CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO Anno Scolastico 2014/2015

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Liceo Scientifico Statale M. G. Agnesi Liceo Scienze Applicate Liceo Linguistico Via dei Lodovichi Merate (LC) Tel: Fax: CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO Anno Scolastico 2014/2015 Il giorno alle ore 12,00, presso l Ufficio del Dirigente Scolastico, ai sensi dell art. 6 del CCNL , si riuniscono le parti qui sotto precisate per la presentazione dell ipotesi di accordo finalizzata alla stipula del Contratto Integrativo d Istituto relativo al personale docente e ATA del Liceo Statale di Merate. Sono presenti: per la parte pubblica il Dirigente Scolastico, prof. Antonio Cassonello per la parte sindacale i componenti delle RSU d Istituto: o prof. Dario Redaelli o prof. Fausto Personeni o prof. Vincenzo Baccaro I rappresentanti sindacali territoriali della Scuola o FLC/CGIL SCUOLA. o CSIL SCUOLA.. o UIL SCUOLA. Visto il Piano dell Offerta Formativa; Visti i progetti di Istituto, così come approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto; si sottopone all approvazione delle parti la seguente ipotesi contrattuale. PREMESSA Visto il D. Lgs.vo 150 del ; Visto il D. Lgs.vo 141 dell ; Vista la comunicazione del MIUR del , relativa all ammontare complessivo del MOF per l anno scolastico 2014/15 e comprensiva del finanziamento di cui all Intesa del ; 1

2 CAPITOLO 1 REGOLAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell Amministrazione Scolastica e dei Sindacati, persegue l obiettivo di contemperare l interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l esigenza di incrementare l efficacia e l efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esso è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti (Capo II, art. 3 CCNL 2006/2009). Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali: Contrattazione collettiva, che si svolge in ambito territoriale nazionale, regionale e a livello di istituzione scolastica, con le modalità, i tempi e le materie indicate agli articoli 4 e 6 del CCNL 2007/2009; Partecipazione, che si articola negli Istituti dell informazione, della concertazione e delle intese. Essa può prevedere altresì l istituzione di commissioni paritetiche con finalità propositive, secondo le modalità indicate nell art. 5 del CCNL 2007/2009; Interpretazione autentica dei contratti collettivi di cui all art. 2 del CCNL 2007/2009. Articolo 1: Materie oggetto della contrattazione integrativa (Campo di applicazione: procedure, decorrenza e durata) Nello specifico, la contrattazione integrativa a livello di Istituzione Scolastica si sviluppa nelle materie previste dall art. 6 del CCNL 2007/2009, di seguito nominato CCNL Gli effetti delle norme di cui al presente capo 1 decorrono dalla data di sottoscrizione, fermo restando che le norme ivi contenute si intenderanno tacitamente abrogate da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili. 2. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali. 3. Per quanto non espressamente indicato nel presente accordo, la normativa primaria di riferimento in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali vigenti. 4. Il D.S. fornisce l informazione preventiva e successiva prevista dall art. 6, consegnando l eventuale documentazione sulle materie di cui all art. 1 del presente contratto, almeno cinque giorni prima degli incontri concordati con la RSU, onde consentire un esame congiunto. Ogni convocazione deve essere notificata per iscritto almeno cinque giorni prima della data dell incontro. 5. Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Dirigente Scolastico provvederà a fare affiggere all albo dell Istituto copia integrale del presente protocollo d intesa sulle relazioni sindacali. 6. La trattativa per il rinnovo contrattuale deve iniziare non oltre il 15 settembre e si conclude entro il 30 novembre; in caso contrario le parti possono sottoporre le questioni controverse alla commissione di cui all art. 4 del CCNL 2007, che fornirà la propria assistenza. 2

3 7. E diritto del D.S. e della RSU prendere tempo per acquisire i riferimenti normativi e per approfondire le questioni oggetto di contrattazione, contemperando tale diritto con le scadenze della vita scolastica. 8. Durante l intera fase della contrattazione, le parti non assumono iniziative unilaterali, né azioni dirette sui temi trattati, fatta salva la necessità per l amministrazione scolastica di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU. Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal D.S. e dalla maggioranza dei componenti eletti della RSU. 9. Di ogni seduta deve essere redatto e sottoscritto apposito verbale a cura della parte pubblica. Articolo 2: Divieto di deroga peggiorativa (Interpretazione autentica) I contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art del Codice Civile). 1. In caso di controversia sull interpretazione e/o sull applicazione del presente accordo, le parti si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta di cui al successivo comma 2. L eventuale controversia, tuttavia, può essere sanata attraverso procedure di conciliazione, clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria in esame congiunto e/o di concertazione. 2. Allo scopo di cui al precedente comma 1, la richiesta deve essere formulata in forma scritta alla controparte e deve contenere una sintetica descrizione dei fatti all origine della presente procedura. 3. Le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali nei dieci giorni successivi alla trasmissione formale della richiesta scritta di cui al precedente comma Gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF non possono essere oggetto di trattativa. Articolo 3: Ambito d applicazione del contratto (Assemblee sindacali) In materia di assemblee sindacali, si rimanda all art. 8 del vigente CCNL. 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA, con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, in servizio presso l istituzione scolastica. 2. Il personale docente ed ATA può essere invitato a partecipare alle assemblee sindacali anche separatamente, in orari e giorni non coincidenti. 3. Il D.S., contestualmente alla ricezione e all affissione all albo della convocazione dell assemblea, trasmette tempestivamente le comunicazioni a tutto il personale di cui al comma 1, attraverso circolari interne dell Istituto. 4. Per le assemblee nelle quali è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, al fine di assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza dell unico ingresso dell Istituto (centralino), è indispensabile la presenza di almeno un (1) collaboratore 3

4 scolastico e un (1) assistente amministrativo. Non si ravvisano altre attività indifferibili che possano coincidere con la durata dell assemblea sindacale. 5. Qualora si rendesse necessario, il D.S. sceglierà i nominativi dell unità di personale, di cui al comma precedente, seguendo il criterio della rotazione nel corso dell anno scolastico. 6. La dichiarazione preventiva individuale di partecipazione, espressa in forma scritta da parte di tutto il personale in servizio nell orario dell assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale. I partecipanti all assemblea stessa non sono tenuti ad assolvere ulteriori adempimenti né a firmare in assemblea fogli di presenza. Al fine di predisporre la riorganizzazione del servizio e di fornirne comunicazione alle famiglie, la dichiarazione di partecipazione deve essere resa dai docenti entro le ore 11 del secondo giorno lavorativo precedente l assemblea. 7. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l orario di lavoro, ad assemblee sindacali per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione; ciascuna assemblea di singola Istituzione Scolastica dello stesso Comune può avere una durata massima di 2 ore. 8. Nel caso in cui l assemblea si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D.S. concederà ad ogni dipendente il tempo necessario per raggiungere la sede dell assemblea stessa. Articolo 4: Espletamento delle relazioni sindacali (Accordo sulle modalità delle relazioni sindacali) Per la materia relativa alle attività delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) fa fede l art. 8 del vigente CCNL. 1. Sulla base dei criteri definiti dagli organi competenti per l utilizzo dei permessi sindacali da parte delle RSU, le stesse possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui all art. 8 del vigente CCNL, per la partecipazione a riunioni di formazione ed alle iniziative di carattere sindacale indette dalle Organizzazioni Sindacali (O.O.S.S.) e per qualsiasi altra iniziativa inerente la loro funzione. 2. I permessi sindacali, di cui al precedente comma 1, possono essere fruiti entro i limiti complessivi pari a 54 ore annuali, secondo le modalità decise dalla medesima RSU, come è previsto dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. 3. La fruizione dei permessi sindacali, di cui al comma 1, è comunicata formalmente al D.S. in via esclusiva dai singoli componenti della RSU tramite atto scritto da produrre, di norma, almeno tre giorni prima dell impegno previsto. In caso di partecipazione di responsabili sindacali esterni, essa deve essere comunicata per iscritto, con fonogramma o fax, al D.S. interessato almeno 5 giorni prima della data di convocazione. 4. I permessi sindacali retribuiti, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio e non possono superare bimestralmente 5 giorni lavorativi o 12 giorni nel corso dell anno scolastico. La fruizione dei permessi deve essere formalmente comunicata al D.S. almeno 48 ore prima dell utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. 5. I permessi sindacali non possono essere concessi in occasione degli scrutini intermedi e finali. 6. La verifica dell effettiva utilizzazione del permesso sindacale del delegato RSU spetta unicamente all Organizzazione Sindacale di appartenenza. 4

5 Articolo 5: Informazione (Agibilità sindacale all interno dell Istituto) Al fine di consentire gli incontri per un esame congiunto della documentazione sulle materie di cui all art. 1 del presente Capitolo, si stabilisce quanto segue: 1. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla RSU tramite lettera, fonogramma, telegramma, fax e posta elettronica. 2. Il D.S. assicura la tempestiva trasmissione alla RSU di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali. 3. Al di fuori dell orario obbligatorio di servizio, alla RSU è consentito comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale. 4. E garantito alla RSU l uso gratuito del telefono, del fax e della fotocopiatrice, ma solo al di fuori dell orario di servizio 5. Al di fuori dell orario obbligatorio di servizio, alla RSU è altresì garantito l uso gratuito di un personal computer e di una stampante, per gestire, ricevere, spedire e stampare materiale sindacale proveniente dalle strutture sindacali territoriali o a queste ultime inviato. 6. Alla RSU è garantito l uso esclusivo di un armadio per conservare tutta la documentazione necessaria all esercizio del mandato. Detto armadio è situato nell Ufficio di Vice Presidenza. 7. Nell Istituto è garantito alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU l utilizzo di un apposita bacheca sindacale ai fini dell esercizio del diritto di affissione di cui all art. 25 della Legge n o 300 del 1970; è inoltre riservato uno spazio informativo sul sito Web dell Istituto. 8. Le bacheche sindacali di cui al precedente comma 7 sono allestite in via permanente in luoghi accessibili, visibili, non marginali e di normale transito da parte del personale in servizio nella scuola. 9. La RSU ha diritto ad affiggere nelle bacheche il materiale di interesse sindacale e del lavoro in conformità alla normativa vigente sulla stampa e senza preventiva autorizzazione del D.S. 10. Stampati e documenti possono essere direttamente inviati alle scuole dalle strutture sindacali territoriali. Articolo 6: Trasparenza degli atti (Patrocinio e patronato) La RSU e le Segreterie Provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL hanno diritto di accesso agli atti della Scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva di cui all art. 6 del CCNL Scuola. 1. Il rilascio di tali atti avviene, senza oneri di segreteria, di norma entro due giorni dalla richiesta e comunque entro e non oltre cinque giorni da essa. 2. Il rilascio di copia degli atti personali, sempre senza oneri di Segreteria, deve avvenire entro due giorni e non oltre i dieci dalla richiesta. 3. La richiesta di accesso agli atti di cui ai commi precedenti deve sempre avvenire in forma scritta 5

6 4. Le lavoratrici ed i lavoratori in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare, previa delega scritta, da un Sindacato o da un Istituto di Patronato Sindacale per l espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali o previdenziali, davanti ai competenti organi dell Amministrazione Scolastica. Articolo 7: Calendario delle attività sindacali (Programmazione degli incontri) Premesso che il D.S. fornisce alla RSU copia di tutti gli atti e i documenti sui quali sia prevista informazione preventiva e successiva, di tutti gli atti e documenti sui quali sia prevista attività di contrattazione integrativa della scuola, nonché di tutti gli atti e i documenti emanati dall Istituzione Scolastica e di tutte le disposizioni inviate dall Ufficio Scolastico Territoriale, dalla Direzione Generale Regionale o dal MIUR attinenti gli argomenti di cui all art. 6 del CCNL del 29/11/2007, in modo da assicurare alla RSU una completa informazione, si stabilisce il seguente calendario di programmazione degli incontri e delle scadenze delle relazioni sindacali: 1. Secondo quanto previsto dall art. 6 comma 2 del vigente CCNL, il D.S. convoca il tavolo della trattativa entro il 30 settembre. In quella sede fornisce alla RSU l informazione preventiva sul piano delle risorse complessive e su tutte le materie oggetto di contrattazione che incidono sull ordinato e tempestivo avvio dell anno scolastico (utilizzo del personale, piano di lavoro, articolazione dell orario). 2. Entro il 30 novembre le parti si impegnano a sottoscrivere l accordo definitivo, come dispone l art. 6 del CCNL vigente, per non ricorrere all assistenza della commissione bilaterale regionale costituita ai sensi dell art. 4, comma 4, lett. d del CCNL vigente. 3. Entro il 28 febbraio e comunque prima della trasmissione dei dati all U.S.T., il D. S. fornisce l informazione relativa alla proposta di formazione delle classi e la determinazione degli organici docenti e ATA. 4. Entro il 15 marzo si procede a una prima verifica in itinere dell attuazione della contrattazione sull utilizzo delle risorse. 5. Entro il 30 giugno si procede alla verifica conclusiva dell attuazione della contrattazione sull utilizzo delle risorse. In quella sede il D.S. fornisce il prospetto analitico di tutte le attività aggiuntive dei docenti e degli ATA contenenti i nominativi del personale coinvolto, le tipologie delle attività e dei progetti, le quote orarie e i compensi e li invia alla DPT. Articolo 8: Componenti del Contratto Collettivo Integrativo d Istituto (Composizione delle delegazioni trattanti) Secondo quanto previsto dall art. 7 del vigente CCNL, le delegazioni trattanti sono così composte: a) per la parte pubblica: dal Dirigente Scolastico b) per le organizzazioni sindacali: dalla R.S.U. e dai rappresentanti territoriali delle Organizzazioni Sindacali di categoria firmatarie del CCNL vigente 1. Il D.S. si può avvalere dell assistenza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e dei suoi Collaboratori 6

7 2. La RSU può avvalersi dell assistenza o della consulenza di un esperto di parte su una o più materie oggetto di contrattazione, previa comunicazione al D.S. Articolo 9: Diritto di sciopero (Norme di sciopero per il personale docente ed ATA) La comunicazione del D.S. dell indizione di uno sciopero, prevista dall art. 2, comma 3 delle norme di attuazione della legge 146/90, come modificata dalla legge n. 83 dell , deve essere resa nota a tutti i lavoratori della Scuola entro 48 ore dall emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Direttore Regionale. 1. La comunicazione del D.S. relativa allo sciopero deve avvenire in forma scritta e deve circolare all interno dell Istituto per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale; il D.S., inoltre, vigila affinché la comunicazione dello sciopero sia diffusa nei termini sopra esposti. 2. Ai sensi dell art. 3 dell accordo già citato, il D.S. dispone anche il preavviso di sciopero alle famiglie. 3. Ai sensi degli articoli 3 e 4 dell accordo sull attuazione della legge 146/90, il D.S. inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l adesione allo sciopero. Si precisa che la comunicazione di adesione o meno allo sciopero da parte del singolo lavoratore non è obbligatoria. In caso di adesione, la stessa non potrà essere revocata. 4. Qualora, per qualsivoglia motivo, non fosse ancora stata effettuata la contrattazione decentrata di cui al comma precedente, per quanto concerne la materia oggetto del presente articolo si applica quanto disposto dal comma seguente. 5. In caso di indizione di uno sciopero, entro 48 ore dallo sciopero stesso, il D.S. consegna alla RSU ed invia al MIUR una rilevazione con il numero esatto degli scioperanti e di quelli obbligati in servizio. 7

8 CAPITOLO II MODALITA DI APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI L oggetto dell accordo di cui al presente Capitolo II è costituito dalla definizione delle modalità operative di applicazione degli istituti contrattuali previsti a livello nazionale in materia di: a) congedi parentali (art. 12 del C.C.N.L. 29 novembre 2007) b) ferie e festività (articoli 13 e 14) c) permessi di uno o più giorni e permessi brevi (articoli 15, 16, 35, 51) d) assenze per malattia o infortunio (articoli 17 e 20) e) aspettativa non retribuita (art. 18) f) orario di lavoro (articoli 26, 27, 50, 52, 53) Articolo 10: Assenze dal servizio (Comunicazioni relative alle assenze del personale) 1. Tutte le comunicazioni relative alle assenze dal servizio devono essere formulate per iscritto. Le motivazioni delle domande intese ad ottenere un permesso per motivi personali o familiari saranno contenute nella richiesta scritta oppure formulate direttamente al Dirigente Scolastico. 2. Tutte le richieste di permesso dei dipendenti ottengono una risposta scritta da parte del D.S., che consiste nel visto di autorizzazione o in un motivato provvedimento di diniego. 3. Fatto salvo quanto indicato ai successivi commi 4 e 5, tutte le richieste di assenza dal lavoro di norma sono presentate all Ufficio del personale con un anticipo di almeno 3 giorni; se richiesto, l Ufficio protocollo ne rilascia ricevuta. 4. Le procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano alle assenze per malattia, per le quali si rimanda all art. 17, commi 10 e 11, del CCNL. 5. Nei casi di forza maggiore, il dipendente può comunicare la necessità di assentarsi specificando con chiarezza la fattispecie dell assenza (permesso o malattia), telefonando o inviando una mail all Ufficio del personale, ovvero agli assistenti amministrativi incaricati di ciò dal DSGA. Le richieste di permesso avanzate con comunicazione telefonica o tramite mail (da effettuarsi entro le ore otto di mattina e comunque il prima possibile) sono accolte dall Amministrazione con tutte le riserve di verifica e, in ogni caso, devono essere regolarmente formalizzate per iscritto dal dipendente, nel più breve tempo possibile. 6. L Ufficio del personale è tenuto a registrare su apposito verbale tutte le comunicazioni telefoniche relative alle assenze dal servizio, annotando per ciascuna comunicazione i seguenti elementi: a) data e orario della telefonata b) nominativo del dipendente o, in caso di sua impossibilità, le generalità di chi chiama per suo conto c) sintesi della comunicazione ricevuta d) chiara indicazione della tipologia dell assenza 8

9 e) in caso di assenza assoggettabile a controllo medico-legale, il domicilio dichiarato dal dipendente 7. Il verbale di cui al precedente comma 6, se non formalmente impugnato, fa fede in caso di controversie. 8. Nel caso di visite specialistiche, per tutto il personale sia docente che ATA, si applicano le disposizioni contenute nel D.L. 98/2011, convertito nella legge 211/2011, in base alle quali l assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata, che ha effettuato la visita specialistica. Articolo 11 (Congedi parentali) Per usufruire dei congedi parentali e delle provvidenze di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001, qualora si tratti di benefici da fruirsi alternativamente da parte di uno dei genitori, i dipendenti devono allegare alla richiesta una dichiarazione del coniuge che contenga: a) la posizione lavorativa del coniuge che, se lavoratore dipendente, deve specificare nome, indirizzo e recapito telefonico del datore di lavoro; b) l attestazione di non fruire contemporaneamente del beneficio oggetto della richiesta. Articolo 12 (Ferie del personale docente) 1. L Amministrazione provvede annualmente a definire il periodo in cui il personale docente usufruisce delle ferie nei mesi di luglio e/o agosto dell anno scolastico in cui esse sono state maturate, secondo le vigenti disposizioni. 2. Relativamente ai sei giorni di ferie, si fa pieno ed esclusivo riferimento all art. 15 comma 2 del CCNL. Articolo 13 (Ferie del personale ATA) 1. Il personale ATA usufruisce delle ferie nel corso dell anno scolastico in cui sono state maturate, salvo i rinvii previsti dal CCNL nei casi di malattia o di motivate esigenze di carattere personale. Queste ultime, se sussistono, devono essere illustrate per iscritto al D.S. unitamente alla proposta di un piano di fruizione posticipata delle ferie. Di norma i dipendenti potranno tesaurizzare non più di sei giorni di ferie di cui usufruire nell anno scolastico successivo. 2. Le richieste di ferie relative ai periodi natalizio, pasquale ed estivo sono presentate dal personale nei seguenti termini: a) per le festività natalizie: 45 gg. prima. b) per le vacanze pasquali: entro il 28 febbraio. c) per le vacanze estive entro il 30 aprile 3. Nei periodi di sospensione delle lezioni, le ferie del personale ATA possono essere fruite secondo le richieste, purché sia garantita la presenza continua di almeno due unità di personale collaboratore scolastico (con obbligo della reperibilità per un terzo collaboratore nel caso in cui un collega si assenti per almeno tre giorni) e tre di assistente amministrativo (uno per ciascuna delle seguenti aree di lavoro: alunni, docenti e finanziaria). 9

10 4. L Amministrazione, preso atto delle domande presentate ai sensi del precedente comma 2 e verificate le disponibilità di personale di cui al precedente comma 3, autorizza la fruizione delle ferie richieste dai singoli dipendenti oppure, ove ciò non sia possibile, provvede a determinarne il diverso periodo di fruizione; il tutto entro dieci giorni dalla data di presentazione delle domande. 5. In mancanza di preventivo accordo fra il personale interessato, nell individuazione dei dipendenti costretti a rinunciare al periodo di ferie richiesto, si applica in primis il criterio della rotazione, tenendo conto delle scelte operate nel precedente anno scolastico. Nel caso in cui non sia possibile adottare il criterio della rotazione, si procederà al sorteggio. 6. Durante il periodo estivo, sarà possibile usufruire di non più di quattro settimane consecutive di assenza dal lavoro per ferie, festività soppresse e recuperi. Articolo 14 (Fruizione festività soppresse ATA) 1. Salvo particolari esigenze di servizio, formalmente notificate dall Amministrazione, le festività di cui all art. 14 del CCNL si usufruiscono entro l anno scolastico, con le stesse modalità delle ferie. Articolo 15 (Permessi della durata di uno o più giorni) 1. Con riferimento agli articoli 15 e 19 del CCNL, si precisa che la documentazione o l autocertificazione previste dai comma 1 e 2 del citato art. 15 di norma devono essere consegnate all ufficio del personale entro il giorno successivo al rientro in servizio dopo la fruizione del permesso. Articolo 16 (Permessi brevi) 1. Per quanto riguarda i permessi brevi, si fa pieno ed esclusivo riferimento all art. 16 del CCNL. Articolo 17 (Malattia) 1. Per quanto riguarda la documentazione delle assenze per malattia e tutte le procedure relative a questa tipologia di assenza, si fa pieno ed esclusivo riferimento agli artt. 17 e 19 del CCNL e alla legge 133/08. Articolo 18 (Aspettativa non retribuita) 1. Per quanto concerne l aspettativa non retribuita, si fa pieno ed esclusivo riferimento all articolo 18 del CCNL. 10

11 CAPITOLO III ARTICOLAZIONE DELL ORARIO DI LAVORO Con riferimento all art. 53 del CCNL, l orario di lavoro verrà articolato in relazione al piano previsto per le varie attività, nel rispetto del Piano dell Offerta Formativa, in funzione delle finalità e degli obiettivi definiti in seno all Istituto. Nell osservanza di tali criteri, saranno tenute presenti le seguenti tipologie: a) flessibilità dell orario di lavoro in funzione delle esigenze di servizio e di apertura rispetto all utenza. b) programmazione dell orario di lavoro in relazione ai periodi nei quali si prevede una maggiore attività o particolari necessità di servizio. c) orario di lavoro finalizzato a garantire la massima copertura del servizio giornaliero e settimanale. Articolo 19 (Orario di lavoro del personale docente) 1. Il personale rispetta l orario di lavoro comunicato dalla presidenza, sia per le attività di insegnamento sia per quelle di non insegnamento, nonché il piano delle attività approvato ad inizio d anno e le circolari del D.S. 2. L orario individuale di lezione è predisposto all inizio dell anno scolastico da apposita Commissione individuata dal Collegio Docenti e nominata dal Dirigente. Il Dirigente visiona l orario di servizio, garantisce la coerenza con i quadri orari dei singoli indirizzi di studio e, se lo ritiene opportuno, vi apporta modifiche prima di emanarlo. 3. La Commissione Orario predispone per ciascun docente un orario di servizio corrispondente a quello discendente dal contratto individuale di lavoro di ciascuno, contemperandolo con le esigenze didattiche degli studenti. 4. I docenti sono invitati a formulare due proposte alternative per usufruire del giorno libero. Esigenze personali e particolari saranno valutate direttamente dal Dirigente Scolastico. Qualora si verifichi una eccessiva concentrazione di richieste dei docenti per ottenere un medesimo giorno libero, verrà applicato il principio della rotazione, dando la precedenza: a chi non ne abbia mai usufruito; a chi non ne abbia usufruito nell anno scolastico precedente a chi ha una maggiore anzianità di servizio nella scuola a chi possiede un punteggio maggiore nella graduatoria d istituto 11

12 Articolo 20 (Orario di lavoro del personale ATA) 1. L orario di lavoro del personale ATA è documentato con il cartellino, rilevabile dall Ufficio di Segreteria. 2. Il personale ATA rispetta di norma un orario individuale di lavoro di sei ore giornaliere per sei giorni alla settimana. Eventuali richieste di articolazione orario su 5 giorni la settimana saranno accordate solo dopo aver accertato la funzionalità del servizio. 3. L orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative, il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine di recuperare le energie psicofisiche e dell eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti. 4. Atteso che le condizioni perché si attui il regime delle 35 ore (art. 55 CCNL) sono: apertura della scuola per oltre dieci ore per più di tre giorni alla settimana; turnazione del personale; si constata che la prima condizione certamente sussiste (in quanto che la Scuola è aperta per 5 giorni alla settimana fino alle per i corsi EDA), mentre la seconda condizione (turnazione) è valida solo per quei dipendenti che effettuano un regime di orario articolato su più turni ovvero che sono coinvolti in sistemi di orario comportanti significative oscillazioni dell orario individuale rispetto a quello ordinario, e che potranno variare in base alle esigenze della scuola. Attese tali condizioni, si verifica che nessun dipendente è adibito a tali regimi di lavoro e che, quindi, nessun dipendente ha diritto ad usufruire del beneficio della riduzione dell orario di lavoro a 35 ore settimanali. 5. E possibile usufruire della flessibilità dell orario, in entrata rispetto all orario di servizio, compatibilmente con le esigenze dell istituto (apertura della scuola). L entrata posticipata fino a 15 minuti non si considera ritardo, sempreché l orario di uscita venga, di conseguenza, posticipato di altrettanti minuti. Fatta eccezione per il DSGA, non è possibile applicare la norma della flessibilità per quanto riguarda l entrata oltre la tolleranza di 15 minuti. 6. Se l eventuale chiusura della Scuola viene a coincidere con la giornata libera di chi presta un orario di servizio su meno di sei giorni lavorativi, non si effettuerà recupero. 7. Dopo la conclusione degli esami di maturità, l offerta del servizio scolastico è solo antimeridiana e di conseguenza l orario di servizio di tutto il personale ATA ad orario pieno (36 ore) sarà articolato in sei ore giornaliere, dal lunedì al sabato. 8. Durante la sospensione delle attività didattiche nel corso dell anno (Natale, Pasqua, Carnevale, ecc.), l orario di servizio del personale ATA sarà di norma effettuato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo casi particolari da valutare di volta in volta. Le eventuali ore pomeridiane non lavorate dal personale ATA che sarebbe stato tenuto al servizio nelle giornate in cui si realizza la chiusura pomeridiana della scuola saranno oggetto di recupero. 9. Per i dipendenti in part-time, con settimana lavorativa articolata su meno di sei giorni settimanali, le ferie maturate verranno conteggiate solo nelle giornate di abituale lavoro. 12

13 Articolo 21 (Personale ATA Ritardi e relativo recupero) 1. Il ritardo rispetto all orario individuale di lavoro, fatto salvo quanto riportato all art. 20, comma 6, va recuperato nella medesima giornata posticipando l orario di uscita. Per i ritardi superiori ai 15 minuti, il recupero va concordato con l Amministrazione entro l ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato. 2. Le frazioni di ore non lavorate per permessi brevi sono recuperate secondo le esigenze di servizio, dietro richiesta dell Amministrazione, entro due mesi dalla data in cui si è verificata la riduzione oraria. 3. Di norma, la richiesta di recupero da parte dell Amministrazione è comunicata al dipendente entro il giorno precedente a quello in cui il recupero deve avvenire. In mancanza del predetto preavviso, il lavoratore può richiedere il rinvio del recupero. 4. L Amministrazione fornisce mensilmente a ciascun dipendente il quadro riepilogativo del proprio profilo orario, contenente gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti. Articolo 22 (Ritardi e assenze per cause di forza maggiore) 1. Eventuali ritardi o assenze del personale non sono oggetto di recupero nel caso in cui la Scuola venga chiusa a seguito di disposizioni emanate dalle competenti autorità per il verificarsi di eccezionali eventi atmosferici o a seguito di comprovate cause di forza maggiore, Articolo 23 (Ore aggiuntive e riposi compensativi nei prefestivi) 1. Durante la sospensione delle attività didattiche, il Dirigente Scolastico, una volta verificata la volontà della maggioranza del personale ATA in servizio effettivo, disporrà la chiusura della Scuola, sempre che essa sia compatibile con le esigenze di servizio. In ogni caso si concorda che la Scuola rimarrà chiusa nei primi tre sabati di agosto. 2. Il personale ATA può coprire i giorni di chiusura prefestiva nei modi seguenti: a) con le ore maturate con i corsi di aggiornamento/formazione; b) con giornate di ferie; c) con ore di straordinario, debitamente autorizzate o richieste dall Amministrazione. 3. Per il personale ATA, le giornate di riposo derivanti dai crediti orari acquisiti a seguito di lavoro straordinario (comunemente definiti recuperi ) non potranno comunque essere superiori a otto. 4. Il personale docente che abbia prestato ore aggiuntive di servizio di non insegnamento potrà chiedere di usufruire di permessi compensativi fino ad un massimo di 10 ore, da computare sugli obblighi derivanti dalle attività connesse all insegnamento (40 ore + 40 ore) 13

14 CAPITOLO IV CRITERI PER L UTILIZZO DEL PERSONALE Articolo 24 (Personale docente) 1. L assegnazione del personale docente è definita: a) dall organico di diritto; b) dai provvedimenti di assegnazione di durata annuale emessi dall Amministrazione Scolastica. 2. Per l assegnazione del personale docente alle classi, il D.S. tiene conto dei criteri generali fissati dal Consiglio d Istituto e delle proposte formulate dal Collegio Docenti inerenti gli aspetti educativi-didattici. Articolo 25 (Sostituzione del personale docente) 1. Ai sensi della Legge 448/2001, art. 22 comma 6, sarà possibile sostituire il docente assente con personale a disposizione della Scuola o che si è reso disponibile ad effettuare un orario di servizio fino a 24 ore settimanali di lezione. Articolo 26 (Sostituzione del personale ATA) 1. Nei casi di assenza per malattia o aspettativa (ferie escluse) di almeno 15 giorni del personale di qualsiasi profilo, l Istituzione Scolastica provvede alla nomina di personale supplente secondo le procedure previste dalla normativa vigente. 2. In caso di assenza del personale ATA ed in mancanza di nomina del supplente, il DSGA individua il/i dipendente/i da utilizzare per la sostituzione del titolare assente ed autorizza la prestazione di ore eccedenti, che saranno di volta in volta definite in funzione del reale bisogno. 3. In caso di assenza del Collaboratore Scolastico addetto al corso EDA che sia dovuta a motivi diversi dalle ferie, si fa riferimento alla Convenzione siglata in data fra questo Liceo e il CPIA di Lecco. Il Liceo Agnesi si incarica di individuare tra i propri collaboratori scolastici le persone da impegnare nelle sostituzioni brevi (per un massimo di 3 giorni) del collaboratore scolastico del CPIA di Lecco. Il Liceo Agnesi assicurerà l effettivo svolgimento del servizio di sostituzione registrando il numero di ore effettuate e comunicandolo al CPIA. Tali ore aggiuntive prestate dai Collaboratori Scolastici del Liceo verranno retribuite dal CPIA. Inoltre, poiché il CPIA si è impegnato a versare annualmente la cifra corrispondente a 30 ore quale riconoscimento ai Collaboratori Scolastici della disponibilità alla sostituzione, si conviene che tale somma verrà ripartita proporzionalmente al servizio effettivamente svolto dai singoli Collaboratori Scolastici. 4. In caso di assenza del DSGA per periodi superiori a giorni 15, il sostituto verrà retribuito, previo atto formale di incarico, con la medesima indennità di 14

15 amministrazione a carico del FIS prevista per il titolare, rapportandola all effettivo periodo di sostituzione. 5. A seguito della diminuzione dei servizi prestati dall impresa esterna di pulizia, in caso di assenza di un Collaboratore Scolastico per un periodo inferiore ai 15 giorni, la sostituzione del dipendente assente sarà effettuata a rotazione fra tutto il personale interno, riconoscendo mezz ora di lavoro straordinario a un Collaboratore Scolastico per ogni giornata. Articolo 27 (Personale docente: criteri per l assegnazione dei corsi di recupero) 1. Tenuto conto della costituzione dei gruppi di alunni e della materia per i quali vengono organizzati ed erogati i corsi di recupero, l individuazione dei docenti a cui assegnare lo svolgimento dei predetti corsi, fatta salva la disponibilità espressa dagli interessati, avverrà con le modalità indicate nei seguenti comma. 2. Gruppo di alunni di una sola classe: a. docente in servizio nella classe, titolare della materia; b. docente in servizio nella classe, abilitato all insegnamento della materia; c. docente in servizio nell istituto, titolare o abilitato all insegnamento della materia; d. docente in servizio nell istituto in possesso dei titoli culturali che danno accesso all insegnamento della materia; e. docente a tempo indeterminato non in servizio nell istituto, ma che abbia insegnato la materia in questione negli anni precedenti; f. docente inserito nelle graduatorie di istituto; g. docente non inserito nelle graduatorie di istituto, ma in possesso dei titoli culturali che danno accesso all insegnamento della materia; 3. Gruppo di alunni di più classi: a. docente titolare della materia nella classe a cui appartiene il gruppo più numeroso; b. docente titolare della materia nella classe a cui appartiene il gruppo meno numeroso; c. docente abilitato all insegnamento della materia in servizio nella classe a cui appartiene il gruppo più numeroso; d. docente abilitato all insegnamento della materia in servizio nella classe a cui appartiene il gruppo meno numeroso; e. docente in servizio nell istituto che sia, nell ordine, titolare della materia o abilitato all insegnamento della materia o in possesso dei titoli culturali che danno accesso all insegnamento della materia f. docente a tempo indeterminato non in servizio nell istituto, ma che abbia insegnato la materia in questione negli anni precedenti; g. docente inserito nelle graduatorie di istituto; h. docente non inserito nelle graduatorie di istituto, ma in possesso dei titoli culturali che danno accesso all insegnamento della materia; 15

16 Articolo 28 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza presente in tutte le unità scolastiche, come da D.M. n. 382/98, è eletto nei modi previsti dall Accordo Quadro del 10/07/1996 e dall art. 73 del CCNL relativo al quadriennio giuridico Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina è contenuta nel D.L.vo 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni, il detto rappresentante ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, di ricevere informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nei vari settori presenti nella scuola; di ricevere informazioni sui materiali in essa usati, sulla certificazione relativa all idoneità degli edifici, sugli infortuni e sulle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. 3. Il D.S., su istanza del RLS, è tenuto a fornire le informazioni e le documentazioni richieste; il rappresentante della RLS è tenuto a fare un uso corretto, strettamente connesso alla sua funzione, di tutto ciò che riceve. 4. Il RLS è consultato in tutti i casi previsti dal T.U. 81/ Il RLS ha diritto alla formazione specifica, per un minimo di 32 ore, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza. 16

17 CAPITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO In coerenza con l autonomia dell Istituto, nel rispetto delle competenze del D.S. e degli organi collegiali, nel presente capitolo vengono stabilite le modalità inerenti ai punti seguenti: a) quantificazione delle risorse disponibili per il M.O.F. b) criteri di ripartizione delle risorse per il personale docente e per il personale ATA; c) incarichi specifici e funzioni strumentali per il personale docente; d) funzioni e incarichi per il personale ATA. Art Risorse per l attribuzione del salario accessorio 1 - Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: gli stanziamenti del Fondo dell'istituzione Scolastica annualmente stabiliti dal MIUR gli stanziamenti previsti per l attivazione delle funzioni strumentali all offerta formativa gli stanziamenti previsti per l attivazione degli incarichi aggiuntivi del personale ATA eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti eventuali altre entrate da Enti locali, privati. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualunque sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 2 A seguito delle comunicazioni del MIUR del , i fondi disponibili per il miglioramento dell offerta formativa per l a.s. 2014/2015, sono determinati come segue DESCRIZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI TOTALE l.d. 1) FONDO D ISTITUTO 2014/ ,96 Economie 2013/ ,89 TOTALE RISORSE ,85 Quota DSGA (n. 83 dipendenti) ,00 Quota Collaboratori del D.S. (complessive 260 ore) ,00 TOTALE DISPONIBILITA ,85 Quota personale docente (62/82 imi ) ,06 Quota personale ATA (20/82 imi ) 8.866,79 N.B. da questo conteggio è stato escluso il DSGA 2) FUNZIONI STRUMENTALI 2.893,55 3) INCARICHI SPECIFICI ATA 2.186,74 4) ORE ECCEDENTI 2.820,60 5) ATTIVITA ED.FISICA (45 classi totali) 2.562,66 6) INTESA ,85 TOTALE COMPLESSIVO ,25 17

18 A seguito dell Intesa del , la somma di 681,85 di cui sopra va prioritariamente utilizzata per retribuire incarichi al personale ATA titolare di posizioni economiche che, in applicazione dell art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, non percepisca il correlato beneficio economico. Art Criteri per la suddivisione del Fondo dell Istituzione Scolastica 1 - Le risorse del Fondo dell Istituzione Scolastica, con esclusione di quelle finalizzate di cui al comma precedente, vengono suddivise tra le diverse figure professionali presenti nella Scuola sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano Annuale delle attività del personale docente e dal Piano Annuale di servizio del personale ATA. La ripartizione del FIS, che - come sopra esposto - è pari a ,85 al lordo dipendente (comprese le economie dell esercizio precedente), prevede: l attribuzione al DSGA dell indennità d amministrazione (parte variabile) secondo i parametri previsti dall art. 4 della Sequenza Contrattuale del : tale indennità è pari a 3.240,00; l attribuzione ai Collaboratori del Dirigente Scolastico di complessive 260 ore forfettarie, per un importo complessivo di 4.550,00; la divisione del fondo nominale per Docenti ed ATA della quota residua di ,85. In base sull organico di diritto, risulta che il numero complessivo degli addetti è pari a 82 (di cui 62 docenti e 20 ATA, con esclusione del DSGA): pertanto la divisione del FIS, secondo un criterio proporzionale basato esclusivamente sul numero degli addetti prevede che la quota spettante ai docenti sia pari a ,06 e quella spettante agli ATA sia pari a 8.866,79. 2 Tutti i compensi a carico del Fondo dell Istituzione Scolastica saranno corrisposti agli interessati, compatibilmente con le erogazioni disposte dal MEF tramite l applicazione denominata Cedolino unico, entro il 31 agosto Il personale docente dovrà consegnare i report delle attività svolte entro il mese di Giugno 2015, onde permettere alla Segreteria le necessarie operazioni di verifica, controllo e liquidazione. In caso di ritardo nella consegna dei report, la liquidazione verrà effettuata in epoca successiva al 31 agosto. 4 - Per quanto riguarda il finanziamento degli sportelli di recupero, la Scuola dispone, a titolo di residuo attivo sul bilancio scolastico, della risorsa aggiuntiva di ,37, pari a 9.427,56 al lordo dipendente (corrispondenti a 269 ore circa retribuite a 35,00). Nel caso in cui dovessero verificarsi economie varie nelle Attività e/o nei Progetti, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di compensare prestazioni lavorative effettivamente rese e non previste in fase iniziale. Nel caso in cui in corso d'anno si rendessero disponibili nuove risorse, si procederà ad un aggiornamento del presente accordo; lo stesso avverrà nel caso in cui si rendessero necessarie delle modifiche, anche a seguito di una nuova articolazione del Piano Annuale del personale docente e del Piano di servizio del personale ATA. 18

19 A) PERSONALE DOCENTE Art Individuazione 1 - Il Dirigente individua i docenti a cui affidare lo svolgimento delle attività aggiuntive ed extra-curricolari sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, delle indicazioni contenute nei progetti, della disponibilità degli interessati e delle diverse professionalità. 2 I docenti che propongono stage linguistici sono tenuti ad accompagnare gli studenti partecipanti. E preferibile che gli ulteriori accompagnatori siano docenti della medesima materia di insegnamento. 3 Lo stage linguistico libero è a totale carico delle famiglie. Art Collaboratori del Dirigente 1 - I collaboratori del Dirigente, da retribuire con il fondo di istituto, sono quelli di cui alla lettera f) dell art. 88 del CCNL. 2 - A tali docenti spettano i seguenti compensi, in misura forfettaria annua: docente che svolge funzioni vicarie del Dirigente Scolastico, ore 150 collaboratore del Dirigente Scolastico, ore 110 Art.33- Altre attività previste nel POF 1. Alle Commissioni di lavoro costituite in seno al Collegio docenti vengono riconosciuti i compensi indicati al successivo art Ai docenti impegnati nella realizzazione dei progetti inseriti nel POF e nel Programma Annuale docenti vengono riconosciuti i compensi indicati al successivo art Eventuali compensi ai docenti impegnati in attività di aggiornamento verranno definiti in una successiva fase della contrattazione in presenza di risorse al momento non disponibili. Art. 34 Compensi del FIS destinati ai docenti Le ore da retribuire al personale docente per le attività ed i progetti di cui al precedente articolo 33 sono indicate nella tabella che segue: DESCRIZIONE ATTIVITA / PROGETTO ORE TOTALI COMPENSO a 17,50/h. A) ATTIVITA Coordinatori di classe (10 ore per 45 classi) 450 Responsabili di laboratorio (5 ore per 8 docenti) 40 Coordinatori di dipartimento (10 ore per 10 docenti) 100 Commissione orario (2 docenti) 80 Commissione visite, viaggi e stage (3 docenti) 35 Commissione autovalutazione 40 Commissione informatica 20 Commissione sicurezza (1 docente) 30 Commissione biblioteca (1 docente) 20 Commissione didattica 30 Totale ore (A) ,50 B) PROGETTI DI DIPARTIMENTO Dipartimento di Lettere 12 Dipartimento di Filosofia 112 Dipartimento di Matematica e Fisica 213 Dipartimento di Lingue

20 Dipartimento di Scienze 66 Dipartimento di Informatica 62 Totale ore (B) ,50 C) PROGETTI E ATTIVITA EXTRACURRICOLARI Progetto Teatro 70 Progetto Orientamento in entrata 110 Progetto Orientamento in uscita 155 Progetto Episteme 20 Progetti Commissione Salute 50 Progetti Studenteschi 90 Totale ore (C) ,50 D) SPORTELLI DI RECUPERO Sportelli previsti nell a.s. 2014/15 ( 35,00/ora) ,00 E) ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI Stima fabbisogno in aggiunta al MOF (circa 180 ore x 27,09) ,20 F) COMPENSO PER SORVEGLIANZA ALUNNI NEL PRE-SCUOLA Stima fabbisogno (20 turni di sorveglianza) == 3.600,00 TOTALE FABBISOGNO ,70 Dato che la disponibilità complessiva del FIS dei docenti (che, come detto, è pari a ,06) risulta incapiente rispetto al fabbisogno di cui sopra, si conviene quanto segue: saranno prioritariamente posti a carico del FIS i compensi relativi alle attività; in secondo luogo verranno posti a carico del FIS i compensi relativi agli sportelli e, dato che la somma disponibile sul cedolino unico risulta insufficiente per compensare integralmente dette prestazioni lavorative, si farà poi ricorso sia alle somme di cui al precedente art. 30, comma 4, sia al contributo volontario degli alunni per le iscrizioni (capitolo A3 Spese di Personale); per quel riguarda i progetti di cui al prospetto di cui sopra (riguardanti l ampliamento dell Offerta Formativa), si farà ricorso alle somme che saranno poste in bilancio sul capitolo delle Spese di Personale (A3), mediante apposito finanziamento prelevato dal contributo volontario delle iscrizioni degli alunni; anche per quel che riguarda le ore prestate in eccedenza all orario d obbligo per la sostituzione dei colleghi assenti, dato che i finanziamenti del MOF sicuramente non risulteranno sufficienti, si farà ricorso al contributo volontario delle iscrizioni degli alunni; si prevedono complessive 280 ore a fronte delle 104 retribuibili con il MOF; anche i compensi dovuti ai docenti che effettuano la sorveglianza agli alunni prima dell inizio delle lezioni verranno pagati con il contributo volontario delle iscrizioni. Si rammenta che le spese di personale poste a carico del bilancio scolastico, come qui sopra esposte, vanno integrate dell aliquota del 32,7% per il pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dello Stato. Infine, si conviene che, in occasione di viaggi di istruzione (sia in sul territorio nazionale sia all estero) e di stages all estero, ogni pernottamento fuori sede verrà ricompensato in ragione rispettivamente - di 20,00 e di 40,00 forfettari, il cui onere sarà posto a carico del bilancio di Istituto (Attività A01 Indennità di missione). 20

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