I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ED IL FONDO RESIDUALE INPS

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1 MAP I FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALE ED IL FONDO RESIDUALE INPS Con la L. 92/2012 si è cercato di coprire con tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa i lavoratori dei diversi comparti sino ad oggi non tutelati. L INPS con Circolare 02/09/2014, n. 100, istituisce il Fondo di Solidarietà residuale indicando anche le regole per il fi nanziamento dello stesso. Con la L. 92/2012 si è cercato di coprire con tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell attività lavorativa i lavoratori dei diversi comparti sino ad oggi non tutelati. La norma utilizzava come strumento per tale obiettivo quello dei fondi di solidarietà bilaterale. Al fi ne di assicurare una tutela in costanza di lavoro le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale sono state invitate a creare attraverso accordi collettivi e contratti collettivi, fondi di solidarietà bilaterale per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. L istituzione di queste nuove entità ha come fi nalità quelle di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale, prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, contribuire al fi nanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione professionale. 15

2 Tali forme di solidarietà bilaterale non sono invero una novità, erano state introdotte dalla L. 662/1996 per i settori del credito, assicurazione e poste; tali vecchi fondi potranno adeguarsi alla nuova normativa, e dovranno farlo per non incorrere nell applicazione del fondo di solidarietà residuale e relativo fi nanziamento. Uno dei primi vecchi fondi di solidarietà bilaterale ad adeguarsi alle nuove regole, è stato il fondo di solidarietà del Credito con la fi rma dell accordo sindacale nazionale in data 20/12/2013 e con il Decreto del Ministero del Lavoro 28/07/2014, n , pubblicato in Gazzetta Uffi ciale n. 247 del 23/10/2014. Tale fondo neocostituito non farà altro che continuare l attività del fondo predisposto ai sensi dell art. 2, co. 28, L. 662/1996 adeguandolo alla normativa dell art. 3, L. 92/2012. Il fondo di solidarietà neocostituito si propone l obiettivo di assicurare ai lavoratori interessati: a) una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d integrazione salariale ordinaria o straordinaria; b) una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all assicurazione sociale per l impiego; c) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all esodo, qualora siano destinati a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; d) il fi nanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualifi cazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell Unione europea. Le prestazioni del Fondo sono fi nanziate da contribuzione a carico sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Tranne che per gli assegni straordinari, le altre prestazioni sono fi nanziate da: a) un contributo ordinario dello 0,2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato; 16

3 b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione di trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, nella misura non inferiore all 1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse; in fase di prima applicazione la misura sarà fi ssata nell 1,5%. A tutti i contributi di fi nanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. L istituzione dei fondi di solidarietà è obbligatoria per i settori, le tipologie di datore di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Qualora non siano stati stipulati accordi collettivi volti all attivazione di un fondo di solidarietà, ovvero non si preveda un adeguamento della bilateralità, è prevista la gestione di un fondo di solidarietà residuale presso l INPS. Il fondo di solidarietà residuale, di cui all art. 3, co. 19, L. 92/2012, è stato istituito con Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell Economia 07/02/2014, n L art. 6 del Decreto Interministeriale ha posto dei limiti alla tutela previdenziale operata, il fondo ha l obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, ergo le domande presentate dalle imprese, a partire dal 1 gennaio 2014, potranno essere accolte nei limiti delle risorse esistenti nel fondo. La prestazione erogata dal fondo verrà calcolata con le stesse regole previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria inclusive del massimale al netto della riduzione pari all importo derivante dall applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti. Tale prestazione viene riconosciuta per un massimo di tre mesi continuativi prorogabili trimestralmente fi no a un massimo complessivo di 9 mesi. A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli 8 anni precedenti dall impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate. Al fi ne di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell impresa richiedente, non tenendo conto di trasferimenti parziali di rami d azienda. 17

4 In caso di erogazione delle prestazioni da parte del Fondo residuale è previsto che lo stesso versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione. Con la Circolare INPS 100/2014 l Istituto ha dato il via al fi nanziamento del fondo di solidarietà, dettando aliquote e requisiti per il versamento dei contributi. Al fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti, non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, per le quali non siano stati stipulati accordi collettivi volti all attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale. L imposizione contributiva è formata da un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore e da un contributo addizionale completamente a carico del datore di lavoro, il cui obbligo nasce in subordine all accettazione da parte del fondo della richiesta di accesso alle prestazioni. Il contributo addizionale è pari al 3% delle retribuzioni perse in seguito alla sospensione per le aziende che occupano fi no a 50 dipendenti e del 4,50% per le aziende con più di 50 dipendenti. L obbligo contributivo, seppur gestito solo attualmente, parte da gennaio 2014, le aziende saranno quindi tenute al conteggio ed al versamento dei contributi arretrati. Come chiarito dall istituto, l obbligo di pagamento è retroattivo anche sul personale non più in forza presso l azienda, ciò signifi ca che le imprese dovranno versare il contributo ordinario anche per il personale non più in forza al momento dell istituzione del versamento facendosi, con molta probabilità, carico anche della parte conto dipendente, la quale potrebbe risultare di diffi cile riscossione presso il lavoratore. Come precedentemente illustrato, al fondo contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti. Tale requisito dimensionale va verifi cato mensilmente con riferimento alla media occupazionale del semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere compresi i lavoratori con qualunque qualifi ca escludendo gli apprendisti e gli assunti con contratto di inserimento/reinserimento. I lavoratori part-time sono conteggiati in base all orario svolto, i lavoratori intermittenti in base all orario svolto nel semestre di riferimento. 18

5 I lavoratori assenti e non retribuiti (servizio militare, gravidanza, ecc.) non sono conteggiati solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; il lavoratore sostituto viene invece conteggiato. Per le nuove aziende, o per i casi di trasferimento d azienda, il periodo di riferimento si determina in base ai mesi di attività se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si fa riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Può accadere quindi una fl uttuazione dell obbligo contributivo legato al variare della media dimensionale dell impresa, l obbligo di versamento o la possibilità di non versare il contributo ordinario partiranno in questo caso dal mese successivo al semestre di riferimento. Le imprese rientranti nell ambito di applicazione dei contributi di fi - nanziamento del fondo residuale verranno contraddistinte dall istituto con l apposizione del codice autorizzazione 0J, il quale assume il signifi cato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.L /2014 (Fondo solidarietà residuale). Tale codice viene attribuito dall INPS in maniera automatica alle imprese che potenzialmente sono interessate al versamento, a prescindere dal requisito dimensionale. Le imprese operanti con più posizioni contributive sul territorio si vedranno apporre il CA 2C avente il signifi cato di Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale. Le aziende rientranti nell applicazione dei contributi devono versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità gennaio - settembre 2014, valorizzando in Uniemens, all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito>, l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: - in <CausaleADebito> il codice M131 che assume il signifi cato di Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014 ; - in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fi ni previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; - in <SommaADebito> l importo del contributo, pari allo 0,50% dell imponibile. Il contributo ordinario, dovuto per le mensilità in relazione alle quali i termini di versamento non risultano scaduti, deve essere versato 19

6 alle ordinarie scadenze di legge. Il contributo ordinario dovuto per le mensilità gennaio - luglio 2014 deve essere versato non oltre il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi. Con l emanazione del messaggio n del 12/11/2014, l Istituto ha inteso approfondire la materia rispetto a quanto precedentemente indicato con Circolare 02/09/2014, n. 100, nonché messaggio n del 08/09/2014. L INPS ha pertanto individuato con maggior precisione l ambito soggettivo d inclusione o esclusione dal Fondo, aggiornando a tal fi ne la tabella precedentemente redatta. Settore CSC CA Industria 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M o 3T 1.XX.XX con 1E o 1F escluso se 1M Agricoltura con 1D Terziario 7.01.XX XX escluso se 3X escluso se 5J o 5K o 9A XX con 4A esclusi se 5K o 5J escluso se 1M Enti Pubblici con 0V Credito escluso se 3D o 3F Assicurazioni escluso se 2V Sono escluse le imprese rientranti nell ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito) 20

7 In ragione di quanto appena detto, sono state rese note le istruzioni da seguire circa determinati settori di attività, che di seguito si intende sinteticamente enunciare. A decorrere dal 1 gennaio 2014, sono escluse dal versamento al fondo di solidarietà residuale le imprese operanti nel settore del personale dipendente delle aziende, pubbliche e private, che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofi loferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell industria armatoriale. Tale esclusione, comprende pertanto determinati CSC così come indicati nella tabella allegata al messaggio stesso. Il Ministero vigilante ha inoltre precisato che sono da ritenersi escluse da contribuzione anche le imprese di somministrazione, sebbene continui a sussistere l obbligo nei riguardi del Fondo per quanto attiene il personale occupato dalle imprese di somministrazione adibite al funzionamento della struttura. Per i settori del Credito e del Credito Cooperativo, l adeguamento, già disposto con i Decreti Ministeriali n /2014 e n /2014, non muta l ambito di applicazione, confermando l obbligatorietà d iscrizione al Fondo per tutte le imprese classifi cate con C.S.C e e prive di codice di autorizzazione 3D e 3F. Le imprese classifi cate nel settore commercio con più di 15 dipendenti, sono tenute al versamento del contributo di fi nanziamento fi no al raggiungimento del limite dimensionale di 50 dipendenti; al superamento del predetto limite saranno invece tenute al versamento del contributo della cassa integrazione guadagni fino alla fi ne del Gli adempimenti, afferenti al contributo del mese di competenza di ottobre 2014, saranno effettuati per mezzo della denuncia Uniemens relativa al mese di novembre 2014 con l indicazione del codice M131. Con tale fl usso dovranno pertanto essere comunicate le informazioni in merito alla retribuzione imponibile e al contributo al fondo residuale relative al periodo gennaio - settembre Anche le aziende che abbiano cessato l attività nel medesimo periodo, gennaio settembre 2014, sono tenute al versamento della contribuzione e all inoltro dell Uniemens relativo all ultima mensilità. Per quanto attiene l attribuzione dei codici di autorizzazione, sebbene la tabella sia stata puntualmente aggiornata, l Istituto ha ribadito alcuni concetti già espressi in un primo momento. 21

8 Infi ne, per le aziende esercenti attività plurime con inquadramenti separati, il requisito dimensionale si applica ai dipendenti occupati in ciascuna attività. Ultima considerazione importante attiene al versamento del contributo che, relativamente al mese di ottobre, sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014 unitamente al versamento del periodo gennaio - settembre 2014, senza l applicazione di sanzioni ed interessi. 22

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