Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

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1 Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l estensione di reti esistenti alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 oggetto e finalità art. 2 definizioni art. 3 requisiti dei beneficiari art. 4 cumulabilità con altri contributi pubblici art. 5 ammontare dei contributi art. 6 spese ammissibili CAPO II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI art. 7 presentazione delle domande art. 8 istruttoria delle domande art. 9 graduatoria delle domande art. 10 concessione ed erogazione art. 11 varianti al progetto art. 12 termini e proroghe art. 13 rendicontazione art. 14 decadenza CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 15 controlli art. 16 norma transitoria art. 17 modifica della modulistica art. 18 rinvio art. 19 rinvio dinamico art. 20 entrata in vigore

2 Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione ai Comuni e alle Unioni territoriali intercomunali (Unioni), di contributi in conto capitale e a fondo perduto per la realizzazione o il potenziamento di centraline a biomasse legnose, nonché per la realizzazione o l'estensione delle relative reti di teleriscaldamento, ai sensi dell articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), al fine di promuovere l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, secondo le priorità e le misure individuate dal Piano energetico regionale (PER), previsto dall articolo 5, comma 4, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti). 2. Ai sensi del comma 1, sono finanziabili i seguenti interventi: a) la realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse; b) l estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti; c) il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonché la realizzazione o ampliamento delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti; d) l installazione di centraline a biomasse, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti; e) la progettazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d). art. 2 definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) centralina a biomassa: caldaia, alimentata in maniera manuale o automatica, con biomasse combustibili, il cui calore prodotto viene ceduto ad un fluido termo-vettore che, a sua volta, lo cede all utenza ed all ambiente, compresi tutti i componenti necessari al corretto funzionamento; b) biomasse: combustibili indicati dalla parte quinta, allegato X, parte II, sezione 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); c) teleriscaldamento: la distribuzione di energia termica in forma di fluido termovettore da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento/raffrescamento di spazi e per la fornitura di acqua calda sanitaria; d) rete di teleriscaldamento: qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria; e) tecnico abilitato: soggetto iscritto agli specifici ordini e collegi professionali e abilitato, ai sensi della legislazione vigente, alla progettazione di edifici e impianti; f) telecontrollo: sistema hardware e software utilizzato per il monitoraggio e la raccolta di dati, anche mediante dispositivi territorialmente distanti dall impianto, dotato di sistema di allarme in caso di emergenza; g) allacciamento: tratto di tubazione che dalla rete primaria raggiunge lo scambiatore di calore da collocare a servizio dell edificio, compresa la componentistica necessaria al suo corretto funzionamento.

3 art. 3 requisiti dei beneficiari 1. Possono presentare domanda di contributo: a) i Comuni; b) le Unioni per sé stesse e in nome e per conto dei singoli Comuni di cui al punto a). 2. Per ciascuna delle tipologie di intervento di cui all articolo 1, comma 2, i richiedenti possono presentare una sola domanda di contributo relativa ad un solo intervento identificato da un codice unico di progetto (CUP). art. 4 cumulabilità con altri contributi pubblici 1. Il cumulo dei contributi è ammissibile a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti non superi la spesa totale dell intervento oggetto della domanda di contributo. art. 5 ammontare dei contributi 1. Il contributo è assegnato nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate sul bilancio regionale. 2. Il contributo è concesso nella misura del 70 per cento della spesa ammissibile, entro i seguenti limiti massimi, escluse le spese di progettazione: a) euro , per l esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera a); b) euro , per l esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera b); c) euro , per l esecuzione dei lavori relativi agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettere c) e d). 3. Le spese di progettazione di cui all articolo 1, comma 2, lettera e), sono ammesse a contributo al 100 per cento. 4. Non sono ammessi a contributo gli interventi la cui spesa ammissibile risulti inferiore a euro. art. 6 spese ammissibili 1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute, relative alle seguenti voci: a) opere, forniture e materiali, necessari all esecuzione dell intervento, nonché oneri per la sicurezza; b) installazione e posa in opera di forniture e materiali; c) opere edili, solo se strettamente connesse alla tipologia di intervento e inserite nel quadro economico dell opera; d) progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva, riferite all intervento oggetto della domanda di contributo; e) spese tecniche generali e di collaudo ai sensi dell articolo 56, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici); f) accantonamenti di legge, imprevisti, fondo incentivante e spese di gara; g) l IVA definitivamente sostenuta dal beneficiario, nella misura in cui non sia recuperabile. 2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono: a) essere indicate nella domanda di contributo; b) essere riferite ad un intervento i cui lavori siano iniziati successivamente alla presentazione della domanda; c) essere connesse all intervento finanziato; d) essere intestate all'ente proponente;

4 e) essere conformi alla normativa nazionale e regionale; f) essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili, aventi forza probante equivalente e di data successiva a quella di presentazione della domanda; g) non essere già state rendicontate in altre pratiche contributive. 3. Non sono ammissibili a contributo le spese relative: a) all'acquisto di terreni o di edifici, funzionali agli interventi da attuare, nonché quelle connesse all'acquisto medesimo; b) all'acquisto di beni usati; c) alla manutenzione ordinaria; d) ai contributi in natura; e) le spese riconducibili ad interventi diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 2; f) le spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di altre misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4. Capo II - DISPOSIZIONI PROCEDURALI art. 7 presentazione della domanda 1. Le domande di contributo sono inoltrate, a pena di inammissibilità, secondo il modello di cui all allegato A: a) dalle ore del 15 gennaio alle ore del 31 marzo di ogni anno. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Per motivate esigenze, le date potranno essere modificate con decreto del Direttore del servizio competente, almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione; b) per via telematica, esclusivamente tramite il sistema FEGC (Front end generalizzato contributivo) disponibile sul sito istituzionale della Regione, utilizzando le Linee guida per la compilazione della domanda on line, disponibili sul sito istituzionale stesso; c) dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto autorizzato, previa autenticazione con una delle modalità previste dall articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale, secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui alla lettera b). La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all atto della convalida finale. 2. Le domande di contributo sono corredate dalla seguente documentazione: a) copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenuta nella domanda; b) copia del provvedimento con cui l'ente richiedente si impegna: 1) a cofinanziare la spesa non coperta dal contributo; 2) a realizzare l opera oggetto del contributo; c) studio di fattibilità dell'intervento contenente le seguenti informazioni minime: 1) relazione tecnico illustrativa con l identificazione dello stato di fatto e l identificazione dello stato di progetto; 2) quadro economico della spesa; 3) cronoprogramma.

5 d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione degli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c): 1) dichiarazione di un tecnico abilitato circa la compatibilità dell intervento oggetto della domanda di contributo, con le opere esistenti; 2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere esistenti. art. 8 istruttoria delle domande 1. Il Servizio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l accesso al contributo, nonché la completezza della relativa domanda. 2. Al momento della presentazione della domanda, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità: a) la correttezza e la completezza formale della domanda ai sensi del presente regolamento; b) l'intervento non deve essere stato avviato, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000; c) il bene oggetto dell'intervento e il sedime sul quale il medesimo insiste, devono essere nella disponibilità del richiedente; d) il rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilità dei contributi. 3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l incombente, un termine non superiore a quindici giorni, ai sensi dell articolo 7, comma 1 della legge regionale 7/ Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 3 non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della stessa, dandone comunicazione all ente richiedente. art. 9 graduatoria delle domande 1. I contributi sono assegnati nella misura prevista all articolo 5 con il procedimento a graduatoria e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, con le priorità indicate al comma Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo, si applica il seguente ordine di priorità decrescente: a) le domande relative agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera a); b) le domande relative agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera b); c) le domande relative agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera c); d) le domande relative agli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettera d). 3. Ai fini della graduatoria delle domande relative a ciascuna tipologia di intervento di cui al comma 2, la priorità è attribuita sulla base della data e dell ora di inoltro telematico della domanda, tramite il sistema di gestione on line delle domande FEGC. 4. Al termine delle verifiche istruttorie, sono approvati: a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo; b) l elenco delle domande non ammissibili a contributo; c) l'elenco delle domande finanziate in base alle risorse disponibili. 5. La graduatoria scade il 31 dicembre dell anno successivo a quello in cui è stata approvata. 6. Le domande utilmente collocate in graduatoria, ma non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili nell anno di approvazione della stessa, sono considerate prioritarie ai fini dell'assegnazione delle eventuali risorse stanziate nell anno successivo. 7. La domanda utilmente collocata in graduatoria ma non totalmente finanziabile a causa

6 dell insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che l Ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile dell istruttoria, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio comunale, della spesa eccedente tale contributo. 8. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 7, le relative disposizioni si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva. 9. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo, il Comune beneficiario trasmette al Servizio competente, la dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata. 10. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9, il responsabile del procedimento dispone il rigetto della domanda di contributo, dandone comunicazione all'ente richiedente. art. 10 concessione ed erogazione 1. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 2. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista dall articolo 7, comma 2, nonché della dichiarazione di accettazione del contributo di cui all'articolo 9, commi 7 e L erogazione del contributo è disposta ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002; 4. L erogazione del saldo avverrà previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori. art. 11 varianti al progetto 1. I beneficiari dei contributi possono apportare varianti al progetto dell'intervento finanziato, a condizione di mantenerne la finalità per la quale è stato assegnato il contributo, fermo restando che le eventuali maggiori spese conseguenti a tali varianti non potranno essere coperte da incrementi del contributo concesso. art. 12 termini e proroghe 1. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento devono essere conclusi entro i tre anni successivi alla data del decreto di concessione del contributo salvo proroghe di cui al comma Il termine di conclusione degli interventi è attestato dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. 3. L'istanza motivata di proroga del termine di ultimazione dei lavori o del termine di rendicontazione della spesa è presentata al Servizio competente, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine. La proroga può essere concessa una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi per il termine di ultimazione dei lavori e di sei mesi per il termine di rendicontazione della spesa. art. 13 rendicontazione 1. Ai fini della rendicontazione della spesa gli enti beneficiari presentano al Servizio competente, entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, che comunque non potrà superare i dodici mesi dalla data di rilascio del certificato di ultimazione dei lavori relativi all'intervento finanziato, la seguente documentazione: a) la dichiarazione di cui all articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, attestante che l attività, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni

7 eventualmente poste nel decreto di concessione e con indicazione della spesa totale sostenuta dall Ente; b) il certificato di regolare esecuzione o di collaudo ed il relativo provvedimento con cui l Ente lo ha approvato; 2. Il contributo concesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa rendicontata ritenuta ammissibile, a condizione che siano stati raggiunti gli obiettivi e le finalità del progetto finanziato e sia stata, comunque, conseguita la funzionalità dell intervento realizzato. art. 14 decadenza 1. Il beneficiario decade dal contributo nei seguenti casi: a) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dai decreti di concessione del contributo e di proroga dei termini; b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità del progetto finanziato. 2. La decadenza dal contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate, ai sensi della legge regionale 7/2000. CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI art. 15 controlli 1. L Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell articolo 42, comma 3 della legge regionale 7/2000. art. 16 norma transitoria 1. Per l anno 2017, le domande di contributo sono presentate dal trentesimo ed entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente regolamento. Qualora uno dei termini scada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. art. 17 modifica della modulistica 1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore del Servizio competente. art. 18 rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alle leggi regionali 7/2000 e 14/2002 e alle altre leggi vigenti in materia. art. 19 rinvio dinamico 1. Il rinvio a leggi e regolamenti richiamati nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. art. 20 entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8 Allegato A (riferito all'articolo 7) OGGETTO: domanda per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l installazione o il potenziamento di centraline a biomassa, per la realizzazione o l'estensione delle relative reti di teleriscaldamento alimentate da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa. Il/la sottoscritto/a nato/a il codice fiscale personale residente a via n. in qualità di del COMUNE di con sede legale in via n. numero partita I.V.A. codice fiscale oppure dell Unione con sede legale in via n. numero partita I.V.A. codice fiscale (barrare la casella che interessa) per il proprio Ente; CHIEDE in nome e per conto del Comune di ai sensi dell'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) e del decreto del Presidente della Regione n. 0 /Pres. del 2017 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, commi da 11 a 17 della legge regionale del 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per l installazione di centraline a biomasse e per il potenziamento di quelle esistenti, nonché per la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, o per l estensione di reti esistenti alimentate

9 da centraline a biomassa o per la realizzazione di nuovi allacciamenti a reti alimentate da centraline a biomassa), di seguito "Regolamento", di essere ammesso al finanziamento per il seguente intervento, illustrato nella documentazione allegata e facente parte integrante della presente domanda: (barrare la casella che interessa) la realizzazione di nuovi allacciamenti su reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del Regolamento; l estensione di reti di teleriscaldamento esistenti alimentate da centraline a biomasse, compresi i nuovi allacciamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del Regolamento; il potenziamento di centraline a biomasse esistenti, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) del Regolamento; l installazione di centraline a biomasse, nonché la realizzazione delle relative reti di teleriscaldamento, compresi i nuovi allacciamenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) del Regolamento; la progettazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del Regolamento. per i seguenti importi delle voci di spesa indicate nell articolo 6, comma 1 del Regolamento: I. articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e), f) e g), pari a euro a. (euro / ) II. articolo 6, comma 1, lettera d), pari a euro a. (euro / ) per un importo complessivo (somma di I. + II.) dell intervento pari a euro (euro / ) dichiara che l IVA (barrare la casella che interessa): rappresenta un effettivo costo per l Ente beneficiario; NON rappresenta un effettivo costo per l Ente beneficiario; consapevole di quanto previsto dall articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sulla responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace e di falsa attestazione e dall articolo 75 del citato DPR 445/2000, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, DICHIARA 1. che il bene oggetto dell'intervento indicato nella presente domanda e il sedime sul quale il medesimo insiste, sono nella disponibilità dell'ente richiedente; 2. che l intervento oggetto della stessa, non è stato avviato;

10 3. il rispetto delle disposizioni relative alla cumulabilità dei contributi di cui all'articolo 4 del Regolamento; SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella presente domanda, intervenuta successivamente alla presentazione della stessa; AUTORIZZA il Servizio competente, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), a trattare i dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Luogo e data Firma del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato ALLEGA ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento a) copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante o altro soggetto autorizzato, ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), contenuta nella presente domanda; b) copia del provvedimento con il quale l'ente richiedente, si impegna: 1) a cofinanziare la spesa relativa all'opera, non coperta dal contributo; 2) a realizzare l opera oggetto del contributo; c) studio di fattibilità dell'intervento oggetto della presente domanda, contenente le seguenti informazioni minime: 1) relazione tecnico illustrativa con l identificazione dello stato di fatto e l identificazione dello stato di progetto; 2) quadro economico della spesa; 3) cronoprogramma; d) nel caso in cui il progetto riguardi la realizzazione degli interventi di cui all articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) del Regolamento: 1) dichiarazione di un tecnico abilitato circa la compatibilità dell intervento oggetto della domanda di contributo, con le opere esistenti; 2) copia del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere esistenti.

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