Ultime novità in materia di lavoro a tempo determinato, apprendistato e ammortizzatori sociali Dott. Dimitri Cerioli
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1 Ultime novità in materia di lavoro a tempo determinato, apprendistato e ammortizzatori sociali Dott. Dimitri Cerioli Cremona, 26 settembre 2014 Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cremona
2 Ammortizzatori sociali I nuovi fondi di solidarietà
3 Tipologie di Fondi di Solidarietà L'art. 3 della Legge n.92 del 2012 nei commi da 4 a 49, delinea uno scenario nuovo in materia di ammortizzatori sociali, composto da diverse tipologie di fondi di solidarietà che si possono classificare in cinque tipologie: 1. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 4 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, sono obbligatori e di nuova istituzione; 2. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 12 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, sono facoltativi e di nuova istituzione; 3. i Fondi Bilaterali Alternativi di cui al comma 14 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, sono relativi a settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità; 4. i Fondi di Solidarietà di cui al comma 42 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, si tratta di fondi preesistenti che si adeguano ai dettami della legge n. 92 del 2012; 5. il Fondo Residuale di cui al comma 19 dell'art.3 della legge n.92 del 2012, istituito per le imprese con più di 15 dipendenti appartenenti ai settori per i quali non sono stati attivati i Fondi di cui ai punti che precedono. 3
4 Tipologie di Fondi di Solidarietà L avvio del nuovo sistema assistenziale, inizialmente fissato per l anno 2013, ha subito diverse proroghe, e di fronte all inerzia delle parti sociali a dare avvio spontaneamente a Fondi Bilaterali ha fatto si che la Legge di Stabilità per il 2014 desse avvio al Fondo Residuale prevedendo a tal fine un termine perentorio. Non solo la norma ha eliminato il riferimento a termini decadenziali per la costituzione dei fondi bilaterali di solidarietà. 4
5 Finalità dell art. 3 legge 92 del 2012 FINALITA PRINCIPALE (Comma 4): assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 5
6 Finalità dell art. 3 legge 92 del 2012 FINALITA PRINCIPALE (Comma 31 e comma 20): I fondi di cui al comma 4 e il Fondo residuale assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto della legge 20 maggio 1975, n. 164, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale. 6
7 Finalità dell art. 3 legge 92 del 2012 FINALITA SECONDARIE (comma 11 ): a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea. 7
8 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 8
9 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 Ambito di operatività: è costituito da tutti i datori di lavoro che operano nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, a prescindere dal loro limite dimensionale. La definizione di obbligatori è connessa al fatto che se si costituiscono, l iscrizione sarà obbligatoria in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Pertanto è facoltativa e possibile la definizione dell ambito di operatività in relazione a: 1. datori di lavoro che non rivestono la qualifica di impresa; 2. imprese che occupano meno di 15 dipendenti. 9
10 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 Questo perché la costituzione avviene attraverso due fasi: 1. SINDACALE: le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano, accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali. 2. ISTITUZIONALE: Entro i successivi tre mesi, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'istituzione presso l'inps dei fondi cui al comma 4 10
11 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 Con le medesime modalità possono essere apportate modifiche agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore. NATURA IBRIDA: I fondi di cui al comma 4 non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni dell'inps. 11
12 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 Gli accordi e i decreti attuativi devono determinare: l'ambito di applicazione del fondo, il settore di attività, la natura giuridica dei datori di lavoro la classe di ampiezza dei datori di lavoro le aliquote di contribuzione ordinaria le aliquote di contribuzione addizionale In ogni caso il superamento dell'eventuale soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. 12
13 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 13
14 Art. 3 legge 92 del 2012 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 La finalità cui devono tendere è quella principale e solo facoltativamente possono disporre di presidiare anche le finalità del secondo tipo. 14
15 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PRIMA FINALITA Il fondo interviene nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa previsti dalla normativa in tema di integrazione salariale. L intervento prevede l erogazione di un assegno di importo almeno pari all integrazione salariale: Non inferiore ad 1/8 delle ore lavorabili da computare in un biennio mobile (520 ore circa). 15
16 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 PRESTAZIONI RELATIVE ALLA SECONDA FINALITA a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali; b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'unione europea. 16
17 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 CONTRIBUZIONE ORDINARIA DETERMINATA DALL ACCORDO E DAL DECRETO MA IN OGNI CASO RIPARTITA COSI : 2/3 Datore di Lavoro; 1/3 Lavoratore; in maniera tale da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l'avvio dell'attività sia per la situazione a regime, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione 17
18 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE Dovuta in caso di fruizione della prestazione connessa alla sospensione di cui al comma 31 (finalità primaria): a solo carico del datore di lavoro; viene individuata con Decreto Ministeriale non inferiore all 1,5%; viene calcolata in rapporto alle retribuzioni perse. 18
19 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 CONTRIBUZIONE STRAORDINARIA In caso di erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni ex Comma 32 lettera b): E DOVUTO UN un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno: 1. di copertura degli assegni straordinari erogabili; 2. della contribuzione correlata. 19
20 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 CONFLUENZA DEL FONDO INTERPROFESSIONALE Gli accordi ed i contratti di cui al comma 4 possono prevedere che nel fondo di cui al medesimo comma confluisca anche l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al fondo affluisce anche il gettito del contributo integrativo stabilito dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica il fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione del primo periodo del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito (NB.:non chiaro a mio avviso neanche circolare INPS 99/2014 commenta). 20
21 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 3. Obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento 21
22 Fondi di solidarietà Obbligatori di cui al comma 4 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno. (comma 29) Speriamo non retroattive Ma in caso di inadempienza del comitato amministratore l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore in assenza dell'adeguamento contributivo, l'inps e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza 22
23 Fondi di solidarietà facoltativi di cui al comma 12 23
24 Fondi di solidarietà facoltativi di cui al comma 12 Rientrano nella prima tipologia di fondi, quella prevista dal comma 4, ma hanno una particolarità che li differenzia: il loro ambito di operatività è costituito dalla platea di tutte le tipologie dei datori di lavoro che appartengono a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. Comma 12: Per le finalità di cui al comma 11 (NDR: seconda tipologia), i fondi di cui al comma 4 possono essere istituiti, con le medesime modalità di cui al comma 4, anche in relazione a settori e classi di ampiezza gia' coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali. 24
25 Fondi di solidarietà facoltativi di cui al comma 12 L'unica particolarità è rappresentata dalle imprese nei cui confronti trovano applicazione gli articoli 4 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di indennità di mobilità, posto che a decorrere dal 1 gennaio 2017 è prevista l abrogazione dell istituto della mobilità, questi fondi potranno essere finanziati con un'aliquota contributiva nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali. 25
26 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 26
27 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 Ambito di operatività: settori nei quali siano operanti consolidati sistemi di bilateralità (quale quello dell'artigianato). La definizione di alternativi è connessa al fatto che questo modello di fondo è alternativo a quello previsto dai commi da 4 a 13, perché? E consentito alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle due finalità sopraindicate. 27
28 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. 28
29 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 Rimangono in tutto e per tutto Fondi Bilaterali: l adeguamento avviene attraverso una sola fase: SINDACALE: accordo stipulato dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. 29
30 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 Il Ministero del Lavoro con interpello n.3 del 2013 ha specificato che il requisito del consolidato sistema di bilateralità fa riferimento agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data. Ne consegue l abilitazione di quegli enti che, prima dell entrata in vigore della L. n. 92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti. 30
31 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 A livello ISTITUZIONALE è però prevista l'emissione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali istitutive dei rispettivi fondi bilaterali, che detta disposizioni per determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei. 31
32 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 I fondi che scaturiscono da questi accordi e i contratti collettivi continuano ad avere personalità giuridica autonoma, e il legislatore con l emissione del decreto nella norma vorrebbe renderli obbligatori erga omnes In considerazione delle finalità perseguite dai fondi di cui al comma 14, volti a realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua cessazione, con decreto, 32
33 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 Gli accordi e i contratti collettivi di adeguamento del fondo devono determinare: a) l'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento, che ai sensi di legge non potrà essere inferiore allo 0,20 per cento; b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; segue 33
34 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del relativo settore in relazione anche a quello più generale dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del fondo medesimo; d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l'eventuale fondo interprofessionale di categoria; e) i criteri e i requisiti per la gestione dei fondi. 34
35 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 CONTRIBUZIONE Determinata dal contratto collettivo, comunque non inferiore ad un aliquota pari allo 0,20%. La contribuzione aggiuntiva verrà «eventualmente» stabilita dagli accordi collettivi. 35
36 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 CONTRIBUZIONE EVENTUALE Ove a seguito della predetta trasformazione (leggi adeguamento) venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto articolo 118 e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative. 36
37 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 PRESTAZIONI Le prestazioni erogabili vengono definite dall accordo collettivo in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale; L intervento principale riguarderà la corresponsione di un assegno ordinario in caso di riduzione/sospensione dell attività lavorativa; I contratti collettivi potranno individuare prestazioni integrative. 37
38 Fondi di solidarietà alternativi di cui al comma 14 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. NB: il principio di pareggio è attenuato rispetto a quanto previsto per Fondi Obbligatori e Fondo residuale non hanno obbligo di presentazione di bilanci di previsione a otto anni (no commi da 28 a 30) 38
39 Fondi di solidarietà preesistenti di cui al comma 42 39
40 Fondi di solidarietà preesistenti di cui al comma 42 I fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono adeguarsi alle normativa della legge n.92 del 2012 con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Ad esempio quelli operanti nel: settore delle Imprese Assicuratrici (accordo del 20 marzo 2013); settore delle Imprese del Credito (accordo del 30 ottobre 2013). 40
41 Fondi di solidarietà preesistenti di cui al comma 42 Sono assimilabili a questa tipologia anche i fondi disciplinati dai commi da 44 a 49 dell'art.3 della n. 92 del 2012: il fondo speciale del Trasporto Aereo è rimasto in vigore a seguito dell abrogazione del comma 47 lettera c) dell art. 3 della legge 92 del 2012; il fondo speciale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa di cui all art.59 comma 6 L.449 del 1997 è stato adeguato alle norme previste dalla legge 92 del
42 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 42
43 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, e' istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro e i dipendenti dei settori identificati. I fondi di cui al comma 4 erano da costituirsi entro l anno
44 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 L articolo 1 della legge di stabilità, n.147/2013, introduce i commi 19-bis e 19-ter. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore non sono più soggetti alla disciplina del fondo residuale 44
45 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 L articolo 1 della legge di stabilità, n.147/2013, introduce i commi 19-bis e 19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di solidarietà residuale e' sospeso fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione. 45
46 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 FINALITA per LEGGE: garantisce la prestazione di cui al comma 31: un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste per la CIGO. 46
47 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Il decreto ministeriale n del 7 febbraio 2014 non identifica i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel fondo residuale ma, richiamando le disposizioni dell articolo 3 comma 19 della Legge n. 92/2012, ne prevede l istituzione per le imprese non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia d integrazione salariale. IN EFFETTI PREVEDEVA CHE: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'inps provvede ad individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al Fondo. L INPS HA OPERATO UNA RICOGNIZIONE PER ESCLUSIONE 47
48 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Le imprese individuate in relazione al settore di attività economica esercitata, o tipologia di datore di lavoro o dimensione, escluse dalla applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o straordinaria. Prima precisazione: Al fine dell individuazione dei soggetti destinatari occorre rilevare che, in linea con la giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato. 48
49 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Dello stesso parere Confprofessioni con un comunicato del giugno 2014 ha sostenuto che sarà l Inps, nell arco di trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, a individuare analiticamente le imprese e i datori di lavoro (compresi gli studi professionali) che saranno tenuti al versamento del fondo. Degna di nota la presa di posizione dell'ordine dei Consulenti del Lavoro che in data 03 settembre 2014 sul proprio sito ha commentato così 49
50 Altro passaggio discutibile della circolare, attiene alla tipologia di datori di lavoro destinatari del nuovo contributo. L'Istituto, infatti, include qualunque imprenditore che svolga un'attività economica, così come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria. E ciò cozza contro le scelte fatte da pochissimo tempo in materia di cassa integrazione in deroga. Infatti, quando occorre applicare questo principio per riconoscere alle "non imprese", vedi gli studi professionali, benefici contributivi (assunzioni dalle liste di mobilità) o ammortizzatori in deroga, non vale e questi datori di lavoro ne sono esclusi. Quando c'è da pagare un contributo, invece, torna utile riconoscerne la legittimità. Anche la tabella allegata al messaggio 6897 conferma tale posizione, con l inserimento delle aziende del settore terziario cui è attribuito il CSC e
51 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 non sono applicabili nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; i dipendenti di aziende private - originariamente amministrazioni pubbliche anche se iscritti alle Casse pensioni della Gestione Dipendenti Pubblici; qualora si proceda alla stipula di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla costituzione di un Fondo di cui al comma 4 le relative imprese non sono più soggette alla partecipazione al Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all entrata in vigore del decreto istitutivo del nuovo Fondo. 51
52 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE MESSAGGIO INPS n del 2014 Settore CSC CA Descrizione Industria con c.a. 2B 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M Trasporti terrestri in genere Organismi cooperativi e di fatto (ex D.P.R. n. 602/1970), esclusi dalla Cig Datori di lavoro dell'industria, esclusi dalla Cig: imprese ferroviarie e tranviarie che assolvono a servizi autolinea, integrativi del trasporto ferroviario; imprese industriali degli enti pubblici anche se municipalizzate e dello Stato; compagnie e gruppi portuali che si avvalgono anche dell'opera di lavoratori portuali non iscritti nei ruoli tenuti dalle Capitanerie di porto; imprese esercenti autoservizi pubblici di linea escluso se 1M Società sportive, teatri, radio tv, cinema, circhi Trasporti marittimi e di navigazione interna in genere Trasporti fluviali, lacuali e lagunari Esercenti piccola pesca marittima in genere, pesca alturiera, costiera, nelle acque interne 52
53 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE MESSAGGIO INPS n del 2014 Settore CSC CA Agricoltura con ca 1D Terziario 7.01.XX XX escluso se 5J, 5K, 9A e 5M 7.07.XX con 4A esclusi se 5K e 5 J escluso se 1M Descrizione Attività agricole: coltivazioni, zootecnica, forestazione, esonerate dal versamento di contributi Cig Imprese commerciali con forza occupazionale media da oltre 15, fino a 50 dipendenti Intermediari del commercio Alberghi e pubblici esercizi Proprietari di fabbricati (esclusi portiere ed addetto alle pulizie) Studi professionali: legali, tecnici, commerciali, medici, dentistici, veterinari e analisi cliniche Case di cura, cliniche private, generali e specializzate Scuole private in genere, enti morali, religiosi, musei Attività di servizi vari Terziario puro Attività di spettacolo 53
54 Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007: Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali Attività di associazioni professionali Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti Attività delle organizzazioni religiose nell esercizio del culto Attività dei partiti e delle associazioni politiche Attività di altre organizzazioni associative n.c.a Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Parlamentari assunzione collaboratori Cantieri lavoro allievi Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie) 54
55 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE MESSAGGIO INPS n del 2014 Sono escluse le imprese rientranti nell ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti (i c.d. Fondi preesistenti di cui al comma 42 dell'art.3 della legge n.92 del 2012), indipendentemente dall inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito) 55
56 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE MESSAGGIO INPS n del 2014 Alle imprese rientranti nell ambito di applicazione del decreto verrà automaticamente attribuito il CA 0J, che, dal 1/1/2014, assume il significato di azienda tenuta al versamento dei contributi ex D.I. n /2014 (Fondo solidarietà residuale). A prescindere dal requisito dimensionale. Visualizzabile sul Cassetto previdenziale Aziende. Il controllo del requisito occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata. 56
57 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE MESSAGGIO INPS n del 2014 IMPORTANTE: Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire l attribuzione del codice di autorizzazione 2C che assume il nuovo significato di Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale. Nel caso in cui l impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. 57
58 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 AMBITO DI APPLICAZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 REQUISITO DIMENSIONALE Al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Criteri di computo: 1. i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo; 2. i lavoratori part-time in proporzione all'orario svolto; 3. i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre; 4. i lavoratori ripartiti sono computati nell organico aziendale come parti di un unica unità lavorativa; 5. il lavoratore assente / il sostituto. 58
59 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 REQUISITO DIMENSIONALE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. Fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici. E sopra i 50 (ad es. aziende commerciali)? Non si dice nulla però criteri non del tutto unificati: 59
60 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 REQUISITO DIMENSIONALE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 DA: ote/aliquote/limiti%20dimensionali.htm ASSOGGETTAMENTO A CIG STRAORDINARIA DELLE IMPRESE COMMERCIALI CON PIÙ DI 1000 / 200 / 50 DIPENDENTI Circolare n. 25 del A decorrere da gennaio 2010 il requisito è parametrato sui sei mesi precedenti e non più sul singolo mese, inoltre nel conteggio dei dipendenti devono essere considerati anche gli apprendisti (Circolare n. 25 del ) 60
61 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONE PER DECRETO: garantisce la prestazione di cui al comma 31: in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione, anche parziale di attività, la prestazione di un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi previsti per gli apprendisti (5,84%). Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo (Circ. INPS). 61
62 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 La prestazione può essere riconosciuta esclusivamente ai lavoratori dipendenti di imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell orario di lavoro. NB.: TUTTI I LAVORATORI DIPENDENTI SONO ESCLUSI I DIRIGENTI (APPRENDISTI SI, LAVORATORI A DOMICILIO SI) DURATA DEL TRATTAMENTO: un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. 62
63 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria: Per quanto concerne la Cig Ordinaria 1) Mancanza di lavoro, commesse o materie prime 2) Situazioni temporanee di mercato 3) Ragioni non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori 4) Eventi oggettivamente non evitabili Per quanto concerne la Cig Straordinaria 1) Crisi aziendale 2) Processi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione Non vi è possibilità di accedere alle prestazioni a seguito di procedure concorsuali o per causali comunque collegate alla cessazione dell'attività delle imprese. 63
64 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità. Ulteriore novità è rappresentata dal fatto che se inizialmente la prestazione erogata e il metodo di gestione è di tipo solidaristico, a decorrere dal 1 gennaio 2020, il Comitato amministratore determinerà la misura massima della prestazione erogabile con riferimento ad ogni singola impresa in rapporto ai contributi dovuti dall'impresa richiedente negli otto anni precedenti, detratte le prestazioni già autorizzate e le contribuzioni correlate, passando pertanto da un sistema a ripartizione ad un sistema a capitalizzazione. (NB DOVUTI O EFFETTIVAMENTE VERSATI?) 64
65 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 PRESTAZIONI - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 In merito alla capitalizzazione merita una segnalazione il passaggio della Circolare INPS 100 del 2014 in cui si sostiene che A decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei limiti della contribuzione dovuta (tetto aziendale) negli otto anni precedenti dall impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate. Al fine di determinare correttamente il tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento alla contribuzione dovuta, nonché alle prestazioni erogate, dell impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d azienda. 65
66 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 CONTRIBUZIONE ORDINARIA Aliquota pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui 2/3 Datore di Lavoro; 1/3 Lavoratore; Le imprese che rientrano nell ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1 gennaio Ai contributi di finanziamento di cui trattasi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 66
67 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE dovuta in caso di fruizione della prestazione connessa alla sospensione o riduzione dell attività lavorativa: a solo carico del datore di lavoro; nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti; viene calcolata in rapporto alle retribuzioni perse. 67
68 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CONTRIBUZIONE - CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 CONTRIBUZIONE FIGURATIVA Nei casi di erogazione della prestazione il Fondo residuale versa, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione, utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell assegno ordinario è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. La contribuzione correlata è dovuta sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo di iscrizione del lavoratore per tempo vigente, tenendo conto dell aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile. 68
69 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO 1. I fondi istituiti ai sensi dei commi 4, 14 e 19 hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità. 2. Gli interventi a carico dei fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. 3. Obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento 69
70 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 PRINCIPIO DEL PAREGGIO DI BILANCIO Sulla base del bilancio di previsione, il comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno. (comma 29) Speriamo non retroattive Ma in caso di inadempienza del comitato amministratore l'aliquota contributiva puo' essere modificata con decreto, anche in mancanza di proposta del comitato amministratore in assenza dell'adeguamento contributivo, l'inps e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza 70
71 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Per ora chiarito solo in merito alla contribuzione Ordinaria: L aliquota contributiva di finanziamento si attesta allo 0,50% a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui 2/3 carico datore di lavoro (0,33333 %) e 1/3 carico lavoratore (0,16667 %). Due sono le modalità operative per il versamento della contribuzione al fondo residuale. La prima è relativa al periodo da gennaio 2014 a settembre 2014: Le aziende dovranno versare il contributo ordinario valorizzando all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice M131 che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre 2014"; in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l importo del contributo, pari allo 0,5% dell imponibile. 71
72 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Per ora chiarito solo in merito alla contribuzione Ordinaria: La seconda è relativa ai periodi successivi, infatti a decorrere dal mese di ottobre 2014, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nell aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. Gestione degli arretrati prima del messaggio n del Con la circolare n. 100 l INPS ha inizialmente disposto che il contributo ordinario dovuto per le mensilità da agosto 2014 dovesse essere versato alle ordinarie scadenze di legge, e che il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a luglio 2014 dovesse essere versato non oltre il giorno 16 dicembre
73 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 CIRCOLARE INPS n. 100 del 2014 ADEMPIMENTI PROCEDURALI Gestione degli arretrati dopo del messaggio n del tenuto conto delle difficoltà tecniche nell aggiornamento delle procedure informatiche dell Istituto, si comunica che le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il giorno 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Restano invece invariate le istruzioni in merito alla compilazione del flusso Uniemens. Sembra pertanto venuta meno la richiesta degli interessi per ritardato pagamento da parte dell Istituto che con riferimento alle mensilità arretrate, aveva inizialmente previsto che l importo del contributo dovesse essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell 1% computati dal 7/06/2014, giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto istitutivo del Fondo residuale, fino alla data di versamento. 73
74 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 Trattamento fiscale e previdenziale della contribuzione al Fondo di Solidarietà residuale La natura del fondo residuale ha rilevanza pubblicistica e obbligatoria, validità erga omnes per legge, pertanto ai fini del loro trattamento ai fini fiscali e previdenziali si ritiene che: 1. la contribuzione a carico del datore di lavoro non sia soggetta né a contribuzione ordinaria né al contributo di solidarietà di cui al D.Lgs.166 del 1991; 2. la contribuzione a carico del datore di lavoro non costituisca fiscalmente reddito imponibile in capo al lavoratore; 3. la quota a carico del lavoratore costituisca onere deducibile. 74
75 Fondo di solidarietà residuale c/o INPS di cui al comma 19 Considerazioni Conclusive L aliquota richiesta è sufficiente? Il venir meno del criterio distributivo comporterà problemi? Preso atto che i soggetti che avrebbero dovuto costituire i fondi di cui al comma 4 ad oggi non vi hanno ancora provveduto, ci si trova di fronte ad una applicazione generalizzata del fondo residuale per le imprese con più di 15 dipendenti che non operano in settori coperti dalla cassa integrazione salariale. Oltre all'aumento del costo del lavoro, occorre coordinare la normativa in esame con il Decreto Interministeriale che definisce i nuovi criteri di concessione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga per il periodo dal 2014 al 2016, avente decorrenza dal 1 agosto
76 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del ACCORDO QUADRO SUI CRITERI PER L ACCESSO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA IN LOMBARDIA TERZO QUADRIMESTRE 2014 TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE PARTI SOCIALI LOMBARDE del 5 agosto
77 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del Art. 2 comma 64 legge n. 92 del 2012: graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla presente legge, assicurando la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, PRIMA LIMITAZIONE SOGGETTIVA: Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, subordinatamente al possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento di Cassa integrazione guadagni in deroga. Per 2014 ridotto a otto mesi. 77
78 CASO LIMITE: Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del ASSUNTO IL 01/07/2013 PRIMA CIG IL 01/12/2013 ULTERIORI FRUIZIONI SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA SINO AL 31/08/2014 DAL 01/09/2014 NON HA OTTO MESI DI ANZIANITA MA SOLO 5 78
79 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del SECONDA LIMITAZIONE OGGETTIVA: Viene concessa per le seguenti causali: a) situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; b) situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; c) crisi aziendali; d) ristrutturazione o riorganizzazione. In nessun caso il trattamento di cui al comma 1 può essere concesso in caso di cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. 79
80 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del TERZA LIMITAZIONE OGGETTIVA: Viene concessa solo alle imprese di cui all'articolo 2082 c.c. Quindi esclusi: Professionisti, enti, associazioni, ONLUS. NB. Partiti e movimenti politici dal 2014 hanno CIGS a prescindere dal numero dei dipendenti. 80
81 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del QUARTA LIMITAZIONE TEMPORALE: In relazione a ciascuna unità produttiva il trattamento di Cassa integrazione guadagni in deroga può essere concesso: a) a decorrere dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, per un periodo non superiore a 11 mesi nell'arco di un anno; b) a decorrere dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, per un periodo non superiore a 5 mesi nell'arco di un anno. Per le imprese soggette alla disciplina CIGO-CIGS-FONDI SOLIDARIETA il superamento dei limiti temporali CIGO-CIGS può essere disposto unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva e comunque nel rispetto medesimi limiti. 81
82 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del Mesi nell arco dell anno come si computano? Art. 2 comma 11: si considerano tutti i periodi di fruizione dell integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione in deroga. Mancano indicazioni precise REGIONE PIEMONTE: Si è inoltre stabilito che, a fini gestionali, i limiti di concessione dell integrazione salariale, pari a 11 mesi nel 2014 e a 5 mesi nel 2015, equivalgono a 334 giorni nell annualità in corso e a 151 in quella seguente, cioè alle giornate che intercorrono fra i primi 11 e i primi 5 mesi dell anno. Dubbio non è preferibile il computo in ore? 82
83 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del Nel computo dei periodi si considerano tutti i periodi di fruizione di integrazione salariale in deroga, anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga. VIENE FINALMENTE SANCITO UN PRINCIPIO FINORA IMPLICITO : Allo scopo di fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue. 83
84 Gli strumenti ordinari di flessibilità: Quali sono? IL Ministero del Lavoro con la circolare 19/2014 si limita a citare ferie residue e maturate, permessi, banca ore Ma il perimetro deve essere ben definito Si fa riferimento solo all orario di lavoro? Nei CCNL con riferimento al solo orario di lavoro troviamo anche: 1. Orario multiperiodale; 2. Flessibilità nella distribuzione orario di lavoro; 3. Clausole elastiche e flessibili per i lavoratori a tempo parziale; Da applicarsi a livello individuale o collettivo? IMPORTANTE: A CHE LIVELLO SI CONCORDANO? COLLETTIVO O INDIVIDUALE? 84
85 Gli strumenti ordinari di flessibilità: ALTRI STRUMENTI Riduzione della retribuzione intesa come riduzione dei superminimi? Ridistribuzione mansioni e livelli di inquadramento. Trasformazioni dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale? Riduzioni orario stabili o transitorie? Distacchi? Trasferimenti? Deroghe al 2103?? 85
86 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del MODIFICATE LE PROCEDURE: Con gli accordi quadro, stipulati in sede regionale, sono individuate, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, le priorità di intervento in sede territoriale. PERO VIENE RIDOTTO IL RUOLO DELLE REGIONI/PROVINCE Allo scopo di assicurare la verifica preventiva delle compatibilità finanziarie, le Regioni comunicano prontamente all'inps, con le modalità definite dall'istituto, gli accordi per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga stipulati presso le proprie sedi o ad esse comunque inviati prontamente 86
87 Cassa integrazione guadagni in deroga Decreto del MODIFICATE LE PROCEDURE: L'azienda presenta, in via telematica, all'inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di Cig in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. 87
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