REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE
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- Emanuele Abbate
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1 1 DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI N. 190/CTC DEL 17/04/2014 Oggetto: DA 43/ DGR 13/2014 e 370/2014. Testimonial Brand Marche. Approvazione schema di contratto- Imp ,00. Capitolo e UPB del Bilancio IL DIRIGENTE DELLA P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI (omissis) - D E C R E T A - 1. Di dare attuazione alle previsioni della DGR n. 13 del 20/01/2014 ed affidare a Neri Marcorè, nato a Porto Sant Elpidio (Fermo) il 31/7/1966 e residente in Via Massaia n 27, ROMA, C.F. MRCNRE66L31G921S, P. Iva , l attività di testimonial della Regione Marche attraverso la realizzazione di spot pubblicitari e l acquisto dei diritti di diffusione dell immagine, del nome e della voce del testimonial necessari all implementazione della campagna di comunicazione istituzionale della Regione Marche; 2. di approvare lo schema di contratto che disciplinerà i rapporti tra la Regione Marche, da una parte, Neri Marcorè e l agenzia ITC 2000 srl (mandataria) dall altra, in ordine all attuazione delle attività di cui al punto 1, allegato al presente atto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di far fronte alla spesa derivante dal presente atto, pari complessivamente ad Euro ,00 (Iva inclusa) con impegno di spesa da assumersi, con il presente decreto, come segue: - quanto ad ,00 a carico del capitolo UPB del bilancio regionale 2014 a favore di Neri Marcorè, nato a Porto Sant Elpidio (Fermo) il il 31/7/1966, residente in Via Massaia n 27, ROMA, C.F. MRCNRE66L31G921S, P. Iva , visto l accertamento d entrata 3007/2011 sul capitolo del Bilancio regionale 2014; - quanto ad ,00 a carico del capitolo UPB del bilancio regionale 2014 a favore di ITC 2000 srl con sede a Bologna in Viale XII giugno n. 18, 40134, P.IVA: , visto l accertamento d entrata 3007/2011 sul capitolo del Bilancio regionale 2014; - quanto ad ,00 a favore di ITC 2000 srl con sede a Bologna in Viale XII giugno n. 18, 40134, P.IVA: , sul capitolo , UPB del Bilancio regionale 2014; 4. di dare attuazione agli adempimenti di cui al d. Lgs. 33/2013; 5. di provvedere, con apposito atto di Giunta Regionale, a disporre il disimpegno automatico delle risorse di cui ai punti precedenti, qualora l impegno assunto non abbia dato luogo al pagamento entro due anni, trattandosi di spese correnti ai sensi dell art. 46, comma 9, della L.R. 31/2001, e successive modificazioni. Non si applica l art.1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.118.
2 2 Il presente atto è pubblicato sul BURM ai sensi della LR 17/03, art. 4. IL DIRIGENTE ( Dott. Pietro Talarico) - ALLEGATI - Il presente atto è composto da 15 pagine e contiene il seguente allegato: - schema di contratto (allegato n.1); SCHEMA DI CONTRATTO Allegato n. 1) REPUBBLICA ITALIANA REGIONE MARCHE ooo L anno il giorno. (...) del mese di (. ), ad, presso gli uffici della Regione Marche, siti in Via Gentile da Fabriano TRA Da una parte: - la Regione Marche, (C.F ), nella persona del dott. Pietro Talarico, nato a Cariati (CS) il 21/09/1956, domiciliato per la carica in, che interviene al presente atto quale Dirigente della P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori, giusta delibera della Giunta regionale n. del., di seguito per brevità Committente E Dall altra parte: - NERI MARCORE, nato il 31/7/1966 a Porto Sant Elpidio (Fermo) e residente in VIA MASSAIA, ROMA, C.F.: MRCNRE66L31G921S, P.IVA: , Matricola Enpals: 03/
3 3 iscritto prima del 1995, elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della ITC 2000 s.r.l. in Bologna, Viale XII Giugno n. 18, di seguito anche denominato Collaboratore o Testimonial E - ITC2000 SRL, con sede a Bologna in Viale XII giugno n. 18, 40134, P.IVA: nella persona del legale rappresentante Giuseppe Caschetto, di seguito anche denominata Agenzia del Testimonial; PREMESSO - che con Deliberazione Amministrativa 43/2012 Approvazione del Piano Regionale Triennale di promozione turistica, la Regione Marche ha delineato gli obiettivi strategici e le linee di intervento in materia di promozione turistica, individuando i segmenti del mercato turistico di interesse per le Marche, definendo le linee guida per l individuazione del portafoglio prodotti di destinazione; - che con DGR n. 13 del 20 gennaio 2014, la Giunta Regionale ha stabilito le linee di indirizzo per l abbinamento del brand della Regione Marche all immagine di un testimonial, individuandolo nella persona di Neri Marcorè; - che con DGR n. 370 del 01/04/2014 di approvazione del Programma di promozione turistica della Regione Marche per l anno 2014; - che con decreto del dirigente della P.F. n... del è stato approvato lo schema di contratto che disciplinerà i rapporti tra la Regione Marche ed il testimonial Neri Marcorè; I suddetti atti si intendono integralmente recepiti anche se non viene materialmente allegati, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 Premesse e disciplina applicabile Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Il presente atto è regolato gerarchicamente: 1. dalle clausole del presente atto; 2. dalle norme di contabilità della Regione Marche; 3. dal codice civile. ARTICOLO 2 Ambito soggettivo Ai fini dell esecuzione del presento atto, si intende per: 1. committente, il dirigente della struttura regionale denominata, P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori; 2. testimonial o collaboratore, l operatore economico denominato Neri Marcorè; 3. agenzia, la ITC 2000 srl ovvero l agente mandatario in esclusiva del Testimonial; 4. responsabile del procedimento, il Dott. Pietro Talarico dirigente della P.F. ARTICOLO 3 Ambito oggettivo e corrispettivo Ambito oggettivo Oggetto del presente atto è la prestazione da parte del collaboratore della sua attività artistica in qualità di testimonial della Regione Marche attraverso la realizzazione di spot pubblicitari e la cessione dei
4 4 relativi diritti di diffusione dell immagine, del nome e della voce del testimonial necessari all implementazione della campagna di comunicazione istituzionale della Regione Marche. 3.2 Obblighi e diritti del Testimonial Il sig. Neri Marcorè si impegna a rendere a favore del committente la propria attività professionale senza vincolo di subordinazione in qualità di testimonial per la realizzazione del materiale pubblicitario di cui ai successivi punti 3.3 e 3.4. Con il presente accordo, inoltre, il testimonial cede i propri diritti sull immagine, il nome e la voce relativi al materiale pubblicitario di cui al punto 3.3, realizzato in conformità a quanto previsto dal presente accordo. I contenuti artistici e tutta la creatività della campagna quali story boards, sceneggiature, lay-out, testi, dovranno essere in linea con la personalità ed il decoro del testimonial, e comunque preventivamente concordati con il testimonial ed approvati dallo stesso prima dell utilizzo; a tal fine il testimonial collaborerà alla definizione dei contenuti della campagna pubblicitaria. Allo stesso modo tutto il materiale pubblicitario realizzato dovrà essere condiviso con il testimonial ed approvato dallo stesso. Il materiale pubblicitario dovrà essere realizzato da regista e fotografo di comprovata esperienza e notorietà nel settore e di gradimento del testimonial. A richiesta del committente, il testimonial si renderà disponibile, entro il periodo di validità del presente accordo, per partecipare attivamente a n. 2 (due) giornate evento nell ambito della durata contrattuale, quali convention istituzionali o altri eventi istituzionali organizzati dal committente, in luogo stabilito da quest ultimo. La data delle giornate evento verrà comunicata al testimonial con congruo anticipo, tenendo conto sia delle esigenze istituzionali del committente che degli impegni professionali del testimonial. In tale occasione il committente si impegna a non effettuare e a non fare effettuare, all interno e all esterno del locale, sia prima come durante e dopo lo svolgimento della prestazione e/o delle eventuali prove, riprese e/o registrazioni audio e/o video della voce e/o dell immagine del testimonial, se non ad esclusivo scopo dell esercizio del diritto di cronaca e comunque senza la possibilità di utilizzo del materiale a fini commerciali e/o pubblicitari. 3.3 Materiale pubblicitario Il testimonial presterà la propria opera secondo quanto previsto al presente punto ed al precedente punto, per la realizzazione di spot pubblicitari finalizzati all utilizzo radiofonico, televisivo nonché sulla rete internet, e un servizio fotografico ad uso stampa del settore turismo e web nei quali il suo nome, la sua voce e la sua immagine saranno abbinate alla Regione Marche; il testimonial si impegna altresì a postare periodicamente sulla pagina Facebook della Regione Marche brevi testi con lo stesso condivisi e dallo stesso approvati. Il materiale pubblicitario di cui al presente punto verrà realizzato in luogo e date da convenirsi fra le parti con congruo anticipo, tenendo conto sia delle esigenze istituzionali del committente che dei diversi impegni professionali del testimonial. A tal fine il testimonial rimarrà a disposizione del committente per n. 5 (cinque) giornate lavorative. Il numero di giornate lavorative di impegno del testimonial è quantificabile pertanto in numero di 7 (sette) giornate in totale, considerando incluse le 2 (due) giornate di convention previste all ultimo cpv del precedente art Il materiale pubblicitario di cui al presente punto, oggetto di uno specifico piano di comunicazione condiviso con il testimonial, nonché il nome, la voce e l immagine del testimonial potranno essere utilizzati dal committente per la realizzazione della campagna pubblicitaria in oggetto solo ed esclusivamente alle condizioni indicate nel presente accordo, nei limiti di validità dello stesso e per la promozione pubblicitaria della Regione Marche. Eventuali ulteriori giornate di shooting, registrazioni, doppiaggi e/o posa, che venissero proposte dal committente in aggiunta a quelle previste al presente punto (ovvero oltre il quinto giorno), dovranno essere concordate con il testimonial e saranno remunerate con il corrispettivo che le parti concorderanno in buona fede.
5 5 La realizzazione di materiale pubblicitario diverso da quello specificato al presente punto così come l utilizzo del materiale pubblicitario realizzato in conformità al presente accordo al di fuori dei termini di durata di cui al successivo articolo 7, ovvero con modalità diverse da quelle qui pattuite, o per pubblicizzare beni diversi dalla Regione Marche, sono estranei all ambito di applicazione del presente accordo e saranno legittimi solo se oggetto di espressa e separata contrattazione in forma scritta fra le parti. Il materiale pubblicitario da realizzare attraverso la collaborazione del testimonial è il seguente: - SPOT RADIOFONICO Registrazione di n 14 diversi spot radiofonici, ciascuno dei quali da confezionare nei formati di 30 e 15, finalizzati a promuovere i turismi della regione. - SPOT TELEVISIVO Video unitario (da registrare nelle Marche) nei formati:, 30 e VIDEO PROMOZIONALE ISTITUZIONALE Registrazione di n 1 video promozionale istituzionale (da registrare nelle Marche) nel formato di 120 da utilizzare unicamente per attività istituzionali promozionali in occasione di fiere, workshop, conferenze stampa e per pubblicazioni sul sito istituzionale della regione Marche. - BREVI VIDEO PROMOZIONALI Registrazione di n 6 video, in linea con il concept dello spot televisivo, finalizzati a promuovere i singoli turismi delle Marche, a sostegno delle attività promozionali della regione (con esclusione delle reti televisive). Durata max: 4 minuti. La Regione provvederà a dotarli di sottotitoli in lingua in modo tale da utilizzarli solo per attività istituzionali promozionali all estero in occasione di fiere, workshop, conferenze stampa. - CAMPAGNA FOTOGRAFICA Nell ambito dello stesso format comunicativo è prevista una campagna fotografica che verrà declinata in pagine pubblicitarie/banner sul sito istituzionale della regione Marche, nonché eventualmente campagne di affissioni (autostrade, stazioni ferroviarie o metropolitane, aeroporti) se concordate tra le parti circa le immagini da utilizzare, la durata e la location delle affissioni. Devono essere realizzate almeno 3 foto per ciascuno dei 6 cluster di prodotto turistico Regione Marche, per un totale di 18 fotografie. - SOCIAL NETWORK A supporto di questi strumenti di comunicazione, si intende coinvolgere il testimonial in una narrazione dei turismi delle Marche attraverso brevi spot sui social media turistici della regione per contribuire a rendere più virale e comunicativa, l immagine delle Marche. E previsto un post periodico sugli account istituzionali della Regione Marche ed un breve video (filmato anche con smartphone) in cui il testimonial, racconta l oggetto del post, per un totale di n 8 post e n 8 video. 3.4 Utilizzo del materiale pubblicitario Il committente potrà utilizzare il materiale pubblicitario nel territorio nazionale italiano e all estero (solo per il video istituzionale da 120 ed i mini video) con le seguenti modalità: per lo spot video da 30 e 15 : per trasmetterlo sulle emittenti televisive a diffusione nazionale delle reti RAI, LA 7, SKY, MEDIASET ed altre emittenti private, siti web turistici e circuiti video (esempio: Autostrade, Grandi Stazioni) a condizione che tali circuiti video siano concordati col testimonial; per lo spot radio da 30 e 15 : per trasmetterlo sulle frequenze radiofoniche RADIORAI e private; spot ad 120 : per la pubblicazione sui domini internet di proprietà della regione Marche, per attività istituzionali promozionali all estero in occasione di fiere, workshop, conferenze stampa della Regione Marche, sia in Italia che all estero;
6 6 mini video: per la pubblicazione sul sito web istituzionale della regione Marche, attività istituzionali promozionali all estero in occasione di fiere, workshop, conferenze stampa della Regione Marche, sia in Italia che all estero; servizio fotografico: per pubblicarlo previo accordo col testimonial (che si riserva anche la facoltà di approvazione delle immagini che lo ritraggono) sulla stampa di settore (viaggi) e su banner web del sito della Regione Marche, ed eventualmente su affissioni (concordate col testimonial quanto ad immagini da utilizzare, location e durata dell affissione). Il materiale pubblicitario realizzato potrà essere utilizzato con le modalità di cui al presente punto nel periodo di validità del presente contratto; il committente si impegna a comunicare al Testimonial, attraverso la sua agenzia ITC 2000, le i termini temporali esatti di tali periodi di sfruttamento. Tutto il materiale pubblicitario realizzato sarà di proprietà esclusiva del committente, che potrà farne uso solo nei limiti di quanto previsto dal presente accordo. Una volta cessato il contratto, il committente potrà utilizzare il materiale pubblicitario realizzato in conformità al presente accordo, od autorizzare il relativo utilizzo, esclusivamente per scopi non commerciali o di promozione pubblicitaria della Regione Marche, per trasmissioni televisive sulla pubblicità o sulla storia della comunicazione pubblicitaria o per documentazione interna aziendale, previa comunicazione a ITC 2000 srl e senza, pertanto, che maturi alcun compenso in favore del testimonial. Il materiale pubblicitario indicato nel presente punto sarà realizzato da una società di produzione audiovisiva selezionata attraverso procedure previste dalla normativa vigente. 3.5 Corrispettivo a) Il corrispettivo previsto dal presente contratto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l esecuzione da parte del Testimonial del predetto oggetto è pari a complessivi Euro ,00 (centosessantasettemila/00) al netto di Iva. Il predetto corrispettivo si riferisce alla corretta esecuzione della prestazione assunta (che sarà in linea con gli standard qualitativi che hanno sempre caratterizzato l attività artistica del collaboratore) e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente accordo. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al collaboratore dall esecuzione del presente accordo e dall osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa dal committente, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal collaboratore, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, fermo restando quanto previsto al precedente art cpv in relazione alle eventuali ulteriori giornate lavorative oltre le 5 concordate. A titolo di corrispettivo per l opera artistica prestata e per la cessione dei diritti d immagine ai sensi del presente accordo verrà riconosciuta al testimonial la complessiva somma di Euro ,00 (centosessantasettemila/00), (somma comprensiva anche della eventuale partecipazione alle giornate evento/convention) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste per legge a carico del testimonial ed al netto delle imposte previdenziali (Enpals) poste dalla legge a carico della committenza, così ripartita: Euro ,00 (centomiladuecento/00) quale corrispettivo per le prestazioni professionali (servizi) resi dal testimonial; Euro ,00 (sessantaseimilaottocento/00) quale corrispettivo per la cessione dei diritti di sfruttamento del nome, della voce e dell immagine del testimonial. Il corrispettivo per le prestazioni professionali rese dal testimonial e per la cessione dei diritti di sfruttamento del nome, della voce e dell immagine del testimonial per un totale di ,00 verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità, previo ricevimento di regolare fattura:
7 7 Euro ,00 (cinquantamilacento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste per legge a carico del testimonial, entro il 15 maggio 2014, per le prestazioni professionali del testimonial, previa emissione di fattura da parte del testimonial. Euro ,00 (trentatremilaquattrocento/00) entro il 15 settembre 2014, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste per legge a carico del testimonial per i diritti di immagine previa fatturazione al committente. Euro ,00 (cinquantamilacento/00), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste per legge a carico del testimonial, entro il 15 gennaio, per le prestazioni professionali del testimonial, previa emissione di fattura da parte del testimonial. Euro ,00 (trentatremilaquattrocento/00) per i diritti di immagine, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali poste per legge a carico del testimonial, entro il 15 aprile 2015, previa emissione di fattura al committente. b) Il corrispettivo per i diritti di agenzia da riconoscere alla ITC 2000 srl per la conclusione e l attuazione ed esecuzione del presente contratto per un totale di ,00 verrà riconosciuto secondo le seguenti modalità, previo ricevimento di regolare fattura: Euro ,00 (undicimila/00) entro il 15 maggio, per i diritti di agenzia, da versare direttamente a favore della ICT 2000 srl, Viale XII Giugno n.18, Bologna, previa formale richiesta da parte dell agenzia da inoltrare al committente ed emissione di relativa fattura; Euro ,00 (undicimila/00) entro il 15 gennaio 2015, per i diritti di agenzia, da versare direttamente a favore della ICT 2000 srl, Viale XII Giugno n.18, Bologna, previa formale richiesta da parte dell agenzia da inoltrare al committente ed emissione di relativa fattura; Euro ,00 (undicimila/00) entro il 15 aprile 2015, per i diritti di agenzia, da versare direttamente a favore della ICT 2000 srl, Viale XII Giugno n.18, Bologna, previa formale richiesta da parte dell agenzia da inoltrare al committente ed emissione di relativa fattura; Le parti concordano che gli oneri assicurativi nonché tutti i costi necessari alla realizzazione del materiale pubblicitario (ivi compresi truccatore, parrucchiere, styling, abiti di scena, spese logistiche ecc) saranno ad esclusivo carico del committente, seppur indirettamente attraverso la società che sarà incaricata di produrre lo spot, individuata a seguito di una procedura ad evidenza pubblica espletata secondo le normative vigenti. Il committente sosterrà direttamente o indirettamente attraverso la società di produzione di cui sopra, altresì, le spese di vitto, alloggio e trasferimento del testimonial e del suo accompagnatore durante tutte giornate lavorative previste dal presente contratto per la produzione del materiale pubblicitario. Tutti i compensi indicati nel presente contratto si intendono al netto di IVA ove dovuta. Il committente si impegna a versare i contributi previdenziali (ENPALS) e fiscali che la legge pone a carico del medesimo, ivi compresi i contributi enpals a carico del collaboratore, operando in tal caso il Committente quale sostituto d imposta. Il collaboratore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente accordo. Il pagamento del corrispettivo avverrà secondo le modalità sopra indicate, a seguito di corrispondente fatturazione emessa dal testimonial. La fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa ed essere intesta a: Regione Marche Giunta Regionale P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori P. Iva e Cod. Fiscale e spedite per la liquidazione al seguente indirizzo: via Gentile da Fabriano,
8 8 L importo delle fatture verrà pagato dal committente entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione sopra indicata. Il testimonial, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il testimonial non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. ARTICOLO 4 Spese Le spese di bollo e quelle di eventuale registrazione del presente contratto sono a carico della parte che con il proprio inadempimento renderà necessaria la registrazione. ARTICOLO 5 Assicurazione e inabilità Il committente provvederà, attraverso la società/agenzia che, a seguito delle procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa vigente, sarà incaricata dalla Regione Marche della produzione dello spot e del materiale pubblicitario, alla stipula di una polizza per gli infortuni che possano occorrere al testimonial nell effettuazione delle attività afferenti alla realizzazione dello spot, di cui sarà beneficiario il testimonial stesso o i suoi legittimi eredi, con i seguenti massimali: Euro ,30 (settecentosettantaquattromilaseicentottantacinque/30) in caso di morte; Euro ,40 (novecentoveintinovemilaseicentoventidue/40) in caso di invalidità permanente; Euro 103,29 (centotre/29) giornalieri in caso di invalidità temporanea con franchigia di 5 giorni; Euro ,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) per rimborso spese mediche da infortunio). Il testimonial riconosce che con la stipula di tale assicurazione il committente rimarrà sollevato ed indenne dai danni allo stesso derivati da qualsiasi incidente dovesse occorrergli durante e in dipendenza delle attività di cui al presente accordo senza possibilità di richiedere al committente somme ulteriori rispetto ai predetti massimali. In caso di malattia, infortunio od altra causa non imputabile al testimonial tale da rendere temporaneamente impossibile le attività afferenti la realizzazione dello spot e del materiale pubblicitario, egli avrà l obbligo di comunicare la sua impossibilità all esecuzione del contratto. In tal caso il testimonial si renderà disponibile non appena possibile per la realizzazione del materiale pubblicitario concordato. Qualora la prevedibile durata dell impossibilità sopra indicata sia tale da pregiudicare (secondo criteri di ragionevolezza e buona fede) l interesse del committente alla permanenza del vincolo contrattuale, ed altresì in ipotesi di definitiva impossibilità per le cause sopra indicate, il committente avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato dandone comunicazione al testimonial a mezzo lettera raccomandata A.R. In tal caso sarà dovuto al testimonial un corrispettivo in quota proporzionale allo stato di avanzamento dell esecuzione del contratto al momento della risoluzione. Qualora per qualsiasi causa addebitabile a dolo o colpa del testimonial (e quindi non dipendente da causa oggettiva, forza maggiore o fatto di terzi) egli non possa iniziare o proseguire lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo entro il termine convenuto dalle parti o comunque entro un termine ragionevole in considerazione degli interessi del committente, quest ultimo avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato dandone comunicazione al testimonial a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC. In tal caso sarà dovuto al testimonial un corrispettivo pari alle prestazioni effettivamente eseguite, fermo restando il diritto del committente al risarcimento degli eventuali danni patiti ARTICOLO 6- Luogo di esecuzione L esecuzione del presente accordo deve avvenire,
9 9 con riferimento alle 5 (cinque) giornate di realizzazione dei prodotti pubblicitari di cui al punto 3.3, presso i luoghi indicati dal committente attraverso la società/agenzia di produzione incaricata dal committente, ritenuti più idonei quale location per la registrazione delle immagini (anche fuori dalla Regione Marche); con riferimento alle ulteriori 2 (due) giornate di partecipazione ad eventi o convention o simili di cui al punto 3.2, presso il luogo di realizzazione dell evento stesso, individuato dal committente (anche fuori dalla Regione Marche); per quanto riguarda le attività residuali quali la diffusione di brevi testi sulla pagina Facebook della Regione Marche o simili, da qualunque luogo il testimonial ritenga idoneo ad un puntuale svolgimento della prestazione richiesta; con riferimento alla cessione dei propri diritti sull immagine, il nome e la voce relativi al materiale pubblicitario di cui al punto precedente, l utilizzo è concesso in Italia, e all estero ma unicamente in relazione allo spot istituzionale e ai minivideo. ARTICOLO 7 Durata Il presente contratto avrà efficacia tra le parti per 18 (diciotto) mesi a partire dal 15 aprile 2014 e quindi fino al 15 ottobre ARTICOLO 8 Ulteriori oneri, obblighi e adempimenti a carico del testimonial Sono a carico del testimonial tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge ed a quanto previsto nel presente atto. Il testimonial si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d arte secondo gli standard qualitativi che caratterizzano la propria attività professionale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati. ARTICOLO 9 Diritto di recesso Il testimonial potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto mediante semplice avviso da inviarsi al committente a mezzo di lettera raccomandata a/r qualora il committente ponga in essere attività tali da pregiudicare il suo decoro o la sua immagine, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Parimenti, il testimonial si obbliga a non mettere in atto comportamenti pubblici o di pubblico dominio che possano pregiudicare, alla percezione del pubblico, la propria immagine personale e/o professionale, o incidere in modo negativo sulla campagna pubblicitaria e comunque sull immagine del committente presso il pubblico; in tal caso è facoltà del committente recedere dal presente contratto mediante semplice avviso da inviarsi al testimonial a mezzo di lettera raccomandata a/r, salvo il diritto al risarcimento dei danni. ARTICOLO 10 Mancato utilizzo Salvo quanto previsto all articolo 9, in caso di mancata utilizzazione di materiale pubblicitario realizzato in conformità al presente contratto per scelta unilaterale del committente, sarà comunque dovuto al testimonial l intero corrispettivo di cui al punto 3.5. ARTICOLO 11 Modifiche agli accordi Eventuali modifiche al contenuto del presente contratto saranno valide ed efficaci solo se pattuite per iscritto fra le parti. ARTICOLO 12 Elezione di domicilio Ai fini di ogni comunicazione relativa al presente contratto, il committente elegge domicilio presso la propria sede specificata in epigrafe, mentre il testimonial elegge domicilio presso ITC 2000 SRL, Viale XII giugno n. 18- Bologna
10 10 Eventuali variazioni dei domicili eletti avranno validità solo se comunicate per iscritto. ARTICOLO 13 Risoluzione Il committente può procedere alla risoluzione del contratto se accerta che comportamenti del testimonial concretano grave inadempimento alle obbligazioni del presente atto o ritardi rispetto ai termini stabiliti tali da compromettere la buona riuscita della prestazione contrattuale. In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, il committente si riserva la facoltà di procedere nei confronti del testimonial per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene che il committente, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell art codice civile, nonché ai sensi dell art codice civile, qualora siano decorsi inutilmente i termini di 30 gg della diffida ad adempiere inviata al testimonial, previa dichiarazione da comunicarsi al testimonial con raccomandata a.r., per ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta giusta causa, il testimonial ha diritto al pagamento da parte del committente del corrispettivo previsto per le prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 codice civile. ARTICOLO 14 Divieto di cessione del contratto È fatto assoluto divieto al testimonial di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell atto medesimo. ARTICOLO 15 Condizione risolutiva espressa Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n ARTICOLO 16 - Adempimenti derivanti dal documento denominato Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalità della pubblica amministrazione. Con la sottoscrizione del presente atto il testimonial conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio previsti nel documento denominato patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell illegalità della pubblica amministrazione sottoscritto in sede di espletamento della procedura di affidamento del presente contratto. ARTICOLO 17 - Foro competente Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il collaboratore ed il committente, sarà competente in via esclusiva il Foro di. ARTICOLO 18 Obbligo di riservatezza e privacy Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare a terzi quanto apprenderà dell organizzazione e del modus operandi dell altra parte in forza di quanto previsto dal presente accordo, ed a garantire che tale riservatezza venga osservata anche dalle persone impegnate nello svolgimento delle relative attività. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 recante Codice in materia di protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati personali conferiti per la
11 11 sottoscrizione e l esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell art. 7 della citata normativa. Il committente, come rappresentato nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa del committente, nonché per l analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. La trasmissione dei dati dal testimonial al committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.lgs. 196/2003. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. Il committente Il testimonial L agenzia Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, la parti approvano specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Art. 3: Ambito oggettivo e corrispettivo; Art. 8: Ulteriori oneri, obblighi e adempimenti a carico dell aggiudicatario; Art. 9 Diritto di recesso; Art. 10 Mancato utilizzo; Art. 13: Risoluzione; Art. 14: Divieto di cessione del contratto; Art.17: Foro competente; Art. 18: Obbligo di riservatezza e privacy., lì Il committente Il testimonial L agenzia
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