Position paper ABI 2010

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1 Position paper ABI sul documento di consultazione della Banca d Italia Disposizioni di vigilanza sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi Febbraio 2010 Pagina 1 di 32

2 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE In linea generale, si condivide l intenzione di armonizzare il quadro nazionale con la normativa comunitaria, aggiornandolo in relazione all evoluzione del contesto normativo ed operativo. La modifica delle disposizioni di vigilanza è, infatti, volta a contenere il rischio di immobilizzo dell attivo (con investimenti in partecipazioni e in immobili), a limitare l analisi e le discriminanti esercitate nell ambito delle acquisizioni delle partecipazioni di natura finanziaria (in banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative) alle sole operazioni di maggiore rilevanza, ad eliminare le disparità concorrenziali con gli intermediari esteri in materia di partecipazioni non finanziarie e ad introdurre opportune regole organizzative e di governo per ridurre i conflitti di interesse ed evitare possibili arbitraggi regolamentari. Nell ottica di fornire un contributo alla definizione della nuova disciplina, l ABI ritiene opportuno segnalare alcuni aspetti di criticità, dubbi interpretativi e proposte su specifici punti del documento in esame, tra cui: definizioni di partecipazione, di influenza notevole e di controllo; disposizioni sul limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili, sulle partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria e per recupero crediti, sulle partecipazioni in banche, in imprese finanziarie e in imprese assicurative; disposizioni sugli investimenti indiretti in equity e sulle regole organizzative e di governo societario, che potrebbero comportare difficoltà a garantire il rispetto alla piena conformità in quanto operativamente difficili da attuare (si veda, ad esempio, gli aspetti operativi in caso di investimenti indiretti in equity). Per le risposte al questionario (cfr. allegato 2 al documento di consultazione) relativo alla valutazione dell impatto della nuova regolamentazione si fa rinvio alle indicazioni che ciascuna banca riterrà di fornire alla Banca d Italia. Pagina 2 di 32

3 1. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE a) Definizioni Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Titolo I paragrafo 2. Definizioni (pag. 17) Oggetto Definizione Partecipazione di Osservazioni Con riferimento alla nozione di partecipazione, il documento di consultazione propone due ipotesi (alternative) da prendere come presupposto per l applicazione della disciplina: - ipotesi A Legame durevole, ovvero - ipotesi B Portafoglio bancario. Innanzitutto, l esigenza di un applicazione uniforme a livello europeo di tale disciplina rende necessario che le autorità di vigilanza convergano verso la stessa interpretazione delle definizioni della direttiva comunitaria 2006/48 che risulta, al momento, compatibile con entrambe le letture. Ciò posto, si esprime la preferenza per l ipotesi A in quanto più aderente alle finalità volte a limitare un eccessivo immobilizzo dell attivo delle banche. In tal senso appare più coerente che tale vincolo e i meccanismi che disciplinano il suo superamento si applichino solo per quei possessi azionari che risultano realmente/sostanzialmente immobilizzati. É, quindi, preferibile rivolgersi ad una definizione di partecipazione che tenga conto del legame durevole identificando in tale termine un elemento che assicuri una maggiore aderenza alle logiche sopra identificate. Sarebbe, inoltre, auspicabile che all interno della definizione di legame durevole si ritrovassero elementi similari e conformi a quelli utilizzati ai fini del bilancio per la qualifica dei possessi azionari quali partecipazioni. Pagina 3 di 32

4 Titolo I paragrafo 2. Definizioni (pag. 1) Titolo I paragrafo 2. Definizioni (pag. 18) Definizione Partecipazione Partecipazione qualificata di 2.a. L esclusione dalla definizione di partecipazione delle azioni o delle quote acquisite a titolo di pegno La definizione basata sul concetto di legame durevole (durable link), è più semplice da gestire tanto ai fini dell applicazione dei limiti operativi di possesso, quanto ai fini degli adempimenti di comunicazione o istanza di autorizzazione preventiva verso l autorità di vigilanza, essendo collegata all aggregato che forma oggetto di controlli continui nella gestione del portafoglio delle partecipazioni. Tale definizione è, infatti, utilizzata già ai fini di vigilanza, per le deduzioni delle partecipazioni finanziarie e assicurative rilevanti nella determinazione del patrimonio di vigilanza (come prescritto in modo vincolante dalla direttiva comunitaria). Si chiede conferma del fatto che la nuova definizione di partecipazione sia utilizzata come presupposto anche per le segnalazioni di vigilanza della procedura APE (Assetti Partecipativi Enti). In caso affermativo si renderà necessario rivedere termini e modalità per la rilevazione delle partecipazioni nella procedura APE, in particolare per quegli strumenti assimilati a partecipazioni quali gli strumenti finanziari ed i contratti derivati (quando effettuare la segnalazione, a che valori ecc). Nella definizione di partecipazione qualificata si chiede di chiarire le modalità di aggregazione delle diverse attività (es. azioni ordinarie e di risparmio, strumenti finanziari partecipativi) riferibili al medesimo emittente ed eventualmente presenti in diverse società del gruppo bancario, per le quali l investimento sia classificato in modo diverso (portafoglio di negoziazione/ bancario). Nel documento viene preso in considerazione il semplice possesso (e non la titolarità) di azioni o quote di un altra impresa. Inoltre, non sono più presenti le disposizioni (che nelle vigenti Istruzioni costituiscono un corollario al limite di separatezza) secondo cui non rilevano, a certe condizioni, le azioni possedute a garanzia dei prestiti (ossia in pegno), quando la banca rinunci al diritto di voto. Si pone perciò il dubbio di come debbano essere trattate, agli effetti del documento, le azioni (o le quote) che la banca (o il gruppo bancario) abbia in pegno (per lo più a garanzia di prestiti). L Autorità di vigilanza dovrebbe Pagina 4 di 32

5 chiarire che non rileva come partecipazione il possesso di azioni (o quote) a titolo di pegno (o, in subordine, che rileva il pegno di azioni solo se accompagnato dal diritto di voto in capo al creditore pignoratizio). Al limite, volendo accedere ad una estensione dei controlli sensibile anche al potere di voto connesso ad alcune situazioni di solo possesso dei titoli, dovrebbe essere chiarito che rileva come partecipazione il solo possesso (a qualunque titolo da parte della banca o del gruppo bancario) di azioni (o quote) che si sommi al diritto di voto in capo al possessore (come previsto nelle vigenti Istruzioni). Ne deriverebbe, pertanto, l esclusione dalla definizione di partecipazione il possesso di azioni o quote senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ed il possesso di azioni o quote a titolo di pegno in forza del quale il creditore non possa esercitare il diritto di voto nelle assemblee ordinarie (salvo il caso del default o di intervento del creditore relativamente ad operazioni sul capitale della società le cui azioni o quote sono oggetto di pegno). Par. 2 (pag. 19) Definizione influenza notevole di In aggiunta a quanto precede parrebbe utile che le nuove disposizioni recuperassero i chiarimenti presenti nelle definizioni della disciplina vigente, con specifico riguardo a partecipazioni in società immobiliari non strumentali, operazioni di pronti contro termine in cui sia previsto l obbligo di rivendita, operazioni di portage. Il documento di consultazione intende per influenza notevole il potere di condizionare la determinazione delle politiche finanziarie e operative di un impresa, pur senza averne il controllo 1. Tra le fattispecie in cui si presume la presenza di un influenza notevole, vengono indicate le circostanze in cui: i) la banca (o il gruppo bancario) è rappresentata nell organo amministrativo 1 Tale definizione rileva ai fini della determinazione di partecipazione qualificata e, quindi, dell assoggettamento della partecipazione stessa ai limiti quantitativi previsti dalla disciplina in parola. In base a quanto previsto nel documento di consultazione, una partecipazione viene definita qualificata, fra l altro, ove il possesso delle azioni o quote di un impresa comporti un influenza notevole sulla gestione dell impresa stessa. Pagina 5 di 32

6 dell impresa partecipata; ii) la banca (o il gruppo bancario) partecipa alle decisioni strategiche dell impresa partecipata, ad esempio, per quanto riguarda la distribuzione di dividendi e riserve; iii) tra la banca (o il gruppo bancario) e l impresa partecipata intercorrono transazioni rilevanti. Per quanto concerne in particolare l ipotesi sub (i), si rileva come la stessa attribuisca rilevanza alla mera "rappresentanza" della banca nel Consiglio di Amministrazione (CdA), che spesso si concretizza nella presenza di un consigliere di minoranza. Al riguardo, si ritiene che la presenza nel CdA dell impresa partecipata di un consigliere di minoranza in rappresentanza della banca non sia sufficiente di per sé a configurare un influenza notevole da parte della banca stessa su tale impresa (e, di conseguenza, una partecipazione qualificata). L esponente di minoranza del CdA, infatti, non ha il potere di indirizzo delle politiche e delle strategie finanziarie ed operative dell impresa partecipata, a meno che la rappresentanza non sia accompagnata da clausole a livello contrattuale o da accordi parasociali che configurino il suddetto potere. Pertanto, si propone di non considerare negli indici di presunzione dell influenza notevole la mera presenza nel CdA dell impresa di un consigliere di minoranza da parte della banca. Con riferimento all ipotesi sub (ii), si rileva come la stessa attribuisca rilevanza alle decisioni relative alla distribuzione di dividendi e riserve. Al riguardo, si ritiene che il fatto di partecipare - come soci di minoranza - all Assemblea chiamata a deliberare sulla distribuzione di dividendi e riserve non sia sufficiente di per sé a configurare un influenza notevole da parte della banca stessa su tale impresa (e, di conseguenza, una partecipazione qualificata). Pertanto, si propone di non considerare negli indici di presunzione Pagina 6 di 32

7 Par. 2 (pag 18) Partecipazione qualificata: controllo congiunto dell influenza notevole la mera partecipazione di un socio di minoranza alle decisioni relative alla distribuzione di dividendi e di riserve. Per quanto concerne infine l ipotesi sub (iii) si ritiene opportuno che venga fornita una definizione del termine transazioni rilevanti. Si chiede, infine, conferma che il possesso di una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale sia condizione necessaria e sufficiente per presumere influenza notevole solo per l applicazione dei limiti autorizzativi per l acquisizione in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative e non negli altri casi in cui si dovrà valutare l effettiva capacità di condizionare le politiche finanziarie e operative dell impresa (definizione generale della fattispecie). In base a quanto previsto nel documento di consultazione, una partecipazione è considerata qualificata anche nel caso in cui il possesso delle azioni comporti il controllo. Nell ambito della definizione di controllo, sono incluse anche le fattispecie di controllo congiunto in cui due o più soggetti, in base alle partecipazioni detenute e ad accordi, hanno la possibilità di esercitare un influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica di un impresa. Al riguardo, si ritiene che il solo controllo, diretto o indiretto, che dovrebbe essere preso in considerazione è quello di cui all art. 23 TUB, con esclusione del controllo congiunto. Ove ciò non fosse, sarebbero considerate partecipazioni indirette anche le partecipazioni detenute dalla partecipata diretta su cui la banca (o il gruppo bancario) non abbia il controllo ex art. 23 TUB, ma solo un controllo congiunto. Le situazioni di controllo congiunto potrebbero più coerentemente essere assoggettate ad un regime di vigilanza equivalente a quello delle situazioni di influenza notevole. In particolare, allo stato della disciplina europea, Pagina 7 di 32

8 sembrerebbe inopportuno estendere il regime di comunicazione ed autorizzazione delle partecipazioni e i limiti operativi anche alle partecipazioni (indirette) detenute da società controllate sulla base di un controllo congiunto. Fattispecie partecipazioni sub a-b-c. Prestiti obbligazionari convertibili Si segnala, altresì, che l estensione del concetto di controllo, ai fini della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche, anche ai casi di controllo congiunto (definizione finora adottata solo ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza), potrebbe ingenerare problemi nell identificazione del gruppo bancario di appartenenza del soggetto controllato congiuntamente. Per effetto dell ampliamento della definizione di partecipazione come stabilito dalla delibera CICR 276/ in base al documento proposto rientrerebbero nella definizione di partecipazione, a certe condizioni, anche strumenti finanziari partecipativi e contratti derivati su azioni o su altre forme di equity. Si evidenzia che tale estensione produrrebbe l effetto che non è del tutto armonizzato a livello comunitario di un ampliamento delle attività soggette a limitazioni, prima che esse possano trasformarsi in partecipazioni effettive. In particolare, in base alla fattispecie b), rientrano nella definizione di partecipazione quei casi in cui la banca stipula o possiede degli strumenti finanziari derivati su azioni o su altre forme di equity, (i) che comportino l impegno incondizionato ad acquistare una partecipazione o (ii) che permettano, insieme ad altre circostanze, di esercitare il controllo o un influenza notevole su un impresa. Nella relazione illustrativa, in seguito (pag ), è esplicitato che in questa fattispecie rientrerebbero oltre alle put options emesse, anche le opzioni call di tipo americano, acquistate dalla banca. L inclusione di tali ultimi strumenti, che comprendono solo il potere, e non l impegno incondizionato, di acquistare una partecipazione parrebbe anticipare eccessivamente il presidio dei controlli. Ferma restando la rilevanza degli strumenti in questione nel contesto della Pagina 8 di 32

9 disciplina di vigilanza sui rischi di credito e di mercato, nell ambito delle norme specifiche sugli investimenti partecipativi potrebbero più opportunamente escludersi da limitazioni le opzioni call e gli strumenti con diritto di acquisto continuo, assoggettandole invece ad un regime di controlli nel solo caso in cui tale diritto fosse effettivamente esercitato dalla banca, trasformandosi nella titolarità piena di una partecipazione attuale. Dalla lettura della norma, sembrerebbe altresì che i prestiti obbligazionari convertibili siano da considerare partecipazioni, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano obbligatoriamente convertibili (convertendi) ovvero vengano convertiti a seguito dell esercizio dell opzione. In altre parole, rileverebbe solo il fatto che potenzialmente tali strumenti sono in grado di consentire, in caso di conversione, l esercizio del controllo o di un influenza notevole sull impresa emittente. Al riguardo, si ritiene che solo gli strumenti finanziari obbligatoriamente convertibili in azioni siano da considerare connessi ad un rischio-equity e, di conseguenza, assoggettabili sin da subito alla disciplina delle partecipazioni proposta nel documento di consultazione. I prestiti obbligazionari che prevedono una mera facoltà di conversione in azioni dovrebbero essere invece considerati, fintantoché detta opzione non venga esercitata, nell ambito dei titoli di debito dell attivo della banca, mentre il solo valore dell opzione dovrebbe essere legato al rischio-equity. Tale approccio sarebbe altresì in linea con le attuali modalità di rappresentazione in bilancio di tali esposizioni. Più in generale, si propone di ampliare la definizione di partecipazioni ai soli impegni incondizionati di acquisto (tra cui principalmente le put options), escludendo tutte le altre fattispecie che attribuiscono una semplice facoltà di acquisto di partecipazioni. (pag. 19) Impresa finanziaria Si chiede se i veicoli costituiti al solo scopo di dare veste societaria a singole operazioni di raccolta o impiego, che non rientrerebbero tra le imprese finanziarie, sono da includere, o meno, nel Gruppo bancario. In caso Pagina 9 di 32

10 (pag. 20) (pag. 20) Imprese non finanziarie Destinatari della disciplina negativo, si chiede se quelli esistenti devono essere cancellati. Non essendo tali veicoli ricompresi nella definizione di società finanziaria, si chiede se devono essere assimilati alle imprese non finanziarie e, quindi, se impattano sui limiti per tale tipologia di partecipazione. In alternativa potrebbe essere prevista un esenzione dalle procedure autorizzative per tale tipologia di veicoli, ferma la loro classificazione tra le società finanziarie. Poiché una società che detiene investimenti in un unica impresa non finanziaria viene classificata tra le società non finanziarie, si chiede come classificare una Newco che detiene il controllo totalitario di due società che a loro volta detengono, ciascuna, una sola partecipazione di minoranza in una società non finanziaria. Dalle lettura del testo proposto sembra discendere che le disposizioni non si applicano, a livello di componente sub-consolidante del gruppo, alle controllate bancarie estere che controllano a loro volta società bancarie e finanziarie aventi sede in uno stato extracomunitario (mentre la normativa si applicherebbe alle controllate bancarie italiane ed alle controllate finanziarie italiane ed estere). Pagina 10 di 32

11 2. LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI Rif. Doc. Oggetto Osservazioni Bankit (pag. o par.) Pag. 21 Limite generale Si ritiene opportuno mantenere la situazione attuale (opzione A.0: immobili + partecipazioni patrimonio di vigilanza) per contenere il grado di immobilizzazione dell attivo. Sono, tuttavia, da valutare gli impatti su detto limite alla luce della nuova definizione di partecipazioni e dell estensione della definizione di immobili (OICR immobiliari non negoziati in mercati regolamentati). 3. PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL AMBITO DELL ATTIVITA DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTA FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI a) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Oggetto Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria Osservazioni Le partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria acquisite in conformità di alcune prescrizioni (ad esempio, azioni e/o altri strumenti di nuova emissione previsti nel quadro di un Piano di risanamento proposto ad una pluralità di banche che costituiscono la maggioranza dei creditori finanziari, con una Banca capofila che cura l attuazione del Piano approvato dall organo di gestione della Banca stessa), non sono computate nei limiti di concentrazione e complessivo. Quanto sopra limitatamente alle partecipazioni qualificate e per un periodo corrispondente alla durata del Pagina 11 di 32

12 Piano (non superiore a 5 anni). L eventuale accettazione della riforma proposta in attuazione della delibera CICR del 29 luglio 2008 al fine di allineare la disciplina nazionale a quella comunitaria, ove accolta, escludendo dal calcolo le partecipazioni assunte allo scopo di contribuire al salvataggio e/o risanamento di imprese, si ritiene possa agevolare e semplificare gli iter attuativi degli interventi di ristrutturazione finanziaria. Tali interventi in effetti sempre più spesso per società non finanziarie e non quotate su mercati regolamentati coinvolte in Piani di Risanamento - contemplano richieste di conversione di crediti in azioni e/o strumenti finanziari partecipativi aventi caratteristiche di quasi equity, ovvero la trasformazione dei crediti in prestiti convertendi. Un vincolo della disciplina in fieri può essere rappresentato comunque dalla durata massima dell intervento delle banche che spesso in realtà supera la durata dei 5 anni. (pag. 23) Partecipazioni in imprese non finanziarie Parte II, Partecipazioni in sezione IV, imprese in par. 2 temporanea difficoltà (pag.24) finanziaria Si chiede, pertanto, di prevedere in casi specifici la possibilità di innalzare il limite temporale (5 anni) durante il quale le interessenze in imprese in difficoltà finanziaria sono escluse dai limiti di concentrazione e complessivo. Si chiede conferma che i limiti sono riferiti solamente al patrimonio di vigilanza consolidato, in analogia a quanto espressamente previsto nel caso delle disposizioni avente ad oggetto le società finanziarie. La limitazione dell intervento partecipativo alle imprese in temporanea difficoltà finanziaria crea, tuttavia, delle perplessità sul piano normativo, posto che la delibera CICR 276/2008 (diversamente dal D.M /1993) non distingue a seconda che la difficoltà della società interessata sia transitoria o non transitoria e nemmeno la direttiva 2006/48/CE richiede che la difficoltà dell impresa partecipata sia temporanea. Relativamente alle regole di procedura, suscitano perplessità il Pagina 12 di 32

13 mantenimento, nelle nuove disposizioni, dell attribuzione all Autorità di vigilanza dei poteri di: i) richiedere che il piano finalizzato a conseguire l'equilibrio economico e finanziario della società interessata sia predisposto da più banche che rappresentino una quota elevata della relativa esposizione debitoria; ii) prevedere il vincolo secondo cui il piano di risanamento deve abbracciare un periodo di tempo normalmente non superiore a cinque anni; iii) prevedere che la conversione deve avvenire mediante acquisizione di azioni di nuova emissione e non di quelle già in circolazione. La suddetta procedura dovrebbe, infatti, essere coordinata e con le disposizioni del Decreto Legge 347/2003 "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" e con le nuove disposizioni dalla legge fallimentare per le quali, tra l altro, l attribuzione di azioni ai creditori non necessariamente consegue ad una manifestazione di volontà della banca e talvolta (in specie per il concordato preventivo o fallimentare e per l'amministrazione straordinaria) può prescindere del tutto dall adesione della banca ai piani proposti per il risanamento dell impresa interessata. Pertanto, rispetto ai limiti quantitativi prudenziali, potrebbe riconoscersi una ragione di esenzione di carattere generale alle partecipazioni acquisite (rectius assegnate) nel contesto di una procedura giudiziale di risanamento (concordato o amministrazione straordinaria). In questa prospettiva, andrebbe pertanto chiarito che restano assoggettate ai limiti quantitativi prudenziali nonché alla suddetta procedura le sole acquisizioni volontarie, realizzate in funzione del risanamento di un impresa, al di fuori di un procedimento giudiziale ed in tal caso si condivide comunque l opportunità di un esenzione transitoria per la durata del piano. Pagina 13 di 32

14 b) Partecipazioni acquisite per recupero crediti Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Oggetto Partecipazioni acquisite recupero crediti per Osservazioni L acquisizione di partecipazioni dirette nella società debitrice ovvero interessenze detenute dal debitore al fine di recuperare il credito è consentita dal documento di consultazione, a differenza di quanto previsto nelle vigenti istruzioni di vigilanza, nel rispetto del limiti di concentrazione, del limite complessivo e del limite generale. (pag. 23) Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria Partecipazioni acquisite recupero crediti per Tuttavia si evidenzia che, poiché la delibera CICR 276/2008 (diversamente dal D.M /1993 sulla cui base sono state emanate le vigenti Istruzioni) non prevede una specifica disciplina per l acquisizione di partecipazioni per recupero crediti, si chiede di escludere dall applicazione dei suddetti limiti le partecipazioni acquisite per recupero crediti. Si chiede conferma che l approvazione del piano e/o dell operazione coinvolgono solamente l Organo di gestione della banca che partecipa direttamente all operazione senza necessariamente coinvolgere quello di Capogruppo (fatte salve eventuali normative interne del Gruppo in materia di rischi). Pagina 14 di 32

15 4. PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE E IN IMPRESE ASSICURATIVE a) Autorizzazioni e criteri di autorizzazione Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Oggetto Autorizzazioni Osservazioni Si chiede di confermare che le autorizzazioni preventive al pari di quanto è già espressamente riconosciuto nella disciplina di vigilanza sugli assetti proprietari delle banche - possono essere ottenute anche dopo la stipulazione dei contratti di acquisizione, purché l efficacia di questi ultimi sia subordinata all ottenimento delle autorizzazioni di vigilanza. b) Procedimento e comunicazioni Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Titolo V- paragrafo 3. (pag. 27) Oggetto Procedimenti comunicazioni e Osservazioni In relazione agli aspetti relativi ai procedimenti e alle comunicazioni è previsto che le acquisizioni di partecipazioni in banche, IMEL, imprese finanziarie e imprese assicurative non soggette ad autorizzazione preventiva in quanto inferiori alle soglie di cui al par. 1 ma che comportino (considerando anche le azioni, le quote, gli strumenti e i diritti già detenuti) il superamento della soglia dell 1% del patrimonio di vigilanza sono comunicate alla Banca d Italia entro 30 giorni dal perfezionamento dell operazione. Poiché la segnalazione APE (Assetti Partecipativi Enti) ha per oggetto le partecipazioni dirette ed indirette..., italiane ed estere superiori tra Pagina 15 di 32

16 l altro allo 0,50% del patrimonio di vigilanza del gruppo bancario o della banca partecipante (rif. Istruzioni di Vigilanza, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione VII Archivio elettronico delle partecipazioni) e detta segnalazione relativamente alla Sezione 1 informazioni sui rapporti ha periodicità trimestrale, si ritiene di limitata efficacia e di eccessivo appesantimento, in particolare per le banche di minore dimensione/complessità operativa e organizzativa, introdurre una ulteriore informativa. Si ritiene opportuno perseguire la scelta (opzione B.2) del mantenimento del regime autorizzativo per le partecipazioni superiori alla soglia del 10% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario che intende effettuare l acquisizione (oltre i casi di controllo e influenza notevole). Data la rilevanza del fenomeno, si è, altresì, dell opinione di mantenere il regime autorizzativo per le partecipazioni localizzate in paesi extra UE/G10 (opzione B.3). Pagina 16 di 32

17 5. INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY a) Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti Rif. Doc. Bankit (pag.o par.) Par. 2 (Pag. 28) Oggetto Definizione di entità intermedia e computo degli investimenti indiretti effettuati tramite tali entità Osservazioni Il documento di consultazione introduce, con riferimento agli investimenti indiretti in equity, il concetto di entità intermedia, definito come una società, un OICR o altro organismo interposto tra la banca o il gruppo bancario e l impresa oggetto di investimento, quando non inclusi nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. In base alla definizione proposta, rientrano tra le entità intermedie le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni quando non siano qualificabili come imprese finanziarie ai sensi della disciplina in parola nonché i veicoli societari istituiti al solo scopo di detenere una o più interessenze partecipative nell interesse della banca o del gruppo bancario. Con le nuove disposizioni vengono, quindi, assoggettate alle regole prudenziali (limite generale, limite complessivo e limite di concentrazione) alcune fattispecie che non rilevano ai sensi della vigente disciplina e in particolare: - gli investimenti in quote OICR che investono nel capitale di imprese; - gli investimenti in holding non finanziarie o veicoli societari non finanziari, non incluse/i nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario, attualmente considerati ai fini delle regole prudenziali limitatamente alla partecipazione acquisita nella holding o nel veicolo e non anche relativamente agli investimenti nel capitale di imprese effettuati dalla holding e dal veicolo. Pagina 17 di 32

18 Al riguardo sono emersi alcuni dubbi interpretativi in relazione ai casi in cui la banca acquisisce una partecipazione in un impresa non finanziaria attraverso un veicolo di nuova costituzione. Tale veicolo viene costituito esclusivamente per acquisire la partecipazione nell impresa target (ovvero un numero limitato di partecipazioni in un determinato settore). Pertanto, sebbene nel bilancio della banca risulti una partecipazione nel veicolo societario, di fatto si realizza un investimento nell impresa target. Situazione analoga si verifica nel caso delle operazioni di leverage buy out (LBO) in cui viene costituita una società veicolo (c.d. Newco ), dove la banca può detenere una partecipazione, il cui unico asset è sostanzialmente la partecipazione nell impresa oggetto dell acquisizione. Si chiede, pertanto, di chiarire se in tali fattispecie debbano essere considerate, ai fini dei limiti quantitativi previsti dalla disciplina in esame, le partecipazioni della banca nel veicolo ovvero le partecipazioni nelle imprese sottostanti. Sono emersi, altresì, dubbi riguardo al requisito, per le entità intermedie, della non inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario. In particolare, la normativa sembrerebbe riferirsi alle sole entità intermedie oggetto di consolidamento integrale e non anche alle entità intermedie oggetto di consolidamento sintetico (es. partecipazioni in holding non finanziarie collegate, consolidate con il metodo del patrimonio netto). Così risulterebbe dalla relazione illustrativa (tabella a pag. 53) che per l ipotesi di entità intermedia soggetta ad influenza non considera l ipotesi di inclusione nel perimetro di consolidamento. In altre parole, la holding non finanziaria collegata (ad esempio, partecipata al 20%), seppur consolidata con il metodo sintetico (cd. metodo del patrimonio netto), si configurerebbe quale entità intermedia. Gli investimenti della holding nel capitale di imprese rileverebbero, quindi, come investimenti indiretti di equity. Pagina 18 di 32

19 Le disposizioni in consultazione precisano, inoltre, che rientrano nella definizione di entità intermedia, fra l altro, le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente l attività di assunzione di partecipazioni, quando non siano qualificabili come imprese finanziarie ai sensi delle disposizioni stesse. Sembrerebbero, quindi, rientrare nella definizione non solo le holding non finanziarie pure ma anche le società, che pur svolgendo attività operativa, si configurano prevalentemente quali holding di partecipazioni. Le holding non finanziarie sono, quindi, individuate dalla normativa sulla base di requisiti sostanziali (che gli intermediari sarebbero quindi chiamati a verificare) e non sulla base di requisiti formali (es. iscrizione nell albo ex art. 113 TUB). Con riferimento al computo degli investimenti indiretti in equity ai fini dei limiti prudenziali, sarebbe pertanto opportuno chiarire se: i) le partecipazioni detenute in holding non finanziarie e/o società veicolo non finanziarie classificabili quali entità intermedie concorrono alla determinazione dei limiti prudenziali o sono escluse tenendosi conto, con applicazione dell equity ratio, degli investimenti finali effettuati dall entità intermedia. Sul punto, si ritiene che laddove l entità intermedia effettuasse gli investimenti finali facendo esclusivo ricorso a mezzi propri, la considerazione sia dell investimento nell entità intermedia che degli investimenti finali costituirebbe un evidente duplicazione. Le disposizioni dovrebbero quindi prevedere l esclusione dal computo dell investimento nell entità intermedia (holding non finanziaria o società veicolo non finanziaria) nei limiti in cui lo stesso fosse già considerato quale investimento indiretto; ii) il computo, ai fini dei limiti prudenziali, degli investimenti indiretti finali sulla base degli equity ratio è limitato all effettivo investimento (a titolo di capitale, strumenti ibridi o debito) effettuato dalla banca nell entità intermedia. Al riguardo, se l entità intermedia supportasse i propri investimenti in partecipazioni facendo ricorso, oltre che a mezzi propri, a capitali di debito non forniti dalla banca partecipante, il Pagina 19 di 32

20 Par. 2 (Pag. 28) Definizione di entità intermedia e computo degli investimenti indiretti effettuati tramite tali entità Definizioni di controllo e influenza in relazione ai fondi di private equity computo sulla base degli equity ratio sovrastimerebbe l investimento. effettivo in equity effettuato dalla Banca. La definizione sembra ricomprendere anche situazioni in cui la banca sia meramente il gestore/general partner, di un fondo sottoscritto da investitori terzi. Occorrerebbe conferma che in quest ultimo caso, pur essendo la banca da un punto di vista sostanziale - in grado di esercitare il controllo sulla gestione del fondo, gli investimenti detenuti da quest ultimo non siano da ricondurre alle partecipazioni della banca. Il documento di consultazione in esame prevede fra l altro l introduzione di un principio di presunzione di influenza nei fondi di private equity in caso di partecipazione alla sottoscrizione delle quote del fondo di almeno il 20%. Al riguardo, si sottolinea che i Fondi sono entità autonome ed il semplice fatto che la banca sia tra i principali investitori non dovrebbe condurre a stabilire una situazione di influenza. Il singolo investitore, tenuto conto della stessa struttura del fondo (in cui l indipendenza è un fattore fondamentale e viene spesso attuata attraverso articolate strutture dei regolamenti che definiscono processi, autonomie deliberative, organi di controllo, etc. che evidenziano in modo chiaro l indipendenza dei team di gestione) non è quindi tipicamente in grado di influenzare le decisioni in merito agli investimenti. Tali diritti sono, infatti, riservati agli esponenti del CdA che rappresentano la maggioranza della proprietà, che può non essere in capo alla banca. A conferma di ciò, si fa presente che la banca viene a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati solo a posteriori, in sede di rendiconto di gestione del fondo. Si ritiene, quindi, che dette presunzioni di influenza non dovrebbero essere introdotte, in quanto contrastanti con la realtà e rischiose anche dal punto di vista dei rapporti con i sottoscrittori terzi dei fondi di private equity. Pagina 20 di 32

21 Definizione portafoglio adeguatamente diversificato di In ogni caso, laddove la Banca d Italia ritenesse comunque opportuno stabilire un legame tra la banca e l entità intermedia sulla base della percentuale di possesso del capitale di quest ultima o di investimento rispetto al patrimonio del fondo, il 20% parrebbe un ammontare oltremodo basso per definirne una situazione di influenza. Si può, inoltre, presumere che l applicazione della nuova normativa comporterebbe problematiche, non tanto nel dimostrare le relazioni che intercorrono tra la Banca e il soggetto interposto tra questa e l impresa oggetto dell investimento finale, quanto nello stabilire i singoli investimenti effettuati attraverso l entità intermedia. A questo proposito si potrebbero presentare problemi soprattutto nel caso di partecipazioni indirette nella stessa società derivanti da acquisti effettuati da fondi (già presenti in portafoglio) in tempi successivi. La nuova normativa potrebbe, poi, ridurre in parte l appetibilità dei fondi di private equity e determinare criticità per le società di gestione le quali, tra l altro, si dovrebbero attrezzare per mettere a disposizione degli investitori tutta l informativa in merito agli investimenti nelle società sottostanti. In fase di fund raising potrebbero, infine, sorgere difficoltà derivanti dal fatto che molte controparti richiederebbero la garanzia di non assumere una partecipazione di controllo nel fondo. Nell ambito delle disposizioni relative agli investimenti indiretti in equity è previsto che non sono assimilati a partecipazioni gli investimenti effettuati tramite entità intermedie indipendenti dalla banca, a condizione che tali investimenti siano: improntati a criteri di adeguata diversificazione di portafoglio (in particolare, qualora nessuno degli investimenti che lo compongono superi la Pagina 21 di 32

22 misura del 5 per cento del portafoglio stesso e le imprese oggetto di investimento non siano tra loro connesse economicamente e giuridicamente); sufficientemente liquidi, avendo riguardo all assenza di significative restrizioni alla capacità della banca di liquidare rapidamente le posizioni e di valutare le stesse in modo attendibile. In primo luogo, sarebbe opportuno chiarire se i suddetti requisiti siano alternativi ovvero se siano complementari e debbano essere quindi entrambi soddisfatti al fine di escludere gli investimenti indiretti in equity dalla disciplina delle partecipazioni. Con riferimento ai criteri di adeguata diversificazione si propone, in quanto coerente con la realtà del private equity, di: i) aumentare dal 5% al 10% la soglia che il singolo investimento può raggiungere in termini di peso sull'intero portafoglio di investimenti in fondi, e ii) prevedere comunque che la diversificazione non viene meno se anche un solo investimento supera tale soglia. Per quanto concerne il criterio di sufficiente liquidità, si ritiene che tale requisito escluderebbe sostanzialmente gli investimenti indiretti in private equity delle banche che, per definizione, sono caratterizzati da uno scarso livello di liquidità (in quanto si tratta di sottoscrizioni di quote di fondi di investimento chiusi, generalmente non quotati). Inoltre, più in generale, la condizione in base alla quale l investimento deve essere liquidato rapidamente appare eccessivamente vincolante. Si propone, pertanto, di riformulare tale previsione al fine di introdurre un criterio meno stringente, prevedendo in primo luogo che la capacità di liquidare l investimento sia riferita ad un lasso di tempo congruo, tenuto conto delle diverse specificità di alcune tipologie di partecipazioni. Sul punto si propone altresì che il requisito della sufficiente liquidità Pagina 22 di 32

23 Applicazione del criterio di diversificazione di portafoglio agli investimenti diretti dell investimento in quote di un fondo chiuso possa essere considerato soddisfatto: i) ove il regolamento del fondo stesso consenta espressamente la negoziazione delle quote su un mercato secondario ovvero ii) tramite la cessione delle quote ad un fondo chiuso di mercato secondario. Si propone che il criterio di diversificazione di portafoglio individuato ai fini degli investimenti indiretti possa essere applicato anche agli investimenti diretti delle banche che utilizzano i criteri di investimento utilizzati dai fondi di private equity 2 purché siano rispettate le altre disposizioni relative agli investimenti diretti (politiche aziendali, regole di governance, etc). Sul punto si segnala che altri Paesi (ad es. Belgio e Lussemburgo) hanno già previsto, indipendentemente dalle modalità di investimento diretto o indiretto, un unico criterio ai fini della definizione di portafoglio sufficientemente diversificato. Si chiede, infine, di chiarire se il criterio del portafoglio sufficientemente diversificato sarà utilizzato anche ai fini del riconoscimento di una ponderazione di vigilanza meno penalizzante per le esposizioni in strumenti di private equity sia in forma diretta che indiretta (190% del patrimonio invece del 370%), secondo quanto previsto dalla disciplina sui requisiti di capitale delle banche - CRD, allegato VII, parte 1 paragrafo Cfr. al riguardo la lettera ABI recante le proposte dell Associazione sul tema (Prot. FC del 24 luglio 2008). Pagina 23 di 32

24 b) Politiche aziendali Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Oggetto Politiche aziendali Osservazioni Il documento di consultazione prevede che le banche e le società capogruppo adottino politiche interne per la classificazione degli investimenti indiretti in equity a fini di vigilanza, che siano approvate dall organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell organo con funzione di gestione, sentito l organo di controllo. E previsto, altresì, che le relative deliberazioni e i documenti recanti dette politiche siano comunicati all assemblea dei soci e tenuti a disposizione per eventuali richieste della Banca d Italia. Al riguardo, si evidenzia che le banche già forniscono le suddette informazioni nell ambito dell informativa di bilancio. Pertanto, si ritiene di limitata efficacia e di eccessivo appesantimento, in particolare per le banche di minore dimensione/complessità operativa e organizzativa (e/o per le banche non quotate/diffuse), introdurre questa ulteriore informativa all assemblea. Pagina 24 di 32

25 c) Casi di esclusione Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Oggetto Casi di esclusione Osservazioni Il documento di consultazione prevede che gli investimenti indiretti effettuati in presenza di una situazione temporanea di controllo o influenza sull entità intermedia sono esclusi dall applicazione dei limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina ivi recata in presenza di determinate condizioni. Viene previsto, fra l altro, che l investimento indiretto debba essere detenuto per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso il quale si ritiene cessata la condizione di temporaneità (per cui le partecipazioni sono da computare nei limiti previsti dalla disciplina in parola). Al riguardo, si ritiene che il carattere di temporaneità di un investimento indiretto in equity possa essere soddisfatto anche laddove l investimento sia detenuto per un arco di tempo superiore a 6 mesi, tenuto conto delle caratteristiche specifiche di tale operatività e del fatto che il grado di liquidabilità degli investimenti stessi è generalmente basso (con tempistiche di dismissione più ampie). Si propone, pertanto, di innalzare il citato limite temporale previsto dal documento di consultazione. Pagina 25 di 32

26 6. REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO Rif. Doc. Bankit (pag. o par) Pag. 32 Oggetto Il documento proposto rimette alle banche la responsabilità di individuare soluzioni organizzative idonee a governare i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere tra l attività bancaria, ed in specie creditizia, e l attività di investimento partecipativo in imprese non finanziarie. Osservazioni Va notato che nel regolare le modalità di governo efficace dei conflitti di interesse, sembra riconoscersi esclusiva efficacia a misure di separatezza organizzativa e a regole di distinta competenza decisionale, delegata o collegiale. Accanto a tali soluzioni potrebbe essere aggiunto uno spazio di efficacia anche al potere dell impresa di adottare eventuali regole di condotta e linee guida, dirette a responsabilizzare il comportamento del management nella gestione delle partecipazioni e delle attività creditizie nei casi in cui nei livelli apicali si dovessero cumulare competenze deliberative e di indirizzo per entrambi i versanti operativi. In proposito, va considerato che in alcune situazioni potrebbe risultare inappropriato ridurre l alternativa alla scelta tra la c.d. muraglia cinese con le conseguenti deleghe vincolanti e l inclusione delle decisioni tra quelle di necessaria competenza degli organi collegiali (fino a giungere a coinvolgere gli organi competenti per le materie di rilevanza strategica). Adeguate regole di comportamento e linee di indirizzo definite dagli organi collegiali potrebbero bilanciare situazioni di superamento delle barriere organizzative e, al contempo, neutralizzare il rischio di eccessivi livelli di delega, in relazione ad investimenti partecipativi, che non siano di rilevanza tale da giustificare un passaggio deliberativo negli organi collegiali, ma richiedano comunque un vaglio qualificato da parte di soggetti gerarchicamente sovraordinati rispetto alle aree in potenziale conflitto. Si evidenzia inoltre che riguardo al ruolo degli amministratori indipendenti, nel caso del modello dualistico, sembra opportuno che sia valutata la Pagina 26 di 32

27 Pag. 32 Si prevede che l organo con funzione di supervisione strategica della banca (o, nel caso di gruppo bancario, della capogruppo), su proposta dell organo con funzione di gestione e sentito l organo diversa posizione dei componenti del consiglio di sorveglianza ai quali in principio non dovrebbe far capo un potere di proposta quanto alle scelte gestionali e organizzative. Si comprende pienamente invece il riconoscimento a tali consiglieri di una funzione di valutazione e supporto specifici sulle decisioni di indirizzo strategico che investono i controlli in tale materia, sottoposte al consiglio di sorveglianza. Un potere di proposta potrebbe eventualmente riguardare i componenti del consiglio di gestione dotati dei requisiti di indipendenza. In aggiunta a quanto precede, si sottolinea che la definizione dei processi di controllo descritti potrebbe prevedere un richiamo ai Modelli per il presidio della conformità alle norme adottati dalle banche coerentemente con le disposizioni di vigilanza di Banca d Italia del 10 luglio 2007 e con i principi contenuti nel Regolamento congiunto di Banca d Italia e CONSOB del 29 ottobre Fatta salva l attribuzione alle citate funzioni di controllo delle rispettive responsabilità, tale richiamo consentirebbe alle singole banche l adozione di soluzioni in linea con il criterio generale della proporzionalità ovvero l assolvimento di alcuni compiti da parte di altre funzioni di controllo chiaramente identificate nell ambito della struttura aziendale. Si chiede di confermare che il documento di consultazione in questo caso richiama un criterio generale (redditività al netto del rischio equity) e che, pertanto, nella concreta attuazione delle disposizioni in parola le banche potranno comunque fare riferimento alle practices in uso a livello internazionale per quanto riguarda gli investimenti in private equity. Pagina 27 di 32

28 Pag. 32 con funzione di controllo, approvi apposite politiche interne in materia di partecipazioni in imprese n Dette politiche interne devono, fra l altro, determinare le strategie della banca (o del gruppo bancario) in materia di investimenti partecipativi in imprese non finanziarie. In tale ambito, le decisioni di investimento e la gestione del portafoglio di partecipazioni nelle suddette imprese devono essere orientate al criterio della redditività al netto del rischio. L organo con funzione di supervisione strategica approva apposite politiche Questa ulteriore informativa all assemblea appare di incerta efficacia e foriera di eccessivi appesantimenti, in particolare per le banche di minore dimensione/complessità operativa e organizzativa (e/o per le banche non quotate/diffuse). Pagina 28 di 32

29 interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie. Le relative deliberazioni e i documenti recanti le politiche interne sono comunicati all assemblea dei soci Pag. 33 Le politiche interne definiscono modalità e criteri della fase istruttoria e di quella deliberativa idonei ad assicurare la coerenza dell operazione con le strategie definite Un riepilogo dettagliato di tutte le operazioni effettuate è comunicato annualmente all assemblea dei soci. Pag. 34 Gli amministratori indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, Questa ulteriore informativa all assemblea appare di incerta efficacia e foriera di eccessivi appesantimenti, in particolare per le banche di minore dimensione/complessità operativa e organizzativa (e/o per le banche non quotate/diffuse). Si ritiene che, in particolare per le banche di minore dimensione/complessità operativa e organizzativa, questa misura rappresenti da un lato un eccessivo appesantimento e dall altro non garantisca significativi benefici in termini di migliore qualità dei processi e dei controlli. Pagina 29 di 32

30 Allegato 2, Pag. 18 supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di partecipazioni nonché per la generale verifica di coerenza dell attività svolta nel comparto partecipazioni con gli indirizzi strategici e gestionali. L Organo di Vigilanza propone differenti approcci ovvero opzioni regolamentari, in particolare: 1. il mantenimento di uno status quo (nessuna disciplina specifica); 2. l approccio principle based dove è l Organo di Vigilanza che fissa dei principi e le In linea generale, si ritiene preferibile l opzione n. 2. In tale contesto, si ritiene necessario tenere in conto, nel definire l obbligo per le banche di identificare apposite policy interne, delle specificità dei differenti assetti organizzativi dei gruppi bancari e del principio di proporzionalità, che è peraltro canone informatore di tutta la disciplina. Pagina 30 di 32

31 banche si obbligano a definire e identificare apposite policy interne; 3. l obbligo di separatezza organizzativa delle unità di business preposte alla scelta e alla gestione delle partecipazioni rispetto a quelle in potenziale conflitto di interesse; 4. l entità dedicate per investimenti rilevanti. Pagina 31 di 32

32 7. ALTRE OSSERVAZIONI Rif. Doc. Bankit (pag. o par.) Oggetto Proposta di un periodo transitorio Osservazioni La nuova disciplina proposta dalla Banca d Italia nel documento di consultazione in esame comporterà un impatto rilevante sull operatività delle banche e dei gruppi bancari, in considerazione, fra l altro, dell eliminazione del limite di separatezza e delle nuove definizioni di partecipazioni e partecipazioni qualificate, in base alle quali potranno variare le tipologie di investimento da computare nei limiti alle partecipazioni detenibili. In considerazione del fatto che al momento tale impatto è di difficile quantificazione, si auspica che la Banca d Italia preveda un periodo transitorio (almeno 12 mesi dall entrata in vigore della presente disciplina) volto a consentire alle banche di valutare in maniera consapevole le modalità con cui adeguare la propria operatività alle nuove regole. Pagina 32 di 32

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