COMUNE DI EMPOLI. Provincia di Firenze CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI RICOVERO, CURA, CUSTODIA

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1 COMUNE DI EMPOLI Provincia di Firenze Repertorio n CONVENZIONE CON L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA DI RICOVERO, CURA, CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI RANDAGI E/O VAGANTI. L'anno duemilatredici (2013) addì del mese di presso i locali della Sede Comunale di Empoli, tra i Signori: 1) Arch. Edo Rossi, nato a Sinalunga il 22/11/1954 domiciliato e residente per la carica nel palazzo degli uffici comunali, non in proprio ma nella sua qualità di Dirigente ad interim del Settore Politiche Territoriali - Servizio Tutela Ambientale del Comune di Empoli, che in seguito sarà chiamato Comune - Codice fiscale e Partita I.V.A. n in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. Del , n 267, Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali giusto decreto sindacale n 8 del ; 2) Sig.ra Palvarini Maria Teresa nata a Bozzolo (MN) il 07/08/1954 e residente a San Miniato (PI) Via Marzana n. 20 che interviene in nome dell'associazione di volontariato denominata "ARCA" che in seguito sarà chiamata Associazione, C.F. n con sede legale in Empoli Via degli Orti n. 5, iscritta al registro regionale del volontariato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 35 del 04/08/1997, in qualità del Presidente e Legale rappresentante dell Associazione stessa; viene stipulato quanto appresso: PREMESSO - che la Legge 11 agosto 1991 n. 266, riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo 1

2 Stato e dagli Enti Pubblici; - che la Regione Toscana con legge n. 28 del norme relative al rapporto delle organizzazioni di volontariato con le regioni, altri Enti pubblici come modificata dalla successiva legge 111 del , cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea e le Istituzioni, per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento all'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente; - che la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" affida alla competenza dei Comuni la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei cani randagi o vaganti e del loro ricovero, cura e custodia temporanea e permanente in apposite strutture; - che la Legge regionale n. 59 del Norme per la tutela degli animali prevede, ai sensi dell art. 31, che le suddette attività possano essere affidate ad Associazioni aventi finalità zoofile e/o protezionistiche; - che la ricettività del Canile Empoli è stimata in ca. 190 cani adulti; Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue: ART. 1 OGGETTO 1. Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste dalle succitate Leggi 281/91, L.R. 59/09 ed in via generale attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende: 2

3 * provvedere alla cattura ed al ricovero dei cani randagi e/o vaganti; * assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura di proprietà comunale all'uopo destinata, ubicata in Via del Castelluccio; * custodire cani oggetto di rinuncia di proprietà, solo in relazione a eventuali posti disponibili, fino ad un massimo di A tal fine, il Comune affida all Associazione le attività di ricovero, cura e custodia dei cani randagi presenti sul territorio, dei cani oggetto di rinuncia di proprietà, alle condizioni meglio specificate negli articoli che seguono. 3. A tale scopo l Associazione si impegna a rispettare le predisposizioni di legge, nell integrale rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e di quanto stabilito nei seguenti provvedimenti: - legge quadro 281/1991; - Decreto ministero della sanità 14.10,1996; - Legge Regione Toscana n 59/09 e Regolamento di attuazione di cui al D.P.G.R. n. 38/R del 04/08/2011; - legge 266/1991; Qualora dovessero essere emanate, dalle varie istituzioni competenti, altre norme di legge o regolamenti attinenti alla presente convenzione, l associazione sarà tenuta ad osservarle. Gli indirizzi dell Amministrazione saranno comunque vincolanti. ART. 2 - ATTIVITA' DI CATTURA DEI CANI 1. Il Comune si impegna a provvedere all'accalappiamento dei cani vaganti sul territorio Comunale. Il ricovero di questi cani deve essere prioritario rispetto all'accoglimento nel canile di quelli oggetto di rinuncia di proprietà. A tal fine, dovranno essere sempre resi disponibili almeno due posti all anno all interno del canile. 2. L Associazione è tenuta a fornire ai Vigili Urbani del Comune un recapito 3

4 telefonico, cui rivolgersi per i casi urgenti, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico del canile, per l apertura straordinaria del canile e l immissione dei cani catturati. 3. In caso di animale ferito, il soggetto preposto alla cattura dovrà portarlo in idonea struttura veterinaria con la quale l Associazione è tenuta preliminarmente a stipulare apposita convenzione per la cura dei cani feriti. 4. I cani catturati devono essere accolti nel canile sanitario, dal momento in cui sarà attivato, ove stazioneranno per il periodo di osservazione e la profilassi sanitaria, per un periodo massimo di 60 giorni, in attesa di essere trasferiti al canile rifugio. ART. 3 - ATTIVITA' DI CUSTODIA DEI CANI PRESSO IL CANILE 1. L'Associazione si impegna a : a) custodire presso la struttura sopracitata gli animali randagi catturati e di quelli oggetto di rinuncia di proprietà fino alla capienza massima della struttura. b) tenere un registro di carico e scarico (informatico e/o cartaceo) degli animali custoditi nel canile, compresi quelli di proprietà temporaneamente ospitati, che consenta in ogni momento di conoscere il numero di animali presenti all interno della struttura e la loro distribuzione all interno dei box/reparti, nonché per ciascun animale ospitato, la sua provenienza, gli interventi medico veterinari ai quali è stato sottoposto, la sua eventuale destinazione (affido, restituzione ai proprietari, morte ecc.) e le rispettive date; per i cani abbandonati, provvedere ad effettuare la comunicazione di ingresso al Comune, Ufficio Ambiente, ed al servizio veterinario USL e tenerli in isolamento per il tempo necessario per i trattamenti sanitari. c) custodire gli animali con personale dotato di esperienza al fine di garantire il benessere dei cani (pulizia, toelettatura, assenza di stress da competizione). d) provvedere alla pulizia giornaliera dei box, da effettuarsi, di norma, entro la 4

5 mattinata, la loro disinfezione/disinfestazione secondo cadenze programmate - in ragione anche dei periodi stagionali; e) provvedere allo svolgimento delle stesse operazioni di cui al punto precedente, con cadenze straordinarie, qualora particolari condizioni ambientali o altri fattori le rendessero necessarie, come, per esempio, nel caso di sviluppo anomalo di certe popolazioni di parassiti in seguito a particolari condizioni climatiche; f) garantire lo svolgimento dell attività in modo continuativo e l apertura al pubblico dandone comunicazione scritta al Comune, Ufficio Ambiente, ed al Servizio Veterinario. L orario di apertura della struttura è dalle ore 9.00 alle ore nel periodo invernale, e dalle ore 9.00 alle ore nel periodo estivo. Al di fuori di tali fasce orarie giornaliere, dovrà comunque essere garantita la reperibilità di almeno un operatore per interventi d'urgenza. L orario per le visite è dalle ore 12,30 alle ore 14,30 in periodo estivo e dalle ore alle ore nel periodo invernale; la visita del canile viene effettuata in compagnia dei responsabili della struttura che hanno il compito di illustrare e dare le indicazioni necessarie annotando le visite nel diario delle presenze. Tali orari dovranno essere esposti in modo ben visibile con apposita cartellonistica all ingresso della struttura. g) limitare la presenza all'interno ed all'esterno del canile di escrementi e residui di cibo che comunque devono essere eliminati con sollecitudine. h) garantire l approvvigionamento di cibo di buona qualità, utilizzando anche le offerte di privati cittadini. Non devono essere utilizzati rifiuti alimentari. i) provvedere all invio delle denuncie di smarrimento e ritrovamento, conservandone copia presso la struttura; j) effettuare le operazioni di riconsegna degli animali all eventuale legittimo proprietario presso la struttura del canile nel più breve tempo possibile, previa verifica della riscossione degli oneri di ricovero secondo il tariffario approvato 5

6 con D.G.C. n. 115 del 07/09/2011 allegato alla presente (All. A) e di eventuali cure effettuate sull animale, dando comunicazione all Ufficio Ambiente del Comune del nominativo, nonché del periodo di presenza presso il canile dell animale ospitato, delle eventuali spese mediche o interventi effettuati, tenuto conto dei minimi tariffari dell ordine professionale dei veterinari. Per i cani di proprietà ritirati oltre il 3 giorno di permanenza al canile, comunicare i dati necessari alla Asl per effettuare la denuncia smarrimento da trasmettere alla Polizia Municipale per la relativa sanzione. k) fornire assistenza al personale del servizio veterinario dell'azienda USL 11 di Empoli durante la visita dei cani custoditi presso il canile di Via del Castelluccio. l) predisporre, di concerto con l Amministrazione Comunale, apposito programma informatico, consultabile nell area dedicata del sito del comune, contenente la descrizione, le immagini fotografiche degli animali ospitati nel rifugio, le varie manifestazioni che si potranno effettuare nell arco dell anno, in collaborazione con l Amministrazione Comunale, per incentivare le adozioni e le campagne di sensibilizzazione contro l abbandono. m) tenere aggiornate le schede individuali dei cani, annotando terapie e qualsiasi problema di salute riguardante l animale. Tali schede dovranno essere siglate dal veterinario di struttura o da quello della ASL. n) effettuare controlli pre e post-affido sui cani per verificarne il benessere e le condizioni di mantenimento. o) mantenere un collegamento funzionale, efficace e più rapido possibile con la Ausl affinché provveda alla microchippatura dei cani e alla contestuale iscrizione all anagrafe canina; p) provvedere alla sterilizzazione delle femmine entro il termine di 60 giorni avvalendosi della Ausl o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati. q) L associazione dovrà garantire lo smaltimento dei resti dei cani morti tramite il 6

7 competente servizio come da legge vigente. ART. 4 AFFIDO DEGLI ANIMALI 1. L associazione si impegna a: a) provvedere in base a quanto previsto dal Decreto del Ministro della Sanità G.U. n. 300 del , alle operazioni di affido sia temporaneo, che definitivo a nuovi proprietari, che ne facciano richiesta, dei cani presenti nel canile, esclusi quelli sottoposti a sequestro giudiziario o a trattamento sanitario o non ancora tatuati. b) redigere per ogni affido l'apposita scheda, prevista dal Decreto , che deve essere conservata per eventuali controlli insieme alle fotocopie del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario. c) adottare misure idonee per incentivare le adozioni anche attraverso la promozione, in accordo con l Amministrazione Comunale, di apposite campagne di adozione, con cadenza almeno semestrale, e campagne di sensibilizzazione contro l abbandono. d) favorire, in base agli orari di apertura della struttura, l accesso al pubblico per il riconoscimento degli animali e per le richieste di affido o adozione. 2. Nel caso in cui dovessero insorgere particolari problematiche per i cani affidati, monitorati dall Associazione, che impediscano o rendano difficoltosa la detenzione da parte del privato, l Associazione può rientrare in possesso dei cani affidati, nella misura del 3% dei cani detenuti nell arco del triennio. ART. 5 MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA 1. Nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione si prevede di utilizzare la struttura di proprietà del Comune, ubicata a Empoli in Via del 7

8 Castelluccio. 2. L Associazione è tenuta a provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura di ricovero così come definita dall'art. 42 L.R. n. 47 del Qualora gli importi lordi presunti dei lavori, se non urgenti ed indifferibili, superino un 500 euro, dovrà essere data comunicazione all ufficio Tecnico per averne autorizzazione all esecuzione, che sia in caso di accoglimento che di diniego dovrà pervenire comunque entro 7 giorni. 4. Il Comune di Empoli provvederà alla sola manutenzione straordinaria così come definita dall art. 43 della L.R. 47 del e cioè alle opere e modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali, fatiscenti o pericolanti degli edifici, nonché opere e modifiche per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici. Inoltre sarà a carico del Comune lo sgombero della neve dalla strada di accesso ed il recupero e smaltimento dei rifiuti, servizio derattizzazione e mantenimento del verde. 5. L associazione si impegna, inoltre, a non apportare modifiche alla struttura del canile senza le preventive autorizzazioni degli uffici comunali competenti ART. 6 - PERSONALE 1. L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività descritte nella presente convenzione, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari. 2. Per la prestazione delle attività convenzionate l'associazione mette a disposizione da un minimo di 10 ad un massimo di 20 volontari e nessun dipendente o prestatore d'opera, che comunque dovranno risultare sia per numero che per operatività non determinanti al fine dello svolgimento dell'attività oggetto di convenzione. 3. L Associazione si impegna inoltre a: a) assolvere, per il personale dipendente, agli obblighi in materia previdenziale, 8

9 assistenziale ed assicurativa in conformità alla normativa vigente; b) provvedere agli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di imposte, tasse, secondo la legislazione italiana; c) sottoporre tutto il personale impiegato nella struttura a propria cura e spesa alle vaccinazioni prescritte dalla Legge; d) richiamare, multare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'associazione; e) organizzare programmi di educazione sanitaria rivolti agli operatori che cureranno le attività. La progettazione dei vari programmi di educazione sanitaria deve avere obiettivi ben mirati, sia nei percorsi sia per i tempi di attuazione (predisponendo apposito progetto). Il servizio veterinario e il Comune potranno partecipare alla stesura e allo svolgimento dei corsi f) provvedere all applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.). L Associazione dovrà redigere il documento per la valutazione dei rischi per il personale incaricato, volontario e/o convenzionato operante all interno del Canile. 4. Il Comune di Empoli, a richiesta dell'associazione, e compatibilmente con le proprie disponibilità, può destinare Obiettori in servizio sostitutivo civile, a sostegno delle attività della Associazione. 5. L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività previste. ART. 7 CONTRIBUTO E SPESE DI GESTIONE 1. Il Comune, per le attività svolte e dettagliate nella presente convenzione, si 9

10 impegna a corrispondere ogni spesa rientrante nella elencazione seguente per un valore di euro 1,10 giornaliero per ogni cane ricoverato nella struttura, fino ad un massimo di 190 cani. 2. Per ogni per ogni cane che l Associazione affiderà a privati a titolo di adozione definitiva, quale premio per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione, verrà corrisposto il contributo aggiuntivo di uro 50,00. Voci di spesa - Alimentazione animali custoditi. - Pulizia, disinfezione o disinfestazione. - Materiale vario di consumo. - Manutenzione ordinaria degli immobili. - Medicinali per terapie e cura di animali. - Prestazioni veterinarie. Le spese suddette si riferiscono esclusivamente alle attività svolte dall Associazione ai sensi della presente convenzione, mentre nulla è dovuto all Associazione per le spese sostenute nello svolgimento di altre attività presso strutture diverse. 3. Le spese su elencate vengono rimborsate all Associazione con cadenza trimestrale dietro presentazione di apposita documentazione giustificativa. Eventuali spese oggettivamente non documentabili, sempre e comunque contenute nei limiti del rimborso massimo come sopra previsto e nei limiti del 5% del rimborso trimestrale, saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal Presidente e/o Legale Rappresentante dell Associazione. 4. Il Comune rimborserà le spese su base trimestrale entro 30 giorni dalla data della loro presentazione in una unica soluzione. ART. 8 ENTRATE E BILANCIO 1. L associazione è tenuta a presentare annualmente al Comune di Empoli una 10

11 relazione dettagliata sull'attività svolta oggetto della presente convenzione e, in ogni caso, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta. 2. L Associazione si impegna a destinare le eventuali offerte di terzi pro - canile, per finanziare prioritariamente le attività previste dal presente atto e, in subordine, gli eventuali progetti di sviluppo elaborati dall'associazione in collaborazione con l'amministrazione comunale volti a migliorare i servizi (ad esempio campagne pubblicitarie per favorire le adozioni ecc.). ART. 9 DURATA E RESCISSIONE 1. La presente convenzione ha validità dal al La presente convenzione potrà essere rinnovata, anche con integrazioni e modifiche, per ogni triennio successivo con apposito atto sottoscritto dalle parti. 2. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dal Comune all'art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante circolari operative che il Comune e/o il Servizio Veterinario provvederanno ad inoltrare all'associazione. 3. Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima, per provata inadempienza da parte dell'associazione, degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla erogazione del contributo per la parte dell anno precedente la diffida, con particolare riferimento a: sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Associazione di uno o più servizi affidati; impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio; 11

12 continuata violazione degli orari concordati con l'amministrazione e loro effettuazione fuori dai tempi convenuti. 4. Tutti i reclami e le osservazioni, atti a giustificare la volontà di recesso o di disdetta della convenzione, saranno formalizzati per iscritto direttamente all Associazione. 5. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida da inviarsi a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento con almeno 90 giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione. Il Comune si riserva di rivalersi nei confronti dell'associazione nel caso di danni o avarie alle strutture, aree, mezzi, arredi e attrezzature provocati da dolo o uso improprio. ART CONTROVERSIE 1. In caso di divergenze circa l'interpretazione dei contenuti della convenzione, delle modalità di esecuzione della stessa e delle cause di risoluzione per le controversie che insorgessero tra il Comune e la Associazione è competente il Foro di Firenze, previo tentativo obbligatorio di conciliazione ricorrendo all arbitrato della Camera di Commercio. ART. 11 TRACCIABILITA 1. L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche. 2. il CIG riferito alla presente Convenzione è il seguente:

13 ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 1. Tutte le spese contrattuali sono a carico del Comune. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative alla Privacy, di cui alla Legge n. 196/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'associazione si ritiene responsabile della corretta tenuta e raccolta dei dati secondo le norme legislative e regolamentari in vigore. 2. Per quanto non previsto nelle clausole finali della presente convenzione, valgono le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente in materia. 3. Il presente contratto è esente dall imposta di bollo e dall imposta di Registro ai sensi dell art. 8 della Legge n 266 (Legge quadro sul volontariato). Il presente contratto, redatto in duplice originale oltre all originale da depositare all Ufficio Entrate di Empoli, che le parti riconoscono conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, per accettazione, come segue: Per il Comune Empoli Per l associazione ARCA 13

14 Allegato A TARIFFE PER RESTITUZIONE O CESSIONE CANE DI PROPRIETA RINUNCIA DELLA PROPRIETÀ Custodia, mantenimento, assistenza veterinaria, eventuale trasporto, fornitura e impianto microchip (se sprovvisto o con tatuaggio 3,00 al gg. a forfait illeggibile) del cane ceduto dal proprietario in forma temporanea o definitiva al Canile Municipale RESTITUZIONE 1 e 2 giorno dalla cattura 4,00 al gg. dal 3 giorno dalla cattura in poi 6,00 al gg. Trasporto del cane dal luogo di cattura al canile 15,00 a forfait (da addebitare alla 1 cattura) Trasporto del cane dal luogo di cattura al canile 40,00 a forfait (da addebitare dalla 2 cattura) Trasporto del cane dal luogo di cattura al canile 60,00 a forfait (da addebitare dalla 3 cattura) Trattamento e assistenza veterinaria A titolo di rimborso, in funzione delle spese sostenute 14

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