SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DERIVANTI DALL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
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1 SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI DERIVANTI DALL OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ex ART. 63 del D. lgs. 446/97 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 55 DEL 21/07/2010
2 INDICE CAP. I VIOLAZIONI SANABILI ART. 1 Oggetto pag. 3 ART. 2 Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di COSAP pag. 3 ART. 3 Occupazioni non sanabili pag. 3 CAP. II PROCEDURA ART. 4 Istanza di ammissione e procedimento di definizione agevolata pag. 3 ART. 5 Dilazioni di pagamento pag. 4 CAP. III ESCLUSIONE ART. 6 Mancata definizione della sanatoria pag. 4 ART. 7 Procedure di accertamento in corso - Definizioni liti pendenti - pag. 5 ART. 8 Unità organizzativa competente pag. 5 CAP. IV NORME FINALI ART. 9 Entrata in vigore pag. 5 ALLEGATO A: Modello d autodenuncia pag. 6 2
3 CAP. I VIOLAZIONI SANABILI ART.1 (Oggetto) 1. La Provincia di Potenza, con il presente regolamento, stabilisce le condizioni, i termini e le modalità per la sanatoria relativa al canone per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) ART. 2 (Definizione agevolata a mezzo ravvedimento in materia di COSAP) 1. Coloro che occupano senza titolo, ed in tutte le forme previste dal Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 126 del 30/12/1998, suolo ed aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia di Potenza, possono definire le violazioni conseguenti relative a tutte le annualità per le quali non è scaduto il termine per l accertamento, ossia a decorrere dall anno 2005, presentando apposita autodenuncia e versando il canone dovuto maggiorato del 15%, ed evitando, in tal modo, l applicazione di sanzioni ed interessi di cui all art. 50 del citato Regolamento. 2. Analoga agevolazione possono ottenere coloro che hanno conseguito la prescritta concessione attraverso la dichiarazione di dati infedeli, incompleti o inesatti, incidenti sull importo del canone ovvero hanno occupato una superficie maggiore di quella concessa. 3. E possibile sanare, altresì, le violazioni di parziale e omesso versamento commesse a decorrere dall anno 2005 da parte di chi è in possesso di regolare concessione. ART. 3 (Occupazioni non sanabili) 1. Non sono sanabili le occupazioni abusive in contrasto con le norme previste dal Codice della Strada, D.Lgs n. 285, o con le norme di disciplina edilizia CAP. II PROCEDURA ART. 4 (Istanza di ammissione e procedimento di definizione agevolata) 3
4 1. La definizione agevolata avviene mediate la presentazione, entro il termine previsto da apposito avviso, di istanza redatta su modelli predisposti dalla Provincia, con espressa indicazione della tipologia di definizione a cui si accede e corredata delle necessarie dichiarazioni. 2. Alla domanda deve essere allegata ricevuta di versamento di quanto dovuto per i periodi di pregressa occupazione abusiva, ossia a decorrere dall anno 2005, oltre l anno in corso, in misura pari al canone dovuto, maggiorato del 15%. 3. Al fine della determinazione del canone dovuto, le occupazioni temporanee si presumono iniziate il 30 giorno antecedente la data di protocollo dell istanza di sanatoria, mentre, le occupazioni permanenti si presumono realizzate il 1 gennaio 2005, salvo prova contraria. 4. L Ufficio procedente, valutata l istanza e la ricorrenza delle condizioni previste nel Regolamento per l applicazione del C.O.S.A.P. in precedenza citato, rilascia, entro 90 giorni dalla presentazione, la prescritta concessione o autorizzazione. 5. Entro il predetto termine, il Responsabile del procedimento può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa. La richiesta produce la sospensione della decorrenza del termine fino all adempimento da parte del richiedente, adempimento che deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione. L eventuale inadempimento comporta la decadenza dalla possibilità di definizione agevolata. ART. 5 (Dilazioni di pagamento) 1. Per importi superiori ad 1.000,00= il pagamento può essere dilazionato, con provvedimento del funzionario responsabile del procedimento, in n. 3 rate mensili, di pari importo, con l applicazione degli interessi legali, e con scadenza non oltre in 31 dicembre Il mancato pagamento nei termini assegnati, anche di una sola rata, comporta la decadenza del provvedimento di concessione e dei benefici derivanti della definizione agevolata. CAP. III ESCLUSIONE ART. 6 (Mancata definizione della sanatoria) 1. Il Responsabile del procedimento, ove ritenga non ricorrere i presupposti per l accoglimento dell istanza di definizione agevolata, deve darne preavviso all interessato mediante atto motivato entro lo stesso termine di cui al comma 5 del precedente articolo 4. L interessato, entro dieci giorni dal ricevimento del preavviso, può presentare memorie e/o documentazione integrativa. Trascorso tale termine, il Responsabile del procedimento emana il provvedimento definitivo. 2. La mancata definizione della sanatoria, o l omesso pagamento di una delle rate di cui al precedente articolo 5, comportano l accertamento dell occupazione abusiva, con le conseguenze di cui all art. 50 del vigente Regolamento per l applicazione della C.O.S.A.P. in precedenza citato. 4
5 ART. 7 (Procedure di accertamento in corso Definizione liti pendenti) 1. Sono ammessi a sanatoria, mediate la presentazione, entro il termine previsto da apposito avviso, di istanza redatta su modelli predisposti dalla Provincia, le posizioni debitorie conseguenti ad avvisi di indennità di occupazione abusiva già emessi o in corso alla data di adozione della presente deliberazione. 2. E' possibile definire, in applicazione del presente regolamento, le posizioni debitorie relative agli avvisi di indennità d occupazione abusiva in cui il contribuente, pur essendo stato iscritto nel ruolo coattivo dell Ente, non ha ancora provveduto, per intero, ad effettuare il relativo versamento. In ogni caso non sono previste restituzioni di somme già versate e restano a carico del richiedente eventuali spese per le procedure esecutive già messe in atto. 3. Sono, altresì, sanabili le liti fiscali conseguenti ad avvisi d indennità di occupazione abusiva, pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dinanzi alle autorità giudiziarie competenti in ogni grado di giudizio. In caso di avvio del procedimento di definizione agevolata, non si provvede all estinzione del giudizio se il contribuente non ha versato per intero quanto dovuto in applicazione del presente regolamento. Sono, in ogni caso, a carico del richiedente le eventuali spese di giudizio già maturate. 4. Non sono sanabili le controversie conseguenti ad avvisi d indennità di occupazione abusiva per le quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato e per le quali non siano state ancora versate le somme dovute a seguito di pronuncia sfavorevole al ricorrente. 5. Il richiedente non è esonerato dal pagamento della sanzione amministrativa relativa al verbale elevato ai sensi del D.Lgs , n.285, pagamento che costituisce presupposto per la definizione agevolata. 6. La sanatoria delle posizioni debitorie di cui al presente articolo avviene mediante il pagamento in forma ridotta nelle misure di cui al precedente articolo 2, comma 1, oltre le eventuali spese di cui ai precedenti commi 2 e 3. La procedura per conseguire la definizione agevolata ai sensi del presente articolo è quella prevista dal precedente art. 4. Ai fini della determinazione del canone dovuto, la natura e la superficie sono quelli risultanti dalla verifica o accertamento operato dalla Provincia. ART. 8 (Unità organizzativa competente) 1. L Ufficio finanziario è competente all istruttoria ed alla definizione dei procedimenti di cui al presente regolamento. CAP. IV NORME FINALI ART. 9 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all Albo pretorio della Provincia di approvazione. 5
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