LA BANKING UNION. Diritto delle Banche e dei Mercati Finanziari. Anno Accademico 2014/2015 PROF. FERDINANDO PARENTE.
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1 Scuola di Diritto Scuola di Economia e Management Diritto delle Banche e dei Anno Accademico 2014/2015 LA BANKING UNION PROF. FERDINANDO PARENTE versione 6 maggio 2015
2 Agenda! LA CRISI: OCCASIONE DI ANALISI E FATTORE PROPULSIVO VERSO LA BANKING UNION! GLI OBIETTIVI FONDAMENTALI DELL UNIONE BANCARIA! I TRE PILASTRI DELLA BANKING UNION! IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM " Ripartizione dei compiti tra BCE e Autorità Nazionali Competenti " I principi in materia di vigilanza " Il funzionamento dell MVU # Il processo decisionale nell ambito dell MVU # La struttura organizzativa dell MVU I gruppi di vigilanza congiunti (Joint Supervisory Teams) Il ciclo di vigilanza * Politiche di vigilanza * Metodologie e standard di vigilanza * Il processo di revisione e valutazione prudenziale * L analisi dei rischi 2
3 Agenda " L MVU quale componente dell architettura di vigilanza europea e mondiale # L UE e la cooperazione internazionale # Protocolli di intesa con paesi non appartenenti all UE " L esercizio della Vigilanza nell MVU # Le procedure comuni. Principi chiave Concessione di autorizzazioni e acquisizione di partecipazioni qualificate Revoca delle autorizzazioni # Vigilanza degli enti significativi Procedure per domande, richieste e notifiche Altre procedure e attività # Vigilanza degli enti meno significativi " Il Manuale di vigilanza della BCE " La guida alla vigilanza Bancaria " Le modifiche organizzative della Banca d Italia nella prospettiva del sistema di vigilanza europeo 3
4 Agenda " Il Comprehensive Assessment: # Overview del Rapporto di Stabilità Finanziaria della Banca d Italia La metodologia Sintesi dei risultati per le banche italiane " Il seguito della valutazione approfondita " Le priorità del MVU per il 2015! IL SINGLE RESOLUTION MECHANISM (SRM) " Gli strumenti di risoluzione # Focus: il bail-in " Il Fondo di risoluzione unico! I DEPOSIT GUARANTEE SCHEMES (DGS) 4
5 La crisi: occasione di analisi e fattore propulsivo verso la Banking Union! L evoluzione del sistema dei controlli sulle banche in Europa è stata in larga parte determinata dalla lunga crisi economica e finanziaria che, innescata negli Stati Uniti nella seconda metà del 2007 dalla vicenda dei mutui subprime, è esplosa con il successivo default della Lehman Brothers, verificatosi il 15 settembre 2008, e ha rapidamente assunto dimensioni e durata comparabili alla Grande Depressione degli anni 30! La crisi ha fatto emergere tutte le criticità insite nel processo di unificazione europea evidenziando, per quanto attiene in particolare al campo dell integrazione bancaria e finanziaria, l inadeguatezza del modello della vigilanza armonizzata, introdotto, insieme al principio dell home country control, dalle direttive europee, che avevano iniziato a disciplinare il settore bancario a partire dalla fine degli anni 70! Tale modello, utilizzato per avviare il processo di integrazione finanziaria fra gli Stati nazionali e per aprire alla libera circolazione e alla concorrenza il mercato bancario europeo, pur avendo dato buona prova di sé nella fase iniziale, avvicinando sistemi bancari e ordinamenti giuridici molto distanti, ha mostrato nel tempo tutti i suoi limiti! La necessità di un suo superamento si è manifestata pienamente man mano che la libertà di movimento dei capitali e l adozione della moneta unica hanno accelerato l integrazione dei mercati finanziari europei. Ciò ha, infatti, determinato la nascita ovunque di imprese bancarie sovranazionali, le cui dimensioni travalicavano - e di molto - le effettive possibilità di controllo sia delle singole Autorità nazionali e dei Comitati delle Autorità Europee di Vigilanza sia dei collegi di supervisori degli intermediari cross border, rivelatisi alla prova dei fatti del tutto inadeguati ai loro compiti! In tale contesto, la crisi ha operato da catalizzatore, facendo esplodere tutte le contraddizioni che il processo di integrazione bancaria e finanziaria europea recava in sé ed evidenziando progressivamente l indifferibile esigenza di un superamento del modello della vigilanza nazionale armonizzata e la necessità di promuovere un modello europeo di vigilanza pienamente integrato 5
6 Gli obiettivi fondamentali dell Unione Bancaria! Negli anni recenti in diversi paesi europei si è creato un circolo vizioso in cui le difficoltà del mercato del credito e quelle del debito sovrano si sono alimentate a vicenda! In alcuni casi, la necessità di intervenire con risorse pubbliche per salvare le banche ha innescato una crisi sovrana. In altri l Italia è tra questi le debolezze delle finanze pubbliche e la bassa crescita si sono riflesse sul sistema bancario! Il primo obiettivo dell Unione bancaria risiede quindi nell esigenza di interrompere questo circolo vizioso, salvaguardare la stabilità finanziaria, rendere irreversibile il processo di integrazione monetaria! Altro obiettivo è quello di superare un assetto di supervisione su base nazionale, ormai obsoleto rispetto a intermediari cross-border e mercati integrati! Con l Unione bancaria si riducono, inoltre, le tendenze dei paesi a porre in essere misure protezionistiche (cosiddette di ring fencing) sul capitale e sulla liquidità dei gruppi bancari transnazionali e si favorisce l adeguata trasmissione degli impulsi di politica monetaria attraverso il canale del credito 6
7 I tre pilastri della Banking Union Il progetto per la realizzazione dell Unione Bancaria si fonda su tre pilastri! Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism SSM)! Meccanismo di risoluzione delle crisi unico (Single Resolution Mechanism SRM)! Sistema comune di garanzia dei depositi (Deposit Guarantee Schemes DGSs). BANKING UNION Single Supervisory Mechanism (SSM) Single Resolution Mechanism (SRM) Deposit Guarantee Schemes (DGSs) Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) Regolamento 575/2013/UE (CRR) (Pacchetto CRD IV) Regolamento (UE) 806/2014 (SRM) BRRD 2014/59/UE 7 Direttiva 2014/49/UE (DGS)
8 IL SINGLE SUPERVISORY MECHANISM (SSM) 8
9 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC! Il Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 sulle banche dell area dell euro è divenuto operativo il 4 novembre dello scorso anno! L MVU coniuga le forze della BCE e delle ANC: si fonda sulle competenze della BCE in materia di stabilità macroeconomica e finanziaria e sulle importanti e consolidate conoscenze e competenze delle ANC in merito alla vigilanza sugli enti creditizi delle rispettive giurisdizioni, tenendo conto delle loro peculiarità economiche, organizzative e culturali! Entrambe le parti dell MVU hanno un organico con personale apposito e altamente qualificato. La BCE e le ANC cooperano strettamente nell assolvimento dei loro compiti BCE! La BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi (circa 120 gruppi che rappresentano approssimativamente soggetti vigilati) con l assistenza delle ANC! L attività corrente di vigilanza sarà svolta da Gruppi di Vigilanza (GDV) che comprendono personale della BCE e delle ANC! La BCE si occupa anche di vigilanza di enti e gruppi transfrontalieri come autorità di vigilanza del paese di origine o come autorità di vigilanza del paese ospitante in collegi delle autorità di vigilanza ANC! Le ANC continuano a condurre l attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi (circa soggetti), sotto la supervisione della BCE! La BCE può anche assumere la vigilanza diretta di enti meno significativi qualora sia necessario per assicurare l applicazione coerente di standard di vigilanza elevati 9
10 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC 10
11 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI COME SIGNIFICANT O LESS SIGNIFICANT! Un Ente creditizio è considerato significativo se soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni: " il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR o, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di EUR, supera il 20% del PIL nazionale " è uno de tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro " riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità " il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di EUR e il rapporto tra le attività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le attività totali è superiore al 20% o il rapporto tra le passività transfrontaliere in più di un altro Stato membro partecipante e le passività totali è superiore al 20%! Nonostante il rispetto dei suddetti criteri, l MVU può dichiarare un ente significativo per assicurare l applicazione coerente di standard di vigilanza di elevata qualità. La BCE o le ANC possono richiedere che vengano fornite (o nuovamente fornite) determinate informazioni per agevolare la decisione 11
12 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC CLASSIFICAZIONE DEGLI ENTI COME SIGNIFICANT O LESS SIGNIFICANT! La qualifica degli enti creditizi può variare in funzione della loro normale attività o a causa di eventi eccezionali (per esempio una fusione o un acquisizione)! Se un gruppo o un ente creditizio classificato come meno significativo soddisfa per la prima volta uno qualsiasi dei criteri pertinenti, viene dichiarato significativo e l ANC trasferisce la competenza di vigilanza diretta alla BCE! Per contro, un ente creditizio può cessare di essere significativo, nel qual caso la competenza di vigilanza viene rinviata alla/e ANC pertinente/i! In entrambi i casi, la BCE e la/le ANC coinvolta/e riesaminano e discutono attentamente la questione e, salvo circostanze particolari, pianificano e attuano il trasferimento delle competenze di vigilanza così da permettere una vigilanza continuativa ed efficace 12
13 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC Classificazione degli enti come significant o less significant! Per impedire un alternanza rapida o ripetuta delle competenze di vigilanza tra le ANC e la BCE (per esempio se le attività di un ente creditizio fluttuano intorno ai 30 miliardi di EUR), nella classificazione interviene un meccanismo di moderazione: mentre la variazione di qualifica da soggetto meno significativo a soggetto significativo si determina se viene soddisfatto un solo criterio in un anno qualsiasi, un gruppo o un ente creditizio significativo potrà essere riclassificato come meno significativo soltanto se i criteri pertinenti non vengono soddisfatti per tre anni civili consecutivi! Gli enti vengono informati immediatamente della decisione dell MVU di trasferire le competenze di vigilanza dall ANC alla BCE o viceversa: prima dell adozione della decisione, la BCE fornisce all ente l opportunità di presentare osservazioni scritte! Nel corso della transizione, gli enti ricevono aggiornamenti periodici, se necessario, e vengono presentati al loro nuovo gruppo di vigilanza! Una volta completata la transizione, viene organizzata una riunione formale di trasferimento delle competenze per i rappresentanti dell ente sottoposto a vigilanza e delle autorità di vigilanza uscente e subentrante 13
14 Ripartizione dei compiti tra la BCE e le ANC 14
15 Principi in materia di vigilanza 1 Impiego delle migliori prassi! Nell assolvimento della sua missione, l MVU si adopera costantemente per mantenere gli standard più elevati e garantire una vigilanza coerente, prendendo come riferimento le norme e le migliori prassi internazionali! La versione rivista dei Principi fondamentali per un efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea e le norme dell ABE costituiscono una solida base per la regolamentazione, la vigilanza, la governance e la gestione del rischio del settore bancario! L approccio dell MVU si basa 9 principi fondamentali, che ispirano tutte le azioni a livello della BCE o accentrato e a livello nazionale e che sono essenziali per un efficace funzionamento del sistema. Tali principi costituiscono il fondamento del lavoro dell MVU e guidano la BCE e le ANC nello svolgimento delle loro funzioni L MVU intende utilizzare le migliori prassi in termini di obiettivi, strumenti e poteri. Le metodologie sono soggette a un continuo processo di revisione, rispetto a parametri accettati a livello internazionale, al fine di verificare dove sia possibile apportare miglioramenti 2 Integrità e decentramento Tutti i partecipanti all MVU cooperano per ottenere risultati di qualità elevata in materia di vigilanza. Le procedure decentrate e uno scambio costante do informazioni tra la BCE e le ANC, se da un lato preservano l unità del sistema di vigilanza ed evitano la duplicazione, dall altro permettono all MVU di trarre vantaggio dalla maggiore vicinanza delle autorità di vigilanza nazionali agli enti creditizi vigilati 15
16 Principi in materia di vigilanza 3 Omogeneità nell ambito del MVU I principi e le procedure di vigilanza vengono applicati in maniera adeguatamente armonizzata per garantire la coerenza delle azioni di vigilanza, al fine di evitare disparità di trattamento e frammentazione. Questo principio è alla base dell MVU quale sistema di vigilanza unico 4 Coerenza con il mercato unico L MVU è aperto a tutti gli Stati membri dell UE la cui moneta non è l euro. Dato il suo ruolo centrale nell ambito dell MVU, la BCE contribuisce a rafforzare ulteriormente il processo di convergenza nel mercato unico riguardo ai compiti di vigilanza a essa conferiti dal regolamento sull MVU 5 Indipendenza e responsabilità I compiti di vigilanza vengono esercitati in modo indipendente. La vigilanza è anche soggetta a elevati standard di responsabilità democratica per assicurare la fiducia nell esercizio di tale funzione pubblica negli Stati partecipanti 6 Approccio basato sul rischio L approccio dell MVU alla vigilanza: " è basato sul rischio: tiene in considerazione sia l entità dei danni che il fallimento di un ente potrebbe arrecare alla stabilità finanziaria sia la possibilità che tale fallimento si verifichi " si fonda su approcci qualitativi e quantitativi e implica un giudizio e una valutazione critica prospettica 16
17 Principi in materia di vigilanza 7 Proporzionalità Le prassi di vigilanza dell MVU sono commisurate all importanza sistemica e al profilo di rischio degli enti creditizi sottoposti a vigilanza. L intensità della vigilanza varia, con una maggiore attenzione nei confronti dei gruppi sistemici più grandi e complessi e delle filiazioni più rilevanti all interno di un gruppo bancario significativo 8 Livelli adeguati di vigilanza per tutti gli enti creditizi L MVU adotta livelli minimi di vigilanza per tutti gli enti creditizi e assicura un adeguato livello di impegno con tutti gli enti significativi 9 Misure correttive efficaci e tempestive L MVU opera per assicurare la sicurezza e la solidità dei singoli enti creditizi nonché la stabilità del sistema finanziario europeo e dei sistemi finanziari degli Stati membri partecipanti. L approccio dell MVU alla vigilanza promuove un azione di vigilanza tempestiva e un monitoraggio approfondito della risposta di un ente creditizio 17
18 Il funzionamento dell MVU Il processo decisionale nell ambito dell MVU! Il processo decisionale nell ambito dell MVU coinvolge diversi organi " il Consiglio di vigilanza " il Consiglio direttivo " il Gruppo di mediazione " la Commissione amministrativa del riesame! Il Consiglio di vigilanza è formato dal Presidente e dal Vicepresidente, da quattro rappresentanti della BCE e da un rappresentante delle ANC in ogni Stato membro partecipante, solitamente un membro del vertice esecutivo della ANC pertinente incaricato della vigilanza bancaria! I progetti di decisione del Consiglio di vigilanza sono proposti sulla base di informazioni approfondite, obiettive e trasparenti, tenendo conto dell interesse dell UE nel suo complesso. Il Consiglio di vigilanza agisce in modo da garantire l indipendenza del proprio operato! Il Consiglio di vigilanza " pianifica e svolge i compiti di vigilanza dell MVU " intraprende le attività preparatorie " propone progetti di decisione per l adozione da parte del Consiglio direttivo della BCE 18
19 Il funzionamento dell MVU Il processo decisionale nell ambito dell MVU! Il Consiglio direttivo, principale organo decisionale della BCE, è composto dai membri del comitato esecutivo e dai governatori delle 19 banche centrali nazionali dell area dell euro! Il Consiglio direttivo adotta i progetti di decisione completi proposti dal Consiglio di vigilanza o solleva obiezioni in merito! Il processo decisionale si basa, infatti, su una procedura di non obiezione. Una decisione si considera adottata qualora il Consiglio direttivo non muova obiezioni a un progetto di decisione proposto dal Consiglio di vigilanza entro un termine stabilito non superiore a dieci giorni lavorativi! Il Gruppo di mediazione è composto da un rappresentante per ogni Stato membro partecipante, scelto tra i membri del Consiglio direttivo e del Consiglio di Vigilanza! La BCE ha costituito il Gruppo di mediazione al fine di separare i compiti di politica monetaria da quelli di vigilanza. Il Gruppo è preposto a risolvere le divergenze di parere riguardo a un obiezione del Consiglio direttivo a un progetto di decisione predisposto dal Consiglio di vigilanza 19
20 Il funzionamento dell MVU Il processo decisionale nell ambito dell MVU! La BCE ha istituito una Commissione amministrativa del riesame (Board of Review), che procederà al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dalla BCE nell esercizio dei suoi poteri di vigilanza! La Commissione è composta da cinque membri indipendenti che non fanno parte del personale della BCE né di un ANC! Qualsiasi persona fisica o soggetto vigilato può richiedere il riesame di una decisione della BCE, qualora ne sia il destinatario o lo riguardi direttamente e individualmente! La Commissione amministrativa del riesame può anche proporre al Consiglio direttivo di sospendere l esecuzione della decisione impugnata per la durata della procedura di riesame! Una richiesta di riesame di una decisione della BCE da parte della Commissione amministrativa del riesame non pregiudica il diritto di proporre un ricorso dinanzi la Corte di giustizia dell UE 20
21 Il funzionamento dell MVU Il processo decisionale nell ambito dell MVU Procedura di non obiezione 21
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