Piazza 14 Dicembre 1944 n SUNO (NO) CODICE FISCALE COMUNE DII SUNO

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1 Tel Fax COMUNE DI SUNO Piazza 14 Dicembre 1944 n SUNO (NO) CODICE FISCALE GUIIDA AL LAVORO PER II DIIPENDENTII DEL COMUNE DII SUNO

2 Indice: Art. 1 Ferie pag. 3 Art. 2 Straordinari pag. 4 Art. 3 Banca ore pag. 5 Art. 4 Corsi di aggiornamento pag. 5 Art. 5 Flessibilità in ingresso pag. 5 Art. 6 Rilevazione delle presenze pag. 6 Art. 7 Permessi brevi (non retribuiti) pag. 7 Art. 8 Assenze per motivi personali pag Motivi familiari pag Eventi luttuosi pag Permesso per congedo matrimoniale pag Aspettativa per motivi personali pag. 8 Art. 9 Assenze per motivi formativi pag Diritto allo studio pag Permessi per concorsi ed esami pag. 9 Art. 10 Assenze per motivi istituzionali pag Permessi per testimonianze pag Permessi elettorali pag. 10 Art. 11 Assenze per motivi sociali pag Donazioni di sangue pag Permessi per assistenza ai disabili (Legge 104) pag Permessi ai genitori di minori con handicap pag. 11 Art. 12 Congedi parentali pag Congedo per maternità pag Congedo per paternità pag Congedi per adozioni o affidamenti pag Astensione facoltativa pag Riposi giornalieri pag Congedi per malattia del bambino pag. 13 Art. 13 Assenza per malattia pag. 14 Art. 14 Visite specialistiche / Esami medici / Terapie pag. 15 Art. 15 Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio pag. 16 2

3 Art. 1 FERIE Numero di giorni a disposizione: per i primi 3 anni di servizio in ruolo, nr. 30 gg. lavorativi (per chi lavora su 5 giorni settimanali) nr. 34 gg lavorativi (per chi lavora su 6 giorni settimanali). Oltre i 3 anni di servizio in ruolo, nr. 32 gg. lavorativi (per chi lavora su 5 giorni settimanali) e nr. 36 gg lavorativi (per chi lavora su 6 giorni settimanali) Nel computo sono già incluse le 4 giornate di festività soppresse. Nell anno di assunzione e cessazione dal servizio, le ferie sono determinate in proporzione ai mesi (quindi in dodicesimi) di servizio prestato. La frazione di mese superiore a 15 gg. é considerata a tutti gli effetti come mese intero. 3 Termine di fruizione: di norma entro il 31 dicembre dell anno in corso. Il dipendente può richiedere la proroga e fruire delle ferie residue entro il primo semestre dell anno successivo. Le ferie devono essere fruite su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del responsabile della struttura di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e nel rispetto di turni prestabiliti, nel corso di ciascun anno solare di riferimento, anche in maniera frazionata, in più periodi. Al dipendente che ne faccia richiesta deve essere comunque assicurato il godimento di almeno due settimane consecutive di ferie nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 settembre. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giornate o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero; la malattia del bambino che da' luogo a ricovero ospedaliero interrompe le ferie, su richiesta del genitore. Le assenze per malattie o infortunio, anche protratte per l intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante. Le ferie si riducono proporzionalmente in caso di : - astensione facoltativa post parto retribuita al 30% o non retribuita; - astensione dal lavoro dei genitori durante le malattie del bambino, nei periodi in cui non si ha diritto a retribuzione; - congedo per la formazione; - aspettativa per motivi personali o di famiglia; - In genere le assenze non retribuite in misura totale. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto. Modalità di richiesta: compilazione del modulo di richiesta ferie, a cura del dipendente, il quale dovrà essere firmato dal responsabile del servizio prima dell inizio della fruizione (in caso di assenza di questi, la firma dovrà comunque essere richiesta al sostituto o, in mancanza anche di quest ultimo, al Segretario Comunale). Il modulo, dopo la sottoscrizione, dovrà essere recapitato all Ufficio del Personale o consegnato allo stesso

4 Ufficio in sede di compilazione del prospetto riepilogativo mensile delle presenze/straordinari. Sono ammesse le richieste di mezza giornata di ferie, (si specifica che il D.L. 112/08 prevede il calcolo ad ore solo per i cd permessi retribuiti ) da computarsi nel periodo iniziale o finale dell orario lavorativo (esempio: se viene richiesta mezza giornata in un giorno lavorativo di 6 ore, tale richiesta varrà o dalle ore 08,00 alle ore 11,00 o dalle 11,00 alle 14,00; se in giornata di 8 ore, la richiesta varrà dalle ore 08,00 alle ore 12,00 o dalle ore 12,00 alle ore 17,00). Art. 2 STRAORDINARI 4 Nel rispetto della normativa in materia e delle previsioni di bilancio, gli straordinari dovranno obbligatoriamente essere autorizzati dal Responsabile del Servizio. Sono ammissibili straordinari di durata non inferiore ai 15 minuti ed in frazioni di pari ammontare. Di norma gli straordinari devono essere autorizzati preventivamente per iscritto a mezzo di richiesta indirizzata dal dipendente al proprio Responsabile. Nel caso eccezionale di assenza del Responsabile del Servizio o di chi ne fa le veci, qualora si verifichino indifferibili esigenze che rendono necessario l espletamento di lavoro straordinario non preventivamente richiesto, questo dovrà essere comunque ratificato dal Responsabile del servizio non appena resosi disponibile. Il pagamento dello straordinario verrà richiesto, a consuntivo, sulla base di prospetto mensile. Il dipendente potrà indicare se inserire invece, in tutto o in parte, le proprie ore di straordinario effettuate nel corso del mense in banca ore o utilizzarle per eventuali recuperi di assenze preventivamente autorizzate. L autorizzazione scritta all espletamento dello straordinario andrà consegnato in ogni caso all Ufficio del personale contestualmente alla sua sottoscrizione o al più tardi in sede di prospetto mensile. NB: Non è ammissibile il ricorso allo straordinario prima del normale orario di servizio (salvo casi del tutto eccezionali quali missioni o corsi di aggiornamento in altra sede o eventi che richiedano un pronto intervento o non preventivamente concordati): non è possibile ad esempio prendere servizio alle ore 7,30 se il proprio orario è 8,00 14,00 oppure alle ore 14,30 se il rientro pomeridiano è alle 15,00 e chiedere il pagamento del relativo straordinario o il versamento in banca ore. Art. 3 BANCA ORE E prevista l utilizzazione dell istituto della banca ore.

5 Il dipendente che svolga lavoro straordinario e che decida di non richiederne il compenso, può indicare se versare, in tutto o in parte, le ore di straordinario in banca ore. Tale monte ore potrà essere utilizzato dal dipendente per permessi (la cui autorizzazione dovrà comunque essere richiesta) o recuperi degli stessi. Di norma il monte ore dovrà essere utilizzato senza limiti quantitativi entro l anno, o in quello successivo per esigenze di servizio. Modalità di fruizione: Al termine del mese di riferimento il dipendente compila un prospetto (fornito dall Ufficio personale) comprensivo delle ore lavorate, dello straordinario, delle ferie e dei permessi fruiti. In tale prospetto verranno indicate il numero di ore che si vuole versare in banca ore e l ammontare complessivo sino ad allora accumulato, oltre a quelle utilizzate per la copertura di permessi o recupero di ingressi differiti. 5 Art. 4 CORSI DI AGGIORNAMENTO Le ore relative a corsi di formazione o a riunioni per motivi di servizio, costituiscono un monte ore che il dipendente può recuperare in modalità da concordare con il proprio responsabile di servizio Art. 5 FLESSIBILITA IN INGRESSO E ammessa una flessibilità nell orario di ingresso pari a massimo 15 minuti. Nel caso di ingresso ritardato, il dipendente è tenuto a recuperare un pari ammontare di minuti in uscita nella medesima giornata (es.: ingresso alle ore 08:12, uscita alle ore 14:12). In tale caso non è necessario presentare alcuna richiesta o giustificazione. In caso di ingresso oltre i 15 minuti il dipendente dovrà recuperare una frazione di 15 minuti superiore (es: ingresso alle ore 08:20, uscita non prima delle ore 14:30; ingresso alle ore 08:51, uscita non prima delle ore 15:00). In tali casi è inoltre necessario

6 motivare, anche solo verbalmente, il motivo del ritardo al proprio Resp. di Servizio ma, avvenendo il recupero nella medesima giornata, non occorre compilare alcun modulo. Ritardi pari o superiori all ora dovranno invece in ogni caso essere giustificati per iscritto se non preventivamente autorizzati a mezzo di permesso. Qualora, per esigenze personali, non sia possibile il recupero nella medesima giornata, occorre presentare richiesta scritta di recupero in altra data o utilizzare eventualmente quanto accantonato in banca ore considerando in ogni caso frazioni di 15 minuti (esempio: ingresso alle ore 08,10 non recuperate nella medesima giornata: richiesta al Resp. di servizio e recupero di 15 minuti indicando il giorno di effettuazione del recupero o l intenzione di utilizzare la propria banca ore ; ingresso alle ore 08,38: medesime modalità per complessivi 45 minuti ). 6 Non sono ammissibili i cumuli di minuti in uscita (es: vari ritardi nell arco del mese per un ammontare complessivo di un ora non sono recuperabili calcolando i minuti di uscita oltre l orario di lavoro (inferiori a 15) in varie giornate per un totale di un ora). Sono invece utilizzabili per il recupero (anche in frazioni di 15 minuti) le ore di straordinario (o la banca ore) regolarmente autorizzate (sempre in frazioni di 15 minuti) dal Resp. di Servizio. Variazioni all orario di lavoro, per casi particolari, possono essere autorizzate per iscritto dal proprio Responsabile di Servizio o in sua assenza dal Segretario Comunale. Art. 6 RILEVAZIONE DELLE PRESENZE L orario di lavoro dei dipendenti è accertato mediante controlli di tipo automatico. Il badge magnetico di rilevazione delle presenze è strettamente personale e la registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente per mano del dipendente. Attraverso il badge magnetico devono essere registrati gli orari di entrata e di uscita di ciascun dipendente. Limitatamente al territorio comunale e per l espletamento delle mansioni che necessitano di una temporanea uscita dal luogo di lavoro, non è richiesta la registrazione degli orari attraverso badge magnetico. Art. 7 PERMESSI BREVI (NON RETRIBUITI) Al dipendente che ne faccia richiesta, possono essere concessi dal Responsabile del Servizio o, in alternativa, dal sostituto o dal Direttore Generale,

7 permessi orari non retribuiti e soggetti a recupero per un totale massimo di 36 ore annue e giornalmente massimo pari alla metà dell orario di lavoro. In caso di part time, il monte ore annuo è proporzionalmente ridotto. Modalità di richiesta: Il dipendente sottoporrà alla firma del proprio Responsabile l apposito modulo di richiesta prima della fruizione del permesso, indicando l orario di assenza, il totale delle ore richieste (calcolando comunque frazioni minime di 15 minuti) e le modalità di recupero delle stesse. Recupero dei permessi: I permessi concessi dovranno essere recuperati, di norma nell arco del mese di riferimento od al massimo in quello successivo utilizzando: a. Straordinario regolarmente autorizzato ed effettuato e/o precedentemente versato in banca ore; b. Straordinario effettuato nelle giornate successive a quella di fruizione del permesso; 7 Nel modello di richiesta dei permessi dovrà essere indicato l ammontare delle ore versate in banca ore prima della richiesta e l eventuale residuo dopo il loro utilizzo a copertura del permesso oppure l intenzione di recuperare tali ore con lo straordinario che verrà effettuato nel corso del mese od in quello successivo. A tal scopo, nel prospetto riepilogativo delle presenze di fine mese, si indicheranno le ore di straordinario effettuate da destinarsi al loro pagamento e/o quelle da destinare invece al recupero dei permessi eventualmente effettuati, riferendole al giorno di fruizione di tali permessi. Si ricorda che sia lo straordinario che i permessi possono essere richiesti per frazioni minime non inferiori a 15 minuti. Esempio: 2 ore di permesso richiesto e fruito in data 3 aprile, straordinario per complessive 5 ore effettuato in data 15 (3 ore) e 20 aprile (2 ore): sul prospetto di fine mese verrà scritto: Si richiede il pagamento (oppure il versamento in banca ore) di n 3 ore e il recupero di n 2 ore (recupero già effett uato in data 3 aprile). Qualora per circostanze eccezionali non sia possibile richiedere l autorizzazione al permesso breve nelle giornate precedenti alla sua effettuazione, l assenza dal posto di lavoro dovrà essere immediatamente regolarizzata a mezzo di richiesta effettuata al più tardi il giorno successivo alla fruizione. In ogni caso il dipendente dovrà immediatamente avvisare il proprio Responsabile, anche telefonicamente, delle motivazioni dell assenza e della sua durata. I modelli contenenti l autorizzazione all effettuazione dei permessi brevi dovranno essere consegnati subito dopo la loro sottoscrizione all Ufficio del personale o, al più tardi, allegati al prospetto riepilogativo di fine mese. Art. 8 ASSENZE PER MOTIVI PERSONALI 8.1 Motivi familiari:

8 Fruibilità: fino ad un massimo di 3 giornate all anno (retribuite) e non cumulabili negli anni. Ai sensi del D.L. 112/2008 e sue successive interpretazioni, tali giornate dovranno essere computate esclusivamente ad ore (in un massimo di 18 ore all anno). Modalità di richiesta: compilazione della richiesta di permesso retribuito per motivi familiari, da parte del richiedente, da sottoporre alla firma del proprio Responsabile di servizio, se possibile prima dell inizio della fruizione. L indicazione della motivazione dovrà essere resa in forma scritta unitamente alla richiesta. In casi particolari, a discrezione del Responsabile del Servizio, la motivazione potrà essere sostituita da comunicazione verbale allo stesso. 8.2 Eventi luttuosi: 8 Fruibilità: Sono concessi permessi retribuiti pari a 3 giorni (indipendentemente dal numero di ore) in occasione di ogni evento luttuoso che riguardino il coniuge, i parenti sino al secondo grado e gli affini sino al primo grado. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal verificarsi dell evento ed in questi non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi. La descritta normativa si potrà applicare anche ai conviventi anagrafici. Modalità di richiesta: compilazione della richiesta da sottoporre alla firma del proprio responsabile di servizio. 8.3 Permesso per congedo matrimoniale: Fruibilità: sono concessi nr. 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio sia religioso che civile. Il periodo di assenza è retribuito e senza effetti su tredicesima mensilità e ferie. Modalità di richiesta: compilazione della richiesta da sottoporre alla firma del proprio responsabile di servizio prima dell inizio della fruizione. 8.4 Aspettativa per motivi personali Fruibilità: al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, dietro parere favorevole dell Amministrazione, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità. L aspettativa può essere concessa per una durata complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi, purché fra di essi intercorra un periodo di almeno sei mesi di servizio attivo. Modalità di richiesta: domanda inoltrata al Responsabile di settore e al Sindaco con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dell aspettativa, salvo il caso di eventi imprevisti, imprevedibili o necessità urgenti sopravvenute, al fine di permettere all Amministrazione le necessarie valutazioni. Il Responsabile provvede nei giorni successivi ad adottare apposito atto. Sulla base di ragioni di servizio da enunciarsi, il Responsabile del Servizio ha facoltà di respingere la domanda, di ritardarne l accoglimento o di ridurre la durata dell aspettativa richiesta.

9 Art. 9 ASSENZE PER MOTIVI FORMATIVI 9.1 Diritto allo studio Fruibilità: é consentita esclusivamente al personale dipendente a tempo indeterminato, la possibilità di fruire di permessi individuali di studio, per complessive 150 ore per ogni anno scolastico o accademico. I permessi possono essere concessi per la frequenza a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio: universitari, post universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall ordinamento pubblico. Non possono, pertanto, essere richiesti per la frequenza a corsi di preparazione ad esami di stato per l abilitazione all esercizio di professioni. I permessi sono concessi nel limite massimo del 3%, del personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 Dicembre dell anno precedente. Modalità di richiesta: Per la concessione dei permessi studio, i dipendenti interessati devono presentare, unitamente all istanza, il certificato di iscrizione con l orario di svolgimento dei corsi che si intendono seguire. Al termine del ciclo annuale di studi, dovranno essere prodotti il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo Permessi per concorsi ed esami Fruibilità: Il personale a tempo indeterminato, può godere di permessi nella misura di otto giorni all anno (48 ore) per la partecipazione a concorsi od esami. Questi permessi sono cumulabili con i permessi di studio. Modalità di richiesta: compilazione della richiesta da sottoporre alla firma del proprio responsabile di servizio prima dell inizio della fruizione e, successivamente, attestazione comprovante il concorso o l esame sostenuto rilasciato (non è ammessa l autocertificazione). Congedi per la formazione. I dipendenti che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità, intervenuta durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

10 Art. 10 ASSENZE PER MOTIVI ISTITUZIONALI 10.1 Permessi per testimonianze civili o penali Fruibilità: ove siano coinvolti interessi dell Ente, l assenza è a tutti gli effetti considerata come presenza in servizio, con oneri pertanto a carico dell Amministrazione Comunale (spese di viaggio, straordinari ecc.). Qualora invece la testimonianza sia resa per interessi personali, l assenza sarà considerata a titolo di permesso retribuito per particolari motivi di famiglia o di ferie o permessi brevi soggetti a recupero (sulla base della richiesta presentata dall interessato). Modalità di richiesta: compilazione della richiesta da sottoporre alla firma del proprio responsabile di servizio, se possibile prima dell inizio della fruizione, e attestazione comprovante la testimonianza Permessi elettorali Fruibilità: i permessi per le operazioni elettorali, per i dipendenti chiamati ad assolvere compiti di presidente, segretario, scrutatore o rappresentante dei partiti politici, sono considerati a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa, con il conseguente obbligo per il datore di lavoro di consentire l assenza e di retribuirla. Il lavoratore ha diritto al recupero delle giornate festive (domenica) e non lavorative (sabato, nel caso di settimana corta), destinate alle operazioni elettorali, nel periodo immediatamente successivo ad esse. I lavoratori interessati avranno pertanto diritto al riposo retribuito nei giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali: due giornate se il lavoratore normalmente é di riposo il sabato, una giornata se il lavoratore presta normalmente servizio anche il sabato. Modalità di richiesta: compilazione della richiesta da sottoporre alla firma del proprio responsabile di servizio, prima dell inizio della fruizione, e certificato comprovante la partecipazione allo svolgimento delle operazioni elettorali. Art. 11 ASSENZE PER MOTIVI SOCIALI 11.1 Donazione sangue Fruibilità: il donatore di sangue ha diritto di astenersi dal lavoro per l intera giornata in cui effettua la donazione, conservando la relativa retribuzione (indipendentemente dalle ore di lavoro previste nella giornata di riferimento).

11 Documentazione: l assenza é giustificata dall attestazione rilasciata al lavoratore da parte del centro trasfusionale Permessi per assistenza ai disabili (Legge 104) La possibilità di godere delle agevolazioni previste dalla citata normativa, é subordinata al parere favorevole della Commissione Medica al fine della concessione dei permessi. I destinatari delle agevolazioni previste sono, oltre al portatore di handicap, accertato secondo le disposizioni precedenti, i genitori ed i familiari che assistono nelle esigenze quotidiane, ed in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado. Fruibilità : tre giorni mensili, a prescindere dalla durata dell orario di lavoro. E possibile articolare i permessi in ore, ma calcolando in questo caso un massimo di 18 ore mensili. Modalità di richiesta: comunicazione all Amministrazione dell intenzione di avvalersi di detto istituto. Ove la richiesta venga presentata per la prima volta, unitamente alla stessa, dovrà essere prodotto certificato rilasciato dalla Commissione Medica ed un piano di fruizione indicante le generiche modalità di utilizzo dei permessi relativi alla L Salvo casi eccezionali dovuti a particolare urgenza, dovrà essere comunicata preventivamente e di volta in volta, in forma scritta, l intenzione da parte del dipendente di avvalersi dei permessi di cui all oggetto al Resp. del servizio, con indicazione nella stessa comunicazione delle ore già fruite nell arco del medesimo mese Permessi ai genitori di minori con handicap di età inferiore ai tre anni (LEGGE 104 e 151) Fruibilità: i genitori di un minore con handicap in situazione di gravità, possono godere di permessi giornalieri retribuiti sino a 2 ore giornaliere, quando l orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore e di un ora quando l orario di lavoro è inferiore alle 6 ore. I permessi giornalieri sino al terzo anno di vita del bambino sono fruibili da parte del genitore, anche se l altro genitore non lavora o non ne abbia diritto. Modalità di richiesta: comunicazione all Amministrazione dell intenzione di avvalersi di detto istituto. Ove la richiesta venga presentata per la prima volta, unitamente alla stessa, dovrà essere prodotto certificato rilasciato dalla Commissione Medica. Art. 12 CONGEDI PARENTALI 12.1 Congedo per maternità (art. 16 D.Lgs. 151/01) Le lavoratrici debbono astenersi obbligatoriamente dal lavoro: - nei due mesi precedenti la data presunta del parto; - ove il parto avvenga oltre tale termine, per il periodo intercorrente fra la data presunta e la data effettiva del parto; - nei tre mesi successivi al parto (il periodo di astensione obbligatoria decorre dal giorno successivo a quello del parto).

12 Le lavoratrici possono, in alternativa, previo parere favorevole del medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e del medico competente, astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, nel rispetto dei limiti di durata sopra indicati. Questo tipo di astensione comporta la corresponsione di una indennità pari al 100% della retribuzione. Essa, inoltre, non riduce le ferie ed é valutata agli effetti dell anzianità di servizio. Modalità di richiesta: la dipendente deve portare il modulo rilasciato dalla struttura sanitaria competente o dal ginecologo con la data presunta del parto. La presa d atto spetta al responsabile del settore personale. Al verificarsi dell evento, é compito del dipendente inviare all Ente il certificato di nascita del bambino Congedo di paternità (art. 28 D.Lgs. 151/01) Fruibilità: il diritto all astensione compete al padre, nei primi tre mesi dalla nascita del figlio, in caso di morte, di grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre. Allo stesso sono riconosciute le condizioni giuridiche ed economiche previste nei confronti della lavoratrice madre. Modalità di richiesta: il dipendente deve farne richiesta al proprio responsabile di settore, allegando il certificato di assistenza al parto dal quale risulti la data dell evento medesimo e il certificato di morte della moglie o, in alternativa, il certificato medico di grave malattia della moglie. La presa d atto spetta al responsabile del settore personale Congedi di maternità per adozioni e/o affidamenti (art. 26 e 27 D.Lgs. 151/01) Fruibilità: l astensione obbligatoria può essere fruita da lavoratori con bambini adottivi o in affidamento inferiori ai sei anni di età, entro tre mesi dall ingresso di questi nel nucleo familiare. Nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo internazionale, anche se il minore ha superato i sei anni di età e sino al compimento della maggiore età. Modalità di richiesta: il dipendente deve fare richiesta allegando la sentenza del tribunale dei minori. La presa d atto spetta al responsabile del personale Astensione facoltativa Ciascun genitore, nei primi otto anni di vita del bambino, ha diritto di astenersi dal lavoro nel limite complessivo di dieci mesi secondo le seguenti modalità: - alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, il diritto compete per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; - idem per il padre; - le medesime regole si applicano anche in caso di padre e madre adottivi o affidatari. I primi 30 giorni sono retribuiti al 100%, non riducono le ferie e non incidono sulla tredicesima. I successivi 5 mesi sono retribuiti con una indennità pari al 30% della retribuzione, entro i primi 3 anni di vita del bambino, sono valutati agli effetti dell anzianità di servizio,

13 riducono le ferie, incidono sulla tredicesima e sono coperti da contribuzione figurativa.; per gli ulteriori periodi (oltre il sesto mese) e comunque per i periodi successivi al terzo anno di vita del bambino: 30% della retribuzione se il reddito del richiedente non è superiore a 2,5 volte l importo della pensione minima (definita anno per anno); se il reddito è superiore il richiedente ha diritto al congedo parentale ma non alla indennità; se il congedo parentale viene fruito per la prima volta dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino, il 100% della retribuzione per il primo mese può essere riconosciuto solo se sussistono le condizioni di reddito di cui sopra. Modalità di richiesta: comunicazione all amministrazione di avvalersi di questo istituto, specificando il periodo da richiedere. La presa d atto spetta al responsabile del settore personale. Nel caso di rinuncia della madre in favore del padre, il padre lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione in cui risulti la rinuncia della madre. Entro 10 giorni, il padre lavoratore deve altresì presentare una dichiarazione del datore di lavoro della madre, da cui risulti l avvenuta rinuncia Riposi giornalieri Fruibilità: Le lavoratrici madri o i lavoratori padri, durante il primo anno di vita del bambino, hanno quotidianamente diritto a due periodi di riposo, della durata di un ora ciascuno, anche cumulabili, durante l intera giornata lavorativa. Il riposo è solo di un ora quando l orario giornaliero è inferiore a sei ore. Modalità di richiesta: comunicazione all amministrazione di avvalersi di questo istituto, specificando il periodo da richiedere. La presa d atto spetta al responsabile del settore personale Congedi per malattia del bambino (art. 47 D.Lgs. 151/01) Fruibilità: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro, per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.. In caso di malattia del bambino, successivamente al periodo di astensione obbligatoria e fino al terzo anno, i primi 30 giorni sono retribuiti per intero computati complessivamente per entrambi i genitori, non riducono le ferie e non incidono sulla tredicesima mensilità. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi' diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di eta' compresa fra i tre e gli otto anni (ma NON retribuite) La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2. Ai congedi per la malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Modalità di richiesta: per fruire dei congedi di cui sopra, il genitore deve presentare richiesta sull apposito modulo, allegando il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e una dichiarazione attestante che l altro genitore non usufruisce, contemporaneamente, del medesimo beneficio concesso per lo stesso motivo.

14 Art. 13 ASSENZE PER MALATTIA Fruibilità: il dipendente può effettuare assenze per malattia per un massimo di 18 mesi duranti i quali ha diritto alla conservazione del posto. Al fine del computo di tale periodo, devono essere sommati, alle assenze dovute all ultimo episodio di malattia, i periodi di assenza verificatesi nel triennio precedente. Per i casi di particolare gravità, può essere concesso, al dipendente che ne faccia domanda, un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito. Il dipendente assente per malattia viene per i primi nove mesi retribuito per intero, per i successivi tre mesi al 90% della retribuzione prevista, per gli ultimi sei mesi al 50% della retribuzione stessa, fatta salva la normativa prevista dal D.L. 112/2008 per i primi 10 giorni di assenza per malattia dell anno, retribuiti solo con il trattamento salariale base (al netto cioè di ogni indennità accessoria comunque denominata) 14 Il dipendente che si assenti per malattia deve: - darne tempestiva comunicazione entro mezz ora - al proprio Ufficio (telefonicamente) specificando il luogo della propria dimora se diverso dall abituale; - recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via fax il certificato medico entro le 48 ore successive all inizio della malattia o all eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada il giorno festivo, esso é prorogato al primo giorno lavorativo successivo; In caso di anticipo a mezzo fax, al momento del rientro in servizio deve essere prodotto in certificato originale. - il certificato medico va presentato anche per un solo giorno di assenza; - il dipendente assente per malattia comunica comunque tempestivamente (in ogni caso entro le ore 9,30 del giorno successivo a quello di rilascio del certificato, il numero di giorni previsto di prognosi. - il dipendente assente per malattia é tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle alle e dalle alle Nota bene: il Certificato Medico deve espressamente essere rilasciato da struttura sanitaria pubblica (Circ. Dip. Funzione Pubblica n. 7 del 17/07/2008). E valido ed assimilato il certificato rilasciato dal medico di famiglia predisposto su apposito modulo rosso. Art. 14 VISITE SPECIALISTICHE / ESAMI MEDICI / TERAPIE Ai dipendenti che si assentano al fine di sottoporsi a visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, che non possono essere effettuati al di fuori dell orario di servizio, può essere applicata la normativa contrattuale per le assenze

15 per malattia con le medesime modalità indicate nel capitolo ASSENZE PER MALATTIA: (comunicazione immediata, presentazione di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, decurtazione dello stipendio) così come previsto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 1. qualora tali assenze risultino inferiori o pari alla metà dell orario di lavoro giornaliero, è riconosciuta la possibilità di fruire di una equivalente frazione di una giornata imputabile ad assenza per malattia, subordinatamente alla presentazione di certificazione di presenza rilasciata dalla struttura sanitaria erogatrice della prestazione; 2. qualora tali assenze risultino superiori alla metà dell orario giornaliero, il dipendente non può riprendere servizio e l intera giornata va computata come assenza per malattia. 3. Nel computo delle ore di assenza giustificate (oltre dell orario di presenza presso la struttura medica indicato dalla certificazione rilasciata) si tiene conto anche del tempo necessario per recarsi presso il luogo della visita medica e del relativo rientro, nonché di particolari eventi che hanno alterato il presumibile tempo di percorrenza. 15 In alternativa all assenza per malattia il dipendente può ricorrere, secondo le circostanze, agli istituti dei permessi brevi (soggetti a recupero), della banca ore, dei permessi per motivi personali/familiari (retribuiti ma sempre nel massimo di 18 ore annue), oppure alle ferie. Art. 15 INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSE DI SERVIZIO In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto all intera retribuzione. Il dipendente deve comunicare immediatamente l evento consegnando al più presto all ufficio personale la documentazione rilasciata dal pronto soccorso o dal proprio medico. La stessa procedura si applica per il prolungamento e la chiusura del periodo di infortunio.

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