DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. dei Centri di Servizio Sociale LORO SEDI

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1 , )DULARIO G.G... U ca ~S~ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA MOD.33 Segreteria - Coordinamento Roma, ~ 7 MRG ~ot. n.~db~6/3-~9~ Ai Signori Provveditori Regionali dell'amministrazione Penitenziaria LORO SEDI Ai Signori Direttori degli Istituti Penitenziari LORO SEDI e, p.c.: Ai Signori Direttori dei Centri di Servizio Sociale LORO SEDI Trasmetto per pronta, doverosa e scrupolosa applicazione la circolare n.13l /93 dell's.4.l993 in materia di traduzioni di soggetti in condizioni" di restrizione della libertà personale Applicazione dell'art. 42-bis L. 26 luglio 1975, n.354 (aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n.492), emanata dall'on Ministro di Grazia e Giustizia. IL VICE DIRETTORE GENERALE

2 r----"":"":"::-----,,ur MOD.72 ~. ".ULA'UO.' " 1" APR N '~""". DIREZIONE GEURl\T& DEGLI NPARI finali DELLE GRAZIE E DEL CASII.! MIO Ufficio IOA.P. Prot. n /93 Roma, 8 aprile 1993 Circo n Ai Signori Presidenti delle Corti di Appello - Ai Signori Procw:atori Generali presso le Corti di Appello - Al Signor Direttore Generale del Dipartimento dell'amqinistrazione Penitenziaria LORO SEDI OGGET'l'Or Trad,uzioni di soggetti in condizioni di restrizione della ~iberta' personale Applicazione dell'art. 42-RiA L: 26 luglio 1975, n. 354 (aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n. 492). 1. Le previsioni dell'art. 42-~ L. 26 luglio 1975, n. l I traduzione 354, quale aggiunto dall'art. 2 L. 12 dicembre 1992, n 492, sono state introdotte nell'ordinamento penitenziario per meglio disciplinare le modalita' di di soggetti detenuti, internati, fermati,

3 arrestati o comunque in condizioni restrittive della liberta' personale, al fine di tutelare piu' efficacemente l'inviolabile diritto di ciascun individuo al rispetto della propria dignita' e della propria riservatezza. Ad evitare che, in una materia di tale rilievo, possano verificarsi incertezze e difformita' nell'applicazione della nuova disciplina, ritengo doveroso formulare qui di seguito alcune indicazioni. 2. Poiche' lo scopo della nuova normativa non e' quello di disciplinare innovativamente il "servizio di traduzione", quanto, piuttosto, di renderne le modalita' attuative piu' rispettose dei diritti umani, deve escludersi che l'art.- 42 della L. 354/1975 abbia voluto attribuire all'autorita' giudiziaria o alla direzione penitenziaria l'organizzazione delle traduzioc'\i, spogliandone cosi' la forza di polizia che di esse e' incaricata. Ne consegue che le modalita' delle traduzioni in forma individuale o collettiva continuano a essere

4 stabilite dalla forza di polizia che espleta il servizio. ALI 'autorita, giudiziaria o alla direzione penitenziaria spetta solo segnalare, nel momento in cui si dispone la traduzione, se ricorrono le condizioni di pericolosita' (personale o ambientale) che legittimerebbero l'uso delle manette nei confronti del detenuto o dell'internato da tradurre ove la relativa traduzione fosse effettuata in forma individuale. La disposizione contenuta nell'art. 42 bis L. 354/1975 si spiega con l'esigenza di affidare la valutazione del pericolo di una traduzione senza manette alle autorita' in possesso di effettivi elementi di giudizio. 3. E' indubbio, peraltro, che la nuova normativa, proprio per la ratio che la ispira, impone a chi esegue la traduzione di operare in modo che l'attivita' di accompagnamento coattivo non sia, ne' appaia degradante o lesiva della dignita' della persona umana. Occorre evitare che si debba assistere alla divulgazione,

5 soprattutto attraverso il mezzo televisivo, di scene raffiguranti imputati o :'indagati" in manette letteralmente aggrediti da fotografi ed operatori televisivi in occasione della loro traduzione negli istituti penitenziari o nelle aule di giustizia. Al riguardo, va richiamata l'attenzione degli organi responsabili della vigilanza e della custodia delle persone fermate, arrestate o comunque detenute affinche' nel corso delle traduzioni provvedano alla scrupolosa osservanza delle previsioni del quarto comma dell'art. 42-bis L. 354/1975, adottando, anche per non incorrere in condotte costituenti illecito disciplinare, ogni opportuna cautela finalizzata a proteggere i soggetti tradotti dalla curiosita' del pubblico e da ogni specie di pubblicita', evitando ad essi inutili disagi. 4. La necessita' di evitare alle persone da tradurre inutili disagi si collega al principio generale, costituzionalmente garantito, secondo il quale non e' consentito il ricorso a mezzi di coercizione non

6 . giustificati o non necessari nei confronti di persone sottoposte a restrizione della liberta'. Poiche' l'art. 42-bis L. 354/1992, al comma sesto, prevede l'uso obbligatorio delle manette nelle traduzioni collettive escludendo, salve opposte indicazioni dell'autorita' competente, tale uso nelle traduzioni individuali, e' auspicabile che non si ricorra alle traduzioni collettive quando la traduzione individuale sia praticabile senza aggravi organizzativi e non accresca i pericoli per la sicurezza e l'ordine. ~ riguardo va sottolineata l'opportunita' che il coattivo accompagnamento dai luoghi di accoglienza extracarcerari, siti all'interno o in prossimita' degli uffici giudiziari, ai locali di udienza e viceversa avvenga mediante traduzione individuale, salvo che non si tratti della traduzione di piu' imputati-detenuti per uno stesso processo. L'autorita' giudiziaria, che ha disposto la traduzione, avra' cura di concordare, con gli organi a questa preposti, le modalita' idonee a evitare che,

7 durant~ i trasferimenti fino all'aula di udienza possano verificarsi episodi atti a ledere la dignita' della persona tradotta o a turbare la serenita' del giudizio. 5. Nelle traduzioni collettive di detenuti o internati, e' obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con separato decreto ministeriale. Peraltro sino a quando le forze di polizia preposte al servizio di traduzione non saranno fornite di tale tipo di manette, le traduzioni collettive potranno essere compiute utilizzando i mezzi di coercizione a modulo multiplo gia' in loro dotazione, dovendosi escludere che, con il prevedere l'uso di manette modulari multiple "dei tipi definiti con decreto ministeriale", la nuova legge abbia voluto implicitamente abrogare, per il periodo di tempo necessario alla- definizione e all'approvvigionamento della specifica tipologia di manette, ogni altra disposizione che regola le modalita' di traduzione. 6. Nelle traduzioni individuali, l'uso delle manette e'.

8 :.;::,==~~--: _.. -- vietato, salvo che non sia diversamente stabilito dall'autorita' che effettua la traduzione dell'arrestato o del fermato su iniziativa aella polizia giudiziaria ovvero non sia diversamente prescritto dall'autorita' giudiziaria o penitenziaria che dispone la traduzione del detenuto o dell'internato. Al riguardo deve precisarsi che le traduzioni per motivi di giustizia vanno distinte da quelle per esigenze di istituto, motivi di salute, di studio o familiari. Solo in queste ultime ipotesi la direzione penitenziaria e' competente a dettare le prescrizioni previste dal quinto comma dell'art. 42-~ L. 3S4/1992~ Nelle ipotesi di traduzioni per motivi di giustizia, la competenza a dettare le prescrizioni e', invece, sempre dell'autorita' giudiziaria che dispone la traduzione (O della stessa autorita' di polizia operante se si tratta di procedere all'accompagnamento coattivo di arrestati in flagranza o fermati su iniziativa della polizia giudiziaria). Nel valutare la pericolosita' del soggetto, il pericolo di fuga e l'esistenza di circostanze di

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