnato); - che una tempestiva contestazione al riguardo avrebbe consentito all intermediario di intervenire tempestivamente; - che la lettera del 4/05/2011 non può essere considerata come messa in mora del fornitore ai sensi dell articolo 125-quinquies del t.u.b., in quanto in tale data il bene risulta consegnato; - che il ricorrente eccepisce il cattivo funzionamento dell impianto nella lettera del , che risulta successiva di 16 mesi alla prima lettera inviata alla resistente per cui tale vizio del bene non può essere imputato alla resistente. Pag. 5/10

5 Sotto altro profilo, fa presente che non può essere oggetto del presente ricorso la valutazione delle condizioni del bene finanziato e cita, al riguardo, una precedente pronuncia del Collegio (la n. 2412/12). Tutto ciò premesso, l intermediario chiede il rigetto del ricorso perché infondato. Si sono susseguite ulteriori deduzioni scritte delle parti in replica alle rispettive considerazioni. In particolare il ricorrente segnala l ordinanza di un Tribunale con la quale è stato accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c presentato da alcuni consumatori contro lo stesso intermediario qui convenuto per i medesimi fatti in oggetto, disponendosi in particolare la sospensione dell obbligo di pagamento delle rate mensili dei contratti di finanziamento stipulati con la resistente. Sostiene, altresì, che la consegna e installazione dei gazebo fotovoltaici (in data 14/04/2011), costituirebbe al più un adempimento parziale, dato che il bene fornito risulta inidoneo all uso. Segnala la violazione da parte dell intermediario di precisi obblighi di condotta attiva, sia nella fase precedente che in quella successiva alla sottoscrizione del contratto, sottolineando che sarebbe stato vittima di una cattiva informazione precontrattuale, che lo avrebbe indotto a sottoscrivere un contratto recante una grave asimmetria economica e informativa. L intermediario risponde in data 21/02/2013 sostenendo che la citata ordinanza del G.O. si è limitata a valutare i presupposti dell urgenza, senza entrare nel merito né, in particolare, valutando il tema della risoluzione del contratto di finanziamento. Fa presente che sussisterebbero contraddizioni nella narrativa del ricorrente circa il funzionamento o meno dell impianto consegnatogli. Precisa che le eccezioni mosse al ricorrente non riguardano il collegamento negoziale, ma l asserita estensione del finanziamento a prestazioni accessorie, con particolare riguardo alle attività di manutenzione. Contesta l affermazione del ricorrente secondo cui egli avrebbe in essere solo il finanziamento con la resistente, risultando invece altri due finanziamenti (come da visura Crif, all. 9 controrepliche). Diritto In via preliminare, il Collegio affronta l esame dell eccezione di incompetenza per materia dell Arbitro Bancario Finanziario, sollevata dall intermediario resistente, che invoca al riguardo il paragrafo 4, Sezione I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e Pag. 6/10

6 servizi bancari e finanziari, ove è previsto che sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l intermediario ovvero di contratti ad esso collegati (ad esempio, quelle riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo; quelle relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell ambito di operazioni di factoring). L eccezione è infondata. Come già affermato in precedenti decisioni (cfr. decc. n. 880 del 23/3/2012 e n del 15/5/2012), infatti, nella fattispecie in esame l inadempimento del fornitore costituisce oggetto di un accertamento soltanto incidentale da parte del Collegio, essendo la domanda volta ad ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento ed il conseguente diritto alla restituzione dei ratei di rimborso già corrisposti e, quindi, l accertamento di un diritto, nei confronti dell intermediario finanziario, scaturente da un rapporto di prestazione di servizi finanziari, sia pure collegato a un contratto di fornitura di beni o servizi. Passando all esame del merito, si osserva che la vertenza è inquadrabile in un ampia e diffusa casistica, nota al Collegio per precedenti analoghe controversie, riguardante crediti finalizzati all acquisto di impianti fotovoltaici, nel cui ambito si è determinato l inadempimento dei fornitori con conseguenti pregiudizi economici a danno della clientela. Nella questione in esame, la formula contrattuale offerta e largamente pubblicizzata prometteva un rimborso da parte del fornitore dei costi del finanziamento collegato al contratto, per cui l operazione sarebbe stata a costo zero. Il contratto di finanziamento è stato stipulato dalle parti contestualmente al contratto di fornitura, con utilizzo dei moduli predisposti dall intermediario convenuto e messi a disposizione del fornitore. Ciò posto, si rileva che l eccezione mossa dall intermediario secondo cui l inadempimento del fornitore non dispiegherebbe effetti sulla validità ed efficacia del contratto di finanziamento non appare fondata. In particolare, non convince l assunto della resistente secondo cui l oggetto del finanziamento risulterebbe documentalmente finalizzato esclusivamente all acquisto del bene materiale (cioè dell impianto fotovoltaico). In realtà, è Pag. 7/10

7 innegabile il collegamento negoziale del finanziamento con la scrittura privata stipulata in pari data tra il fornitore e il ricorrente, nella cui premessa si legge che il cliente ha sottoscritto con la società finanziaria convenuta (n.d.r.), proposta dal fornitore (n.d.r.), il contratto di finanziamento con formula FTT. Ne consegue, in base a un interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale espressa dalle parti, che il contratto di concessione del credito si riferisce all intero complesso delle obbligazioni assunte dal fornitore e, in particolare, a quelle descritte nella c.d. scrittura privata. Anche sotto un profilo di semplice ragionevolezza, infatti, non può fondatamente ritenersi che le parti abbiano assunto due distinte obbligazioni, l una riguardante la consegna e l installazione dell impianto, l altra relativa alle attività che il fornitore si è impegnato a svolgere per renderlo funzionante. È evidente e comunque coerente con quanto emerge dal contenuto degli accordi presi, che il ricorrente, come gli altri clienti interessati, ha inteso acquisire un impianto produttivo di energia elettrica a basso costo e con particolari caratteristiche ecologiche, al fine di ricavare vantaggi economici dalla produzione stessa. È dunque altrettanto indiscutibile che l impianto, senza la necessaria connessione con la gestione attiva e costante del processo produttivo, affidata contrattualmente al fornitore, sarebbe stato perfettamente inutile, in quanto privato dello scopo essenziale del contratto. In questo senso, significative appaiono, ad esempio, le clausole del contratto di fornitura riportate al paragrafo 1.2, lettere g) e h) in forza delle quali il cliente si impegna a permettere al personale [del fornitore, n.d.r.] o da questo incaricato, per tutta la durata della presente scrittura privata, di accedere al terreno e all impianto al fine di provvedere alla gestione dell impianto produttivo e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso ; si impegna, altresì, a fare in modo che nessun altro personale che non sia [del fornitore, n.d.r.] o di società terze dal [ forniture, n.d.r.] previamente comunicate al cliente, acceda all impianto e alle struttura ad essa collegate e presenti sul terreno. Ulteriormente significativa è la mancanza dell indicazione di un separato prezzo (o costo) della c.d. attività accessoria oggetto dell obbligazione del fornitore, rispetto alla fornitura del bene materiale, per cui anche sotto questo profilo trova conferma Pag. 8/10

8 l inscindibilità del complesso di obbligazioni assunte dalle parti, cui il finanziamento deve intendersi finalizzato. Fatte queste premesse, si rileva come l inadempimento del fornitore, pur in mancanza di una chiara costituzione in mora ritualmente notificata al fornitore, si può considerare circostanza assodata, sulla base di una serie di risultanze agli atti: la raccomandata A/R datata 4/5/2011 spedita dal ricorrente, tramite avvocato, benché restituita al mittente per compiuta giacenza, nella quale si chiede al fornitore il risarcimento nel presupposto dell inadempimento e della conseguente invocata risoluzione del rapporto; la comunicazione dell APEF, Agenzia provinciale energia Frosinone, che denunciava l inadempimento della società fornitrice come fatto notorio; la dichiarazione di fallimento della società stessa, riferita dal ricorrente e non contestata dalla resistente. L inadempimento non può inoltre considerarsi di scarsa importanza, per gli effetti di cui all art.1455 c.c., essendo venute meno le attività tecniche cui il fornitore si era impegnato nei confronti del ricorrente per la gestione del funzionamento dell impianto, che devono considerarsi essenziali nell economia del contratto. Si ritiene opportuno esaminare un altro aspetto interpretativo, benché non espressamente sollevato dalla resistente, riguardante la collocazione temporale dei contratti in esame, che risultano stipulati nel novembre del 2009, cioè alcuni mesi prima dell entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 che, in recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, ha introdotto nel D,Lgs, n. 385/1993 (T.U.B.) il disposto dell art.125-quinquies, che disciplina l inadempimento del fornitore. Secondo il costante orientamento dell ABF (cfr. dec. n. 880/2012 e le altre ivi citate), infatti, deve ritenersi che, quand anche la citata disciplina non sia direttamente applicabile ratione temporis, tuttavia i principi in essa enunciati devono comunque orientare la decisione della controversia, dovendosi ritenere che anche questo Arbitro, come il giudice, sia vincolato ad interpretare le vigenti disposizioni del diritto interno in modo conforme ai principi del diritto comunitario e quindi, nella specie, della Dir. 2008/48/CE (cfr., oltre alla già cit. dec. n. 880/2012, le decisioni di questo Collegio n. 1962/2011 e n. 1042/2010. Inoltre, vedasi Cass., S.U., 17 novembre 2008, n ). Pag. 9/10

9 Quanto alle clausole del contratto di finanziamento, richiamate nelle controdeduzioni dell intermediario resistente, per affermare la sua estraneità alle problematiche insorte con il fornitore, si osserva che le stesse, in quanto limitative della facoltà di opporre eccezioni, devono qualificarsi come vessatorie e dunque inopponibili al ricorrente che assume la veste di consumatore, ai sensi degli articoli artt. 33, comma 2, lettera b), e 36 del d. lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo). In conclusione, il Collegio, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la risoluzione del contratto di finanziamento per effetto dell inadempimento del fornitore nel collegato contratto di fornitura, con conseguente obbligo a carico dell intermediario di restituire al ricorrente le rate da questo finora corrisposte, pari a ,50, detratte tuttavia le rate già rimborsate dal fornitore, ammontanti a complessivi 3.053,25. Liquida, altresì, a favore del ricorrente le spese di assistenza legale, quantificate equitativamente in 500,00. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 10/10

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