Linee di vita: normative, tecniche e procedure
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- Ida Tonelli
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1 Linee di vita: 1 normative, tecniche e procedure Torino 28 gennaio 2015 Norme e specifiche tecniche UNI EN /02/12 CEN/TS 16415: differenze e confronti RELATORE Ing. Mario Piovanelli - Libero Professionista Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia
2 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) 2 DOCUMENTO CHE DICE "COME FARE BENE LE COSE", GARANTENDO SICUREZZA, RISPETTO PER L'AMBIENTE E PRESTAZIONI CERTE " Secondo il Regolamento UE 1025 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla normazione europea, per "norma" si intende: UNA SPECIFICA TECNICA, ADOTTATA DA UN ORGANISMO DI NORMAZIONE RICONOSCIUTO, PER APPLICAZIONE RIPETUTA O CONTINUA, ALLA QUALE NON È OBBLIGATORIO CONFORMARSI, E CHE APPARTENGA A UNA DELLE SEGUENTI CATEGORIE:
3 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) 3 NORMA INTERNAZIONALE: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale; NORMA EUROPEA: una norma adottata da un'organizzazione europea di normazione; NORMA ARMONIZZATA: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'unione sull'armonizzazione; NORMA NAZIONALE: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale.
4 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) 4 Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche dimensionali, prestazionali, ambientali, di qualità, di sicurezza e di organizzazione di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.
5 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) Caratteristiche peculiari delle norme tecniche sono: consensualità: deve essere approvata con il consenso di coloro che hanno partecipato ai lavori; democraticità: tutte le parti interessate possono partecipare ai lavori e, soprattutto, chi è messo in grado di formulare osservazioni nell'iter che precede l'approvazione finale; trasparenza: UNI segnala le tappe fondamentali dell'iter di approvazione di un progetto di norma, tenendo il progetto a disposizione degli interessati; volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti interessate si impongono spontaneamente. 5
6 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO Funzione della richiesta proveniente dal mercato, dalle istituzioni, dai consumatori o dagli stessi organi tecnici UNI di avviare un nuovo lavoro normativo poiché vi è l'esigenza di un riferimento ufficiale che offra agli operatori una regolamentazione certa e condivisa. 6
7 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO ATTENZIONE: le norme non vengono scritte per le esigenze di singole aziende: l'attività normativa non asseconda l'andamento puramente spontaneo del mercato né risponde ad una logica di cartello, infatti gli organi preposti dell'ente di normazione elaborano uno studio di fattibilità e solo se il risultato è positivo si procede all'assegnazione dei lavori all'organo tecnico competente. 7
8 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO Si prendono in esame i benefici che potrebbero derivare dall'esistenza sul mercato della nuova norma, le condizioni economiche, sociali o politiche del suo inserimento nel mercato, al fine di rintracciare con precisione le parti interessate da convocare; le competenze da chiamare in causa per l'attività di ricerca e, ancora, le risorse necessarie per tutta l'attività richiesta. 8
9 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO Queste verifiche vengono effettuate tramite l'inchiesta pubblica preliminare (i riferimenti generali del progetto di norma sono comunicati ai principali stakeholders e messi a disposizione in un database su internet per informare tempestivamente il pubblico circa l'intenzione di avviare lavori di normazione in determinati settori o su specifici temi e per dare la possibilità di inviare commenti e di dichiarare il proprio interesse alla partecipazione ai lavori di normazione). 9
10 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO La stesura del progetto di norma avviene nell'ambito dell'organo tecnico competente sull'argomento, strutturato in gruppi di lavoro costituiti da esperti che rappresentano le parti economiche e sociali interessate (produttori, utilizzatori, commercianti, centri di ricerca, consumatori, pubblica amministrazione...). 10
11 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO L'ente di normazione svolge una funzione di coordinamento dei lavori, mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa e garantendo che vengano rispettate le regole della normazione (consensualità, democraticità e trasparenza) svolgendo un ruolo super partes, mentre i contenuti delle norme vengono definiti dagli esperti esterni. 11
12 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO La discussione della bozza di norma, messa a punto tramite il lavoro a distanza su internet (con il sistema UNIONE - UNIProgetti) e con apposite riunioni, ha come obiettivo l'approvazione consensuale della struttura e dei contenuti tecnici del progetto di norma. 12
13 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO 3. INCHIESTA PUBBLICA Il documento approvato dalla commissione tecnica competente viene reso liberamente disponibile al mercato al fine di raccogliere commenti ed ottenere il più ampio consenso. Si tratta di una vera e propria prova di credibilità, che garantisce la piena partecipazione al processo normati da parte di tutti e di ciascuno, contribuendo così compiutamente alla realizzazione del consenso. 13
14 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO 3. INCHIESTA PUBBLICA Nel momento in cui si giunge ad una versione consolidata del progetto di norma, confermata dall'inchiesta pubblica o integrata con le osservazioni raccolte e valutate positivamente, il documento viene sottoposto ad approvazione secondo quanto previsto dalle procedure (approvazione della Commissione Centrale Tecnica). 14
15 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO 3. INCHIESTA PUBBLICA Si passa poi al "consenso" necessario per procedere definito secondo la norma UNI CEI EN 45020:2007 «un accordo generale, caratterizzato da assenza di una ferma opposizione contro elementi essenziali dell'argomento in esame espressa da qualsiasi componente significativa degli interessi in gioco e da un processo che implichi tentativi volti a tener conto dei punti di vista di tutte le parti coinvolte e conciliare qualsiasi parere contrastante». 15
16 Definizione di norma Fonte: UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione (organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1025/2012) COME NASCE UNA NORMA: 1. MESSA ALLO STUDIO 2. STESURA DEL PROGETTO 3. INCHIESTA PUBBLICA 4. PUBBLICAZIONE La pubblicazione e l inserimento a catalogo (con la conseguente entrata in vigore e disponibilità) avviene in seguito alla ratifica da parte del Presidente. Solo i documenti che abbiano seguito l'iter sopra descritto nel rispetto delle procedure previste sono "norme UNI". 16
17 Norma o Legge? QUANDO UNA NORMA ACQUISISCE VALORE DI LEGGE? SE LA NORMA VIENE ESPRESSAMENTE CITATA ALL INTERNO DI UN TESTO DI LEGGE ESEMPIO: NORMA UNI 795 Dispositivi per la protezione contro le cadute dall alto LEGGE NAZIONALE D.lgs. 9 aprile 2008 n D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 Titolo IV CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo Attività soggette Articolo Attività escluse Articolo Definizioni Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. 17
18 Norma o Legge? QUANDO UNA NORMA ACQUISISCE VALORE DI LEGGE? SE LA NORMA VIENE ESPRESSAMENTE CITATA ALL INTERNO DI UN TESTO DI LEGGE 18 LEGGE NAZIONALE D.lgs. 9 aprile 2008 n D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106 Titolo IV CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA Articolo Sistemi di protezione contro le cadute dall alto
19 Norma o Legge? Art D.lgs. 9 aprile 2008 n D.Lgs. 3 agosto 2009 n Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all articolo 111, comma 1, lettera a), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti: a) assorbitori di energia; b) connettori; c) dispositivo di ancoraggio; d) cordini; e) dispositivi retrattili; f) guide o linee vita flessibili; g) guide o linee vita rigide; h) imbracature. 2. Comma abrogato dall art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta. 19
20 Norma o Legge? QUANDO UNA NORMA ACQUISISCE VALORE DI LEGGE? SE LA NORMA VIENE ESPRESSAMENTE CITATA ALL INTERNO DI UN TESTO DI LEGGE REGIONE PIEMONTE Legge regionale 14 luglio 2009 n. 20 come modificato dalla Legge regionale 25 marzo 2013 n. 3 Articolo 15 - Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura In fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici è fatto obbligo prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso. 20
21 Norma o Legge? Art.15 - Legge regionale n 20 del 14/07/09 Art.14 - Legge regionale n 3 del 25/03/13 1. Al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi alla ultimazione dello stesso, compresa l'attività di ispezione, in particolare con riferimento alla prevenzione delle cadute dall'alto, è fatto obbligo di prevedere specifiche misure di sicurezza per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura, ai sensi del comma 2, per gli interventi di cui al comma 4. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e di tutela e valorizzazione del paesaggio. 2. Per specifiche misure di sicurezza si intendono la predisposizione di: a) idoneo accesso agevole e sicuro alle coperture, prioritariamente da uno spazio interno comune, salvo motivata ragione tecnica; b) dispositivi di protezione collettivi permanenti o di sistemi di ancoraggio permanenti, da realizzare contestualmente o in alternativa a seconda della soluzione progettuale prescelta. 3. Per interventi in copertura si intendono quelli che interessano tetti a falda inclinata o piani, sia pubblici che privati, con altezza della linea di gronda superiore a 3 metri rispetto ad un suolo naturale o artificiale sottostante. 4. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 devono essere predisposte per gli interventi di nuova costruzione che prevedono la tipologia di copertura di cui al comma 3, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 3 del d.p.r. 380/2001, che interessano la tipologia di copertura di cui al comma 3 mediante interventi strutturali. 5. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere pubbliche è dimostrata dal progetto approvato e l'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori. 6. La previsione delle misure di sicurezza di cui al comma 2 per le opere private è dimostrata dal progetto allegato al titolo abilitativo e l'installazione e il rispetto dei requisiti di sicurezza sono attestati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione lavori. 7. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento i requisiti tecnici operativi ritenuti necessari e la documentazione da allegare al progetto, nonché alla dichiarazione di ultimazione lavori o di corretta installazione a garanzia dell'idoneità dell'opera. Il regolamento prevede, altresì, misure preventive e protettive per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi accede alla copertura da realizzare in caso di interventi di manutenzione ordinaria che riguardano la copertura stessa, quali sostituzione anche parziale del manto o manutenzione degli impianti tecnologici esistenti o di installazione di impianti solari termici o impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili integrati nella struttura stessa. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 entrano in vigore dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui al comma 7. 21
22 Norma o Legge? QUANDO UNA NORMA ACQUISISCE VALORE DI LEGGE? SE LA NORMA VIENE ESPRESSAMENTE CITATA ALL INTERNO DI UN TESTO DI LEGGE REGIONE LOMBARDIA Decreto Regione Lombardia n 119 del 14/01/2009 «DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL ALTO PER IL CONTENIMENTO DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI NEL COMPARTO EDILE» 22 Articolo 4 Dispositivi di ancoraggio
23 Norma o Legge? 23 Art.4 - Decreto Regione Lombardia n 119 del 14/01/2009 I manufatti richiesti negli edifici per consentire l accesso ed il lavoro in sicurezza sulle coperture, possono essere costituiti da dispositivi di ancoraggio. Questi dispositivi richiedono che: 1. siano dislocati in modo da consentire di procedere in sicurezza su qualsiasi parte della copertura, a partire dal punto di accesso alla stessa, fino al punto più lontano 2. siano chiaramente identificati per forma e/o colore o con altro mezzo analogo 3. nella zona di accesso alla copertura sia posta idonea cartellonistica identificativa da cui risulti l obbligo dell uso di imbracature di sicurezza e di funi di trattenuta, l identificazione e la posizione dei dispositivi fissi a cui ancorarsi e le modalità di ancoraggio: 4. il punto di accesso sia conformato in modo da consentire l ancoraggio al manufatto fisso senza rischio di caduta Questi dispositivi devono essere realizzati in modo da mantenere nel tempo le necessarie caratteristiche di resistenza e solidità. L azione di mantenimento di tali requisiti è a carico del proprietario dell edificio e verrà esercitata sulla base di adeguati programmi di manutenzione eseguiti da personale specializzato seguendo le prescrizioni del fabbricante. I dispositivi di ancoraggio devono possedere i requisiti previsti dalla norma UNI 795 del : «Protezione contro le cadute dall alto dispositivi di ancoraggio requisiti e prove» e norme EN in essa contenute e successivi aggiornamenti.
24 UNI NORMA TECNICA PER «PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL ALTO DISPOSITIVI DI ANORAGGIO REQUISITI E PROVE» UNI 795:1998 Maggio 1998 PUBBLICAZIONI: (versione italiana della norma europea EN:1996) UNI 795:2002 Dicembre 2002 (versione italiana della norma europea EN:1996 e aggiornamento A1:2000) UNI 795:2012 Dicembre 2012 e versione italiana del maggio 2013 CEN/TS 16415:2013 Marzo 2013 e versione italiana del luglio 2013
25 QUALE UNI 795? 25 QUAL È LA VERSIONE DELLA NORMA UNI ATTUALMENTE IN VIGORE? 1996? 2002? 2012? DA SITO DELL UNI:
26 QUALE UNI 795?.E PER IL MULTI OPERATORE? 26 DA SITO DELL UNI:
27 QUALE UNI 795?.E LE PRECEDENTI VERSIONI? 27 DA SITO DELL UNI:
28 QUALE UNI 795? 28.QUANDO VALE ANCORA LA VERSIONE 2002? PRODOTTI PROVATI PRIMA DELL ENTRATA IN VIGORE DI: UNI 795:2012 (04 DICEMBRE 2012) e CEN/TS 16415:2013 (21 MARZO 2013)
29 UNI 795: «Protezione contro le cadute dall'alto Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove» La norma specifica i requisiti, i metodi di prova e le istruzioni per l'uso e la marcatura di dispositivi di ancoraggio progettati esclusivamente per l'uso con dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Recepimento della norma europea EN795:1996 e del successivo aggiornamento A1:2000 Assume lo status di «Norma nazionale»
30 UNI 795:2002 Definizioni Dispositivo di ancoraggio: elemento o serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio Elemento: parte di un componente o di un sottosistema. Corde, cinghie, elementi di attacco, accessori e linee di ancoraggio sono esempi di elementi. Componente: parte di un sistema venduto dal fabbricante e fornito con imballaggio, marcature ed istruzioni per l uso. Supporti per il corpo e cordini sono esempi di componenti di un sistema. Punto di ancoraggio: elemento a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato dopo l installazione del dispositivo di ancoraggio. Ancoraggio strutturale: elemento o elementi fissati in modo permanente a una struttura a cui si può applicare un dispositivo di ancoraggio o un dispositivo di protezione individuale. Ancoraggio strutturale di estremità: ancoraggio strutturale ad ogni estremità di una linea di ancoraggio flessibile. Ancoraggio strutturale intermedio: ancoraggio strutturale che può essere necessario come elemento aggiuntivo tra gli ancoraggi strutturali di estremità 30
31 UNI 795:2002 Definizioni Linea di ancoraggio: linea flessibile tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il DPI. Rotaia di ancoraggio: linea rigida tra ancoraggi strutturali a cui si può applicare il DPI. Punto di ancoraggio mobile: elemento mobile aggiuntivo montato sulla linea di ancoraggio o sulla rotaia di ancoraggio a cui si può applicare il DPI. Arresto terminale: caratteristica che garantisce l impossibilità che il punto di ancoraggio mobile o il DPI si stacchi involontariamente dalla linea o rotaia di ancoraggio. Collegamento: cordino, assorbitore di energia o altro dispositivo applicato al punto di ancoraggio mobile di un alinea di ancoraggio flessibile e conforme alle specifiche del fabbricante. 31
32 Ancoraggi classe A Classe A1 UNI 795:2002 Definizioni Ancoraggi strutturali progettati per essere fissati a superfici verticali, orizzontali ed inclinate, per esempio pareti, colonne, architravi 32
33 UNI 795:2002 Definizioni Ancoraggi classe A Classe A2 Ancoraggi strutturali progettati per essere tetti inclinati fissati a 33
34 Ancoraggi classe B UNI 795:2002 Definizioni 34 Dispositivi di ancoraggio provvisori portatili
35 Ancoraggi classe C UNI 795:2002 Definizioni Dispositivi di ancoraggio che utilizzano linee di ancoraggio flessibili orizzontali (la linea è orizzontale se non devia più di 15 dall orizzonte) 35
36 Ancoraggi classe D UNI 795:2002 Definizioni Dispositivi di ancoraggio che utilizzano rotaie di ancoraggio rigide orizzontali 36
37 Ancoraggi classe E UNI 795:2002 Definizioni Dispositivi di ancoraggio a corpo morto da utilizzare su superfici orizzontali (deviazioni dall orizzontale inferiore a 5 ) 37
38 UNI 795:2002 Requisiti generali I dispositivi di ancoraggio, i punti di ancoraggio e i punti di ancoraggio mobili devono essere progettati in modo da accettare il DPI e garantire che lo stesso non possa staccarsi involontariamente Per dispositivi di ancoraggio composti da più elementi, la progettazione deve essere eseguita in modo che gli elementi non possano apparire correttamente assemblati senza essere saldamente bloccati fra di loro I bordi o gli angoli esposti devono essere arrotondati con un raggio di almeno 0,5mm o con uno smusso di 45 Le parti metalliche devono rispettare la EN 362:1992 in merito alla protezione contro la corrosione I dispositivi di classe E devono essere posizionati ad almeno 2500mm dal bordo e non possono essere impiegati in ambienti con rischio o presenza di gelo 38
39 UNI 795:2002 Requisiti specifici e prove 39 Classe A1 Classe A2 Classe B Prova statica: applicazione di forza di 10kN per tre minuti ed osservare che il dispositivo sopporti tale sollecitazione Prova dinamica: mediante cordino e connettori collegare il dispositivo di ancoraggio ad una massa di 100 kg; rilasciare la massa mediante sbloccaggio rapido e osservare che venga arrestata. I dispositivi classe B devono rimanere stabili
40 UNI 795:2002 Requisiti specifici e prove 40 Classe C Per dispositivi che utilizzano linee di ancoraggio orizzontali realizzati con corde di fibra, cinghie o funi metalliche, la fune o la cinghia devono avere resistenza minima alla rottura pari almeno al doppio della forza massima applicata in caso di caduta. Tutti gli altri elementi portanti inseriti nella linea di forza (pali di ancoraggio strutturale, piastre, bulloni, etc) devono essere progettati in modo da resistere al doppio della forza generata nel momento dell arresto della caduta (calcoli eseguiti da ingegnere qualificato).
41 UNI 795:2002 Requisiti specifici e prove 41 Classe C Prova di resistenza statica: «prova per campioni rappresentativi» della linea di ancoraggio. Si applica la forza consentita dal progetto del fabbricante amplificata per almeno 1,5 volte; tale forza deve essere mantenuta per 3 minuti e i campioni devono resistere. Prova di prestazione dinamica: le varie configurazioni possibili devono essere provate in modo che la tensione e la flessione della linea di ancoraggio non varino più del 20% da quanto indicato dal fabbricante. Prova di resistenza dinamica
42 UNI 795:2002 Requisiti specifici e prove Classe D Prova statica: applicazione di una forza di 10kN applicata nella direzione di applicazione della forza in esercizio. Mantenere la forza per 3 minuti e il dispositivo deve resistere a tale forza. Per più operatori incrementare la forza di 10kN (valida per una persona) di 1 kn per ogni operatore aggiuntivo. SEBBENE NON ESPRESSAMENTE INDICATO, CRITERIO ASSUNTO VALIDO ANCHE PER LA CLASSE C Prova di resistenza dinamica: applicazione di una forza di 10kN applicata nella direzione di applicazione della forza in esercizio. Mantenere la forza per 3 minuti e il dispositivo deve resistere a tale forza. 42
43 UNI 795:2002 MARCATURA 43 Conformità alla EN 365: codice identificativo, nome del produttore, nome del fornitore, numero di serie, nome e modello di identificazione, numero e anno della norma di riferimento, indicazione dell obbligo di leggere il manuale prima dell utilizzo Per le classi C ed E: Numero massimi di lavoratori collegabili L esigenza di assorbitori di energia Requisiti relativi alla distanza dal suolo
44 UNI 795:2002 RACCOMANDAZIONI PER L INSTALLAZIONE 44 I dispositivi di ancoraggio devono essere utilizzati con sistemi anticaduta marcati CE che non generino forze maggiori di 6 kn in corrispondenza del dispositivo di ancoraggio Per i Classe A1 fissati su acciaio e legno progettazione e installazione dovrebbero eseguiti da ingegnere qualificato; l installatore dovrebbe eseguire una prova su ogni singolo ancoraggio strutturale applicando una forza di 5 kn mantenuta per 15s Per i Classe A2 fissati su acciaio e legno progettazione e installazione dovrebbero eseguiti da ingegnere qualificato; per fissaggi su altri materiali, l installatore dovrebbe eseguire una prova su un campione del materiale per verificarne l idoneità. Per i Classe B verificare l idoneità di ogni singolo ancoraggio e un ingegnere qualificato dovrebbe verificare l affidabilità di qualsiasi installazione.
45 UNI 795:2002 RACCOMANDAZIONI PER L INSTALLAZIONE Per i Classe C il dispositivo dovrebbe essere installato su strutture che permettano di provarlo. Se non è possibile sottoporre la struttura a prova, un ingegnere qualificato dovrebbe eseguire i calcoli per la verifica di resistenza degli elementi al doppio della forza dichiarata dal produttore. Ove ciò non è possibile l installatore dovrebbe verificare l idoneità installando un dispositivo nel materiale e accertarsi che vengano rispettati i requisiti di prova precedentemente descritti. Per i Classe C ogni ancoraggio strutturale dovrebbe essere sottoposta a forza di trazione con forza di 5 kn mantenuta per 15s. Per i Classe C e linee con angoli > 15 l installatore dovrebbe verificare l idoneità dell ancoraggio strutturale e ridurre a minimo la distanza di caduta. 45
46 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio I dispositivi di ancoraggio devono sostenere la massima forza dinamica generata in una caduta dall alto dalla massa di una persona. Le prove di resistenza statica si basano su un fattore minimo di sicurezza pari a due Requisiti e metodi di prova per dispositivi di ancoraggio multi-utente, ovvero dispositivi di ancoraggio che consentono il fissaggio in qualsiasi momento a più di un utente, non sono presi in considerazione nella UNI 795:2012. La UNI 795:2012 non si applica a: Dispositivi di ancoraggio destinati a consentire il fissaggio di più di un utente Dispositivi di ancoraggio per sport o attività ricreativa Ancoraggi strutturali (elemento permanentemente incorporato alla struttura) 46
47 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Sistemi di ancoraggio: sistema rimovibile dalla copertura che incorpora uno o più punti di ancoraggio e/o un dispositivo di ancoraggio e/o un elemento e/o un elemento di fissaggio e/o un ancoraggio strutturale. 47
48 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Sistemi non conformi a 795:
49 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Dispositivo di ancoraggio Dispositivo di ancoraggio tipo A: dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari e con ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio alla struttura. 49
50 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Dispositivo di ancoraggio Dispositivo di ancoraggio tipo B: dispositivo di ancoraggio con uno o più punti di ancoraggio stazionari senza la necessità di ancoraggi strutturali o elementi di fissaggio alla struttura. 50
51 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Dispositivo di ancoraggio Dispositivo di ancoraggio tipo C: dispositivo di ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall orizzontale meno di
52 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Dispositivo di ancoraggio Dispositivo di ancoraggio tipo D: dispositivo di ancoraggio che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall orizzontale meno di
53 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Definizioni Dispositivo di ancoraggio Dispositivo di ancoraggio tipo E: dispositivo di ancoraggio che utilizza una massa o la frizione tra il dispositivo e la superficie (inclinazione massima 5 rispetto all orizzontale). 53
54 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Requisiti Tutti i dispositivi devono poter essere rimossi dalla struttura senza danneggiare la struttura stessa o il dispositivo di ancoraggio, consentendone il riutilizzo. Non possono essere usati morsetti a U per formare terminali in qualsiasi parte di un dispositivo di ancoraggio. Gli elementi di un punto di ancoraggio non devono staccarsi involontariamente. La massa trasportabile degli elementi non deve essere superiore ai 25 kg 54 Durante le prove, in sintesi i dispositivi devono: Per la prova di deformazione, nessuna parte del dispositivo deve dimostrare una deformazione permanente superiore ai 10mm in direzione di caricamento. Per la prova di resistenza dinamica e integrità i dispositivi non devono rilasciare la massa di prova. Per la prova di resistenza statica i dispositivi devono trattenere il carico.
55 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Apparecchiature di prova Cordino di prova => corda da alpinismo da 11mm conforme alla EN 892 Con massa da 100 kg conforme a EN 364:1992 legata al cordino determinare la distanza di caduta libera della massa di prova rigida necessaria a generare un carico di arresto caduta di 9 kn (UNI 795) Con massa da 200 kg legata al cordino determinare la distanza di caduta libera della massa di prova rigida necessaria a generare un carico di arresto caduta di 12 kn (CEN/TS 16415) 55
56 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Apparecchiature di prova 56
57 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Prove per dispositivi di ancoraggio di tipo A Deformazione Applicare un carico di prova statica di 0,7 kn per 1 min e registrare la deformazione permanente (<10mm) 57
58 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Prove per dispositivi di ancoraggio di tipo A Resistenza dinamica e integrità Dopo aver spostato verso il basso la massa di prova rigida e verificato che il cordino trattenga la stessa, riportare la massa all altezza precedentemente determinata. Rilasciare la massa di prova e verificare che il dispositivo trattenga la massa. Incrementare la forza fino a 300 kg e mantenerla per 3 min e verificare che la stessa venga mantenuta sollevata da terra. 58
59 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Prove per dispositivi di ancoraggio di tipo A Resistenza statica Applicare al dispositivo un carico statico di 12 kn per 3min e verificare tale carico venga sostenuto. 59
60 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Prove per dispositivi di ancoraggio di tipo C Prova di resistenza dinamica e integrità Dopo aver spostato verso il basso la massa di prova rigida e verificato che il cordino trattenga la stessa, riportare la massa all altezza precedentemente determinata per sviluppare una forza di 12 kn. Rilasciare la massa di prova e verificare che il dispositivo trattenga la massa. Misurare e registrare il carico massimo a ciascuna estremità e la flessione dinamica massima nel punto di ancoraggio mobile. 60
61 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Prove per dispositivi di ancoraggio di tipo C Prova di resistenza dinamica e integrità 61 Lasciando la massa di 200 kg sospesa ripetere la prova per ogni utilizzatore addizionale utilizzando la massa da 100 kg con forza sviluppata di 9 kn. Dopo la prova dinamica aumentare la massa a 600 kg per due operatori e mantenerla per 3 min. (per ogni ulteriore utilizzatore aumentare di 150 kg)
62 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Prove per dispositivi di ancoraggio di tipo C Prova di resistenza statica Applicare un carico statico di 12 kn + 1 kn per ogni utilizzatore addizionale oltre il secondo, Osservare che il dispositivo di ancoraggio trattenga il carico per 3 min. 62
63 UNI 795:2012 e UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute Dispositivi di ancoraggio Informazioni sulla documentazione di installazione Installazione solo a cura di personale qualificato (??) Installazione verificata mediante calcoli e prove Idoneità dei materiali di base e ancoraggi strutturali Marcatura del dispositivo sempre visibile o in alternativa marcatura aggiuntiva Per i tipo C la distanza dovuta alla deflessione della linea per uso e caduta 63 Non si danno indicazioni in merito a condizioni e metodi di collaudo in opera, demandando di fatto tutto al calcolo e alla verifica dei supporti. Verifica della struttura e degli ancoraggi strutturali da eseguire in ogni caso di installazione. Ancoraggi strutturali => DM
64 Riferimenti di norme e leggi 64 UNI 8088: Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza. UNI EN 795: Protezione contro le cadute dall'alto. Dispositivi di ancoraggio. Requisiti e prove. UNI EN 795: Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio UNI CEN/TS Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio UNI Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura Guida per l individuazione, la configurazione, l installazione, l uso e la manutenzione UNI 8088: Lavori inerenti le coperture dei fabbricati: Criteri per la sicurezza. UNI EN 341: A1: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi di discesa. UNI EN 353-1: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida. UNI EN 353-2: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile. UNI EN 354: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Cordini. UNI EN 355: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Assorbitori di energia. UNI EN 358: Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro. UNI EN 360: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo retrattile.
65 Riferimenti di norme e leggi 65 UNI EN 361: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Imbracature per il corpo. UNI EN 362: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Connettori. UNI EN 363: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta. UNI EN 364: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Metodi di prova. UNI EN 365: Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio. LINEA GUIDA I.S.P.E.S.L. - Linea Guida per la scelta, l'uso e la manutenzione di Dispositivi di Protezione Individuale contro le cadute dall'alto. Sistemi di arresto caduta. NTC Norme tecniche per le costruzioni - D.M. 14 Gennaio 2008 CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n Istruzioni per l'applicazione delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
66 66 Grazie per l attenzione!
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