Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 luglio 2000, ha deliberato di approvare la risoluzione che segue.

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1 Consiglio d Europa - Corte europea dei diritti dell uomo - Ricorsi e condanne per violazione dell art. 6 della Convenzione (in tema di ragionevole durata del processo). (Risoluzione del 6 luglio 2000) Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 6 luglio 2000, ha deliberato di approvare la risoluzione che segue. Relazione del cons. Vito Marino Caferra 1.- Nella recente visita agli organi di giustizia del Consiglio di Europa, la risoluzione del 15 settembre 1999 di questo Consiglio è stata unanimemente apprezzata come un concreto passo verso la sensibilizzazione e il (maggiore) coinvolgimento dei giudici nazionali: per l avvio a soluzione dell annoso problema della eccessiva durata dei processi in Italia ed al contempo per la definizione del procedimento di monitoring iniziato dal Comitato dei Ministri nei confronti dell Italia a partire dalla risoluzione n. 336 dell 11 luglio In questo procedimento il Comitato dei ministri ha preso atto, con la più recente risoluzione n.437 del 15 luglio 1999, delle informazioni fornite dal Governo italiano (circa le riforme in corso) ma ha deciso di riprendere in esame la questione entro il luglio 2000 per accertare se le misure annunziate servono realmente a prevenire nuove violazioni. Negli incontri di Strasburgo è quindi rimasta confermata la validità della scelta del Consiglio e la necessità di approfondire la questione alla luce degli ulteriori sviluppi e delle informazioni assunte direttamente presso gli organi europei provvedendo ad elaborare una ulteriore risoluzione che, secondo l impegno già assunto, offra agli uffici giudiziari e ai singoli magistrati indicazioni utili per rendere possibile una consistente inversione di tendenza. 2.- Il principio ispiratore della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e degli orientamenti del Comitato dei Ministri del Consiglio d Europa è chiaramente il principio di effettività applicato al processo: più esattamente è il principio di funzionalità (anche in relazione ai tempi) pur coniugato con il rispetto delle garanzie. Ormai quel principio, strettamente legato al tema del giusto processo, si è imposto nel dibattito pubblico sul funzionamento della giustizia in Italia anche per la pressione esercitata dalle ripetute sentenze (di condanna) della Corte europea dei diritti dell uomo per violazione della regola della ragionevole durata; e tutti gli studiosi ed i soggetti politici si vanno interrogando sulle cause e sui rimedi in una fitta rete di convegni, seminari, tavole rotonde ed in ogni genere di iniziative politico-culturali, dove la crisi della giustizia in Italia si rende sempre più evidente per le condanne della Corte di Strasburgo. Anche l Associazione nazionale magistrati non si è sottratta al dibattito dedicando l ultimo congresso annuale del 30 marzo-2 aprile 2000 al tema Effettività dei diritti ed efficacia delle decisioni nell ordinamento costituzionale italiano di fronte alla sfida europea. D altra parte allo stesso principio si ispirano sia le recenti riforme (sul giudice unico di primo grado, sulle sezioni stralcio, sui tribunali metropolitani, ecc.) che i progetti di riforma (in tema di reclutamento ed organico complementare in magistratura e di forme alternative di risoluzione delle controversie civili, nonché il d.d.l. n.3813/s di iniziativa dei senatori Pinto ed altri, che introduce il rimedio interno dell equa riparazione per la violazione del principio della ragionevole durata del processo, ecc.), che il Governo italiano ha presentato innanzi al Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa come misure generali (adottate o da

2 adottare) per risolvere il grave problema 1 ; ed infine la stessa ratio guida la riforma dell art. 111 Cost. che ha costituzionalizzato la regola della ragionevole durata del processo (diretta espressione del principio di effettività). Ma è fuor di dubbio che quel principio, che nella formazione ed applicazione del diritto impone il costante riferimento alla realtà effettuale, è già saldamente presente nel nostro ordinamento sin dalla costituzione dello Stato repubblicano: in primo luogo, nella fondamentale norma dell art.3, capoverso, della Costituzione, che realisticamente non ignora gli impedimenti di fatto che si frappongono all esercizio dei diritti inviolabili pur formalmente riconosciuti a tutti i cittadini e perciò impegna la Repubblica a rimuoverli; ed inoltre, per quanto riguarda il processo, nell art. 24 Cost., che al riconoscimento della inviolabilità del diritto di difesa (in ogni stato e grado del procedimento) fa seguire la assicurazione di una assistenza giudiziaria adeguata per i non abbienti per renderne effettiva la tutela giurisdizionale. Più in generale, nel sistema degli artt.2-3 in relazione all art.24 Cost., perché il riconoscimento dei diritti fondamentali non resti una mera enunciazione verbale, occorre che il relativo trattamento processuale (sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione) contribuisca a renderli effettivi: così Corte cost. 345/87 e 388/99 2, per cui il diritto di agire in giudizio garantito dall art. 24 Cost. implica una ragionevole durata del processo, perché la decisione giurisdizionale alla quale è preordinata l azione, promossa a tutela del diritto, assicuri l efficace tutela di questo e, in definitiva, la realizzazione della giustizia. Muovendosi nello stesso ordine di idee la Corte di Strasburgo impone ad ogni Stato contraente un vero e proprio obbligo di risultato per quanto riguarda l equo processo: sia per la regola della ragionevole durata che per la (effettiva) assistenza giudiziaria. È significativo il caso Artico 3, debitamente segnalato durante gli incontri di Strasburgo: una vicenda di denegata assistenza giudiziaria a persona non abbiente (imputabile ad un atteggiamento formalistico della giustizia italiana), che viene stigmatizzata dalla Corte la quale ricorda che lo scopo della Convenzione consiste nel proteggere diritti non già teorici o illusori, ma concreti ed effettivi. A commento finale di questa sentenza un autorevole giurista 4 ha concluso amaramente che se tutti i giuristi italiani debbono arrossire di vergogna dinanzi a questa vicenda, certamente alcuni dovrebbero diventare addirittura paonazzi. Vero è che non solo per le pronunzie dalla Corte di Strasburgo, ma anche per la nostra Costituzione (artt.2 e 3, in relazione all art. 24, e art. 111) e per la legislazione ordinaria (in particolare, la legge n.241/90, i cui principi di efficacia ed economicità non possono non applicarsi anche alla c.d. amministrazione della giurisdizione), tutti gli organi dello Stato sono chiamati ad assolvere i rispettivi compiti come obblighi di risultato, che peraltro sono stati assunti in sede internazionale dalla Repubblica italiana sia con la 1 Vedi la risoluzione del Comitato dei Ministri n. 437 del 15 luglio Vedi Foro it., 1988,I, 3220 e Foro it., 2000,I, Leggi la sentenza della Corte europea dei diritti dell uomo del 13 maggio 1980, in Foro it, 1980, IV, 141, con nota di A. Pizzorusso. 4 A.Pizzorusso, loc.cit.,, 150.

3 Convenzione europea dei diritti dell uomo che, più recentemente, con il Trattato di Amsterdam (ex artt. 6 e 7). È noto che la Corte europea, nell affermare la responsabilità internazionale per violazione dei diritti dell uomo, considera lo Stato nella sua unità ed in tutte le sue articolazioni; sicché tutti gli organi dello stesso (la cui attività abbia una ricaduta diretta sul funzionamento della giustizia) devono concorrere, nei limiti delle loro attribuzioni, all adempimento degli obblighi internazionali. Così la Corte si muove nella prospettiva di common law del processo dovuto (due process of law), nel senso che stabilisce un dovere dello Stato di fornire il processo, cui corrisponde un diritto fondamentale del cittadino che consti non solo di legittimazione (entitlement) ma anche di congrue risorse materiali (provisions); e le sue pronunce di condanna, se da un lato offrono al cittadino il risarcimento per il danno subito, dall altro impegnano lo Stato ad adottare tutte le misure di ordine generale per evitare il ripetersi delle violazioni dei diritti fondamentali. Va aggiunto richiamando il severo commento alla sentenza Artico innanzi riportato - che ad una pratica ritenuta dalla Corte europea del tutto incompatibile con l esistenza di uno Stato di diritto non può ritenersi estranea la dottrina giuridica, che svolge un ruolo decisivo nella formazione ed interpretazione del diritto ed ora è chiamata a rielaborare il nostro sistema giuridico (a cominciare dal sistema processuale) anche alla luce dei principi dell art.111 Cost.. In questa opera di grande impegno civile indispensabile per corrispondere agli impegni internazionali dello Stato italiano e per realizzare le promesse di civiltà giuridica ripetute nella Costituzione i giuristi teorici e pratici, unitamente ai soggetti politici, non possono ignorare che la modernità di un ordinamento dipende non tanto dai principi più volte proclamati quanto dalle strutture e dalla intelligente allocazione delle risorse e, nella formulazione delle norme e delle soluzioni interpretative, non possono prescindere dal c.d. impatto normativo, cioè dalle ricadute delle riforme sull organizzazione e sull efficienza del servizio (oltre che sui comportamenti dei soggetti pubblici e privati che sono destinatari delle nuove norme). 3.- Per quanto riguarda le attribuzioni del Consiglio, la presente risoluzione vuole innanzi tutto contribuire alla più ampia informazione sugli orientamenti della Corte di Strasburgo mediante la pubblicazione (e distribuzione a tutti i magistrati) di un Quaderno dell Ufficio studi; ed inoltre ha per oggetto, mediante specifiche prescrizioni che tengono conto di quegli orientamenti (nel settore del contenzioso civile), la doverosa vigilanza dei dirigenti sull andamento dei processi pendenti (con riguardo alla durata e agli ingiustificati ritardi) ed indica misure generali per contenere allo stretto necessario la durata dei processi e misure di carattere particolare da adottare in relazione ai processi per i quali pende ricorso presso la Corte di Strasburgo oppure sia già intervenuto un regolamento amichevole ex art. 38 lett.b) della Convenzione o una sentenza di condanna. La risoluzione riguarda soprattutto il contenzioso civile; quanto al settore penale (che finora ha interessato in misura meno rilevante le pronunce della Corte di Strasburgo), è opportuno approfondire in altra sede (quale la Relazione al Parlamento) un tema, strettamente legato all attuazione dell art.111 Cost., che involge una serie di interventi normativi ed ordinamentali. Infine nella stessa risoluzione si delibera di dedicare particolare attenzione alla materia della Convenzione dei diritti dell uomo nei corsi di formazione iniziale e permanente dei magistrati. 4.- Ma anche per il Consiglio in conformità ai principi costituzionali di buona amministrazione si pone l esigenza di un uso razionale e non dispersivo delle risorse, la necessità di ripensare l organizzazione interna del proprio lavoro, quella di coordinare in

4 modo più efficace le attività delle singole Commissioni e di concentrare l impegno dove più forte è l urgenza di interventi chiarificatori per garantire l integrità della giurisdizione e l efficienza del servizio 5. In altri termini anche per il Consiglio si pone un problema di efficienza e di razionalizzazione dei lavori, che inevitabilmente hanno ricadute negative sugli uffici giudiziari (si pensi, per es., al congelamento dei ruoli per ritardo nella copertura dei posti vacanti); ed infatti non avrebbe alcuna credibilità un organo di autogoverno che detta prescrizioni per ridurre i tempi dei processi e al contempo mantiene lentezze, inerzie e disfunzioni nella sua organizzazione. Orbene, per passare dai documenti all azione concreta, non mancano pratiche che sono state aperte presso le Commissioni competenti allo scopo di dare efficienza ai lavori del Consiglio secondo i principi dell art.97 della Costituzione e della legge n. 241/90 sul giusto procedimento amministrativo: si può ricordare qui, a titolo esemplificativo, la pratica n. 5/99 della XII Commissione sulla disciplina dei tempi dei procedimenti del C.S.M. o quella n. 102/98 della VI Commissione sull applicabilità del silenzio-assenso agli incarichi extragiudiziari. Non resta che dare corso celermente a queste ed altre pratiche in maniera coerente con le proclamate esigenze di efficienza perché ogni ritardo del Consiglio nell adempimento delle proprie funzioni può avere effetti deleteri per la cultura e il costume dell organizzazione, con il rischio di una obiettiva perdita di legittimazione dell intero sistema di autogoverno 6. Accanto a questi provvedimenti di sua diretta competenza, al Consiglio spetta riflettere in generale sullo stato dell amministrazione della giustizia, anche in una prospettiva de iure condendo, e riferirne al Parlamento a norma dell art. 29 R.I.: nella Relazione al Parlamento può trovare adeguata collocazione l ampio dibattito che sin dall inizio della consiliatura impegna questo Consiglio in tutte le sue articolazioni, sia per l attuazione delle riforme in corso che per la valutazione degli ulteriori progetti di riforma, con l obiettivo di dare effettività ai diritti ed efficacia alle decisioni giudiziali. Rinviando alle Commissioni competenti per le necessarie modifiche regolamentari e per la Relazione al Parlamento, che siano mirate a realizzare quell obiettivo, si chiede al Consiglio di approvare la seguente risoluzione. Risoluzione Il Consiglio rileva: * * * * * - che ha già trattato ampiamente il tema del crescente numero dei ricorsi e delle conseguenti condanne della Corte europea dei diritti dell uomo (e del Comitato dei Ministri) per violazione del principio della ragionevole durata del processo (art.6 paragrafo 1 della Convenzione dei diritti dell uomo) e ha adottato a riguardo la risoluzione del 15 settembre 1999, con i seguenti obiettivi: 5 Cosi il documento diffuso il 1 giugno 2000 dai consiglieri del gruppo di M.D.; ma nello stesso senso si muovono tutte le altre componenti del Consiglio con iniziative dirette a razionalizzare i lavori consiliari e ad evitare ricadute negative sulla organizzazione giudiziaria.. 6 Cfr. il documento su richiamato.

5 a) informare tutti i magistrati circa la grave situazione in cui versa l Italia presso gli organi di giustizia di Strasburgo a causa dei ricorsi e delle condanne per la ingiustificata lunghezza dei procedimenti giudiziari e circa gli orientamenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo; b) sensibilizzare i Dirigenti degli uffici giudiziari e i singoli magistrati sull esigenza di collaborare per dare attuazione agli obblighi internazionali dell Italia alla luce delle decisioni degli Organi del Consiglio di Europa. A tal fine il Consiglio ha disposto con la suddetta risoluzione che i Dirigenti degli uffici giudiziari, nell esercizio dei loro poteri, vigilino sull andamento dei procedimenti penali e civili pendenti al fine di assicurarne una durata ragionevole ed inoltre: b1) acquisiscano, anche con la collaborazione dei consiglio degli Ordini degli Avvocati, ogni utile dato sui ricorsi innanzi alla Commissione e/o alla Corte Europea dei diritti dell uomo (relativi ai procedimenti pendenti nei rispettivi circondari e distretti); b2) adottino le opportune iniziative di intesa con i Consigli forensi dirette ad eliminare comunque ogni ritardo ingiustificato nel rispetto delle esigenze e dell autonomia degli uffici giudiziari competenti e dei diritti della difesa; b3) diano diffusione alla presente risoluzione comunicandola a tutti i magistrati e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati. Peraltro, il Consiglio, essendo consapevole della insufficienza dei rimedi indicati, che tendono soltanto ad ovviare alle distorsioni più vistose del sistema, si è impegnato a dare indicazioni specifiche per rendere possibile una consistente inversione di tendenza anche mediante l approfondimento dei risultati di recenti innovazioni legislative. - Il problema è attuale ed anzi si è aggravato, se è vero che puntualmente pervengono a questo Consiglio note, sempre più preoccupanti, della Rappresentanza permanente d Italia presso il Consiglio di Europa (oltre che del Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli affari esteri), che riferiscono sull incremento dei ricorsi e delle condanne per l eccessiva durata del processo in Italia. Tra le note più recenti va segnalata quella, in data 13 settembre 1999, del Servizio del Contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri che richiama l attenzione sulle sentenze del 28/7/99 della Corte europea dei diritti dell uomo (nei casi Bottazzi ed altri), dove, con riguardo alla eccessiva lunghezza del processo in Italia, si afferma quanto segue: La ripetizione delle violazioni constatate mostra che vi è una accumulazione di infrazioni di natura identica e abbastanza numerose per non essere considerate come incidenti isolati. Queste violazioni riflettono una situazione che perdura. alla quale non si è ancora rimediato e per la quale gli utenti della giustizia non dispongono di nessuna via di ricorso interna. Questa accumulazione di violazioni costituisce, quindi, una pratica incompatibile con la Convenzione. Nella suddetta nota si evidenzia come queste sentenze rappresentano un salto di qualità, di segno assolutamente negativo per il nostro Paese, nel quadro del contenzioso sull eccessiva durata del processo, in quanto il principio giurisprudenziale (circa l esistenza in Italia di una pratica incompatibile con la Convenzione) è analogo a quello affermato, in un contesto del tutto diverso, nel cosiddetto affare greco (cioè quello inerente alle torture ed arresti arbitrari nella Grecia dei colonnelli).

6 Quanto al trend negativo dell incremento di ricorsi e condanne (con gravi oneri per l Erario) valga per tutte la recente nota, in data 16 febbraio 2000, della Rappresentanza permanente d Italia presso il Consiglio di Europa, con cui si informa che, dall inizio dell anno al 15 febbraio u.s., sono stati depositati n.741 ricorsi contro l Italia e che nello stesso arco di tempo il Comitato dei Ministri e la Corte europea dei diritti dell uomo hanno pronunziato nei confronti dell Italia, rispettivamente, n.l10 decisioni (con un onere complessivo per l Europa di ) e n.74 sentenze (con onere di ). Va aggiunto che, in questo quadro negativo, si colloca la risoluzione n. 437 del 15 luglio 1999 del Comitato dei Ministri, che ha preso atto delle informazioni fornite dal Governo italiano circa le misure supplementari da prendere per risolvere il problema della durata eccessiva dei procedimenti civili: giudice di pace sezioni stralcio giudice unico di prima istanza tribunali metropolitani reclutamento straordinario progetto di legge su forme alternative di risoluzione delle controversie civili proposta di legge n.3813/s, per l equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo; ma dopo avere esortato le autorità italiane a proseguire i loro sforzi, il Comitato dei Ministri ha deciso di riprendere, al più tardi fra un anno, l esame della questione per accertare se le misure annunciate servono veramente a prevenire nuove violazioni della Convenzione. Più recentemente nella riunione 708 del 3 maggio 2000 il Comitato dei Ministri, rispondendo all interrogazione scritta del deputato belga Georges Clerfayt (membro dell assemblea parlamentare) sulla durata dei processi in Italia, ha da un lato evidenziato che il problema non può dirsi risolto (se è vero che non si è ridotto il notevole afflusso di nuovi ricorsi, che costituisce un ostacolo al funzionamento della Corte europea dei diritti dell uomo) e, dall altro, ha dato atto dell impegno delle Autorità italiane richiamando, tra l altro, la circolare del del C.S.M., nonché la visita al Consiglio di Europa programmata per il 25 e 26 maggio 2000; peraltro ha disposto, ancora una volta, di mantenere all ordine del giorno delle sue riunioni la pratica relativa alla durata eccessiva dei processi in Italia in attesa di verificare l adozione e l attuazione di misure soddisfacenti. In relazione a questo procedimento è il caso di ricordare che, ai sensi dell art. 3 dello Statuto del Consiglio di Europa, condizione essenziale per l appartenenza a tale organismo è il rispetto dei diritti dell uomo e il riconoscimento del principio del primato del diritto e che, ai sensi dell art. 8, il Comitato dei Ministri ha facoltà di sospendere o di espellere dall organismo gli Stati colpevoli di gravi violazioni a tali diritti.

7 - La grande rilevanza giuridica e politica della questione sottoposta al monitoraggio del Comitato dei Ministri si coglie, a parere della Commissione, anche alla luce di alcuni recenti dati normativi che hanno innovato notevolmente il nostro ordinamento: c) innanzi tutto, il nuovo art. 111 Cost. (peraltro ancora privo delle norme di attuazione) che ha costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo; sicché il su richiamato pacchetto di riforme sottoposto dal Governo italiano all esame del Comitato dei Ministri deve considerarsi per il legislatore anche adempimento dell obbligo costituzionale; d) in secondo luogo, gli impegni assunti recentemente con il trattato di Amsterdam, entrato in vigore il l maggio 1999, che pone a fondamento dell U.E. la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali come sono garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell uomo (art.6) e prevede anche la sanzione della sospensione di alcuni dei diritti derivanti dall applicazione del trattato (non escluso il diritto di voto) nel caso di constatazione della esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all art. 6 (art. 7); e) infine, nel nuovo contesto giuridico del Trattato di Amsterdam, la Risoluzione annuale sul rispetto dei diritti umani nell U.E., adottata il 16 marzo u.s. dal Parlamento Europeo, che al punto 37 si sofferma sulle frequenti violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali commesse dagli Stati membri e, in particolare, esorta l Italia ad adottare tutte le misure per limitare al massimo la carcerazione preventiva accelerando le procedure di istruzione e di giudizio e garantendo a tutti i cittadini una giustizia quanto più rapida ed equa possibile. - La Commissione competente, per adempiere l impegno assunto dal Consiglio con la risoluzione del 15 settembre 1999, ha acquisito un elaborato parere collegiale dell Ufficio Studi (n.226/2000 del 19 maggio 2000, aggiornato con parere n.310/2000 del 15 giugno 2000). Inoltre, negli incontri di Strasburgo del 25 e 26 maggio scorso con il rappresentanti del Consiglio di Europa, è stata acquisita direttamente un ampia documentazione ed utili elementi di valutazione per contribuire all attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e al contempo adempiere agli obblighi internazionali assunti in materia. - Sulla base dei nuovi elementi acquisiti e del parere dell Ufficio studi la Commissione, muovendosi nella stessa linea seguita dalla precedente risoluzione, ha sottoposto all approvazione del Consiglio una serie di misure dirette a prevenire e\o tenere sotto controllo il fenomeno della eccessiva lunghezza del processo. A tal fine il Consiglio, recependo tali indicazioni, riaffermata la necessità di proseguire nella razionalizzazione dei lavori consiliari per evitare ricadute negative sulla organizzazione giudiziaria delibera a) di procedere alla pubblicazione (e distribuzione a tutti i magistrati) di un Quaderno contenente tra l altro il su indicato parere dell Ufficio Studi; b) di inserire la materia dei diritti umani e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo in tutti i corsi di formazione iniziale per uditori e nel programma annuale dei corsi di formazione permanente, nonché nei corsi di formazione decentrata; b1) di predisporre, previa integrazione della circolare sul tirocinio degli uditori, che anche i corsi decentrati per gli uditori prevedano la materia su indicata; c) di prospettare ai Dirigenti degli uffici giudiziari (per l esercizio dei poteri di vigilanza) e ai magistrati che trattano i singoli procedimenti nel rispetto della loro autonomia e dei diritti della difesa la necessità di adottare tutte le misure dirette ad eliminare ingiustificati ritardi nelle controversie civili, con particolare riguardo alle controversie che siano già di lunga durata (quali quelle delle sezioni stralcio ) ed a quelle in cui la Corte europea richiede ai giudici

8 nazionali una diligenza eccezionale (controversie di lavoro e previdenziali, di stato e capacità delle persone, di adozione di minori, ecc.), tra cui in particolare: c1) monitorare periodicamente le controversie pendenti da oltre tre anni; c2) curare che la prima udienza e/o l udienza di discussione sia fissata in tempi brevi (e comunque compatibili con gli orientamenti della Corte europea in tema di ragionevole durata del processo e di accesso alla giustizia); c3) nell esercizio dei poteri-doveri riconosciuti al giudice dall art. 175 cod. proc. Civ.: - vietare le udienze di mero rinvio ed in ogni caso curare che dal verbale di udienza risultino le richieste delle parti e i motivi del rinvio; - vigilare sulla osservanza dei termini da parte del c.t.u. e degli altri ausiliari del giudice adottando i provvedimenti conseguenti ed evidenziando ogni eventuale ritardo ascrivibile al comportamento delle parti o dei loro consulenti; - impedire un uso dilatorio degli art. 181 e 309 c.p.c. fissando a breve termine la nuova udienza; - depositare i provvedimenti nei termini di legge e vigilare sui tempestivi adempimenti della cancelleria (comunicazioni, notifiche, ecc.). c4) acquisire (anche con la collaborazione dei Consigli degli Ordini degli Avvocati) ogni informazione utile sui ricorsi presentati alla Corte europea dei diritti dell uomo; - fornire tempestivamente al competente Ufficio ministeriale tutti i dati rilevanti ai fini del giudizio della Corte europea; - intervenire sui relativi procedimenti pendenti con ogni misura necessaria per rimuovere le cause del ritardo, anticipando eventualmente l udienza già fissata ed in ogni caso seguendo le prescrizioni indicate sub c); - nel caso in cui il ricorso alla Corte di Strasburgo sia stato definito con il regolamento amichevole previsto dall art. 38 lett. B) della Convenzione o con una sentenza di condanna, intervenire tempestivamente con la massima urgenza sul relativo procedimento (ancora pendente) con tutte le misure necessarie per evitare la ipotesi di una seconda condanna. d) di trasmettere la presente risoluzione al Ministro della Giustizia, al Ministero degli Affari Esteri (Servizio contenzioso diplomatico), alla Rappresentanza permanente d Italia presso il Consiglio d Europa, al Consiglio nazionale forense e ai Consigli degli Ordini degli Avvocati.

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