COLLEGIO DI NAPOLI. Membro designato dalla Banca d'italia. (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI (NA) CARRIERO (NA) MAIMERI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (NA) PICARDI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore MAIMERI FABRIZIO Nella seduta del 02/09/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Con ricorso presentato in data 13 marzo 2014, il ricorrente espone di essere stato titolare di una carta di credito revolving (valida fino a marzo 2014) giusta contratto di emissione del 29 aprile 2011, contenente ab initio le seguenti condizioni economiche: - fido di euro 1.600,00; - rimborso mensile di euro 48,00; - TAN del 14,50%; - TAEG del 15,51%. L istante, con lettera raccomandata del 2 gennaio 2014, ricevuta dall intermediario il 7 gennaio successivo, chiedeva di avere copia, al fine del calcolo del TEG applicatogli: 1) del contratto originario riferito alla carta di credito; 2) dei contratti e delle convenzioni successive; 3) di tutti gli estratti conto; 4) di tutta la documentazione sottoscritta dal cliente. Tale richiesta rimaneva inevasa; il ricorrente, anzi, veniva contattato da una società di recupero crediti e, con lettera del 18 febbraio 2014 (inoltrata via fax a quest ultima nonché trasmessa per conoscenza alla stessa parte resistente) chiedeva la cessazione delle telefonate alle sue utenze, ritenendo prioritario l invio della documentazione contrattuale di cui sopra, che veniva nuovamente sollecitato, avendo ragioni di dubitare dell esattezza Pag. 2/6

2 degli importi addebitati in termini di TEG applicato. In data 7 marzo 2014, tuttavia, l istante veniva contattato da altra società di recupero crediti, la quale prendeva atto delle rimostranze del cliente in ordine alla mancata trasmissione della documentazione richiesta; dopodiché, l 8 marzo 2014, riceveva un sms con cui l intermediario lo informava dell intervenuto blocco della carta. Nelle controdeduzioni l intermediario, in relazione all apertura di credito revolving utilizzabile anche mediante carta di credito, sottolinea che il rapporto contrattuale si caratterizzava fin quasi dall inizio da una serie di ritardi nei pagamenti sino a dicembre 2013, data oltre la quale non risultano più pervenuti pagamenti da parte del cliente. A proposito del reclamo in data 2 gennaio 2014, la parte resistente afferma come esso non sia stato riscontrato per un mero disguido interno, tanto è vero che il sollecito del 12 marzo 2014 riceveva risposta in data 9 aprile In occasione di quest ultima replica, la parte convenuta: - chiedeva all istante copia della ricevuta fax della comunicazione del 2 gennaio 2014, allo scopo di consentire un adeguata verifica circa l assegnazione all ufficio competente; - garantiva la verifica tempo per tempo del rispetto delle soglie anti-usura vigenti; - in ordine alla richiesta di documentazione, ritenendola non per intero pertinente, la evadeva con la trasmissione della copia del modulo di richiesta della carta di credito, dell estratto conto al 31 gennaio 2014 e del documento di sintesi del gennaio Sul punto, sempre nelle controdeduzioni, l intermediario, ritenendo di aver così soddisfatto ogni pretesa del cliente in tal senso, produce in allegato ulteriore documentazione: a) copia del modulo di richiesta della carta di credito del 29 aprile 2011 (già trasmessa in sede di risposta al secondo sollecito); b) estratto conto storico dal 31 agosto 2011 al 31 marzo 2014; c) documenti di sintesi del gennaio 2012, del gennaio 2013 e del gennaio Con riferimento alle segnalazioni in SIC del cliente, l intermediario precisa che esse si sono rese necessarie a fronte dei numerosi ritardi registrati nel corso del rapporto contrattuale, i quali, peraltro, permangono tuttora a fronte della sospensione dei pagamenti dal dicembre 2013; chiarita, dunque, l assoluta correttezza delle segnalazioni, l intermediario informa di aver provveduto a sospendere la segnalazione presso i SIC in modo da consentire al ricorrente di sanare la propria posizione debitoria, restando inteso che, nel caso in cui la morosità persistesse, le predette segnalazioni riprenderanno ad operare. Circa le ulteriori richieste avanzate dal ricorrente, l intermediario evidenzia che le stesse, non contenendo specifiche contestazioni, sembrano rivolte all Arbitro al fine di ottenere da questo una sorta di consulenza in ordine alla legittimità dell operato della scrivente e delle condizioni economiche e contrattuali applicate : tale attività, tuttavia, esula dalle competenze tipiche dell Arbitro, come più volte affermato dallo stesso Collegio; ciò posto, al fine di dimostrare la perfetta legittimità delle condizioni economiche applicate al contratto, la parte resistente allega un prospetto con evidenza del TEG applicato al rapporto di credito, raffrontato con i tassi soglia di volta in volta vigenti, di guisa che alcuna contestazione sul punto sarebbe utilmente avanzabile all intermediario neppure nel merito. Sulla base delle contrapposte argomentazioni, il ricorrente chiede al Collegio: - che l intermediario, dando seguito alle richieste inoltrate in precedenza, consegni tutta la documentazione all ABF e ne invii copia all istante ; - che sia verificato sulla scorta degli estratti conto ecc. e considerando il ritardo con il quale la suddetta documentazione viene fornita, la perfetta rispondenza alle norme del rapporto di credito instaurato, con particolare riferimento alle promesse usuraie, ai tassi Pag. 3/6

3 d interesse usurai eventualmente applicati ed a quant altro fosse ravvisabile in termini di non corretta esplicazione dei rapporti con il consumatore ; - che sia ingiunto all intermediario di rimuovere gli effetti negativi delle segnalazioni presso le banche dati SIC. Da parte sua l intermediario resistente chiede al Collegio di: - dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla richiesta di consegna della copia della documentazione contrattuale ; - dichiarare inammissibile l istanza colta a sollecitare il Collegio allo svolgimento di una funzione consultiva ; - in ogni caso, valutato il corretto comportamento tenuto dall intermediario, dichiarare il rigetto del ricorso. DIRITTO Sulla prima domanda del ricorrente, riguardante la richiesta di documentazione ricevuta dall intermediario in data 7 gennaio 2014, il Collegio osserva che quest ultima è stata evasa dall intermediario medesimo in violazione del termine di 90 giorni di cui all art. 119, comma 4, TUB. Come emerso dalla narrativa dei fatti, il 9 aprile 2014 sono stati trasmessi alcuni documenti e quelli, specificamente richiesti, solo in sede di controdeduzioni, cioè il 30 aprile Quel che rileva negativamente nel comportamento dell intermediario è l aver ritenuto che la documentazione richiesta dal ricorrente non fosse per intero pertinente, come se all intermediario spettasse un giudizio sulla meritevolezza della istanza, al di là del ricorrere dei requisiti previsti dall art. 119 TUB: di qui la decisione di accoglierla non solo fuori tempo, ma anche parzialmente. Da tutto ciò emerge, ad avviso del Collegio, un quadro di scarsa collaborazione ad opera della parte convenuta, la quale solo a seguito del rinnovo della richiesta nell ambito del procedimento innanzi all ABF ha fornito nella loro completezza le notizie richieste, dimostrando un atteggiamento non conforme alla diligenza professionale e in violazione al principio di buona fede che avrebbe dovuto indurla a cooperare con la massima trasparenza con il del cliente. È opportuno al riguardo sottolineare come, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1004/2006), l obbligo della banca di far ottenere al cliente copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni non può essere limitato alla documentazione di singole operazioni, al punto da rendere inesigibile la pretesa a conseguire la documentazione di tutte quelle avvenute in un certo arco temporale, restando altrimenti frustrata la portata della richiamata disciplina normativa che, avendo inteso, sin dalla legge n. 154 del 1992, dettare regole specifiche sulla trasparenza delle condizioni contrattuali, delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, va interpretata, alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art c.c), nel senso di attribuire al cliente della banca, o al suo successore a qualunque titolo e a chi subentra nell amministrazione dei suoi beni, il diritto di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il cliente sia in concreto interessato, nel rispetto del limite di tempo decennale dalla stessa norma fissato (Cass. 27 settembre 2001, n ), cui adde nel merito Tribunale di Palmi 17 ottobre 2005: il diritto del cliente di ottenere dall istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell ultimo decennio, previsto dal comma 4 dell art. 119 d. lg. n. 385 del 1993, si configura come un diritto sostanziale la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, onde per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l utilizzazione che il cliente intende fare della Pag. 4/6

4 documentazione, una volta ottenutala e deve escludersi, in particolare, che tale utilizzazione debba essere necessariamente funzionale all'esercizio di diritti inerenti il rapporto contrattuale corrente con l'istituto di credito (Cas., 19 ottobre 1999, n ). Nello stesso senso, cfr. Collegio ABF di Roma, decisione n del 25 luglio Circa le doglianze in tema di usura e le altrettante generiche censure avanzate, il ricorrente, anziché avanzare specifiche pretese e/o contestazioni, si limita a manifestare una pressoché generica esigenza individuale di certezza in ordine al rapporto contrattuale che lo lega all intermediario, proponendo domande che quindi fuoriescono dalla competenza dell ABF. Peraltro, il Collegio dà atto all intermediario, al fine di dimostrare la perfetta legittimità delle condizioni economiche applicate al contratto, di aver allegato un prospetto con evidenza dei TEG applicati al rapporto di credito, raffrontati con i tassi soglia di volta in volta vigenti. Il Collegio ABF Napoli, decisione n. 4012/2012, ha già avuto modo di rilevare che in fattispecie come in quella qui in esame, nessuna pronuncia può essere resa da quest Arbitro, atteso che come il Collegio ha già avuto modo di sottolineare oramai più volte (cfr. Collegio ABF Napoli, decisione n. 352/2011) - la funzione dell Arbitro Bancario è una funzione decisoria di controversie, e non una funzione meramente consultiva, sicché il presupposto per adire il sistema è la formulazione di una vera e propria domanda di tutela, la quale postula un affermazione univoca, un vanto determinato, una pretesa insoddisfatta, e non la semplice manifestazione di un dubbio, l ostensione di un interesse verso l ipotetica attuazione di una pura possibilità giuridica, la comunicazione di una mera esigenza individuale di certezza senza un chiaro addebito della ragione donde l incertezza nella relazione intersoggettiva è mossa. La circostanza che il ricorso in esame non articoli la domanda di tutela di un diritto, caratterizzata dunque da una puntuale indicazione vuoi del petitum, ossia del bene della vita richiesto, vuoi della causa petendi, ossia delle ragioni su cui quella richiesta si fonda, già basterebbe per addivenire all esito della irricevibilità (nello stesso senso Collegio ABF Napoli, decisione n. 6056/2013). In ordine, infine, alle segnalazioni in SIC, esaminando l estratto conto storico dal 31 agosto 2011 al 31 marzo 2014, risultano: - un ritardo nel pagamento delle rate correnti di luglio 2013 ed agosto 2013, pari ad euro 108,00 cadauna, saldate integralmente nel settembre 2013, nonché una morosità nel pagamento delle rate correnti di ottobre e novembre 2013, pari ad euro 138,00 ciascuna, saldate solo parzialmente nel dicembre 2013, con un residuo insoluto di euro 78,00; - il mancato pagamento della rata corrente di dicembre 2013 pari ad euro 138,00, della rata corrente di gennaio 2014 pari ad euro 138,00, della rata corrente di febbraio 2014 pari ad euro 153,49 e della rata corrente di marzo 2014 pari ad euro 138,00; - un insoluto complessivo di euro 645,49. Né il ricorrente né la parte resistente fanno alcun riferimento al profilo del preavviso di segnalazione in SIC, per cui, pur non risultando se esso sia stato effettuato oppure no, ciò non appare determinante, dal momento che sia la richiesta del cliente sia la difesa dell intermediario prescindono completamente da tale aspetto. Nonostante le morosità e gli inadempimenti di cui sopra (che giustificano nella sostanza la segnalazione e la sua permanenza), la visura CRIF allegata dall intermediario evidenzia il mancato rinvenimento di dati in capo al ricorrente con riferimento alla linea di credito revolving de qua, di guisa che risulta palese la sospensione della segnalazione presso i SIC affermata dalla parte convenuta in sede di controdeduzioni. Non pare quindi che alcun addebito possa essere riconosciuto in capo alla parte resistente. Pag. 5/6

5 P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6

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