C ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA/FARMA & TEC Provvedimento n
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1 C ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA/FARMA & TEC Provvedimento n L AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 13 maggio 2010; SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati; VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689; VISTO, in particolare, l articolo 19, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del quale, nel caso in cui le imprese non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell articolo 16 della medesima legge, l Autorità può infliggere loro sanzioni amministrative pecuniarie fino all 1% del fatturato dell anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione; VISTE le comunicazioni della società Alliance Healthcare Italia S.p.A., pervenute in data 15 gennaio e in data 1 febbraio 2010; VISTE le ulteriori comunicazioni della società Alliance Healthcare Italia S.p.A., pervenute in data 10 febbraio, 3 e 12 marzo 2010; VISTA la propria delibera del 18 febbraio 2010, notificata in data 2 marzo 2010, con la quale è stato disposto l avvio del procedimento nei confronti della società Alliance Healthcare Italia S.p.A. per l eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90, per la mancata ottemperanza all obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione, disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge; VISTA la memoria difensiva della società Alliance Healthcare Italia S.p.A., pervenuta in data 31 marzo 2010, nel rispetto dei termini di cui all articolo 18, comma 1, della legge n. 689/81; VISTI gli altri atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I. LE PARTI Alliance Healthcare Italia S.p.A. (di seguito, Ahi) è una società holding di partecipazioni delle controllate italiane del gruppo Alliance Boots, attive prevalentemente nel settore della distribuzione e vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici. Nel settore dei software gestionali interessato dalla presente operazione Ahi è presente mediante la società controllata Farma Tre Informatica S.r.l.. Il capitale sociale di Ahi è, allo stato, interamente detenuto dalla società inglese Alliance UniChem Group Limited, appartenente al gruppo multinazionale Alliance Boots. Nel 2006 Ahi era denominata Alleanza Salute Italia S.p.A. ed apparteneva al gruppo Alliance UniChem Plc.. Con riferimento al gruppo Alliance Boots, esso ha conseguito nel 2008 un fatturato complessivo pari a [20-30] 1 miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi di euro e [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell Unione europea e in Italia. Da parte sua, il gruppo Alliance UniChem Plc ha conseguito, nel corso del 2005, un fatturato complessivo pari a [10-20] miliardi di euro, di cui [10-20] miliardi di euro e [1-2] miliardi di euro per vendite realizzate, rispettivamente, nell Unione europea e in Italia. Farma&Tec S.r.l. (di seguito, Ft) è una società italiana attiva nello sviluppo di software gestionali, prevalentemente rivolti al comparto delle farmacie, e nella fornitura dei relativi servizi di assistenza e manutenzione. Ft, che da parte sua controlla le due società Tau Services S.r.l. e Mondofarma S.r.l., risulta allo stato partecipata da Ahi (per il 50%) e dalle due società Readytec S.p.A. (49%) e Dpe S.r.l. (1%). In precedenza, Readytec S.p.A. era socio unico di Ft, detenendone l intero capitale sociale. Ft e le società controllate hanno realizzato, nel corso del 2008 e interamente in Italia, un fatturato di [1-10] milioni di euro. L analogo valore riferito al 2005 è invece pari a [1-10] milioni di euro. II. DESCRIZIONE DELL OPERAZIONE Le comunicazioni delle Parti riguardavano l acquisizione da parte di Ahi del controllo di Ft mediante l acquisto, datato 10 maggio 2006, di una frazione pari al 50% del relativo capitale sociale ceduta dal precedente socio unico, la società Readytec S.p.A. (che ha contestualmente ceduto un ulteriore quota di capitale, pari all 1%, alla società Dpe S.r.l.). 1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]
2 Con il medesimo accordo, le Parti avevano stabilito che il Consiglio di amministrazione di Ft sarebbe stato composto da sei membri, tre dei quali nominati da Ahi (mentre due sarebbero stati designati da Readytec S.p.A. e uno da Dpe S.r.l.), senza la previsione di alcuna maggioranza speciale di voto né in sede di Assemblea né in sede di Consiglio di amministrazione. Inoltre, nel 2010 Ahi avrebbe acquistato [omissis] dalla stessa società Readytec S.p.A., arrivando così a detenere una quota di capitale complessivamente pari al [omissis]. In questo caso, il Consiglio di amministrazione sarebbe rimasto di sei componenti, quattro dei quali nominati da Ahi (e i rimanenti due dagli altri azionisti), nuovamente senza la previsione di maggioranze speciali di voto. Il controllo di Ahi su Ft può ritenersi esercitato già a partire dall acquisto del Ciò in ragione non solo del fatto che Ahi poteva sin da allora esercitare un controllo negativo, avendo il potere di bloccare -in sede sia assembleare che di organo amministrativo- l adozione di qualunque decisione di natura strategica eventualmente proposta dagli altri due soci, ma anche del fatto che Ahi era necessariamente presente in qualunque maggioranza si fosse formata per l amministrazione di Ft (shifting majority, con Ahi, tuttavia, sempre presente). III. QUALIFICAZIONE DELL OPERAZIONE L operazione, in quanto ha comportato l acquisizione del controllo di un impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1 lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientrava nell ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva disposto dall articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell ultimo esercizio a livello nazionale, dall insieme delle imprese interessate era superiore alla soglia di cui al citato articolo, vigente al momento della realizzazione dell operazione (432 milioni di euro). Dalle informazioni fornite e da quanto sopra esposto emerge che l operazione di concentrazione è stata perfezionata in un momento anteriore rispetto a quello in cui ne è stata data comunicazione. IV. LA POSIZIONE DELLE PARTI Le principali argomentazioni addotte da Ahi in merito all omessa comunicazione preventiva dell operazione in esame, argomentazioni contenute nella memoria difensiva, sono riportate in quel che segue. Sull insussistenza della violazione Secondo la Parte, l acquisizione del controllo di Ft, con il conseguente obbligo di comunicazione preventiva di operazione di concentrazione, non sarebbe avvenuta con l operazione del 2006, bensì con la successiva operazione del 2010, quest ultima tempestivamente comunicata. La Parte ammette che la disponibilità di una frazione di capitale sociale di Ft pari al 50%, unitamente alla nomina di tre amministratori su sei, è astrattamente in grado di determinare una situazione di stallo nella gestione della società 2, con il consenso di Ahi che diviene necessario per assumere le relative decisioni strategiche. Tuttavia, la stessa Parte ritiene che, ad esito dell operazione del 2006, Ft si sia venuta a trovare in una situazione di non controllo, atteso che la possibilità di adottare decisioni strategiche in relazione alla sua attività derivava da una serie di combinazioni tra i diversi soci (maggioranze variabili o shifting majority). La Parte sottolinea poi la previsione, negli orientamenti comunitari in materia di controllo sulle concentrazioni 3, della nozione di controllo negativo fattispecie eventualmente interessata in un momento (luglio 2007) temporalmente successivo a quello dell operazione in esame (maggio 2006), sottolineando altresì i dubbi e le difficoltà interpretative che hanno accompagnato tale previsione. La Parte richiama inoltre l assenza di espressi diritti di veto in capo ad Ahi o di altri particolari diritti aggiuntivi che ulteriormente qualifichino il controllo negativo. Infine, la Parte sottolinea l evidenza storica delle delibere del Consiglio di amministrazione di Ft, le cui decisioni sono sempre state assunte all unanimità dei presenti, senza mai il prodursi di alcuna situazione di stallo. Sull elemento soggettivo dell infrazione In relazione all omissione contestata, la Parte esclude qualsiasi profilo di intenzionalità e di volontà di eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità. A riprova dell assenza di dolo, essa invoca la spontaneità della comunicazione che, seppur tardiva, è intervenuta non appena rilevato un dubbio circa l interpretazione del quadro giuridico di riferimento. Tutto ciò proverebbe la totale buona fede della Parte e sarebbe indice del fatto che la condotta omissiva non sia dipesa dalla volontà di sottrarsi al controllo preventivo quanto, piuttosto, dall interpretazione della nozione di controllo connessa all obbligo di comunicazione preventiva sancito dalla legge n. 287/90. 2 [Ciò in quanto, secondo quanto evidenziato dalla stessa Ahi, gli amministratori designati dalla società (tre su sei), votando in blocco ovvero assentandosi in blocco, impedirebbero il raggiungimento, rispettivamente, del quorum deliberativo e costitutivo del CdA (ai sensi dell art c.c.) e, quindi, il corretto funzionamento della società.] 3 [Consolidated jurisdictional notice under Council Regulation (EC) n. 139/2004 on the control of concentrations between undertakings, Commissione europea, luglio 2007.]
3 Ad avviso di Ahi, tali elementi farebbero propendere non solo per l assenza di dolo, ma anche per l assenza di colpa, rientrando piuttosto la condotta in esame nell ambito dell errore scusabile e farebbero, dunque, ritenere non necessario un intervento sanzionatorio da parte dell Autorità. In relazione alla scusabilità dell errore, la Parte sottolinea come la principale ragione dell intempestivo adempimento all obbligo di comunicazione preventiva sia da ravvisarsi essenzialmente in un errore interpretativo della normativa, con particolare riferimento alla nozione di controllo negativo in alternativa a quella di shifting majority, quest ultima fattispecie non soggetta ad obbligo di comunicazione. Sugli effetti concorrenziali dell operazione In relazione all eventuale costituzione o rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, la Parte sottolinea che, in ragione del modesto fatturato della target, ad esito dell operazione del 2006 la quota di Ahi nel mercato dei software gestionali, già di per sé modesta, si è incrementata in misura assolutamente marginale. Il contesto di mercato, peraltro in fase di espansione, risulta inoltre caratterizzato da ridotte barriere all ingresso, nonché dalla presenza di grandi gruppi in grado di offrire soluzioni integrate e di numerosi altri concorrenti, di più piccole dimensioni, attivi su segmenti specifici. Sulla gravità della violazione e sul trattamento sanzionatorio La questione dell eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico della Parte viene posta in subordine, nell ipotesi in cui l Autorità decidesse comunque un intervento sanzionatorio. In ragione degli elementi sopraesposti, Ahi ritiene che l infrazione commessa non possa ritenersi grave e, di conseguenza, sia tale da giustificare, eventualmente, l applicazione di una sanzione pecuniaria in misura minima e simbolica. In particolare, in relazione alla gravità della violazione, la Parte sottolinea la propria condotta successiva all infrazione, caratterizzata da un pronto ravvedimento operoso avendo proceduto spontaneamente a comunicare l operazione non appena avvedutasi del dubbio interpretativo atto ad incidere sulla qualificazione dell operazione stessa. Quanto alla personalità dell agente, viene segnalato come Ahi non sia mai incorsa in alcuna violazione della normativa sulle concentrazioni. Infine, gli effetti concorrenziali dell operazione tardivamente comunicata appaiono, secondo la stessa Ahi, assolutamente marginali. V. VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL OMESSA COMUNICAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Dagli atti del procedimento risulta che l operazione di concentrazione è stata realizzata in un momento precedente a quello in cui ne è stata data comunicazione, cosicché il menzionato obbligo di comunicazione preventiva è stato violato. L obbligo di comunicazione preventiva grava sul soggetto che direttamente acquisisce il controllo delle imprese interessate dall operazione di concentrazione e, solo in via sussidiaria, sui soggetti che controllano queste ultime. Di conseguenza, nel caso in esame la responsabilità della mancata comunicazione deve essere attribuita, in primis, alla società Ahi. Sull insussistenza della violazione Per quanto riguarda il momento dell acquisizione del controllo di Ahi su Ft, e quindi il momento dell insorgere dell obbligo di comunicazione preventiva da parte della prima, giova rilevare in primo luogo la possibilità di Ahi, già ad esito dell operazione del 2006, di bloccare qualunque decisione strategica in relazione a Ft esprimendo voto contrario, determinando così una situazione di stallo nella sua gestione, come peraltro rilevato dalla stessa Ahi. Un siffatto potere ostativo non è, poi, esercitabile da nessuno degli altri due soci di Ft singolarmente considerati. Inoltre, la variabilità delle maggioranze nella governance di Ft - altro elemento rappresentato da Ahi (shifting majority) - non solo non trova conferma nell evidenza fattuale (decisioni sempre prese con il voto favorevole di tutti i soci), ma, in caso, avrebbe eventualmente riguardato i due azionisti di minoranza, la cui presenza nella maggioranza decisionale avrebbe potuto anche alternarsi, ma non già anche Ahi, la cui presenza nella maggioranza decisionale è invece indispensabile. La stessa evidenza storica delle delibere del Consiglio di amministrazione di Ft, con votazioni adottate sempre all unanimità, testimonia non già dell impossibilità per Ahi di determinare una situazione di stallo, ma semmai dell assenza di particolari ostacoli posti dai soci di minoranza nei confronti del controllo esercitato dal socio di maggioranza Ahi. In definitiva, Ahi era necessariamente presente in qualunque maggioranza si fosse formata per l amministrazione di Ft (shifting majority, con Ahi comunque sempre presente). Infine, si rileva come l espressa menzione, negli orientamenti comunitari in materia di controllo sulle concentrazioni, della nozione di controllo negativo avrebbe semmai dovuto indurre la Parte alla comunicazione, sia pure comunque tardiva, dell operazione già a far data dal luglio Sull elemento soggettivo dell infrazione Con riguardo all elemento soggettivo dell infrazione, le circostanze accertate portano ad escludere l esistenza di una volontà diretta ad eludere dolosamente il controllo preventivo dell Autorità sulle operazioni di concentrazione.
4 D altra parte, non si è in presenza di elementi tali da configurare una fattispecie di errore scusabile. Tale ipotesi ricorre infatti solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all autore, che sia stato idoneo ad ingenerare nell agente l incolpevole opinione di liceità del suo agire. Nel caso di specie, l omessa comunicazione è invece imputabile ad una erronea interpretazione della norma da parte di Ahi, per cui la colpevolezza dell omissione non può essere esclusa. Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi applicabile l articolo 3 della legge n. 689/81, che prevede la responsabilità per qualsiasi azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Sull elemento oggettivo dell infrazione Quanto alla gravità, la Parte ha sottolineato come l operazione di concentrazione tardivamente comunicata non appaia idonea a determinare significativi mutamenti dell assetto concorrenziale del mercato interessato. Tale considerazione non può comunque rilevare né ai fini dell accertamento della violazione dell obbligo di comunicazione preventiva, né ai fini dell applicabilità della relativa sanzione, ma solo relativamente alla quantificazione di tale sanzione. In effetti, le disposizioni di cui all articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90 sono state previste dal legislatore al fine di tutelare il rispetto delle competenze dell Autorità in relazione al controllo delle concentrazioni, controllo consistente in attività di analisi e verifica necessariamente preventive che risultano, di conseguenza, irrimediabilmente eluse in caso di omessa comunicazione. Irrogazione della sanzione e sua determinazione Pertanto, accertata la violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e la sua imputabilità alla società Ahi, si ritiene di dover procedere all irrogazione della sanzione come previsto dall articolo 19, comma 2, della medesima legge. A tal fine, secondo l articolo 11 4 della legge n. 689/81, occorre fare riferimento alla gravità della violazione, all opera svolta dall agente per l eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso ed alle sue condizioni economiche. In relazione alla gravità dell'infrazione, questa va valutata tenendo conto di una vasta gamma di fattori tra i quali, in particolare, rilevano gli effetti concorrenziali dell operazione tardivamente comunicata che, nel caso di specie e in accordo alla valutazione che segue, non appaiono essere restrittivi. In merito all azione riparatrice svolta dal responsabile dell infrazione, vale qui richiamare la circostanza della spontaneità della comunicazione tardiva operata dalla Parte. Quanto alla durata, nel caso di specie (acquisizione del controllo esclusivo di Ft avvenuto nel maggio 2006) il ritardo risulta piuttosto elevato, pari a più di tre anni e mezzo. VI. VALUTAZIONE DELL OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE Il mercato del prodotto Da un punto vista merceologico, il settore interessato dall operazione in esame è quello in cui opera la società Ft oggetto di acquisizione, ossia lo sviluppo, la realizzazione e la commercializzazione di software gestionali 5. In tale ambito si individuano varie tipologie di soluzioni applicative (con le connesse attività di assistenza e servizi, in particolare di manutenzione), quali i software di pianificazione generale delle risorse aziendali (cosiddetti Erp, Enterprise resource planning, che consentono alle aziende di automatizzare diverse fasi dei processi aziendali: analisi finanziaria, gestione amministrativo-contabile, gestione del personale, logistica, statistica, produzione, ecc); i software per la gestione fiscale e amministrativa; i software per la gestione della clientela; i software per la gestione delle paghe; i software di controllo della produzione, distribuzione e logistica. In generale, è possibile individuare diverse tipologie di soluzioni applicative a seconda di vari fattori quali in particolare le necessità del soggetto utilizzatore, le sue dimensioni e il contesto di mercato in cui opera. Pertanto, a mero titolo esemplificativo, nel mercato dei software gestionali la domanda può essere suddivisa in due macro tipologie di utenti: grandi imprese (più di 250 addetti): banche, assicurazioni, grande industria, grande distribuzione organizzata, pubblica amministrazione, logistica, sanità, enti locali, telecomunicazioni; piccole e medie imprese (fino a 250 addetti): piccole industrie, aziende artigiane, commercianti all ingrosso ed al dettaglio, aziende nel settore servizi, organizzazioni in franchising, studi professionali. In proposito, pur non escludendosi in linea di principio la possibilità di distinguere a seconda della tipologia della clientela, ai fini della presente valutazione l esatta definizione del contesto merceologico rilevante può essere lasciata aperta, attesa la scarsa rilevanza della presente operazione dal punto di vista concorrenziale. 4 [Relativo ai Criteri per l applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.] 5 [Cfr. anche, da ultimo, i casi C9651 e C ]
5 Il mercato geografico Per quel che riguarda la rilevanza geografica, la dimensione del mercato in esame può ritenersi circoscritta ai confini nazionali, in considerazione della specificità dei prodotti destinati ad utilizzatori di lingua italiana e operanti nell'ambito del sistema normativo italiano 6. Effetti dell operazione Nel mercato dei software gestionali Ahi è attiva esclusivamente per il tramite di una società controllata, Farma Tre Informatica S.r.l., la cui attività è essenzialmente rivolta allo sviluppo di soluzioni (e relativi servizi di assistenza e manutenzione) destinate alle farmacie, parafarmacie e corner dedicati della Gdo (Grande distribuzione organizzata) nonché, in misura marginale, anche erboristerie, sanitarie e profumerie. Analoga destinazione d uso hanno i prodotti realizzati dalla società Ft oggetto di acquisizione. Nel complessivo contesto dei software gestionali, secondo le stime delle Parti la quota aggregata ad esse riconducibile è pari, tanto per il 2006 quanto per il 2008, ad un valore inferiore all 1%. Il mercato risulta inoltre caratterizzato dall assenza di particolari barriere all entrata nonché dalla presenza di una costante innovazione di prodotto e di numerosi operatori concorrenti. A quest ultimo riguardo, secondo quanto riportato dalle Parti, alle maggiori software house italiane (Zucchetti, Teamsystem, Wolters Kluwer, Esa Software, Buffetti) che operano nel settore è riconducibile il [35-45%] circa delle vendite, con la frazione rimanente suddivisa tra molti sviluppatori indipendenti. Anche restringendo l analisi alle sole vendite destinate al sottosegmento delle piccole e medie imprese rappresentato dagli esercizi di farmacia e similari, l incidenza delle Parti rimane contenuta, essendo compresa -in termini aggregatitra il [10-15%] circa del 2006 e il [15-20%] circa del Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare significativamente le dinamiche concorrenziali nel mercato rilevante. CONSIDERATO, pertanto, che l operazione in esame, in quanto comportava l acquisizione del controllo di un impresa, costituiva una concentrazione ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90; CONSIDERATO che il fatturato realizzato dall insieme delle imprese interessate, nel periodo al quale l operazione si riferisce, è stato superiore alla soglia minima prevista dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l operazione sopra individuata era soggetta all obbligo di comunicazione preventiva previsto dallo stesso articolo; CONSIDERATO che l operazione suddetta, realizzata in data 10 maggio 2006, non è stata preventivamente comunicata, in violazione dell articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90; CONSIDERATO che l operazione non è stata comunicata preventivamente ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90 e che, pertanto, l'autorità, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della stessa legge, può infliggere al soggetto che non ha ottemperato al relativo obbligo, per le operazioni tardivamente comunicate, sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente a quello in cui è stata effettuata la contestazione; CONSIDERATO, in ordine all individuazione del soggetto responsabile dell infrazione contestata, che l operazione di concentrazione è consistita nell acquisizione del controllo della società Farma&Tec S.r.l. da parte della società Alliance Healthcare Italia S.p.A.; RITENUTO, pertanto, di dover procedere nei confronti della sopraindicata società Alliance Healthcare Italia S.p.A. all'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 19, comma 2, della legge n. 287/90; CONSIDERATI, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/81, in ordine alla quantificazione della sanzione, i seguenti elementi: i) l'assenza di dolo da parte dell'agente; ii) la spontaneità della comunicazione, seppur tardiva; iii) la modesta incidenza concorrenziale dell operazione in esame; iv) il lasso di tempo intercorso prima della comunicazione all Autorità dell avvenuta operazione (pari a oltre tre anni e mezzo); RITENUTI sussistenti i presupposti che giustificano l'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, a carico della società Alliance Healthcare Italia S.p.A. nella misura di euro (diecimila euro) per l operazione non comunicata, sanzione che appare congrua a realizzare l'obiettivo di assicurare che l'attività di controllo delle concentrazioni attribuita all'autorità si fondi sul sistematico e diligente rispetto dell'obbligo di comunicazione preventiva stabilito dall'articolo 16 della legge n. 287/90; RITENUTO, infine, con riferimento alla valutazione concorrenziale dell operazione di concentrazione in esame, che la stessa non è stata suscettibile di determinare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 6 [Cfr. i casi riportati nella nota precedente.]
6 ORDINA alla società Alliance Healthcare Italia S.p.A. di pagare, quale sanzione amministrativa per la violazione accertata, la somma complessiva di euro (diecimila euro) per la mancata comunicazione dell'acquisizione del controllo della società Farma&Tec S.r.l.. La sanzione amministrativa di cui sopra deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27 comma 6 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso, la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento, la società Alliance Healthcare Italia S.p.A. è tenuta a dare immediata comunicazione all'autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante i versamenti effettuati. DELIBERA di non avviare l istruttoria di cui all articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 287/90, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà
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