Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu Settore Lavoro

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1 Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu Settore Lavoro CRITERI ATTUAZIONE CONVENZIONI CON LE AZIENDE PRIVATE P R E M E S S A Nel disegnare queste linee guida per la stipula delle Convenzioni nella Provincia di Cagliari, ci si propone l ambizioso progetto d iniziare un cammino che favorisca, gradualmente, la copertura delle quote d inserimento lavorativo dei disabili da parte di tutte le Aziende obbligate della Provincia di Cagliari, e di promuoverne l inserimento anche in quelle non obbligate, attraverso un percorso premiante. L obiettivo resta quello indicato dalla L. 68/99: un inserimento stabile del disabile, in un attività ed in un ambiente di lavoro che sia confacente alla sua professionalità, o alle sue attitudini ed alla sua patologia, tenendo altresì conto delle esigenze datoriali. La convinzione e l auspicio è che le aziende nel tempo, potranno guardare alla assunzione del disabile non come obbligo sociale imposto dalla legge, ma come possibile risorsa per l azienda. Un altro obiettivo è quello di facilitare alle aziende la decisione se ricorrere o meno allo strumento previsto dall art. 11 della L. 68/99, attraverso una preventiva e chiara conoscenza del Regolamento attuativo per le convenzioni con le Aziende Private nella Provincia di Cagliari, salvaguardando nel contempo le situazioni che non possono rientrare nelle fattispecie considerate. Nelle more della definizione dei criteri per la stipula delle convenzioni da parte della Regione Sardegna come previsto all art. 32 della L.R. 20/2005, la Provincia di Cagliari provvede, per l area di propria competenza territoriale, dopo aver acquisito il parere della Commissione Provinciale per l inserimento dei disabili. I riferimenti normativi sono fondamentalmente gli artt della L.68/99; il Decreto Ministero del Lavoro N.91/2000; D.P.R. 333/2000; l accordo Stato Regioni del L.R. 20/2002 istitutivo del Comitato Regionale del Fondo disabili, nonché l art.32 della L.R. 20/2005 che stabilisce i criteri generali d attribuzione degli incentivi da parte del Fondo Regionale. 1

2 C R I T E R I A T T U A Z I O N E P E R L A S T I P U L A C O N V E N Z I O N I CON LE AZIENDE PRIVATE Le seguenti linee guida e modalità d attuazione per la provincia di Cagliari delle Convenzioni di cui all art. 11 della L. 68/99,saranno sottoposte all approvazione da parte della Giunta Provinciale. Le Convenzioni, stipulate dagli Uffici Competenti della Provincia si possono distinguere in tre tipologie: a) Convenzioni ordinarie che prevedono un programma per un efficace inserimento lavorativo, ma non prevedono l accesso alle agevolazioni di cui all art. 13 c.1 lett. a e b della L. 68/99. b) Convenzioni d integrazione lavorativa per l avviamento di lavoratori che presentino le percentuali di disabilità previste all art.13 c.1 della L.68/99, e per l assunzione dei quali è previsto l accesso al Fondo nazionale e/ regionale dei disabili. c) Convenzioni d integrazione e di supporto, per l inserimento lavorativo di disabili che abbiano necessità di un programma particolare di tutoraggio e sostegno. Trattasi di persone con disabilità intellettiva grave con disabilità psichiatrica con altre patologie fisiche o sensoriali di particolare gravità o con pluriminorazioni. Tali condizioni vanno certificate dalla Commissione di cui all art. 1 del D.P.C.M. 13/1/2000. I programmi d inserimento e le modalità del supporto, potranno essere attuati in collaborazione, oltre che con i CSL della Provincia, con i CESIL, con i servizi assistenziali dei Comuni, con i medici curanti, con gli Enti di Formazione o con la Scuola. Considerato il maggiore impegno richiesto, si propone un incentivazione maggiore per le Aziende disponibili. In ogni caso è prevista la possibilità di stipulare convenzioni di tipo misto che prevedano tipologie diverse di inserimento. VANTAGGI PER L AZIENDA a) possibilità di dilazionare e frazionare nel tempo l obbligo di assunzione b) possibilità di utilizzare la richiesta nominativa c) possibilità di fruire di tutti i tipi di contratto previsti dalle norme vigenti d) possibilità di utilizzo del tirocinio formativo e) possibilità di prevedere un periodo di prova più lungo di quello previsto nei contratti collettivi di lavoro. L Azienda, dal momento in cui presenta al servizio della Provincia competente una proposta di Convenzione, sarà considerata ottemperante a norma dell art.17 della L.68/99 Qualora, successivamente alla stipula della Convenzione, l Azienda si trovi in una situazione che dà diritto alla sospensione dagli obblighi occupazionali ( Cassa Integrazione- Procedura di mobilità ), si sospende l attuazione del programma d inserimento e l Azienda sarà considerata ottemperante per tutto il periodo di sospensione; La Convenzione è compatibile con l istituto dell esonero parziale degli obblighi occupazionali. La Convenzione è compatibile con l listituto della compensazione territoriale. 2

3 MODALITA DELLA RICHIESTA E STIPULA Le richieste di Convenzione devono essere presentate dalle Aziende entro 60 gg. dalla presentazione annuale del prospetto informativo o entro 60gg. dall insorgenza dell obbligo, specificando la disponibilità a stipulare una Convenzione integrativa di supporto o mista, specificando, in questo caso, per quante unità. Le Convenzioni saranno approvate dal Dirigente Settore Lavoro e Formazione se in linea con i criteri attuativi qui esposti relativamente ai tempi d attuazione del programma, le modalità contrattuali e il piano d inserimento lavorativo. Qualora la situazione aziendale, per motivi indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, non permetta di rispettare i tempi d attuazione del programma d inserimento o i suoi criteri attuativi, l Azienda potrà presentare una proposta alternativa che sarà sottoposta alla Commissione Provinciale per l eventuale accoglimento. Qualora, nel corso del rapporto di lavoro si presentino degli eventi eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro, che non potevano essere preventivati, relativi all impossibilità d inserimento lavorativo del disabile, la Commissione va subito informata anche attraverso il Comitato Tecnico per le valutazioni del caso. MODALITA D ATTUAZIONE Nella fase di preselezione del personale da assumere le Aziende potranno avvalersi della collaborazione dei C.S.L. Nel caso delle convenzioni di tipo b) o c) i C.S.L. proporranno alle Aziende i disabili per i quali l inserimento lavorativo è più difficoltoso secondo le comuni vie del mercato del lavoro, e nel contempo più necessario; l inserimento dovrà comunque essere confacente. Nel momento in cui l Aziende individua il personale da assumere, presenta per ciascun lavoratore un programma individuale d inserimento lavorativo per la cui stesura potrà chiedere la collaborazione dei C.S.L.; tale collaborazione è auspicabile nei casi di Convenzioni di tipo b) e c) Il Programma d inserimento sarà valutato dal Comitato Tecnico e, nel caso di Convenzioni d integrazione lavorativa e/o di supporto saranno sentiti, qualora necessario, gli organi sanitari di competenza.. Se, per motivi non imputabili all Azienda, nella fase operativa della convenzione si presentino delle difficoltà per il rispetto delle modalità d inserimento lavorativo, l Azienda deve presentare una specifica richiesta motivata di modifica della Convenzione : tale modifica va ratificata con le modalità della stipula della Convenzione, e ne costituisce parte integrante. TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA Convenzioni d inserimento lavorativo tipo a) da 15 a 35 dipendenti 1 scopertura entro 12 mesi dalla stipula della convenzione 3

4 da 36 a 50 dipendenti 1 scopertura entro 12 mesi 2 scoperture (1 entro 12 mesi + 1 entro i successivi 12) oltre 50 dipendenti 1 scopertura entro 12 mesi 2 scoperture : 1 entro 12 mesi + 1 entro i successivi 6 3 scoperture : entro mesi da 4 a 5 scoperture: entro e 30 mesi le ultime 2 da 6 a 9 scoperture: 3 entro 24 mesi ulteriori 3 entro 36 mesi - ulteriori 3 entro 48 mesi da 10 scoperture in su: 3 entro 24 mesi ulteriori 3 entro 36 mesi - ulteriori 3 entro 48 mesi le rimanenti scoperture entro 60 mesi ; in questo caso si dovrà prevedere almeno un inserimento d integrazione lavorativa I termini intermedi e finali s intendono dalla data della stipula della convenzione. Convenzioni d integrazione lavorativa di tipo b) e miste di tipo c) I tempi per le assunzioni previste nelle Convenzioni di tipo b), vanno allungate di un anno. I tempi delle assunzioni nelle Convenzioni di tipo misto vanno allungate di un anno, ma solo relativamente alle quote relative alle integrazioni lavorative. Nelle convenzioni di tipo a), quando la scopertura è di uno o due unità, la richiesta di accesso alla convenzione va motivata. Le motivazioni vanno presentate alla Commissione provinciale per l inserimento dei disabili per il parere di competenza. MODALITA CONTRATTUALI Il contratto per l inserimento dei disabili è a tempo indeterminato e l avviamento al lavoro deve essere effettuato nel rispetto dell art. 7 della L. 68/99.. Lo strumento della Convenzione permette l utilizzo di tutti i tipi di contratto previsti dalle norme vigenti ; questi contratti flessibili sono da considerarsi preparatori rispetto all inserimento del disabile nell organico aziendale. Per maggiore chiarezza si esaminano i criteri per l utilizzo di tale strumento nei contratti più ricorrenti. Contratti a tempo determinato Il contratto deve avere durata superiore ai 9 mesi, limite che l art.4 della L.68/99 pone come criterio di computo della quota d obbligo. Al termine del periodo contrattuale, il contratto deve essere trasformato a tempo indeterminato Qualora l Azienda non intenda procedere a tale trasformazione, deve fornirne idonea motivazione documentata, che sarà portata all attenzione della Commissione Provinciale per l inserimento mirato, e, se accolta, l Azienda provvederà entro 10 gg. dalla comunicazione dell accoglimento, a richiedere l avviamento di un altro disabile, con le medesime caratteristiche, individuato tra quelli già segnalati dai C.S.L. o già selezionato dalla stessa azienda. Al termine, del 2 avviamento il contratto deve essere trasformato a tempo indeterminato 4

5 Qualora, dopo il secondo avviamento a tempo determinato l Azienda ritenga di non procedere alla trasformazione, la Convenzione decadrà e si procederà agli avviamenti numerici a tempo indeterminato per i residui posti da ricoprire. L Azienda sarà segnalata alla Regione Autonoma della Sardegna per l eventuale revoca dei benefici fruiti in virtù della stipula della Convenzione. Contratti d inserimento lavorativo La durata del contratto deve essere minimo 12 mesi e massimo 18 mesi; per i disabili mentali e psichici, può durare 36 mesi. L Azienda al termine del periodo contrattuale deve procedere alla trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Qualora, l Azienda non intenda procedere alla trasformazione, è tenuta a fornire idonea e documentata motivazione alla Commissione Provinciale per l inserimento dei disabili. Se la richiesta dell azienda viene accolta, essa procede ad una nuova caratteristiche del precedente contratto. assunzione con le Se la richiesta non viene accolta e l Azienda non procede alla trasformazione del rapporto di lavoro, la convenzione decade e si procederà agli avviamenti numerici per i residui posti da ricoprire e l Azienda sarà segnalata alla R.A.S. per l eventuale revoca dei benefici del Fondo Regionale e Nazionale dei disabili. Contratto di Apprendistato Il contratto d apprendistato ha la durata prevista dalle norme e dai C.C.N.L.. Al termine del periodo previsto dal contratto si deve procedere alla assunzione a tempo indeterminato. Se durante lo svolgimento del contratto sorgono dei problemi di carattere tecnico, ambientale, relazionale, o personale del disabile, dovranno essere prontamente segnalati ai C.S.L. che provvederanno ad informare il Comitato Tecnico per le valutazioni più opportune, compresa la mancata trasformazione del contratto. Qualora, al termine del contratto di apprendistato l Azienda non proceda all assunzione, la Convenzione decade, l ufficio provvederà ad effettuare avviamenti numerici per le scoperture residue e l Azienda sarà segnalata alla R.A.S. per l eventuale revoca de benefici del Fondo Regionale e Nazionale dei disabili. 5

6 TIROCINI FORMATIVI e D INSERIMENTO E necessario distinguere tra Convenzioni di tipo a) e quelle di tipo b) e c). Convenzioni di tipo a): I tirocini formativi vengono attivati qualora il disabile da inserire non abbia la qualifica richiesta dal datore di lavoro, né pregressa esperienza lavorativa; la durata dello stesso, per un massimo di 12 mesi, è proporzionale alla professionalità da acquisire. Al termine del tirocinio, qualora le relazioni del tutor aziendale e di quello individuato dalla Provincia siano positivi, si procede con un inserimento lavorativo che potrebbe essere anche un contratto a termine. Qualora sia il tutor aziendale che quello nominato dall ufficio competente predispongono una relazione negativa e coincidente sull esito del tirocinio, la situazione sarà sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico. Qualora le relazioni del tutor aziendale e di quello nominato dalla Provincia siano discordanti, la valutazione sarà demandata al Comitato Tecnico che potrebbe verificare, con l accordo delle parti, la possibilità di una modalità organizzativa, logistica, di attività o di orario differente che possa favorire l inserimento lavorativo. Convenzioni di tipo b) e c) I tirocini formativi e d inserimento, vengono attivati qualora il disabile presenti delle patologie per le quali sia necessario un graduale e, talvolta, supportato inserimento nella realtà lavorativa.. Questi tirocini vanno valutati preventivamente dal Comitato tecnico al quale vanno presentati tutti i documenti relativi alle patologie del disabile, per la valutazione delle residue capacità lavorative e dell idoneità di quel disabile ad un inserimento in quell ambiente lavorativo e relazionale.. Solo nei casi di disabili psichici e mentali il tirocinio può avere durata sino a 24 mesi.. PERIODO DI PROVA Il periodo di prova più lungo rispetto a quanto stabilito nel C.C.N.L. previsto dall art.11 della L. 68/99 deve essere specificato nella Convenzione, oltre che essere inserito nel contratto di lavoro: Il prolungamento non può essere superiore al doppio del periodo previsto nel C.C.N.L.. In ogni caso tale periodo non potrà mai superare i sei mesi e Il mancato superamento del periodo di prova non può essere dipendente dalla disabilità del lavoratore. PIANO D INSERIMENTO INDIVIDUALE Pervenuta alla individuazione del personale da assumere, l Azienda provvede a predisporre un piano d inserimento per ciascun disabile. I C.S.L. daranno la loro disponibilità per una piena collaborazione. I piani d inserimento individuale sono preventivamente sottoposti alla valutazione del Comitato Tecnico. Nel piano d inserimento dovranno essere indicate le mansioni cui verrà adibito il disabile e le attività che dovrà svolgere, con particolare attenzione per i gravemente disabili. 6

7 Al termine del programma d inserimento lavorativo, l Azienda presenterà una relazione al Comitato Tecnico sui risultati ottenuti. Qualora nel piano d inserimento sia previsto un tutor o anche un supporto esterno, anche questi soggetti presenteranno una relazione sui risultati dell inserimento. VERIFICHE Gli Uffici provinciali, anche per il tramite dei CSL, provvedono alla verifica sulla regolare attuazione delle diverse fasi del programma. Qualora dalle verifiche risultasse che l Azienda non ha rispettato i tempi concordati d attuazione della Convenzione senza aver preventivamente richiesto ai competenti Servizi una proroga, l Azienda stessa sarà invitata a provvedere entro 30 gg. In caso di perdurante inosservanza dell accordo sottoscritto, la Convenzione decade, si procede all avviamento numerico per le residue quote di avviamento, e l azienda sarà segnalata alla Direzione Provinciale del Lavoro per le sanzioni di competenza. Sarà cura dell Ufficio provinciale predisporre una relazione annuale da presentare alla Commissione Provinciale per l inserimento dei disabili, sui risultati conseguiti dall attuazione dell art. 11 della L. 68/99. 7

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