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1 Firenze Istituto degli Innocenti 11 maggio 2012 Il quadro delle responsabilità civili Relatrice: Manuela Cecchi 1

2 IL QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ CIVILI Secondo il Glossario del portale degli assisti sociali si ha responsabilità civile del servizio sociale,quando dalla trasgressione dei doveri d'ufficio (dell'assistente sociale) derivi un danno per l'ente pubblico (ad esempio di tipo patrimoniale). Ne consegue una sanzione con l'obbligo di risarcire il danno, sempre che vi sia dolo o colpa. "IL RUOLO E LE FUNZIONI DELL'ASSISTENTE SOCIALE" 1.L assistente sociale aiuta gli utenti ad utilizzare in modo valido tali risorse e a sviluppare la propria autonomia e responsabilità;2.l assistente sociale ha inoltre una funzione di consulenza socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili come anziani (oltre i 65 anni), minori (0-18 anni), persone affetti da grave handicap fisico-psichico, stranieri, extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e adulti portatori di varie problematiche; La figura dell assistente sociale è prevista in tutti i servizi territoriali, dell Ente locale e delle Aziende USL, rivolti alle famiglie, ai minori ed agli adolescenti, alle persone adulte che per ragioni socio-economiche, culturali, sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale ed emarginazione, alle persone disabili ed anziane; 3.Rientra nelle sue competenze anche il rapporto con il tribunale ed il giudice minorile in tema di adozione, affidamento famigliare e tutti i casi previsti dalla legge. La professione di assistente sociale è esercitata, oltre che nei servizi sociali territoriali, all interno dei servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia sia per il settore minorile, sia per il settore adulti. In tale ambito all assistente sociale sono affidati compiti di sostegno e assistenza nei confronti degli utenti sottoposti a misure di sicurezza alternative alla detenzione e in particolare all istituto dell affidamento in prova al servizio sociale. In particolare la Tutela dei Minori e il ruolo dei Servizi Sociali nel Sistema Giudiziario Italiano: Aspetti legali delle competenze del Servizio Sociale: la Tutela dei Minori e il ruolo dei Servizi Sociali nel Sistema Giudiziario Italiano : Gli interessi dei minorenni vengono tutelati a livello giudiziario da diversi soggetti: Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare. Ciascuna di queste figure ha competenza esclusiva nelle specifiche situazioni previste dalla legge, così ad esempio il T.M. (art.317 bis cc,38 disp.att cc.)ha competenza a disporre l affidamento e il mantenimento della prole ai genitori nelle coppie non sposate, il T.O. (art.155 cc)ha uguale competenza ma nel caso di coppie sposate, mentre il G.T. (art 337 cc) è il soggetto che provvede alla nomina del Tutore (potere attribuito anche al T.M. ma nel solo caso di contestuale decreto di sospensione o decadenza di potestà genitoriale). Le competenze penali e amministrative su minorenni sono sempre di competenza del Tribunale per i Minorenni. Quindi solo nelle competenze civili determinati provvedimenti possono essere assegnati al Tribunale Ordinario o al Giudice Tutelare. Al lavoro dei Tribunali partecipano anche le Procure della Repubblica (ordinaria e per minorenni), i Difensori e i Servizi Sociali. Rapporti dei Servizi Sociali con le Autorità Giudiziarie (Giudici e Magistrati): ciò rientra nel mandato di autorità previsto negli artt.20,21 codice deontologico dell'assistente sociale. Da quanto emerso dall'area 3 della scheda di segnalazione interessi pervenuta Rapporti con la magistratura civile La competenza in materia di Assistenza sociale spetta, ex. DPR 616/77, Dlgs. 112/98 e L.Cost. 3/2001, ai Comuni. Questi ultimi diventano, in virtù del proprio ruolo istituzionale, gli interlocutori privilegiati dell autorità giudiziaria per quanto riguarda i diversi ambiti. I rapporti sono stati regolati dall art. 23, comma 1, lettera c del D.P.R. 616/77 e dall art. 14 comma 2

3 2 L.1085/62 per la materia civile ed amministrativa e dal D.P.R. 448/88 per il circuito penale. Nell ambito civile sono importanti i rapporti di collaborazione che i servizi intrattengono con l autorità giudiziaria in materia di tutela del minore bisognoso di tutela (L.149/2001 e libro I cod. civile); nell ambito penale viene invece in rilievo il criterio generale dell art. 6 del DPR 448/88 (codice di procedura penale minorile) in cui si dice "In ogni stato e grado del procedimento l autorità giudiziaria si avvale... dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali". Naturalmente, la gestione di situazioni alquanto complesse e delicate che hanno ad oggetto minorenni presuppone un corretto rapporto di collaborazione tra i Comuni, singoli o associati, titolari delle funzioni di tutela dei minori, e l Autorità Giudiziaria minorile, ma anche di quest ultima con le Agenzie Educative e le Aziende Sanitarie che possono collaborare con la giustizia, se chiamate in causa. I rapporti con l autorità giudiziaria di tali operatori sono caratterizzati da collaborazioni nell ambito dell autonomia tecnico professionale di questi ultimi, regolata dagli enti da cui dipendono. In materia di servizi sociali le competenze quindi sono affidate ai comuni, ex DPR 616/77, L.641/78, DPR 448/88, Dlgs.112/98, Dlgs 267/2000, L.328/2000 e, da ultimo, dalla L.Cost.3/2001. Definizione di minore: Il minore per l ordinamento giuridico è soggetto di diritto, ed essendo considerato incapace di intendere e volere fino al compimento della maggiore età, va tutelato sia da chi ne ha la potestà (in quanto genitore o tutore), sia dai servizi sociali. * Concetto di potestà genitoriale nella fisiologia e nella patologia della famiglia art c.c: Art. 316 cc. Esercizio della potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei. Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, il padre può adottare i provvedimenti urgenti ed indifferibili. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio. Art. 317 cc Impedimento di uno dei genitori. Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della potestà, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La potestà comune dei genitori non cessa quando, a seguito di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i figli vengono affidati ad uno di essi. L'esercizio della potestà è regolato, in tali casi, secondo quanto disposto nell'articolo 155. Concetto di affidamento-collocamento nella patologia (crisi familiare ) nelle convivenze art.317 bis cc nelle separazioni e nel divorzio art 155 cc: Art. 317-bis:Esercizio della potestà.: Competenza del Tribunale per i Minorenni in seguito alle Ordinanze della Cassazione del : 25 agosto 2008 SEZ. I CIVILE n agosto 2008 SEZ. I CIVILE n agosto 2008 SEZ. I CIVILE n Al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la potestà su di lui. Se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, l'esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 316. Se i genitori 3

4 non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento. Il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina di un tutore. Il genitore che non esercita la potestà ha il potere di vigilare sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio minore. Art 155 cc: Provvedimenti riguardo ai figli. Competenza del Tribunale ordinario Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Il concetto di affidamento sottintende l'esercizio della potestà in capo ad entrambi i genitori (affidamento condiviso) o in capo ad uno soltanto (affidamento esclusivo),nonchè la fissazione o per accordo delle parti o per provvedimento del giudice dei modi e tempi di frequentazione con i genitori; Il concetto di collocamento sottintende la residenza del il minore o comunque dove questi si trova prevalentemente o esclusivamente a vivere ; La L.149/2001,entrata di fatto in vigore nel Luglio 2007,ha modificato la L.184/83 in tema di affidamento e adozione nazionale introducendo il giusto processo in quanto la segnalazione dello stati di abbandono e/o maltrattamento deve essere fatta alla Procura Minorile presso il Tribunale per i Minorenni. In seguito alla segnalazione fatta da chiunque,il P.M presso la procura Minorile trasmette gli atti al Tribunale per i Minorenni con le proprie richieste. Il T.M apre così una procedura nell'interesse del minore. Questa legge ha previsto all'art. 8 l'introduzione dell'avvocato del minore che, nelle prassi dei Tribunali Minorili non ha trovato accoglimento,ritenendo gli stessi giudici minorili che manchi a 4

5 questa normativa un regolamento per la sua attuazione. DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ Art L articolo 8 della legge n.184 è sostituito dal seguente: «Art Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio. 2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare. 3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice. 4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall inizio con l assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell articolo 10». 5

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