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1 La N. 62/CONTR/10 A Sezioni riunite in sede di controllo composte dai magistrati: Presidente: Luigi GIAMPAOLINO Presidenti di sezione: Fabrizio TOPI Giuseppe S. LAROSA Raffaele SQUITIERI Giorgio CLEMENTE Gian Giorgio PALEOLOGO Maurizio MELONI Luigi MAZZILLO Consiglieri: Mario FALCUCCI Giuseppe COGLIANDRO Carlo CHIAPPINELLI Simonetta ROSA Guido MACCAGNO Ermanno GRANELLI Francesco PETRONIO Antonio FRITTELLA Maurizio PALA Giovanni COPPOLA Marco PIERONI Mario NISPI LANDI Vincenzo GUIZZI Enrico FLACCADORO Giorgio CANCELLIERI Massimo ROMANO Vincenzo PALOMBA Cinzia BARISANO Giovanni MOCCI Luigi PACIFICO Adelisa CORSETTI Primi Referendari: Oriana CALABRESI Giancarlo ASTEGIANO Donatella SCANDURRA Luisa de PETRIS Alessandra SANGUIGNI Giuseppe M. MEZZAPESA 1

2 Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni; visto il regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000, poi modificato, dalle stesse Sezioni, con le deliberazioni 3 luglio 2003, n. 2, e 17 dicembre 2004, n. 1, e dal Consiglio di Presidenza con la deliberazione 19 giugno 2008, n. 229, e, in particolare, l art. 6, comma 2; visto l art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131; visto l art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; vista la deliberazione n. 644/2010/PAR del 20 settembre 2010, con la quale la Sezione regionale di controllo per le Marche, in occasione dell esame del parere richiesto dal Comune di Castelfidardo, con nota del 20 luglio 2010, si è determinata a proporre una questione di massima di particolare rilevanza, anche in considerazione del rilevato difforme orientamento espresso sulla questione dalla Sezione Autonomie con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG del 23 novembre 2009 rispetto a quello ritenuto dalla stessa Sezione regionale; udito, nella camera di consiglio dell 11 novembre 2010, il relatore Cons. Marco Pieroni; DELIBERA di adottare l unita pronuncia, che costituisce parte integrante della deliberazione, sulla questione del seguente tenore a seguito della sentenza n. 207 del 2010 della Corte 2

3 costituzionale, dato il sopravvenuto carattere oneroso per i Comuni delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie per le visite fiscali di controllo per le assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, quali siano le decorrenze e le modalità di pagamento degli oneri per le visite stesse da parte del Comune, considerato che in senso contrario all obbligo di pagare le visite fiscali si è di recente espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG del 23 novembre Dispone che, a cura della Segreteria delle Sezioni riunite, copia della presente deliberazione e del relativo allegato sia trasmessa, per le conseguenti comunicazioni al Comune interessato, alla Sezione regionale di controllo per le Marche, quale Sezione rimettente, nonché alle restanti Sezioni regionali di controllo e alla Sezione delle Autonomie. IL RELATORE Marco PIERONI IL PRESIDENTE Luigi GIAMPAOLINO Depositato in segreteria il 14 dicembre 2010 IL DIRIGENTE Patrizio MICHETTI 3

4 1. Con deliberazione n. 644/2010/PAR del 20 settembre 2010, la Sezione regionale di controllo per le Marche ha formulato una questione di massima di particolare rilevanza del seguente tenore: a seguito della sentenza n. 207/2010 della Corte costituzionale, dato il sopravvenuto carattere oneroso per i Comuni delle prestazioni rese dalle Aziende sanitarie per le visite fiscali di controllo per le assenze del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, quali siano le decorrenze e le modalità di pagamento degli oneri per le visite stesse da parte del Comune, considerato che in senso contrario all obbligo di pagare le visite fiscali si è di recente espressa la Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 20/SEZAUT/2009/QMIG del 23 novembre La Sezione di controllo per le Marche riferisce che il Comune di Castelfidardo, con nota del 20 luglio 2010, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ha sottoposto, per il parere della medesima Sezione, la questione concernente le conseguenze per la finanza locale derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010, la quale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lettera e), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter. Il Comune ha, altresì, chiesto di conoscere quali siano le conseguenti procedure amministrative di ordine contabile da porre in essere per fronteggiare le relative spese. In particolare, il citato comma 5-bis disponeva che le visite fiscali sul personale dipendente delle pubbliche amministrazioni rientrassero tra i compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale e che i relativi oneri fossero a carico delle aziende sanitarie; il comma 5-ter del novellato art. 71 vincolava una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale per la copertura di detti oneri di spesa. Con la sentenza, già citata, la Corte costituzionale ha dichiarato l illegittimità costituzionale dei citati commi 5-bis e 5-ter, in quanto la prima disposizione denunciata (comma 5-bis), non essendo ascrivibile ad alcun titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato, segnatamente all ambito della competenza esclusiva dello Stato nella materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 4

5 civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lett. m, Cost.), è stata ritenuta in contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., trattandosi di normativa di dettaglio (e non di principio) nella materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute». Anche il comma 5-ter del novellato art. 71 è stato dichiarato incostituzionale, in quanto, vincolando una quota delle risorse per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, per destinarla a sostenere il costo di una prestazione estranea alle prestazioni inquadrabili nella categoria delle prestazioni qualificabili quali livelli essenziali di assistenza, alla cui copertura è destinata la provvista finanziaria del Fondo del servizio sanitario nazionale, si pone in contrasto con l'art. 119 Cost., ledendo l'autonomia finanziaria delle Regioni. 2. In considerazione del mutato quadro ordinamentale derivante dalla pronuncia della Consulta n. 207 del 2010, il Comune di Castelfidardo ha formulato il citato parere; sicché la Sezione regionale, in occasione dell esame della questione sottoposta dal Comune, ha rilevato un possibile contrasto che potrebbe insorgere tra la lettura che del nuovo quadro ordinamentale derivante dalla citata sentenza n. 207 del 2010 dà la stessa Sezione di controllo regionale in considerazione del decisum della Corte costituzionale e la precedente deliberazione della Sezione Autonomie n. 20/SEZAUT/2009/QMIG del 23 novembre 2009; di qui l esigenza di un chiarimento interpretativo da parte delle Sezioni riunite. La Sezione remittente ritiene infatti che, in base alla citata pronuncia di incostituzionalità, la cui portata determina fin dall origine l invalidità e l inefficacia della norma dichiarata non conforme a Costituzione con il conseguente travolgimento dei rapporti giuridici conseguenti, tranne quelli c.d. esauriti consegua per l ente l obbligo, anche per non esporsi ad aggravi di ulteriori oneri per interessi e spese legali, di far fronte alle richieste di pagamento per visite fiscali avanzate dalle Aziende sanitarie, nell ambito delle proprie disponibilità di bilancio, senza dover attendere alcuna altra determinazione da parte del legislatore statale o regionale, né di atti da parte di altri organi regionali. Secondo la prospettazione della Sezione di controllo remittente, la conclusione cui la stessa perviene nel definire il parere richiesto potrebbe porsi in contrasto con quella contenuta nella citata deliberazione della Sezione autonomie, in base alla quale l art. 5

6 71 del decreto-legge n. 11 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come integrato dall art. 17, comma 23, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, con l aggiunta, tra l altro, dei commi 5-bis e 5-ter, deve essere inteso come una interpretazione autentica, quanto meno sostanziale, avente efficacia retroattiva, ma con salvezza delle situazioni definite, nel senso cioè che la normativa, ora caducata, avrebbe natura ricognitiva di un onere da ritenere già a regime a carico del Servizio sanitario nazionale. 3. Occorre preliminarmente stabilire se la questione sottoposta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche sia ammissibile ai sensi del disposto dell art. 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che: Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima può disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite In base alla citata disposizione, le Sezioni riunite sono legittimate a pronunciarsi su questioni deferite dal Presidente della Corte risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza a condizione che la risoluzione delle stesse sia necessaria a garantire la coerenza degli orientamenti dalle Sezioni regionali nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica. A chiarimento dell ambito di competenza delle Sezioni riunite nello svolgimento della funzione ad esse intestata dal citato art. 17, comma 31, con la recente deliberazione n. 54/CONTR/10, queste stesse Sezioni riunite hanno affermato che possono ritenersi ammissibili le sole questioni riconducibili al concetto di contabilità pubblica inteso come sistema di principi e norme che regolano l attività finanziaria e 6

7 patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici o che, comunque, siano a detto concetto riconducibili in una visione dinamica dell accezione che sposta l angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello degli equilibri di finanza pubblica che connota la nozione di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.), alla luce dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale. Difatti, la legittimazione di queste Sezioni riunite a pronunciarsi è, appunto, finalizzata a garantire la coerenza dell unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica; sicché, solo in tale ambito le Sezioni riunite possono svolgere un potere di indirizzo interpretativo nei confronti delle Sezioni regionali di controllo competenti a rendere pareri in materia di contabilità pubblica, ai sensi dell art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, a favore delle richiedenti Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, con gli esiti conformativi propri delle pronunce di orientamento generale adottate dalle Sezioni riunite (cfr. art. 17, comma 31, cit.) Alla luce di tale premessa deve ritenersi che la questione all esame è ascrivibile all ambito della competenza configurato dalla citata normativa; dal che discende la legittimazione di queste Sezioni riunite a pronunciarsi. Infatti, come più dettagliatamente illustrato nel prosieguo, non si tratta, nella specie, di stabilire a quale soggetto (Comuni o Aziende sanitarie locali) debba essere posto a carico l onere delle visite fiscali (questione definita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 207/2010 e di cui il Collegio non può che prendere atto), poiché certamente, in tal caso, la questione sfuggirebbe alla competenza del Collegio; si tratta, piuttosto, di valutare, sulla base del tenore del quesito, quali siano le ricadute sui bilanci degli enti locali di una pronuncia caducatoria della Corte costituzionale (sentenza n. 207/2010) il cui effetto è, nella specie, quello dell accollo ab origine sui bilanci delle amministrazioni richiedenti degli oneri finanziari delle visite fiscali; sicché il thema decidendum prospettato dalla Sezione regionale per le Marche concerne propriamente le decorrenze e le modalità di pagamento degli oneri per le visite fiscali disposte dal Comune richiedente per le assenze del proprio personale. Per questi profili la tematica proposta è senz altro riconducibile all ambito di quegli interventi orientativi richiesti alle Sezioni riunite per garantire la coerenza 7

8 nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 17,comma 31, cit.). La questione sollevata dalla Sezione regionale, anche per la parte concernente l evocato possibile contrasto interpretativo tra la pronuncia della Corte costituzionale e la citata pronuncia delle Sezione autonomie, lascia, infatti, chiaramente intravedere riflessi sugli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche per i problemi di copertura (e della loro sostenibilità nel tempo) degli oneri finanziari per visite fiscali, ex tunc non assicurata dalle risorse finanziarie del Servizio sanitario nazionale (tale è l effetto della citata sentenza della Corte costituzionale); oneri, peraltro, particolarmente consistenti, considerato che da una rilevazione effettuata nell aprile 2003, ad opera del Tavolo di monitoraggio e verifica sui livelli essenziali di assistenza sanitaria di cui al punto 15 dell accordo 8 agosto 2001, risultano, essere state effettuate, nell anno di rilevazione (2002), oltre un milione di visite (il cui costo medio è, ora, nelle Marche, pari a circa 50 euro), senza contare che diverse Regioni non hanno fornito risposta e che all epoca della rilevazione dei dati le visite fiscali non erano obbligatorie. Sul punto si può dunque concludere che la questione prospettata dalla Sezione regionale per le Marche involge problematiche di contabilità pubblica aventi riflessi sul piano del coordinamento della finanza pubblica incidendo sugli equilibri di bilancio degli enti locali. 4. Passando al merito, occorre rilevare che la questione sottoposta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche circa una possibile persistente efficacia vincolante per gli enti locali della portata interpretativa dell art. 71 del decreto-legge n. 112 del 2008, stante il carattere asseritamente ricognitivo di detta normativa, secondo quanto ritenuto nel citato parere dalla Sezione Autonomie, è agevolmente risolvibile nel senso che le Sezioni riunite non possono (come si è visto) che prendere atto della citata sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 5-bis e 5-ter. Infatti, la Corte costituzionale ha escluso la riconducibilità delle prestazioni sanitarie aventi ad oggetto le visite fiscali (demandate dall art. 14, comma 3, lett. q, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 alle aziende sanitarie locali) all ambito dei livelli 8

9 essenziali di assistenza, con la conseguente onerosità delle stesse per le amministrazioni richiedenti ai sensi dell art. 69, comma 1, lett. e), della legge 23 dicembre 1978, n Nella motivazione della citata sentenza (punto 3.3. del Considerato in diritto), la Consulta ha fatto esplicito richiamo alla giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (Cass. Sez. 1, sentenza n del 28 maggio 2008 e Cons. di Stato Sez. V, sentenza n del 29 gennaio 2008), cui ha aderito anche l Avvocatura generale dello Stato (parere del 30 marzo 2009, prot. nn ), secondo la quale devono ritenersi gratuite (e dunque finanziabili con le risorse del Fondo del Servizio sanitario nazionale) esclusivamente le prestazioni di cura e prevenzione assicurate a tutti i cittadini nel precipuo interesse della sanità pubblica e non anche quelle richieste dalle amministrazioni pubbliche in qualità di datori di lavoro, che appunto sono effettuate dietro il pagamento di una tariffa. Ne discende che, a seguito della pronuncia n. 207 del 2010 della Corte costituzionale, il quadro ordinamentale di risulta, applicabile per tutte le spese derivanti da visite fiscali effettuate dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, comporta, ex tunc, salvo il limite dei c.d. rapporti esauriti, che l onere di spesa sopra ricordato (che rimane, come si è visto vigente), non è da considerare a carico delle aziende sanitarie, attraverso, cioè, il ricorso alle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, bensì delle amministrazioni richiedenti, nella specie, del Comune. Pertanto, il Comune, in caso di richiesta di rimborso per le prestazioni effettuate dalle aziende sanitarie, non deve attendere un nuovo intervento del legislatore (o più precisamente un intervento del legislatore regionale, ovvero dell organo amministrativo di vertice della Regione, ovvero del dirigente competente), come adombrato nella richiesta di parere del Comune di Castelfidardo. Tale pronuncia di illegittimità costituzionale produce la cessazione ex tunc dell efficacia delle norme dichiarate illegittime (art. 136 Cost.), con il conseguente divieto di farne comunque applicazione anche a situazioni e rapporti anteriormente sorti, purché tuttora pendenti (salvi dunque i rapporti chiusi in modo irretrattabile o esauriti), a partire dal momento della pubblicazione della pronuncia. 9

10 4.1. Alla luce di tale ultimo principio si risolve anche la questione circa la decorrenza degli oneri per le amministrazioni richiedenti le visite fiscali, in quanto detti oneri, derivanti dalle prestazioni tipiche (visite fiscali) effettuate secondo una tariffa determinata dalle aziende sanitarie locali e poste a carico del Fondo sanitario nazionale, potranno essere richieste in ripetizione a titolo di rimborso alle amministrazioni pubbliche richiedenti a far tempo dall entrata in vigore della normativa caducata (2008); ovviamente, sul piano giuridico e contabile, l esercizio finanziario su cui dovranno essere fatti gravare detti oneri non potrà essere che quello in cui verranno fatte valere le richieste di rimborso Peraltro, gli argomenti portati dalla Corte costituzionale a fondamento della pronuncia citata lasciano intravedere ulteriori possibili oneri per le amministrazioni richiedenti: si fa riferimento alle prestazioni effettuate ante normativa caducata, poiché, secondo la Corte costituzionale, il quadro normativo di risulta è coerente con l assetto normativo che sin dall origine disciplinava le visite fiscali effettuate su richiesta delle amministrazioni pubbliche, da ritenere, appunto, prestazioni tipiche soggette a tariffa (consistente in un compenso formato da onorario e relative spese accessorie, come ad es. le spese di viaggio del medico) e dunque aventi carattere oneroso e non gratuito per le amministrazioni pubbliche richiedenti. Ne discende che, aderendo alla tesi della Sezione regionale di controllo per la Regione Marche, non può ritenersi, come si legge nella citata deliberazione della Sezione autonomie, che la normativa caducata avesse carattere ricognitivo del quadro normativo di riferimento in tema di oneri derivanti da visite fiscali richieste alla aziende sanitarie locali da parte delle amministrazioni pubbliche. In altre parole, è proprio la pronuncia della Corte costituzionale che, nel richiamare la giurisprudenza ordinaria e amministrativa, chiarisce i diversi regimi delle prestazioni sanitarie, escludendo ab origine il carattere gratuito delle prestazioni effettuate dalle aziende sanitarie per visite fiscali su richiesta delle amministrazioni pubbliche richiedenti, in quanto non rispondenti al precipuo interesse della sanità pubblica da assicurare a tutti i cittadini ai sensi dell art. 32 Cost., essendo le visite fiscali disposte nel preminente interesse del datore di lavoro; ne discende, secondo la Corte costituzionale, che non sussistono, per tale tipologia di prestazione, i presupposti 10

11 per destinare risorse del Fondo sanitario nazionale a sostegno dei costi correlati, trattandosi di servizio sanitario non qualificabile come livello essenziale di assistenza e, dunque, non riconducibile nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell art. 117, secondo comma, lett. m) Cost Per quanto riguarda le modalità con le quali il Comune potrà far fronte per sostenere le spese derivanti dalle richieste di restituzione che dovessero essere avanzate da parte delle aziende sanitarie locali,occorre precisare che gli oneri in questione non paiono qualificabili quali c.d. debiti fuori bilancio che rappresentano quelle obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali (cfr., amplius, Corte conti, Sez. reg. Toscana, delibera n. 12/2010/VSG del 20 ottobre 2010), bensì quali oneri straordinari della gestione corrente. Infatti, le eventuali obbligazioni che i Comuni dovessero essere chiamati ad onorare, come si è visto, non potranno che gravare sulle risorse bilancio dell esercizio in cui gli oneri avranno emersione a seguito delle richieste di rimborso delle risorse pagate dalle aziende sanitarie per oneri a carico delle amministrazioni richiedenti In realtà la soluzione della questione di massima prospettata dalla Sezione remittente, nel senso cioè che l onere posto a carico delle Aziende sanitarie locali per l effettuazione delle visite fiscali non può ritenersi a carico delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, bensì delle Amministrazioni pubbliche interessate, lascia aperti problemi di ordine finanziario di più ampia portata Si tratta, infatti, in primo luogo, della questione della copertura degli oneri de praeterito (per i rimborsi) oltre che quelli de futuro (o a regime ) derivanti, in base alla normativa caducata, dagli accertamenti medico-legali su dipendenti assenti dal servizio per malattie effettuati dalle aziende sanitarie locali, in quanto, nella specie, non si tratta di spese rimesse ad una discrezionale valutazione dell ente erogante, trattandosi di oneri obbligatori derivanti ex lege dal nuovo assetto normativo configurato dagli artt. 71, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall art. 55-septies, comma 5, del d.lgs. n. 165 del

12 In particolare, la questione di copertura riguarda gli esiti di una pronuncia, qual è la n. 207 del 2010 della Corte costituzionale, che ha i caratteri della c.d. sentenza di spesa, in quanto, nel travolgere la norma anche nella parte in cui prevede la copertura della spesa per oneri di carattere obbligatorio derivanti dalle visite fiscali disposte dalla amministrazioni pubbliche (come si è visto, assicurata attraverso il ricorso al Fondo Servizio sanitario nazionale), che rimangono comunque vigenti nell ordinamento, determina a carico dei Comuni o, comunque, delle amministrazioni interessate, l esigenza di individuare le necessarie coperture di bilancio per le spese da rimborso da corrispondere alle aziende sanitarie locali per i costi dalle stesse sostenuti su richiesta dei Comuni (e delle altre amministrazioni pubbliche) per l espletamento delle visite fiscali, sotto la vigenza delle disposizioni investite dalla pronuncia di illegittimità costituzionale, spese che (nella specie) i Comuni stessi non potevano programmare, in quanto del tutto imprevedibili. Si tratta di oneri che potrebbero rivelarsi anche elevati per la finanza locale; sicché laddove l'attuazione della predetta pronuncia della Corte costituzionale dovesse recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica occorrerebbe valutare l eventuale applicazione dell art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n In ogni caso, ove fosse verificata la sostanziale incidenza di detta pronuncia sugli equilibri finanziari degli enti locali, in base alla citata disposizione di cui all art. 17, comma 13, il Governo potrà assumere le pertinenti iniziative legislative per eventualmente ricalibrare la dotazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale a cui, in considerazione delle norme caducate, sono state destinate apposite disponibilità finanziarie a copertura dei predetti oneri per le visite fiscali. 12

13 Al riguardo, deve aggiungersi che trattandosi di spese di parte corrente, l ente non potrà comunque ricorrere a forme di indebitamento stante il divieto posto al riguardo dall art. 119, ultimo comma, secondo periodo, della Costituzione, in base al quale I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni [ ] possono ricorrere all indebitamento solo per finanziare spese di investimento Ulteriore questione aperta è quella dei riflessi di detti oneri sopravvenuti sul rispetto dei vincoli derivanti dalle regole che disciplinano il patto di stabilità interno per l anno 2010 per i Comuni con popolazione superiore a abitanti (articolo 77- bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni ed integrazioni e decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42), tra cui rientra anche il Comune di Castelfidardo. Infatti, come anche chiarito dalla circolare n. 15 del 30 marzo 2010 del Ministero dell economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale, il parametro di riferimento per verificare il rispetto delle norme sul patto di stabilità interno è costituito dal saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, ossia assumendo, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (senza che tra le operazioni finali possano essere considerati l avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa). Ne discende che una maggiore entità della spesa corrente derivante dal nuovo quadro normativo di riferimento che scaturisce dalla sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 2010 in termini sia di oneri a regime per le visite fiscali che di rimborsi alle aziende richiedenti peraltro, non prevista né prevedibile da parte delle amministrazioni pubbliche soggette al patto, potrebbe avere effetti peggiorativi dei saldi di bilancio degli enti locali. 5. Conclusivamente le Sezioni Riunite ritengono: per quanto riguarda l ammissibilità, 13

14 a) che la questione sottoposta presenta le caratteristiche della questione di massima di particolare rilevanza necessaria a garantire la coerenza degli orientamenti dalle Sezioni regionali nell'unitaria attività svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica ; per quanto riguarda il merito, b) che la decorrenza degli oneri derivanti da richieste di rimborso di prestazioni già effettuate dalle aziende locali, in base ai principi generali in tema di sentenze di illegittimità costituzionale deve essere fatta risalire al momento di entrata in vigore della normativa caducata stante la portata retroattiva delle sentenze di annullamento della Corte costituzionale; c) che, per gli enti locali, le modalità di copertura degli oneri, in caso di richiesta di rimborso, è costituita dalle ordinarie risorse di bilancio, in quanto l esercizio sul quale detti oneri potranno gravare non può essere anteriore al 2010, poiché solo a decorrere da tale esercizio, tuttora in corso, le aziende sanitarie potranno avere titolo a presentare richieste di rimborso dei costi connessi alle prestazioni per visite fiscali effettuate in base alla normativa caducata dalla sentenza n. 207 del 2010; d) che il Governo, in base all art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, potrà valutare, in relazione alla consistenza degli oneri da visite fiscali gravanti sulle amministrazioni pubbliche (inclusi quelli derivanti dalle eventuali pretese creditorie delle aziende sanitarie) l adozione di apposite iniziative legislative specie per quanto riguarda i profili di copertura di detti oneri. 14

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