LE PROVE DELL ORIGINE PREFERENZIALE. Ufficio delle Dogane di Bergamo Area Gestione Tributi

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1 LE PROVE DELL ORIGINE PREFERENZIALE Ufficio delle Dogane di Bergamo Area Gestione Tributi Servizio Autorizzazioni e Regimi Doganali Responsabile: Dott.ssa Daniela Liberatori dogane.bergamo.tributi@agenziadogane.it Tel settembre 2013

2 Origine delle merci Origine non preferenziale: tutela il consumatore sull effettivo luogo di produzione del prodotto o dove lo stesso ha subito l ultima sostanziale trasformazione (art.24 Reg. CE 2913/92), indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce estera impiegata nella produzione. L apposizione in fattura della dicitura Made in Italy attesta che si tratta di merce che soddisfa le condizioni di cui al menzionato art.24 senza fornire alcuna informazione in merito all origine preferenziale. Origine preferenziale: consente di ridurre o eliminare i dazi nello scambio di merci tra i Paesi che hanno firmato i relativi accordi i quali riservano un trattamento preferenziale per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come originari.

3 Origine preferenziale Per accertare l origine preferenziale di una merce, al fine di determinare eventuali misure di politica commerciale (divieti) e di una tassazione specifica, è necessario prima classificarla secondo la tariffa doganale. L origine preferenziale viene utilizzata normalmente per fini doganali ed è stabilita nei protocolli di origine, il cui rispetto permette alle merci di beneficiare, nell ambito di accordi bilaterali, multilaterali o di concessioni unilaterali, di una riduzione o di un esenzione dei dazi nel paese importatore.

4 Paesi con i quali la UE ha stipulato accordi concernenti l'origine preferenziale Albania - Algeria Bosnia/Erzegovina Cile Corea del Sud Colombia - Croazia - Egitto - Giordania Marocco Islanda - Isole Faeroer - Israele Libano - Macedonia Messico - Montenegro Norvegia - Palestina (Cisgiordania e Striscia di Gaza) - Perù - Serbia - Svizzera - Tunisia - Turchia E possibile consultare gli accordi conclusi dall UE al seguente indirizzo: uties/rules_origin/preferential/article_779_en.htm

5 ORIGINE PREFERENZIALE Art. 27 Reg. CE n. 2913/1992 L Unione Europea ha instaurato con numerosi Paesi Terzi o Gruppi di Paesi relazioni commerciali preferenziali sulla base di specifici accordi, in virtù dei quali le merci originarie dei Paesi aderenti a tali accordi possono accedere al mercato comunitario, e viceversa, beneficiando della riduzione o anche della esenzione dei dazi. Ai fini dell ottenimento del trattamento preferenziale (Art.27 del Reg.CE n.2913/92), va presentato il documento attestante l origine delle merci e tale prova può consistere in una delle seguenti tipologie di documenti: l EUR1, l EUR-MED, la DICHIARAZIONE SU FATTURA e il FORM-A

6 PROVE DELL ORIGINE PREFERENZIALE ACCORDI BILATERALI: 1-Certificato di circolazione EUR 1: è previsto per i Paesi legati da accordi preferenziali; 2-certificato di circolazione EUR-MED: è previsto nell ambito paneuromediterraneo (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria) ; 3-dichiarazione di origine su fattura rilasciata dall esportatore per merci il cui valore non superi ; 4-dichiarazione di origine su fattura, senza limiti di valore, l esportatore può essere apporla solo dopo aver ottenuto l autorizzazione allo status di esportatore autorizzato dall Ufficio delle Dogane.

7 PROVE DELL ORIGINE PREFERENZIALE PREFERENZE UNILATERALI (SPG): - Certificato di origine FORM-A o apposita dichiarazione su fattura (All. 18 DAC) Il certificato di origine FORM-A è previsto per le importazioni provenienti dai paesi aderenti al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) a favore dei Paesi in Via di Sviluppo UNIONE DOGANALE UE/TURCHIA -Certificato EUR 1, dichiarazione su fattura ed esportatore autorizzato per i prodotti agricoli e siderurgici. Il certificato A.TR scorta gli altri prodotti (industriali) ma attesta unicamente la libera circolazione delle merci tra la Turchia e la U. E. (come merce in libera pratica), pertanto se nella U.E. esiste un dazio antidumping per un paese extracee, si deve accertare l origine della merce, scortata da A.TR turco, per una eventuale riscossione.

8 1)EUR 1 certificato di origine preferenziale per accordi bilaterali

9 1)EUR 1 Il CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR 1 Documenta l origine della merce sulla base delle regole d origine del relativo accordo - Viene rilasciato su domanda dell esportatore dalle autorità doganali del paese di esportazione - Ne è ammessa la presentazione ritardata - Si può richiedere un duplicato - Si può rilasciare a posteriori

10 Rilascio a posteriori certificato EUR 1 Il certificato di circolazione EUR 1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l esportazione dei prodotti cui si riferisce se: -non è stato rilasciato al momento dell esportazione; -viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che un certificato EUR 1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all importazione per motivi tecnici (non compilato correttamente) -il certificato rilasciato a posteriori deve riportare l indicazione RILASCIATO A POSTERIORI.

11 Rilascio duplicato certificato EUR 1 In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR 1 l esportatore può chiedere alle Autorità doganali che lo hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso. I duplicati così rilasciati devono recare la dicitura DUPLICATO Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR 1 originale, è valido a decorrere da tale data.

12 EUR 1 Gli EUR 1 hanno validità di 4 mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e devono essere presentati entro tale termine alle autorità del paese di importazione. Fanno eccezione gli EUR 1 emessi nell ambito degli accordi con il Cile, Messico, Sudafrica e Paesi ACP che hanno validità di 10 mesi PAESI ACP

13 2)EUR-MED certificato di origine preferenziale per accordi bi-multilaterali pan euro mediterranei

14 EUR-MED Il certificato Eur-Med viene utilizzato nell ambito degli scambi tra Paesi euromediterranei, si differenzia dall EUR 1 unicamente per le indicazioni che vengono riportate nel campo 7 osservazioni relativamente al cumulo paneuromediterraneo. Se non è stato applicato alcun cumulo con Paesi paneuromediterranei allora andrà selezionata la casella no cumulation applied (esempio: una materia prima del Marocco viene importata nella CE sarà accompagnati da certificati EUR-MED con indicazione no cumulation applied ) Se il cumulo è stato applicato va selezionata la relativa casella e va indicato accanto il nome dei Paesi coinvolti (esempio: se la materia prima originaria del Marocco viene lavorata nella UE per poi essere esportata in Norvegia nell EUR- MED andrà indicato cumulation applied with Marocco )

15 3)DICHIARAZIONE SU FATTURA Oltre al documento EUR 1, per le merci esportate dalla Comunità la prova dell'origine preferenziale può essere fornita, nei casi espressamente previsti dagli accordi di libero scambio, con una attestazione su fattura e tale dichiarazione può essere apposta da qualsiasi esportatore ma solo per esportazioni di valore fino a euro

16 DICHIARAZIONE SU FATTURA La dichiarazione su fattura deve essere così formulata: L esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale (1).. Luogo, data e firma dell esportatore versione inglese: The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin. (1)Indicazione obbligatoria dell origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla CM

17 4) DICHIARAZIONE SU FATTURA DELL ESPORTATORE AUTORIZZATO Per importi superiori a , la prova dell'origine preferenziale può essere fornita, oltre che dal documento EUR 1 (*) anche dalla dichiarazione su fattura emessa da un esportatore autorizzato, ovvero da un esportatore che ha ottenuto dall Agenzia delle Dogane l autorizzazione allo status di esportatore autorizzato * L EUR1 non è previsto nell accordo UE/Corea del Sud pertanto l unico modo per attestare l origine per esportazioni di importo superiore ad 6.ooo è ottenere la sopramenzionata autorizzazione. L accordo è consultabile sul sito: http//eur-lex.europea.eu/it/index.htm

18 DICHIARAZIONE SU FATTURA DELL ESPORTATORE AUTORIZZATO La dichiarazione su fattura dell esportatore autorizzato deve essere così formulata: L esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione n. IT/ /BG/13) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.(1) Luogo, data e firma dell esportatore(2) versione inglese: The exporter of the products covered by this document (customs authorization n. IT/.../BG/13) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin. (1)Indicazione obbligatoria dell origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante lasigla CM 2)Nei casi in cui l esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall obbligo della firma implica anche la dispensa dall obbligo di indicare il nome del firmatario.

19 Procedura per conseguire lo status di Esportatore Autorizzato L Agenzia delle Dogane con circolare n. 227/D/2000 ha stabilito la procedura da seguire per conseguire lo status di esportatore autorizzato. Per ottenere l autorizzazione allo status di esportatore autorizzato è necessario che la società presenti una domanda scritta all Ufficio delle Dogane competente per territorio, ossia all Ufficio delle Dogane dove la società ha la sede amministrativa (circolare 54/D/2004)

20 Su carta intestata della ditta richiedente Esportatore autorizzato - fac-simile domanda All Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Bergamo Area Gestione Tributi Servizio Autorizzazioni e Regimi Doganali Largo Belotti, BERGAMO Oggetto: Istanza rilascio autorizzazione per status di Esportatore autorizzato dichiarazione d origine su fattura. La ditta con sede legale in...e amministrativa in,(bg) via P.IVA/C.F....legalmente rappresentata da. in qualit{ di D IC H I A R A 1.di essere. (produttore e/o commerciante); 2.che le merci che vengono esportate con la procedura richiesta sono. (specificare esatta tipologia e TARIC); 3.di effettuare frequenti esportazioni. (indicare il numero delle esportazioni effettuate verso i paesi beneficiari degli accordi nei due anni precedenti a quello di presentazione dell istanza, in caso di esportazioni verso la Corea del Sud non è richiesta la frequenza pertanto è sufficiente indicare se sono state o meno effettuate esportazioni verso tale Paese); 4.di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare o già esportata (attraverso la contabilità materie, se produttore, o tramite i flussi commerciali normali, se trattasi di semplici commercianti); 5.di essere a conoscenza delle regole di origine applicabili e di trovarsi in possesso dei relativi documenti giustificativi 6.si impegna a rilasciare la dichiarazione su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove o gli elementi contabili al momento dell operazione. C H I E D E di essere autorizzata al rilascio della prova d origine mediante dichiarazione su fattura per le proprie merci esportate verso i seguenti Paesi: (elencare paesi interessati)

21 Chiede inoltre di avvalersi della facoltà dell esonero della firma manoscritta originale, e a tale proposito, il sottoscritto si assume la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta, o in alternativa Indica di seguito nell istanza i nominativi delle persone che sono abilitate a sottoscrivere tale dichiarazione (rappresentante legale e/o altri soggetti espressamente delegati *) A tale proposito l esportatore dichiara: - di assumersi la responsabilit{ totale, in caso di dichiarazioni di origine erronee o di cattivo uso dell autorizzazione, che possono comportare il ritiro dell autorizzazione stessa ; - di assumersi la responsabilit{ che la persona che rappresenta l impresa conosca le regole di origine per soddisfare la normativa in materia; - di impegnarsi a conservare qualsiasi documento giustificativo per un periodo di almeno 3 anni (5 anni per le esportazioni effettuate verso la Corea del Sud) a partire dalla data della dichiarazione; - di impegnarsi a presentare, in ogni momento, alle Dogane, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento dalle Autorità doganali. Luogo e data Firma Allegati: -autocertificazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale firmato dal legale rappresentate unitamente a copia di un suo documento valido di identità -*in caso di delega alla sottoscrizione della firma copia di un documento valido di identità delle persone abilitate alla sottoscrizione della dichiarazione. -elenco delle esportazioni effettuate negli ultimi due anni (tale elenco non va presentato in caso di esportazioni verso la Corea del Sud pertanto è sufficiente indicare semplicemente il numero al p.3 dell istanza) -ordine del cliente coreano (in caso di prima esportazione )

22 Procedura per l attribuzione dello status di esportatore autorizzato Dopo aver analizzato la pratica, l Ufficio delle Dogane predisporrà l effettuazione di un sopralluogo presso la sede amministrativa del richiedente al fine di verificare: la frequenza delle esportazioni (tale requisito non viene accertato per leesportazioni verso la Corea del Sud); che l esportatore sia in grado di fornire garanzie soddisfacenti per l accertamento del carattere originario dei prodotti*: conosca le regole dell origine e sia in grado, in ogni momento, di mostrare tutti i documenti giustificativi dell origine (dichiarazione dei fornitori, schede di lavorazione ecc..); che le scritture contabili, ovvero la contabilità materie per i produttori e la gestione dei flussi contabili per i commercianti, consentano una completa tracciabilità delle operazioni. * art. 90 e 117 c.1 del Reg.(CE) n.2454/93

23 DICHIARAZIONE SU FATTURA, ESPORTATORE AUTORIZZATO ED EUR1

24 DICHIARAZIONE SU FATTURA, ESPORTATORE AUTORIZZATO ED EUR1 Dichiarazione di origine preferenziale in fattura Status di esportatore autorizzato Certificazione EUR1 Possibilità di apporre una dichiarazione di origine preferenziale in fattura che, per importi inferiori a.6.000, non necessita di alcuna autorizzazione doganale Deve essere richiesto dalle aziende che intendano dichiarare l origine preferenziale su fattura per importi superiori ad.6000 Certificato di circolazione rilasciato dalle Autorità doganali del Paese esportatore Superati i limiti fissati dai singoli accordi, l esportatore che intenda dichiarare l origine preferenziale delle merci in fattura, deve essere espressamente autorizzato dall Autorit{ doganale Deve essere inoltrata apposita istanza all Agenzia delle Dogane competente per territorio Istruzioni al proprio doganalista di fiducia ( spedizioniere doganale ) di emettere il certificato

25 FORM-A SISTEMA DELLE PREFERENZE GENERALIZZATE (SPG) IN FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

26 FORM-A L Unione Europea nell ambito delle preferenze tariffarie previste per taluni prodotti originari di Paesi in via di sviluppo concede delle esenzioni o riduzioni daziarie all atto dell importazione nella UE. Tali agevolazioni daziarie sono concesse dietro presentazione in Dogana di un certificato Form-A che viene emesso nel Paese in via di sviluppo all atto della spedizione dei prodotti verso il territorio comunitario

27 FORM-A E rilasciato dall Autorit{ competente del paese fornitore osservando le regole di cooperazione amministrativa. Può essere rilasciato a posteriori e in caso di perdita può essere richiesto il duplicato. E prevista la richiesta di controllo a posteriori all autorit{ emittente in caso di dubbio o per sondaggio. Il certificato FORM A ha un periodo di validità di 10 mesi dalla data di rilascio.

28 PAESI SPG

29 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE L esportatore deve essere certo che la merce che intende esportare sia di origine preferenziale, pertanto se acquista un prodotto all interno del proprio paese o nella Comunità dovrà acquisire la prova di origine dal proprio fornitore, ossia dovrà avere una dichiarazione su fattura dello stesso o una dichiarazione a lungo termine, la cui strutture sono rispettivamente previste negli Allegati I e II del Regolamento CE n. 1617/2006

30 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

31 DICHIARAZIONE DEL FORNITORE La dichiarazione del fornitore è contemplata dal Reg. CE n. 1207/2001 (modificato dai Regolamenti CE n.1617/2006 e n.75/2008) Se è un fornitore abituale, ovvero invia regolarmente al medesimo acquirente merci aventi la stessa origine preferenziale può presentare una dichiarazione a lungo termine (non superiore ad un anno) Viene utilizzata per stabilire il carattere originario (Allegati I e II Reg.CE n.1617/2006) o non originario (Allegati I e II Reg.CE n.75/2008) e per specificare le materie utilizzate nella fabbricazione di un prodotto in uno o più paesi della UE La dichiarazione del fornitore, su domanda dell Ufficio Doganale, può essere oggetto di controllo relativamente alla sua veridicità ed autenticità

32 Dichiarazione del fornitore

33 Esempio di Dichiarazione del fornitore

34 Dichiarazione del fornitore a lungo termine

35 Esempio di Dichiarazione del fornitore a lungo termine

36 DICHIARAZIONE DI ORIGINE PREFERENZIALE DEL FORNITORE Dichiarazione di origine preferenziale del fornitore Dichiarazione di origine preferenziale a lungo termine Informazione Vincolante di Origine (I.V.O.) Il fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che le merci vendute per fornitura soddisfano le condizioni per essere definite di origine preferenziale Il fornitore dichiara che le merci fornite nell intero anno di riferimento soddisfano le condizioni di origine preferenziale. In caso di perdita di validità di tale dichiarazione si impegna ad informare immediatamente il proprio cliente Quando non si riesce ad individuare l origine preferenziale e/o non preferenziale di una merce è possibile richiedere tale parere all Agenzia delle Dogane che si esprimerà in maniera vincolante per il richiedente e per tutte le Dogane dell Unione Europea Il fac-simile di dichiarazione è previsto dall Allegato I del Reg. CE 1617/2006 Il fac-simile di dichiarazione è previsto dall Allegato II del Reg. CE 1617/2006 E necessario presentare apposita istanza all Agenzia delle Dogane Direzione Centrale tramite la Dogana competente per territorio

37 Certificato di circolazione A.TR Limitatamente all interscambio (import e/o export) con la Turchia viene emesso un certificato di circolazione denominato A.TR, con il quale si attesta che i prodotti sono stati immessi in libera pratica (hanno quindi già assolto il pagamento del dazio all atto della loro importazione nella UE o in Turchia) e permette nel Paese di destinazione (UE o Turchia stessa) di non pagare nuovamente i dazi doganali.

38 A.TR certificato di circolazione per merci in posizione comunitaria o turca

39 A.TR Quando un prodotto ricompreso nell unione doganale viene esportato dalla Comunità in Turchia, o viceversa, non per essere immesso in consumo, bensì per essere esportato in un altro paese Pan Euro Mediterraneo tal quale oppure in seguito a lavorazioni o a trasformazioni insufficienti, unitamente al certificato A.TR, che attesta unicamente la libera pratica, dovrà essere rilasciata la dichiarazione del fornitore in quanto l A.TR non documenta l origina ma certifica solamente la libera pratica del prodotto.

40 Controllo delle prove di origine Le autorità doganali dispongono di un termine per poter sottoporre le operazioni doganali ad un controllo a posteriori, anche mediante accesso presso la sede dell operatore economico interessato. Gli esportatori sono pertanto tenuti a conservare tutti i documenti che comprovano il carattere originario dei prodotti per i quali è stata rilasciata la dichiarazione su fattura per un periodo di 3 anni (5 anni per le esportazioni effettuate in Corea) a decorrere dall operazione e ad esibirli in caso di richiesta dell autorit{ doganale.

41 LA CONSERVAZIONE DELLE PROVE DI ORIGINE E LE SANZIONI Il fornitore che compila una dichiarazione è tenuto a conservare, per almeno tre anni, (5 anni per le esportazioni in Corea del Sud) tutte le prove documentali che attestano l'esattezza della dichiarazione rilasciata. L agenzia delle Dogane può disporre verifiche in materia di origine sia all atto dell espletamento delle formalità di importazione e/o esportazione sia a posteriori (fino ad un periodo massimo di tre anni). L Agenzia delle Dogane può disporre una verifica sui documenti comprovanti l origine delle merci per semplice sondaggio (verifica a campione).

42 MUTUA ASSISTENZA Per effetto della mutua assistenza doganale che intercorre tra le Dogane dei Paesi firmatari di accordi di origine preferenziale, può accadere che la verifica a carico dell esportatore italiano scaturisca da specifiche richieste di indagine avviate da Autorità doganali estere, come peraltro può facilmente verificarsi l ipotesi contraria (verifica sul fornitore extracomunitario per effetto di una richiesta da parte dell Agenzia delle Dogane italiana).

43 INF 4

44 Falsa dichiarazione Le sanzioni La presentazione in Dogana, all atto dell importazione da Paesi extracomunitari, di un certificato di origine preferenziale Eur1 o Form-A non veritiero comporta automaticamente l annullamento dei benefici daziari e la conseguente applicazione dei dazi pieni all importazione, oltre l applicazione delle sanzioni amministrative previste dall art. 303 del Testo Unico delle Leggi Doganali, che prevede sanzioni da 1 a 10 volte i diritti evasi.

45 Falsa dichiarazione Le sanzioni La presentazione all export di certificati Eur1 non veritieri, se accertati essere tali successivamente alla loro consegna in Dogana, comporta la segnalazione alla Procura della Repubblica dell esportatore italiano con l accusa di falsa dichiarazione di origine (art.517 del Codice Penale)

46 Riferimenti normativi - Art. 27 del Reg. CEE 2913/ Artt. 90 e 117 del Reg. (CE) 2454/1993 (DAC) - Reg.(CE) n. 1207/2001, come modificato dai Regg.ti (CE) n. 1617/2006 e n.75/ In ogni Accordo concluso dall UE con i Paesi Terzi è allegato un protocollo sull origine in cui è contenuta una norma dedicata alla figura dell esportatore autorizzato ( UE-Corea del Sud art.17 del relativo protocollo) L elenco degli accordi conclusi dall UE è consultabile sul sito dell Unione Europea al seguente indirizzo: origin/preferential/article_779_en.htm

47 Circolari e note dell Agenzia delle Dogane - circolare Agenzia delle Dogane n. 97/D del circolare Agenzia delle Dogane n. 227/D del circolare Agenzia delle Dogane n. 45/D del circolare Agenzia delle Dogane n. 54/D del circolare Agenzia delle Dogane n. 26/D del circolare Agenzia delle Dogane n. 44/D del circolare Agenzia delle Dogane n. 11/D del nota prot del Direzione Centrale GTRU - nota prot del Direzione Centrale GTRU

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